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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 16/10/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nata a [...] il [...] Parte_1
E
, nato in [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Nicoletti Chiara e domiciliati presso il suo studio in Rovereto via Pasqui n.28, giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dagli stessi il 12.08.2016 in Mori preso atto che all'udienza del 06.10.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di scioglimento del loro matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- ritenuto che con decreto di data 06.03.2025 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 13.01.2025;
- che è integrata la condizione di procedibilità di legge;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del Codice
Civile di e , trascritto al n. 8 Parte I Serie / Parte_1 Parte_2
del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Mori per l'anno 2016 alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, fermi tutti gli obblighi di legge nei confronti della figlia alla quale garantiranno di Pt_3
mantenere un rapporto equilibrato e continuativo e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2. La figlia, ex art. 337 ter c.c., resta affidata a entrambi i genitori, in regime di affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica abituale ed abitazione principale, fissata ex art. 316 c.c. presso la casa familiare e residenza della madre. I genitori quindi condivideranno la responsabilità genitoriale di comune accordo con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione.
3. La casa famigliare sita in Via M. Rossi n. 26, Mori (TN), rimarrà nella disponibilità esclusiva della sig.ra ove permarrà anche la residenza Pt_1
della figlia.
4. I genitori si impegnano a comunicare tra loro, rispondendo alle richieste reciproche nell'interesse della figlia, dialogando per assumere gli accordi pag. 2 di 5 relativi alla sua gestione. Dovranno pertanto essere comunicati tutti gli eventi di particolare importanza che la riguardano. Dovrà essere agevolato l'accompagnamento della minore presso l'altro genitore;
5. I coniugi si riconoscono reciprocamente, ai fini della crescita e dell'educazione della figlia, il loro importantissimo ruolo di padre e di madre e, quindi, condividendo in egual modo le rispettive responsabilità genitoriali, si impegnano ad informarsi vicendevolmente dei luoghi ove soggiorneranno con la minore.
I coniugi concordano che per il miglior sviluppo psico-fisico della figlia sia molto importante che la stessa mantenga una stabile relazione con entrambi i genitori.
6. I genitori concordano che durante il periodo di permanenza della figlia presso di loro dovranno occuparsi della stessa seguendola nei suoi diversi impegni scolastici ed extrascolastici (compresi quelli ludico/sportivi) in autonomia, avendo sempre cura di tenere informato l'altro genitore.
7. Ciò considerando, i genitori disciplinano la gestione della figlia secondo le seguenti modalità:
- Il padre potrà tenere con sé la minore a week end alternati, dal venerdì sera sino alla domenica sera, quando la riaccompagnerà presso l'abitazione della madre;
inoltre, il padre potrà stare con la minore un pomeriggio infrasettimanale, dall'uscita di scuola sino al mattino seguente, secondo gli accordi che verranno presi tra i genitori;
- I genitori trascorreranno con la figlia le festività natalizie e quelle pasquali, in egual misura: il padre trascorrerà con la minore la Vigilia di
Natale, mentre la madre il giorno di Natale;
la minore trascorrerà la pag. 3 di 5 giornata del 31/12, e le giornate di Pasqua e Pasquetta, con ciascun genitore, con alternanza di anno in anno;
- Rispetto alle ulteriori festività (es.: compleanni, ricorrenze familiari, feste infrasettimanali, ponti festivi, ecc.) i genitori si accorderanno di volta in volta con l'adeguato anticipo, tenendo anche conto delle esigenze lavorative di ciascuno;
- Durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà tenere con sé la minore per tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ciascun anno.
8. Il signor contribuirà al mantenimento ordinario della Parte_2
figlia, fino al raggiungimento della sua indipendenza economica, versando sul conto corrente della signora l'importo di € 200,00 mensili, oltre Pt_1
rivalutazione ISTAT annuale, con prima rivalutazione decorso un anno dal deposito del presente ricorso, tramite bonifico bancario anticipato ed entro il giorno 10 di ciascun mese, con decorrenza dalla data di deposito del presente atto.
9. Tutti gli assegni provinciali/statali (assegno universale e assegno provinciale), se percepiti, saranno integralmente a favore dalla signora
Pt_1
10. Le spese straordinarie per la figlia minore saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno. I coniugi dichiarano di volersi attenere al protocollo elaborato dal Consiglio Nazionale Forense d.d.
29.11.2017 e qui allegato al doc. n. 9, che individua quali sono le spese comprese nell'assegno di mantenimento, quali quelle extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione, quali quelle extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori e le pag. 4 di 5 modalità di rimborso al genitore anticipatario. Le parti concordano, ad integrazione delle suddette linee guida, che le spese straordinarie non urgenti andranno preventivamente concordate solo se superiori ad € 150,00.
La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF verrà operata dalla signora se ed in quanto possibile. Pt_1
11. I coniugi si impegnano fin da ora a far frequentare alla figlia almeno una attività ludico/sportiva all'anno preventivamente concordata tra i genitori, i quali dovranno tenere conto delle inclinazioni e delle aspirazioni della figlia;
12. I genitori prestano il consenso al rilascio dei documenti (carta di identità e passaporto) validi per l'espatrio.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio il 16.10.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nata a [...] il [...] Parte_1
E
, nato in [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Nicoletti Chiara e domiciliati presso il suo studio in Rovereto via Pasqui n.28, giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dagli stessi il 12.08.2016 in Mori preso atto che all'udienza del 06.10.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di scioglimento del loro matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- ritenuto che con decreto di data 06.03.2025 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 13.01.2025;
- che è integrata la condizione di procedibilità di legge;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del Codice
Civile di e , trascritto al n. 8 Parte I Serie / Parte_1 Parte_2
del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Mori per l'anno 2016 alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, fermi tutti gli obblighi di legge nei confronti della figlia alla quale garantiranno di Pt_3
mantenere un rapporto equilibrato e continuativo e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2. La figlia, ex art. 337 ter c.c., resta affidata a entrambi i genitori, in regime di affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica abituale ed abitazione principale, fissata ex art. 316 c.c. presso la casa familiare e residenza della madre. I genitori quindi condivideranno la responsabilità genitoriale di comune accordo con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione.
3. La casa famigliare sita in Via M. Rossi n. 26, Mori (TN), rimarrà nella disponibilità esclusiva della sig.ra ove permarrà anche la residenza Pt_1
della figlia.
4. I genitori si impegnano a comunicare tra loro, rispondendo alle richieste reciproche nell'interesse della figlia, dialogando per assumere gli accordi pag. 2 di 5 relativi alla sua gestione. Dovranno pertanto essere comunicati tutti gli eventi di particolare importanza che la riguardano. Dovrà essere agevolato l'accompagnamento della minore presso l'altro genitore;
5. I coniugi si riconoscono reciprocamente, ai fini della crescita e dell'educazione della figlia, il loro importantissimo ruolo di padre e di madre e, quindi, condividendo in egual modo le rispettive responsabilità genitoriali, si impegnano ad informarsi vicendevolmente dei luoghi ove soggiorneranno con la minore.
I coniugi concordano che per il miglior sviluppo psico-fisico della figlia sia molto importante che la stessa mantenga una stabile relazione con entrambi i genitori.
6. I genitori concordano che durante il periodo di permanenza della figlia presso di loro dovranno occuparsi della stessa seguendola nei suoi diversi impegni scolastici ed extrascolastici (compresi quelli ludico/sportivi) in autonomia, avendo sempre cura di tenere informato l'altro genitore.
7. Ciò considerando, i genitori disciplinano la gestione della figlia secondo le seguenti modalità:
- Il padre potrà tenere con sé la minore a week end alternati, dal venerdì sera sino alla domenica sera, quando la riaccompagnerà presso l'abitazione della madre;
inoltre, il padre potrà stare con la minore un pomeriggio infrasettimanale, dall'uscita di scuola sino al mattino seguente, secondo gli accordi che verranno presi tra i genitori;
- I genitori trascorreranno con la figlia le festività natalizie e quelle pasquali, in egual misura: il padre trascorrerà con la minore la Vigilia di
Natale, mentre la madre il giorno di Natale;
la minore trascorrerà la pag. 3 di 5 giornata del 31/12, e le giornate di Pasqua e Pasquetta, con ciascun genitore, con alternanza di anno in anno;
- Rispetto alle ulteriori festività (es.: compleanni, ricorrenze familiari, feste infrasettimanali, ponti festivi, ecc.) i genitori si accorderanno di volta in volta con l'adeguato anticipo, tenendo anche conto delle esigenze lavorative di ciascuno;
- Durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà tenere con sé la minore per tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ciascun anno.
8. Il signor contribuirà al mantenimento ordinario della Parte_2
figlia, fino al raggiungimento della sua indipendenza economica, versando sul conto corrente della signora l'importo di € 200,00 mensili, oltre Pt_1
rivalutazione ISTAT annuale, con prima rivalutazione decorso un anno dal deposito del presente ricorso, tramite bonifico bancario anticipato ed entro il giorno 10 di ciascun mese, con decorrenza dalla data di deposito del presente atto.
9. Tutti gli assegni provinciali/statali (assegno universale e assegno provinciale), se percepiti, saranno integralmente a favore dalla signora
Pt_1
10. Le spese straordinarie per la figlia minore saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno. I coniugi dichiarano di volersi attenere al protocollo elaborato dal Consiglio Nazionale Forense d.d.
29.11.2017 e qui allegato al doc. n. 9, che individua quali sono le spese comprese nell'assegno di mantenimento, quali quelle extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione, quali quelle extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori e le pag. 4 di 5 modalità di rimborso al genitore anticipatario. Le parti concordano, ad integrazione delle suddette linee guida, che le spese straordinarie non urgenti andranno preventivamente concordate solo se superiori ad € 150,00.
La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF verrà operata dalla signora se ed in quanto possibile. Pt_1
11. I coniugi si impegnano fin da ora a far frequentare alla figlia almeno una attività ludico/sportiva all'anno preventivamente concordata tra i genitori, i quali dovranno tenere conto delle inclinazioni e delle aspirazioni della figlia;
12. I genitori prestano il consenso al rilascio dei documenti (carta di identità e passaporto) validi per l'espatrio.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio il 16.10.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
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