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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/10/2025, n. 2045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2045 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa RI Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 23.09.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2205 del ruolo gen. dell'anno 2021
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso come da procura in atti dagli avv.ti Luigi Mauro Cerrone e
ED RI Di OM ricorrente
E in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli avv.ti Antonio Tisci e Filomena
Bove resistente
NONCHÈ
x in Controparte_2 Controparte_3 persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Mario Calì resistente
NONCHÈ
in persona del legale rappresentante p.t. CP_4 contumace
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'epigrafato ricorrente ha proposto tempestivo ricorso in riassunzione (a seguito di declaratoria di incompetenza del Tribunale di Napoli del 17.03.2021) in data
13.04.2021, esponendo quanto segue: che in data 29/12/2008 era stato assunto come infermiere con rapporto a tempo determinato (convertito in rapporto a tempo indeterminato il 23.03.2009) presso la ex ULSS 13 Dolo-Mirano-Noale, oggi ULSS 3
SERENISSIMA, e di essere stato trasferito tramite richiesta di mobilità interna presso il Pronto Soccorso/SUEM 118 dello stesso ospedale a far data dal
09.04.2013, precisando che dal 2011 al 2013 si era verificato il blocco delle progressioni economiche orizzontali per effetto del D.L. 78/2010 convertito in legge
122/2010; che in data 15/04/2016 era passato alle dipendenze dell' Controparte_5 tramite procedura di mobilità volontaria, ed era stato assegnato all' U.O. Chirurgia
d'Urgenza/Trauma center, precisando che, nelle more del suo trasferimento, la
ULSS 3 Serenissima aveva siglato un contratto integrativo aziendale per cui conferiva le progressioni economiche ai propri dipendenti con decorrenza dal
01.01.2018; che il rapporto di lavoro era poi continuato alle dipendenze dell CP_4
con decorrenza dal 01/10/2019 a tutt'oggi, presso l'U.O. di assegnazione
[...]
“centrale operativa 118/PSAUT” di San Felice a Cancello, precisando che in data Contr 10/10/2019 (10 giorni dopo il trasferimento all ), l CP_4 Controparte_5 aveva pubblicato un bando di selezione per l'assegnazione delle progressioni economiche orizzontali con decorrenza retroattiva al 01/01/2019, escludendo dalla procedura chi, alla data di scadenza del bando, non era più alle sue dipendenze.
Lamentando, quindi, di essere stato illegittimamente escluso dai processi di valutazione e selezione per l'assegnazione degli scatti di fascia, ha concluso chiedendo “relativamente all' ULSS 3 SERENISSIMA, il riconoscimento giuridico ed economico della progressione economica orizzontale da D0 a D1 con decorrenza dal 29/12/2008 al 15/04/2016 (…) relativamente all' il Controparte_5 riconoscimento consequenziale giuridico ed economico della fascia D1 dal
16/04/2016 al 31/12/2018 e la progressione economica orizzontale (giuridica ed economica) da D1 a D2 dal 01/01/2019 al 30/09/2019 (…) conseguenzialmente e relativamente all' , l'adeguamento della progressione giuridica ed CP_4 economica D2 dal 01/10/2019 e/o maggiore fascia che il ricorrente conseguirà e/o maturerà in corso di giudizio…”.
2 L e l hanno contestato nel Controparte_6 Controparte_7 merito la fondatezza del ricorso con varie ed articolate argomentazioni, concludendo per il rigetto.
Non si è invece costituita in giudizio, seppur ritualmente citata, l , di CP_4 cui va, pertanto, dichiarata la contumacia.
Ciò posto, dirimente di ogni altro rilievo nel merito è la considerazione che in nuce non si ravvisa un interesse concreto ed obiettivo del ricorrente ad impugnare i criteri e le modalità del dedotto iter di progressione economica orizzontale, non prospettandosi una realistica utilità alternativa che il medesimo avrebbe potuto conseguire con il mero riconoscimento del diritto di essere incluso nel precesso di selezione e valutazione.
Invero, sin dalle allegazioni in fatto è chiaro che le questioni poste all'attenzione del
Tribunale sono duplici, concernendo, da un lato, la legittimità della esclusione del ricorrente dalle procedure progressivamente indette dagli Enti convenuti per l'assegnazione delle progressioni economiche orizzontali e, dall'altro, il diritto all'attribuzione degli “scatti di fascia” asseritamente (ed eventualmente) maturati a seguito dell'inserimento in graduatoria.
Ora, appare evidente che la prima domanda, sotto il profilo dell'interesse ad agire, sia strettamente dipendente dalla fondatezza della seconda pretesa azionata, perché l'inserimento in graduatoria, di per sé considerato, non costituisce un bene della vita autonomamente tutelato (cfr. Cass., lav., sentenza n. 8468 del 21 giugno
2000 per l'enucleazione di tale principio in tema di graduatorie, nonché, in generale,
Cass., sez. lav., sentenza n. 18819 del 16 luglio 2018 e Cass., sez. III, sentenza n.
486 del 20 gennaio 1998, secondo cui “'l'interesse ad agire previsto dall'art. 100 del codice di rito consiste nell'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile (e non altrimenti conseguibile se non) mediante il ricorso all'autorità giurisdizionale, sì che l'indagine circa la sua esistenza è volta ad accertare se
l'istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi, a prescindere da ogni esame del merito della controversia (e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili)”, anche alla luce dell'espressa contestazione delle parti resistenti.
Appare dunque processualmente opportuno esaminare in via prioritaria la seconda delle domande proposte dal . Parte_1
3 Ebbene, la pretesa del ricorrente volta ad ottenere il trattamento economico conseguente alla progressione orizzontale non può trovare accoglimento perché, come spiegato da autorevole giurisprudenza, “nell'ambito del comparto sanità, la progressione economica orizzontale, di cui all'art. 30, comma 1, lett. b), del c.c.n.l. del 7 aprile 1999, non è attribuita automaticamente, bensì in base ai criteri previsti dal contratto collettivo integrativo, come previsto dai successivi artt. 31 e 35, nei limiti delle risorse finanziarie esistenti e disponibili nel fondo di cui all'art. 39 del medesimo c.c.n.l.” (Cass., sez. lav., ordinanza n. 12562 del 22 maggio 2018). Cont Va infatti osservato in via generale che, ai sensi dell'art. 35 del CCNL del
7.04.99, che detta i criteri per la progressione economica orizzontale, “
1. La progressione economica prevista dall'art.30, comma 1 lettera b) si attiva con la stipulazione del contratto collettivo integrativo, nel rispetto di quanto previsto dall'art.
31 comma 3 e nel limite delle risorse finanziarie esistenti e disponibili nel fondo di cui all'art. 39, sulla base dei seguenti criteri da integrare in sede di contrattazione integrativa:
a) per i passaggi alla prima, seconda e terza fascia retributiva, previa valutazione selettiva in base ai risultati ottenuti, alle prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, all'impegno e alla qualità della prestazione individuale; b) per i passaggi all'ultima fascia di ciascuna categoria, previa valutazione selettiva basata sugli elementi di cui al precedente punto a), utilizzati anche disgiuntamente, che tengano conto: o del diverso impegno, manifestato anche in attività di tutoraggio e di inserimento lavorativo dei neo assunti, della qualità delle prestazioni svolte, con particolare riferimento ai rapporti con l'utenza; o del grado di coinvolgimento nei processi aziendali, di capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi, di partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità, con disponibilità dimostrata ad accettare forme di mobilità programmata per
l'effettuazione di esperienze professionali plurime collegate alle tipologie operative del profilo di appartenenza;
o dell'iniziativa personale e della capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative dell'organizzazione del lavoro ovvero richiedano la definizione in piena autonomia di atti aventi rilevanza esterna.
2. Nell'ambito della determinazione degli ulteriori criteri da definirsi nella contrattazione integrativa verranno prese in considerazione, in presenza delle condizioni del comma 1 e purché in modo non esclusivo, le posizioni dei dipendenti che usufruiscono degli assegni ad personam di cui all'art. 31.
4
3. Per utilizzare gli elementi previsti dal precedente comma 1, punto b), in ogni azienda ed ente sono adottate metodologie per la valutazione permanente delle prestazioni e dei risultati dei singoli dipendenti.
4. I passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente successiva avvengono con decorrenza fissa dal 1° gennaio di ogni anno per tutti i lavoratori - ivi compresi quelli che ricoprono una posizione organizzativa ai sensi dell'art. 21 - selezionati in base ai criteri del presente articolo. A tal fine le aziende pianificano i citati passaggi tenuto conto delle risorse presenti nel fondo - a consuntivo - al 31 dicembre di ciascun anno precedente. Il numero dei dipendenti che acquisiscono la fascia economica secondo le procedure descritte nei commi precedenti è stabilito in funzione delle risorse finanziarie disponibili. (..)”.
Dall'esame della normativa citata, quindi, appare evidente che l'istituto della progressione economica orizzontale nell'ambito della stessa categoria di appartenenza presuppone una valutazione delle attività e dei risultati conseguiti nel periodo di valutazione;
né può ritenersi che il solo requisito della permanenza nella categoria economica in godimento per la durata prevista comporti l'effetto automatico del riconoscimento di tale diritto alla progressione, perché ciò contrasterebbe con la ratio dell'istituto, ricollegando il beneficio alla semplice maturazione di una determinata anzianità di servizio, a prescindere da qualsiasi valutazione circa le abilità e competenze maturate in ragione dell'effettivo svolgimento delle attività lavorative di competenza del singolo profilo interessato.
Ed in effetti, la difesa dell ha opportunamente fatto rilevare che “La Controparte_5 selettività della procedura impone, ex lege, che la progressione possa essere conseguita solo da una quota parte dei dipendenti dell'ente per cui, dato che la stessa legge rimanda alla contrattazione integrativa aziendale le modalità di selezione, le parti contraenti – Direzione aziendale e delegazione sindacale dell' “A. - hanno convenzionalmente deciso, in sede di CP_5 CP_5 contrattazione integrativa aziendale (…) di operare la selezione dei potenziali candidati attraverso due passaggi il primo, a monte, individuando una platea ridotta di potenziali beneficiari in possesso dei seguenti requisiti: (…) il secondo,
a valle della prima selezione, con la selezione vera e propria, basata sui punteggi individuali conseguiti secondo i vari fattori di valutazione…” (v. memoria pag. 5). CP_5
5 D'altra parte, è la stessa defesa attorea a riconoscere (tra le righe dell'atto introduttivo) che “il (in primis) o l avrebbero dovuto includere CP_5 CP_4 il ricorrente nel processo di valutazione e selezione per l'assegnazione dello scatto di fascia … dopodiché sarebbe stata la sua posizione in graduatoria a stabilire
l'eventuale merito di assegnazione o meno della progressione economica orizzontale” (v. ricorso pag. 6).
Parimenti, la ULSS Serenissima ha evidenziato che “la nuova Ulss 3 provvide ad effettuare le progressioni economiche solo nel 2018; anche in questo caso non si trattò di progressione automatica per la totalità dei dipendenti ma di una procedura selettiva che prevedeva il possesso di determinati requisiti. Il Parte_1 avrebbe potuto partecipare, se fosse rimasto in servizio, ma non con la garanzia di un riconoscimento automatico di fascia…” (v. memoria Serenissima pag. 7).
Pertanto, in assenza di qualsivoglia allegazione circa la sussistenza delle condizioni per ottenere il trattamento richiesto, la domanda va senz'altro rigettata, mancando del tutto la prova che l'inserimento in graduatoria avrebbe condotto all'attribuzione del beneficio economico auspicato.
Accertata l'infondatezza della pretesa economica, anche la prima domanda (volta a reclamare il mero diritto di essere incluso nel processo di valutazione e selezione per l'attribuzione della progressione economica orizzontale) va parimenti rigettata per difetto d'interesse ad agire, non essendo adeguatamente enucleato il motivo per cui l'omessa valutazione della pregressa esperienza professionale – che integra la censura principale, se non il filo conduttore delle doglianze del ricorso, anche rispetto a presunte violazioni di norme di legge e/o previsioni pattizie – avrebbe compromesso la posizione del ricorrente intaccandone tutelabili aspettative;
né è dato comprendere se altri dipendenti, in virtù dei parametri censurati, abbiano sottratto o ridotto, a scapito del ricorrente, siffatte aspettative, pregiudicando l'ottenimento di un bene della vita altrimenti acquisibile, quantomeno con apprezzabili chances.
Non si delinea, quindi – secondo il positivo onere di allegazione e di prova che incombe sul medesimo ricorrente, il quale ha agito per l'annullamento di una serie di atti aziendali (per asserita illegittimità) – un interesse, processualmente tutelabile, a vedere caducate tali determinazioni, onde sortire un diverso e migliorativo risultato.
Deve appena aggiungersi come, in ambito calzante alla fattispecie (procedure comparative), il candidato che ne lamenti l'illegittimità debba specificare il beneficio
6 traibile dall'annullamento di determinati parametri, indicando pur presuntivamente la possibilità di essere selezionato, e il nesso causale fra le mancanze addebitate alla procedura e il danno subito, con dati idonei a far ritenere realisticamente conseguibile (in assenza dei criteri censurati) il bene auspicato: elementi tali da qualificare, appunto, l'interesse del lavoratore ad impugnare un iter come quello per cui è causa.
Tale concreta prospettazione difetta completamente nel caso di specie.
Il ricorso va in conclusione rigettato, con assorbimento di ogni diversa questione.
La complessità degli snodi ricostruttivi, unitamente alla natura documentale del giudizio, induce comunque a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
1) Rigetta il ricorso.
2) Compensa le spese.
S.M.C.V., 13.10.2025
Il giudice del lavoro dott.ssa Antonia Cozzolino
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