Ordinanza collegiale 6 novembre 2024
Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 03/03/2026, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01016/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01197/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1197 del 2024, proposto da
RZ EL, rappresentata e difesa dall'avvocato Giampiero Chiodo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico presso il suo studio in Milano, via De Amicis, 33;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'integrale attuazione del giudicato
formatosi sulla sentenza n. 2791 del 2023, anche mediante l'eventuale sostituzione del Commissario ad acta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Vista la sentenza della scrivente Sezione n. 2791 del 2023 di accoglimento del ricorso per ottemperanza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 il dott. IO IN e udito l’Avvocato dello Stato come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- con il ricorso in epigrafe l’esponente ha chiesto alla Sezione di dare piena attuazione alla propria sentenza n. 2791 del 2023 di accoglimento di un ricorso per ottemperanza;
- nelle more del giudizio l’Amministrazione ha dato in ogni modo esecuzione integrale alla citata sentenza, sicché il difensore dell’esponente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, seppure chiedendo la condanna della parte resistente al pagamento delle spese di lite;
- reputa il Tribunale che, a fronte della piena soddisfazione della pretesa della ricorrente, può essere pronunciata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, ultimo comma, del c.p.a.;
- le spese sono poste a carico del Ministero intimato, quale parte virtualmente soccombente e sono liquidate come da dispositivo con distrazione a favore dell’avv. Giampiero Chiodo, dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 26 del c.p.a. e dell’art. 93 del c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00) oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%) ed onere del contributo unificato ai sensi di legge (art. 13 comma 6 bis 1 del DPR n. 115 del 2002), da distrarsi a favore dell’avv. Giampiero Chiodo dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI NU, Presidente
IO IN, Consigliere, Estensore
Luigi Rossetti, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO IN | RI NU |
IL SEGRETARIO