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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 17/07/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 56/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa AN SC - Presidente/Giudice Relatore –
2) Dott. Riccardo Sabato -Giudice-
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice -
ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. nr. 56/2025 vertente
TRA
CF. , elett.te dom.ta in Mariglianella alla Via G. Parte_1 CodiceFiscale_1
Marconi n. 84, presso lo studio legale associato “Allocca – Cusano”, rapp.ta e difesa, dall'Avv. Mario Cusano, in virtù di procura in atti
-ricorrente-
E
C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Controparte_1 C.F._2
Biondi elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest'ultimo sito in Diamante (CS), via Vincenzo Padula, n. 17, giusta procura in atti
-resistente-
e Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
-interventore ex lege-
Oggetto: regolamentazione del regime di affidamento della figlia minore e relativo mantenimento;
Conclusioni: come da atti di causa e verbale del 24.6.2025; il PM in data 15.7.2025 si è rimesso alle valutazioni del Giudice, nel superiore interesse del minore.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso, depositato in data 21.1.2025 la ricorrente ha rappresentato di aver intrattenuto una relazione con il IG. dal Mese di Agosto 2018 , al Mese di Agosto dell'anno 2023 Controparte_1
e che dalla loro unione di genitori non coniugati, nasceva, a Potenza, in data 16.07.2022, il figlio
, regolarmente riconosciuto da entrambi;
di aver convissuto fino al Mese di Maggio Persona_1
2022 a Diamante, in un appartamento condotto in locazione, il cui canone veniva versato dalla madre della ricorrente, IG.ra , per poi trasferirsi nel Comune di Episcopia, Parte_2 allorquando la IG.ra decideva di interrompere la relazione a causa dei comportamenti del Pt_1
il quale manifestava disturbi ipocondriaci e paranoici ed assumeva farmaci antidepressivi, CP_1 che si ripercuotevano sul tenore di vita della ricorrente e del bambino;
che la ricorrente andava a vivere presso l'abitazione della madre mentre il IG. occupava un appartamento, sempre di CP_1 proprietà della IG.ra , ubicato al secondo piano del medesimo stabile, Parte_2 senza tuttavia mai corrispondere alcun canone di locazione;
che allo stato, la ricorrente insieme al figlio minore, vive ad Episcopia alla Via Santacroce n. 2 int.2, nell'immobile della madre.
La stessa ha rappresentato di essere priva di reddito ed in attesa di occupazione e che il IG. CP_1 non versa alcun contributo economico per il mantenimento del piccolo ,
[...] Persona_1 né vi ha mai contribuito anche nel periodo di convivenza con la ricorrente, avendo la medesima a ciò provveduto solo grazie all'aiuto economico della madre;
Per tutte queste ragioni ha chiesto;
A) affido del figlio minore alla IG.ra proprio in considerazione Persona_1 Parte_1 delle condizioni neuropsichiche del con collocamento e residenza anagrafica dello stesso CP_1 presso la ricorrente nell'abitazione in Episcopia alla Via Santa Croce, n.2 int.
2. In alternativa, al fine di verificarne la capacità ed affidabilità, disporre Consulenza Tecnica di natura neuropsicologica sulla persona del IG. affetto da ripetute crisi d'ansia, fobie, Controparte_1 manie e aduso all'assunzione di psicofarmaci, che non si conciliano con la possibilità di prendersi cura di un minore, peraltro in così tenera età.
B) Il IG. compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di Controparte_1 vedere il figlio due giorni alla settimana, dalle ore 10.00 alle ore 16.00 sempre in presenza della madre. Ulteriori periodi di visita potranno essere concordati tra i genitori.
C) Per quanto concerne le festività natalizie, il IG. avrà facoltà di trascorrere Controparte_1 con il figlio il giorno 25 o 26 dicembre e del 01 Gennaio dalle ore 10.00 alle ore 16.00,sempre in compagni della madre. Ugualmente per le festività pasquali, potrà trascorrere, con il figlio, il giorno di Pasqua o di Pasquetta, sempre in compagnia della IG.ra Qualora la IG.ra Pt_1 Parte_1
decida di trascorrere dei periodi di vacanza con il figlio dovrà darne notizia al IG.re
[...] CP_1
indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e di arrivo.
[...]
D) Il IG. dovrà corrispondere, a titolo di concorso spese per il mantenimento Controparte_1 ordinario del figlio, la somma globale di Euro 400,00 (quattrocento/00 ) da rivalutarsi ogni anno , a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT.
Il succitato importo dovrà essere corrisposto in una unica soluzione mediante entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese solare, mediante bonifico bancario, utilizzando il seguente IBAN, intestato IG.ra [...]. Parte_1 E) Il IG. rimborserà, alla ricorrente il 50% di tutte le spese straordinarie dalla Controparte_1 stessa sostenute nell'interesse del figlio , dietro semplice presentazione del Persona_1 documento fiscale comprovante la relativa spesa.
F) Il IG. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse Controparte_1 del figlio fintanto non sarà economicamente indipendente.
G) Le parti dovranno consentire il rilascio ed il rinnovo del passaporto e di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio che riguardi il minore.
Notificato il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione di udienza si è costituito in giudizio il resistente, il quale ha contestato la ricostruzione in fatto esposta dalla controparte.
Lo stesso ha indicato che il piccolo è molto affezionato alla figura paterna, il padre Persona_1 lo va a trovare frequentemente alla casa di Episcopia, portando giochi, vestiti, pannolini, e contribuendo alle spese ed ai bisogni quotidiani del figlio, con versamenti in contanti alla ex compagna;
che dopo diversi litigi, essendo venuti meno quei presupposti che si pongono a fondamento della vita di coppia, nel luglio del 2023 i ricorrenti hanno deciso di terminare la propria convivenza;
che il SI. di professione Musicista non ha potuto lavorare e contribuire, suo mal CP_1 grado, ai bisogni fella famiglia.
Si è opposto alla richiesta di Consulenza Tecnica avanzata dalla ricorrente, essendo del tutto superflua e non necessaria per l'esito della causa, in quanto infondata e connaturata dall'asserito presupposto dell'inaffidabilità del padre a causa di “crisi di ansia, fobie, manie e aduso all'assunzione di psicofarmaci”, frutto di un improvvido tentativo di denigrare il SI. CP_1
Per tale ragione ha chiesto di avere la facoltà, previo avviso alla SI.ra di poter andare ad Pt_1 accompagnare ed a prendere all'ingresso ed all'uscita da scuola per Persona_1 accompagnarlo a casa, l'intervento di un mediatore familiare al fine di mitigare un'alienazione genitoriale verso la figura paterna;
che la SI.ra avrà facoltà – ove lo ritenga opportuno – Pt_1 di trasferire altrove la propria residenza e quella del figlio, purché sia giustificata da motivi lavorativi e ciò non limiti il diritto di visita del padre e soprattutto non sia un luogo eccessivamente distante dall'abitazione del e da egli difficilmente raggiungibile;
che in caso di trasferimento CP_1 della residenza la SI.ra è tenuta a darne notizia al SI. con congruo preavviso;
il Pt_1 CP_1 SI. compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di vedere il Controparte_1 figlio due volte alla settimana, con possibilità di pranzare o cenare con suo figlio presso, l'abitazione del minore oppure presso la sua abitazione sita in Piazza del Popolo n. 6 in IN (CS), portando in visita dalla nonna paterna residente in [...], facendo conoscere Persona_1 al bambino i suoi parenti della famiglia del padre, riportando il minore dalla madre per il pernotto. Con la possibilità, fra qualche mese, gradualmente, di poter farlo pernottare a casa del padre in IN (CS) almeno due fine settimana al mese.; ulteriori periodi di visita potranno essere concordati tra i genitori;
per quanto concerne le festività natalizie, il SI. avrà Controparte_1 facoltà di trascorrere con il figlio il giorno 25 o 26 dicembre ed il 01 gennaio l'intera giornata, ad anni alterni con la SI.ra Ugualmente per le festività pasquali, potrà trascorrere con il Pt_1 figlio l'intera giornata di Pasqua oppure Pasquetta, sempre in anni alterni con la madre;
per le vacanze estive, il SI. avrà facoltà di trascorrere con almeno 15 Controparte_1 Persona_1 giorni (quindici) giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare;
detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle eSIenze lavorative del SI. Entro lo stesso Controparte_1 termine, i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio;
qualora la SI.ra decida di trascorrere dei periodi di vacanza Parte_1 con il figlio dovrà darne notizia al SI. e viceversa, con congruo preavviso, Controparte_1 indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno;
che IG. Controparte_1 rimborserà alla ricorrente il 50% di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse del figlio , previo avviso ed accordo sull'opportunità o sull'indispensabilità delle Persona_1 stesse, nonché dietro presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa;
per il rilascio ed il rinnovo del passaporto o di qualsiasi documento valido per l'espatrio che riguardi il minore non si presta il consenso, non ravvisando, almeno al momento, alcuna eSIenza per l'espatrio; il SI. si impegna, come lo ha fatto fin ora, a mantenere un contegno Controparte_1 di rispetto e di serena comunicazione con la SI.ra , con l'auspicio di veder garantito Parte_1 un rapporto equilibrato e continuativo con il figlio, nella tutela della figura paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione, soprattutto, alla presenza del minore.
All'udienza del 6.5.2025 alla quale il resistente non è comparso per motivi di lavoro, le parti chiedevano breve rinvio al fine di giungere ad un accordo che tenesse conto delle eSIenze del minore.
In data 24.6.2025 le parti davano atto del raggiungimento di un accordo e chiedevano termine per il deposito.
In data 25.6.2025 la causa veniva rimessa in decisione al Collegio.
Il PM in data 15.7.2025 si è rimesso alle valutazioni del Giudice, nel superiore interesse del minore.
Nell'accordo, sottoscritto congiuntamente dalle parti e dai rispetti avvocati, è previsto quanto segue:
“In ordine al piano genitoriale del piccolo come da precedente richiesta Persona_2 anticipata all'udienza del 6 maggio 2025, presso il Tribunale di Lagonegro, il SI. Controparte_1 si rende disponibile a rinunciare, almeno fino a quando sarà ritenuto, da entrambi i genitori. opportuno riconsiderare le attuali eSIenze emerse in corso di causa, anche riguardo alla tenera età del minore, al pernottamento del figlio presso il domicilio del padre.
Pertanto, con l'auspicio di una serena prosecuzione dei rapporti, nonché di poter modificare il presente accordo sulla possibilità di pernottamento del figlio presso il domicilio del padre, in un periodo non troppo lontano, il SI. desidera di poter trascorrere del tempo con il Controparte_1 minore, con o senza la presenza della madre, come del resto già avviene frequentemente, con la possibilità di poter portare il piccolo al mare o in visita alla nonna paterna presso Persona_1 il comune di IN (CS), oppure di poterlo accompagnare a scuola, dandone congruo preavviso alla IGra . Le summenzionate visite saranno espletate due volte alla settimana: il Parte_1 martedì o il sabato, con la possibilità di poter sostituire (il martedi o il sabato) con un altro giorno della settimana, previo accordo con la IG.ra . Parte_1
I rapporti telefonici o le videochiamate continueranno come di seguito elencate. Segnatamente, una videochiamata al giorno verso le 19:30 circa: le telefonate verranno eseguite al bisogno ed ave necessario, evitando, se non per motivi urgenti, orari inopportuni per la vita del minore o quando egli è diversamente impossibilitato.
L' affidamento del figlio minore continuerà ad essere disposto ad entrambi i Persona_1 genitori. secondo le disposizioni sull' affidamento condiviso, con collocazione e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre, sita nel luogo di residenza dello stesso. Per effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del minore, relative all'educazione. alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità. l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno il diritto di esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza
La SI.ra avrà facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire altrove la propria Parte_1 residenza e quella del figlio, purché sia giustificata da motivi lavorativi e ciò non limiti il diritto di visita del padre. In caso di trasferimento della residenza la SI.ra è tenuta a darne notizia Pt_1 al SI. con congruo preavviso. Qualora la SI ra decida di trascorrere dei CP_1 Parte_1 periodi di vacanza con il figlio dovrà dare notizia al SI. e con congruo preavviso Controparte_1 indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno.
Il IG. verserà mensilmente, sul conto corrente della IG.ra , al n. Controparte_1 Parte_1
IBAN indicatogli, la somma di € 300,00 per il mantenimento del piccolo . Persona_1
Il IG. rimborserà alla IG.ra il 50% di tutte le spese straordinarie Controparte_1 Parte_1 dalla stessa sostenute nell'interesse del figlio. previo avviso ed accordo sull'opportunità e sull'indispensabilità delle stesse, facendo eccezione di quelle estremamente urgenti. Segnatamente. tutte le spese mediche, farmaceutiche e visite specialistiche;
spese scolastiche oppure relative ad iscrizione e frequentazioni di corsi sportivi/ricreativi o artistici, lezioni di musica e canto.
Il IG. e la IG.ra si impegnano a mantenere un contegno di Controparte_1 Parte_1 rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano inoltre a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del minore.
Tali accordi sembrano rispettosi del principio di bigenitorialità, nonché tutelano principalmente la figura del piccolo .” Persona_1
L'accordo veniva sottoscritto dal resistente dal suo difensore e per accettazione dalla ricorrente e dal suo difensore.
Non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto. Ad ogni modo, l'esame del Tribunale risulta elettivamente diretto alla verifica dell'adeguatezza degli accordi raggiunti all'interesse della prole minore. Gli accordi intercorsi tra le parti con riguardo alle condizioni di affidamento e mantenimento del minore non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e appaiono adeguate a garantire allo stesso l'accesso a una effettiva bigenitorialità considerata l'età del minore e le eSIenze espresse dalle parti in udienza rispetto all'esclusione del pernotto presso il padre, almeno in questa fase della vita dello stesso Anche le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire al figlio condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione. Le spese si compensano considerato l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Affida il minore ad entrambi i genitori, alle condizioni indicate in parte Persona_2 motiva, come da accordo raggiunto tra le parti, riportato in parte motiva;
• Compensa le spese di lite.
Così deciso, in Lagonegro, in camera di conSIlio del 16 luglio 2025
Il Presidente/ Giudice Relatore dott.ssa AN SC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa AN SC - Presidente/Giudice Relatore –
2) Dott. Riccardo Sabato -Giudice-
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice -
ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. nr. 56/2025 vertente
TRA
CF. , elett.te dom.ta in Mariglianella alla Via G. Parte_1 CodiceFiscale_1
Marconi n. 84, presso lo studio legale associato “Allocca – Cusano”, rapp.ta e difesa, dall'Avv. Mario Cusano, in virtù di procura in atti
-ricorrente-
E
C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Controparte_1 C.F._2
Biondi elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest'ultimo sito in Diamante (CS), via Vincenzo Padula, n. 17, giusta procura in atti
-resistente-
e Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
-interventore ex lege-
Oggetto: regolamentazione del regime di affidamento della figlia minore e relativo mantenimento;
Conclusioni: come da atti di causa e verbale del 24.6.2025; il PM in data 15.7.2025 si è rimesso alle valutazioni del Giudice, nel superiore interesse del minore.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso, depositato in data 21.1.2025 la ricorrente ha rappresentato di aver intrattenuto una relazione con il IG. dal Mese di Agosto 2018 , al Mese di Agosto dell'anno 2023 Controparte_1
e che dalla loro unione di genitori non coniugati, nasceva, a Potenza, in data 16.07.2022, il figlio
, regolarmente riconosciuto da entrambi;
di aver convissuto fino al Mese di Maggio Persona_1
2022 a Diamante, in un appartamento condotto in locazione, il cui canone veniva versato dalla madre della ricorrente, IG.ra , per poi trasferirsi nel Comune di Episcopia, Parte_2 allorquando la IG.ra decideva di interrompere la relazione a causa dei comportamenti del Pt_1
il quale manifestava disturbi ipocondriaci e paranoici ed assumeva farmaci antidepressivi, CP_1 che si ripercuotevano sul tenore di vita della ricorrente e del bambino;
che la ricorrente andava a vivere presso l'abitazione della madre mentre il IG. occupava un appartamento, sempre di CP_1 proprietà della IG.ra , ubicato al secondo piano del medesimo stabile, Parte_2 senza tuttavia mai corrispondere alcun canone di locazione;
che allo stato, la ricorrente insieme al figlio minore, vive ad Episcopia alla Via Santacroce n. 2 int.2, nell'immobile della madre.
La stessa ha rappresentato di essere priva di reddito ed in attesa di occupazione e che il IG. CP_1 non versa alcun contributo economico per il mantenimento del piccolo ,
[...] Persona_1 né vi ha mai contribuito anche nel periodo di convivenza con la ricorrente, avendo la medesima a ciò provveduto solo grazie all'aiuto economico della madre;
Per tutte queste ragioni ha chiesto;
A) affido del figlio minore alla IG.ra proprio in considerazione Persona_1 Parte_1 delle condizioni neuropsichiche del con collocamento e residenza anagrafica dello stesso CP_1 presso la ricorrente nell'abitazione in Episcopia alla Via Santa Croce, n.2 int.
2. In alternativa, al fine di verificarne la capacità ed affidabilità, disporre Consulenza Tecnica di natura neuropsicologica sulla persona del IG. affetto da ripetute crisi d'ansia, fobie, Controparte_1 manie e aduso all'assunzione di psicofarmaci, che non si conciliano con la possibilità di prendersi cura di un minore, peraltro in così tenera età.
B) Il IG. compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di Controparte_1 vedere il figlio due giorni alla settimana, dalle ore 10.00 alle ore 16.00 sempre in presenza della madre. Ulteriori periodi di visita potranno essere concordati tra i genitori.
C) Per quanto concerne le festività natalizie, il IG. avrà facoltà di trascorrere Controparte_1 con il figlio il giorno 25 o 26 dicembre e del 01 Gennaio dalle ore 10.00 alle ore 16.00,sempre in compagni della madre. Ugualmente per le festività pasquali, potrà trascorrere, con il figlio, il giorno di Pasqua o di Pasquetta, sempre in compagnia della IG.ra Qualora la IG.ra Pt_1 Parte_1
decida di trascorrere dei periodi di vacanza con il figlio dovrà darne notizia al IG.re
[...] CP_1
indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e di arrivo.
[...]
D) Il IG. dovrà corrispondere, a titolo di concorso spese per il mantenimento Controparte_1 ordinario del figlio, la somma globale di Euro 400,00 (quattrocento/00 ) da rivalutarsi ogni anno , a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT.
Il succitato importo dovrà essere corrisposto in una unica soluzione mediante entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese solare, mediante bonifico bancario, utilizzando il seguente IBAN, intestato IG.ra [...]. Parte_1 E) Il IG. rimborserà, alla ricorrente il 50% di tutte le spese straordinarie dalla Controparte_1 stessa sostenute nell'interesse del figlio , dietro semplice presentazione del Persona_1 documento fiscale comprovante la relativa spesa.
F) Il IG. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse Controparte_1 del figlio fintanto non sarà economicamente indipendente.
G) Le parti dovranno consentire il rilascio ed il rinnovo del passaporto e di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio che riguardi il minore.
Notificato il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione di udienza si è costituito in giudizio il resistente, il quale ha contestato la ricostruzione in fatto esposta dalla controparte.
Lo stesso ha indicato che il piccolo è molto affezionato alla figura paterna, il padre Persona_1 lo va a trovare frequentemente alla casa di Episcopia, portando giochi, vestiti, pannolini, e contribuendo alle spese ed ai bisogni quotidiani del figlio, con versamenti in contanti alla ex compagna;
che dopo diversi litigi, essendo venuti meno quei presupposti che si pongono a fondamento della vita di coppia, nel luglio del 2023 i ricorrenti hanno deciso di terminare la propria convivenza;
che il SI. di professione Musicista non ha potuto lavorare e contribuire, suo mal CP_1 grado, ai bisogni fella famiglia.
Si è opposto alla richiesta di Consulenza Tecnica avanzata dalla ricorrente, essendo del tutto superflua e non necessaria per l'esito della causa, in quanto infondata e connaturata dall'asserito presupposto dell'inaffidabilità del padre a causa di “crisi di ansia, fobie, manie e aduso all'assunzione di psicofarmaci”, frutto di un improvvido tentativo di denigrare il SI. CP_1
Per tale ragione ha chiesto di avere la facoltà, previo avviso alla SI.ra di poter andare ad Pt_1 accompagnare ed a prendere all'ingresso ed all'uscita da scuola per Persona_1 accompagnarlo a casa, l'intervento di un mediatore familiare al fine di mitigare un'alienazione genitoriale verso la figura paterna;
che la SI.ra avrà facoltà – ove lo ritenga opportuno – Pt_1 di trasferire altrove la propria residenza e quella del figlio, purché sia giustificata da motivi lavorativi e ciò non limiti il diritto di visita del padre e soprattutto non sia un luogo eccessivamente distante dall'abitazione del e da egli difficilmente raggiungibile;
che in caso di trasferimento CP_1 della residenza la SI.ra è tenuta a darne notizia al SI. con congruo preavviso;
il Pt_1 CP_1 SI. compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di vedere il Controparte_1 figlio due volte alla settimana, con possibilità di pranzare o cenare con suo figlio presso, l'abitazione del minore oppure presso la sua abitazione sita in Piazza del Popolo n. 6 in IN (CS), portando in visita dalla nonna paterna residente in [...], facendo conoscere Persona_1 al bambino i suoi parenti della famiglia del padre, riportando il minore dalla madre per il pernotto. Con la possibilità, fra qualche mese, gradualmente, di poter farlo pernottare a casa del padre in IN (CS) almeno due fine settimana al mese.; ulteriori periodi di visita potranno essere concordati tra i genitori;
per quanto concerne le festività natalizie, il SI. avrà Controparte_1 facoltà di trascorrere con il figlio il giorno 25 o 26 dicembre ed il 01 gennaio l'intera giornata, ad anni alterni con la SI.ra Ugualmente per le festività pasquali, potrà trascorrere con il Pt_1 figlio l'intera giornata di Pasqua oppure Pasquetta, sempre in anni alterni con la madre;
per le vacanze estive, il SI. avrà facoltà di trascorrere con almeno 15 Controparte_1 Persona_1 giorni (quindici) giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare;
detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle eSIenze lavorative del SI. Entro lo stesso Controparte_1 termine, i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio;
qualora la SI.ra decida di trascorrere dei periodi di vacanza Parte_1 con il figlio dovrà darne notizia al SI. e viceversa, con congruo preavviso, Controparte_1 indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno;
che IG. Controparte_1 rimborserà alla ricorrente il 50% di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse del figlio , previo avviso ed accordo sull'opportunità o sull'indispensabilità delle Persona_1 stesse, nonché dietro presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa;
per il rilascio ed il rinnovo del passaporto o di qualsiasi documento valido per l'espatrio che riguardi il minore non si presta il consenso, non ravvisando, almeno al momento, alcuna eSIenza per l'espatrio; il SI. si impegna, come lo ha fatto fin ora, a mantenere un contegno Controparte_1 di rispetto e di serena comunicazione con la SI.ra , con l'auspicio di veder garantito Parte_1 un rapporto equilibrato e continuativo con il figlio, nella tutela della figura paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione, soprattutto, alla presenza del minore.
All'udienza del 6.5.2025 alla quale il resistente non è comparso per motivi di lavoro, le parti chiedevano breve rinvio al fine di giungere ad un accordo che tenesse conto delle eSIenze del minore.
In data 24.6.2025 le parti davano atto del raggiungimento di un accordo e chiedevano termine per il deposito.
In data 25.6.2025 la causa veniva rimessa in decisione al Collegio.
Il PM in data 15.7.2025 si è rimesso alle valutazioni del Giudice, nel superiore interesse del minore.
Nell'accordo, sottoscritto congiuntamente dalle parti e dai rispetti avvocati, è previsto quanto segue:
“In ordine al piano genitoriale del piccolo come da precedente richiesta Persona_2 anticipata all'udienza del 6 maggio 2025, presso il Tribunale di Lagonegro, il SI. Controparte_1 si rende disponibile a rinunciare, almeno fino a quando sarà ritenuto, da entrambi i genitori. opportuno riconsiderare le attuali eSIenze emerse in corso di causa, anche riguardo alla tenera età del minore, al pernottamento del figlio presso il domicilio del padre.
Pertanto, con l'auspicio di una serena prosecuzione dei rapporti, nonché di poter modificare il presente accordo sulla possibilità di pernottamento del figlio presso il domicilio del padre, in un periodo non troppo lontano, il SI. desidera di poter trascorrere del tempo con il Controparte_1 minore, con o senza la presenza della madre, come del resto già avviene frequentemente, con la possibilità di poter portare il piccolo al mare o in visita alla nonna paterna presso Persona_1 il comune di IN (CS), oppure di poterlo accompagnare a scuola, dandone congruo preavviso alla IGra . Le summenzionate visite saranno espletate due volte alla settimana: il Parte_1 martedì o il sabato, con la possibilità di poter sostituire (il martedi o il sabato) con un altro giorno della settimana, previo accordo con la IG.ra . Parte_1
I rapporti telefonici o le videochiamate continueranno come di seguito elencate. Segnatamente, una videochiamata al giorno verso le 19:30 circa: le telefonate verranno eseguite al bisogno ed ave necessario, evitando, se non per motivi urgenti, orari inopportuni per la vita del minore o quando egli è diversamente impossibilitato.
L' affidamento del figlio minore continuerà ad essere disposto ad entrambi i Persona_1 genitori. secondo le disposizioni sull' affidamento condiviso, con collocazione e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre, sita nel luogo di residenza dello stesso. Per effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del minore, relative all'educazione. alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità. l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno il diritto di esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza
La SI.ra avrà facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire altrove la propria Parte_1 residenza e quella del figlio, purché sia giustificata da motivi lavorativi e ciò non limiti il diritto di visita del padre. In caso di trasferimento della residenza la SI.ra è tenuta a darne notizia Pt_1 al SI. con congruo preavviso. Qualora la SI ra decida di trascorrere dei CP_1 Parte_1 periodi di vacanza con il figlio dovrà dare notizia al SI. e con congruo preavviso Controparte_1 indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno.
Il IG. verserà mensilmente, sul conto corrente della IG.ra , al n. Controparte_1 Parte_1
IBAN indicatogli, la somma di € 300,00 per il mantenimento del piccolo . Persona_1
Il IG. rimborserà alla IG.ra il 50% di tutte le spese straordinarie Controparte_1 Parte_1 dalla stessa sostenute nell'interesse del figlio. previo avviso ed accordo sull'opportunità e sull'indispensabilità delle stesse, facendo eccezione di quelle estremamente urgenti. Segnatamente. tutte le spese mediche, farmaceutiche e visite specialistiche;
spese scolastiche oppure relative ad iscrizione e frequentazioni di corsi sportivi/ricreativi o artistici, lezioni di musica e canto.
Il IG. e la IG.ra si impegnano a mantenere un contegno di Controparte_1 Parte_1 rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano inoltre a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del minore.
Tali accordi sembrano rispettosi del principio di bigenitorialità, nonché tutelano principalmente la figura del piccolo .” Persona_1
L'accordo veniva sottoscritto dal resistente dal suo difensore e per accettazione dalla ricorrente e dal suo difensore.
Non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto. Ad ogni modo, l'esame del Tribunale risulta elettivamente diretto alla verifica dell'adeguatezza degli accordi raggiunti all'interesse della prole minore. Gli accordi intercorsi tra le parti con riguardo alle condizioni di affidamento e mantenimento del minore non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e appaiono adeguate a garantire allo stesso l'accesso a una effettiva bigenitorialità considerata l'età del minore e le eSIenze espresse dalle parti in udienza rispetto all'esclusione del pernotto presso il padre, almeno in questa fase della vita dello stesso Anche le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire al figlio condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione. Le spese si compensano considerato l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Affida il minore ad entrambi i genitori, alle condizioni indicate in parte Persona_2 motiva, come da accordo raggiunto tra le parti, riportato in parte motiva;
• Compensa le spese di lite.
Così deciso, in Lagonegro, in camera di conSIlio del 16 luglio 2025
Il Presidente/ Giudice Relatore dott.ssa AN SC