TRIB
Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/07/2025, n. 7300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7300 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
n. 2226/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona della G.O.P. Angela Ronconi ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
n e l l a c a u s a i s c r i t t a a l n . 2 2 2 6 / 2 0 2 2 d e l R u o l o G e n e r a l e d e g l i A f f a r i
C i v i l i C o n t e n z i o s i d e l T r i b u n a l e d i N a p o l i , X I s e z . C i v i l e a v e n t e a d o g g e t t o : p r o v v i g i o n i m e d i a z i o n e i m m o b i l i a r e
T R A
c.f. Parte_1 C.F._1
con l'avv. Luigi Martino c.f. C.F._2 Email_1
Attrice
E
c.f. con gli avv.ti Remo Signoriello c.f. Controparte_1 C.F._3
e Chiara Fabbrini c.f. C.F._4 Email_2
C.F._5 Email_3
c.f. con l'avv. Gina De Simone c.f. Controparte_2 C.F._6
C.F._7 Email_4
Convenute
Conclusioni in atto.
1 Ragioni di fatto e diritto della decisione
La ha evocato in giudizio la sigra Parte_1 Controparte_1
(venditrice) e la sigra (acquirente) per sentire accertare che con il Controparte_2
proprio tramite le parti venivano messe in contatto per l'acquisto del cespite sito in Napoli alla Via Belvedere, 45 compiutosi con il rogito del Notaio del 28.04.2021 Persona_1
rep. 856 racc 687 e, pertanto, dichiarare maturato il diritto dell'attrice a percepire le provvigioni per la mediazione ai sensi dell'art. 1754 cc e ss, per l'effetto condannare la e sigra al pagamento in proprio favore di €11.000,00 oltre iva CP_1 Controparte_3
ciascuna a titolo di provvigioni, pari al 2% del prezzo di vendita indicato nell'atto pubblico di
€550.000,00 oltre interessi moratori dal 30.3.2021 al soddisfo o in subordine legali fino all'introduzione della domanda e al tasso di cui all'art. 1284 cc. IV cpc dall'introduzione del presente giudizio fino al soddisfo.
Dichiarava di avere ricevuto l'incarico verbale di vendere tramite il sig. , di avere CP_4
effettuato attività di promozione del cespite sui siti web e cartelloni, che le visite dell'immobile si svolgevano alla presenza del sig. , fratello della sigra che la Per_2 CP_1
sigra avrebbe visitato l'immobile il 12 dicembre 2020 e che, successivamente, CP_2
in data 29.2.2021 il sig. avrebbe interrotto le visite per esservi problemi nella pratica di Per_2
condono, ma che era emerso che a distanza di 2 mesi e mezzo dalla visita della sigra CP_5
[... i addiveniva proprio tra le parti alla compravendita dell'immobile.
La sigra chiedeva di essere estromessa dal giudizio per la carenza di CP_2
legittimazione passiva , con addebito di spese in capo all'attrice , disporre la chiamata in causa dell'agenzia in plrpt per essere dalla stessa garantita e Controparte_6
manlevata, nel merito di rigettare la domanda attrice con vittoria di spese e competenze professionali oltre oneri come per legge, nel merito e, in subordine di condannare in via esclusiva la sigra al pagamento delle provvigioni, in via gradata riconoscere nel CP_1
merito obbligato al pagamento di quanto richiesto la suindicata Terza e, per l'effetto condannarla al riversamento delle provvigioni riscosse nella misura che sarà ritenuta congrua, in ogni caso con vittoria di spese e competenze oltre oneri di legge.
La chiedeva evocarsi in giudizio la sig.ra e il sig. CP_1 Controparte_3 CP_7
(acquirenti) per essere tenuta indenne e manlevata dal pregiudizio eventualmente derivante dalla domanda attorea, disporre la chiamata in causa del Terzo in p lrp t del sig. CP_8
[..
[...] , in via principale nel merito rigettare la domanda attorea, con vittoria di spese e
[...]
compensi di lite.
La chiamata in causa del terzo in ambedue i casi fu rigettata dal precedente G.I. D.ssa F.
Vollero.
Esaurita l'attività istruttoria la causa veniva introitata a sentenza. Cont La osserva che dall'istruttoria è emerso che l'incarico verbale fu dato al sig. CP_4
che non si è mai qualificato come affiliato alla , la sigra in sede Parte_1 CP_1
di interrogatorio formale ha dichiarato di non avere mai avuto conoscenza né tantomeno contatti o rapporti con funzionari ed agenti della , alla visita dell'immobile Parte_1
del 12.12.2020 le parti convenute non hanno avuto modo di conoscersi in quanto la sigra
era residente in altra regione. CP_1
Anche la sig.ra (teste) ha dichiarato che in sede di visita all'immobile il sig. Tes_1 CP_4
quando si è presentato di sicuro non fece il nome di alcuna società e che lo stesso aveva un rapporto amicale con il fratello della sigra . Ella sottolineava che il Sig. aveva CP_1 CP_4
mostrato un atteggiamento non impegnato né professionale.
La sig. ra dichiarava che il soggetto che avrebbe curato la mediazione non solo CP_2
arrivò con 20 minuti di ritardo durante la visita concordata dell'appuntamento, ma soprattutto non forniva alcuna informazione in ordine alla situazione urbanistica ed edilizia del bene.
Non è stato provato, dunque, che l'opera del fosse stata idonea alla conclusione CP_4
dell'affare, non avendo mai mostrato alcun atteggiamento collaborativo e /o costruttivo ai fini della vendita.
La giurisprudenza , infatti, è concorde nel ritenere che ai sensi dell'art. 1755 c. 1 c.c. il diritto alla provvigione del mediatore immobiliare postula la conclusione dell'affare per effetto della sua attività, dunque, occorre che tra “l'intervento del mediatore e la conclusione dell'affare vi sia un nesso di causalità adeguata, alla stregua di un giudizio ex post, ad affare concluso, ed incombendo sul professionista la relativa prova, senza che l'aver messo le parti in relazione tra loro basti -di per sé- ad attribuire all'intervento il carattere dell'adeguatezza (cfr. Cass. civ. sez. II, 08/01/2024 n. 538, C.C. sent. 11443/2022, C.C. sent. 3165/2023 (in particolare tale ultima sentenza sottolinea che, sebbene la firma di un "foglio visita" possa essere utile per dimostrare
l'attività del mediatore, non è di per sé sufficiente a garantire il diritto alla provvigione. È sempre necessario valutare se l'intervento del mediatore abbia avuto un'efficacia causale adeguata nella
3 conclusione dell'affare). In sintesi, la sentenza della Cassazione n. 3165/2023 ribadisce che il diritto alla provvigione del mediatore immobiliare sorge solo se la sua attività ha avuto un ruolo causale rilevante nella conclusione dell'affare, e non semplicemente per aver messo in contatto le parti.
Non è sufficiente, dunque, in ambito di intermediazione immobiliare, il mero fatto di aver messo le parti in relazione tra loro per conferire all'intervento il carattere dell'adeguatezza causale, essendo invece necessario che il mediatore abbia utilmente collegato le parti intervenendo nelle varie fasi delle trattative, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, nel senso che quest'ultimo possa ritenersi conseguenza dell'opera prestata dall'intermediario secondo il principio della causalità adeguata.
Secondo altro orientamento qui richiamato non sussiste il diritto alla provvigione quando, dopo una prima fase di trattative avviate con l'intervento del mediatore senza risultato positivo, le parti siano successivamente pervenute alla conclusione dell'affare in maniera indipendente da quell'originario intervento, per effetto di iniziative nuove non ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate.
Ovvero l'intervento di un secondo mediatore non è di per sé idoneo a recidere il nesso di causalità tra l'operato del primo mediatore e la conclusione dell'affare, essendo necessario che, dopo il fallimento delle trattative avviate per l'intervento del primo mediatore, la conclusione dell'affare sia effettivamente indipendente da tale intervento (CC.sez. III, sent.
1120/2015).
Nel caso in specie la mancata informazione della o chi per esso sull'abuso Parte_1
che presentava l'immobile ha distolto l'acquirente dall'interesse verso il cespite e, dunque,
l'avvio di una trattativa. Ciò dimostra l'indipendenza della conclusione dell'affare tra le parti dall'intervento del primo mediatore.
E' noto, infatti, che il mediatore deve operare secondo diligenza qualificata ai sensi dell'art. 1176 cc , diversamente è responsabile per la violazione degli obblighi informativi posti a suo carico (C.C. sent. 4415/2017).
E' stato provato che il raggiungimento dell'affare è avvenuto ad opera della
[...]
che è stata espressamente incaricata e che compare nell'atto di compravendita CP_6
del 28.4.2021 dove risulta che la provvigione di €6100.00 è stata corrisposta all'intermediario
4 dalla sola parte acquirente ed accettata e ritenuta congrua dalla menzionata società di intermediazione immobiliare.
La domanda attorea è quindi infondata e non va accolta.
Considerato comunque che legittimamente l'attrice evocava in giudizio ambedue le parti processuali convenute per la compiuta visita all'immobile, si ritiene utile disporre la compensazione delle spese di lite tra le stesse.
Il Tribunale monocratico, nella persona della sottoscritta G.O.P., definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
P.Q.M.
Non accoglie la domanda attorea, non accoglie l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, compensa le spese di lite.
Napoli, 19.7.2025
La Gop
Angela Ronconi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona della G.O.P. Angela Ronconi ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
n e l l a c a u s a i s c r i t t a a l n . 2 2 2 6 / 2 0 2 2 d e l R u o l o G e n e r a l e d e g l i A f f a r i
C i v i l i C o n t e n z i o s i d e l T r i b u n a l e d i N a p o l i , X I s e z . C i v i l e a v e n t e a d o g g e t t o : p r o v v i g i o n i m e d i a z i o n e i m m o b i l i a r e
T R A
c.f. Parte_1 C.F._1
con l'avv. Luigi Martino c.f. C.F._2 Email_1
Attrice
E
c.f. con gli avv.ti Remo Signoriello c.f. Controparte_1 C.F._3
e Chiara Fabbrini c.f. C.F._4 Email_2
C.F._5 Email_3
c.f. con l'avv. Gina De Simone c.f. Controparte_2 C.F._6
C.F._7 Email_4
Convenute
Conclusioni in atto.
1 Ragioni di fatto e diritto della decisione
La ha evocato in giudizio la sigra Parte_1 Controparte_1
(venditrice) e la sigra (acquirente) per sentire accertare che con il Controparte_2
proprio tramite le parti venivano messe in contatto per l'acquisto del cespite sito in Napoli alla Via Belvedere, 45 compiutosi con il rogito del Notaio del 28.04.2021 Persona_1
rep. 856 racc 687 e, pertanto, dichiarare maturato il diritto dell'attrice a percepire le provvigioni per la mediazione ai sensi dell'art. 1754 cc e ss, per l'effetto condannare la e sigra al pagamento in proprio favore di €11.000,00 oltre iva CP_1 Controparte_3
ciascuna a titolo di provvigioni, pari al 2% del prezzo di vendita indicato nell'atto pubblico di
€550.000,00 oltre interessi moratori dal 30.3.2021 al soddisfo o in subordine legali fino all'introduzione della domanda e al tasso di cui all'art. 1284 cc. IV cpc dall'introduzione del presente giudizio fino al soddisfo.
Dichiarava di avere ricevuto l'incarico verbale di vendere tramite il sig. , di avere CP_4
effettuato attività di promozione del cespite sui siti web e cartelloni, che le visite dell'immobile si svolgevano alla presenza del sig. , fratello della sigra che la Per_2 CP_1
sigra avrebbe visitato l'immobile il 12 dicembre 2020 e che, successivamente, CP_2
in data 29.2.2021 il sig. avrebbe interrotto le visite per esservi problemi nella pratica di Per_2
condono, ma che era emerso che a distanza di 2 mesi e mezzo dalla visita della sigra CP_5
[... i addiveniva proprio tra le parti alla compravendita dell'immobile.
La sigra chiedeva di essere estromessa dal giudizio per la carenza di CP_2
legittimazione passiva , con addebito di spese in capo all'attrice , disporre la chiamata in causa dell'agenzia in plrpt per essere dalla stessa garantita e Controparte_6
manlevata, nel merito di rigettare la domanda attrice con vittoria di spese e competenze professionali oltre oneri come per legge, nel merito e, in subordine di condannare in via esclusiva la sigra al pagamento delle provvigioni, in via gradata riconoscere nel CP_1
merito obbligato al pagamento di quanto richiesto la suindicata Terza e, per l'effetto condannarla al riversamento delle provvigioni riscosse nella misura che sarà ritenuta congrua, in ogni caso con vittoria di spese e competenze oltre oneri di legge.
La chiedeva evocarsi in giudizio la sig.ra e il sig. CP_1 Controparte_3 CP_7
(acquirenti) per essere tenuta indenne e manlevata dal pregiudizio eventualmente derivante dalla domanda attorea, disporre la chiamata in causa del Terzo in p lrp t del sig. CP_8
[..
[...] , in via principale nel merito rigettare la domanda attorea, con vittoria di spese e
[...]
compensi di lite.
La chiamata in causa del terzo in ambedue i casi fu rigettata dal precedente G.I. D.ssa F.
Vollero.
Esaurita l'attività istruttoria la causa veniva introitata a sentenza. Cont La osserva che dall'istruttoria è emerso che l'incarico verbale fu dato al sig. CP_4
che non si è mai qualificato come affiliato alla , la sigra in sede Parte_1 CP_1
di interrogatorio formale ha dichiarato di non avere mai avuto conoscenza né tantomeno contatti o rapporti con funzionari ed agenti della , alla visita dell'immobile Parte_1
del 12.12.2020 le parti convenute non hanno avuto modo di conoscersi in quanto la sigra
era residente in altra regione. CP_1
Anche la sig.ra (teste) ha dichiarato che in sede di visita all'immobile il sig. Tes_1 CP_4
quando si è presentato di sicuro non fece il nome di alcuna società e che lo stesso aveva un rapporto amicale con il fratello della sigra . Ella sottolineava che il Sig. aveva CP_1 CP_4
mostrato un atteggiamento non impegnato né professionale.
La sig. ra dichiarava che il soggetto che avrebbe curato la mediazione non solo CP_2
arrivò con 20 minuti di ritardo durante la visita concordata dell'appuntamento, ma soprattutto non forniva alcuna informazione in ordine alla situazione urbanistica ed edilizia del bene.
Non è stato provato, dunque, che l'opera del fosse stata idonea alla conclusione CP_4
dell'affare, non avendo mai mostrato alcun atteggiamento collaborativo e /o costruttivo ai fini della vendita.
La giurisprudenza , infatti, è concorde nel ritenere che ai sensi dell'art. 1755 c. 1 c.c. il diritto alla provvigione del mediatore immobiliare postula la conclusione dell'affare per effetto della sua attività, dunque, occorre che tra “l'intervento del mediatore e la conclusione dell'affare vi sia un nesso di causalità adeguata, alla stregua di un giudizio ex post, ad affare concluso, ed incombendo sul professionista la relativa prova, senza che l'aver messo le parti in relazione tra loro basti -di per sé- ad attribuire all'intervento il carattere dell'adeguatezza (cfr. Cass. civ. sez. II, 08/01/2024 n. 538, C.C. sent. 11443/2022, C.C. sent. 3165/2023 (in particolare tale ultima sentenza sottolinea che, sebbene la firma di un "foglio visita" possa essere utile per dimostrare
l'attività del mediatore, non è di per sé sufficiente a garantire il diritto alla provvigione. È sempre necessario valutare se l'intervento del mediatore abbia avuto un'efficacia causale adeguata nella
3 conclusione dell'affare). In sintesi, la sentenza della Cassazione n. 3165/2023 ribadisce che il diritto alla provvigione del mediatore immobiliare sorge solo se la sua attività ha avuto un ruolo causale rilevante nella conclusione dell'affare, e non semplicemente per aver messo in contatto le parti.
Non è sufficiente, dunque, in ambito di intermediazione immobiliare, il mero fatto di aver messo le parti in relazione tra loro per conferire all'intervento il carattere dell'adeguatezza causale, essendo invece necessario che il mediatore abbia utilmente collegato le parti intervenendo nelle varie fasi delle trattative, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, nel senso che quest'ultimo possa ritenersi conseguenza dell'opera prestata dall'intermediario secondo il principio della causalità adeguata.
Secondo altro orientamento qui richiamato non sussiste il diritto alla provvigione quando, dopo una prima fase di trattative avviate con l'intervento del mediatore senza risultato positivo, le parti siano successivamente pervenute alla conclusione dell'affare in maniera indipendente da quell'originario intervento, per effetto di iniziative nuove non ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate.
Ovvero l'intervento di un secondo mediatore non è di per sé idoneo a recidere il nesso di causalità tra l'operato del primo mediatore e la conclusione dell'affare, essendo necessario che, dopo il fallimento delle trattative avviate per l'intervento del primo mediatore, la conclusione dell'affare sia effettivamente indipendente da tale intervento (CC.sez. III, sent.
1120/2015).
Nel caso in specie la mancata informazione della o chi per esso sull'abuso Parte_1
che presentava l'immobile ha distolto l'acquirente dall'interesse verso il cespite e, dunque,
l'avvio di una trattativa. Ciò dimostra l'indipendenza della conclusione dell'affare tra le parti dall'intervento del primo mediatore.
E' noto, infatti, che il mediatore deve operare secondo diligenza qualificata ai sensi dell'art. 1176 cc , diversamente è responsabile per la violazione degli obblighi informativi posti a suo carico (C.C. sent. 4415/2017).
E' stato provato che il raggiungimento dell'affare è avvenuto ad opera della
[...]
che è stata espressamente incaricata e che compare nell'atto di compravendita CP_6
del 28.4.2021 dove risulta che la provvigione di €6100.00 è stata corrisposta all'intermediario
4 dalla sola parte acquirente ed accettata e ritenuta congrua dalla menzionata società di intermediazione immobiliare.
La domanda attorea è quindi infondata e non va accolta.
Considerato comunque che legittimamente l'attrice evocava in giudizio ambedue le parti processuali convenute per la compiuta visita all'immobile, si ritiene utile disporre la compensazione delle spese di lite tra le stesse.
Il Tribunale monocratico, nella persona della sottoscritta G.O.P., definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
P.Q.M.
Non accoglie la domanda attorea, non accoglie l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, compensa le spese di lite.
Napoli, 19.7.2025
La Gop
Angela Ronconi
5