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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 16/06/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2896/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2896/2024 promossa da:
, c.f. , con gli Avvocati Sergio Parte_1 C.F._1
ATTORE/I contro
, c.f. , non costituito;
CP_1 C.F._2
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
IN FATTO Con ricorso depositato in data 04.12.2024, ha proposto Parte_1 ricorso per separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c., premettendo di avere contratto matrimonio con in CP_1
VE (LI) in data 29.07.2008 e che dalla loro unione non sono nati figli. Con provvedimento in data 09/12/2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 13.03.25, rinviata su istanza di parte al 12.06.25. Il resistente, nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, non si costituiva in giudizio.
pagina 1 di 3 All'udienza del 12.06.2025 la ricorrente insisteva per la pronuncia di separazione e chiedeva che la causa venisse rimessa sul ruolo in ordine alla domanda di divorzio. Il Presidente Relatore, quindi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulla pronuncia di separazione.
IN DIRITTO La domanda di separazione proposta dalla parte ricorrente è fondata e merita accoglimento. Dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. In particolare, deve darsi atto che all'udienza del 12.06.2025 la ricorrente ha dichiarato di aver convissuto per quattro mesi con il resistente che successivamente ha subito un periodo di detenzione. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni indicate dalla ricorrente nel proprio atto introduttivo, il tutto come da dispositivo. Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., la ricorrente ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Presidente Relatore affinché questi – trascorsi dodici mesi dalla data della comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la separazione tra i coniugi e;
Parte_1 CP_1
Ordinando all'Ufficiale di Stato civile di VE (LI) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in VE (LI) in data 29.07.2008 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 9 parte 1 anno 2008;
DISPONE CHE 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
pagina 2 di 3 2) I coniugi provvederanno al proprio mantenimento autonomamente;
3) Spese di lite al definitivo;
4) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Presidente Relatore dott.ssa Azzurra Fodra.
Livorno, 13/06/2025
Il Presidente Estensore
dott. Azzurra Fodra
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2896/2024 promossa da:
, c.f. , con gli Avvocati Sergio Parte_1 C.F._1
ATTORE/I contro
, c.f. , non costituito;
CP_1 C.F._2
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
IN FATTO Con ricorso depositato in data 04.12.2024, ha proposto Parte_1 ricorso per separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c., premettendo di avere contratto matrimonio con in CP_1
VE (LI) in data 29.07.2008 e che dalla loro unione non sono nati figli. Con provvedimento in data 09/12/2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 13.03.25, rinviata su istanza di parte al 12.06.25. Il resistente, nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, non si costituiva in giudizio.
pagina 1 di 3 All'udienza del 12.06.2025 la ricorrente insisteva per la pronuncia di separazione e chiedeva che la causa venisse rimessa sul ruolo in ordine alla domanda di divorzio. Il Presidente Relatore, quindi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulla pronuncia di separazione.
IN DIRITTO La domanda di separazione proposta dalla parte ricorrente è fondata e merita accoglimento. Dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. In particolare, deve darsi atto che all'udienza del 12.06.2025 la ricorrente ha dichiarato di aver convissuto per quattro mesi con il resistente che successivamente ha subito un periodo di detenzione. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni indicate dalla ricorrente nel proprio atto introduttivo, il tutto come da dispositivo. Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., la ricorrente ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Presidente Relatore affinché questi – trascorsi dodici mesi dalla data della comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la separazione tra i coniugi e;
Parte_1 CP_1
Ordinando all'Ufficiale di Stato civile di VE (LI) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in VE (LI) in data 29.07.2008 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 9 parte 1 anno 2008;
DISPONE CHE 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
pagina 2 di 3 2) I coniugi provvederanno al proprio mantenimento autonomamente;
3) Spese di lite al definitivo;
4) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Presidente Relatore dott.ssa Azzurra Fodra.
Livorno, 13/06/2025
Il Presidente Estensore
dott. Azzurra Fodra
pagina 3 di 3