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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 22/05/2025, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 1037 /2019 R.G.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Marina Righi, ha pronunciato.
la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 1037 /2019 R.G. promossa da:
C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. CASONATO DIEGO giusta mandato allegato all'atto di citazione,
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
- attore -
contro
C.F. Controparte_1 P.IVA_1
- convenuto –
CP_2
Con l'avv. Fabio Coco
- Convenuta -
CP_3
[...]
Con l'avv. Francesca Bonatto;
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice:
Nel merito, in via principale: accertare che il bene venduto dalla società pompa Controparte_1
di calore di marca modello Mini SysAqua M.AqA05DC è completamente inidoneo a CP_4
fornire l'utilità richiesta e garantita e, per l'effetto, dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto
stipulato fra il signor e la società e condannare il soggetto Parte_2 Controparte_1
finanziatore, a rimborsare agli eredi del signor le rate già pagate ed Controparte_2 Parte_2
ogni altro onere applicato, quantificabili in euro 13.873,35, o nella maggiore o minore somma che
risulterà di giustizia, oltre ad interessi legali e a rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
Nel
merito, in via subordinata: accertare che il bene venduto dalla società pompa di Controparte_1
calore di marca modello Mini SysAqua M.AqA05DC è viziato, inidoneo all'uso e CP_4
comunque non conforme al contratto di vendita ai sensi dell'art. 129 D.Lgs. n. 206 del 06.09.2005 e,
per l'effetto, dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto stipulato fra il signor e la Parte_2
società e condannare il soggetto finanziatore, a rimborsare agli Controparte_1 Controparte_2
eredi del signor tutte le rate già pagate ed ogni altro onere applicato, quantificabili in Parte_2
euro 13.873,35, o nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre ad interessi legali
e a rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. In ogni caso: spese e competenze interamente rifuse,
comprese quelle di CTU
Per parte convenuta : CP_2
In via pregiudiziale/preliminare: - dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2
per i motivi esposti in narrativa;
Nel merito: - rigettare le domande formulate dai signori
[...]
, e nei confronti di , poiché infondate in fatto ed Parte_1 Parte_3 Parte_4 CP_2
in diritto, per tutti i motivi dedotti e argomentati in narrativa;
- dichiarare che i signori CP_3
e , in qualità di soci di oggi cancellata dal registro imprese, manlevino e CP_3 CP_1
tengano indenne da ogni conseguenza derivante dall'accoglimento delle domande dei Controparte_2
signori , e , per tutti i motivi esposti in narrativa;
- Parte_1 Parte_3 Parte_4 accertare e dichiarare che, in caso di accoglimento delle domande attoree, vanta un credito CP_2
nei confronti dei signori e , in qualità di soci di oggi CP_3 CP_3 Controparte_1
cancellata dal registro imprese e, per l'effetto, condannare questi ultimi a restituire a CP_2
l'importo complessivo del finanziamento, pari ad euro 12.500,00, oltre interessi legali più sette punti
percentuali ai sensi dell'art. 7 della Convenzione;
In via istruttoria: - con ogni più ampia riserva
istruttoria. In ogni caso: - con vittoria di spese e compensi, oltre IVA e CPA.
Per i sig.ri e CP_3 CP_3
IN VIA PRELIMINARE Accertarsi il difetto di legittimazione passiva degli odierni convenuti per le
suesposte ragioni.
NEL MERITO
Respingersi per le causali di cui in premesse ogni e qualsiasi domanda svolta da parte attrice e
convenuta nei confronti dei sig.ri e , poiché infondata in fatto ed in diritto. CP_3 CP_3
Respingersi, in ogni caso, ogni e qualsiasi domanda di condanna svolta da parte attrice e/o convenuta
nei confronti dei sig.ri ed poiché infondata essendo parte attrice decaduta CP_3 CP_3
in ordine alla garanzia per vizi della cosa venduta. Con vittoria di spese ed onorari di lite.
IN VIA ISTRUTTORIA Si produce la documentazione in premesse richiamata.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con atto di citazione datato 30.01.2019, i sigg.ri , , , Parte_1 Parte_3 Parte_4
in proprio e quali eredi del sig. , hanno convenuto in giudizio e Parte_2 Controparte_1
chiedendo in via principale l'accertamento della inidoneità del bene venduto dalla Controparte_2 società a fornire l'utilità richiesta e garantita, la risoluzione del contratto di CP_1
compravendita intercorso tra il signor e la condanna di al rimborso in Pt_2 CP_1 CP_2
favore degli attori delle rate già pagate, maggiorate da ogni altro onere applicato, nonché la condanna al risarcimento del danno, con sospensione dei pagamenti in favore di;
in via subordinata, CP_2
Contr l'accertamento della inidoneità all'uso e non conformità del bene venduto dalla società con risoluzione del contratto di compravendita intercorso tra il signor e Pt_2 CP_1
Si è costituita la società chiedendo, previa contestazione delle pretese attoree, Controparte_1
l'accoglimento nel merito delle seguenti conclusioni: ”Dichiararsi, per le causali di cui in premesse la decadenza di Controparte in ordine alla garanzia per vizi della cosa venduta. Respingersi le domanda avanzate poiché infondate per quanto sopra esposto con vittoria di spese ed onorari di lite.”
Si costituiva, altresì, la società , eccependo il difetto di legittimazione passiva, negando la CP_2
sussistenza di un collegamento negoziale e di qualunque inadempimento in capo alla stessa e chiedendo il rigetto delle domanda di parte attrice.
Depositate le memorie istruttorie, il Giudice ha disposto CTU nominando, a tale scopo, l'ing.
[...]
Per_1
In data 02.09.2020 il difensore di ha depositato nota con allegata formale rinuncia al CP_1
mandato.
All'udienza fissata parte attrice e hanno depositato note di trattazione scritta: il GI ha CP_2
assegnato i termini ex art. 183, 6° comma, cpc.
Depositate le memorie, a scioglimento di riserva, è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e concessi i termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Con istanza datata 01.08.2023 il procuratore di ha comunicato che CP_2 Controparte_1
risultava essere stata sciolta e cancellata dal Registro Imprese: così, con decreto n. cron. 11698/2023 del 08.09.2023 è stata rimessa la causa sul ruolo dichiarando l'interruzione del processo.
Con ricorso ex art. 303 C.P.C. in data 29.09.2023 l'odierna parte attrice ha chiesto la riassunzione del giudizio,
Costituitasi nuovamente in causa ha notificato ai sigg.ri e atto di citazione per CP_2 CP_3 CP_3
chiamata in causa di terzo
Con memoria di costituzione depositata in data 06.07.2024, si sono costituiti i IG.ri ed CP_3
nella loro qualità di soci di cancellata dal Registro Imprese. CP_3 Controparte_1
A seguito di richiesta, è stato disposto un rinvio pendenti trattative, ma l'accordo non è stato raggiunto. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.09.2024, è stata rigettata l'istanza formulata dal procuratore di di rimessione in istruttoria, ed è stata fissata udienza di precisazione delle CP_2 conclusioni: all'esito la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Contr
1. Dell'inadempimento di
Nell'autunno dell'anno 2016 i signori e hanno ricevuto presso la propria Parte_2 Parte_1
abitazione un incaricato della società con sede in Via E. Mattei n. 29/A – 35020 Controparte_1
Maserà di Padova (PD), che ha proposto delle soluzioni per l'installazione di una pompa di calore che sarebbe dovuta servire per fornire il riscaldamento domestico ad acqua calda.
Dopo una verifica all'impianto termico presente in loco e un calcolo del fabbisogno energetico dell'immobile effettuato dall'incaricato, società odierna convenuta, ha proposto Controparte_1 la vendita e l'installazione di una “pompa di calore per riscaldamento”, con l'obbligatorio collaudo finale, a fronte del pagamento complessivo di euro 12.500,00= iva inclusa, frazionato in 108 rate dell'importo di euro 163,01 cadauna (TAN 7,81 %, TAEG 8,28%), finanziato dalla società CP_2
società corrente nella sede legale di Via G. Silva n. 34 – 20149 Milano (MI).
[...]
L'incaricato di ha garantito agli acquirenti un notevole abbattimento dei costi di Controparte_1
riscaldamento sostenuti sino a quel momento, aumentando il calore dell'acqua presente nei termosifoni e, quindi, un maggior benessere degli ambienti domestici, ovviamente durante il periodo invernale. E' stata altresì assicurata l'assoluta adeguatezza della pompa di calore che sarebbe stata installata per riscaldare completamente, essa sola, l'edificio.
In data 16.11.2016 il signor ha sottoscritto la proposta d'acquisto, che è stata firmata Parte_2
contestualmente per accettazione da (c.f.r. doc. 2). Controparte_1
La pompa di calore installata è di marca modello Mini SysAqua M.AqA05DC. CP_4
L'incaricato di ha fatto sottoscrivere un contratto di finanziamento con la società Controparte_1
tramite il quale il signor avrebbe corrisposto, a mezzo addebito su conto CP_2 Pt_2 corrente bancario a sé intestato, l'importo dovuto per la pompa di calore in n. 108 rate mensili di Euro
163,01= comprensive di interessi ed altri oneri.
in data 02.12.2016 ha confermato l'accettazione della richiesta di finanziamento Controparte_2
pervenuta dal signor , comunicandolo a mezzo posta (c.f.r. doc. 3). Pt_2 Il contratto di finanziamento assumeva il numero 0010193035605520.
I lavori di fornitura ed installazione della nuova caldaia sono stati conclusi nel dicembre 2016.
Verso la fine di dicembre 2016, ad impianto quindi appena installato, esso manifestava già un non corretto funzionamento, presentando dei difetti di conformità.
L'impianto, infatti, stentava a generare acqua calda – tanto che la temperatura dell'acqua non superava mai i 40 gradi centigradi – e non era nella capacità di riscaldare a sufficienza gli ambienti perché, essendo alimentata da energia elettrica, era in grado di mantenere la temperatura di esercizio dei termosifoni in ghisa ma non di portarla alla quota di riscaldamento necessaria.
In sede istruttoria è stata disposta perizia per valutare il funzionamento della caldaia.
In data 10.08.2020 il CTU Ing. ha depositato la perizia, che così concludeva: Persona_2
“Il CTU, letti gli atti ed i documenti di causa, effettuato un sopralluogo agli impianti ed acquisita documentazione tecnica dalla casa costruttrice della pompa di calore, ha potuto accertare quanto segue:
1) La macchina p.d.c. venduta da installata presso l'immobile degli attori, per le Controparte_1
proprie caratteristiche costruttive e per le caratteristiche costruttive dell'immobile e degli impianti in esso installati, in base alle analisi esposte al par. 3.4, è del tutto inadatta ed inefficace per svolgere la funzione di generatore di calore per la climatizzazione invernale dell'edificio degli attori.
2) L'installazione della macchina ed i collegamenti della stessa, vennero effettuati da parte di CP_1
[... in maniera carente con numerosi vizi elencati al par.
4.0 della presente relazione. In ragione della totale inefficienza della macchina, è del tutto inutile procedere ad eliminare i difetti di installazione, in quanto la pompa di calore andrà rimossa ripristinando la Centrale Termica e gli impianti di alimentazione elettricità, alle condizioni preesistenti.
3) Essendo la macchina installata da presso l'immobile degli attori, per le proprie CP_1
caratteristiche costruttive e per le caratteristiche costruttive dell'immobile e degli impianti in esso installati, in base alle analisi esposte al par. 3.4, del tutto inadatta ed inefficace per svolgere la funzione di generatore di calore per la climatizzazione invernale dell'edificio, non esistono interventi tecnici mediante i quali poter garantire il funzionamento dell'impianto con la p.d.c. in funzione, e detta macchina andrà pertanto rimossa.
4) I costi per il ripristino della Centrale Termica alle condizioni preesistenti alla istallazione della
p.d.c. comprendenti la rimozione della stessa, vengono stimati dal CTU in totali 1.000 € + iva. Nell'ambito del procedimento il CTU ha tentato la conciliazione tra le parti, come relazionato al par.
5.0, senza tuttavia ottenere l'accordo.
NOTE DEL CTU PER IL GIUDICE
L'impianto della Centrale Termica degli attori, nelle condizioni originali prima dell'intervento di
era sottoposto al DM 37/2008. prima di effettuare interventi sullo Controparte_1 Controparte_1
stesso avrebbe dovuto in base all'art. 5 del DM 37/2008, predisporre un progetto firmato da un professionista abilitato per l'intervento effettuato. In base all'art. 7 del DM 37/2008, al termine dei lavori di installazione della p.d.c., avrebbe dovuto rilasciare agli attori la Controparte_1
Dichiarazione di Conformità dell'impianto. In base a quanto emerso con le oo.pp. Controparte_1
non ottemperà alla prescrizioni di legge del DM 37/2008 per realizzare la modifica della Centrale
Termica degli attori. In base agli atti non risulta che abbia consegnato agli attori la Controparte_1
Dichiarazione di Conformità della pompa di calore, come prescritto dall'art. 3 della Direttiva
Macchine 2006/42/CE - DL 17/2010, per la immissione sul mercato delle macchine”
È quindi evidente che la pompa di calore fornita da non fosse idonea ad assolvere Controparte_1
la funzione per la quale è stata acquistata.
Stante la qualifica di consumatore di parte acquirente, la normativa applicabile è quella di cui agli artt. 128 e ss. Cod. Consumo, così come modificata dal D.Lgs. 170/2021.
Secondo l'art. 129 Cod. Cons. il bene deve avere i seguenti requisiti soggettivi:
a) la corrispondenza alla descrizione, al tipo, alla quantità e alla qualità contrattuali;
inoltre, la funzionalità, la compatibilità, l'interoperabilità e le altre caratteristiche previste dal contratto di vendita;
b) l'idoneità ad ogni utilizzo particolare voluto dal consumatore, che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al più tardi al momento della conclusione del contratto di vendita e che il venditore abbia accettato;
c) la completezza, ossia deve essere fornito assieme a tutti gli accessori, alle istruzioni, anche inerenti all'installazione, previsti dal contratto di vendita;
d) l'aggiornamento come previsto dal contratto di vendita.
Il bene deve avere anche i seguenti requisiti oggettivi: a) l'idoneità agli scopi per i quali si usano beni di quel tipo, tenendo conto di quanto disposto dalla normativa nazionale ed europea, delle norme tecniche o, in difetto, dei codici di condotta dell'industria applicabili allo specifico settore;
b) la qualità e la corrispondenza alla descrizione del campione o modello che il venditore ha messo a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto;
c) la completezza, ossia deve essere consegnato assieme agli accessori, compresi imballaggio, istruzioni per l'installazione o altre istruzioni;
d) essere della quantità e possedere le qualità e altre caratteristiche, anche in termini di durabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza, ordinariamente presenti in un bene del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, in base alle dichiarazioni pubbliche rese dal venditore,
o da altri, compreso il produttore, in particolare nella pubblicità o nell'etichetta.
Secondo l'art.133 Cod. Cons. il venditore è responsabile per qualsiasi vizio di conformità del bene esistente al momento della consegna e che si manifesta entro due anni.
L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive in ventisei mesi dalla consegna.
È stato eliminato l'obbligo del consumatore di denunciare i vizi entro due mesi dalla scoperta.
L'art. 135 Cod. Cons. prevede la presunzione che il difetto di conformità esistesse già al momento della consegna del bene se si manifesta entro un anno da quel momento.
Il nuovo art. 135 bis prevede che in caso di difetto di conformità del bene il consumatore abbia diritto: al ripristino della conformità; oppure alla riduzione proporzionale del prezzo;
oppure alla risoluzione del contratto.
Il consumatore ha diritto alla riduzione proporzionale del prezzo o alla risoluzione del contratto, tra le altre ipotesi, se il difetto di conformità è così grave da giustificare la riduzione del prezzo o la risoluzione.
Il consumatore non ha il diritto di risolvere il contratto se il difetto di conformità è lieve e spetta al venditore dimostrarlo. Inoltre, il consumatore può rifiutarsi di eseguire il pagamento di qualsiasi parte di prezzo fino a quando il venditore non abbia adempiuto agli obblighi previsti dal presente capo.
Restano ferme le disposizioni del Codice civile che disciplinano l'eccezione di inadempimento e il concorso del fatto del consumatore. La risoluzione del contratto viene esercitata mediante dichiarazione diretta al venditore. Se il difetto di conformità riguarda solo alcuni dei beni consegnati, il contratto può essere risolto limitatamente ad essi. In caso di risoluzione, il consumatore: deve restituire il bene al venditore a spese di quest'ultimo; il venditore rimborsa al consumatore il prezzo pagato per il bene al ricevimento del bene o delle prove fornite dal consumatore in ordine al fatto di aver restituito o spedito il bene.
L'art. 135 septies sostituisce l'originario art. 135 e, per quanto non previsto, rinvia alle norme del
Codice civile in tema di formazione, validità ed efficacia dei contratti, comprese le conseguenze della risoluzione del contratto e il diritto al risarcimento del danno.
Alla luce delle previsioni riportate si ritiene che possa essere pronunciata la risoluzione del contratto
Contr stipulato tra parte attrice, consumatore, e professionista venditrice.
La caldaia non ha in sé né i requisiti soggettivi, né quelli oggettivi;
infatti è bene non rispondente alla descrizione ed alle qualità contrattuali, né possiede l'idoneità agli scopi per i quali si usano beni di quel tipo, tenendo conto di quanto disposto dalla normativa nazionale ed europea, delle norme tecniche o, in difetto, dei codici di condotta dell'industria applicabili allo specifico settore, né possiede le qualità e altre caratteristiche, anche in termini di durabilità, funzionalità, compatibilità
e sicurezza, ordinariamente presenti in un bene del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi.
Il ctu ha infatti chiaramente indicato i vizi del bene.
La macchina è del tutto inadatta, per le caratteristiche di costruzione della stessa e dell'edificio, a svolgere funzione di generatore di calore, l'installazione della macchina ed i collegamenti presentano numerosi vizi, essendo la macchina inefficiente sarebbe stato del tutto inutile provvedere all'eliminazione dei vizi, dovendo essere la stessa rimossa.
Inoltre prima di effettuare interventi sullo stesso avrebbe dovuto in base all'art. 5 Controparte_1
del DM 37/2008, predisporre un progetto firmato da un professionista abilitato per l'intervento effettuato. In base all'art. 7 del DM 37/2008, al termine dei lavori di installazione della p.d.c.,
[...]
avrebbe dovuto rilasciare agli attori la Dichiarazione di Conformità dell'impianto. CP_1
Il venditore è quindi responsabile per il vizio di conformità del bene esistente al momento della consegna e che si manifesta entro due anni. Nel caso in esame il termine è stato rispettato, come è stato rispettato il termine per l'introduzione del giudizio.
Alla luce di ciò, è fondata la domanda di risoluzione del contratto avanzata dagli odierni attori, con ogni conseguente statuizione in punto restituzioni e risarcimento danni.
2. Del collegamento negoziale con il contratto di credito.
solleva eccezione di difetto di legittimazione. CP_2
La legittimazione ad agire si iscrive “nella cornice del diritto all'azione” e cioè nel diritto di agire in giudizio.
Il nostro ordinamento, come noto, riconosce, e pone a suo fondamento, il diritto all'azione che viene affermato sia nel codice civile che nella Costituzione.
L'art 2097 c.c. stabilisce che: “alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorità giudiziaria su domanda della parte” e, parimenti, l'art 24 Cost. dichiara: “tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi”.
La legittimazione ad agire serve, quindi, ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio e, di conseguenza, ragionando ex art. 81 c.p.c., a norma del quale “fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”, tale titolarità spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare.
Secondo una tradizionale e condivisibile definizione, infatti, la “parte”, è il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta.
Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è, quindi, la domanda nella quale l'attore deve affermare di essere il titolare del diritto dedotto in giudizio.
Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile.
La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore; la titolarità del diritto sostanziale attiene, invece, al merito della causa cioè alla fondatezza della domanda. I due regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi.
La titolarità del diritto fatto valere in giudizio, che attiene al merito della causa, infatti non riguarda
“la prospettazione ma la fondatezza della domanda: si tratta di stabilire se colui che vanta un diritto in giudizio ne sia effettivamente il titolare”, è, quindi, un elemento costitutivo della domanda.
La legittimazione passiva dell'Ente Finanziatore è sussistente e trova il proprio fondamento, come già dedotto, nell'art. 125 quinquies del T.U.B. La norma deve quindi essere esaminata al fine di valutare la questione nel merito.
Per quanto nessun inadempimento sia stato posto in essere da , quello sottoscritto dal signor CP_2
con la società è un contratto di credito collegato, così come descritto Parte_2 Controparte_2 dall'art. 121 comma 1 lettera d) del T.U.B..
La norma stabilisce che "contratto di credito indica il contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito
o di altra facilitazione finanziaria;
"contratto di credito collegato" indica un contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito;
2) il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito;
…”
Esso infatti, e lo si legge chiaramente nella proposta di acquisto datata 16.11.2016, che lo delinea nelle condizioni essenziali (“Il prezzo concordato per il bene di cui sopra, comprensivo del trasporto dei materiali, è di euro 12.500 (dodicimilacinquec) pagabili in numero rate 108 da euro 163,01
(centosessantatre,01) caduna, la prima a partire da 90 giorni dal giorno dell'installazione, mediante finanziamento come da contratto)”, è esclusivamente finalizzato a finanziare la fornitura della pompa di calore ed il soggetto finanziatore, si è avvalso del fornitore del bene, Controparte_2 CP_1
per promuovere e concludere il contratto di credito (cfr. doc. 2 e 3 allegati alla citazione).
[...]
L'art. 125 quinquies, quindi, nel caso di grave inadempimento del fornitore dei beni, prevede che il consumatore, dopo aver costituito inutilmente in mora il fornitore, abbia diritto alla risoluzione del contratto di credito.
Da tale risoluzione del contratto di credito discenderà l'obbligo per il finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato.
La risoluzione del contratto di credito non comporta, poi, l'obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l'importo che sia stato già versato al fornitore di beni.
Pertanto, dall'inadempimento di delle obbligazioni su di essa gravanti discenderà Controparte_1
altresì la risoluzione del contratto di credito collegato intercorrente fra il signor (oggi, i Parte_2 suoi eredi) e con obbligo di restituire a quest'ultime le rate già versate, autorizzando Controparte_2
gli odierni attori a non versare le residue. L'ammortamento del finanziamento principiava (c.f.r. doc. 16) in data 15.03.2017 e sono stati versati dal signor prima e dai suoi eredi poi complessivamente € 13.873,35. Parte_2
Invero, sino ad ora i IG.ri , e hanno versato a Parte_1 Parte_3 Parte_4
l'ammontare di € 13.873,35, atteso che non è più stato domandato alcunché ai Controparte_2
medesimi.
Deve quindi essere accolta la domanda di risoluzione del contratto di credito e di restituzione delle rate pagate.
3. Della domanda di nei confronti dei sig.ri e CP_2 CP_3 CP_3
L'art. 125 quinquies comma 2 TUB prevede che “la risoluzione del contratto di credito comporta
l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l'importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso”.
Deve quindi essere accertato il diritto di di ripetere nei confronti del fornitore la somma pari CP_2
a quanto già versato da parte attrice in esecuzione del contratto di credito e restituito agli stessi.
Contr Nel costituirsi in giudizio, tuttavia, i sig.ri e rappresentano che la società è estinta CP_3 CP_3
e che i soci nulla hanno percepito in base al bilancio finale di liquidazione e della conseguente cancellazione della società.
Compiute tutte le attività connesse alla liquidazione e alla cancellazione, ai sensi dell'art. 2495, III co., c.c. «Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi».
I soci quindi rispondono nei limiti della loro responsabilità intra vires, nel rapporto negoziale già in essere tra il creditore e la società medesima nonché nella misura della quota loro ripartita ed iscritta nel bilancio finale di liquidazione.
Una società cancellata dal registro delle imprese non può ritenersi più esistente;
dal punto di vista processuale non può più costituire un centro di imputazione di effetti giuridici, sia dal lato attivo, intraprendendo giudizi, sia da quello passivo, quale necessaria controparte dei suoi aventi causa;
quindi, una società cancellata è priva della titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio.
Quanto all'onere della prova, nel caso di invocata responsabilità dei soci, grava sul creditore, il quale intenda agire nei confronti del socio, dimostrare il presupposto della responsabilità di quest'ultimo e cioè che, in concreto, in base al bilancio finale di liquidazione, vi sia stata la distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio medesimo e che una quota di tale attivo sia stata da questi riscossa.
Nel caso in esame nessuna prova è stata fornita.
Fiditalia, inoltre, in sede di comparsa conclusionale, allega la sussistenza di una asserita responsabilità del signor verso i creditori poiché ha svolto le funzioni di liquidatore della società. CP_3
L'allegazione è tardiva e carente di prova.
Parimenti tardiva è la domanda ex art. 2033 proposta da sempre in memoria conclusionale. CP_2
La stessa ha precisato le conclusioni chiedendo:
- dichiarare che i signori e , in qualità di soci di oggi CP_3 CP_3 Controparte_1
cancellata dal registro imprese, manlevino e tengano indenne da ogni conseguenza Controparte_2 derivante dall'accoglimento delle domande dei signori , e Parte_1 Parte_3 Pt_4
, per tutti i motivi esposti in narrativa;
[...]
- accertare e dichiarare che, in caso di accoglimento delle domande attoree, vanta un CP_2
credito nei confronti dei signori e , in qualità di soci di CP_3 CP_3 Controparte_1 oggi cancellata dal registro imprese e, per l'effetto, condannare questi ultimi a restituire a CP_2
l'importo complessivo del finanziamento, pari ad euro 12.500,00, oltre interessi legali più sette punti percentuali ai sensi dell'art. 7 della Convenzione.
Come premesso la normativa prevederebbe in astratto il diritto di di vedersi restituito quanto CP_2
a sua volta ella dovrà restituire al consumatore, a seguito di inadempimento del fornitore, ma, nel
Contr caso, di specie, essendo estinta, non potrà condannarsi la stessa alla restituzione.
La domanda non può invece essere accolta nei confronti dei soci e per le ragioni CP_3 CP_3
enunciate.
4. Del risarcimento del danno. I IG.ri , e hanno versato a Parte_1 Parte_3 Parte_4 Controparte_2
l'ammontare di € 13.873,35, non è più stato domandato nulla ai medesimi.
Gli attori chiedono a titolo di risarcimento del danno patito la somma di € 13.873,35, oltre alla somma di € 900,00= sopportata per la redazione della perizia del Dott. Ing. (cfr. doc. 11 di Persona_3 parte), oltre all'importo di € 1.000,00 più iva quali costi indicati dal CTU per il ripristino della centrale termica alle condizioni preesistenti alla installazione della p.d.c., comprendenti la rimozione della stessa, per un totale di € 15.993,35.
L'art. 125 quinquies comma 2 TUB prevede che “la risoluzione del contratto di credito comporta
l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate”.
La somma versata a nella misura di euro 13.873,35, quindi, non è dovuta agli attori a titolo CP_2
di risarcimento del danno, ma in ragione della risoluzione del contratto, cui segue l'obbligo di restituzione delle rate pagate dal consumatore.
La domanda di risarcimento del danno non può invece essere accolta per la somma di euro 1.900 euro
Contr in ragione di quanto già chiarito nel paragrafo precedente, alla luce dell'estinzione di e della posizione dei due soci.
5. Delle spese di lite.
La condanna alle spese segue la soccombenza e le stesse devono essere liquidate come da parametri del DM 55/14, valori medi, relativamente alle quattro fasi processuali.
deve essere condannata al pagamento delle spese processuali nei confronti degli attori. CP_2
Questi ultimi e devono essere condannati in solido al pagamento delle spese nei confronti CP_2
dei sig.ri e . In questo caso la liquidazione non prevede la fase istruttoria, a cui le parti CP_3 CP_3
non hanno partecipato.
Le spese di ctu devono essere poste definitivamente in capo a , parte soccombente. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando,
Accerta che il bene venduto dalla società pompa di calore di marca Controparte_1 CP_4
modello Mini SysAqua M.AqA05DC è inidoneo a fornire l'utilità richiesta e garantita e, per l'effetto, Dispone la risoluzione del contratto stipulato fra il signor e la società Parte_2 CP_1
[...]
Condanna il soggetto finanziatore, a rimborsare agli eredi del signor le Controparte_2 Parte_2
rate già pagate ed ogni altro onere applicato, quantificabili in euro 13.873,35 oltre ad interessi legali e a rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
Rigetta le domande proposte da : CP_2
Condanna al pagamento delle spese processuali sostenute da parte attrice, che liquida in CP_2
237,00 euro per spese e 5.077 per compensi, oltre accessori di legge.
Condanna Parte attrice e in solido a pagare le spese di lite sostenute dai sig.ri e CP_2 CP_3 CP_3
spese che liquida in euro 3.397, oltre accessori di legge;
Pone le spese di ctu come già liquidate e di ctp definitivamente a carico di . CP_2
Treviso, 22.5.25
Il Giudice
Marina Righi