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Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/03/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati: dott. Clotilde Parise Presidente dott. Marco Campagnolo Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 1147/2024 R.G. promossa da
.F. ), assistita e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avvocato domiciliatario MASSIMO GALLI RIGHI, con studio in VIA
PALLONE n. 8, VERONA
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. Controparte_1
), assistita e difesa dall'Avvocato domiciliatario P.IVA_2
SALVATORE STELITANO, con studio in VIA DELLA VALVERDE n. 9,
VERONA
(C.F. ) assistita Controparte_2 P.IVA_3
e difesa dall'Avvocato domiciliatario GERARDO ROMANO CESAREO, con indirizzo domicilio digitale Email_1
[...]
PARTI APPELLATE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona
27.5.2024, n. 1213 CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: Voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello di Venezia, contrariis reiectis,- in via principale e nel merito, accogliere il proposto appello per i motivi tutti dedotti nella narrativa dell'atto di citazione in appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1213/2024 emessa dal Tribunale di Verona, Giudice Dott.ssa Silvia
Rizzuto, nell'ambito del giudizio n. R.G. 6680/2022, pubblicata in data
27.05.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Nel merito: Voglia il Tribunale di
Verona condannare in via riconvenzionale in persona del CP_1 titolare Dott. , ricorrente in questo procedimento, a Persona_1 risarcire i danni causati ad corrente in Parte_1
Castelnuovo del Garda, società convenuta in questo procedimento, danni che si indicano in via equitativa in euro 10.531,88, per le causali di cui in narrativa.” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellante dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi a entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motivata del presente appello e nello specifico ci si riporta alle istanze istruttorie avanzate nel giudizio di primo grado: “In via istruttoria si producono i seguenti documenti: 1) Mail Renault Bendinelli del 18 novembre 2022.
2) Lettera Fin Renault del 10 marzo 2020 indirizzata a Bendinelli S.r.l. di
Verona. 3) Fatture 9/2017, 84/2016 e 37/2015 della CP_1 indirizzate ad . Si chiede l'ammissione quale teste del Parte_1 dr. di Napoli sui seguenti capitoli di prova: 1) “Vero Testimone_1 che, quando ho ricevuto l'incarico da di Parte_1
pag. 2/11 Castelnuovo del Garda di assistere detta Società quale commercialista ho avuto modo di chiedere al precedente professionista, ,c. CP_3 del dr. la documentazione sociale. Ebbi Persona_1 documentazione insufficiente, e parte di essa, necessaria per la redazione del bilancio 2019, la reperii al Registro delle Imprese di
Verona.” 2) “Vero che vennero redatti due bilanci 2018, con evidenziate perdite di gestione tali da porre in “liquidazione di fatto” la società, impedita quindi di porre in essere nuove operazioni commerciali.” 3)
“Vero che dai verbali dell'assemblea non si evince alcun invito all'amministratore ad immediatamente ripianare la perdita di gestione.”
4) “Vero che rilevai irregolarità nella tenuta della contabilità.” Dica il teste di quali irregolarità si tratta
CONCLUSIONI DI STUDIO Controparte_1
In via preliminare di Rito Dichiararsi inammissibile l'atto
[...] di appello ex art.348 bis Cpc per i motivi esposti in narrativa con ogni consequenziale provvedimento. Dichiararsi inammissibili le prove documentali prodotte nel presente giudizio in quanto tardive e dichiararsi altresì non ammissibili le prove orali perché non riproposte nelle precisazioni delle conclusioni del giudizio in primo grado e pertanto rinunciate e sulle quali trattandosi di domande nuove non si accetta il contraddittorio. Nel merito Confermarsi integralmente la sentenza n.
1213/24 emessa dal Tribunale di Verona Giudice dott.ssa Silvia Rizzuto
n. R.G. 6680/2022 pubblicata in data 27.05.2024. In ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari di causa
CONCLUSIONI DI A) in via Controparte_2 preliminare, disporsi l'estromissione della Controparte_2 dal processo, attesa la mancata riproposizione della domanda di
[...]
pag. 3/11 indennizzo nel presente grado B) in via principale, rigettare l'appello proposto da in quanto infondato per le ragioni Parte_1 esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata, con condanna dell'appellante alle spese ed agli onorari di difesa anche di questo grado di giudizio. C) disporre sulle spese e gli onorari di difesa di questo grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 27.5.2024 n. 1213/2024 il Tribunale di Verona ha condannato la cliente al pagamento del Parte_1 corrispettivo di euro 10.531,88, oltre interessi, in favore di
[...]
per l'attività di consulenza e Controparte_1 CP_1 assistenza fiscale e tributaria: comunicazione dati fatture 2018, redazione e stesura bilancio 2018, redazione modello unico 2019, dichiarazione IVA 2019 ed elaborazione contabilità anno 2019.
1.1 Il Tribunale muove dal presupposto che non fossero contestati an
e quantum della prestazione. La cliente aveva piuttosto eccepito che, nel redigere il bilancio 2018 era emersa una perdita di euro 12.000,00,
a fronte di un patrimonio netto di euro 4.000,00, senza che le fosse stato consigliato di ripianare la perdita. si era vista Controparte_4 respingere una richiesta di finanziamento per l'acquisto di un veicolo commerciale presso la concessionaria Renault “Bendinelli” di Verona proprio per la situazione di default. La mancata informazione e altre irregolarità nella tenuta della contabilità erano state fonte d'ingenti danni.
pag. 4/11 1.2 Per stabilire se l'eccezione d'inadempimento sia sollevata in buona fede, il giudice deve verificare se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento. Il giudice deve accertare l'esistenza dell'inadempimento anche dell'altra parte e la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, bensì in relazione alla situazione oggettiva.
1.3 L'eccezione finalizzata a paralizzare la richiesta del compenso per l'attività prestata è contraria a buona fede. La contestazione sull'irregolare tenuta della contabilità è del tutto generica e come tale inammissibile. Compete poi all'amministrazione verificare l'avvenuta riduzione per perdite del capitale sociale al di sotto del minimo legale e, se del caso, attuare quanto la legge gli prescrive;
nulla la debitrice aveva chiarito circa l'effettivo stato della società, ancora operante sul mercato, né sulla sua eventuale capacità di ripianare le perdite. Le contestazioni non giustificavano il mancato pagamento del compenso per una prestazione priva di errori e di cui la cliente si era giovata. Non risultano infatti sanzioni o altre problematiche relative al bilancio e alle altre dichiarazioni predisposte. Mancava del tutto la prova del credito risarcitorio opposto in compensazione e del nesso causale tra l'eventuale danno e la prestazione della società di consulenza. Non era stato depositato il bilancio o altra documentazione sicché non vi sono elementi per comprendere la situazione economico-finanziaria di e se la stessa versasse in uno stato di default, Parte_1 comunque non imputabile alla società che aveva seguito la contabilità.
pag. 5/11 Non era stato provato che il finanziamento richiesto per l'acquisto del veicolo commerciale fosse stato rigettato a causa del bilancio, posto che nell'unico documento prodotto, in cui non era riportata l'entità del finanziamento richiesto, si dava solo conto che lo stesso non avesse avuto seguito.
doveva pagare le spese di lite sia all'attrice Controparte_5 che alla terza chiamata. La convenuta doveva farsi carico anche le spese di lite della compagnia di assicurazione Controparte_2
non potendosi ritenere l'iniziativa del chiamante,
[...] manifestamente infondata o palesemente arbitraria.
2. Con l'atto di appello chiede che, in riforma Parte_1 della sentenza, sia accolta l'eccezione d'inadempimento e che, in via riconvenzionale, la società di consulenza sia condannata al risarcimento dei danni, da quantificarsi nella somma di euro 10.531,88. Lamenta:
2.1 l'errata ricostruzione e valutazione dei fatti con riferimento all'irregolare tenuta della contabilità perché, essendo affidata la contabilità alla l'asserita carenza di prove Controparte_1 documentali era riconducibile ai cattivi rapporti tra le parti;
2.2 l'illogicità della decisione perché solo il dott. Testimone_1 avrebbe avuto le competenze per meglio spiegare le ragioni di e la condizione critica in cui versava e versa Parte_1 ancora la società. Qualora il giudice avesse ammesso i capitoli di prova, la sentenza avrebbe avuto certamente un esito differente.
pag. 6/11 3. La parte appellata ha replicato che la Controparte_1 controparte non ha indicato fatti estintivi o modificativi diretti a dimostrare l'infondatezza della richiesta del pagamento per l'attività di consulenza. L'esame dei fatti e delle allegazioni avevano portato a escludere la buona fede della debitrice. Non è sufficiente formulare generiche contestazioni contro la sentenza di primo grado per poter proporre in appello. Le richieste istruttorie della CP_6
non erano state ammesse perché ritenute generiche e Parte_1 non erano state riproposte né all'udienza di precisazione delle conclusioni, né con l'atto di appello e quindi devono intendersi rinunciate. ha dedotto che la società CP_2 Controparte_2 appellata non ha riproposto la domanda di indennizzo. Nel merito si è associata alle difese dell'assicurata e ha evidenziato che il mancato intervento sul capitale sociale e l'impossibilità di porre in essere nuove operazioni commerciali erano dovuti allo stato di difficoltà economica della società appellante. Per l'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, ha contestato l'operatività della polizza.
4. Il secondo motivo di appello sulla mancata ammissione di mezzi di prova viene esaminato preliminarmente. Il motivo è inammissibile ex art. 342 c.p.c. perché, nel precisare le conclusioni con le note scritte 19.1.2024 previste in sostituzione dell'ultima udienza
25.1.2024, la parte convenuta non aveva riproposto le istanze istruttorie rigettate. Le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione. Detta presunzione può ritenersi superata solo se dalla valutazione complessiva della condotta pag. 7/11 processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca d'insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensivi (Cass., sez. 2, sent. n. 33103 del 2021). Nel caso in esame il Tribunale ha rigettato le richieste istruttorie ritenendole irrilevanti al fine del decidere (ordinanza
7.11.2023) e fissato udienza di precisazione delle conclusioni sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con note scritte. Nelle note depositate in occasione di tale scadenza la parte convenuta non ha più fatto alcun riferimento alle precedenti richieste di prova. A differenza dell'attrice, che aveva insistito per l'ammissione dei propri mezzi di prova, si era limitata a concludere, chiedendo “nel merito” il rigetto della domanda dello studio di consulenza e “in via riconvenzionale” la condanna della controparte al risarcimento del danno. Il motivo di appello attiene dunque a richieste istruttorie oggetto di una implicita rinuncia.
5. Il motivo di appello sulle richieste istruttorie avrebbe dovuto comunque essere dichiarato inammissibile per la sua genericità: contiene infatti solo un riferimento generico ai “ai capitoli di prova formulati” (v. atto di appello, p. 3) e non puntuali riferimenti a specifici capitoli su fatti circostanziati, tali da consentire il diritto alla prova contraria. La rilevanza di un motivo ai fini della decisione, necessaria affinché il motivo possa considerarsi ammissibile ai sensi dell'art. 342
c.p.c. non è chiarita con una locuzione stereotipata come quella utilizzata: “la sentenza avrebbe avuto certamente un esito diverso” (v. atto di appello, p. 3). Non appare comprensibile quali fossero i fatti significativi da provare con le richieste di prova orale. La committente non avrebbe potuto dimostrare l'erronea tenuta delle scritture contabile con un capitolo del tutto generico quale quello sub 4 rinvenibile nella pag. 8/11 memoria istruttoria di primo grado datata 6.7.2023: “vero che rilevai irregolarità nella tenuta della contabilità. Dica il teste di quali irregolarità si tratta”. Si affida al teste il compito di circostanziare l'eccezione d'inadempimento.
6. Il primo motivo di appello sull'errata interpretazione dei fatti deve ritenersi inammissibile ex art. 342 c.p.c. per la sua genericità. Il Tribunale ha specificato le ragioni per cui, da un lato,
l'eccezione d'inadempimento della convenuta doveva considerarsi contraria a buona fede e, dall'altro, il danno lamentato non era stato provato. Che l'impossibilità per la cliente di fornire prove documentali sia collegata ai “cattivi rapporti” con la società incaricata della tenuta della contabilità costituisce una giustificazione poco plausibile e comunque insufficiente perché, quantomeno a seguito della revoca dell'incarico, la committente era rientrata in possesso di tutta la contabilità. Non è infatti allegato che si sia rifiutata Controparte_1 di restituire le scritture contabili della cliente né si lamenta il rigetto di puntuali istanze ex art. 210 c.p.c. indispensabili per consentire il diritto alla prova.
7. Le spese processuali, liquidate sulla base del d.m. 10 marzo 2014,
n. 55, seguono la soccombenza di rispetto a Parte_1 entrambe le parti appellate. Considerando le tre fasi svolte, il compenso
è determinabile nella somma di euro 3.966,00 nel rispetto dei parametri medi (euro 1.134,00 + euro 921,00 + euro 1.911,00) dello scaglione applicabile (euro 5.201,00 – euro 26.000,00).
pag. 9/11 8. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
9. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
e Controparte_1 Controparte_2 avverso la sentenza del Tribunale di Verona 27.5.2024, n. 1213, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2) condanna la parte appellante al Parte_1 pagamento, in favore delle parti appellate
[...]
e Controparte_1 Controparte_2 delle spese del presente grado di giudizio, liquidate per ciascuna di loro nella somma di euro 3.966,00 per compensi, oltre spese generali
(15%), i.v.a. e c.p.a.;
3) è obbligata a versare un ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30.5.02, n. 115;
4) dispone che in caso di diffusione della sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella medesima, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.
pag. 10/11 Venezia, 6 marzo 2025
il Consigliere estensore dott. Gianluca Bordon
pag. 11/11
la Presidente dott. Clotilde Parise
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati: dott. Clotilde Parise Presidente dott. Marco Campagnolo Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 1147/2024 R.G. promossa da
.F. ), assistita e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avvocato domiciliatario MASSIMO GALLI RIGHI, con studio in VIA
PALLONE n. 8, VERONA
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. Controparte_1
), assistita e difesa dall'Avvocato domiciliatario P.IVA_2
SALVATORE STELITANO, con studio in VIA DELLA VALVERDE n. 9,
VERONA
(C.F. ) assistita Controparte_2 P.IVA_3
e difesa dall'Avvocato domiciliatario GERARDO ROMANO CESAREO, con indirizzo domicilio digitale Email_1
[...]
PARTI APPELLATE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona
27.5.2024, n. 1213 CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: Voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello di Venezia, contrariis reiectis,- in via principale e nel merito, accogliere il proposto appello per i motivi tutti dedotti nella narrativa dell'atto di citazione in appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1213/2024 emessa dal Tribunale di Verona, Giudice Dott.ssa Silvia
Rizzuto, nell'ambito del giudizio n. R.G. 6680/2022, pubblicata in data
27.05.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Nel merito: Voglia il Tribunale di
Verona condannare in via riconvenzionale in persona del CP_1 titolare Dott. , ricorrente in questo procedimento, a Persona_1 risarcire i danni causati ad corrente in Parte_1
Castelnuovo del Garda, società convenuta in questo procedimento, danni che si indicano in via equitativa in euro 10.531,88, per le causali di cui in narrativa.” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellante dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi a entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motivata del presente appello e nello specifico ci si riporta alle istanze istruttorie avanzate nel giudizio di primo grado: “In via istruttoria si producono i seguenti documenti: 1) Mail Renault Bendinelli del 18 novembre 2022.
2) Lettera Fin Renault del 10 marzo 2020 indirizzata a Bendinelli S.r.l. di
Verona. 3) Fatture 9/2017, 84/2016 e 37/2015 della CP_1 indirizzate ad . Si chiede l'ammissione quale teste del Parte_1 dr. di Napoli sui seguenti capitoli di prova: 1) “Vero Testimone_1 che, quando ho ricevuto l'incarico da di Parte_1
pag. 2/11 Castelnuovo del Garda di assistere detta Società quale commercialista ho avuto modo di chiedere al precedente professionista, ,c. CP_3 del dr. la documentazione sociale. Ebbi Persona_1 documentazione insufficiente, e parte di essa, necessaria per la redazione del bilancio 2019, la reperii al Registro delle Imprese di
Verona.” 2) “Vero che vennero redatti due bilanci 2018, con evidenziate perdite di gestione tali da porre in “liquidazione di fatto” la società, impedita quindi di porre in essere nuove operazioni commerciali.” 3)
“Vero che dai verbali dell'assemblea non si evince alcun invito all'amministratore ad immediatamente ripianare la perdita di gestione.”
4) “Vero che rilevai irregolarità nella tenuta della contabilità.” Dica il teste di quali irregolarità si tratta
CONCLUSIONI DI STUDIO Controparte_1
In via preliminare di Rito Dichiararsi inammissibile l'atto
[...] di appello ex art.348 bis Cpc per i motivi esposti in narrativa con ogni consequenziale provvedimento. Dichiararsi inammissibili le prove documentali prodotte nel presente giudizio in quanto tardive e dichiararsi altresì non ammissibili le prove orali perché non riproposte nelle precisazioni delle conclusioni del giudizio in primo grado e pertanto rinunciate e sulle quali trattandosi di domande nuove non si accetta il contraddittorio. Nel merito Confermarsi integralmente la sentenza n.
1213/24 emessa dal Tribunale di Verona Giudice dott.ssa Silvia Rizzuto
n. R.G. 6680/2022 pubblicata in data 27.05.2024. In ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari di causa
CONCLUSIONI DI A) in via Controparte_2 preliminare, disporsi l'estromissione della Controparte_2 dal processo, attesa la mancata riproposizione della domanda di
[...]
pag. 3/11 indennizzo nel presente grado B) in via principale, rigettare l'appello proposto da in quanto infondato per le ragioni Parte_1 esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata, con condanna dell'appellante alle spese ed agli onorari di difesa anche di questo grado di giudizio. C) disporre sulle spese e gli onorari di difesa di questo grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 27.5.2024 n. 1213/2024 il Tribunale di Verona ha condannato la cliente al pagamento del Parte_1 corrispettivo di euro 10.531,88, oltre interessi, in favore di
[...]
per l'attività di consulenza e Controparte_1 CP_1 assistenza fiscale e tributaria: comunicazione dati fatture 2018, redazione e stesura bilancio 2018, redazione modello unico 2019, dichiarazione IVA 2019 ed elaborazione contabilità anno 2019.
1.1 Il Tribunale muove dal presupposto che non fossero contestati an
e quantum della prestazione. La cliente aveva piuttosto eccepito che, nel redigere il bilancio 2018 era emersa una perdita di euro 12.000,00,
a fronte di un patrimonio netto di euro 4.000,00, senza che le fosse stato consigliato di ripianare la perdita. si era vista Controparte_4 respingere una richiesta di finanziamento per l'acquisto di un veicolo commerciale presso la concessionaria Renault “Bendinelli” di Verona proprio per la situazione di default. La mancata informazione e altre irregolarità nella tenuta della contabilità erano state fonte d'ingenti danni.
pag. 4/11 1.2 Per stabilire se l'eccezione d'inadempimento sia sollevata in buona fede, il giudice deve verificare se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento. Il giudice deve accertare l'esistenza dell'inadempimento anche dell'altra parte e la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, bensì in relazione alla situazione oggettiva.
1.3 L'eccezione finalizzata a paralizzare la richiesta del compenso per l'attività prestata è contraria a buona fede. La contestazione sull'irregolare tenuta della contabilità è del tutto generica e come tale inammissibile. Compete poi all'amministrazione verificare l'avvenuta riduzione per perdite del capitale sociale al di sotto del minimo legale e, se del caso, attuare quanto la legge gli prescrive;
nulla la debitrice aveva chiarito circa l'effettivo stato della società, ancora operante sul mercato, né sulla sua eventuale capacità di ripianare le perdite. Le contestazioni non giustificavano il mancato pagamento del compenso per una prestazione priva di errori e di cui la cliente si era giovata. Non risultano infatti sanzioni o altre problematiche relative al bilancio e alle altre dichiarazioni predisposte. Mancava del tutto la prova del credito risarcitorio opposto in compensazione e del nesso causale tra l'eventuale danno e la prestazione della società di consulenza. Non era stato depositato il bilancio o altra documentazione sicché non vi sono elementi per comprendere la situazione economico-finanziaria di e se la stessa versasse in uno stato di default, Parte_1 comunque non imputabile alla società che aveva seguito la contabilità.
pag. 5/11 Non era stato provato che il finanziamento richiesto per l'acquisto del veicolo commerciale fosse stato rigettato a causa del bilancio, posto che nell'unico documento prodotto, in cui non era riportata l'entità del finanziamento richiesto, si dava solo conto che lo stesso non avesse avuto seguito.
doveva pagare le spese di lite sia all'attrice Controparte_5 che alla terza chiamata. La convenuta doveva farsi carico anche le spese di lite della compagnia di assicurazione Controparte_2
non potendosi ritenere l'iniziativa del chiamante,
[...] manifestamente infondata o palesemente arbitraria.
2. Con l'atto di appello chiede che, in riforma Parte_1 della sentenza, sia accolta l'eccezione d'inadempimento e che, in via riconvenzionale, la società di consulenza sia condannata al risarcimento dei danni, da quantificarsi nella somma di euro 10.531,88. Lamenta:
2.1 l'errata ricostruzione e valutazione dei fatti con riferimento all'irregolare tenuta della contabilità perché, essendo affidata la contabilità alla l'asserita carenza di prove Controparte_1 documentali era riconducibile ai cattivi rapporti tra le parti;
2.2 l'illogicità della decisione perché solo il dott. Testimone_1 avrebbe avuto le competenze per meglio spiegare le ragioni di e la condizione critica in cui versava e versa Parte_1 ancora la società. Qualora il giudice avesse ammesso i capitoli di prova, la sentenza avrebbe avuto certamente un esito differente.
pag. 6/11 3. La parte appellata ha replicato che la Controparte_1 controparte non ha indicato fatti estintivi o modificativi diretti a dimostrare l'infondatezza della richiesta del pagamento per l'attività di consulenza. L'esame dei fatti e delle allegazioni avevano portato a escludere la buona fede della debitrice. Non è sufficiente formulare generiche contestazioni contro la sentenza di primo grado per poter proporre in appello. Le richieste istruttorie della CP_6
non erano state ammesse perché ritenute generiche e Parte_1 non erano state riproposte né all'udienza di precisazione delle conclusioni, né con l'atto di appello e quindi devono intendersi rinunciate. ha dedotto che la società CP_2 Controparte_2 appellata non ha riproposto la domanda di indennizzo. Nel merito si è associata alle difese dell'assicurata e ha evidenziato che il mancato intervento sul capitale sociale e l'impossibilità di porre in essere nuove operazioni commerciali erano dovuti allo stato di difficoltà economica della società appellante. Per l'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, ha contestato l'operatività della polizza.
4. Il secondo motivo di appello sulla mancata ammissione di mezzi di prova viene esaminato preliminarmente. Il motivo è inammissibile ex art. 342 c.p.c. perché, nel precisare le conclusioni con le note scritte 19.1.2024 previste in sostituzione dell'ultima udienza
25.1.2024, la parte convenuta non aveva riproposto le istanze istruttorie rigettate. Le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione. Detta presunzione può ritenersi superata solo se dalla valutazione complessiva della condotta pag. 7/11 processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca d'insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensivi (Cass., sez. 2, sent. n. 33103 del 2021). Nel caso in esame il Tribunale ha rigettato le richieste istruttorie ritenendole irrilevanti al fine del decidere (ordinanza
7.11.2023) e fissato udienza di precisazione delle conclusioni sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con note scritte. Nelle note depositate in occasione di tale scadenza la parte convenuta non ha più fatto alcun riferimento alle precedenti richieste di prova. A differenza dell'attrice, che aveva insistito per l'ammissione dei propri mezzi di prova, si era limitata a concludere, chiedendo “nel merito” il rigetto della domanda dello studio di consulenza e “in via riconvenzionale” la condanna della controparte al risarcimento del danno. Il motivo di appello attiene dunque a richieste istruttorie oggetto di una implicita rinuncia.
5. Il motivo di appello sulle richieste istruttorie avrebbe dovuto comunque essere dichiarato inammissibile per la sua genericità: contiene infatti solo un riferimento generico ai “ai capitoli di prova formulati” (v. atto di appello, p. 3) e non puntuali riferimenti a specifici capitoli su fatti circostanziati, tali da consentire il diritto alla prova contraria. La rilevanza di un motivo ai fini della decisione, necessaria affinché il motivo possa considerarsi ammissibile ai sensi dell'art. 342
c.p.c. non è chiarita con una locuzione stereotipata come quella utilizzata: “la sentenza avrebbe avuto certamente un esito diverso” (v. atto di appello, p. 3). Non appare comprensibile quali fossero i fatti significativi da provare con le richieste di prova orale. La committente non avrebbe potuto dimostrare l'erronea tenuta delle scritture contabile con un capitolo del tutto generico quale quello sub 4 rinvenibile nella pag. 8/11 memoria istruttoria di primo grado datata 6.7.2023: “vero che rilevai irregolarità nella tenuta della contabilità. Dica il teste di quali irregolarità si tratta”. Si affida al teste il compito di circostanziare l'eccezione d'inadempimento.
6. Il primo motivo di appello sull'errata interpretazione dei fatti deve ritenersi inammissibile ex art. 342 c.p.c. per la sua genericità. Il Tribunale ha specificato le ragioni per cui, da un lato,
l'eccezione d'inadempimento della convenuta doveva considerarsi contraria a buona fede e, dall'altro, il danno lamentato non era stato provato. Che l'impossibilità per la cliente di fornire prove documentali sia collegata ai “cattivi rapporti” con la società incaricata della tenuta della contabilità costituisce una giustificazione poco plausibile e comunque insufficiente perché, quantomeno a seguito della revoca dell'incarico, la committente era rientrata in possesso di tutta la contabilità. Non è infatti allegato che si sia rifiutata Controparte_1 di restituire le scritture contabili della cliente né si lamenta il rigetto di puntuali istanze ex art. 210 c.p.c. indispensabili per consentire il diritto alla prova.
7. Le spese processuali, liquidate sulla base del d.m. 10 marzo 2014,
n. 55, seguono la soccombenza di rispetto a Parte_1 entrambe le parti appellate. Considerando le tre fasi svolte, il compenso
è determinabile nella somma di euro 3.966,00 nel rispetto dei parametri medi (euro 1.134,00 + euro 921,00 + euro 1.911,00) dello scaglione applicabile (euro 5.201,00 – euro 26.000,00).
pag. 9/11 8. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
9. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
e Controparte_1 Controparte_2 avverso la sentenza del Tribunale di Verona 27.5.2024, n. 1213, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2) condanna la parte appellante al Parte_1 pagamento, in favore delle parti appellate
[...]
e Controparte_1 Controparte_2 delle spese del presente grado di giudizio, liquidate per ciascuna di loro nella somma di euro 3.966,00 per compensi, oltre spese generali
(15%), i.v.a. e c.p.a.;
3) è obbligata a versare un ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30.5.02, n. 115;
4) dispone che in caso di diffusione della sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella medesima, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.
pag. 10/11 Venezia, 6 marzo 2025
il Consigliere estensore dott. Gianluca Bordon
pag. 11/11
la Presidente dott. Clotilde Parise