Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/06/2025, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1714 / 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
con l'Avv. FERRATO UMBERTO CARNOVALE MARCELLOPt_1
( C.F. 1 PIAZZA LORETO,22/A 87100 COSENZA;
parte ricorrente
CONTRO
Controparte_1 'con l'Avv. CARIGNOLA ODETTE;
Parte resistente
FATTO E DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio l' Pt_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso da questo giudice in data 25.3.2019 (e notificato in data 3.4.2019) a seguito di istanza monitoria avanzata dall' opposta per la somma di € 32.443,74.
Contestava, in diritto, l'efficacia dell'omologa a costituire valido titolo esecutivo
(sul punto, citava Cass. 6010/14) e, in fatto, l'insussistenza dei requisiti contributivi richiesti per la corresponsione dell'assegno ordinario di invalidità rivendicato per mezzo del decreto.
Più precisamente, l' Pt_1 esponeva di non aver più erogato la prestazione previdenziale a partire dal mese di agosto 2014 a seguito della sua revoca per mancata permanenza, in capo alla ricorrente, delle condizioni sanitarie che diedero luogo, in precedenza, al riconoscimento del beneficio. Per il vero, l'ente affermava pure di non aver effettuato alcun pagamento neanche dopo conclusione del l'intervento del provvedimento di omologa ottenuto a procedimento per accertamento tecnico preventivo esperito ex art. 445 bis c.p.c., col quale il Tribunale di Castrovillari aveva riaccertato - tenuto conto delle risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico di ufficio il
-
requisito sanitario in capo all'opposta. Giustificava tale condotta inerte spiegando che, nelle more dell'iter giudiziario di c.d. ATP, l'azienda agricola "Sibarelli" di
Cassano, datrice di lavoro dell'opposta, aveva subito dei controlli che portavano al disconoscimento nei confronti di quest'ultima delle giornate lavorative ad essa iscritte per gli anni 2007/2008/2009, e dunque l'istituto previdenziale aveva ritenuto non più dovuto l'assegno ordinario per mancanza del requisito c.d. contributivo legittimante la pretesa. Tale valutazione, secondo la ricostruzione di Pt 1, trovava conferma nel fatto che l'opposta non aveva intrapreso alcuna azione giudiziaria diretta a dimostrare la veridicità del rapporto di lavoro né aveva dato seguito ad alcun tipo contestazione, neanche amministrativa, con riferimento agli indebiti ad ella regolarmente notificati per la restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di disoccupazione e malattia. Attraverso tale comportamento riconosceva implicitamente, secondo parte opponente, di non aver mai svolto di fatto attività lavorativa come bracciante agricola in quel periodo.
L'ente inoltre rendeva noto, a riprova della validità delle contestazioni e della manifesta volontà dell'opposta di sanare la vacatio contributiva per il periodo
2007/2008/2009, che ella aveva richiesto, per il tramite il patronato INCA, di pagare con versamenti volontari le settimane di contributi mancanti per soddisfare il requisito amministrativo richiesto per la liquidazione dell'assegno ordinario di invalidità, domandando di poter effettuare gli stessi a partire dall'anno 2009.
Si costituiva la parte resistente opposta al fine di domandare il rigetto della spiegata opposizione per infondatezza.
In fatto, replicava che il decreto di omologa veniva notificato all' Pt_1 in data
16.10.2017, che di conseguenza l'ente chiedeva all'opposta, con propria comunicazione risalente al medesimo giorno, una serie di documenti necessari al fine di definire la pratica amministrativa ad esso relativa, che tali documenti gli venivano trasmessi senza ritardo il 30.10.2017 e nonostante ciò l'istituto opponente non provvedeva a rispondere all'istante in sede amministrativa né
tantomeno si curava di erogare le somme ritenute dovute.
Sulla scorta di quanto esposto, il decreto ingiuntivo avrebbe dovuto dunque ritenersi legittimo per inutile decorso dei 120 giorni computati dalla notifica dello stesso al fine di ottenere il pagamento da parte dell' Pt_1, anche perché la somma ingiunta avrebbe dovuto ritenersi certa, liquida ed esigibile dal momento che la prestazione previdenziale era stata revocata solo per carenza del requisito sanitario riaccertato in sede di ATP.
L'opposta, difatti, reputava sussistente il requisito contributivo legittimante la pretesa previdenziale richiesta non solo in considerazione del fatto che dello stesso era già in possesso prima dell'avvenuta revoca del beneficio per la sola sopravvenuta carenza del requisito sanitario, ma anche perché si doleva della mancata comunicazione personale della cancellazione delle giornate lavorative che l' Pt 1 riteneva di aver effettuato nei suoi confronti e ne metteva in dubbio l'effettiva verificazione.
In diritto, invece, parte opposta osservava che il decreto di omologa deve ritenersi atto di accertamento incontestabile e dunque titolo idoneo a fondare l'an della pretesa impositiva ed a sorreggere l'emissione dell'opposto decreto ingiuntivo poiché il giudice, prima di dichiarare ammissibile l'istanza di ATP, deve verificare la sussistenza dei presupposti processuali, tra i quali vi è l'interesse ad agire che, secondo la giurisprudenza (cfr. su tutte Cass. Sez. Lav., sent. n. 8932 del 2015), va valutato nella prospettiva dell'utilità dell'accertamento medico richiesto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante si afferma titolare e dunque esso potrebbe non sussistere nel caso in cui si riscontri il difetto degli altri presupposti della prestazione previdenziale in vista della quale il ricorrente domanda l'a.t.p., qual è appunto il requisito contributivo. Rifletteva dunque sul fatto che se, nel caso di specie, si è provveduto ad instaurare correttamente il procedimento per accertamento tecnico preventivo esperito ex art. 445 bis c.p.c. il quale ha condotto al decreto di omologa fondante il decreto ingiuntivo controverso, intorno a tali altri presupposti richiesti per l'ottenimento della prestazione previdenziale non si sarebbe più dovuto controvertere.
La causa, ritenuta matura per la decisione, viene decisa.
***
L'opposizione è fondata per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, con riferimento all'esame delle doglianze mosse dalla parte opponente in ordine all' inefficacia dell'omologa a costituire valido titolo esecutivo e quindi a minare la legittimità del decreto ingiuntivo opposto occorre chiarire che, per costante interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimità della disciplina contenuta dell'art. 445 bis c.p.c. sul decreto di omologa azionato dalla parte resistente, esso non si può ritenere un valido titolo esecutivo atteso che, per espressa previsione legislativa, nello stesso decreto è contenuto l'accertamento di uno mero requisito sanitario e non di un credito certo, liquido ed esigibile (cfr. Cass. 17.10.2011, n. 21432). Tanto, appunto, risulta chiaramente dal tenore letterale dell'art. 445 bis, comma 5 c.p.c. in cui è disposto che il giudice "omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio". Si consideri, inoltre, che la Corte Costituzionale (sent. n. 243 del
2014) ha ritenuto infondata, tra le altre, anche la sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 445 bis c.p.c. proprio nella parte in cui esclude la qualità di titolo esecutivo del decreto di omologa.
Nel presente giudizio oppositivo, però, il sindacato giudiziale non si può arrestare alla sola verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto ingiuntivo.
Attraverso l'opposizione, infatti, l'ingiunto trasforma il procedimento sommario in processo a cognizione piena;
quindi, oggetto del procedimento non è l'atto impugnato', bensì la stessa situazione sostanziale che è stata oggetto del decreto ingiuntivo, ossia il diritto fatto valere per mezzo di esso. Di conseguenza, in questa sede ci si deve spingere ad approfondire la fondatezza della domanda azionata, sub species dell'effettiva spettanza della prestazione previdenziale rivendicata.
Tale esame deve pur sempre essere condotto tenendo conto del fatto che nel giudizio oppositivo si assiste ad un'inversione solo formale dell'iniziativa processuale perché il processo è aperto non da chi chiede la tutela giurisdizionale ma da chi nega che essa sia dovuta, però la posizione delle parti rimane inalterata rispetto ad un ordinario processo di cognizione e, pertanto, non si verifica alcuna inversione nel riparto dell'onere probatorio.
L'onere di provare di avere diritto alla prestazione sussisteva, quindi, in capo alla resistente opposta, mentre l' Pt_1 avrebbe dovuto, al più, addurre prova dei fatti impeditivi della pretesa.
Orbene, nel caso di specie, la parte opposta si è avvalsa del decreto di omologa al fine di certificare il possesso del requisito sanitario richiesto ai sensi dell'art. 4 L. 222/1984 per l'ottenimento della prestazione ma non ha fornito prova anche dell'altro requisito richiesto, ossia quello contributivo. Com'è noto, infatti, per l'erogazione dell'assegno ordinario d'invalidità è richiesta, oltre ad una importante riduzione della capacità lavorativa, anche l'accredito di cinque anni di contribuzione di cui tre risalenti al quinquennio precedente rispetto alla data di presentazione della domanda amministrativa.
Rispetto a tale ultima condizione, invero, solo l' Pt_1 ha prodotto documentazione volta a smentire la sua ricorrenza, allegando in atti un documento di formazione interna – in quanto tale, da ritenersi inattendibile - dal
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quale avrebbe dovuto evincersi la cancellazione delle giornate nei confronti della resistente.
Di contro, tuttavia, l'odierna opposta non è riuscita a dimostrare la sussistenza del requisito contributivo che ad ella spettava provare, per il quale sarebbe bastato versare in atti anche un semplice certificato sostitutivo, qualora si fosse trovata nell'impossibilità di reperire quello di effettiva iscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli per le annualità oggetto d'interesse.
Ai fini di completezza della motivazione, infine, pare opportuno precisare anche che per la decisione della questione de quo non è stato possibile prendere in considerazione l'orientamento giurisprudenziale citato dalla parte opposta in virtù del quale quando la mancanza del requisito contributivo non è stata rilevata in sede di ammissione dell'istanza di ATP, allora essa non è più contestabile, poiché l' Pt_1 ivi ha dedotto il difetto sopravvenuto di tale condizione per un fatto
– ossia la cancellazione delle giornate lavorative - asseritamente accaduto solo successivamente, cioè nelle more del procedimento ATP.
In conclusione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato perché illegittimo in punto di rito e perché la prestazione previdenziale ivi riconosciuta non appare dovuta sulla scorta di quanto prodotto nel giudizio de quo.
Le spese del giudizio devono essere compensate, in considerazione della presenza in atti della dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso in opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
spese compensate.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Marianna Dicosta, Funzionario Addetto all'Ufficio Per il Processo
Castrovillari, 15/06/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO