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Sentenza 8 marzo 2024
Sentenza 8 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 08/03/2024, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Vibo Valentia
Sezione ordinaria
N. R.G. 1894/2018
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Tra
, C.F. , con l'Avv. BRUNO DANIELA Parte_1 C.F._1
e
, C.F. Controparte_1
, con l'Avv. AGOSTO ANNAMARIA P.IVA_1
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato riportandosi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a , l'attore Controparte_1 Parte_1 premettendo che la prefettura di Monza Modena gli aveva notificato un'ordinanza ingiunzione ai sensi per gli effetti dell'articolo 2 legge 386 del 1990 in relazione all'emissione di assegni non pagati per difetto di provvista. In verità il aveva effettuato il pagamento dei titoli e delle spese accessorie Pt_1 pertanto presentò ricorso su tale circostanza dinanzi al Giudice di Pace di
Pavullo nel Frigna provincia di Modena al fine di far valere l'invalidità e l'inefficacia dell'ordinanza emessa. Deduceva altresì di aver riscontrato che la Camera di Commercio lo aveva iscritto nel registro dei protesti proprio a seguito della segnalazione.
Pertanto con la presente causa adiva il tribunale di Vibo Valentia al fine di accertare dichiarare la responsabilità di poste italiane illegittima segnalazione al
Indicazione del nominativo dell'odierna attore nell'archivio della centrale Pt_2 di allarme della e conseguentemente condannare la Organizzazione_1 convenuta al pagamento della somma di euro 25.000 ovvero di giustizia, con vittoria di spese.
Si costituiva la quale eccepiva in via preliminare l'incompetenza CP_1 territoriale del Giudice adito, nonché la carenza di legittimazione passiva di
. Nel merito evidenziava in ogni caso la legittimità dell'operato di CP_1 che, ex art. 9, L. 368/90, in caso di mancato pagamento, in tutto o in CP_1 parte, di un assegno per mancanza di autorizzazione o di provvista, abbia iscritto il nominativo del traente nell'archivio previsto dall' art. 10-bis, quando l'assegno sia stato presentato, a dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'importo facciale e degli oneri di legge, oltre il termine di 60 giorni.
Il pagamento tardivo di cui all'art. 8 L. 386/90 impedirebbe l'applicazione delle sanzioni amministrative e l'iscrizione del nominativo del traente presso la centrale CAI della , ma non è idoneo a far conseguire al traente la Org_2 cancellazione del protesto, a differenza del pagamento tardivo della cambiale e del vaglia cambiario di cui all'art. 4 co. 4 L. 12.02.1955 n. 77, come di recente è stato ribadito anche dalla Corte Costituzionale con la sent. n. 70 del 14.03.2003, secondo la quale la differenza di trattamento si giustifica per la diversità di situazioni disciplinate, atteso che - come è noto – l'assegno è uno strumento di pagamento e, proprio per tale motivo, le connesse ragioni pubblicistiche sono dirette alla tutela dell'affidamento del pubblico in tale strumento di pagamento.
In ogni caso e comunque, si precisa che essendo intervenuto il protesto, il correntista protestato per ottenere la cancellazione dal registro informatico dei protesti deve chiedere entro un anno dalla levata del protesto la riabilitazione e la conseguente cancellazione della iscrizione pregiudizievole presso la Org_3
e, per evitare l'irrogazione delle sanzioni amministrative prefettizie, deve
Pag. 2 di 6 comunicare l'avvenuto pagamento tardivo al pubblico ufficiale che, in caso di levata di protesto, è tenuto alla presentazione del rapporto.
Concludeva insistendo nell'accoglimento delle eccezioni preliminari e nel merito il rigetto della domanda perché infondata. Con vittoria di spese.
La causa veniva istruita documentalmente quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con decreto del Presidente del Tribunale la causa veniva riassegnata alla sottoscritta che fissava udienza in presenza all'8 marzo 2024 per la discussione orale ex art 281 sexies cpc con termine per note conclusive fino a 10 giorni prima.
All'udienza di discussione le parti nel riportarsi ai propri scritti e atti chiedevano che la decisione.
MOTIVI
Occorre premettere che il presente giudizio può essere deciso in virtù del principio della ragione più liquida che consente al Giudice di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276
c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass.
Civ., sent. n. 5805 del 2017).
Tanto premesso occorre in via preliminare esaminare l'eccepita incompetenza territoriale.
Sul punto si osserva che sia l'incompetenza per materia che quella per valore nonché quella per territorio derogabile o inderogabile devono essere eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, con la specificazione che l'eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente.
Inoltre, quanto al potere ufficioso di rilievo del difetto di competenza, si prevede che l'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi
Pag. 3 di 6 previsti dall'art. 28 sono rilevate d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'art. 183
c.p.c., mentre, per la competenza territoriale derogabile, risulta stabilito che
«fuori dei casi previsti dall'articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo». In ogni caso, a partire dal 1990, è divenuto operativo un meccanismo tale da poter giustificare il superamento del "vizio" originario di competenza e la prospettazione di una possibile "legittimazione (sopravvenuta) del giudice incompetente" in funzione dell'assolvimento di un principio generale di economia processuale destinato al soddisfacimento di un interesse generale pubblico e di quello delle stesse parti coinvolte di volta in volta nelle specifiche controversie, volto ad evitare, per quanto possibile, la definizione in rito del processo e fare in modo che lo stesso pervenga comunque al suo risultato finale, ovvero ad una pronuncia sul merito della domanda che abbia ad oggetto il diritto o rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio. La nuova impostazione normativa, che ha inteso valorizzare i profili della c.d.
"competenza dinamica", ha superato anche il vaglio di costituzionalità, avendo il
Giudice delle leggi, con l'ordinanza n. 128 del 1999, ritenuto manifestamente infondata, con riferimento all'art. 25 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 c.p.c. - sollevata sul presupposto che, ponendo un limite temporale alla rilevabilità dell'incompetenza, avrebbe consentito la trattazione della causa da parte di un giudice carente del potere giurisdizionale, nei casi in cui l'incompetenza non fosse stata tempestivamente rilevata - posto che "... al legislatore deve riconoscersi la più ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali e nell'articolazione del processo, fermo il limite della ragionevolezza, e, quindi, nell'introduzione di limitazioni alla possibilità di rilevare i vizi di incompetenza a vantaggio dell'interesse all'ordine ed alla speditezza del processo".
Nella stessa ordinanza della Corte costituzionale viene ulteriormente rilevato che la ratio del novellato art. 38 c.p.c., consistente nell'esigenza di una sollecita definizione delle questioni pregiudiziali di competenza, è stata perseguita dal
Pag. 4 di 6 legislatore con l'unificazione del regime della rilevazione dell'incompetenza e con l'imposizione di un limite temporale, oltre il quale è preclusa ogni questione riguardante la competenza, precisandosi che la stessa ratio risulta perfettamente coerente con i principi che hanno caratterizzato la riforma del processo civile, considerandosi che gli inconvenienti, rappresentati dalla possibilità che le parti scelgano un giudice incompetente e rinuncino a sollevare la relativa eccezione, non sono nemmeno ipotizzabili sol che il giudice esegua il dovuto controllo preliminare in ordine alla competenza.
In conclusione, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., nel regime attuale, l'incompetenza deve essere eccepita, a pena di decadenza, dal convenuto nella comparsa di risposta tempestivamente depositata.
Nella fattispecie la data di vocatio è 25 marzo 2019 mentre la costituzione è avvenuta il 6 marzo 20219, dunque 19 gg prima la data d'udienza, né vi è stato alcun rilievo d'ufficio dal Giudice all'epoca titolare del ruolo.
Pertanto, una volta superate queste fasi processuali senza che il vizio di incompetenza sia stato sollevato, la competenza si radica definitivamente in capo al giudice adito.
Sempre parte convenuta sollevava altra eccezione e cioè quella di carenza di legittimazione passiva di in quanto il cliente è stato Controparte_1 previamente segnalato “su Autorità”, da Istituti di Credito diversi da
[...]
, la cui elevazione è avvenuta a cura della Camera di Commercio su CP_1 segnalazione della , sicché l'attore avrebbe dovuto Organizzazione_4 citare in giudizio la e non l'odierna convenuta. Organizzazione_4
In punto di diritto si osserva che in materia di società per azioni, l'art. 2384 c.c. dispone che “il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale”, così statuendo che gli unici abilitati ad essere citati in giudizio sono gli organi cui lo statuto attribuisce il potere di rappresentanza. Nel caso di specie l'attore non ha in alcun modo dimostrato che l'articolazione territoriale di della società CP_1 Controparte_1
in persona del suo direttore pro tempore, sia stata investita del potere di
[...] rappresentanza dell'ente.
Pag. 5 di 6 Sul punto è sufficiente richiamare il costante orientamento della Suprema
Corte, secondo cui “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (Cass., SS. UU., 16.02.2016 n. 2951). L'ulteriore eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva è, dunque, idoneo a definire il giudizio.
Alla luce di quanto sopra dichiara inammissibile la domanda.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 (così come mod. dal D.M. n. 37/2018), nella somma complessiva di Euro 1.700,00 con la precisazione che è stato applicato lo scaglione per le controversie tra gli euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 nei valori minimi attesa le questioni di diritto trattate e le fasi ivi previste (fase studio- fase introduttiva- fase decisionale)
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, nel giudizio promosso da così provvede: Parte_3
- rigetta la domanda per difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
Filiale di Pavullo nel Frigno (MO);
Condanna al pagamento delle competenze di lite che si Parte_1 liquidano in favore della VE , filiale di Pavullo nel Controparte_1
Frinano che si liquidano in euro 1.700,00 oltre accessori di legge.
Oltre iva CPA e rimborso delle spese generali al 15 per cento.
Così deciso in Vibo Valentia, l'8 marzo 2024 ore 15.00 all'esito della camera di consiglio.
Il Giudice
Francesca Vesci
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Vibo Valentia
Sezione ordinaria
N. R.G. 1894/2018
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Tra
, C.F. , con l'Avv. BRUNO DANIELA Parte_1 C.F._1
e
, C.F. Controparte_1
, con l'Avv. AGOSTO ANNAMARIA P.IVA_1
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato riportandosi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a , l'attore Controparte_1 Parte_1 premettendo che la prefettura di Monza Modena gli aveva notificato un'ordinanza ingiunzione ai sensi per gli effetti dell'articolo 2 legge 386 del 1990 in relazione all'emissione di assegni non pagati per difetto di provvista. In verità il aveva effettuato il pagamento dei titoli e delle spese accessorie Pt_1 pertanto presentò ricorso su tale circostanza dinanzi al Giudice di Pace di
Pavullo nel Frigna provincia di Modena al fine di far valere l'invalidità e l'inefficacia dell'ordinanza emessa. Deduceva altresì di aver riscontrato che la Camera di Commercio lo aveva iscritto nel registro dei protesti proprio a seguito della segnalazione.
Pertanto con la presente causa adiva il tribunale di Vibo Valentia al fine di accertare dichiarare la responsabilità di poste italiane illegittima segnalazione al
Indicazione del nominativo dell'odierna attore nell'archivio della centrale Pt_2 di allarme della e conseguentemente condannare la Organizzazione_1 convenuta al pagamento della somma di euro 25.000 ovvero di giustizia, con vittoria di spese.
Si costituiva la quale eccepiva in via preliminare l'incompetenza CP_1 territoriale del Giudice adito, nonché la carenza di legittimazione passiva di
. Nel merito evidenziava in ogni caso la legittimità dell'operato di CP_1 che, ex art. 9, L. 368/90, in caso di mancato pagamento, in tutto o in CP_1 parte, di un assegno per mancanza di autorizzazione o di provvista, abbia iscritto il nominativo del traente nell'archivio previsto dall' art. 10-bis, quando l'assegno sia stato presentato, a dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'importo facciale e degli oneri di legge, oltre il termine di 60 giorni.
Il pagamento tardivo di cui all'art. 8 L. 386/90 impedirebbe l'applicazione delle sanzioni amministrative e l'iscrizione del nominativo del traente presso la centrale CAI della , ma non è idoneo a far conseguire al traente la Org_2 cancellazione del protesto, a differenza del pagamento tardivo della cambiale e del vaglia cambiario di cui all'art. 4 co. 4 L. 12.02.1955 n. 77, come di recente è stato ribadito anche dalla Corte Costituzionale con la sent. n. 70 del 14.03.2003, secondo la quale la differenza di trattamento si giustifica per la diversità di situazioni disciplinate, atteso che - come è noto – l'assegno è uno strumento di pagamento e, proprio per tale motivo, le connesse ragioni pubblicistiche sono dirette alla tutela dell'affidamento del pubblico in tale strumento di pagamento.
In ogni caso e comunque, si precisa che essendo intervenuto il protesto, il correntista protestato per ottenere la cancellazione dal registro informatico dei protesti deve chiedere entro un anno dalla levata del protesto la riabilitazione e la conseguente cancellazione della iscrizione pregiudizievole presso la Org_3
e, per evitare l'irrogazione delle sanzioni amministrative prefettizie, deve
Pag. 2 di 6 comunicare l'avvenuto pagamento tardivo al pubblico ufficiale che, in caso di levata di protesto, è tenuto alla presentazione del rapporto.
Concludeva insistendo nell'accoglimento delle eccezioni preliminari e nel merito il rigetto della domanda perché infondata. Con vittoria di spese.
La causa veniva istruita documentalmente quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con decreto del Presidente del Tribunale la causa veniva riassegnata alla sottoscritta che fissava udienza in presenza all'8 marzo 2024 per la discussione orale ex art 281 sexies cpc con termine per note conclusive fino a 10 giorni prima.
All'udienza di discussione le parti nel riportarsi ai propri scritti e atti chiedevano che la decisione.
MOTIVI
Occorre premettere che il presente giudizio può essere deciso in virtù del principio della ragione più liquida che consente al Giudice di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276
c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass.
Civ., sent. n. 5805 del 2017).
Tanto premesso occorre in via preliminare esaminare l'eccepita incompetenza territoriale.
Sul punto si osserva che sia l'incompetenza per materia che quella per valore nonché quella per territorio derogabile o inderogabile devono essere eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, con la specificazione che l'eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente.
Inoltre, quanto al potere ufficioso di rilievo del difetto di competenza, si prevede che l'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi
Pag. 3 di 6 previsti dall'art. 28 sono rilevate d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'art. 183
c.p.c., mentre, per la competenza territoriale derogabile, risulta stabilito che
«fuori dei casi previsti dall'articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo». In ogni caso, a partire dal 1990, è divenuto operativo un meccanismo tale da poter giustificare il superamento del "vizio" originario di competenza e la prospettazione di una possibile "legittimazione (sopravvenuta) del giudice incompetente" in funzione dell'assolvimento di un principio generale di economia processuale destinato al soddisfacimento di un interesse generale pubblico e di quello delle stesse parti coinvolte di volta in volta nelle specifiche controversie, volto ad evitare, per quanto possibile, la definizione in rito del processo e fare in modo che lo stesso pervenga comunque al suo risultato finale, ovvero ad una pronuncia sul merito della domanda che abbia ad oggetto il diritto o rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio. La nuova impostazione normativa, che ha inteso valorizzare i profili della c.d.
"competenza dinamica", ha superato anche il vaglio di costituzionalità, avendo il
Giudice delle leggi, con l'ordinanza n. 128 del 1999, ritenuto manifestamente infondata, con riferimento all'art. 25 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 c.p.c. - sollevata sul presupposto che, ponendo un limite temporale alla rilevabilità dell'incompetenza, avrebbe consentito la trattazione della causa da parte di un giudice carente del potere giurisdizionale, nei casi in cui l'incompetenza non fosse stata tempestivamente rilevata - posto che "... al legislatore deve riconoscersi la più ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali e nell'articolazione del processo, fermo il limite della ragionevolezza, e, quindi, nell'introduzione di limitazioni alla possibilità di rilevare i vizi di incompetenza a vantaggio dell'interesse all'ordine ed alla speditezza del processo".
Nella stessa ordinanza della Corte costituzionale viene ulteriormente rilevato che la ratio del novellato art. 38 c.p.c., consistente nell'esigenza di una sollecita definizione delle questioni pregiudiziali di competenza, è stata perseguita dal
Pag. 4 di 6 legislatore con l'unificazione del regime della rilevazione dell'incompetenza e con l'imposizione di un limite temporale, oltre il quale è preclusa ogni questione riguardante la competenza, precisandosi che la stessa ratio risulta perfettamente coerente con i principi che hanno caratterizzato la riforma del processo civile, considerandosi che gli inconvenienti, rappresentati dalla possibilità che le parti scelgano un giudice incompetente e rinuncino a sollevare la relativa eccezione, non sono nemmeno ipotizzabili sol che il giudice esegua il dovuto controllo preliminare in ordine alla competenza.
In conclusione, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., nel regime attuale, l'incompetenza deve essere eccepita, a pena di decadenza, dal convenuto nella comparsa di risposta tempestivamente depositata.
Nella fattispecie la data di vocatio è 25 marzo 2019 mentre la costituzione è avvenuta il 6 marzo 20219, dunque 19 gg prima la data d'udienza, né vi è stato alcun rilievo d'ufficio dal Giudice all'epoca titolare del ruolo.
Pertanto, una volta superate queste fasi processuali senza che il vizio di incompetenza sia stato sollevato, la competenza si radica definitivamente in capo al giudice adito.
Sempre parte convenuta sollevava altra eccezione e cioè quella di carenza di legittimazione passiva di in quanto il cliente è stato Controparte_1 previamente segnalato “su Autorità”, da Istituti di Credito diversi da
[...]
, la cui elevazione è avvenuta a cura della Camera di Commercio su CP_1 segnalazione della , sicché l'attore avrebbe dovuto Organizzazione_4 citare in giudizio la e non l'odierna convenuta. Organizzazione_4
In punto di diritto si osserva che in materia di società per azioni, l'art. 2384 c.c. dispone che “il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale”, così statuendo che gli unici abilitati ad essere citati in giudizio sono gli organi cui lo statuto attribuisce il potere di rappresentanza. Nel caso di specie l'attore non ha in alcun modo dimostrato che l'articolazione territoriale di della società CP_1 Controparte_1
in persona del suo direttore pro tempore, sia stata investita del potere di
[...] rappresentanza dell'ente.
Pag. 5 di 6 Sul punto è sufficiente richiamare il costante orientamento della Suprema
Corte, secondo cui “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (Cass., SS. UU., 16.02.2016 n. 2951). L'ulteriore eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva è, dunque, idoneo a definire il giudizio.
Alla luce di quanto sopra dichiara inammissibile la domanda.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 (così come mod. dal D.M. n. 37/2018), nella somma complessiva di Euro 1.700,00 con la precisazione che è stato applicato lo scaglione per le controversie tra gli euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 nei valori minimi attesa le questioni di diritto trattate e le fasi ivi previste (fase studio- fase introduttiva- fase decisionale)
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, nel giudizio promosso da così provvede: Parte_3
- rigetta la domanda per difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
Filiale di Pavullo nel Frigno (MO);
Condanna al pagamento delle competenze di lite che si Parte_1 liquidano in favore della VE , filiale di Pavullo nel Controparte_1
Frinano che si liquidano in euro 1.700,00 oltre accessori di legge.
Oltre iva CPA e rimborso delle spese generali al 15 per cento.
Così deciso in Vibo Valentia, l'8 marzo 2024 ore 15.00 all'esito della camera di consiglio.
Il Giudice
Francesca Vesci
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