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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/01/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
-SEZIONE XII CIVILE-
In persona del giudice unico Dott. Gianluca De Cristofaro Sciarrotta ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 19768 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del giorno 30.10.2024, vertente
TRA
, con l'avv. Di Vincenzo Antonio;
Parte_1
ATTORE
E
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza indicata in epigrafe le parti hanno concluso come da verbale con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_2
Tribunale di Roma, , affinché lo stesso venisse condannato a risarcirle Controparte_1
il danno subito a seguito di condotte aggressive poste in essere da parte del medesimo;
tale danno veniva quantificato da parte attrice nella misura complessiva di € 21.850,00 ovvero in quella misura maggiore o minore da determinarsi in corso di causa. Il tutto con vittoria di spese.
La controversia, secondo la prospettazione attorea e in via di estrema sintesi, trae origine dal rapporto di lavoro di collaborazione domestica incardinatosi tra la e il padre dell'odierno Pt_1
convenuto da metà marzo 2011 al 01/01/2012. Successivamente il decideva di contrarre CP_1
egli stesso accordi con la sig.ra prevedendo la sua collaborazione nei lavori domestici per 6 Pt_1 giorni a settimana, con alloggio gratuito presso l'abitazione da curare. Sennonché, per una settimana nel mese di novembre 2011 e per due giorni nel mese di dicembre 2011, del tutto arbitrariamente, il
1 metteva in atto condotte tese a creare difficoltà abitative alla sig.ra e, in CP_1 Pt_1 particolare, chiudeva l'erogazione nell'appartamento del gas e dell'acqua, rimuoveva la porta di ingresso della camera della stessa, riponendo a chiave i suoi effetti personali nella cantina e, non da ultimo, cambiava la serratura della porta di casa. Di tal ché, la presentava presso il Pt_1
Commissariato di P.S. Sezionale “Porta Pia” formale denuncia-querela nei confronti del signor che, per l'effetto, veniva rinviato a giudizio, imputato in ordine ai reati Controparte_1 di cui all'art. 392 e 81 cpv. c.p. nonché all'art. 610, comma 1 c.p..
Nel presente giudizio il non si costituiva, rimanendo contumace. CP_2
All'esito della prima udienza di comparizione del 27.10.2022, tenutasi in modalità cartolare, il giudicante, ritenendo necessario discutere in presenza dei difensori ogni determinazione sul prosieguo del giudizio ai fini dell'eventuale applicazione dell'art. 75, co. 3, c.p.p., rinviava per il prosieguo all'udienza del giorno 24.11.2022. Alla predetta udienza compariva unicamente la sig.ra la quale rappresentava l'intervenuto decesso del proprio difensore avv. Mario Di Marco, Pt_1
sicché il giudice dichiarava l'interruzione del giudizio ai sensi dell'art. 301 c.p.c..
Successivamente, il giudizio veniva riassunto e, con l'ordinanza del 23.02.2023, veniva fissata per la prosecuzione del giudizio l'udienza del giorno 21.09.2023, nel corso della quale il giudice assegnava i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. Nelle more del giudizio civile, il procedimento penale si concludeva con sentenza che estingueva il giudizio per intervenuta prescrizione dei reati ascritti all'imputato.
La causa veniva istruita mediante la documentazione offerta in produzione da parte attrice e, ritenuta matura ai fini del decidere, il giudicante invitava il difensore a precisare le conclusioni.
Rassegnate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi.
***
1. Va preliminarmente rammentato che ogni reato obbliga il soggetto condannato alle restituzioni e/o al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale prodotto. Il danno si sostanzia nella componente del danno patrimoniale, derivante sia dalle spese sostenute a seguito del fatto illecito (danno emergente), sia dai mancati guadagni conseguenti al fatto (lucro cessante), nonché nella componente del danno non patrimoniale, che può derivare dalla sofferenza fisica o psicologica per le conseguenze dell'illecito (danno morale) o dalle limitazioni (permanenti o temporanee) alle proprie capacità fisiche (cosiddetto danno biologico).
Sul danneggiato ricade tuttavia l'onere della prova ex art. 2697 c.c., poiché egli, per ottenere il risarcimento del danno lamentato, è tenuto a dimostrare, nel corso del giudizio, sia il danno subito, e
2 quindi la condotta illecita compiuta ai suoi danni, sia le conseguenze della condotta, in base alle quali sarà quantificato il danno stesso e, quindi, la sua valutazione economica.
2. Ciò necessariamente premesso, si osserva quanto segue.
Stante l'intervenuta prescrizione del reato e la conseguente sentenza penale di proscioglimento, in sede civile, l'ordinamento consente a questo giudice di accertare autonomamente la responsabilità dell'odierno convenuto.
È emerso nelle more del presente giudizio che la sig.ra sporgeva denuncia-querela Parte_2 nei confronti del , per aver subito da quest'ultimo condotte violente dirette ad allontanarla CP_1 dall'abitazione in cui espletava lavoro domestico e dimorava. A tale proposito va sottolineato ogni automatismo derivante dalla denuncia/querela all'autorità competente va escluso, non essendo consentito assegnare a nessuna delle due ipotesi (presenza denuncia-querela/omessa denuncia querela) efficacia probatoria automatica. Rileva, piuttosto, il principio del libero convincimento del giudice, nell'ambito del quale la presenza della denuncia all'autorità può essere considerata idonea, in relazione alle caratteristiche del caso concreto e al complessivo quadro probatorio, ad integrare la prova del presupposto di fatto di cui sopra;
il difetto della denuncia può essere sintomatico della non riconducibilità della fattispecie concreta a quella di danno cagionato, con la conseguenza che, in difetto di denuncia, la sussistenza di quel presupposto ben può essere provata altrimenti, salva la possibile valenza sintomatica (cfr. Cass. civile, sent. n. 10323/2012).
3. Sotto diverso profilo, va rilevato che parte attrice si è limitata a produrre, oltre la denuncia- querela surriferita, n. 02 cartelle di PS e, segnatamente: a) la cartella n. 2006-040361/4.7.06, da cui si evince che ella abbia fatto autonomamente accesso presso il nosocomio S. Giovanni, con codice verde, con diagnosi di buone condizioni e alcun giorno di riposo (venivano unicamente suggeriti controlli periodici); b) la cartella n. 2006-053866/8.9.06, da cui emerge che “la rx torace… non ha evidenziato alterazioni…cuore di grandezza normale”, con una diagnosi di toracodinia per cui, tuttavia, la paziente stessa rifiuta ricovero e cure.
I certificati di pronto soccorso, pur indicativi di un evento traumatico, non sono idonei a dimostrare l'esistenza di un danno morale. In ordine allo stesso, deve rilevarsi che “il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza (Cass. n. 8827 e n. 8828/2003; n. 16004/2003), che deve essere allegato e provato”. È dunque necessario provare che il danno subito abbia effettivamente causato una sofferenza psicologica o emotiva significativa.
In ispecie, non sono stati forniti certificati di medici specialisti o testimonianze utili ad attestare l'impatto emotivo e psicologico dell'evento (mancano perizie o dichiarazioni attestanti, ad esempio,
l'evidente cambiamento nel benessere della persona). Peraltro, analizzando le dichiarazioni rese
3 all'udienza penale 24.06.2016, nell'ambito del procedimento penale a carico del , gli CP_1 agenti appartenenti alle forze dell'ordine intervenuti presso l'abitazione teatro della vicenda per cui
è causa affermavano che la e il “non litigavano” e “parlavano tranquillamente”, Pt_1 CP_1
senza alcun tipo di violenza (cfr. dich. ; in un successivo intervento, pur essendo Per_1 pervenuta chiamata per sedare una lite, all'arrivo degli agenti, l'unica persona presente in loco era la sig.ra sola sul pianerottolo, che sosteneva di non riuscire ad entrare per un probabile Pt_1
cambio di serratura, di fatto mai accertato, così come altrettanto mai accertato fu lo spostamento coattivo dei beni dell'attrice (cfr. dichiarazioni e . Tes_1 Tes_2
Ulteriori certificati rinvenibili in atti - cert. del 06.09.2013, Cert. Dott.ssa - CP_3 Per_2
attestano unicamente che la è affetta da cardiopatia ed ipertensione dal 2012, e nulla risulta Pt_1 sul pregresso, talché non risulta chiaro se l'attrice abbia sofferto delle patologie testé richiamate già prima degli eventi lamentati per cui si richiede in tal sede ristoro. Manca dunque anche il nesso di causalità, che non si ritiene provato.
4. Infine, quanto alle lamentate spese che l'attrice ha dovuto fronteggiare per poter soggiornare altrove, cibarsi e vestirsi, non appaiono documentate né quietanzate, e quindi non provate.
Di tal ché, non avendo assolto l'onere della prova richiesto dall'art. 2697 c.c, non ritenendosi altresì dimostrato né il danno lamentato, né il nesso causale, le pretese risarcitorie avanzate dall'odierna attrice devono essere rigettate anche sotto l'ulteriore profilo in esame.
5. Conclusivamente, la domanda attorea va rigettata.
Stante la contumacia del convenuto, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
- rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata dalla sig.ra ; Parte_2
- nulla sulle spese di lite.
Roma, lì 31.12.2024
Il Giudice
Dr. De Cristofaro Sciarrotta
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
-SEZIONE XII CIVILE-
In persona del giudice unico Dott. Gianluca De Cristofaro Sciarrotta ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 19768 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del giorno 30.10.2024, vertente
TRA
, con l'avv. Di Vincenzo Antonio;
Parte_1
ATTORE
E
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza indicata in epigrafe le parti hanno concluso come da verbale con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_2
Tribunale di Roma, , affinché lo stesso venisse condannato a risarcirle Controparte_1
il danno subito a seguito di condotte aggressive poste in essere da parte del medesimo;
tale danno veniva quantificato da parte attrice nella misura complessiva di € 21.850,00 ovvero in quella misura maggiore o minore da determinarsi in corso di causa. Il tutto con vittoria di spese.
La controversia, secondo la prospettazione attorea e in via di estrema sintesi, trae origine dal rapporto di lavoro di collaborazione domestica incardinatosi tra la e il padre dell'odierno Pt_1
convenuto da metà marzo 2011 al 01/01/2012. Successivamente il decideva di contrarre CP_1
egli stesso accordi con la sig.ra prevedendo la sua collaborazione nei lavori domestici per 6 Pt_1 giorni a settimana, con alloggio gratuito presso l'abitazione da curare. Sennonché, per una settimana nel mese di novembre 2011 e per due giorni nel mese di dicembre 2011, del tutto arbitrariamente, il
1 metteva in atto condotte tese a creare difficoltà abitative alla sig.ra e, in CP_1 Pt_1 particolare, chiudeva l'erogazione nell'appartamento del gas e dell'acqua, rimuoveva la porta di ingresso della camera della stessa, riponendo a chiave i suoi effetti personali nella cantina e, non da ultimo, cambiava la serratura della porta di casa. Di tal ché, la presentava presso il Pt_1
Commissariato di P.S. Sezionale “Porta Pia” formale denuncia-querela nei confronti del signor che, per l'effetto, veniva rinviato a giudizio, imputato in ordine ai reati Controparte_1 di cui all'art. 392 e 81 cpv. c.p. nonché all'art. 610, comma 1 c.p..
Nel presente giudizio il non si costituiva, rimanendo contumace. CP_2
All'esito della prima udienza di comparizione del 27.10.2022, tenutasi in modalità cartolare, il giudicante, ritenendo necessario discutere in presenza dei difensori ogni determinazione sul prosieguo del giudizio ai fini dell'eventuale applicazione dell'art. 75, co. 3, c.p.p., rinviava per il prosieguo all'udienza del giorno 24.11.2022. Alla predetta udienza compariva unicamente la sig.ra la quale rappresentava l'intervenuto decesso del proprio difensore avv. Mario Di Marco, Pt_1
sicché il giudice dichiarava l'interruzione del giudizio ai sensi dell'art. 301 c.p.c..
Successivamente, il giudizio veniva riassunto e, con l'ordinanza del 23.02.2023, veniva fissata per la prosecuzione del giudizio l'udienza del giorno 21.09.2023, nel corso della quale il giudice assegnava i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. Nelle more del giudizio civile, il procedimento penale si concludeva con sentenza che estingueva il giudizio per intervenuta prescrizione dei reati ascritti all'imputato.
La causa veniva istruita mediante la documentazione offerta in produzione da parte attrice e, ritenuta matura ai fini del decidere, il giudicante invitava il difensore a precisare le conclusioni.
Rassegnate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi.
***
1. Va preliminarmente rammentato che ogni reato obbliga il soggetto condannato alle restituzioni e/o al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale prodotto. Il danno si sostanzia nella componente del danno patrimoniale, derivante sia dalle spese sostenute a seguito del fatto illecito (danno emergente), sia dai mancati guadagni conseguenti al fatto (lucro cessante), nonché nella componente del danno non patrimoniale, che può derivare dalla sofferenza fisica o psicologica per le conseguenze dell'illecito (danno morale) o dalle limitazioni (permanenti o temporanee) alle proprie capacità fisiche (cosiddetto danno biologico).
Sul danneggiato ricade tuttavia l'onere della prova ex art. 2697 c.c., poiché egli, per ottenere il risarcimento del danno lamentato, è tenuto a dimostrare, nel corso del giudizio, sia il danno subito, e
2 quindi la condotta illecita compiuta ai suoi danni, sia le conseguenze della condotta, in base alle quali sarà quantificato il danno stesso e, quindi, la sua valutazione economica.
2. Ciò necessariamente premesso, si osserva quanto segue.
Stante l'intervenuta prescrizione del reato e la conseguente sentenza penale di proscioglimento, in sede civile, l'ordinamento consente a questo giudice di accertare autonomamente la responsabilità dell'odierno convenuto.
È emerso nelle more del presente giudizio che la sig.ra sporgeva denuncia-querela Parte_2 nei confronti del , per aver subito da quest'ultimo condotte violente dirette ad allontanarla CP_1 dall'abitazione in cui espletava lavoro domestico e dimorava. A tale proposito va sottolineato ogni automatismo derivante dalla denuncia/querela all'autorità competente va escluso, non essendo consentito assegnare a nessuna delle due ipotesi (presenza denuncia-querela/omessa denuncia querela) efficacia probatoria automatica. Rileva, piuttosto, il principio del libero convincimento del giudice, nell'ambito del quale la presenza della denuncia all'autorità può essere considerata idonea, in relazione alle caratteristiche del caso concreto e al complessivo quadro probatorio, ad integrare la prova del presupposto di fatto di cui sopra;
il difetto della denuncia può essere sintomatico della non riconducibilità della fattispecie concreta a quella di danno cagionato, con la conseguenza che, in difetto di denuncia, la sussistenza di quel presupposto ben può essere provata altrimenti, salva la possibile valenza sintomatica (cfr. Cass. civile, sent. n. 10323/2012).
3. Sotto diverso profilo, va rilevato che parte attrice si è limitata a produrre, oltre la denuncia- querela surriferita, n. 02 cartelle di PS e, segnatamente: a) la cartella n. 2006-040361/4.7.06, da cui si evince che ella abbia fatto autonomamente accesso presso il nosocomio S. Giovanni, con codice verde, con diagnosi di buone condizioni e alcun giorno di riposo (venivano unicamente suggeriti controlli periodici); b) la cartella n. 2006-053866/8.9.06, da cui emerge che “la rx torace… non ha evidenziato alterazioni…cuore di grandezza normale”, con una diagnosi di toracodinia per cui, tuttavia, la paziente stessa rifiuta ricovero e cure.
I certificati di pronto soccorso, pur indicativi di un evento traumatico, non sono idonei a dimostrare l'esistenza di un danno morale. In ordine allo stesso, deve rilevarsi che “il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza (Cass. n. 8827 e n. 8828/2003; n. 16004/2003), che deve essere allegato e provato”. È dunque necessario provare che il danno subito abbia effettivamente causato una sofferenza psicologica o emotiva significativa.
In ispecie, non sono stati forniti certificati di medici specialisti o testimonianze utili ad attestare l'impatto emotivo e psicologico dell'evento (mancano perizie o dichiarazioni attestanti, ad esempio,
l'evidente cambiamento nel benessere della persona). Peraltro, analizzando le dichiarazioni rese
3 all'udienza penale 24.06.2016, nell'ambito del procedimento penale a carico del , gli CP_1 agenti appartenenti alle forze dell'ordine intervenuti presso l'abitazione teatro della vicenda per cui
è causa affermavano che la e il “non litigavano” e “parlavano tranquillamente”, Pt_1 CP_1
senza alcun tipo di violenza (cfr. dich. ; in un successivo intervento, pur essendo Per_1 pervenuta chiamata per sedare una lite, all'arrivo degli agenti, l'unica persona presente in loco era la sig.ra sola sul pianerottolo, che sosteneva di non riuscire ad entrare per un probabile Pt_1
cambio di serratura, di fatto mai accertato, così come altrettanto mai accertato fu lo spostamento coattivo dei beni dell'attrice (cfr. dichiarazioni e . Tes_1 Tes_2
Ulteriori certificati rinvenibili in atti - cert. del 06.09.2013, Cert. Dott.ssa - CP_3 Per_2
attestano unicamente che la è affetta da cardiopatia ed ipertensione dal 2012, e nulla risulta Pt_1 sul pregresso, talché non risulta chiaro se l'attrice abbia sofferto delle patologie testé richiamate già prima degli eventi lamentati per cui si richiede in tal sede ristoro. Manca dunque anche il nesso di causalità, che non si ritiene provato.
4. Infine, quanto alle lamentate spese che l'attrice ha dovuto fronteggiare per poter soggiornare altrove, cibarsi e vestirsi, non appaiono documentate né quietanzate, e quindi non provate.
Di tal ché, non avendo assolto l'onere della prova richiesto dall'art. 2697 c.c, non ritenendosi altresì dimostrato né il danno lamentato, né il nesso causale, le pretese risarcitorie avanzate dall'odierna attrice devono essere rigettate anche sotto l'ulteriore profilo in esame.
5. Conclusivamente, la domanda attorea va rigettata.
Stante la contumacia del convenuto, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
- rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata dalla sig.ra ; Parte_2
- nulla sulle spese di lite.
Roma, lì 31.12.2024
Il Giudice
Dr. De Cristofaro Sciarrotta
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