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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 11/07/2025, n. 1058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1058 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario Dr. Vito
Quarta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al N. 4281/2021 R.G. promosso
DA
) rappresentato e difeso dall'Avv. Cursi Parte_1 CodiceFiscale_1
Alessandra Maria
OPPONENTE
CONTRO
, ( ) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
Abbrescia Giuseppina
OPPOSTO
avente ad oggetto opposizione a precetto ex art. 615 cpc, trattata e decisa ai sensi dell'art. 281
quinques cpc, all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto, di citazione depositato telematicamente in data 28.11.2021, il sig. ha Parte_1
promosso opposizione ex art. 615 cpc avverso l'atto di precetto -fondato su titolo esecutivo costituito da Sentenza N. 795/2021 resa dal Tribunale di Brindisi- notificatogli dal signor Parte_2
[...] in data 13.11.2021 - con il quale veniva intimato il pagamento dell'importo di € 21.769,51, quale somma residua di quanto statuito nella sentenza e degli interessi legali ex artt. 1284 co.4 c.c.
maturandi e maturandi dalla notifica dell'atto al saldo ed eventuali spese occorrende.
Quali motivi di opposizione ha eccepito l'infondatezza della pretesa assumendo di aver pagato - prima della notifica dell'atto di precetto - l'importo complessivo di € 59.156,54 a saldo di ogni spettanza determinata dal titolo giudiziale.
Ha dunque contestato il conteggio riportato nell'atto di precetto, assumendo che, con la Sentenza N.
795/2021 il Tribunale non ha condannato il sig. al pagamento degli accessori a titolo di IVA Pt_1
sulle somme liquidate dal Giudice;
non sarebbero dovuti gli interessi al tasso di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c., ma soltanto quelli di cui al primo comma;
non sarebbe dovuto l'importo indicato a titolo di rimborso dell'imposta di registro della sentenza.
Ha concluso, previa la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo, di accertare l'illegittimità ed inefficacia del precetto opposto dichiarando che il sig. non ha Controparte_1
diritto a procedere ad esecuzione nei confronti dell'opponente, con vittoria di spese e compensi di lite.
Con comparsa di risposta, depositata in data 12.01.2022, si è costituito in giudizio Controparte_1
e ha impugnato per infondatezza l'opposizione de quo, attesa la correttezza degli importi precettati;
per quanto riguarda l'IVA, sugli importi liquidati dal Giudice nella sentenza assume essere implicitamente riconosciuta, dal momento che il Giudice ha integralmente sposato le conclusioni e le valutazioni del CTU, il quale nella propria perizia precisa che gli importi indicati sono da ritenersi al netto dell'IVA; continua esponendo che, peraltro, il signor aveva già corrisposto le somme Pt_1
dovute a titolo di IVA, mentre per quanto riguarda agli interessi al tasso di cui al 4 comma dell'art. 1284 c.c., ne assume la debenza in virtù della giurisprudenza all'epoca registrata in materia, secondo la quale, tale norma era applicabile ai giudizi aventi ad oggetto obbligazioni di fonte contrattuale,
anche di natura restitutoria e risarcitoria,; quanto all'importo indicato nel precetto a titolo di imposta
2 di registro della sentenza, lo stesso assume ritenersi frutto di un errore di sovrascrittura sebbene comunque il signor in data 30.11.2021 ha provveduto al pagamento dell'imposta di registro CP_1
pari ad € 1.078,00, con conseguente diritto a vedersi rimborsare la quota pari ai 2/3 di tale somma da parte del signor , corrispondente ad € 718,66, trattandosi comunque di spesa riconducibile a Pt_1
quelle successive alla notifica dell'atto di precetto e, come tale, ripetibile mediante precisazione del credito in sede esecutiva.
Ha concluso, per il rigetto delle domande di parte opponente siccome infondate in fatto ed in diritto con vittoria di spese e competenze di causa oltre accessori come per legge
La causa passata in decisione è stata successivamente, con provvedimento del 03.06.2024 , rimessa sul ruolo in attesa del pronunciamento della Cassazione su identica questione riguardante il tasso di interessi da applicare in ipotesi in cui il giudice della cognizione abbia omesso di indicare la specie degli interessi al cui pagamento ha condannato il debitore, limitandosi alla loro generica qualificazione in termini di "interessi legali" o"di legge".
All'esito del pronunciamento della Cassazione (Sen. N. 12449 del 07.05.2024) la causa è passata in decisione con il termine per il deposito di conclusionali e repliche.
Conclusioni precisate dalle parti:
Per IO OT:” accogliere l'opposizione a precetto ed accertare l'illegittimità ed inefficacia del precetto opposto, dichiarando che il sig. non ha diritto a procedere ad Controparte_1
esecuzione nei confronti dell'opponente, con vittoria di spese e compensi di lite”.
Per :” Si insiste, pertanto, nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate nelle Controparte_1
note del 20.01.2025 : :“Voglia, l'On.le Tribunale di Brindisi, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigettare le domande formulate dalla parte attrice opponente con la pendente opposizione e conseguentemente accertare e dichiarare il diritto del signor di agire Controparte_1
esecutivamente nei confronti del signor per il recupero del credito residuo di € Parte_1
951,18, oltre le spese legali dell'atto di precetto di € 161,46, oltre gli ulteriori interessi fino al saldo.
3 Con vittoria di spese, compenso e rimborso forfettario al 15%, relativi al presente giudizio, ovvero,
in subordine, con integrale compensazione delle spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'atto di opposizione è parzialmente fondato e va, pertanto, accolto nei limiti di quanto innanzi esposto.
Le SS.UU. della Suprema Corte, con la sentenza n. 12449/2024, hanno risolto la questione inerente l'applicabilità del tasso di cui al 4° comma dell'art. 1284 c.c., nell'ipotesi in cui il titolo si limiti alla generica condanna al pagamento degli interessi legali, concludendo in senso negativo e statuendo che in detta ipotesi debba ritenersi applicabile soltanto il tasso di cui al 1°
comma della citata disposizione, ed hanno enunciato il seguente principio di diritto:” Ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
( Cfr SS.UU. della Suprema Corte, Sen. N. 12449/2024).
Alla luce dunque della sopraggiunta pronuncia delle SS.UU., occorre accertare il credito del opposto-, in forza della Sentenza n. 795/2021 del Tribunale di Brindisi, Parte_3
rideterminandolo sulla base del principio statuito dalla Suprema Corte in complessivi € 59.875,15, di cui € 42.180,00 per sorte capitale, € 1.560,66 per rivalutazione dalla domanda sino alla pronuncia della sentenza, € 653,43 per interessi legali dalla domanda sino alla pronuncia della sentenza,€
12.222,96 per spese legali e accessori di legge, 2.539,44 per rimborso Ctu quota 2/3,€ 718,66 per quota imposta registro sentenza.
4 Nulla è dovuto dal a titolo di Iva sulla somma liquidata dal giudice di prime cure sulla sorte Pt_1
capitale, atteso che il Tribunale, sugli importi liquidati per le spese necessarie per la regolarizzazione delle difformità riscontrate nell'immobile dal ctu, nonché per la presentazione delle pratiche amministrative e la riparazione delle lesioni riscontrate sui muri dell'immobile, ha aggiunto solo gli interessi legali e l'eventuale svalutazione monetaria e non anche gli accessori (Iva).
Portando in detrazione la somma versata dal con bonifico del 5/7/2021, di euro 59.156,54 Pt_1
si determina un credito residuo del pari ad € 718,61. CP_1
In tale evenienza dunque non può conseguirne una nullità e/o inefficacia dell'atto di precetto siccome inficiato da errore di calcolo ma piuttosto una riduzione della somma precettata nei limiti di quella effettivamente dovuta.
L'intimazione rimane pertanto valida per la somma effettivamente dovuta, a cui provvede il giudice dell'opposizione a precetto, quale giudice della cognizione ( Cfr. Cass. N. 2160/2013).
Le spese di lite di questo grado vanno poste a carico di per due terzi, compensandosi il CP_1
restante terzo, sia per il parziale accoglimento della domanda, sia per la dubbiezza della lite, che è
stata composta in seguito alla pronuncia della Suprema Corte, ed anche per il comportamento del il quale, in conseguenza dell'atto di opposizione, ha rettificato, anche se in parte, l'importo CP_1
dovutogli, riconoscendo l'errore di calcolo indicato nell'atto di precetto, e non ha dato corso all'azione esecutiva in attesa del pronunciamento della Suprema Corte;
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario Dr. Vito
Quarta, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
, così decide: Controparte_1
- In accoglimento parziale dell'opposizione, riduce la somma di intimata nell'atto di precetto e dichiara valido il precetto di pagamento, notificato da in data 13.11.2021, nei Controparte_1
limiti di quella dovuta pari ad € 718,61.
5 -Condanna , al pagamento in favore di delle spese e Controparte_1 Parte_1
competenze di lite, liquidate, per come già compensate per 1/3, in complessivi € 1.500(Euro Mille),
oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cap come per legge.
Così deciso in Brindisi addì 11.07.2025
Il Giudice Onorario del Tribunale
Dr. Vito Quarta
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