Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 30/06/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, seconda sezione civile, riunita nelle persone dei sigg. magistrati
Dott. Giuseppe Minutoli - Presidente
Dott. Antonino Zappalà - Consigliere rel.
Dott.ssa Vincenza Randazzo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 221/2022 r.g.a., al quale è riunito il procedimento n. 227/2022 r.g.a., promosso
DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, e , nato a [...] il C.F._1 Parte_2
31/3/1955, cod. fisc. , rappresentati e difesi C.F._2
dall'avv. Carmelo Marchetti e dall'avv. Filippo Pagano;
Appellanti-appellati incidentali
CONTRO
, nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe CodiceFiscale_3
Di Pietro;
Appellato-appellante incidentale
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Messina in data 22.2.2022 nel procedimento n.
5298/2017.
Conclusioni: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1
1.Lo svolgimento del giudizio di primo grado può sintetizzarsi secondo quanto evidenziato dall'ordinanza impugnata che, qui di seguito, si trascrive: “Con ricorso depositato il 26.9.2017
[...]
ha adìto l'intestato Tribunale ed ha esposto: di essere CP_1
proprietario di un appartamento sito in Messina, villaggio Curcuraci, via Provinciale n. 6, con sovrastante terrazza di proprietà, censito al
Catasto di detto Comune, foglio 35, part. 143, sub 1, 3 e 4, confinante con terrapieno di proprietà dei resistenti;
che il suo immobile presentava infiltrazioni di umidità, riconducibili alla proprietà dei resistenti, e vani si erano rivelati i tentativi volti ad ottenere la collaborazione dei resistenti nella individuazione e nella risoluzione delle cause delle predette infiltrazioni;
che nessun esito aveva avuto neppure il procedimento ex art. 696 c.p.c., da cui era emersa la riconducibilità delle infiltrazioni alla inadeguata impermeabilizzazione del muro esterno di proprietà Parte_1
Ha chiesto, pertanto, previa acquisizione del fascicolo del procedimento per ATP, l'accertamento della riconducibilità delle infiltrazioni di cui sopra alla proprietà e la condanna dei Parte_1
resistenti all'esecuzione dei lavori necessari ad eliminare le cause delle infiltrazioni, oltre al risarcimento del danno subito a titolo personale e patrimoniale per il mancato uso dell'immobile, con vittoria delle spese di lite anche del procedimento per ATP. Si sono costituiti in giudizio e Parte_1 Parte_2
contestando le domande. I resistenti hanno escluso che la CTU espletata nel procedimento per ATP avesse individuato la riconducibilità delle infiltrazioni alla loro proprietà, avendo la
Consulente in quella sede individuato una serie di cause, imputabili anche al ricorrente. In ogni caso hanno ritenuto che le condizioni dell'immobile del ricorrente si fossero aggravate anche per la sua
2 incuria e per l'avere adottato soluzioni discutibili (collocazione di cartongesso). Per converso, in via riconvenzionale, essi hanno lamentato l'esistenza di infiltrazioni nell'immobile di loro proprietà, riconducibili al mancato convogliamento delle acque meteoriche dell'immobile e hanno chiesto la condanna del ricorrente CP_1
alla eliminazione delle relative cause e al risarcimento dei danni”.
Istruita la causa mediante ctu, il Tribunale di Messina così provvedeva: “
1. Dichiara l'inammissibilità delle domande volte ad ottenere l'esecuzione delle opere di manutenzione del muro comune;
2. Accoglie la domanda risarcitoria avanzata dal ricorrente nei limiti di cui in motivazione, per l'effetto, condanna e Parte_1
in solido al pagamento in favore di Parte_2 [...]
della somma di € 978,70, oltre interessi e rivalutazione CP_1
come in motivazione;
3. Dichiara, ai sensi dell'art. 882 c.c., che le spese per la manutenzione del muro comune sono poste per il 30% a carico del ricorrente e per il 70% a carico dei resistenti in solido;
4.
Rigetta le domande riconvenzionali;
5. Compensa per metà le spese di lite e condanna e in solido alla Parte_1 Parte_2
rifusione nei confronti del ricorrente della residua metà, che liquida per questo giudizio in € 2.417,50 per compensi ed € 72,75 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cpa come per legge,
e per il procedimento di ATP in 1.112,50 per compensi e 725,84 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cpa come per legge;
6. Pone le spese di CTU definitivamente per metà a carico del ricorrente e per metà a carico dei resistenti in solido”.
Ai fini che rilevano in questa sede, il Tribunale accertava la comproprietà del muro, sia in forza della presunzione posta dall'art. 880 c.c. che in forza degli accertamenti sul confine compiuti dal ctu
3 “previa verifica delle planimetrie catastali e della sovrapposizione delle stesse al punto di confine tra gli immobili delle parti”.
Il primo giudice riportava, poi, in sentenza gli accertamenti compiuti dal ctu, ing. e segnatamente il seguente contenuto della Per_1
relazione di consulenza:
“Ciò posto, il Consulente ha poi riscontrato che “sulle pareti e sui soffitti della camera da letto e del bagno” dell'immobile Mangione
“vi erano delle vistose macchie di umidità. Successivamente, veniva reso noto il crollo del soffitto della camera da letto che al momento dei sopralluoghi era rivestito con pannelli in cartongesso. Crollo che, probabilmente, è stato causato, da fenomeni di infiltrazione non recenti, dato che, come constatato dalla prova di allagamento effettuata nel lastrico solare soprastante l'appartamento, dallo stesso non vi sono infiltrazioni in atto. Si precisa che alcune infiltrazioni provenienti dal parapetto potrebbero aver influito in piccola percentuale sul crollo dell'intradosso di detto solaio. Inoltre, si riscontravano macchie di umidità anche sulle pareti del ripostiglio ubicato all'esterno, confinanti con la camera da letto, con il muro in comproprietà e con il terrapieno. Detti ambienti risultavano insalubri. Gli altri ambienti dell'appartamento non presentavano ammaloramenti visibili dovuti ad infiltrazioni. Per quanto riguarda le infiltrazioni provenienti dal muro esterno, quest'ultime sono ancora in atto a causa della inadeguata impermeabilizzazione del muro in comproprietà oltre ad altre concause: mancanza di battiscopa e del coprimuretto del parapetto, assenza di impermeabilizzazione del parapetto interno nel raccordo con il terrazzo, presenza di lesioni nel parapetto esterno nella porzione di muro di proprietà esclusiva del Sig. . Il Tribunale CP_1
evidenziava, altresì, come l'ing. avesse individuato la Per_1
4 percentuale di incidenza delle cause sopra indicate: 60% ascrivibile al e 40% ascrivibile agli e precisamente il 20% CP_1 Parte_1
per incompletezza parapetto e l'80% al e CP_1 CP_1
per l'assenza dell'impermeabilizzazione della porzione in Parte_1
comproprietà, 80% da suddividersi fra le due parti in ragione della metà (40% ciascuno).
Il primo giudice, affermando che il per la manutenzione CP_1
delle parti comuni avrebbe dovuto adire l'autorità giudiziaria con lo strumento di cui all'art. 1105 c.c., attribuiva, invece, agli la Parte_1
responsabilità al 70% delle condizioni del muro, tenuto conto degli ostacoli frapposti dagli stessi alla riparazione a far data dal 2014, e il
30% al CP_1
Inoltre, il Tribunale riteneva “infondato il richiamo operato dai resistenti all'art. 887 c.c. che concerne la diversa ipotesi dei fondi a dislivello, non individuabile nel caso di specie, in cui piuttosto il muro divide fondi situati alla stessa quota”; riteneva che il crollo del solaio della stanza da letto dell'immobile non fosse addebitabile CP_1
agli quantificava in € 978,70 le spese da addebitare agli Parte_1
per i danni arrecati all'interno dell'immobile Parte_1 CP_1
causalmente riconducibili all'omessa manutenzione del muro comune;
rigettava la domanda del di risarcimento per il CP_1
diminuito godimento dell'immobile (sul punto il Tribunale così motivava: “La domanda in esame può essere ricondotta nell'ambito del danno patrimoniale tout court, e in questo caso il ricorrente avrebbe dovuto provare in giudizio di avere subito un tale danno, come lucro cessante, per il venir meno di eventuali canoni di locazione, per l'impossibilità di locare gli immobili o per avere dovuto sopportare la locazione di altri immobili (cfr. C. Cass., n.
10870/2016; n. 4534/2017). La Suprema Corte ha recentemente
5 affermato nella sentenza n. 4534/2017 che nel caso di danno patrimoniale consistito nella perduta disponibilità di un bene, il ricorso alla liquidazione equitativa in tanto è ammissibile, in quanto sia certo (per essere stato debitamente provato da chi si afferma danneggiato) che sia stato sostenuto un esborso per procacciarsi utilità sostitutive di quella perduta (così Sez. 3, Sentenza n. 25912 del
19.11.2013). Ma ciò non è stato neppure allegato”); rigettava le domande riconvenzionali degli (a pag. 8 dell'ordinanza Parte_1
impugnata, il Tribunale così affermava: “Ebbene, anche in tal caso va dichiarata l'inammissibilità della domanda laddove volta ad ottenere la manutenzione del muro comune. Per il resto invece il CTU non ha riscontrato la presenza di macchie di umidità nel loro immobile e ha evidenziato l'esigenza di procedere al rifacimento del lastrico solare, ma, trattandosi di bene di esclusiva proprietà esula dal Parte_1
presente giudizio”).
Per la riforma della sentenza hanno proposto appello gli Parte_1
Il ha proposto separato appello poi riunito al procedimento CP_1
instaurato dagli Parte_1
Con ordinanza emessa in data 11.7.2024 la causa è stata assegnata a sentenza con la concessione dei termini di legge per il deposito delle conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Con il primo motivo di appello principale gli denunciano Parte_1
l'errore commesso dal primo giudice nel ritenere applicabile al caso di specie l'art. 2051 c.c. o comunque nell'escludere la possibilità che ricorra o concorra anche l'ipotesi di responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c.. Evidenziano che il tipo di responsabilità è riconnesso alla questione controversa della natura comune o meno del muro. Qualora il tratto di muro da cui origina l'infiltrazione non fosse
6 di proprietà comune, ma di proprietà esclusiva dell'odierno appellato, la domanda del andrebbe qualificata come domanda CP_1
risarcitoria ai sensi dell'art. 2043 c.c., diversamente la domanda riconvenzionale avanzata dagli odierni appellanti principali troverebbe il suo fondamento nell'art. 2051 c.c.. Gli appellanti principali lamentano, poi, che il giudice di prime cure abbia invertito l'ordine logico di trattazione: avrebbe dapprima dovuto comprendere la natura comune o meno del muro e secondariamente, accertata la proprietà esclusiva del muro in capo al sussumere il caso CP_1
concreto nella fattispecie descritta dall'art. 2043 c.c., disposizione che prevede un onere probatorio diverso rispetto a quello di cui all'art. 2051 c.c.
3. Con il secondo motivo di gravame principale, gli Parte_1
censurano l'operato del giudice di prime cure, il quale avrebbe errato nell'applicare al caso di specie l'art. 880 c.c., giacché la presunzione di comunione riguarda soltanto il muro che divide entità prediali omogenee (edificio da edificio, cortile da cortile, orto da orto, ecc).
Nel caso di specie, invece, il muro divide entità prediali eterogenee, in particolare, un edificio ed un cortile. Ne consegue che non può trovare applicazione la presunzione di comunione del muro di cui all'art. 880 c.c..
4. Con il terzo motivo, gli appellanti si dolgono della inesatta ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale, avendo il primo giudice ritenuto infondato il richiamo all'art. 887 c.c., operato dagli odierni appellanti, sulla errata convinzione che il muro divida fondi situati sulla stessa quota. Emerge, invece, dagli atti di causa (comparsa conclusionale e ctu) che i fondi e si trovano su Parte_1 CP_1
livelli diversi. In particolare, l'immobile è sottostante Parte_1
rispetto alla proprietà Di talché, trovando applicazione la CP_1
7 disposizione di cui all'art. 887 c.c., il muro in questione potrebbe essere ritenuto comune solo a partire dal punto in cui il fabbricato diventa più alto, e ciò escluderebbe qualsivoglia CP_1
responsabilità da parte degli odierni appellanti per i danni prospettati da controparte, avuto riguardo alla origine e localizzazione delle infiltrazioni.
5. Con il quarto motivo di impugnazione, gli appellanti principali lamentano che l'ausiliario del giudice abbia erroneamente ritenuto che il muro fosse in comproprietà nella misura del 50% fra le parti in causa senza effettuare alcuna valida indagine in merito. Il consulente
è giunto a tale conclusione utilizzando un metodo errato, in particolare, si è servito delle planimetrie degli immobili depositati al
Catasto edilizio urbani, che, in quanto prodotti dalle parti, sarebbero prive di attendibilità se non ai meri fini fiscali. Diversamente, in assenza di altri elementi oggettivi, avrebbe dovuto usare i mappali catastali così come indicato dall'art. 950 c.c.. Gli appellanti sostengono che il muro divisorio sia comune solo fino al punto in cui l'edificio del comincia ad essere più alto del piovente lato CP_1
NI, fino cioè a fino all'altezza di circa 3,25 m dal piano del fondo del convenuto. Tale quota sarebbe ben individuata nel muro dalla presenza di un piovente con pendenza lato NI. Gli appellanti, pertanto, deducono che la parte comune di muro tra i fondi e termina a 3,25 m dal pavimento del cortile dei CP_1 Parte_1
germani la restante parte è proprietà esclusiva del Parte_1
in quanto assolve solo funzione statica dell'immobile dello CP_1
stesso, e sul punto si rifanno ad una consulenza tecnica depositata unitamente all'atto d'appello. Aggiungono, inoltre, che il crollo del soffitto imbibito d'acqua piovana sia stato causato da una perdita d'impermeabilizzazione di un tratto di parete posto ad un'altezza di
8 m 1,15 al di là del limite della parte di muro comune, e, pertanto, deve essere esclusa ogni responsabilità degli considerato che Parte_1
detta parte di muro, sulla quale il ha innalzato in tempi CP_1
recenti il parapetto, è certamente di proprietà esclusiva dello stesso.
Lamentano che la prova di allagamento realizzata dal ctu sia inattendibile e non condotta secondo criteri scientifici. In primo luogo, l'acqua doveva permanere per almeno 48 ore in quanto i fenomeni di infiltrazione necessitano di tempo per propagarsi e manifestarsi, soprattutto nel periodo estivo (momento in cui è stato effettuata la prova); inoltre, la prova di allagamento avrebbe dovuto essere effettuata nella totalità della superficie del terrazzo, in modo da ricomprendere il punto di innesto del pavimento con i muri perimetrali e non sezionare, come è stato fatto, i lati.
Non operando la presunzione di comunione del muro, CP_1
avrebbe dovuto provare la proprietà o la comproprietà del muro in capo agli Secondo gli appellanti, il non avrebbe Parte_1 CP_1
assolto l'onere probatorio sullo stesso gravante. Gli appellanti sostengono, poi, che doveva essere accertata la regolarità urbanistica
- edilizia del parapetto e le modalità di sua collocazione e ciò in quanto, considerando l'area di diffusione delle infiltrazioni
(provenienti dal soffitto della stanza da letto) è “più probabile che non” che la cattiva esecuzione delle opere di realizzazione del parapetto sia proprio la causa esclusiva o principale dei danni lamentati dalla controparte.
6. Con il quinto motivo, gli appellanti principali evidenziano che, anche nel caso di comproprietà del muro, ai sensi dell'art. 887 c.c., la spesa del muro divisorio dovrebbe gravare interamente sul proprietario del fondo sopraelevato per tutto il tratto che va dalle fondazioni fino al livello del suo fondo (senza che per questo il muro
9 cessi di essere comune tra i confinanti). Si aggiunge, però, che la disciplina di cui all'art. 887 c.c. non trova applicazione qualora il muro sia stato costruito esclusivamente sul suolo di uno dei due fondi.
Nel caso di specie, il tratto superiore del muro è stato costruito sulla parte di fondo di proprietà esclusiva del e, pertanto, deve CP_1
essere esclusa la responsabilità degli Parte_1
7. Con il sesto motivo di appello, gli censurano l'operato Parte_1
del consulente tecnico, il quale non ha indicato alcun criterio per la determinazione delle quote di responsabilità a carico delle parti. Il ctu ha concluso che il crollo del soffitto è stato causato da fenomeni di infiltrazione non recenti. Gli lamentano che non è stata Parte_1
considerata l'incidenza della non corretta impermeabilizzazione del terrazzo di proprietà del nel cagionare i danni lamentati, di CP_1
cui è lui stesso responsabile esclusivo.
8. Con il settimo motivo, affermano gli appellanti principali che, anche a volersi ammettere la natura comune del muro, non può essere addebitata agli stessi alcuna responsabilità ex art. 882 c.c., considerato che tale norma non prevede una ripartizione in quote di responsabilità ed, inoltre, non è stata accertato il momento dell'insorgenza dei fenomeni infiltrativi, né l'inerzia degli Il Parte_1 CP_1
avrebbe potuto agire con ricorso d'urgenza e limitare i danni di cui oggi chiedono il risarcimento;
tuttavia, non avendolo fatto, non è possibile, secondo gli appellanti, che venga loro attribuita alcuna responsabilità.
9. Con l'ottavo motivo di gravame, gli appellanti richiedono una modifica nella ricostruzione del fatto così come operata dal Tribunale.
Specificano, infatti, di non aver avanzato alcuna domanda “volta ad ottenere la manutenzione del muro comune”. Il Giudice, pertanto, ha rigettato (o dichiarato inammissibile) una domanda che in realtà gli
10 non hanno proposto. Il Tribunale ha rigettato la domanda Parte_1
riconvenzionale degli volta all'ottenimento del Parte_1
risarcimento del danno derivante dal crollo dell'intonaco, con la motivazione che il lastrico solare è di esclusiva proprietà degli riconoscendo, invece, il diritto al risarcimento del danno Parte_1
al per il crollo del solaio sottostante il lastrico solare di sua CP_1
esclusiva proprietà.
Gli NI chiedono, dunque, in riforma della sentenza impugnata, che sia condannato al pagamento di € 4.751,89, somma CP_1
necessaria per l'esecuzione dei lavori all'interno della proprietà degli per eliminare il danno cagionato dalle infiltrazioni Parte_1
provenienti dalla proprietà dell'odierno appellato.
10. Con il nono motivo, gli appellanti impugnano i capi 1) e 3) del dispositivo della decisione di primo grado, lamentando il vizio di ultrapetizione. In particolare, deducono che il non ha mai CP_1
qualificato il muro come comune né ha mai chiesto l'accertamento ex art. 882 c.c. Nel dispositivo dell'ordinanza, il giudice non avrebbe potuto pronunciarsi in merito a domande non avanzate dall'allora ricorrente, inficiando così il diritto di difesa degli Parte_1
11. Con il decimo motivo, gli appellanti principali impugnano la statuizione sulle spese e ne richiedono la riforma nella prospettiva dell'auspicato accoglimento dei motivi di merito dell'appello.
12. Con il primo motivo di appello incidentale, Controparte_1
denuncia l'errore in cui è incorso il Tribunale nel ritenere la limitata efficacia eziologica delle condizioni del muro comune rispetto ai danni subiti all'interno dell'appartamento Ritiene un CP_1
errore affermare che i crolli in casa siano riconducibili a CP_1
infiltrazioni non più recenti. Con l'ATP del 2016 veniva accertata, infatti, l'attualità dell'infiltrazione, in particolare, che “la parete
11 interna stanza letto è “umida” e rispetto al muro CP_1
perimetrale, si trova a mt.1,10 del calpestio del terrazzo e Parte_1
che, a seguito di abbondanti precipitazioni, il muro confinante con la camera da letto era totalmente imbibito di acqua e CP_1
presentava macchie di muschi e muffe;
che nel verbale dei Vigili del
Fuoco si riferiva di importanti infiltrazioni attuali;
che lo stesso ctu, durante il sopralluogo effettuato prima del crollo del soffitto, aveva ravvisato la presenza di vistose macchie di umidità e aveva, pertanto, ritenuto opportuno procedere alla prova di allagamento del terrazzo
CP_1
L'appellante incidentale ribadisce che la causa delle infiltrazioni nel suo immobile non è da rinvenirsi nello stato di impermeabilizzazione della terrazza e del parapetto di sua proprietà, né dalla mancanza di zoccoletto nella terrazza. Sostiene che, a differenza di quanto affermato dal ctu, a seguito della prova di allagamento del terrazzo effettuata dal consulente tecnico, debba essere esclusa alcuna responsabilità a lui imputabile: difatti, nonostante il riempimento della “piscina”, non si è assistito ad infiltrazione nell'immobile del e questo dimostrerebbe che la causa dell'infiltrazione e dei CP_1
relativi danni non è rinvenibile nella mancanza dello zoccoletto o nel cattivo stato del parapetto interno, quanto piuttosto sarebbe imputabile alla mancata impermeabilizzazione del muro a confine con la proprietà Parte_1
Secondo il giudice di prime cure, attribuendo la causa di CP_1
quanto lamentato dal a quella parte del muro comune non CP_1
impermeabilizzato, cioè quello in proprietà agli trascurata Parte_1
almeno dal 2014, avrebbe dovuto accogliere la domanda anche per la parte che riguarda i danni all'interno della sua proprietà e, sia pure graduando la responsabilità della omessa manutenzione (non
12 certamente tra il 70% agli e il 30 % al , avrebbe Parte_1 CP_1
dovuto riconoscere il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'appellante incidentale all'interno della propria abitazione.
L'appellante incidentale lamenta, inoltre, che la somma di € 978,70, riconosciuta dal Tribunale al Mangione, non trova collocazione in nessuna parte della consulenza. Qualora dovesse trattarsi della somma indicata dal consulente per l'effettuazione dei lavori nella sua proprietà, in realtà, sarebbe stata erroneamente calcolata dal giudice.
Dalla consulenza tecnica emerge che i lavori da eseguire nella proprietà ammontano ad € 2.446,74. Il consulente tecnico CP_1
ravvisava una responsabilità del 60% in capo al e del 40 % CP_1
in capo agli Il giudice, tuttavia, rimodulava la percentuale Parte_1
di responsabilità dei due, constatando che l'inerzia degli Parte_1
aveva determinato l'aggravamento del danno subito dal di CP_1
talché riteneva di dover attribuire una responsabilità del 30 % al e del 70% agli CP_1 Parte_1
L'appellante incidentale lamenta che il giudice di prime cure non abbia adeguato la somma dovuta dagli al alla Parte_1 CP_1
diversa percentuale di responsabilità dallo stesso individuata. In particolare, considerato che il danno complessivo risarcibile, secondo la consulenza, sarebbe pari ad € 2.446,74, essendo stata individuata la responsabilità degli nella percentuale del 70%, gli stessi Parte_1
avrebbero dovuto esser condannati al pagamento, in favore del di €. 1.712,72, non già di €. 978,70, come, invece, stabilito CP_1
nella decisione di primo grado.
13. Con il secondo motivo di appello incidentale censura CP_1
la decisione del primo giudice nella parte in cui è stata rigettata la domanda di risarcimento danni per il diminuito godimento dell'immobile oggetto di causa.
13 L'appellante evidenzia che già dal 2016 l'immobile era inabitabile, quantomeno in parte, perché insalubre, e che egli era stato costretto a ridurre il proprio spazio vitale in metà appartamento, essendo costretto ad “accamparsi” nel ripostiglio, con conseguente danno risarcibile ex art. 1226 c.c..
14. Il primo, il secondo e il quarto motivo d'appello principale vanno esaminati congiuntamente.
In punto diritto vanno affermati i seguenti principi:
a) ai sensi dell'art. 880 cod. civ., la presunzione di comunione riguarda soltanto il muro che divide entità prediali omogenee (edificio da edificio, cortile da cortile, orto da orto,ecc), non trovando applicazione nel caso di entità prediali diverse (Cassazione 14609/2007);
b) nell'individuazione della linea di confine fra gli immobili vanno riconosciuti al giudice ampi poteri ed ampia facoltà di scegliere gli elementi ritenuti decisivi o di avvalersi di più elementi concordanti, senza fissare alcuna graduatoria di importanza tra gli stessi, a parte il carattere di sussidiarietà esplicitamente attribuito alle risultanze delle mappe catastali dall'art. 950 c.c." (si veda con riferimento all'accertamento del confine ex art. 950 c.c. Cassazione 5115/93).
Alla luce dei superiori principi, pur condividendosi quanto affermato dall'appellante principale in ordine all'erroneo riferimento operato dal primo giudice all'art. 880 c.c., attesa la disomogeneità degli immobili limitrofi (la casa del mangione eil cortile degli NI),
i motivi di appello non conducono alla riforma della sentenza.
Il ctu nella sua relazione ha evidenziato quanto segue: “per definire la proprietà del muro esterno, il sottoscritto, ha sovrapposto le planimetrie catastali (unici elaborati reperiti in seguito alle ricerche
14 effettuate nei pubblici Uffici) lungo il lato in cui i due immobili risultano addossati;
ha misurato lo spessore di tutti i muri portanti di entrambi i fabbricati che risultano essere tutti di dimensioni di circa
50-60 centimetri, mentre, il muro in questione risulta avere spessore variabile con larghezza massima al piede di circa 80 centimetri e in testa di circa 50 centimetri, a rigore, invece, stante che, i due fabbricati sono in muratura ordinaria, dovrebbe avere dimensioni pari a circa un metro lungo tutta la sua altezza. Per quanto sopra, a parere dello scrivente C.T.U., il muro esterno è in comproprietà tra le parti (50% di proprietà 50% di proprietà ”. CP_1 Parte_1
Orbene, le planimetrie catastali possono costituire una fonte di convincimento del giudice, posto che le mappe catastali hanno invece solo carattere residuale.
Va aggiunto che la deduzione dell'appellante secondo cui il muro divisorio sarebbe comune solo fino al punto in cui l'edificio del comincia ad essere più alto del piovente lato CP_1 Parte_1
fino cioè a fino all'altezza di circa 3,25 m dal piano del fondo del convenuto e tale quota sarebbe ben individuata nel muro dalla presenza di un piovente con pendenza lato si fonda su una Parte_1
consulenza prodotta solo con l'atto d'appello che contiene la deduzione di elementi di fatto che ampliano il thema decidendum e come tali non possono trovare ingresso in questa sede. La consulenza di parte prodotta con l'atto d'appello e quest'ultimo richiamata si fonda su una prospettazione di fatti non rappresentati in primo grado, quali ad es. il fatto che il muro inizialmente segnasse una divisione dei fondi limitrofi e che avesse due spioventi, uno in direzione del fondo e l'altro in direzione della proprietà che Parte_1 CP_1
solo successivamente il dante causa del aveva edificato CP_1
un'abitazione in aderenza alla linea di confine innalzando, sul suo 15 piovente, il muro che oggi costituisce la parete della camera da letto dell'attuale ricorrente lasciando solo il piovente della parte Parte_1
Tali elementi dedotti con l'atto d'appello che sul punto si rifà alla consulenza di parte prodotta in secondo grado non possono trovare ingresso in questa sede poiché avrebbero dovuto essere dedotti in primo grado, la fine di assicurare su di essi il corretto contraddittorio.
Va confermata la valutazione del primo giudice in ordine al carattere comune del muro divisorio in questione, con la conseguenza che correttamente il Tribunale ha ravvisato la responsabilità ex art. 2051
c.c. degli nella causazione dei danni lamentati ex adverso e Parte_1
riconosciuti in sentenza (salve le puntualizzazioni che verranno svolte nel prosieguo).
Va poi aggiunto che anche la deduzione del carattere abusivo dell'immobile introduce un tema di indagine nuovo, che CP_1
avrebbe richiesto la relativa allegazione nel giudizio di primo grado.
I motivi d'appello ora scrutinati vanno, pertanto, rigettati.
15. Vanno ora esaminati il terzo e il quinto motivo d'appello principale.
L'affermazione contenuta in sentenza secondo cui gli immobili confinanti si trovano sullo stesso livello non è aderente alle risultanze processuali. Sul punto è sufficiente rifarsi alla relazione redatta in sede di accertamento tecnico preventivo ove nella raffigurazione degli immobili (pag. 11) si rileva il dislivello dei fondi.
Purtuttavia, il ctu nominato nel giudizio di merito ha accertato che
“per quanto riguarda le infiltrazioni provenienti dal muro esterno, quest'ultime sono ancora in atto a causa della inadeguata impermeabilizzazione del muro in comproprietà oltre ad altre
16 concause: mancanza di battiscopa e del coprimuretto del parapetto, assenza di impermeabilizzazione del parapetto interno nel raccordo con il terrazzo, presenza di lesioni nel parapetto esterno nella porzione di muro di proprietà esclusiva del Sig. . Nessun riferimento CP_1
è stato fatto dal CTU a quella parte di muro che dalle fondamenta giunge fino al livello della proprietà e che è interrato, né è Parte_1
stata dimostrata la sussistenza di fenomeni di infiltrazione da c.d. risalita dalla porzione di muro in questione.
I motivi, pertanto, vanno respinti.
16. Il sesto motivo d'appello principale va respinto. La ctu sul punto appare esaustiva e fondata su una corretta valutazione dei dati di fatto riscontrati.
Il ctu ha imputato al difetto manutentivo del muro non tutti i danni riscontrati nell'immobile del L'ing. infatti, ha CP_1 Per_1
distinto i danni da infiltrazioni rispetto al crollo del solaio intervenuto in corso di causa. Con riguardo a detto evento ha rilevato che “il crollo del soffitto della camera da letto che al momento dei sopralluoghi era rivestito con pannelli in cartongesso. Crollo che, probabilmente, è stato causato, da fenomeni di infiltrazione non recenti, dato che, come constatato dalla prova di allagamento effettuata nel lastrico solare soprastante l'appartamento, dallo stesso, non vi sono infiltrazioni in atto. Si precisa che, alcune infiltrazioni provenienti dal parapetto, potrebbero aver influito in piccola percentuale, sul crollo dell'intradosso di detto solaio”.
Rispetto alle infiltrazioni provenienti dal muro esterno, ha evidenziato, invece, che “quest'ultime sono ancora in atto a causa della inadeguata impermeabilizzazione del muro in comproprietà oltre ad altre concause: mancanza di battiscopa e del coprimuretto
17 del parapetto, assenza di impermeabilizzazione del parapetto interno nel raccordo con il terrazzo, presenza di lesioni nel parapetto esterno nella porzione di muro di proprietà esclusiva del Sig. . Il CP_1
ctu, quindi, non considera rilevante l'apporto eziologico delle infiltrazioni del muro derivanti dalla mancata impermeabilizzazione rispetto al crollo del solaio della camera da letto nell'immobile
Infatti, le voci Voci: 3 (€ 26,26), 6 (€ 1.253,17), 7 (€ CP_1
532,39), 8 (€ 1.407,00), 9 (€ 304,50), 10 (€437,46), 11 (€126,06), che ammontano a € 4.086,84 sono state imputate dal ctu al 100% al
A ben vedere tali voci corrispondono ai lavori da eseguire CP_1
per riparare il solaio crollato (sul punto si rimanda alla ctu). Rispetto agli altri danni all'interno dell'immobile valutati in CP_1
complessivi € 2.446,74, il ctu, considerata la pluralità di concause che hanno generato tali danni, comprese le infiltrazioni provenienti dal muro comune, ripartisce la responsabilità, ascrivendola nella misura del 60 % al e nella misura del 40% agli La CP_1 Parte_1
valutazione del ctu risulta essere logica, esaustiva e razionale e, come tale, la Corte ritiene di dovervi aderire. Essendo evidente che anche per la prossimità dei danni riscontrati maggiore incidenza percentuale vada attribuita al difetto di impermeabilizzazione del muro comune.
17. Va accolto il settimo motivo di appello degli con cui Parte_1
viene impugnata la decisione del Tribunale, nella parte in cui il giudice di prime cure ha ripartito in maniera diversa la responsabilità fra le parti per la manutenzione del muro comune e per i danni all'interno dell'immobile attribuendo la responsabilità del CP_1
70 % agli in ragione della condotta inerte e ostruzionistica Parte_1
che avrebbe aggravato i danni già subiti dal CP_1
In realtà, non è stato accertato in che misura l'inerzia e ostruzionismo degli abbiano aggravato i danni subiti dal non Parte_1 CP_1
18 emergendo né dalla ctu né da altri atti del procedimento l'incidenza del comportamento degli nell'aggravamento delle Parte_1
infiltrazioni. Pertanto, risulta congrua la ripartizione di responsabilità così come indicata dal consulente tecnico, vale a dire in ragione paritaria, che si traduce poi nell'attribuzione della responsabilità degli odierni appellanti per i danni accertati dal ctu e imputabili ai difetti di impermeabilizzazione del muro comune nella misura del 40%..
Il ctu, infatti, ha evidenziato che in ordine a tali danni deve rispondere del 20 % il per incompletezza parapetto, e per l'80 % il CP_1
e gli per l'assenza dell'impermeabilizzazione CP_1 Parte_1
della porzione in comproprietà, 80% da suddividersi in parti uguali.
Va aggiunto che la condanna degli al pagamento della Parte_1
somma di € 978,70 oltre accessori è il 40% dei danni riscontrati nell'appartamento del (pari a € 2446,74) e imputabili al CP_1
difetto di impermeabilizzazione del muro comune.
18. L'ottavo motivo di impugnazione principale va accolto laddove gli si dolgono della declaratoria di inammissibilità della Parte_1
domanda volta all'esecuzione delle necessarie riparazioni del muro comune, in quanto detta domanda in realtà non era stata formulata dagli odierni appellanti.
Nella parte restante l'ottavo motivo va respinto. Nessuna contraddizione si ravvisa nella sentenza impugnata, poiché la domanda risarcitoria del per il crollo del soffitto non è stata CP_1
accolta posto che non è stato accertato il nesso causale fra le infiltrazioni provenienti dal muro e il crollo del soffitto. Il ctu sul punto, infatti, ha evidenziato infatti che “…..il crollo probabilmente,
è stato causato, da fenomeni di infiltrazione non recenti, dato che, come constatato dalla prova di allagamento effettuata nel lastrico
19 solare soprastante l'appartamento, dallo stesso, non vi sono infiltrazioni in atto e che, alcune infiltrazioni provenienti dal parapetto, potrebbero aver influito in piccola percentuale, sul crollo dell'intradosso di detto solaio…..”, specificando poi in sede di chiarimenti alle osservazioni delle parti di non avere affermato che tale crollo fosse attribuibile ad infiltrazioni provenienti dal muro esterno, ancora in atto, dovuti alla inadeguata impermeabilizzazione del muro in comproprietà e ad altre concause.
Il presupposto di fatto da cui muove il motivo d'appello non trova riscontro in atti. Inoltre manca la prova del nesso causale tra la mancata impermeabilizzazione del muro ed il crollo avvenuto nella proprietà Il consulente tecnico, coerentemente, ha escluso Parte_1
l'incidenza causale delle infiltrazioni del muro comune tanto con riguardo al crollo intervenuto nell'immobile quanto CP_1
rispetto al crollo del soffitto dell'immobile tanto che Parte_1
addebita ai soli l'onere delle spese per gli interventi da Parte_1
eseguire sul terrazzo e all'interno dell'immobile degli odierni appellanti principali. Nella ctu a p. 16 si legge “anche nell'immobile si verificava il crollo del soffitto della cameretta. Parte_1
Quest'ultimo, probabilmente, è stato causato, come nell'immobile di proprietà da fenomeni di infiltrazione non recenti, dato CP_1
che, nelle ore precedenti al sopralluogo aveva piovuto copiosamente ed il soffitto appariva asciutto, pertanto, si è ritenuto superfluo effettuare anche in questa circostanza la prova di allagamento. Si precisa che, alcune infiltrazioni provenienti dal muro in comune, potrebbero aver influito in piccola percentuale, sul crollo dell'intradosso di detto solaio. In conclusione, nell'immobile non sussistono visibili infiltrazioni lamentate dai Parte_1
resistenti”.
20 Il ctu formula un giudizio probabilistico su una incidenza in piccola percentuale, non in grado di assurgere a causa del crollo del soffitto della cameretta, interessato, invece, da fenomeni di infiltrazioni risalenti nel tempo, nemmeno alla luce del canone del “più probabile che non” di valutazione del nesso causale in materia di responsabilità civile.
19. Il nono motivo d'impugnazione principale è infondato.
Il giudice di primo grado ha compiuto un accertamento incidentale della comproprietà del muro al fine di individuare la responsabilità per i danni subiti all'interno dell'immobile del Ora, nel CP_1
dispositivo della sentenza non vi è una statuizione esplicita sulla proprietà del muro. In assenza di domanda volta all'accertamento della proprietà del muro, si è in presenza solo di un accertamento incidentale su una questione pregiudiziale.
20. Il motivo che concerne la regolamentazione delle spese processuali è infondato. L'accoglimento parziale dell'appello attiene ad aspetti non particolarmente significativi se visti nell'economia generala del giudizio, sicchè si apprezza comunque la soccombenza prevalente degli che pertanto sono tenuti al rimborso delle Parte_1
spese del primo grado di giudizio, previa compensazione parziale di
1/2 , in favore del CP_1
21. Il primo motivo d'impugnazione proposto dal è CP_1
infondato.
Al di là delle deduzioni delle parti in ordine alla presenza di infiltrazioni nel muro divisorio, come riscontrate già in sede di ATP,
e agli esiti delle prove di allagamento eseguite dal CTU, alla luce delle risultanze della Consulenza redatta nel giudizio di merito non vi sono elementi su cui potere fondare un giudizio probabilistico (secondo il 21 canone del più probabile che non) sull'imputazione al difetto di impermeabilizzazione del muro divisorio del crollo del soffitto nell'appartamento CP_1
Si ribadisce che il CTU ha evidenziato che “…..il crollo probabilmente, è stato causato, da fenomeni di infiltrazione non recenti, dato che, come constatato dalla prova di allagamento effettuata nel lastrico solare soprastante l'appartamento, dallo stesso, non vi sono infiltrazioni in atto e che, alcune infiltrazioni provenienti dal parapetto, potrebbero aver influito in piccola percentuale, sul crollo dell'intradosso di detto solaio…..”, specificando poi in sede di chiarimenti alle osservazioni delle parti di non avere affermato che tale crollo fosse attribuibile ad infiltrazioni provenienti dal muro esterno, ancora in atto, dovuti alla inadeguata impermeabilizzazione del muro in comproprietà e ad altre concause.
22. Il secondo motivo d'impugnazione va respinto.
Posto che il crollo del soffitto della camera da letto dell'immobile del non è da imputare alle infiltrazioni provenienti dal muro CP_1
comune, ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria il avrebbe dovuto provare di non avere utilizzato il bene in CP_1
epoca anteriore al crollo e a causa delle infiltrazioni imputabili, in parte, agli oppure di averlo potuto usare solo in parte. In Parte_1
mancanza di tale prova il motivo va respinto.
23. Per l'esito del giudizio di gravame, che vede accolto solo in parte l'appello degli su aspetti non particolarmente rilevanti e il Parte_1
rigetto dell'appello del le spese vanno compensate. Per_2
P.Q.M.
22 La Corte d'Appello di Messina, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello proposto da e avverso l'ordinanza ex art. 702 Parte_1 Parte_2
ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Messina in data 22.2.2022 nel procedimento n. 5298/2017 anche nei confronti di
[...]
, nonché sull'appello proposto dal avverso la CP_1 CP_1
stessa ordinanza, così decide: accoglie parzialmente l'appello proposto da e Parte_1
e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, Parte_2
a) con riferimento al punto 3. del dispositivo della sentenza impugnata, dichiara che le spese per la manutenzione del muro comune sono poste per il 50% a carico del e per il CP_1
50% a carico degli in solido;
Parte_1
b) annulla per vizio di extrapetizione il capo 1. della decisione impugnata limitatamente alla declaratoria di inammissibilità della domanda degli avente ad oggetto la Parte_1
manutenzione del muro comune;
rigetta l'appello proposto dal CP_1
conferma nel resto l'impugnata sentenza;
compensa le spese del presente grado di giudizio;
dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 115/2002 per il pagamento da parte del di un CP_1
ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Messina 24.6.2026.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Zappalà Dott. G. Minutoli
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