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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/02/2025, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 39372/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Decima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Marco Carbonaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. R.G. 39372/2020 avente ad oggetto: responsabilità da circolazione stradale promosso da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
BRUNA PUGLISI, elettivamente domiciliati presso il difensore parte attrice contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
C.F. ), entrambe con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. LUCA MARCO TODESCHINI, elettivamente domiciliate presso il difensore parte convenuta
CONCLUSIONI
Parte attrice
Come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 11.09.2024.
Parti convenute e Controparte_2 Controparte_1
Come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 12.09.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
pagina 1 di 8 (classe 1988) e (classe 1990) – figli di Parte_1 Persona_1 Persona_2
(nato il [...]) – esponevano che, in data 17.05.2015, alle ore 21 circa, mentre Persona_2 attraversava a piedi la via Tonale in Milano sulle strisce pedonali, veniva investito dal filobus della linea 91 (n. 706 di rimessa), condotto da , che percorreva via Tonale in direzione via Persona_3
Sondrio, con conseguente pressoché immediato decesso dello stesso.
Essi, pertanto, convenivano in giudizio, avanti a questo Tribunale, e CP_2 [...]
rispettivamente proprietaria e compagnia assicuratrice del predetto filobus, Controparte_1 chiedendone la solidale condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti iure proprio in conseguenza del decesso del loro congiunto, quantificati in circa 260.000 euro per ciascun attore, oltre il risarcimento del danno patrimoniale per le spese funerarie.
Si costituivano ed eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto al CP_2 CP_1 risarcimento del danno e, in ogni caso, l'infondatezza di tutte le domande, per essere l'investimento ascrivibile all'esclusiva responsabilità del pedone.
Dopo istruttoria documentale e CTU cinematica (relazione ing. depositata il 05.04.2023), Persona_4 la causa, riassegnata a questo Giudice in data 01.09.2023, al termine di periodo annuale di esonero dalle funzioni giurisdizionali per attività internazionale, veniva trattenuta a decisione con l'ordinanza del 18.09.2024 ex art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni richiamate in epigrafe.
In sede di precisazione delle conclusioni, parte attrice riduceva la domanda a circa 160.000 euro per ciascun attore.
La causa è matura per la decisione e le domande di parte attrice sono fondate, nei limiti di cui appresso.
1. Accertamento della responsabilità del sinistro
In via preliminare, il Tribunale rileva che l'eccezione di prescrizione non è fondata in quanto al caso di specie – astrattamente configurabile come omicidio colposo – trova applicazione il termine di prescrizione di cui all'art. 2947 comma 3 c.c. (non inferiore a sei anni, trattandosi di delitto), sicché
l'azione non era certamente prescritta al momento di introduzione del giudizio (2020), irrilevante essendo il decreto di archiviazione (Cass. 25438/2023), soprattutto ove si consideri l'accertata fondatezza in questa sede civile della domanda attorea.
Ciò premesso, osserva il Tribunale che la dinamica del sinistro, nel suo nucleo storico fattuale, è sostanzialmente pacifica, essendo cristallizzata dai dati oggettivi rappresentati dalle fotografie e dai video in atti ed essendo stata attentamente ricostruita dal CTU.
Emerge, dunque, che intorno alle ore 21 del 17 maggio 2015, ha attraversato la Persona_5 carreggiata centrale di via Tonale, riservata alla circolazione di bus e filobus, in approssimativa direzione da sud a nord, incedendo dietro un filobus (il n. 709). Superato tale filobus, che aveva appena effettuato la fermata, nell'attraversare la semicarreggiata libera che l'avrebbe portato sull'altra isola Contr spartitraffico (dove vi è altra fermata ) veniva investito dal filobus n. 706 in arrivo dal tunnel sotto la ferrovia e in procinto di arrestarsi alla fermata (cfr. planimetria e fotografie pag. 13 ss. CTU).
L decedeva sul colpo. Per_2
Premette il Tribunale che il consulente tecnico perviene alle sue conclusioni all'esito della valutazione di tutta la documentazione in atti e alla luce di procedimenti matematici condivisi con i CTP;
tali conclusioni, esaustive nonché logicamente e congruamente motivate, sono condivise dal Tribunale, non pagina 2 di 8 risultando peraltro censurate, dal punto di vista tecnico-matematico, in maniera rilevante da alcuna delle parti.
La censura di parte convenuta circa la velocità del filobus (35 km/h anziché 38 km/h) non appare determinante e, in ogni caso, il CTU ha dato conto, nella replica, di un sostanziale range di velocità tra i 36 e i 38 km/h, nell'impossibilità di un accertamento più preciso.
Le censure di parte attrice ruotano essenzialmente sui profili di responsabilità dei soggetti coinvolti e sull'individuazione dei comportamenti esigibili dalle parti secondo canoni di prudenza ma correttamente il CTU non si è espresso su tali profili, trattandosi di questioni giuridiche rimesse alla valutazione dapprima dei difensori delle parti e poi dell'A.G., dovendosi al contrario il CTU limitarsi alla rappresentazione dei profili tecnici domandati nel quesito.
Può dunque ritenersi dimostrato che il filobus condotto da procedeva ad una velocità Persona_3 di circa 36-38 km/h allorquando ha investito l' che è apparso repentinamente da dietro il filobus Per_2 che transitava in direzione opposta.
Alla fattispecie trova applicazione l'art. 2054 comma 1 c.c. con presunzione di responsabilità a carico del conducente del filobus.
Ritiene il Tribunale che le parti convenute abbiano dimostrato una elevata responsabilità anche del pedone nella causazione del sinistro, tale tuttavia non da escludere del tutto la responsabilità del conducente ma soltanto da ridurla grandemente.
Deve, infatti, rilevarsi la grave imprudenza dell' che ha attraversato la carreggiata riservata al Per_2 transito dei mezzi pubblici senza servirsi dell'attraversamento pedonale semaforico poco distante, irrilevante essendo che non fossero state ancora ridipinte le strisce pedonali, in quanto era in funzione il semaforo, e senza dare la precedenza al filobus in arrivo. Egli dunque ha certamente violato l'articolo
190 commi 2 e 5 cod. strada.
L'imprudenza e la negligenza dell' sono particolarmente gravi perché ha attraversato una Per_2 carreggiata piuttosto stretta transitando dietro un filobus e senza prestare la dovuta massima attenzione ai veicoli in transito nella direzione opposta, di fatto “sbucando” all'improvviso sulla semicarreggiata percorsa dal filobus condotto dal , il quale, secondo le attente e condivise ricostruzioni del Per_3
CTU, ha potuto avvistare il pedone soltanto 0,8 secondi prima dell'impatto.
Non rileva, invece, in ordine alla causazione del sinistro, il fatto che il pedone fosse in stato di ebbrezza
(piuttosto marcata, 1,93 g/l); tale circostanza, priva di giuridica specifica rilevanza trattandosi di pedone, potrà avere inciso a monte sulla lucidità nel prendere la decisione imprudente di attraversare la strada in quel modo ma non ha inciso per se sulle modalità dell'attraversamento e dunque sulla dinamica del sinistro, non essendo emerso che egli abbia tenuto condotte e andature sconclusionate in ragione dell'ebbrezza.
Occorre, tuttavia, accertare se, pur considerata la grave imprudenza dell' il abbia Per_2 Per_3 dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e se, dunque, la condotta dell' sia Per_2 stata tale da rendere, per abnormità ed eccezionalità, inevitabile il sinistro, secondo esigibili canoni di diligenza e prudenza.
pagina 3 di 8 Ritiene il Tribunale che tale prova non sia stata del tutto raggiunta, non risultando la condotta del completamente scevra da colpa, in relazione alla velocità tenuta (36-38 km/h, come accertato Per_3 dal CTU) in considerazione delle circostanze concrete (art. 141 cod. strada).
Osserva, infatti, il Tribunale che la conduzione di un pesante filobus nella stretta carreggiata riservata ai mezzi pubblici, in prossimità di due contrapposte fermate in zona altamente trafficata (retro della stazione Centrale) e in occasione dell'incrocio con filobus proveniente dalla direzione opposta (con conseguente limitazione della visibilità laterale, attese le dimensioni ridotte della carreggiata) avrebbe imposto, secondo la prudenza esigibile da un guidatore professionale e particolarmente qualificato, il mantenimento di una velocità più contenuta nell'avvicinamento alla fermata e alla zona del sinistro, non essendo certamente imprevedibile e abnorme la condotta dei pedoni che attraversano la strada al di fuori degli attraversamenti riservati e soprattutto in prossimità delle fermate dei mezzi pubblici.
Sebbene la velocità di 36-38 km/h sia inferiore al limite e non possa dirsi elevata per se, occorre tuttavia valutarla in relazione alle circostanze del caso concreto, come richiesto anche dall'art. 141 comma 1 cod. strada, che impone di valutare caratteristiche del veicolo, condizioni del traffico e “ogni altra circostanza di qualsiasi natura”.
Si tratta infatti di un filobus lungo circa 17 metri (cfr. all.
4.1 CTU) e pesante diverse tonnellate, non agevolmente arrestabile alla stregua di un'autovettura; il teatro del sinistro era particolarmente delicato, trattandosi di un punto in cui si fronteggiavano due zone di fermata in un'area densamente trafficata di veicoli e pedoni in orario serale con luce naturale assai ridotta.
Ritiene dunque il Tribunale che un conducente professionale di filobus, nell'avvicinarsi ad una zona di fermata come quella descritta e avvedutosi che il filobus opposto stava ripartendo dopo la fermata, non possa ritenere del tutto imprevedibile l'evenienza che un pedone attraversi la carreggiata, ad esempio dopo essere disceso dal filobus in senso opposto.
Per tutte queste circostanze, la velocità tenuta dal non era adeguata ai luoghi e alle Per_3 circostanze e per tale ragione non può ritenersi completamente vinta la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054 comma 1 c.c.
La gravità della colpa dell è tuttavia tale da rendere prevalente la sua responsabilità rispetto a Per_2 quella del . Considerate, infatti, la gravità delle reciproche colpe e le conseguenze derivate Per_3 dalle rispettive imprudenze, il Tribunale ritiene congruo, ai sensi degli artt. 2056 e 1227 comma 1 c.c., ascrivere il sinistro alla responsabilità dell nella misura dell'80% e del nella residua Per_2 Per_3 misura del 20%.
Le due società convenute, pertanto, devono essere condannate, in solido tra loro, ai sensi degli articoli
2054 e 144 cod. ass., al risarcimento del danno patito da parte attrice, nella misura del 20% del danno complessivamente risarcibile.
2. Quantificazione del danno risarcibile
Gli attori domandano il risarcimento del danno patrimoniale in relazione alle spese funerarie ma di tali spese non è fornita prova documentale sicché la domanda non può essere accolta.
Essi domandano, poi, e soprattutto, il risarcimento del danno iure proprio per perdita del rapporto con il padre, in conseguenza del suo decesso.
pagina 4 di 8 A riguardo, il Tribunale, esclusa ogni affermazione di danno in re ipsa, richiama i principi affermati dalla Suprema Corte, da ultimo nella sentenza n. 3767/2018, secondo cui “nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela deve far presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza, di norma, connaturale all'essere umano.
Naturalmente si tratterà pur sempre di una praesumptio hominis, con la conseguente possibilità per il convenuto di dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra la vittima ed il superstite”.
In detta sentenza la Corte ha quindi affermato il seguente principio di diritto, che questo Tribunale ritiene di condividere:
“L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur). Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo”.
Nel caso di specie, dunque, vi sono sufficienti elementi per ritenere provato, in punto an, il danno lamentato dagli attori, in quanto essi erano figli della vittima.
Considerate queste circostanze di fatto, considerata la presunzione di cui al principio di diritto dianzi richiamato e considerata altresì l'assenza di allegazione, da parte delle convenute, di alcuna circostanza idonea a dimostrare l'assenza di rapporti affettivi tra la vittima e i superstiti, il Tribunale ritiene provata la sussistenza, in capo a parte attrice, del danno morale da sofferenza per la morte del congiunto Per_5
[...]
In ordine al quantum, il Tribunale osserva quanto segue.
Il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale è necessariamente liquidato in via equitativa ai sensi degli articoli 1226 e 2056 c.c. e tale liquidazione in via equitativa deve tenere adeguatamente conto di tutte le rilevanti circostanze del caso concreto e, al contempo, assicurare uniformità rispetto a casi analoghi (cfr. Cass. 10579/2021).
Proprio al fine di assicurare tale uniformità di giudizio, questo Tribunale richiama gli innovativi principi inaugurati da Cass. 10579/2021 e ritiene che tale voce di danno debba essere liquidata in applicazione di “una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”.
In applicazione di tale principio di diritto, che fornisce un ulteriore ed utile criterio orientativo nell'esercizio del potere di liquidazione equitativa del danno, questo Tribunale fa applicazione delle
Tabelle a punti 2024 in uso presso il Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non pagina 5 di 8 patrimoniale da perdita del rapporto parentale, Tabelle che risultano conformi alle recenti indicazioni della Suprema Corte, prevedendo il criterio a punto, un valore medio del punto basato sui precedenti e l'indicazione di punteggi per specifici parametri (tra cui quelli indicati come indefettibili dalla
Cassazione stessa), con possibilità altresì di applicare un correttivo finale, al ricorrere di circostanze particolari.
In base a tali Tabelle, si attribuiscono punti in relazione all'età della vittima primaria, all'età della vittima secondaria, all'eventuale convivenza con il de cuius, alla sopravvivenza di altri congiunti ed alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta.
La somma dei punti così individuata si moltiplica per il “valore punto” (pari a 3.911 euro e 1.698 euro per fratelli/nipoti), pervenendo così all'importo monetario liquidabile, nei limiti del cap individuato in
391.103,18 euro (nel caso della perdita del genitore, figlio, coniuge/convivente more uxorio) e in
169.830,60 euro (nel caso della perdita di fratello/nipote).
Deve, infine, osservarsi che talune delle circostanze prese in esame dalle Tabelle (età, convivenza, presenza di altri congiunti superstiti) possono essere agevolmente dimostrate, anche documentalmente.
La prova dell'intensità e qualità del rapporto perduto, invece, è meno agevole e puntuale e potrà essere raggiunta anche in via presuntiva, sulla base sia degli altri parametri (età, convivenza, etc.) sia dell'allegazione e dimostrazione, da parte del danneggiato, di specifiche circostanze di fatto attinenti alla relazione.
Applicando i principi sin qui espressi e le Tabelle 2024 del Tribunale al caso di specie, il danno non patrimoniale patito dagli attori per la perdita del padre può essere quantificato come segue.
Per entrambi gli attori possono riconoscersi 20 punti per l'età del congiunto al momento del decesso
(48 anni); 24 punti per la propria età (tra 21 e 30 anni); 0 punti per la convivenza, circostanza pacifica tra le parti (cfr. pag. 21 citazione); 9 punti per la sopravvivenza di almeno altri tre congiunti, cioè
l'altro germano per ciascuno degli attori, la madre di entrambi ( , la cui presenza Persona_6 emerge dal doc. 11 di parte attrice e, infine, la nonna di entrambi (madre del de cuius), Persona_7
(cfr. pag. 1 doc. 15 att.).
Riguardo a tale parametro D, infatti, osserva il Tribunale che nella quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale, il focus per la quantificazione del danno deve essere il danneggiato superstite perché è la sua sofferenza che deve essere monetizzata. Pertanto, tale sofferenza può presumersi attutita se il superstite può beneficiare della presenza di altri suoi familiari (coniuge, figli, fratelli, ascendenti) che possano contribuire a colmare parzialmente il “vuoto” causato dalla morte del congiunto, sicché deve prendersi come riferimento il nucleo del danneggiato, la cui sofferenza non può ritenersi automaticamente attutita dalla presenza di altri familiari del de cuius con i quali il danneggiato non ha invece alcun legame (ad es. i suoceri, che pur, quali genitori, fan parte del nucleo stretto del de cuius).
Nel caso di specie, dunque, deve considerarsi la presenza, per ciascun attore, di un fratello, della madre e dell'ava paterna.
In ordine al parametro E, deve osservarsi come gli attori nulla abbiano allegato e dimostrato circa un effettivo rapporto con il padre. Essi si sono limitati ad allegare di sentirlo e frequentarlo regolarmente
(pag. 21 citazione) ma nulla è stato poi ulteriormente e specificamente allegato e provato in relazione ai pagina 6 di 8 rapporti con il padre in passato ed in epoca coeva al sinistro, soprattutto a fronte di un quadro di assenza di convivenza.
Non vi sono, dunque, i presupposti per riconoscere ulteriori punti per particolarità e intensità della relazione affettiva.
In totale, pertanto, sono riconosciuti 53 punti a ciascun attore, sicché il danno complessivo patito da ciascuno è liquidato in euro 207.283 (3.911 * 53).
Considerato il concorso di colpa della vittima in misura dell'80%, le società convenute devono essere condannate a pagare a ciascun attore la somma di 41.456,60 euro, pari al 20% dell'intero danno.
Il danno è liquidato in moneta attuale sicché alla predetta somma deve essere aggiunta, quale stima del danno da mora, una somma pari agli interessi al tasso legale, stimato equo da questo Tribunale, calcolati sulla predetta somma, devalutata alla data del decesso e poi rivalutata anno per anno, secondo i principi di cui a Cass. S.U. 1712/1995 e Cass. 19987/2016; sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
3. Spese di lite e CTU
In ragione dell'elevato concorso di colpa e dell'accoglimento della domanda in misura sensibilmente inferiore al petitum, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite tra le parti per metà, con a carico delle convenute, soccombenti in via prevalente, la residua metà, liquidata, in applicazione dei parametri generali e degli importi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore compreso tra 52.000 e 260.000 (in base al decisum), nella misura di cui al dispositivo.
Le spese della CTU, necessaria per l'accertamento della fondatezza della domanda attorea, sono poste a carico delle convenute soccombenti in via prevalente, in parti uguali tra loro, nei rapporti interni, ferma la solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
DICHIARA la concorrente responsabilità di e di nella causazione del Persona_5 Persona_3 sinistro di cui è causa, occorso in Milano il 17.05.2015, nella misura rispettivamente dell'80% e del
20% e per l'effetto, visti gli articoli 2054 c.c. e 144 cod. ass.,
CO e , in solido tra loro, a pagare: CP_2 Controparte_1
- a , a titolo di danno non patrimoniale, la somma di euro 41.456,60, Parte_1 oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 17.05.2015 e rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
- a , a titolo di danno non patrimoniale, la somma di euro 41.456,60, Parte_2 oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 17.05.2015 e rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
PONE le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico delle due società convenute, in parti uguali tra loro, nei rapporti interni, ferma la solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente;
pagina 7 di 8 COMPENSA le spese di lite tra le parti per metà;
CO e , in solido tra loro, a rimborsare a CP_2 Controparte_1 [...]
e , in solido tra loro, la residua metà, che si liquida in euro 6.000 Parte_1 Persona_8 per compensi (euro 1.200 per fase di studio;
euro 900 per fase introduttiva;
euro 1.800 per fase istruttoria ed euro 2.100 per fase decisionale) – oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge – ed euro 393 per esborsi (metà C.U. e marca).
Così deciso in Milano, il 3 febbraio 2025
Il Giudice
Marco Carbonaro
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Decima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Marco Carbonaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. R.G. 39372/2020 avente ad oggetto: responsabilità da circolazione stradale promosso da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
BRUNA PUGLISI, elettivamente domiciliati presso il difensore parte attrice contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
C.F. ), entrambe con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. LUCA MARCO TODESCHINI, elettivamente domiciliate presso il difensore parte convenuta
CONCLUSIONI
Parte attrice
Come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 11.09.2024.
Parti convenute e Controparte_2 Controparte_1
Come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 12.09.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
pagina 1 di 8 (classe 1988) e (classe 1990) – figli di Parte_1 Persona_1 Persona_2
(nato il [...]) – esponevano che, in data 17.05.2015, alle ore 21 circa, mentre Persona_2 attraversava a piedi la via Tonale in Milano sulle strisce pedonali, veniva investito dal filobus della linea 91 (n. 706 di rimessa), condotto da , che percorreva via Tonale in direzione via Persona_3
Sondrio, con conseguente pressoché immediato decesso dello stesso.
Essi, pertanto, convenivano in giudizio, avanti a questo Tribunale, e CP_2 [...]
rispettivamente proprietaria e compagnia assicuratrice del predetto filobus, Controparte_1 chiedendone la solidale condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti iure proprio in conseguenza del decesso del loro congiunto, quantificati in circa 260.000 euro per ciascun attore, oltre il risarcimento del danno patrimoniale per le spese funerarie.
Si costituivano ed eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto al CP_2 CP_1 risarcimento del danno e, in ogni caso, l'infondatezza di tutte le domande, per essere l'investimento ascrivibile all'esclusiva responsabilità del pedone.
Dopo istruttoria documentale e CTU cinematica (relazione ing. depositata il 05.04.2023), Persona_4 la causa, riassegnata a questo Giudice in data 01.09.2023, al termine di periodo annuale di esonero dalle funzioni giurisdizionali per attività internazionale, veniva trattenuta a decisione con l'ordinanza del 18.09.2024 ex art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni richiamate in epigrafe.
In sede di precisazione delle conclusioni, parte attrice riduceva la domanda a circa 160.000 euro per ciascun attore.
La causa è matura per la decisione e le domande di parte attrice sono fondate, nei limiti di cui appresso.
1. Accertamento della responsabilità del sinistro
In via preliminare, il Tribunale rileva che l'eccezione di prescrizione non è fondata in quanto al caso di specie – astrattamente configurabile come omicidio colposo – trova applicazione il termine di prescrizione di cui all'art. 2947 comma 3 c.c. (non inferiore a sei anni, trattandosi di delitto), sicché
l'azione non era certamente prescritta al momento di introduzione del giudizio (2020), irrilevante essendo il decreto di archiviazione (Cass. 25438/2023), soprattutto ove si consideri l'accertata fondatezza in questa sede civile della domanda attorea.
Ciò premesso, osserva il Tribunale che la dinamica del sinistro, nel suo nucleo storico fattuale, è sostanzialmente pacifica, essendo cristallizzata dai dati oggettivi rappresentati dalle fotografie e dai video in atti ed essendo stata attentamente ricostruita dal CTU.
Emerge, dunque, che intorno alle ore 21 del 17 maggio 2015, ha attraversato la Persona_5 carreggiata centrale di via Tonale, riservata alla circolazione di bus e filobus, in approssimativa direzione da sud a nord, incedendo dietro un filobus (il n. 709). Superato tale filobus, che aveva appena effettuato la fermata, nell'attraversare la semicarreggiata libera che l'avrebbe portato sull'altra isola Contr spartitraffico (dove vi è altra fermata ) veniva investito dal filobus n. 706 in arrivo dal tunnel sotto la ferrovia e in procinto di arrestarsi alla fermata (cfr. planimetria e fotografie pag. 13 ss. CTU).
L decedeva sul colpo. Per_2
Premette il Tribunale che il consulente tecnico perviene alle sue conclusioni all'esito della valutazione di tutta la documentazione in atti e alla luce di procedimenti matematici condivisi con i CTP;
tali conclusioni, esaustive nonché logicamente e congruamente motivate, sono condivise dal Tribunale, non pagina 2 di 8 risultando peraltro censurate, dal punto di vista tecnico-matematico, in maniera rilevante da alcuna delle parti.
La censura di parte convenuta circa la velocità del filobus (35 km/h anziché 38 km/h) non appare determinante e, in ogni caso, il CTU ha dato conto, nella replica, di un sostanziale range di velocità tra i 36 e i 38 km/h, nell'impossibilità di un accertamento più preciso.
Le censure di parte attrice ruotano essenzialmente sui profili di responsabilità dei soggetti coinvolti e sull'individuazione dei comportamenti esigibili dalle parti secondo canoni di prudenza ma correttamente il CTU non si è espresso su tali profili, trattandosi di questioni giuridiche rimesse alla valutazione dapprima dei difensori delle parti e poi dell'A.G., dovendosi al contrario il CTU limitarsi alla rappresentazione dei profili tecnici domandati nel quesito.
Può dunque ritenersi dimostrato che il filobus condotto da procedeva ad una velocità Persona_3 di circa 36-38 km/h allorquando ha investito l' che è apparso repentinamente da dietro il filobus Per_2 che transitava in direzione opposta.
Alla fattispecie trova applicazione l'art. 2054 comma 1 c.c. con presunzione di responsabilità a carico del conducente del filobus.
Ritiene il Tribunale che le parti convenute abbiano dimostrato una elevata responsabilità anche del pedone nella causazione del sinistro, tale tuttavia non da escludere del tutto la responsabilità del conducente ma soltanto da ridurla grandemente.
Deve, infatti, rilevarsi la grave imprudenza dell' che ha attraversato la carreggiata riservata al Per_2 transito dei mezzi pubblici senza servirsi dell'attraversamento pedonale semaforico poco distante, irrilevante essendo che non fossero state ancora ridipinte le strisce pedonali, in quanto era in funzione il semaforo, e senza dare la precedenza al filobus in arrivo. Egli dunque ha certamente violato l'articolo
190 commi 2 e 5 cod. strada.
L'imprudenza e la negligenza dell' sono particolarmente gravi perché ha attraversato una Per_2 carreggiata piuttosto stretta transitando dietro un filobus e senza prestare la dovuta massima attenzione ai veicoli in transito nella direzione opposta, di fatto “sbucando” all'improvviso sulla semicarreggiata percorsa dal filobus condotto dal , il quale, secondo le attente e condivise ricostruzioni del Per_3
CTU, ha potuto avvistare il pedone soltanto 0,8 secondi prima dell'impatto.
Non rileva, invece, in ordine alla causazione del sinistro, il fatto che il pedone fosse in stato di ebbrezza
(piuttosto marcata, 1,93 g/l); tale circostanza, priva di giuridica specifica rilevanza trattandosi di pedone, potrà avere inciso a monte sulla lucidità nel prendere la decisione imprudente di attraversare la strada in quel modo ma non ha inciso per se sulle modalità dell'attraversamento e dunque sulla dinamica del sinistro, non essendo emerso che egli abbia tenuto condotte e andature sconclusionate in ragione dell'ebbrezza.
Occorre, tuttavia, accertare se, pur considerata la grave imprudenza dell' il abbia Per_2 Per_3 dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e se, dunque, la condotta dell' sia Per_2 stata tale da rendere, per abnormità ed eccezionalità, inevitabile il sinistro, secondo esigibili canoni di diligenza e prudenza.
pagina 3 di 8 Ritiene il Tribunale che tale prova non sia stata del tutto raggiunta, non risultando la condotta del completamente scevra da colpa, in relazione alla velocità tenuta (36-38 km/h, come accertato Per_3 dal CTU) in considerazione delle circostanze concrete (art. 141 cod. strada).
Osserva, infatti, il Tribunale che la conduzione di un pesante filobus nella stretta carreggiata riservata ai mezzi pubblici, in prossimità di due contrapposte fermate in zona altamente trafficata (retro della stazione Centrale) e in occasione dell'incrocio con filobus proveniente dalla direzione opposta (con conseguente limitazione della visibilità laterale, attese le dimensioni ridotte della carreggiata) avrebbe imposto, secondo la prudenza esigibile da un guidatore professionale e particolarmente qualificato, il mantenimento di una velocità più contenuta nell'avvicinamento alla fermata e alla zona del sinistro, non essendo certamente imprevedibile e abnorme la condotta dei pedoni che attraversano la strada al di fuori degli attraversamenti riservati e soprattutto in prossimità delle fermate dei mezzi pubblici.
Sebbene la velocità di 36-38 km/h sia inferiore al limite e non possa dirsi elevata per se, occorre tuttavia valutarla in relazione alle circostanze del caso concreto, come richiesto anche dall'art. 141 comma 1 cod. strada, che impone di valutare caratteristiche del veicolo, condizioni del traffico e “ogni altra circostanza di qualsiasi natura”.
Si tratta infatti di un filobus lungo circa 17 metri (cfr. all.
4.1 CTU) e pesante diverse tonnellate, non agevolmente arrestabile alla stregua di un'autovettura; il teatro del sinistro era particolarmente delicato, trattandosi di un punto in cui si fronteggiavano due zone di fermata in un'area densamente trafficata di veicoli e pedoni in orario serale con luce naturale assai ridotta.
Ritiene dunque il Tribunale che un conducente professionale di filobus, nell'avvicinarsi ad una zona di fermata come quella descritta e avvedutosi che il filobus opposto stava ripartendo dopo la fermata, non possa ritenere del tutto imprevedibile l'evenienza che un pedone attraversi la carreggiata, ad esempio dopo essere disceso dal filobus in senso opposto.
Per tutte queste circostanze, la velocità tenuta dal non era adeguata ai luoghi e alle Per_3 circostanze e per tale ragione non può ritenersi completamente vinta la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054 comma 1 c.c.
La gravità della colpa dell è tuttavia tale da rendere prevalente la sua responsabilità rispetto a Per_2 quella del . Considerate, infatti, la gravità delle reciproche colpe e le conseguenze derivate Per_3 dalle rispettive imprudenze, il Tribunale ritiene congruo, ai sensi degli artt. 2056 e 1227 comma 1 c.c., ascrivere il sinistro alla responsabilità dell nella misura dell'80% e del nella residua Per_2 Per_3 misura del 20%.
Le due società convenute, pertanto, devono essere condannate, in solido tra loro, ai sensi degli articoli
2054 e 144 cod. ass., al risarcimento del danno patito da parte attrice, nella misura del 20% del danno complessivamente risarcibile.
2. Quantificazione del danno risarcibile
Gli attori domandano il risarcimento del danno patrimoniale in relazione alle spese funerarie ma di tali spese non è fornita prova documentale sicché la domanda non può essere accolta.
Essi domandano, poi, e soprattutto, il risarcimento del danno iure proprio per perdita del rapporto con il padre, in conseguenza del suo decesso.
pagina 4 di 8 A riguardo, il Tribunale, esclusa ogni affermazione di danno in re ipsa, richiama i principi affermati dalla Suprema Corte, da ultimo nella sentenza n. 3767/2018, secondo cui “nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela deve far presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza, di norma, connaturale all'essere umano.
Naturalmente si tratterà pur sempre di una praesumptio hominis, con la conseguente possibilità per il convenuto di dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra la vittima ed il superstite”.
In detta sentenza la Corte ha quindi affermato il seguente principio di diritto, che questo Tribunale ritiene di condividere:
“L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur). Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo”.
Nel caso di specie, dunque, vi sono sufficienti elementi per ritenere provato, in punto an, il danno lamentato dagli attori, in quanto essi erano figli della vittima.
Considerate queste circostanze di fatto, considerata la presunzione di cui al principio di diritto dianzi richiamato e considerata altresì l'assenza di allegazione, da parte delle convenute, di alcuna circostanza idonea a dimostrare l'assenza di rapporti affettivi tra la vittima e i superstiti, il Tribunale ritiene provata la sussistenza, in capo a parte attrice, del danno morale da sofferenza per la morte del congiunto Per_5
[...]
In ordine al quantum, il Tribunale osserva quanto segue.
Il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale è necessariamente liquidato in via equitativa ai sensi degli articoli 1226 e 2056 c.c. e tale liquidazione in via equitativa deve tenere adeguatamente conto di tutte le rilevanti circostanze del caso concreto e, al contempo, assicurare uniformità rispetto a casi analoghi (cfr. Cass. 10579/2021).
Proprio al fine di assicurare tale uniformità di giudizio, questo Tribunale richiama gli innovativi principi inaugurati da Cass. 10579/2021 e ritiene che tale voce di danno debba essere liquidata in applicazione di “una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”.
In applicazione di tale principio di diritto, che fornisce un ulteriore ed utile criterio orientativo nell'esercizio del potere di liquidazione equitativa del danno, questo Tribunale fa applicazione delle
Tabelle a punti 2024 in uso presso il Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non pagina 5 di 8 patrimoniale da perdita del rapporto parentale, Tabelle che risultano conformi alle recenti indicazioni della Suprema Corte, prevedendo il criterio a punto, un valore medio del punto basato sui precedenti e l'indicazione di punteggi per specifici parametri (tra cui quelli indicati come indefettibili dalla
Cassazione stessa), con possibilità altresì di applicare un correttivo finale, al ricorrere di circostanze particolari.
In base a tali Tabelle, si attribuiscono punti in relazione all'età della vittima primaria, all'età della vittima secondaria, all'eventuale convivenza con il de cuius, alla sopravvivenza di altri congiunti ed alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta.
La somma dei punti così individuata si moltiplica per il “valore punto” (pari a 3.911 euro e 1.698 euro per fratelli/nipoti), pervenendo così all'importo monetario liquidabile, nei limiti del cap individuato in
391.103,18 euro (nel caso della perdita del genitore, figlio, coniuge/convivente more uxorio) e in
169.830,60 euro (nel caso della perdita di fratello/nipote).
Deve, infine, osservarsi che talune delle circostanze prese in esame dalle Tabelle (età, convivenza, presenza di altri congiunti superstiti) possono essere agevolmente dimostrate, anche documentalmente.
La prova dell'intensità e qualità del rapporto perduto, invece, è meno agevole e puntuale e potrà essere raggiunta anche in via presuntiva, sulla base sia degli altri parametri (età, convivenza, etc.) sia dell'allegazione e dimostrazione, da parte del danneggiato, di specifiche circostanze di fatto attinenti alla relazione.
Applicando i principi sin qui espressi e le Tabelle 2024 del Tribunale al caso di specie, il danno non patrimoniale patito dagli attori per la perdita del padre può essere quantificato come segue.
Per entrambi gli attori possono riconoscersi 20 punti per l'età del congiunto al momento del decesso
(48 anni); 24 punti per la propria età (tra 21 e 30 anni); 0 punti per la convivenza, circostanza pacifica tra le parti (cfr. pag. 21 citazione); 9 punti per la sopravvivenza di almeno altri tre congiunti, cioè
l'altro germano per ciascuno degli attori, la madre di entrambi ( , la cui presenza Persona_6 emerge dal doc. 11 di parte attrice e, infine, la nonna di entrambi (madre del de cuius), Persona_7
(cfr. pag. 1 doc. 15 att.).
Riguardo a tale parametro D, infatti, osserva il Tribunale che nella quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale, il focus per la quantificazione del danno deve essere il danneggiato superstite perché è la sua sofferenza che deve essere monetizzata. Pertanto, tale sofferenza può presumersi attutita se il superstite può beneficiare della presenza di altri suoi familiari (coniuge, figli, fratelli, ascendenti) che possano contribuire a colmare parzialmente il “vuoto” causato dalla morte del congiunto, sicché deve prendersi come riferimento il nucleo del danneggiato, la cui sofferenza non può ritenersi automaticamente attutita dalla presenza di altri familiari del de cuius con i quali il danneggiato non ha invece alcun legame (ad es. i suoceri, che pur, quali genitori, fan parte del nucleo stretto del de cuius).
Nel caso di specie, dunque, deve considerarsi la presenza, per ciascun attore, di un fratello, della madre e dell'ava paterna.
In ordine al parametro E, deve osservarsi come gli attori nulla abbiano allegato e dimostrato circa un effettivo rapporto con il padre. Essi si sono limitati ad allegare di sentirlo e frequentarlo regolarmente
(pag. 21 citazione) ma nulla è stato poi ulteriormente e specificamente allegato e provato in relazione ai pagina 6 di 8 rapporti con il padre in passato ed in epoca coeva al sinistro, soprattutto a fronte di un quadro di assenza di convivenza.
Non vi sono, dunque, i presupposti per riconoscere ulteriori punti per particolarità e intensità della relazione affettiva.
In totale, pertanto, sono riconosciuti 53 punti a ciascun attore, sicché il danno complessivo patito da ciascuno è liquidato in euro 207.283 (3.911 * 53).
Considerato il concorso di colpa della vittima in misura dell'80%, le società convenute devono essere condannate a pagare a ciascun attore la somma di 41.456,60 euro, pari al 20% dell'intero danno.
Il danno è liquidato in moneta attuale sicché alla predetta somma deve essere aggiunta, quale stima del danno da mora, una somma pari agli interessi al tasso legale, stimato equo da questo Tribunale, calcolati sulla predetta somma, devalutata alla data del decesso e poi rivalutata anno per anno, secondo i principi di cui a Cass. S.U. 1712/1995 e Cass. 19987/2016; sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
3. Spese di lite e CTU
In ragione dell'elevato concorso di colpa e dell'accoglimento della domanda in misura sensibilmente inferiore al petitum, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite tra le parti per metà, con a carico delle convenute, soccombenti in via prevalente, la residua metà, liquidata, in applicazione dei parametri generali e degli importi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore compreso tra 52.000 e 260.000 (in base al decisum), nella misura di cui al dispositivo.
Le spese della CTU, necessaria per l'accertamento della fondatezza della domanda attorea, sono poste a carico delle convenute soccombenti in via prevalente, in parti uguali tra loro, nei rapporti interni, ferma la solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
DICHIARA la concorrente responsabilità di e di nella causazione del Persona_5 Persona_3 sinistro di cui è causa, occorso in Milano il 17.05.2015, nella misura rispettivamente dell'80% e del
20% e per l'effetto, visti gli articoli 2054 c.c. e 144 cod. ass.,
CO e , in solido tra loro, a pagare: CP_2 Controparte_1
- a , a titolo di danno non patrimoniale, la somma di euro 41.456,60, Parte_1 oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 17.05.2015 e rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
- a , a titolo di danno non patrimoniale, la somma di euro 41.456,60, Parte_2 oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 17.05.2015 e rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
PONE le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico delle due società convenute, in parti uguali tra loro, nei rapporti interni, ferma la solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente;
pagina 7 di 8 COMPENSA le spese di lite tra le parti per metà;
CO e , in solido tra loro, a rimborsare a CP_2 Controparte_1 [...]
e , in solido tra loro, la residua metà, che si liquida in euro 6.000 Parte_1 Persona_8 per compensi (euro 1.200 per fase di studio;
euro 900 per fase introduttiva;
euro 1.800 per fase istruttoria ed euro 2.100 per fase decisionale) – oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge – ed euro 393 per esborsi (metà C.U. e marca).
Così deciso in Milano, il 3 febbraio 2025
Il Giudice
Marco Carbonaro
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