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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/03/2025, n. 1373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1373 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE
in persona della dr. Francesco Moroni, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 19086/2021, promossa da:
(C.F. .I in persona dei Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
suoi procuratori speciali dotati di idonei poteri Dott. e Persona_1 Per_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Paolo Caprile ed elettivamente
[...]
domiciliata presso l'Avv. Paola Viano con studio in Torino, Corso Cairoli, 32 –
10123, come da mandato in calce al presente atto di citazione
-attrice- contro
(C.F./P.IVA ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Fabio Toriello, presso il cui studio è elettivamente domiciliata con giusta procura telematicamente depositata contestualmente alla comparsa
-convenuta- nonché contro
, quale ultimo liquidatore della , con sede CP_2 Controparte_3
in Salerno alla Via Rocco Cocchia, 12/C P.IVA rappresentata e P.IVA_4
difesa dall' Avv. Laura Giudice LAURA GIUDICE presso il cui studio è
pagina 1 di 14 elettivamente domiciliata in San Valentino Torio, via I Mezzana, 5, in virtù di procura in calce al presente atto.
-terza chiamata-
Udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte: 14.11.2024
CONCLUSIONI
Per parti attrici, come da note scritte del 05.11.2024:
Piaccia al Tribunale Ill.mo, contraris rejectis, previe le pronunce tutte, anche istruttorie meglio viste “IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore come in atti presentata ed individuata, e condannarla a corrispondere all'attrice la somma di € 40.220,52 o quella diversa meglio vista o che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, maggiorata di rivalutazione monetaria e interessi sulla somma di anno in anno rivalutata dalla data del sinistro al saldo, da quella diversa data meglio vista.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari tutti di causa.” In ogni caso condannarsi la convenuta al rimborso degli onorari, diritti e rimborso forfettario delle spese generali occorse nella presente causa con distrazione a favore dell'Avv. Marco
Caprile, nonché al pagamento degli interessi ex D.L.gs n. 231/2002, art. 4.
Per parte convenuta, come da note scritte del 13.11.2024:
Piaccia al Tribunale Ill.mo, reiectis contrariis, rigettare la domanda attorea per le ragioni sviluppate in precedenti difese e in via di gradato subordine o limitarla come concesso dalla legge e/o condannare la società terza chiamata a tenere
l'esponente interamente manlevata da ogni esborso eventualmente patito dall'esponente a favore dell'attrice, come da citazione in garanzia.
Con vittoria di diritti onorari di giudizio.
pagina 2 di 14
Per la terza chiamata, come da note scritte del 13.11.2024:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, così provvedere:
1. In via preliminare accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della cancellata, per quanto esposto in atti;
Controparte_4
2. Accertare e dichiarare che la domanda nei confronti della ditta R & M è inammissibile ed improcedibile, oltre che infondata in fatto ed in diritto, prescritta e per l'effetto rigettarla;
3. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa in favore dell'Avv. Antistatario.
*****
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato l'attore conveniva in giudizio la chiedendo la condanna al risarcimento della somma di € Controparte_1
40.220,52 o quella diversa meglio vista relativa alla mancata consegna della merce descritta dai documenti prodotti dalla stessa.
L'attrice dichiarava che la di IA D'AR acquistava un CP_5
copioso numero di componenti per autovetture da differenti società italiane per l'ammontare di € 45.385,52. La conferiva, quindi, alla CP_5 [...]
l'incarico di trasportare la detta merce dai diversi mittenti/venditori CP_1
fino alla stessa sede della di IA D'AR.
La ditta incaricata del trasporto, a sua volta, sub–appaltava detta attività alla CP_3
M
[...] CP_3
In data 06.07.2017 si presentavano presso gli uffici della convenuta due incaricati della che caricavano sui propri automezzi la merce segnata sui DDT la Parte_2
quale, tuttavia, non raggiungeva la destinazione.
Il responsabile di quest'ultima, il sig. , sporgeva, quindi, denuncia per Tes_1
appropriazione indebita, in data 11.07.2017 presso la Stazione Carabinieri di
Orbassano.
pagina 3 di 14 La in data 14.07.2017 responsabilizzava in merito a quanto occorso la
[...]
per un danno quantificato in € 45.385,52. La , inoltre, in forza della CP_1
copertura assicurativa all risk n. 323.608.084 chiedeva all'esponente Compagnia il risarcimento integrale del danno a termini di polizza che provvedeva a liquidare in favore dell'assicurata l'importo di € 40.220,52 detraendo lo scoperto del 10% di polizza e attribuendo il n. di sinistro 851626. In ragione di questo pagamento l'esponente si surrogava ex art 1916 e 1260 c.c. fino al suddetto importo, nei diritti della avverso i responsabili del sinistro indennizzato.
Secondo parte attrice nel caso di specie si configurava responsabilità ex recepto ai sensi degli artt.1696 c.c. e 1228 c.c., stante la custodia della merce affidata alla convenuta. Inoltre, il comportamento della convenuta avrebbe integrato, secondo la tesi attorea, colpa grave e/o dolo eventuale di cui all'art. 1696 c.c.
Si costituiva in giudizio la ditta la quale, preliminarmente, Controparte_1
eccepiva il difetto di competenza territoriale, stante la sede legale di parte convenuta in provincia di Trento ed il luogo della stipula del contratto a
IA d'AR (che era anche luogo di destinazione della merce). Quindi, eccepiva il difetto di legittimazione attiva e passiva, sulla scorta del presupposto di non aver mai ricevuto alcun incarico dalla ditta Fca. La ditta convenuta contestava, inoltre, la responsabilità, chiedendo al Giudice di essere autorizzata a chiamare in garanzia la ditta che, secondo la dinamica descritta, Controparte_3
avrebbe perso la merce, chiedendo di essere manlevata in caso di condanna, con conseguente accertamento della responsabilità della ditta Controparte_3
Si costituiva in giudizio in proprio e quale ultimo liquidatore della CP_2
(trattandosi di società cancellata in data 05.08.2019), eccependo Controparte_3
in via preliminare la prescrizione del diritto azionato nei suoi confronti. La terza chiamata eccepiva, inoltre, la carenza di legittimazione attiva della , CP_6
poiché assente la prova di un rapporto contrattuale tra le due ditte, ed esponeva, inoltre, che la ditta al momento del presunto ritiro non era più in possesso pagina 4 di 14 dei mezzi di trasporto indicati nel DDT (trattore TG FE456WB con semirimorchio tg AD 30969) avendoli ceduti a terzi poco tempo prima.
Con ordinanza del 25.01.2022 il Giudice ha autorizzato la chiamata in causa del terzo Parte_3
Quindi, ritenuta superflua l'istruttoria orale e la causa di natura documentale, il
Giudice fissava udienza di precisazione conclusioni, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione di termini per il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice non risulta meritevole di accoglimento e, pertanto, deve essere rigettata.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale del
Tribunale di Torino sollevata dalla parte convenuta che ha richiamato, da un lato, il foro generale della persona giuridica di cui di all'art. 19 c.p.c., ovverosia la sede legale della ditta convenuta sita in provincia di Trento;
e, dall'altro, il forum contractus di cui all'art. 20 c.p.c., individuato in IA d'AR in provincia di
Napoli sede della di IA D'AR, nonché luogo di Controparte_5
destinazione della merce.
Questo Giudice si conforma all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui “In tema di competenza per territorio, con riferimento alla disciplina dell'art. 1327 cod. civ.
(secondo cui il contratto è concluso dove e quando ha avuto inizio l'esecuzione senza la preventiva accettazione della proposta), il "forum contractus", che individua la competenza ai sensi dell'art. 20 cod. proc. civ., deve intendersi, allorché si verta in ipotesi di contratto di trasporto e salvo che non siano previste preventive prestazioni accessorie a carico del trasportatore, coincidente con quello del luogo in cui avviene il caricamento della merce da trasportare, poiché in tale luogo si verifica l'inizio dell'esecuzione del contratto”. (Sez. 3, Ordinanza n. 16446 del
15/07/2009).
pagina 5 di 14 Nel caso in esame la merce veniva ritirata presso differenti ditte mittenti, site nel circondario di Torino, in particolare in (doc. 2 atto di citazione):
• Beinasco, Viale Risorgimento 7/B ( Controparte_7
• Venaria, Viale Carlo Emanuele n.150 (Venaria Controparte_8
[...]
• , Via Cavallo n.18 ( a socio CP_9 Controparte_10
Unico)
• Villarbasse, Via Rivoli n.118 (Officine Metallurgiche G. Corneglia S.p.a.)
La stessa merce veniva poi ritirata presso la filiale di in Rivalta di Torino CP_1
per essere trasportata alla di IA d'AR (doc. 4).
Allo stesso modo, in caso di qualifica della responsabilità in oggetto quale responsabilità extracontrattuale di cui all' art. 2043 c.c. va comunque dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Torino, poiché secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità “L'obbligazione da fatto illecito sorge nel luogo in cui il fatto produttivo di danno si verifica e nella nozione di fatto rientra, oltre al comportamento illecito, anche l'evento dannoso che ne deriva. Pertanto, qualora i due luoghi non coincidano, il "forum delicti", previsto dall'art. 20 cod. proc. civ. deve essere identificato con riguardo al luogo in cui è avvenuto l'evento”. (Sez. 3, Ordinanza n. 18906 del 20/09/2004 ).
Alla luce del quadro istruttorio e delle prove acquisite è emerso come l'appropriazione indebita della merce di proprietà della - e, dunque, l'illecito
- fosse avvenuto presso la filiale della sita in Rivalta di Torino Strada CP_1
Quarta Interporto sud in data 06.07.2017.
Per quanto riguarda, invece il quadro della legittimazione attiva e passiva occorre evidenziare che l'odierna parte attrice provvedeva a liquidare a beneficio dell'assicurata l'importo di € 40.220,52 in forza della polizza assicurativa n.
3323608083, detraendo lo scoperto del 10% di polizza ed attribuendo il numero di sinistro 851626 (doc.1, 8). La merce veniva acquistata dalla Controparte_5
pagina 6 di 14 presso i fornitori: Officine Controparte_11 Controparte_12
così come riportato CP_8 Controparte_8 Controparte_10
dalle fatture di cui al doc.2.
La surrogazione dell'assicuratore è disciplinata dall'art. 1916 c.c. che, come noto, prevede che: “L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili”.
A ragion del vero, si configura una particolare forma di successione a titolo particolare del diritto di credito a favore dell'assicuratore il quale, risarcendo il danno all'assicurato, si surroga allo stesso per poi agire con azione di risarcimento nei confronti del responsabile dello stesso danno (v. Cass. n.
12939/2007, Cass. civ., sez. III, 25 marzo 2002, n. 4211); pertanto, l'assicuratore subentra nella stessa posizione sostanziale e processuale in cui si sarebbe trovato l'assicurato se avesse agito direttamente verso il responsabile.
L'efficacia della surroga dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato è subordinata all'esistenza di tre presupposti: l'esistenza del rapporto assicurativo, il pagamento da parte della compagnia assicurativa dell'indennità a favore di chi abbia effettivamente subìto il pregiudizio, nonché la comunicazione da parte dell'assicuratore della volontà di surrogarsi. In particolare, secondo la Suprema
Corte “Ai fini della surroga ex art. 1916 cod. civ., l'assicuratore può adempiere all'onere di provare la sua qualità di assicuratore ed il danno risarcito con la produzione della quietanza, se essa contiene la prova del contratto d'assicurazione
e l'individuazione del danno risarcito.” (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n.
20901 del 12 settembre 2013).
Nel caso in esame, la ha allegato la quietanza di pagamento in Parte_1
riferimento alla polizza n. 323608083 e al danno n. 000851626 (doc.1 atto di citazione) che riporta “In conseguenza del sinistro accaduto il 05.07.2017 si è provveduto alla liquidazione ai sensi della C.G.A. di polizza dei danni risarcibili
pagina 7 di 14 dell'importo di EUR 40.220,52 dovuto per il sinistro di cui sopra e che il sottoscritto dichiara di aver ricevuto a pieno saldo. Con il ricevimento di tale Controparte_5
somma, il sottoscritto dichiara altresì di essere stato pienamente soddisfatto per il danno sofferto, di non aver più nulla a pretendere da per Parte_1
causa del sinistro sopra indicato, e dichiara pure di cedere alla Società ogni suo diritto, azione e ragione contro i responsabili del danno e contro chiunque altro, in ordine al danno steso, fino alla concorrenza della somma percepita come sopra, restando in facoltà della Società di fare valere ovunque e contro chiunque i diritti nascenti dalla presente cessione. E ciò in aggiunta e a conferma delle cessioni e surroghe che risultano dalla polizza di assicurazioni.”
Parte attrice ha allegato la prova del pagamento avvenuto a favore di CP_5
in data 09.03.2018 per la somma di € 40.220,52 (memoria ex art. 183 c.p.c.
[...]
n. 1 doc. 8); tale somma tiene conto del valore della merce oggetto di appropriazione indebita, sottratta alla destinataria (atto citazione doc. 2).
Per quanto riguarda la prova relativa alla volontà dell'assicurazione di volersi surrogare nella posizione dell'assicurato, la stessa è evinta dalle comunicazioni e, in particolare, dalla raccomandata PEC trasmessa da parte attrice nei confronti della convenuta (doc. 7 atto di citazione) ove per mezzo di Parte_1
suo incaricato, chiedeva il risarcimento di € 40.220,52 ad stante Controparte_1
il verificarsi del furto della merce mentre la stessa si trovava presso la filiale di quest'ultima.
Ai fini dell'esame della legittimazione attiva e passiva è, tuttavia, essenziale delineare il rapporto intercorrente tra (assicurata), ed CP_13 [...]
CP_1
Appare pacifico e non contestato il dato secondo cui aveva incaricato la I Fast quale società di logistica di occuparsi della spedizione della merce in esame.
Al contrario, è controversa la qualificazione giuridica del rapporto che intercorreva tra e Sul punto si ricorda che in relazione ai CP_13 Controparte_1
pagina 8 di 14 contratti a forma libera, nel cui novero rientrano anche la fattispecie della spedizione e quella di trasporto, la giurisprudenza di legittimità prevalente è granitica nell'affermare che “incombe su chi ne invoca l'esistenza, validità ed efficacia, l'onere di dimostrare l'avvenuto perfezionamento del negozio, anche mediante presunzioni semplici, la cui valenza probatoria deve essere valutata ed adeguatamente motivata dal giudice del merito. Tale onere può essere assolto anche mediante la prova per presunzioni, ma le stesse devono necessariamente rivestire, a norma dell'art. 2729 c.c., i caratteri della gravità e precisione nonché, qualora siano più d'una, della concordanza” (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 12971 del
24/05/2018).
L'attrice ha allegato:
• La missiva di responsabilizzazione con cui notificava ad il mancato CP_1
arrivo della merce oggetto del trasporto (doc.6). Tale documento rileva ai fini dell'art. 1689 c.c. ovvero “In tema di assicurazione contro i danni relativa a cose oggetto di contratto di trasporto, una volta identificato il titolare dell'interesse assicurato, avente diritto all'indennità, è legittimo l'esercizio della surrogazione dell'assicuratore nei diritti dello stesso, trasferendosi nella sua sfera giuridica tutti i diritti nascenti dal contratto di trasporto in capo al destinatario- assicurato nei confronti del vettore, compresi quelli non ancora esercitati dal predetto destinatario all'atto della surrogazione, con l'effetto che l'assicuratore
è legittimato ad agire in surrogazione contro il vettore per il risarcimento dei danni dovuti alla sottrazione del carico anche quando il destinatario-assicurato non abbia richiesto la riconsegna delle cose al vettore, ben potendo tale facoltà, per la quale l'art. 1689, comma primo, cod. civ. non prevede alcun termine finale, essere esercitata dall'assicuratore medesimo” (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 3097 del 11/02/2010). Pertanto, questo Giudice ritiene che fosse nell'interesse della convenuta contestare alla tale qualificazione, ossia la sua veste di vettore, al momento della notifica della missiva.
pagina 9 di 14 • Avvisi di surrogazione e solleciti (doc.7). La convenuta non ha allegato nessun documento a prova di aver contestato il suo ruolo di vettore nel contratto con la convenuta.
• Rapporto redatto dalla Handling & Mananging Claims s.r.l.s. (doc.11). In detta relazione sono stati indicati i ruoli assunti dalle parti ovvero come CP_13
spedizioniere e la uale vettore contrattuale. Controparte_1
Ne deriva, pertanto, che mentre tra e intercorreva un contratto di CP_13
spedizione, tra quest'ultima e la si perfezionava, invece, un contratto di CP_1
trasporto.
Ora, il contratto di spedizione disciplinato dalla normativa di cui all'art. 1737 c.c.
è una species del genus del contratto di mandato senza rappresentanza tramite il quale lo spedizioniere assume su di sé l'obbligo di concludere uno o più contratti di trasporto in nome proprio e nell'interesse del mandante. A tale obbligazione si affianca quella di compiere le operazioni accessorie.
La figura del mandato senza rappresentanza consente al mandante di restare estraneo rispetto al rapporto tra mandatario e terzo stipulante, salva la possibilità di surrogarsi al mandatario nell'esercizio dei diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato, al fine di evitare un pregiudizio alle proprie ragioni, purché nel rispetto dei diritti del mandatario.
Tuttavia, in relazione al contratto di trasporto sorto a fronte di un contratto di spedizione, la giurisprudenza di legittimità si è espressa in senso opposto, affermando che “Nel contratto di trasporto stipulato tramite uno spedizioniere, il mittente non è legittimato ad agire contro il vettore per il risarcimento dei danni derivatigli dalla mancata esecuzione del contratto di trasporto, perché il secondo comma dell'art. 1705 c.c. limita la legittimazione alle sole azioni dirette al soddisfacimento dei «diritti di credito derivanti dall'esercizio del mandato», fra le quali non rientrano le azioni di risarcimento danni. Resta salva la possibilità di agire contro lo spedizioniere, tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon
pagina 10 di 14 padre di famiglia” (Cassazione civile sez. III, n. 1312 del 21/01/2005; vedi anche
Tribunale Siracusa sez. II, 31/07/2024, n.1778).
Ancora, secondo il più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità “In tema di mandato senza rappresentanza, la previsione di cui all'art. 1705, comma 2,
c.c. - secondo cui, in deroga alla regola generale per cui i terzi non hanno alcun rapporto col mandante, quest'ultimo "può esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato" - va circoscritta all'esercizio dei diritti sostanziali acquistati dal mandatario, rimanendo escluse le azioni di annullamento, risoluzione, rescissione, risarcimento del danno (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 12250 del 09/05/2019).
Pertanto, la surrogatasi a - la quale aveva conferito il Parte_1
contratto di mandato a I- Fast per la spedizione della merce in esame - non trova legittimazione ad agire nei confronti di per il risarcimento dei Controparte_1
danni subiti a causa della perdita della merce oggetto del trasporto, poiché tale azione non rientra tra quelle riconosciute ex art. 1705 co.2 c.c. in capo al mandante.
Resta da verificare se l'attrice possa far valere una responsabilità ex art. 2043 c.c.
Ora, in tal senso, l'eventuale attribuzione di una responsabilità extracontrattuale in capo ad implica l'assolvimento dell'onere della prova, Controparte_1
gravante su parte attrice, in ordine a tre elementi: il danno, il nesso causale tra il danno e la condotta della danneggiante, l'esistenza della colpa o del dolo di quest'ultima.
Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità “per il riconoscimento di una responsabilità extracontrattuale del trasportatore, è necessario che sia allegato un comportamento del vettore valutabile, non quale mera inadempienza alle disposizioni che regolano il contratto di trasporto, ma quale violazione delle regole sulla responsabilità per fatto illecito. Grava sull'attore allegare una condotta diversa da quella imputata al vettore quale inadempimento dell'obbligazione
pagina 11 di 14 propria del contratto di trasporto, attraverso l'individuazione specifica di fatti e comportamenti del trasportatore che avrebbero determinato l'avaria o la perdita del carico e che siano connotati da dolo o colpa… il profilo della responsabilità extracontrattuale del trasportatore deve essere valutato, non in base alle disposizioni che regolano il contratto di trasporto, ma sulla base della disciplina della responsabilità per fatto illecito, attraverso la specifica individuazione di comportamenti del vettore che rilevino a questi fini”. (Sentenza Cassazione Civile
n. 12420 del 24/06/2020).
L'attore ha sostenuto come parte convenuta abbia adottato un comportamento negligente affidando la merce a soggetti non qualificati per il trasporto, presunti dipendenti di un sub-vettore incaricato fallito da mesi.
Al riguardo, tuttavia, la ha allegato: Controparte_1
• il DURC, richiesto il 28.06. 2017 (prod. 4), da cui si evince la regolarità nei confronti della posizione della società nei confronti dell'INPS e Parte_3
dell'INAIL nel periodo di riferimento;
• i documenti del legale rappresentante (prod. 5); CP_2
• la visura camerale estratta in data 28.06.2017 (prod. 6), da cui non risulta lo stato di liquidazione della società nel periodo di riferimento;
Parte_3
• il modulo qualificazione vettore di trasporto (prod. 3);
• la visura camerale della terza chiamata estratto in data 06.10.2022 (prod.8) da cui si evince lo stato di liquidazione della società stessa solo a far data dal
26.10.2018 e la cancellazione in data 05.08.2019.
Ne deriva, quindi, che al momento del perfezionamento del contratto di trasporto tra la e la terza chiamata quest'ultima risultava essere una ditta Controparte_1
apparentemente sana.
Parte attrice non indica quali ulteriori controlli parte convenuta avrebbe dovuto eseguire al fine di ottemperare alla diligenza richiesta.
pagina 12 di 14 In conclusione, non è configurabile in capo a parte convenuta alcun tipo di responsabilità per il danno subito da in occasione del trasporto in esame.
*****
Passando alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse devono essere poste a carico di parte attrice soccombente a favore della parte convenuta
[...]
nonché della terza chiamata (alla cui chiamata il giudizio ha CP_1 CP_2
dato, comunque, causa parte attrice con la sua domanda).
Alla relativa liquidazione si provvede in applicazione dei parametri di cui al D.M.
n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/22, nella misura indicata in dispositivo
(riferita ai valori medi dello scaglione di riferimento - da € 26.001,00 a €
52.000,00), tenuto conto del valore della causa, della natura delle questioni trattate e dell'attività processuale effettivamente svolta, nella misura di €
8.500,00 per compenso e di euro 518,00 per esborsi (per il pagamento del c.u. conseguente alla chiamata di terzo) in favore di oltre al Controparte_1
rimborso forfettario del 15% e agli oneri fiscali e previdenziali;
e nella misura di euro 7.616,00 per compenso in favore della terza chiamata oltre al CP_2
rimborso forfettario del 15% e agli oneri fiscali e previdenziali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede: rigetta la domanda attorea e dichiara assorbita ogni altra domanda formulata dalle parti;
condanna in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, al pagamento in favore di in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, delle spese processuali che liquida in complessivi € 8.500,00, oltre ad € 518,00 per esposti, rimborso del 15% per spese generali, Iva e Cpa come per legge.
pagina 13 di 14 condanna in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, al pagamento in favore di , in proprio e quale ultimo CP_2
liquidatore della cancellata, delle spese processuali che liquida - Controparte_3
in favore dell'Avv. Laura Giudice dichiaratasi antistataria - in complessivi €
7.616,00 oltre il 15% per spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Torino, in data 20.03.2025.
Il Giudice
dott. Francesco Moroni
pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE
in persona della dr. Francesco Moroni, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 19086/2021, promossa da:
(C.F. .I in persona dei Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
suoi procuratori speciali dotati di idonei poteri Dott. e Persona_1 Per_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Paolo Caprile ed elettivamente
[...]
domiciliata presso l'Avv. Paola Viano con studio in Torino, Corso Cairoli, 32 –
10123, come da mandato in calce al presente atto di citazione
-attrice- contro
(C.F./P.IVA ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Fabio Toriello, presso il cui studio è elettivamente domiciliata con giusta procura telematicamente depositata contestualmente alla comparsa
-convenuta- nonché contro
, quale ultimo liquidatore della , con sede CP_2 Controparte_3
in Salerno alla Via Rocco Cocchia, 12/C P.IVA rappresentata e P.IVA_4
difesa dall' Avv. Laura Giudice LAURA GIUDICE presso il cui studio è
pagina 1 di 14 elettivamente domiciliata in San Valentino Torio, via I Mezzana, 5, in virtù di procura in calce al presente atto.
-terza chiamata-
Udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte: 14.11.2024
CONCLUSIONI
Per parti attrici, come da note scritte del 05.11.2024:
Piaccia al Tribunale Ill.mo, contraris rejectis, previe le pronunce tutte, anche istruttorie meglio viste “IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore come in atti presentata ed individuata, e condannarla a corrispondere all'attrice la somma di € 40.220,52 o quella diversa meglio vista o che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, maggiorata di rivalutazione monetaria e interessi sulla somma di anno in anno rivalutata dalla data del sinistro al saldo, da quella diversa data meglio vista.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari tutti di causa.” In ogni caso condannarsi la convenuta al rimborso degli onorari, diritti e rimborso forfettario delle spese generali occorse nella presente causa con distrazione a favore dell'Avv. Marco
Caprile, nonché al pagamento degli interessi ex D.L.gs n. 231/2002, art. 4.
Per parte convenuta, come da note scritte del 13.11.2024:
Piaccia al Tribunale Ill.mo, reiectis contrariis, rigettare la domanda attorea per le ragioni sviluppate in precedenti difese e in via di gradato subordine o limitarla come concesso dalla legge e/o condannare la società terza chiamata a tenere
l'esponente interamente manlevata da ogni esborso eventualmente patito dall'esponente a favore dell'attrice, come da citazione in garanzia.
Con vittoria di diritti onorari di giudizio.
pagina 2 di 14
Per la terza chiamata, come da note scritte del 13.11.2024:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, così provvedere:
1. In via preliminare accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della cancellata, per quanto esposto in atti;
Controparte_4
2. Accertare e dichiarare che la domanda nei confronti della ditta R & M è inammissibile ed improcedibile, oltre che infondata in fatto ed in diritto, prescritta e per l'effetto rigettarla;
3. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa in favore dell'Avv. Antistatario.
*****
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato l'attore conveniva in giudizio la chiedendo la condanna al risarcimento della somma di € Controparte_1
40.220,52 o quella diversa meglio vista relativa alla mancata consegna della merce descritta dai documenti prodotti dalla stessa.
L'attrice dichiarava che la di IA D'AR acquistava un CP_5
copioso numero di componenti per autovetture da differenti società italiane per l'ammontare di € 45.385,52. La conferiva, quindi, alla CP_5 [...]
l'incarico di trasportare la detta merce dai diversi mittenti/venditori CP_1
fino alla stessa sede della di IA D'AR.
La ditta incaricata del trasporto, a sua volta, sub–appaltava detta attività alla CP_3
M
[...] CP_3
In data 06.07.2017 si presentavano presso gli uffici della convenuta due incaricati della che caricavano sui propri automezzi la merce segnata sui DDT la Parte_2
quale, tuttavia, non raggiungeva la destinazione.
Il responsabile di quest'ultima, il sig. , sporgeva, quindi, denuncia per Tes_1
appropriazione indebita, in data 11.07.2017 presso la Stazione Carabinieri di
Orbassano.
pagina 3 di 14 La in data 14.07.2017 responsabilizzava in merito a quanto occorso la
[...]
per un danno quantificato in € 45.385,52. La , inoltre, in forza della CP_1
copertura assicurativa all risk n. 323.608.084 chiedeva all'esponente Compagnia il risarcimento integrale del danno a termini di polizza che provvedeva a liquidare in favore dell'assicurata l'importo di € 40.220,52 detraendo lo scoperto del 10% di polizza e attribuendo il n. di sinistro 851626. In ragione di questo pagamento l'esponente si surrogava ex art 1916 e 1260 c.c. fino al suddetto importo, nei diritti della avverso i responsabili del sinistro indennizzato.
Secondo parte attrice nel caso di specie si configurava responsabilità ex recepto ai sensi degli artt.1696 c.c. e 1228 c.c., stante la custodia della merce affidata alla convenuta. Inoltre, il comportamento della convenuta avrebbe integrato, secondo la tesi attorea, colpa grave e/o dolo eventuale di cui all'art. 1696 c.c.
Si costituiva in giudizio la ditta la quale, preliminarmente, Controparte_1
eccepiva il difetto di competenza territoriale, stante la sede legale di parte convenuta in provincia di Trento ed il luogo della stipula del contratto a
IA d'AR (che era anche luogo di destinazione della merce). Quindi, eccepiva il difetto di legittimazione attiva e passiva, sulla scorta del presupposto di non aver mai ricevuto alcun incarico dalla ditta Fca. La ditta convenuta contestava, inoltre, la responsabilità, chiedendo al Giudice di essere autorizzata a chiamare in garanzia la ditta che, secondo la dinamica descritta, Controparte_3
avrebbe perso la merce, chiedendo di essere manlevata in caso di condanna, con conseguente accertamento della responsabilità della ditta Controparte_3
Si costituiva in giudizio in proprio e quale ultimo liquidatore della CP_2
(trattandosi di società cancellata in data 05.08.2019), eccependo Controparte_3
in via preliminare la prescrizione del diritto azionato nei suoi confronti. La terza chiamata eccepiva, inoltre, la carenza di legittimazione attiva della , CP_6
poiché assente la prova di un rapporto contrattuale tra le due ditte, ed esponeva, inoltre, che la ditta al momento del presunto ritiro non era più in possesso pagina 4 di 14 dei mezzi di trasporto indicati nel DDT (trattore TG FE456WB con semirimorchio tg AD 30969) avendoli ceduti a terzi poco tempo prima.
Con ordinanza del 25.01.2022 il Giudice ha autorizzato la chiamata in causa del terzo Parte_3
Quindi, ritenuta superflua l'istruttoria orale e la causa di natura documentale, il
Giudice fissava udienza di precisazione conclusioni, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione di termini per il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice non risulta meritevole di accoglimento e, pertanto, deve essere rigettata.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale del
Tribunale di Torino sollevata dalla parte convenuta che ha richiamato, da un lato, il foro generale della persona giuridica di cui di all'art. 19 c.p.c., ovverosia la sede legale della ditta convenuta sita in provincia di Trento;
e, dall'altro, il forum contractus di cui all'art. 20 c.p.c., individuato in IA d'AR in provincia di
Napoli sede della di IA D'AR, nonché luogo di Controparte_5
destinazione della merce.
Questo Giudice si conforma all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui “In tema di competenza per territorio, con riferimento alla disciplina dell'art. 1327 cod. civ.
(secondo cui il contratto è concluso dove e quando ha avuto inizio l'esecuzione senza la preventiva accettazione della proposta), il "forum contractus", che individua la competenza ai sensi dell'art. 20 cod. proc. civ., deve intendersi, allorché si verta in ipotesi di contratto di trasporto e salvo che non siano previste preventive prestazioni accessorie a carico del trasportatore, coincidente con quello del luogo in cui avviene il caricamento della merce da trasportare, poiché in tale luogo si verifica l'inizio dell'esecuzione del contratto”. (Sez. 3, Ordinanza n. 16446 del
15/07/2009).
pagina 5 di 14 Nel caso in esame la merce veniva ritirata presso differenti ditte mittenti, site nel circondario di Torino, in particolare in (doc. 2 atto di citazione):
• Beinasco, Viale Risorgimento 7/B ( Controparte_7
• Venaria, Viale Carlo Emanuele n.150 (Venaria Controparte_8
[...]
• , Via Cavallo n.18 ( a socio CP_9 Controparte_10
Unico)
• Villarbasse, Via Rivoli n.118 (Officine Metallurgiche G. Corneglia S.p.a.)
La stessa merce veniva poi ritirata presso la filiale di in Rivalta di Torino CP_1
per essere trasportata alla di IA d'AR (doc. 4).
Allo stesso modo, in caso di qualifica della responsabilità in oggetto quale responsabilità extracontrattuale di cui all' art. 2043 c.c. va comunque dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Torino, poiché secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità “L'obbligazione da fatto illecito sorge nel luogo in cui il fatto produttivo di danno si verifica e nella nozione di fatto rientra, oltre al comportamento illecito, anche l'evento dannoso che ne deriva. Pertanto, qualora i due luoghi non coincidano, il "forum delicti", previsto dall'art. 20 cod. proc. civ. deve essere identificato con riguardo al luogo in cui è avvenuto l'evento”. (Sez. 3, Ordinanza n. 18906 del 20/09/2004 ).
Alla luce del quadro istruttorio e delle prove acquisite è emerso come l'appropriazione indebita della merce di proprietà della - e, dunque, l'illecito
- fosse avvenuto presso la filiale della sita in Rivalta di Torino Strada CP_1
Quarta Interporto sud in data 06.07.2017.
Per quanto riguarda, invece il quadro della legittimazione attiva e passiva occorre evidenziare che l'odierna parte attrice provvedeva a liquidare a beneficio dell'assicurata l'importo di € 40.220,52 in forza della polizza assicurativa n.
3323608083, detraendo lo scoperto del 10% di polizza ed attribuendo il numero di sinistro 851626 (doc.1, 8). La merce veniva acquistata dalla Controparte_5
pagina 6 di 14 presso i fornitori: Officine Controparte_11 Controparte_12
così come riportato CP_8 Controparte_8 Controparte_10
dalle fatture di cui al doc.2.
La surrogazione dell'assicuratore è disciplinata dall'art. 1916 c.c. che, come noto, prevede che: “L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili”.
A ragion del vero, si configura una particolare forma di successione a titolo particolare del diritto di credito a favore dell'assicuratore il quale, risarcendo il danno all'assicurato, si surroga allo stesso per poi agire con azione di risarcimento nei confronti del responsabile dello stesso danno (v. Cass. n.
12939/2007, Cass. civ., sez. III, 25 marzo 2002, n. 4211); pertanto, l'assicuratore subentra nella stessa posizione sostanziale e processuale in cui si sarebbe trovato l'assicurato se avesse agito direttamente verso il responsabile.
L'efficacia della surroga dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato è subordinata all'esistenza di tre presupposti: l'esistenza del rapporto assicurativo, il pagamento da parte della compagnia assicurativa dell'indennità a favore di chi abbia effettivamente subìto il pregiudizio, nonché la comunicazione da parte dell'assicuratore della volontà di surrogarsi. In particolare, secondo la Suprema
Corte “Ai fini della surroga ex art. 1916 cod. civ., l'assicuratore può adempiere all'onere di provare la sua qualità di assicuratore ed il danno risarcito con la produzione della quietanza, se essa contiene la prova del contratto d'assicurazione
e l'individuazione del danno risarcito.” (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n.
20901 del 12 settembre 2013).
Nel caso in esame, la ha allegato la quietanza di pagamento in Parte_1
riferimento alla polizza n. 323608083 e al danno n. 000851626 (doc.1 atto di citazione) che riporta “In conseguenza del sinistro accaduto il 05.07.2017 si è provveduto alla liquidazione ai sensi della C.G.A. di polizza dei danni risarcibili
pagina 7 di 14 dell'importo di EUR 40.220,52 dovuto per il sinistro di cui sopra e che il sottoscritto dichiara di aver ricevuto a pieno saldo. Con il ricevimento di tale Controparte_5
somma, il sottoscritto dichiara altresì di essere stato pienamente soddisfatto per il danno sofferto, di non aver più nulla a pretendere da per Parte_1
causa del sinistro sopra indicato, e dichiara pure di cedere alla Società ogni suo diritto, azione e ragione contro i responsabili del danno e contro chiunque altro, in ordine al danno steso, fino alla concorrenza della somma percepita come sopra, restando in facoltà della Società di fare valere ovunque e contro chiunque i diritti nascenti dalla presente cessione. E ciò in aggiunta e a conferma delle cessioni e surroghe che risultano dalla polizza di assicurazioni.”
Parte attrice ha allegato la prova del pagamento avvenuto a favore di CP_5
in data 09.03.2018 per la somma di € 40.220,52 (memoria ex art. 183 c.p.c.
[...]
n. 1 doc. 8); tale somma tiene conto del valore della merce oggetto di appropriazione indebita, sottratta alla destinataria (atto citazione doc. 2).
Per quanto riguarda la prova relativa alla volontà dell'assicurazione di volersi surrogare nella posizione dell'assicurato, la stessa è evinta dalle comunicazioni e, in particolare, dalla raccomandata PEC trasmessa da parte attrice nei confronti della convenuta (doc. 7 atto di citazione) ove per mezzo di Parte_1
suo incaricato, chiedeva il risarcimento di € 40.220,52 ad stante Controparte_1
il verificarsi del furto della merce mentre la stessa si trovava presso la filiale di quest'ultima.
Ai fini dell'esame della legittimazione attiva e passiva è, tuttavia, essenziale delineare il rapporto intercorrente tra (assicurata), ed CP_13 [...]
CP_1
Appare pacifico e non contestato il dato secondo cui aveva incaricato la I Fast quale società di logistica di occuparsi della spedizione della merce in esame.
Al contrario, è controversa la qualificazione giuridica del rapporto che intercorreva tra e Sul punto si ricorda che in relazione ai CP_13 Controparte_1
pagina 8 di 14 contratti a forma libera, nel cui novero rientrano anche la fattispecie della spedizione e quella di trasporto, la giurisprudenza di legittimità prevalente è granitica nell'affermare che “incombe su chi ne invoca l'esistenza, validità ed efficacia, l'onere di dimostrare l'avvenuto perfezionamento del negozio, anche mediante presunzioni semplici, la cui valenza probatoria deve essere valutata ed adeguatamente motivata dal giudice del merito. Tale onere può essere assolto anche mediante la prova per presunzioni, ma le stesse devono necessariamente rivestire, a norma dell'art. 2729 c.c., i caratteri della gravità e precisione nonché, qualora siano più d'una, della concordanza” (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 12971 del
24/05/2018).
L'attrice ha allegato:
• La missiva di responsabilizzazione con cui notificava ad il mancato CP_1
arrivo della merce oggetto del trasporto (doc.6). Tale documento rileva ai fini dell'art. 1689 c.c. ovvero “In tema di assicurazione contro i danni relativa a cose oggetto di contratto di trasporto, una volta identificato il titolare dell'interesse assicurato, avente diritto all'indennità, è legittimo l'esercizio della surrogazione dell'assicuratore nei diritti dello stesso, trasferendosi nella sua sfera giuridica tutti i diritti nascenti dal contratto di trasporto in capo al destinatario- assicurato nei confronti del vettore, compresi quelli non ancora esercitati dal predetto destinatario all'atto della surrogazione, con l'effetto che l'assicuratore
è legittimato ad agire in surrogazione contro il vettore per il risarcimento dei danni dovuti alla sottrazione del carico anche quando il destinatario-assicurato non abbia richiesto la riconsegna delle cose al vettore, ben potendo tale facoltà, per la quale l'art. 1689, comma primo, cod. civ. non prevede alcun termine finale, essere esercitata dall'assicuratore medesimo” (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 3097 del 11/02/2010). Pertanto, questo Giudice ritiene che fosse nell'interesse della convenuta contestare alla tale qualificazione, ossia la sua veste di vettore, al momento della notifica della missiva.
pagina 9 di 14 • Avvisi di surrogazione e solleciti (doc.7). La convenuta non ha allegato nessun documento a prova di aver contestato il suo ruolo di vettore nel contratto con la convenuta.
• Rapporto redatto dalla Handling & Mananging Claims s.r.l.s. (doc.11). In detta relazione sono stati indicati i ruoli assunti dalle parti ovvero come CP_13
spedizioniere e la uale vettore contrattuale. Controparte_1
Ne deriva, pertanto, che mentre tra e intercorreva un contratto di CP_13
spedizione, tra quest'ultima e la si perfezionava, invece, un contratto di CP_1
trasporto.
Ora, il contratto di spedizione disciplinato dalla normativa di cui all'art. 1737 c.c.
è una species del genus del contratto di mandato senza rappresentanza tramite il quale lo spedizioniere assume su di sé l'obbligo di concludere uno o più contratti di trasporto in nome proprio e nell'interesse del mandante. A tale obbligazione si affianca quella di compiere le operazioni accessorie.
La figura del mandato senza rappresentanza consente al mandante di restare estraneo rispetto al rapporto tra mandatario e terzo stipulante, salva la possibilità di surrogarsi al mandatario nell'esercizio dei diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato, al fine di evitare un pregiudizio alle proprie ragioni, purché nel rispetto dei diritti del mandatario.
Tuttavia, in relazione al contratto di trasporto sorto a fronte di un contratto di spedizione, la giurisprudenza di legittimità si è espressa in senso opposto, affermando che “Nel contratto di trasporto stipulato tramite uno spedizioniere, il mittente non è legittimato ad agire contro il vettore per il risarcimento dei danni derivatigli dalla mancata esecuzione del contratto di trasporto, perché il secondo comma dell'art. 1705 c.c. limita la legittimazione alle sole azioni dirette al soddisfacimento dei «diritti di credito derivanti dall'esercizio del mandato», fra le quali non rientrano le azioni di risarcimento danni. Resta salva la possibilità di agire contro lo spedizioniere, tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon
pagina 10 di 14 padre di famiglia” (Cassazione civile sez. III, n. 1312 del 21/01/2005; vedi anche
Tribunale Siracusa sez. II, 31/07/2024, n.1778).
Ancora, secondo il più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità “In tema di mandato senza rappresentanza, la previsione di cui all'art. 1705, comma 2,
c.c. - secondo cui, in deroga alla regola generale per cui i terzi non hanno alcun rapporto col mandante, quest'ultimo "può esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato" - va circoscritta all'esercizio dei diritti sostanziali acquistati dal mandatario, rimanendo escluse le azioni di annullamento, risoluzione, rescissione, risarcimento del danno (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 12250 del 09/05/2019).
Pertanto, la surrogatasi a - la quale aveva conferito il Parte_1
contratto di mandato a I- Fast per la spedizione della merce in esame - non trova legittimazione ad agire nei confronti di per il risarcimento dei Controparte_1
danni subiti a causa della perdita della merce oggetto del trasporto, poiché tale azione non rientra tra quelle riconosciute ex art. 1705 co.2 c.c. in capo al mandante.
Resta da verificare se l'attrice possa far valere una responsabilità ex art. 2043 c.c.
Ora, in tal senso, l'eventuale attribuzione di una responsabilità extracontrattuale in capo ad implica l'assolvimento dell'onere della prova, Controparte_1
gravante su parte attrice, in ordine a tre elementi: il danno, il nesso causale tra il danno e la condotta della danneggiante, l'esistenza della colpa o del dolo di quest'ultima.
Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità “per il riconoscimento di una responsabilità extracontrattuale del trasportatore, è necessario che sia allegato un comportamento del vettore valutabile, non quale mera inadempienza alle disposizioni che regolano il contratto di trasporto, ma quale violazione delle regole sulla responsabilità per fatto illecito. Grava sull'attore allegare una condotta diversa da quella imputata al vettore quale inadempimento dell'obbligazione
pagina 11 di 14 propria del contratto di trasporto, attraverso l'individuazione specifica di fatti e comportamenti del trasportatore che avrebbero determinato l'avaria o la perdita del carico e che siano connotati da dolo o colpa… il profilo della responsabilità extracontrattuale del trasportatore deve essere valutato, non in base alle disposizioni che regolano il contratto di trasporto, ma sulla base della disciplina della responsabilità per fatto illecito, attraverso la specifica individuazione di comportamenti del vettore che rilevino a questi fini”. (Sentenza Cassazione Civile
n. 12420 del 24/06/2020).
L'attore ha sostenuto come parte convenuta abbia adottato un comportamento negligente affidando la merce a soggetti non qualificati per il trasporto, presunti dipendenti di un sub-vettore incaricato fallito da mesi.
Al riguardo, tuttavia, la ha allegato: Controparte_1
• il DURC, richiesto il 28.06. 2017 (prod. 4), da cui si evince la regolarità nei confronti della posizione della società nei confronti dell'INPS e Parte_3
dell'INAIL nel periodo di riferimento;
• i documenti del legale rappresentante (prod. 5); CP_2
• la visura camerale estratta in data 28.06.2017 (prod. 6), da cui non risulta lo stato di liquidazione della società nel periodo di riferimento;
Parte_3
• il modulo qualificazione vettore di trasporto (prod. 3);
• la visura camerale della terza chiamata estratto in data 06.10.2022 (prod.8) da cui si evince lo stato di liquidazione della società stessa solo a far data dal
26.10.2018 e la cancellazione in data 05.08.2019.
Ne deriva, quindi, che al momento del perfezionamento del contratto di trasporto tra la e la terza chiamata quest'ultima risultava essere una ditta Controparte_1
apparentemente sana.
Parte attrice non indica quali ulteriori controlli parte convenuta avrebbe dovuto eseguire al fine di ottemperare alla diligenza richiesta.
pagina 12 di 14 In conclusione, non è configurabile in capo a parte convenuta alcun tipo di responsabilità per il danno subito da in occasione del trasporto in esame.
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Passando alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse devono essere poste a carico di parte attrice soccombente a favore della parte convenuta
[...]
nonché della terza chiamata (alla cui chiamata il giudizio ha CP_1 CP_2
dato, comunque, causa parte attrice con la sua domanda).
Alla relativa liquidazione si provvede in applicazione dei parametri di cui al D.M.
n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/22, nella misura indicata in dispositivo
(riferita ai valori medi dello scaglione di riferimento - da € 26.001,00 a €
52.000,00), tenuto conto del valore della causa, della natura delle questioni trattate e dell'attività processuale effettivamente svolta, nella misura di €
8.500,00 per compenso e di euro 518,00 per esborsi (per il pagamento del c.u. conseguente alla chiamata di terzo) in favore di oltre al Controparte_1
rimborso forfettario del 15% e agli oneri fiscali e previdenziali;
e nella misura di euro 7.616,00 per compenso in favore della terza chiamata oltre al CP_2
rimborso forfettario del 15% e agli oneri fiscali e previdenziali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede: rigetta la domanda attorea e dichiara assorbita ogni altra domanda formulata dalle parti;
condanna in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, al pagamento in favore di in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, delle spese processuali che liquida in complessivi € 8.500,00, oltre ad € 518,00 per esposti, rimborso del 15% per spese generali, Iva e Cpa come per legge.
pagina 13 di 14 condanna in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, al pagamento in favore di , in proprio e quale ultimo CP_2
liquidatore della cancellata, delle spese processuali che liquida - Controparte_3
in favore dell'Avv. Laura Giudice dichiaratasi antistataria - in complessivi €
7.616,00 oltre il 15% per spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Torino, in data 20.03.2025.
Il Giudice
dott. Francesco Moroni
pagina 14 di 14