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Decreto 10 marzo 2025
Decreto 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, decreto 10/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 87/2025 V.G.
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Il Consigliere delegato dal Presidente della Corte D'Appello di Venezia, dott. Francesco
Petrucco Toffolo,
letto il ricorso depositato in data 28/02/2025 ex art. 3 L.89/01 da
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
il 10.11.1968, in proprio e quale erede del coniuge , nato a [...] Persona_1
(TV), il 03.01.1959), deceduto a Vedelago (TV) il 20.09.2020;
(CF. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
16.06.2002 e (CF. ), nata a [...] Parte_3 C.F._3
Veneto (TV) il 27.09.1991, quali eredi del padre, , nato a [...] Persona_1
(TV), il 03.01.1959, deceduto a Vedelago (TV) il 20.09.2020,
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Marta Labozzetta;
esaminati i documenti prodotti;
ritenuta la propria competenza, ex art. 3, comma 1, L. 24 marzo 2001 n. 89, come modificata da L. 28 dicembre 2015 n. 208, e la sussistenza dei requisiti di ammissibilità
del ricorso;
premesso che il procedimento presupposto è caratterizzato dalla causa civile introdotta con atto di citazione notificato in data 15.10.2012 da e Parte_1 [...]
con opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 461/2012 Per_1
emesso dal Tribunale di Treviso su ricorso dell'avv. Pasquale Contaldi per compensi professionali, per l'importo di € 37.856,08;
rilevato che il processo presupposto ha avuto il seguente sviluppo: - con la sentenza n. 2815/ 15 pubblicata il 17.12.15, il Tribunale di Treviso, rigettata l'eccezione, sollevata dal convenuto in sede di precisazione delle conclusioni, di inammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 150/2011, ha revocato il decreto opposto e dichiarato che il pagamento dell'importo, ridotto rispetto a quello ingiunto, indicato come congruo dal c.t.u. e corrisposto frattanto dagli opponenti, aveva esaurito la pretesa creditoria;
- con atto di citazione in appello notificato il 23.3.2016, l'opponente avv. Contaldi ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso, limitatamente al rigetto dell'eccezione di inammissibilità; costituitisi gli appellati, con la sentenza n.
2630/18, pubblicata il 21.9.18, la Corte d'Appello di Venezia ha dichiarato l'improcedibilità dell'appello proposto, ritenendo che il provvedimento gravato,
riqualificato come ordinanza ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs 150/ 11, non fosse appellabile ma impugnabile con ricorso straordinario di cassazione;
- con ricorso notificato il 18.12.2018 l'avv. Pasquale Contaldi ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello innanzi alla Corte di Cassazione e, costituitisi i resistenti con controricorso e ricorso incidentale condizionato, il procedimento n.
34/ 19 si è concluso con l'ordinanza n. 23718/ 2024, pubblicata in data 04.09.2024,
con cui la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte
d'Appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità; in particolare, la Corte ha cassato la dichiarazione di inammissibilità/improcedibilità dell'appello, in accoglimento del primo motivo di ricorso principale, dichiarando assorbito il secondo motivo del ricorso principale ed i motivi di ricorso incidentale;
- il procedimento non è stato riassunto, così che il procedimento si è estinto in data
05.12.2024, secondo la previsione di cui all'art. 393 c.p.c.: in particolare, come chiarito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza 22 febbraio 2010, n. 4071, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo parzialmente accolta nel giudizio di primo (come nella specie) o di secondo grado, con la mancata riassunzione a seguito di cassazione con rinvio si estingue, ex art. 393 c.p.c., l'intero giudizio;
ritenuto che risulta di conseguenza applicabile l'art. 2, comma 2 sexies, lettera c, della legge n. 89 del 2001, nel testo introdotto dalla legge n. 208 del 2015, il quale dispone che si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di: «[...] estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti ai sensi degli articoli 306 e 307 del codice di procedura civile»: la previsione di cui all'art. 393 c.p.c. rientra infatti tra quelle previste dall'art. 307 comma 3 c.p.c.;
ritenuto che, come chiarito dalla Suprema Corte, l'art. 2, comma 2 sexies, lettera c),
della legge n. 89 del 2001, ha inciso, in particolare, sulla disciplina del riparto dell'onere della prova, con riferimento al presupposto per la sussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, nel senso di contemplare una presunzione iuris
tantum di disinteresse della parte a coltivare il giudizio in caso di estinzione verificatasi ai sensi degli articoli 306 e 307 c.p.c., presunzione che non può trovare applicazione unicamente nei processi di equa riparazione già iniziati al momento dell'entrata in vigore della nuova regolamentazione (Cass., sent. n. 4973/20 e n. 25549/2019);
ritenuto che, nella specie, i ricorrenti non hanno fornito elementi idonei a superare la predetta presunzione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo: gli stessi hanno prodotto documentazione unicamente relativa al riferito iter
processuale e si sono limitati ad allegare in termini generici il danno non patrimoniale quale conseguenza dell'eccessiva durata della causa;
visto l'art. 2 e ss. legge 24/3/2001 n. 89 e successive modificazioni;
rigetta
il ricorso;
avverte che contro il presente decreto potrà essere proposta opposizione con ricorso ai sensi dell'art. 5 ter legge 89/2001 avanti questa Corte d'appello di Venezia nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione del provvedimento.
Venezia, 08/03/2025
Il Consigliere delegato
Francesco Petrucco Toffolo
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Il Consigliere delegato dal Presidente della Corte D'Appello di Venezia, dott. Francesco
Petrucco Toffolo,
letto il ricorso depositato in data 28/02/2025 ex art. 3 L.89/01 da
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
il 10.11.1968, in proprio e quale erede del coniuge , nato a [...] Persona_1
(TV), il 03.01.1959), deceduto a Vedelago (TV) il 20.09.2020;
(CF. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
16.06.2002 e (CF. ), nata a [...] Parte_3 C.F._3
Veneto (TV) il 27.09.1991, quali eredi del padre, , nato a [...] Persona_1
(TV), il 03.01.1959, deceduto a Vedelago (TV) il 20.09.2020,
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Marta Labozzetta;
esaminati i documenti prodotti;
ritenuta la propria competenza, ex art. 3, comma 1, L. 24 marzo 2001 n. 89, come modificata da L. 28 dicembre 2015 n. 208, e la sussistenza dei requisiti di ammissibilità
del ricorso;
premesso che il procedimento presupposto è caratterizzato dalla causa civile introdotta con atto di citazione notificato in data 15.10.2012 da e Parte_1 [...]
con opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 461/2012 Per_1
emesso dal Tribunale di Treviso su ricorso dell'avv. Pasquale Contaldi per compensi professionali, per l'importo di € 37.856,08;
rilevato che il processo presupposto ha avuto il seguente sviluppo: - con la sentenza n. 2815/ 15 pubblicata il 17.12.15, il Tribunale di Treviso, rigettata l'eccezione, sollevata dal convenuto in sede di precisazione delle conclusioni, di inammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 150/2011, ha revocato il decreto opposto e dichiarato che il pagamento dell'importo, ridotto rispetto a quello ingiunto, indicato come congruo dal c.t.u. e corrisposto frattanto dagli opponenti, aveva esaurito la pretesa creditoria;
- con atto di citazione in appello notificato il 23.3.2016, l'opponente avv. Contaldi ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso, limitatamente al rigetto dell'eccezione di inammissibilità; costituitisi gli appellati, con la sentenza n.
2630/18, pubblicata il 21.9.18, la Corte d'Appello di Venezia ha dichiarato l'improcedibilità dell'appello proposto, ritenendo che il provvedimento gravato,
riqualificato come ordinanza ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs 150/ 11, non fosse appellabile ma impugnabile con ricorso straordinario di cassazione;
- con ricorso notificato il 18.12.2018 l'avv. Pasquale Contaldi ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello innanzi alla Corte di Cassazione e, costituitisi i resistenti con controricorso e ricorso incidentale condizionato, il procedimento n.
34/ 19 si è concluso con l'ordinanza n. 23718/ 2024, pubblicata in data 04.09.2024,
con cui la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte
d'Appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità; in particolare, la Corte ha cassato la dichiarazione di inammissibilità/improcedibilità dell'appello, in accoglimento del primo motivo di ricorso principale, dichiarando assorbito il secondo motivo del ricorso principale ed i motivi di ricorso incidentale;
- il procedimento non è stato riassunto, così che il procedimento si è estinto in data
05.12.2024, secondo la previsione di cui all'art. 393 c.p.c.: in particolare, come chiarito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza 22 febbraio 2010, n. 4071, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo parzialmente accolta nel giudizio di primo (come nella specie) o di secondo grado, con la mancata riassunzione a seguito di cassazione con rinvio si estingue, ex art. 393 c.p.c., l'intero giudizio;
ritenuto che risulta di conseguenza applicabile l'art. 2, comma 2 sexies, lettera c, della legge n. 89 del 2001, nel testo introdotto dalla legge n. 208 del 2015, il quale dispone che si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di: «[...] estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti ai sensi degli articoli 306 e 307 del codice di procedura civile»: la previsione di cui all'art. 393 c.p.c. rientra infatti tra quelle previste dall'art. 307 comma 3 c.p.c.;
ritenuto che, come chiarito dalla Suprema Corte, l'art. 2, comma 2 sexies, lettera c),
della legge n. 89 del 2001, ha inciso, in particolare, sulla disciplina del riparto dell'onere della prova, con riferimento al presupposto per la sussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, nel senso di contemplare una presunzione iuris
tantum di disinteresse della parte a coltivare il giudizio in caso di estinzione verificatasi ai sensi degli articoli 306 e 307 c.p.c., presunzione che non può trovare applicazione unicamente nei processi di equa riparazione già iniziati al momento dell'entrata in vigore della nuova regolamentazione (Cass., sent. n. 4973/20 e n. 25549/2019);
ritenuto che, nella specie, i ricorrenti non hanno fornito elementi idonei a superare la predetta presunzione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo: gli stessi hanno prodotto documentazione unicamente relativa al riferito iter
processuale e si sono limitati ad allegare in termini generici il danno non patrimoniale quale conseguenza dell'eccessiva durata della causa;
visto l'art. 2 e ss. legge 24/3/2001 n. 89 e successive modificazioni;
rigetta
il ricorso;
avverte che contro il presente decreto potrà essere proposta opposizione con ricorso ai sensi dell'art. 5 ter legge 89/2001 avanti questa Corte d'appello di Venezia nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione del provvedimento.
Venezia, 08/03/2025
Il Consigliere delegato
Francesco Petrucco Toffolo