Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 23/02/2026, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
Il Giudice Unico delle pensioni Consigliere GI di ET ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A n. 50/2026 nel giudizio di pensione, iscritto al n. 70073 del registro di segreteria, proposto da:
M. G. nato ad [...] ed ivi residente in [...], c.f. OMISSIS, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall’avv. Vincenzo De Mela, presso il cui studio, sito a Trapani in via Passo Enea n. 92, è elettivamente domiciliato, con il seguente indirizzo PEC indicato ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell’art. 28 c.g.c.:
vincenzo.demela@avvocatiatrapani.legalmail.it;
ricorrente
CONTRO
l’I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede a Roma in via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro – tempore, rappresentato e difeso giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Tiziana G.
RI, AN IA e AN VE, elettivamente domiciliato a Palermo in viale Toselli n. 5, presso gli uffici dell’Avvocatura INPS, con i seguenti indirizzi PEC indicati ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell’art. 28 c.g.c.:
avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it;
avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it;
avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it;
resistente Il 19 febbraio 2026, la causa è stata discussa e decisa con sentenza a motivazione contestuale, ai sensi del comma 1 dell’art. 167 c.g.c.
F A T T O
Con ricorso in riassunzione ritualmente notificato, M. G. ha convenuto in giudizio l’INPS, per ottenere l’accertamento del proprio diritto all’accreditamento dei contributi figurativi per il periodo 1.12.2019 – 31.8.2020, ai sensi del D. Lgs. n. 564/98 e del D. Lgs. n.
278/98, con la conseguente condanna dell’INPS a procedere all’accreditamento della stessa contribuzione; col favore delle spese di lite.
A sostegno della domanda, il procuratore ha dedotto che il ricorrente, docente presso un istituto scolastico pubblico di Trapani, era stato posto in aspettativa non retribuita per mandato sindacale durante l’anno scolastico 2019 – 2020, come da provvedimento del Dirigente scolastico del 6.9.2019; che, il 24.9.2020, aveva presentato due domande telematiche aventi ad oggetto la variazione della propria posizione assicurativa (RVPA), attinenti ai periodi 1.9.2019 –
30.11.2019 e 1.12.2019 – 31.8.2020; che l’INPS, dopo le prime resistenze, avrebbe riscontrato positivamente solo la prima domanda,
sostenendo di aver provveduto ad inserire manualmente la contribuzione figurativa in quanto ne ricorrevano i presupposti, mentre avrebbe denegato il riconoscimento della contribuzione figurativa oggetto della seconda, sull’assunto che non sarebbe stata presentata la regolare istanza telematica entro il 30.9.2021.
A parere del ricorrente, si tratterebbe di due identiche istanze di variazione della posizione contributiva, la prima per il 2019 e la seconda per il 2020, sicché non si comprenderebbero le valutazioni adottate dall’INPS, di natura diametralmente opposta.
La domanda giudiziale, previa diffida, era stata originariamente proposta al Tribunale di Trapani in funzione di Giudice del lavoro, ma con la sentenza n. 605/2025 era stato dichiarato il difetto di giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria, in favore della Corte dei conti.
Pertanto, nel riassumere il giudizio, il ricorrente ha chiesto di condannare l’INPS a procedere all’accreditamento dei contributi figurativi per il periodo 1.12.2019 – 31.8.2020, con vittoria di spese e compensi.
L’INPS, costituendosi in giudizio, ha dedotto che le richieste di accredito delle contribuzioni figurative avrebbero dovuto essere prodotte, a pena di decadenza, entro il 30 settembre di ciascun anno e per via telematica, mentre la richiesta di accredito tramite RVPA sarebbe ammissibile solo per l’inserimento manuale di un provvedimento già emesso. Pertanto, la domanda relativa al secondo periodo sarebbe improponibile per assenza dell’apposita richiesta in via telematica.
Inoltre, per l’aggiornamento della posizione assicurativa, occorrerebbe ottenere prima il riconoscimento della contribuzione figurativa; solo nel caso in cui gli uffici non avessero aggiornato la posizione assicurativa inserendovi il nuovo periodo già riconosciuto, si sarebbe posta la necessità di una RVPA per allineare l’estratto contributivo a quanto già riconosciuto al pubblico dipendente.
L’istanza, a pena di decadenza, avrebbe dovuto essere proposta entro il 30 settembre dell’anno successivo alla data di collocamento in aspettativa.
Pertanto, l’INPS ha concluso per la reiezione della domanda, con vittoria di spese.
All’udienza di discussione, il difensore del ricorrente ha insistito per l’accoglimento della domanda, mentre l’INPS ne ha auspicato il rigetto.
Chiusa la discussione, la causa è stata decisa con sentenza a motivazione contestuale, ai sensi del comma 1 dell’art. 167 c.g.c.
D I R I T T O
Contrariamente a quanto adombrato in ricorso, il diniego opposto dall’INPS non deriva dalla presentazione di una domanda cartacea in luogo di quella telematica per il periodo in contestazione, essendo non contestato che le domande telematiche siano effettivamente due
(una per il 2019 e l’altra per il 2020), ma dall’inoltro per il 2020 della sola domanda di richiesta di variazione della posizione assicurativa
(c.d. RVPA, che dovrebbe essere limitata alla correzione di inesattezze oppure omissioni ravvisabili nell’estratto contributivo),
senza che sia stato previamente richiesto (entro il termine di decadenza del 30 settembre dell’anno successivo alla data di collocamento in aspettativa) ed ottenuto il provvedimento da parte dell’INPS (e non dell’Istituto scolastico) di riconoscimento della contribuzione figurativa.
Il ricorso è infondato, in quanto effettivamente, per il periodo controverso (1.12.2019 – 31.8.2020), il prof. M. non ha proposto all’INPS la domanda di riconoscimento della contribuzione figurativa entro il termine di decadenza del 30 settembre dell’anno successivo alla data di collocamento in aspettativa, ma la ben diversa istanza concernente la variazione della posizione assicurativa (la c.d. RVPA).
Il comma 3 dell’art. 3 del D. lgs. n. 564/1996 stabilisce, infatti, che la
“domanda di accredito figurativo” (e non la successiva eventuale RVPA)
“deve essere presentata per ogni anno solare o per frazione di esso entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l’aspettativa, a pena di decadenza”.
Per il 2019, l’INPS è riuscito a sanare la situazione, in quanto una norma speciale (D.L. n. 183/2020) aveva eccezionalmente prorogato il termine di decadenza, mentre per il 2020, essendo rimasta ferma la previsione ordinaria, ha decretato il rigetto della domanda.
In altri termini, la domanda di RVPA per il 2020 è stata correttamente presentata in via telematica, ma non è stata preceduta dalla diversa istanza di riconoscimento della contribuzione figurativa, di cui al comma 3 dell’art. 3 del D. lgs. n. 564/1996, che costituisce il presupposto per la variazione della posizione assicurativa e per la correzione dell’estratto contributivo.
Ne consegue la reiezione del ricorso.
Avuto riguardo alle peculiarità della vicenda, sussistono gravi ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando in ordine alla controversia proposta da M. G. contro l’INPS, in persona del Presidente e legale rappresentante pro – tempore;
RIGETTA
il ricorso.
Compensa interamente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio in data 19 febbraio 2026.
IL GIUDICE
GI di ET
(f.to digitalmente)
Depositata in segreteria nei modi di legge.
Palermo, 19 febbraio 2026 Pubblicata il 23 febbraio 2026 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)