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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/10/2025, n. 1712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1712 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 321/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 321/2023 promossa da:
(cf: ( ) e (cf: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'Avv. MARCO CARADONNA;
C.F._2
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf: , rappresentata da Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(cf: , con il patrocinio dell'Avv. ELENA CENNI;
[...] P.IVA_2
(cf: , contumace;
CP_3 C.F._3
PARTI APPELLATE
avverso la sentenza n. 591/2022 emessa dal Tribunale di Livorno e pubblicata il 11/07/2022.
CONCLUSIONI
In data 26.11.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, in riforma della sentenza del Tribunale di Livorno n. 591/2022 pubblicata in data 11/7/22., r.g. n. 319/2021 definitivamente giudicando, in accoglimento della spiegata impugnazione e per le motivazioni di fatto e di diritto di cui in premessa, rigettare la pagina 1 di 15 domanda avanzata dalla e, per essa, dalla mandataria e Controparte_1 rappresentante anche processuale;
CP_2
Voglia, altresì, condannare parte appellata alla refusione delle spese legali di primo e secondo grado»
Per la parte appellata: rigetto dell'appello avversario in tutti i suoi motivi e, per l'effetto, per la conferma della sentenza appellata del Tribunale di Livorno n. 591/2022.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Livorno, con sentenza n. 591/2022 pubblicata il 11/07/2022, ha così deciso:
1. dichiara inefficace nei confronti di ai sensi dell'art. 2901, Controparte_1 comma IV cod. civ., l'atto di vendita, ai rogiti Notaio di Livorno, in data 21/3/2016, Per_1 rep. n. 60821, racc. n. 22873, trascritto a favore di in data 8/4/2016 reg. Parte_2 gen. n. 5643, reg. part. n. 3850, e a favore di in data 8/4/2016 reg. gen. 5642, Parte_1 reg. part. 3849, con il quale la GN ha trasferito: - al signor CP_3 Parte_1 un appartamento ad uso abitazione posto in Livorno, via delle Villette n. 23/A, composto di tre vani, soggiorno-pranzo con angolo cottura ed accessori al piano terreno e di tre vani ed accessori al sovrastante piano primo, collegati tra loro tramite scala interna, con ampio giardino di proprietà esclusiva, rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Livorno al foglio 71, part. 121 sub. 617 e part. 946 sub. 601, cat. A/2, vani sedici, superficie catastale mq. 427 (l'appartamento); part. 945 sub. 601, superficie mq. 426 (porzione del giardino)
(derivate dalla particella 121, subb. 612, 613, 604 e 614), e al Catasto Terreni nel foglio 71, part. 879 ha 00.44.78, part. 948, ha 00.06.63 e part. 949, ha 00.08.70 la restante porzione di giardino;
- alla GN , un appartamento ad uso abita-zione posto in Parte_2
Livorno, via delle Villette n. 23/A, composto di soggiorno con angolo cottura ed accessori al piano terreno e di un vano ed accessori al sovrastante pia-no primo, collegati tra loro tramite scala interna, con annesso giardino di proprietà esclusiva;
rappresentato al Catasto
Fabbricati del Comune di Livorno al foglio 71, part. 947 sub. 601, cat. A/2, vani tre, superficie catastale mq. 92 (derivata dalla particella 121, subb. 612, 613 e 604), e, per
l'effetto, ordina al competente Dirigente della Agenzia delle Entrate di Livorno – Territorio
Servizio di Pubblicità immobiliare di Livorno di procedere alla trascrizione della sentenza e all'annotazione a margine della trascrizione dell'atto revocato, con esonero da ogni sua pagina 2 di 15 responsabilità al riguardo;
2. condanna parti convenute, in solido tra loro, a rimborsare a parte attrice le spese processuali, che liquida in € 1.713,00 per esborsi, € 3.375,00 per la fase di studio della controversia, € 2.227,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 2.000,00 per la fase istruttoria ed € 5.870,00 per la fase decisoria, oltre 15% spese generali ex art. 2 d.m. 55/14,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
1.1 (anche solo 1) aveva agito contro , Controparte_1 CP_1 CP_3
e per la declaratoria d'inefficacia, ex art. 2901 co. 4^ c.c., del Parte_1 Parte_2 contratto di compravendita rogato il 21.3.2016 dal Notaio di Livorno, con il quale la Per_1
aveva venduto a un appartamento in Livorno Via delle Villette 23/A e a CP_3 Parte_1 altro appartamento pure sito in Livorno Via delle Villette 23/A; beni che la Parte_2
aveva acquistato, nello stesso giorno (21.3.2016) da con contratto che era CP_3 Persona_2 stato già revocato con sentenza irrevocabile.
A sostegno della domanda, aveva dedotto d'essere cessionaria dei crediti che CP_4 vantava verso e che l'atto impugnato ledeva la garanzia che le era dovuta alla
[...] Persona_2 banca legittimata qui ex art. 2901 co. 4^ c.c.-
In particolare,
1.1.a era creditrice di della complessiva somma di € 669.889,16, CP_4 Persona_2 in forza:
1.1.a.i del decreto ingiuntivo n. 1050/2011 del 20.12.2011 di € 39.259,97 per scoperto del conto corrente n. 3074212/88 intestato al Per_2
1.1.a.ii del decreto ingiuntivo n. 635/2014 del 5.4.2014 di € 630.629,19, per la fideiussione concessa dal a garanzia di un mutuo fondiario da questa stipulato con la Per_2 società Antignano Costruzioni s.a.s.-
1.1.b ricevute le lettere di recesso dai contratti bancarî, aveva promesso di Per_2 vendere alla , con contratto preliminare del 29.11.2011, i due appartamenti oggetto di CP_3 questa causa;
e li aveva poi effettivamente alienati con contratto rogato il 16.5.2013 dal Notaio
ma il Tribunale di Livorno, adito da con domanda trascritta il 9.12.2014, Per_1 CP_4 aveva revocato, con sentenza n. 1249/2016, irrevocabile, l'atto ex art. 2901 c.c., tenuto anche conto della relazione sentimentale e di convivenza fra e;
Per_2 CP_3
1.1.c Intanto, aveva notificato precetto per € 43.025,75 fondato sul citato CP_4 pagina 3 di 15 decreto ingiuntivo n. 1051/2011 notificato il 4.12.2012; e aveva poi avviato esecuzione presso terzo, nella persona della , la quale il 23.1.2013 aveva dichiarato ex art. 547 c.p.c. di CP_3 nulla dovere al ma il Tribunale, con sentenza n. 932/29015 del 2.7.2015, aveva invece Per_2 accertato che ella era debitrice di per € 61.164,61; Per_2
1.1.d , lo stesso giorno del contratto definitivo con (16.5.2013), aveva CP_5 Per_2 promesso, con contratto preliminare autenticato dal medesimo Notaio di vendere al Per_1 prezzo di € 1.400.000,00 gli appartamenti de quibus a che aveva promesso Parte_2 di comprare per sé o per persona da nominare;
era seguito – dopo una lite in cui le parti si erano reciprocamente attribuiti inadempimenti e la aveva denunciato vizi e difformità Pt_2 dell'immobile - l'atto qui impugnato col quale aveva venduto, al minor prezzo di € CP_3
1.014.754,53 (riduzione scaturita dalla lite intercorsa), un appartamento alla e un Pt_2 altro a suo padre Parte_1
1.1.e Pertanto: «[…] Si applicano, pertanto, nei confronti degli odierni convenuti, terzi sub acquirenti dall'avente causa del debitore, le disposizioni dell'art. 2901 quarto comma
c.c., secondo il quale l'inefficacia dell'atto originario di disposizione posto in essere tra il debitore e il terzo acquirente si estende anche ai successivi atti di disposizione nei confronti dei terzi sub acquirenti, sia per effetto dell'applicazione della regola della anteriorità della trascrizione della domanda giudiziale di revoca, sia nel caso di terzi sub acquirenti a titolo oneroso che si trovino in una situazione di conoscenza qualificabile come mala fede. In altre parole, l'inefficacia dell'atto di acquisto del sub acquirente è una inefficacia riflessa, derivante da quella intrinseca all'atto originario: l'inefficacia dell'atto del terzo sub acquirente, cioè, ha come condizione e premessa originaria l'inefficacia dell'atto compiuto dal suo dante causa e richiede la consapevolezza, in capo al detto sub acquirente, del vizio di revocabilità dell'atto originario. […]» (ivi, pagg. 9-10).
1.2 Si erano costituiti, per resistere e mentre Parte_1 Parte_2 CP_3
era restata contumace.
[...]
1.3 Il Tribunale ha accolto la domanda, applicando in favore di 1 l'art. 2901 co. CP_1
4^c.c.-
1.3.a Il primo giudice ha innanzitutto riepilogato i seguenti atti, documentati, con le rispettive date di trascrizione:
a) compravendita (dichiarata inefficace con la sentenza n. Parte_3
1249/2016, in accoglimento di domanda 24-30.11.2014, trascritta in data 9.12.2014) in data pagina 4 di 15 16.5.2013 (docc. 6 e 13);
b) contratto preliminare di compravendita (dei beni trasferiti da ad Per_2 CP_6
con l'atto richiamato sub a) tra e per sé o persona da
[...] CP_3 Parte_2 nominare: 16.5.2013 (atto trascritto il 29.5.2013) (doc. 1 parte convenuta);
c) vendita (in adempimento del preliminare) da a e da CP_3 Parte_2
a 21.3.2016 (atto trascritto in data 8.4.2016) (docc.19-20). CP_3 Parte_1
Indi, in applicazione dell'art. 2901 co. 4^ c.c. (nell'interpretazione data da Cass.
16293/2016, del quale è trascritta a pagina 4 della sentenza, la seguente massima: “nel caso di due alienazioni successive del medesimo immobile, l'accoglimento dell'azione revocatoria proposta con riferimento alla prima alienazione è opponibile al secondo acquirente, non importa se di buona o mala fede, ove la trascrizione della domanda di revoca sia precedente
a quella del secondo acquisto, mentre quando la trascrizione della domanda di revoca segua quella del secondo acquirente questi non è pregiudicato se di buona fede e a titolo oneroso.”) ha ritenuto di dover verificare la mala fede degli acquirenti, dal momento che «[…]
l'accoglimento della domanda di revoca della prima alienazione ( ) non è di Parte_4 per sé opponibile ai subacquirenti ( e , perché la domanda Parte_2 Parte_1 di revocatoria, poi accolta, è stata trascritta successivamente a quel-la del contratto preliminare ( ). […]». Controparte_7
1.3.b A questo punto, il Tribunale ha reputato sussistere la mala fede di Pt_2
recependo la prova indiziaria così come dedotta dall'attrice (sent., da pag. 8):
[...]
Gli indizi che sostengono tale stato soggettivo sono stati elencati dalla difesa di parte attrice: la situazione debitoria, grave, del quale risultante dalle ipoteche iscritte sul Per_2 bene elencate nel medesimo contratto preliminare Artico-Martini e quale facilmente accertabile tramite un semplice accertamento ipotecario a suo nome, che avrebbe consentito di verificare che iscrizioni ipotecarie riguardavano tutto il suo patrimonio immobiliare
(docc. 22, 24, 25); i gravami ipotecari richiamati nel preli-minare erano quelli iscritti da
(volontaria), , Banca Popolare dell'ET e del Lazio Spa, CP_8 Parte_5
ET Leasing s.p.a. (ipoteche giudiziali); vi era poi l'ulteriore ipoteca giudiziale iscritta da
successivamente alla trascrizione del preliminare del Controparte_4 Parte_4
30.11.2011 ma a garanzia di un credito che la promittente venditrice dichiarava CP_3
“realmente esistente” e che quindi avrebbe potuto, se non soddisfatto, essere esercitato dal pagina 5 di 15 creditore anche con iniziative giudiziali tese a recuperare l'immobile trasferito alla garanzia generica costituita dal patrimonio del suo debitore;
• il fatto che le trattative in vista del preliminare non possono che aver coinvolto, in vista della promessa di vendita, anche il
proprietario del bene sino al 16.5.2013; tanto che, in separato procedimento (doc. Per_2
30) la difesa di indica che il contratto preliminare avrebbe dovuto essere Parte_2 sottoscritto con lo stesso Per_2
la conoscenza dello stato di convivenza tra e nell'immobile Persona_2 CP_3 compromesso in vendita, situazione che doveva indurre ragioni di so-spetto sulla necessità del trasferimento della proprietà a favore della seconda prima dell'immobile promessa in vendita alla • la contestualità, nota alla promittente l'acquisto, del contratto di Pt_2 vendita e del contratto preliminare Artico-Martini Vanessa, atti stipulati Parte_4 avanti al medesimo notaio;
• la possibilità di conoscere (perché oggetto di trascrizione) il contratto preliminare (29.11.2011), dal quale sarebbe emersa l'esistenza Parte_4 all'epoca dei debiti del promittente garantiti da ipoteche giudiziali, ed il fatto che i debiti che la si era accollata in tale contesto contrattuale non erano ancora stati soddisfatti al-la CP_3 data del 16.5.2013; nonché il fatto che il primo preliminare prevedeva il prezzo di €
1.100.000,00 mentre il secondo quello di € 1.400.000,00, circostanza che la stessa difesa della valutandola in separato procedimento (doc. 30, pag 7), riconosce, Pt_2 considerandola unitamente alla stipula nel medesimo giorno del trasferimento della proprietà a favore della , come confermativa dell'intento elusivo, in capo al CP_3 Per_2 delle ragioni creditorie, specificamente di (“le ragioni di si fondano su CP_4 CP_4 un debito del dell , realmente dovuto, il quale con la vendita a Parte_6 CP_3 favore della cedeva la proprietà con l'intento di eludere le ragioni del creditore….la CP_3
è venuta a conoscenza del debito al preliminare e ne ha preso atto sottoscrivendo il Pt_2 contratto. Pertanto…non potrà ritenersi indenne nei confronti del creditore…”).
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, e Parte_1 Pt_2 di seguito anche appellanti) hanno convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di
[...]
Appello, e (di seguito anche appellati), Controparte_1 CP_3 proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per il seguente unico, articolato, motivo di appello, inerente l'elemento soggettivo in capo a Parte_2
2.1 Gli indizi menzionati dal Tribunale erano di scarso valore probatorio.
pagina 6 di 15 Infatti:
2.1.a Le ipoteche valide ammontavano a circa € 60.000,00, cifra modesta rispetto al valore dell'immobile.
Inoltre, l'ipoteca n. 2201 del 2012 era tardiva e inefficace, e cancellata nel 2015 da
CP_4
2.1.b Il preliminare, peraltro, era stato trascritto nel maggio 2013, prima cioè che sopravvenissero fatti idonei a determinare la possibile consapevolezza della lesività dell'atto; la quale, se subentrata dopo il preliminare, non incideva sulla buona fede a questi fini.
aveva utilizzato il prezzo per purgare il bene da ipoteche iscritte, sicché il Per_3 CP_3 suo atto non era revocabile ex art. 2901 co. 3^ c.c.-
2.2 Sussistevano semmai indizi a favore della buona fede della Pt_2
2.2.a Ella aveva pagato € 160.000,00 di caparra e aveva sostenuto le rate del mutuo.
2.2.b Ella aveva denunciato abusi edilizi non dichiarati dalla promittente.
2.2.c I contraenti non avevano, prima di questo affare, alcun rapporto fra sé.
2.2.d Peraltro, come già eccepito in primo grado, la , grazie alla vendita a CP_3 Pt_2 aveva potuto estinguere il debito e cancellare l'ipoteca a garanzia di , Parte_5 ricorrendo l'ipotesi dell'art. 2901 co. 3^ c.c.-
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dalla parte APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Radicatosi il contraddittorio, rappresentata da Controparte_1 nel costituirsi in giudizio, ha contestato, perché infondate, le censure mosse CP_2 da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
4. La causa è stata trattenuta in decisione in data 26.11.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 7 di 15 ***
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
5. Va confermata la mala fede dell'acquirente.
5.1 Rileva in primo luogo il collegio che parte appellante presuppone che la mala fede del subacquirente consista nella «[…] consapevolezza del pregiudizio che con l'acquisto del bene andava a cagionare ai creditori [n.d.r.: del dante causa [n.d.r.: della loro CP_4 Per_2 immediata dante causa [n.d.r.: ]» (appello, pag. 6); laddove FINO 1 lo individua CP_3 piuttosto nella «[…] consapevolezza in capo ai terzi subacquirenti dei vizi di revocabilità dell'atto originario di disposizione posto in essere dal debitore e dalla loro dante causa […]»
(costituzione, pag. 10).
È quest'ultimo il concetto corretto.
La S.C. ha avuto modo di notare che “… la mala fede del primo subacquirente consiste nella consapevolezza del vizio di revocabilità che inficiava l'atto di trasferimento originario, ossia la consapevolezza che l'immediato acquirente dal fallito [essendo in quella sede fallito l'originario debitore, ma si tratta di un particolare irrilevante a questi fini] al momento del primo atto della serie era a conoscenza dello stato di insolvenza del fallito medesimo …”
(Cass. sez. 1^ civ. 21.3.1996 n. 2423; Cass. sez. 3^ civ. 28.5.2013 n. 13182).
Va dunque confermato e condiviso quanto il Tribunale ha giustamente osservato sotto questo profilo: «[…] Rileva infatti la conoscenza della mera revocabilità dell'atto, intesa come conoscenza, o mera “conoscibilità”, vale a dire la sussistenza della reale possibilità di conoscenza desumibile da circostanze oggettive secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit della “potenzialità lesiva”, del “carattere pregiudizievole” dell'atto: qui, ripetesi, dell'atto di trasferimento . Rileva pertanto non solo la effettiva conoscenza Parte_4 della ora indicata caratteristica dell'atto, ma anche la mancata conoscenza di essa, purché connotata da colpa grave. […]» (sent., pag. 8).
5.2 In secondo luogo, occorre rammentare e ribadire che, anche per il caso presente, «In tema di azione revocatoria ordinaria del contratto di compravendita per persona da
pagina 8 di 15 nominare, la verifica dello stato soggettivo del terzo, ai sensi dell'art. 2901, primo comma, n.
2, ultima parte, c.c., va effettuata, in via di priorità, con riferimento alla posizione dello stipulante in occasione della conclusione del contratto preliminare contenente la riserva di
"electio amici", mentre il controllo dello stato soggettivo del terzo nominato va effettuata solo nell'ipotesi in cui il primo giudizio nei confronti dello stipulante abbia dato esito negativo.» (Cass. sez. 1^ civ. ord. 14.5.2024 n. 13265 rv 671457-02).
Il principio, elaborato per il caso di azione revocatoria, è da estendersi anche all'ipotesi dell'art. 2901 co. 4^ c.c.: è dunque stata corretta, anche su questo punto, l'impostazione data dal Tribunale (sent. pag. 6-7).
5.3 Nel merito stretto, l'elemento più forte che, a monte, depone per la consapevolezza della revocabilità in capo a al momento della stipula del preliminare è che Parte_2 ella firmò il contratto preliminare con la lo stesso giorno in cui la acquistò da CP_3 CP_3
Per_2
5.3.a Il contratto di compravendita fu stipulato il 16.5.2013 per atto Parte_4 pubblico rogato dal Notaio nel suo studio di Livorno Corso Amedeo 34 (doc. Persona_4
12).
Il contratto preliminare AR fu stipulato per scrittura privata stipulata il
16.5.2013 in Livorno Corso Amedeo 34 (come si legge nell'incipit dell'atto, doc, 13), con firme che furono autenticate il 16.5.2013 dal Notaio nel suo studio di Livorno Corso Persona_4
Amedeo 34.
Nello stesso contesto di spazio e di tempo, a ministero del medesimo notaio (che rogò
l'atto pubblico e autenticò la scrittura privata), comprò da e promise di vendere CP_3 Per_2 alla Pt_2
Questo dato di fatto, che fra l'altro descrive una situazione che differisce molto dall'id quod plerumque accidit (poiché in genere, nel commercio immobiliare fra privati, questa stretta consecuzione non c'è), è fortemente suggestivo di una piena circolazione di informazioni fra tutti i soggetti ivi presenti, ossia e e la contestualità, Per_2 CP_3 Pt_2
a sua volta, depone in modo significativo per una preordinazione (da parte di e Per_2
) dell'intera operazione economica, frazionata sul piano giuridico in due contratti, intesa CP_3
a consentire a di sottrarre il bene a ponendolo altresì al sicuro, con il Per_2 CP_4 secondo passaggio, anche da azioni revocatorie;
preordinazione della quale la Pt_2 presente, non poté, in difetto di specifici elementi di segno contrario, che rendersi conto. pagina 9 di 15
5.3.b Come se non bastasse, già il Tribunale ha rimarcato che «[…] in separato procedimento (doc. 30) la difesa di indica che il contratto preliminare Parte_2 avrebbe dovuto essere sottoscritto con lo stesso […]» (sent., pag. 9). Per_2
In realtà, nella comparsa di costituzione di dell'11.5.2015 (doc. 30 FINO Parte_2
1), depositata al Tribunale di Livorno per resistere ad azione intentatale dalla per CP_3
l'accertamento dell'avvenuto recesso dal preliminare e la condanna al rilascio dell'immobile
(in seguito le parti appianarono la lite e procedettero alla vendita a prezzo ridotto, come già rammentato in precedenza), si legge (pag. 7):
Nel preliminare di vendita tra la e la , veniva infatti evidenziata la Pt_2 CP_3 iscrizione del 25.10.12 n. 2201, a favore della , “a garanzia di debito realmente CP_4 esistente, che veniva specificato, rimane(va) a totale carico del dante causa della promittente venditrice”; ebbene, il dante causa della promittente venditrice altro non è che il suo compagno il quale, guarda caso, provvedeva a vendere il compendio Persona_5 immobiliare alla , proprio il solito giorno in cui è stato stipulato il contratto CP_3 preliminare tra e stessa! Pt_2 CP_3
Alquanto inconsueto si presentava detto modus operandi.
Le ragioni di si fondano su un debito del si ribadisce compagno CP_4 Per_2 dell' , realmente dovuto, il quale, con la vendita in favore della cedeva la CP_3 CP_3 proprietà con l'intento di eludere le ragioni del creditore. Infatti, lo stesso giorno in cui la avrebbe dovuto sottoscrivere il preliminare di vendita col questi trasferiva Pt_2 Per_2 la proprietà alla per €. 1.100.000,00, ossia a ben €. 300.000,00 in meno, rispetto a CP_3 quanto, poche ore dopo, si sarebbe pattuito con la Appare, pertanto, chiaro che la Pt_2
conoscesse bene lo stato della proprietà e dei vincoli che gravavano sulla stessa. CP_3
Non si trova, dunque, un accenno all'ipotesi, poi scartata, di far firmare il preliminare al tuttavia, si dichiara apertamente la propria consapevolezza che con la Per_2 Per_2 vendita in favore della cedeva la proprietà con l'intento di eludere le ragioni del CP_3 creditore CP_4
Ed è vero che la presuppone, nella sua esposizione, che questa consapevolezza Pt_2 sia sopravvenuta alla stipula del preliminare, ma l'assunto è privo di senso, visto che l'iscrizione risultava dai RR.II. ed era dichiarata nel preliminare e che il 16.5.2013 e Per_2
erano compresenti con dal notaio per stipulare in successione la CP_3 Pt_2 compravendita ( ) e il preliminare (AR). Parte_4 pagina 10 di 15 Non si vuole qui enfatizzare questo argomento, anche perché fu speso in un diverso contenzioso e per specifiche finalità difensive;
ma è ovvio che il contenuto lato sensu confessorio della affermazione di consapevolezza della revocabilità dell'atto Parte_4 non fa che corroborare la prova presuntiva che si è già tratta in precedenza.
5.4 Con particolare riferimento alla posizione di poi, è certo che ella Parte_2 promise di acquistare, per sé o per persona da nominare, un immobile che, a tenore di contratto preliminare, era gravato da:
(-) ipoteca iscritta il 22.1.2007 a favore di a garanzia di mutuo;
CP_8
(-) ipoteca iscritta il 5.4.2011 a favore di;
Parte_5
(-) ipoteca iscritta il 20.5.2011 a favore di Banca Popolare dell'ET e del Lazio;
(-) ipoteca iscritta il 28.7.2011 a favore di ET Leasing.
si impegnava a cancellare le predette ipoteche anteriormente al contratto CP_3 definitivo.
Nel preliminare, inoltre, si dava atto che esisteva questo ulteriore gravame:
(-) ipoteca iscritta il 25.10.2012 a favore di «[…] che, seppure tardiva rispetto CP_4 al preliminare di vendita ricevuto il 29 novembre 2011 dal notaio di Persona_6
Cascina, registrato a Pisa il 29 detti al n. 8407 serie 1T e trascritto a Livorno il 30 detti al n.
12443, a garanzia di debito realmente esistente, che rimane a totale carico del dante causa della promittente venditrice […]», ossia del Per_2
Non c'è, dunque, neppure bisogno di fare riferimento ai RR.II. per attribuire alla Pt_2 la conoscibilità dei gravami, perché il testo del contratto preliminare gliene aveva dato la piena conoscenza.
5.4.a Obietta però la parte appellante che «[…] le somme oggetto delle iscrizioni ipotecarie, comprese quelle tardive, come l'iscrizione n. 2201 del 25/10/12 a favore di
(oggi, , seppur non dovute perché inefficaci, risultavano CP_4 Controparte_1 comunque di modesta entità sia rispetto al valore del cespite immobiliare, che all'importo della caparra percepita dal venditore e del saldo pattuito nel preliminare (le sole ipoteche valide ammontavano ad €. 60.000,00 circa, così suddivise: n.1142; Parte_5 [...]
n.1696 e 2565). […]» (appello, pag. 6). Controparte_9
pagina 11 di 15 Tuttavia, questa osservazione non incide sull'elemento soggettivo, perché i debiti del dante causa della promittente , anche se di modesta entità rispetto alla caparra Per_2 CP_3
o al valore del compendio, esistevano e permettevano a chiunque di comprendere che Per_2 ossia il dante causa della promittente , era soggetto gravato di debiti e che, dunque, CP_3
l'alienazione che egli, in quello stesso giorno, aveva appena effettuato nei confronti della
, era suscettibile, per l'evidente impoverimento del suo patrimonio (inteso qui sotto il CP_3 profilo della variazione qualitativa di esso, con scambio di beni immobili contro denaro o altre utilità assai meno idonee a garantire i creditori), a essere revocato ai sensi dell'art. 2901 c.c., come poi, in effetti, è puntualmente avvenuto.
5.4.b Prosegue la parte appellante notando che «[…] La iscrizione n. 2201 era estranea ai sigg.ri essendo esclusivamente riferibile al e non alla , dante causa Pt_2 Per_2 CP_3 degli odierni appellanti. […]» (ivi).
L'affermazione è fuorviante.
È proprio perché l'iscrizione era riferibile a che era immediatamente Per_2 Pt_2 messa sull'avviso della revocabilità dell'atto di acquisto della sua dante causa , ciò che, CP_3 come si è già premesso (supra, § 5.1), configura l'elemento soggettivo rilevante in questa fattispecie.
A fortiori irrilevante è che l'iscrizione n. 2201 sia stata cancellata dal creditore il
23.3.2015, visto che si sta discutendo della consapevolezza in capo alla della Pt_2 revocabilità del trasferimento al momento di stipulare il preliminare nel 2013. Parte_4
5.4.c Del pari inidonea a mutare convincimento è la circostanza che nel contratto preliminare AR sia stato dichiarato che l'iscrizione in favore di era da CP_4 considerarsi tardiva e inefficace (“… iscrizione 25/10/12 n. 2201 a favore della CP_4 che, seppur tardiva rispetto al preliminare di vendita ricevuto il 29/11/11 dal notaio
[...] di Cascina, registrato a Pisa al n. 8407 serie 1T e trascritto a Livorno il 30/11/11 al Per_6
n. 12443, a garanzia di debito realmente esistente, che rimane a totale carico del dante causa della promittente venditrice …”).
Al contrario, proprio perché si stava dichiarando, in sostanza, che la garanzia ipotecaria di non avrebbe potuto prevalere, per ragioni di priorità temporale delle trascrizioni CP_4 rispetto all'iscrizione, sul trasferimento da alla e, quindi, sul trasferimento da Per_2 CP_3
a si stava con ciò al contempo dando atto, per implicito, che l'atto CP_3 Pt_2
sarebbe stato revocabile, visto che il creditore ipotecario appunto Parte_4 CP_4 pagina 12 di 15 perché privo della possibilità di escutere l'ipoteca, non avrebbe che potuto agire in revocatoria.
Questo elemento semmai conclama la mala fede della che fu esplicitamente Pt_2 messa a conoscenza, in seno al preliminare, del preliminare di vendita ricevuto il 29/11/11 dal notaio di Cascina, ossia del preliminare in esecuzione del quale la sua Persona_6 promittente venditrice aveva acquistato da CP_3 Per_2
5.5 L'affermazione che solo dopo la stipulazione del preliminare, ossia quando ormai la mala fede non avrebbe più effetto ai presenti fini, sarebbe insorta la consapevolezza della situazione in capo alla è, a questo punto, automaticamente smentita. Pt_2
Gli argomenti che precedono, infatti, danno la prova, presuntiva, ma non per questo meno forte, che la mala fede, nei termini in cui se ne è delineato il concetto in relazione alla presente fattispecie, sussisteva in capo alla proprio nel momento della stipula del Pt_2 preliminare.
5.6 Infine, gli elementi che la parte appellante adduce quali indizi della sua buona fede, non valgono a mettere in dubbio quanto sin qui argomentato.
5.6.a Infatti, le circostanze che la sia stata adempiente verso la , sia stata Pt_2 CP_3 sorpresa dalla mala fede di questa sotto il profilo della scoperta di irregolarità urbanistiche non dichiarate e non abbia avuto rapporti pregressi con o sono del tutto CP_3 Per_2 estranee al tema dell'elemento soggettivo che qui interessa.
Si è infatti potuto motivare che, a prescindere dall'inesistenza di rapporti pregressi fra le parti, la promise d'acquistare l'immobile essendo consapevole della revocabilità Pt_2 dell'atto col quale la era in pari data divenuta proprietaria;
essendo, insomma, CP_3 consapevole che contrattava con un soggetto che poteva subire revocatoria (valutazione ex ante che è stata poi confermata anche ex post); per il resto, le vicissitudini che hanno caratterizzato il rapporto interno sono chiaramente irrilevanti per il punto CP_10 dirimente della presente causa.
5.6.b L'eccezione ex art. 2901 co. 3^ c.c., a sua volta, è da disattendere sotto i due distinti profili messi in luce da (comparsa di costituzione, pag. 13): CP_1
5.6.b.i Innanzitutto, non è dimostrato – e l'onere era dell'eccipiente - che la vendita del bene costituisse l'unico modo necessitato per estinguere il debito scaduto (cfr Cass. sez. 3^ civ. ord. 16.11.2023 n. 31941 rv 669581-01). pagina 13 di 15
5.6.b.ii In secondo luogo, ma prioritariamente sul piano logico, la presente fattispecie non ha a oggetto la revocatoria del primo trasferimento, bensì la declaratoria d'inefficacia verso il creditore del ritrasferimento dal terzo acquirente del debitore a un terzo subacquirente, ossia, in sostanza, l'estensione dell'inefficacia della revocatoria della compravendita nei confronti della terza subacquirente che trova la Parte_4 Pt_2 sua esaustiva regolazione dell'art. 2901 co. 4^ c.c.-
5.7 In definitiva, le critiche mosse alla sentenza risultano infondate e la statuizione di primo grado merita piena conferma.
Infatti, una volta che sia confermata la mala fede di al momento della Parte_2 stipulazione del preliminare, è assorbita, perché non necessaria in base al principio di diritto già enunciato (supra, § 5.2, Cass. 1326572024: il controllo dello stato soggettivo del terzo nominato va effettuata solo nell'ipotesi in cui il primo giudizio nei confronti dello stipulante abbia dato esito negativo), la valutazione della mala fede del soggetto nominato in sede di contratto definitivo di acquisto (di uno dei beni) Parte_1
6. Le spese del grado, secondo soccombenza, sono a carico solidale dei Pt_2
Esse, in difetto di nota, si liquidano in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022, § 12, parametri medi (ove non diversamente indicato), valore di causa pari all'importo del credito in difesa del quale l'azione è stata esercitata (scaglione sino a 1 milione).
Pertanto: € 5.706,00 fase 1, € 3.318,00 fase 2, € 3.822,00 fase 3 (così dimezzato il parametro medio per tener conto della modesta attività di trattazione in concreto svolta) ed €
9.487,00 fase 4, in tutto € 22.333,00, oltre accessori di legge.
Sussistono infine le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e nei confronti Parte_1 Parte_2 pagina 14 di 15 di come rappresentata e di Controparte_1 CP_2 CP_3
avverso la sentenza n. 591/2022 emessa dal Tribunale di Livorno e pubblicata il
[...]
11/07/2022, che integralmente conferma;
2. condanna e in solido, a rimborsare a Parte_1 Parte_2 [...]
come rappresentata le spese processuali del Controparte_1 CP_2 presente grado, che liquida in complessivi € 22.333,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti degli appellanti le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, camera di consiglio del 1^ ottobre 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 321/2023 promossa da:
(cf: ( ) e (cf: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'Avv. MARCO CARADONNA;
C.F._2
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf: , rappresentata da Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(cf: , con il patrocinio dell'Avv. ELENA CENNI;
[...] P.IVA_2
(cf: , contumace;
CP_3 C.F._3
PARTI APPELLATE
avverso la sentenza n. 591/2022 emessa dal Tribunale di Livorno e pubblicata il 11/07/2022.
CONCLUSIONI
In data 26.11.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, in riforma della sentenza del Tribunale di Livorno n. 591/2022 pubblicata in data 11/7/22., r.g. n. 319/2021 definitivamente giudicando, in accoglimento della spiegata impugnazione e per le motivazioni di fatto e di diritto di cui in premessa, rigettare la pagina 1 di 15 domanda avanzata dalla e, per essa, dalla mandataria e Controparte_1 rappresentante anche processuale;
CP_2
Voglia, altresì, condannare parte appellata alla refusione delle spese legali di primo e secondo grado»
Per la parte appellata: rigetto dell'appello avversario in tutti i suoi motivi e, per l'effetto, per la conferma della sentenza appellata del Tribunale di Livorno n. 591/2022.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Livorno, con sentenza n. 591/2022 pubblicata il 11/07/2022, ha così deciso:
1. dichiara inefficace nei confronti di ai sensi dell'art. 2901, Controparte_1 comma IV cod. civ., l'atto di vendita, ai rogiti Notaio di Livorno, in data 21/3/2016, Per_1 rep. n. 60821, racc. n. 22873, trascritto a favore di in data 8/4/2016 reg. Parte_2 gen. n. 5643, reg. part. n. 3850, e a favore di in data 8/4/2016 reg. gen. 5642, Parte_1 reg. part. 3849, con il quale la GN ha trasferito: - al signor CP_3 Parte_1 un appartamento ad uso abitazione posto in Livorno, via delle Villette n. 23/A, composto di tre vani, soggiorno-pranzo con angolo cottura ed accessori al piano terreno e di tre vani ed accessori al sovrastante piano primo, collegati tra loro tramite scala interna, con ampio giardino di proprietà esclusiva, rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Livorno al foglio 71, part. 121 sub. 617 e part. 946 sub. 601, cat. A/2, vani sedici, superficie catastale mq. 427 (l'appartamento); part. 945 sub. 601, superficie mq. 426 (porzione del giardino)
(derivate dalla particella 121, subb. 612, 613, 604 e 614), e al Catasto Terreni nel foglio 71, part. 879 ha 00.44.78, part. 948, ha 00.06.63 e part. 949, ha 00.08.70 la restante porzione di giardino;
- alla GN , un appartamento ad uso abita-zione posto in Parte_2
Livorno, via delle Villette n. 23/A, composto di soggiorno con angolo cottura ed accessori al piano terreno e di un vano ed accessori al sovrastante pia-no primo, collegati tra loro tramite scala interna, con annesso giardino di proprietà esclusiva;
rappresentato al Catasto
Fabbricati del Comune di Livorno al foglio 71, part. 947 sub. 601, cat. A/2, vani tre, superficie catastale mq. 92 (derivata dalla particella 121, subb. 612, 613 e 604), e, per
l'effetto, ordina al competente Dirigente della Agenzia delle Entrate di Livorno – Territorio
Servizio di Pubblicità immobiliare di Livorno di procedere alla trascrizione della sentenza e all'annotazione a margine della trascrizione dell'atto revocato, con esonero da ogni sua pagina 2 di 15 responsabilità al riguardo;
2. condanna parti convenute, in solido tra loro, a rimborsare a parte attrice le spese processuali, che liquida in € 1.713,00 per esborsi, € 3.375,00 per la fase di studio della controversia, € 2.227,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 2.000,00 per la fase istruttoria ed € 5.870,00 per la fase decisoria, oltre 15% spese generali ex art. 2 d.m. 55/14,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
1.1 (anche solo 1) aveva agito contro , Controparte_1 CP_1 CP_3
e per la declaratoria d'inefficacia, ex art. 2901 co. 4^ c.c., del Parte_1 Parte_2 contratto di compravendita rogato il 21.3.2016 dal Notaio di Livorno, con il quale la Per_1
aveva venduto a un appartamento in Livorno Via delle Villette 23/A e a CP_3 Parte_1 altro appartamento pure sito in Livorno Via delle Villette 23/A; beni che la Parte_2
aveva acquistato, nello stesso giorno (21.3.2016) da con contratto che era CP_3 Persona_2 stato già revocato con sentenza irrevocabile.
A sostegno della domanda, aveva dedotto d'essere cessionaria dei crediti che CP_4 vantava verso e che l'atto impugnato ledeva la garanzia che le era dovuta alla
[...] Persona_2 banca legittimata qui ex art. 2901 co. 4^ c.c.-
In particolare,
1.1.a era creditrice di della complessiva somma di € 669.889,16, CP_4 Persona_2 in forza:
1.1.a.i del decreto ingiuntivo n. 1050/2011 del 20.12.2011 di € 39.259,97 per scoperto del conto corrente n. 3074212/88 intestato al Per_2
1.1.a.ii del decreto ingiuntivo n. 635/2014 del 5.4.2014 di € 630.629,19, per la fideiussione concessa dal a garanzia di un mutuo fondiario da questa stipulato con la Per_2 società Antignano Costruzioni s.a.s.-
1.1.b ricevute le lettere di recesso dai contratti bancarî, aveva promesso di Per_2 vendere alla , con contratto preliminare del 29.11.2011, i due appartamenti oggetto di CP_3 questa causa;
e li aveva poi effettivamente alienati con contratto rogato il 16.5.2013 dal Notaio
ma il Tribunale di Livorno, adito da con domanda trascritta il 9.12.2014, Per_1 CP_4 aveva revocato, con sentenza n. 1249/2016, irrevocabile, l'atto ex art. 2901 c.c., tenuto anche conto della relazione sentimentale e di convivenza fra e;
Per_2 CP_3
1.1.c Intanto, aveva notificato precetto per € 43.025,75 fondato sul citato CP_4 pagina 3 di 15 decreto ingiuntivo n. 1051/2011 notificato il 4.12.2012; e aveva poi avviato esecuzione presso terzo, nella persona della , la quale il 23.1.2013 aveva dichiarato ex art. 547 c.p.c. di CP_3 nulla dovere al ma il Tribunale, con sentenza n. 932/29015 del 2.7.2015, aveva invece Per_2 accertato che ella era debitrice di per € 61.164,61; Per_2
1.1.d , lo stesso giorno del contratto definitivo con (16.5.2013), aveva CP_5 Per_2 promesso, con contratto preliminare autenticato dal medesimo Notaio di vendere al Per_1 prezzo di € 1.400.000,00 gli appartamenti de quibus a che aveva promesso Parte_2 di comprare per sé o per persona da nominare;
era seguito – dopo una lite in cui le parti si erano reciprocamente attribuiti inadempimenti e la aveva denunciato vizi e difformità Pt_2 dell'immobile - l'atto qui impugnato col quale aveva venduto, al minor prezzo di € CP_3
1.014.754,53 (riduzione scaturita dalla lite intercorsa), un appartamento alla e un Pt_2 altro a suo padre Parte_1
1.1.e Pertanto: «[…] Si applicano, pertanto, nei confronti degli odierni convenuti, terzi sub acquirenti dall'avente causa del debitore, le disposizioni dell'art. 2901 quarto comma
c.c., secondo il quale l'inefficacia dell'atto originario di disposizione posto in essere tra il debitore e il terzo acquirente si estende anche ai successivi atti di disposizione nei confronti dei terzi sub acquirenti, sia per effetto dell'applicazione della regola della anteriorità della trascrizione della domanda giudiziale di revoca, sia nel caso di terzi sub acquirenti a titolo oneroso che si trovino in una situazione di conoscenza qualificabile come mala fede. In altre parole, l'inefficacia dell'atto di acquisto del sub acquirente è una inefficacia riflessa, derivante da quella intrinseca all'atto originario: l'inefficacia dell'atto del terzo sub acquirente, cioè, ha come condizione e premessa originaria l'inefficacia dell'atto compiuto dal suo dante causa e richiede la consapevolezza, in capo al detto sub acquirente, del vizio di revocabilità dell'atto originario. […]» (ivi, pagg. 9-10).
1.2 Si erano costituiti, per resistere e mentre Parte_1 Parte_2 CP_3
era restata contumace.
[...]
1.3 Il Tribunale ha accolto la domanda, applicando in favore di 1 l'art. 2901 co. CP_1
4^c.c.-
1.3.a Il primo giudice ha innanzitutto riepilogato i seguenti atti, documentati, con le rispettive date di trascrizione:
a) compravendita (dichiarata inefficace con la sentenza n. Parte_3
1249/2016, in accoglimento di domanda 24-30.11.2014, trascritta in data 9.12.2014) in data pagina 4 di 15 16.5.2013 (docc. 6 e 13);
b) contratto preliminare di compravendita (dei beni trasferiti da ad Per_2 CP_6
con l'atto richiamato sub a) tra e per sé o persona da
[...] CP_3 Parte_2 nominare: 16.5.2013 (atto trascritto il 29.5.2013) (doc. 1 parte convenuta);
c) vendita (in adempimento del preliminare) da a e da CP_3 Parte_2
a 21.3.2016 (atto trascritto in data 8.4.2016) (docc.19-20). CP_3 Parte_1
Indi, in applicazione dell'art. 2901 co. 4^ c.c. (nell'interpretazione data da Cass.
16293/2016, del quale è trascritta a pagina 4 della sentenza, la seguente massima: “nel caso di due alienazioni successive del medesimo immobile, l'accoglimento dell'azione revocatoria proposta con riferimento alla prima alienazione è opponibile al secondo acquirente, non importa se di buona o mala fede, ove la trascrizione della domanda di revoca sia precedente
a quella del secondo acquisto, mentre quando la trascrizione della domanda di revoca segua quella del secondo acquirente questi non è pregiudicato se di buona fede e a titolo oneroso.”) ha ritenuto di dover verificare la mala fede degli acquirenti, dal momento che «[…]
l'accoglimento della domanda di revoca della prima alienazione ( ) non è di Parte_4 per sé opponibile ai subacquirenti ( e , perché la domanda Parte_2 Parte_1 di revocatoria, poi accolta, è stata trascritta successivamente a quel-la del contratto preliminare ( ). […]». Controparte_7
1.3.b A questo punto, il Tribunale ha reputato sussistere la mala fede di Pt_2
recependo la prova indiziaria così come dedotta dall'attrice (sent., da pag. 8):
[...]
Gli indizi che sostengono tale stato soggettivo sono stati elencati dalla difesa di parte attrice: la situazione debitoria, grave, del quale risultante dalle ipoteche iscritte sul Per_2 bene elencate nel medesimo contratto preliminare Artico-Martini e quale facilmente accertabile tramite un semplice accertamento ipotecario a suo nome, che avrebbe consentito di verificare che iscrizioni ipotecarie riguardavano tutto il suo patrimonio immobiliare
(docc. 22, 24, 25); i gravami ipotecari richiamati nel preli-minare erano quelli iscritti da
(volontaria), , Banca Popolare dell'ET e del Lazio Spa, CP_8 Parte_5
ET Leasing s.p.a. (ipoteche giudiziali); vi era poi l'ulteriore ipoteca giudiziale iscritta da
successivamente alla trascrizione del preliminare del Controparte_4 Parte_4
30.11.2011 ma a garanzia di un credito che la promittente venditrice dichiarava CP_3
“realmente esistente” e che quindi avrebbe potuto, se non soddisfatto, essere esercitato dal pagina 5 di 15 creditore anche con iniziative giudiziali tese a recuperare l'immobile trasferito alla garanzia generica costituita dal patrimonio del suo debitore;
• il fatto che le trattative in vista del preliminare non possono che aver coinvolto, in vista della promessa di vendita, anche il
proprietario del bene sino al 16.5.2013; tanto che, in separato procedimento (doc. Per_2
30) la difesa di indica che il contratto preliminare avrebbe dovuto essere Parte_2 sottoscritto con lo stesso Per_2
la conoscenza dello stato di convivenza tra e nell'immobile Persona_2 CP_3 compromesso in vendita, situazione che doveva indurre ragioni di so-spetto sulla necessità del trasferimento della proprietà a favore della seconda prima dell'immobile promessa in vendita alla • la contestualità, nota alla promittente l'acquisto, del contratto di Pt_2 vendita e del contratto preliminare Artico-Martini Vanessa, atti stipulati Parte_4 avanti al medesimo notaio;
• la possibilità di conoscere (perché oggetto di trascrizione) il contratto preliminare (29.11.2011), dal quale sarebbe emersa l'esistenza Parte_4 all'epoca dei debiti del promittente garantiti da ipoteche giudiziali, ed il fatto che i debiti che la si era accollata in tale contesto contrattuale non erano ancora stati soddisfatti al-la CP_3 data del 16.5.2013; nonché il fatto che il primo preliminare prevedeva il prezzo di €
1.100.000,00 mentre il secondo quello di € 1.400.000,00, circostanza che la stessa difesa della valutandola in separato procedimento (doc. 30, pag 7), riconosce, Pt_2 considerandola unitamente alla stipula nel medesimo giorno del trasferimento della proprietà a favore della , come confermativa dell'intento elusivo, in capo al CP_3 Per_2 delle ragioni creditorie, specificamente di (“le ragioni di si fondano su CP_4 CP_4 un debito del dell , realmente dovuto, il quale con la vendita a Parte_6 CP_3 favore della cedeva la proprietà con l'intento di eludere le ragioni del creditore….la CP_3
è venuta a conoscenza del debito al preliminare e ne ha preso atto sottoscrivendo il Pt_2 contratto. Pertanto…non potrà ritenersi indenne nei confronti del creditore…”).
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, e Parte_1 Pt_2 di seguito anche appellanti) hanno convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di
[...]
Appello, e (di seguito anche appellati), Controparte_1 CP_3 proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per il seguente unico, articolato, motivo di appello, inerente l'elemento soggettivo in capo a Parte_2
2.1 Gli indizi menzionati dal Tribunale erano di scarso valore probatorio.
pagina 6 di 15 Infatti:
2.1.a Le ipoteche valide ammontavano a circa € 60.000,00, cifra modesta rispetto al valore dell'immobile.
Inoltre, l'ipoteca n. 2201 del 2012 era tardiva e inefficace, e cancellata nel 2015 da
CP_4
2.1.b Il preliminare, peraltro, era stato trascritto nel maggio 2013, prima cioè che sopravvenissero fatti idonei a determinare la possibile consapevolezza della lesività dell'atto; la quale, se subentrata dopo il preliminare, non incideva sulla buona fede a questi fini.
aveva utilizzato il prezzo per purgare il bene da ipoteche iscritte, sicché il Per_3 CP_3 suo atto non era revocabile ex art. 2901 co. 3^ c.c.-
2.2 Sussistevano semmai indizi a favore della buona fede della Pt_2
2.2.a Ella aveva pagato € 160.000,00 di caparra e aveva sostenuto le rate del mutuo.
2.2.b Ella aveva denunciato abusi edilizi non dichiarati dalla promittente.
2.2.c I contraenti non avevano, prima di questo affare, alcun rapporto fra sé.
2.2.d Peraltro, come già eccepito in primo grado, la , grazie alla vendita a CP_3 Pt_2 aveva potuto estinguere il debito e cancellare l'ipoteca a garanzia di , Parte_5 ricorrendo l'ipotesi dell'art. 2901 co. 3^ c.c.-
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dalla parte APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Radicatosi il contraddittorio, rappresentata da Controparte_1 nel costituirsi in giudizio, ha contestato, perché infondate, le censure mosse CP_2 da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
4. La causa è stata trattenuta in decisione in data 26.11.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 7 di 15 ***
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
5. Va confermata la mala fede dell'acquirente.
5.1 Rileva in primo luogo il collegio che parte appellante presuppone che la mala fede del subacquirente consista nella «[…] consapevolezza del pregiudizio che con l'acquisto del bene andava a cagionare ai creditori [n.d.r.: del dante causa [n.d.r.: della loro CP_4 Per_2 immediata dante causa [n.d.r.: ]» (appello, pag. 6); laddove FINO 1 lo individua CP_3 piuttosto nella «[…] consapevolezza in capo ai terzi subacquirenti dei vizi di revocabilità dell'atto originario di disposizione posto in essere dal debitore e dalla loro dante causa […]»
(costituzione, pag. 10).
È quest'ultimo il concetto corretto.
La S.C. ha avuto modo di notare che “… la mala fede del primo subacquirente consiste nella consapevolezza del vizio di revocabilità che inficiava l'atto di trasferimento originario, ossia la consapevolezza che l'immediato acquirente dal fallito [essendo in quella sede fallito l'originario debitore, ma si tratta di un particolare irrilevante a questi fini] al momento del primo atto della serie era a conoscenza dello stato di insolvenza del fallito medesimo …”
(Cass. sez. 1^ civ. 21.3.1996 n. 2423; Cass. sez. 3^ civ. 28.5.2013 n. 13182).
Va dunque confermato e condiviso quanto il Tribunale ha giustamente osservato sotto questo profilo: «[…] Rileva infatti la conoscenza della mera revocabilità dell'atto, intesa come conoscenza, o mera “conoscibilità”, vale a dire la sussistenza della reale possibilità di conoscenza desumibile da circostanze oggettive secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit della “potenzialità lesiva”, del “carattere pregiudizievole” dell'atto: qui, ripetesi, dell'atto di trasferimento . Rileva pertanto non solo la effettiva conoscenza Parte_4 della ora indicata caratteristica dell'atto, ma anche la mancata conoscenza di essa, purché connotata da colpa grave. […]» (sent., pag. 8).
5.2 In secondo luogo, occorre rammentare e ribadire che, anche per il caso presente, «In tema di azione revocatoria ordinaria del contratto di compravendita per persona da
pagina 8 di 15 nominare, la verifica dello stato soggettivo del terzo, ai sensi dell'art. 2901, primo comma, n.
2, ultima parte, c.c., va effettuata, in via di priorità, con riferimento alla posizione dello stipulante in occasione della conclusione del contratto preliminare contenente la riserva di
"electio amici", mentre il controllo dello stato soggettivo del terzo nominato va effettuata solo nell'ipotesi in cui il primo giudizio nei confronti dello stipulante abbia dato esito negativo.» (Cass. sez. 1^ civ. ord. 14.5.2024 n. 13265 rv 671457-02).
Il principio, elaborato per il caso di azione revocatoria, è da estendersi anche all'ipotesi dell'art. 2901 co. 4^ c.c.: è dunque stata corretta, anche su questo punto, l'impostazione data dal Tribunale (sent. pag. 6-7).
5.3 Nel merito stretto, l'elemento più forte che, a monte, depone per la consapevolezza della revocabilità in capo a al momento della stipula del preliminare è che Parte_2 ella firmò il contratto preliminare con la lo stesso giorno in cui la acquistò da CP_3 CP_3
Per_2
5.3.a Il contratto di compravendita fu stipulato il 16.5.2013 per atto Parte_4 pubblico rogato dal Notaio nel suo studio di Livorno Corso Amedeo 34 (doc. Persona_4
12).
Il contratto preliminare AR fu stipulato per scrittura privata stipulata il
16.5.2013 in Livorno Corso Amedeo 34 (come si legge nell'incipit dell'atto, doc, 13), con firme che furono autenticate il 16.5.2013 dal Notaio nel suo studio di Livorno Corso Persona_4
Amedeo 34.
Nello stesso contesto di spazio e di tempo, a ministero del medesimo notaio (che rogò
l'atto pubblico e autenticò la scrittura privata), comprò da e promise di vendere CP_3 Per_2 alla Pt_2
Questo dato di fatto, che fra l'altro descrive una situazione che differisce molto dall'id quod plerumque accidit (poiché in genere, nel commercio immobiliare fra privati, questa stretta consecuzione non c'è), è fortemente suggestivo di una piena circolazione di informazioni fra tutti i soggetti ivi presenti, ossia e e la contestualità, Per_2 CP_3 Pt_2
a sua volta, depone in modo significativo per una preordinazione (da parte di e Per_2
) dell'intera operazione economica, frazionata sul piano giuridico in due contratti, intesa CP_3
a consentire a di sottrarre il bene a ponendolo altresì al sicuro, con il Per_2 CP_4 secondo passaggio, anche da azioni revocatorie;
preordinazione della quale la Pt_2 presente, non poté, in difetto di specifici elementi di segno contrario, che rendersi conto. pagina 9 di 15
5.3.b Come se non bastasse, già il Tribunale ha rimarcato che «[…] in separato procedimento (doc. 30) la difesa di indica che il contratto preliminare Parte_2 avrebbe dovuto essere sottoscritto con lo stesso […]» (sent., pag. 9). Per_2
In realtà, nella comparsa di costituzione di dell'11.5.2015 (doc. 30 FINO Parte_2
1), depositata al Tribunale di Livorno per resistere ad azione intentatale dalla per CP_3
l'accertamento dell'avvenuto recesso dal preliminare e la condanna al rilascio dell'immobile
(in seguito le parti appianarono la lite e procedettero alla vendita a prezzo ridotto, come già rammentato in precedenza), si legge (pag. 7):
Nel preliminare di vendita tra la e la , veniva infatti evidenziata la Pt_2 CP_3 iscrizione del 25.10.12 n. 2201, a favore della , “a garanzia di debito realmente CP_4 esistente, che veniva specificato, rimane(va) a totale carico del dante causa della promittente venditrice”; ebbene, il dante causa della promittente venditrice altro non è che il suo compagno il quale, guarda caso, provvedeva a vendere il compendio Persona_5 immobiliare alla , proprio il solito giorno in cui è stato stipulato il contratto CP_3 preliminare tra e stessa! Pt_2 CP_3
Alquanto inconsueto si presentava detto modus operandi.
Le ragioni di si fondano su un debito del si ribadisce compagno CP_4 Per_2 dell' , realmente dovuto, il quale, con la vendita in favore della cedeva la CP_3 CP_3 proprietà con l'intento di eludere le ragioni del creditore. Infatti, lo stesso giorno in cui la avrebbe dovuto sottoscrivere il preliminare di vendita col questi trasferiva Pt_2 Per_2 la proprietà alla per €. 1.100.000,00, ossia a ben €. 300.000,00 in meno, rispetto a CP_3 quanto, poche ore dopo, si sarebbe pattuito con la Appare, pertanto, chiaro che la Pt_2
conoscesse bene lo stato della proprietà e dei vincoli che gravavano sulla stessa. CP_3
Non si trova, dunque, un accenno all'ipotesi, poi scartata, di far firmare il preliminare al tuttavia, si dichiara apertamente la propria consapevolezza che con la Per_2 Per_2 vendita in favore della cedeva la proprietà con l'intento di eludere le ragioni del CP_3 creditore CP_4
Ed è vero che la presuppone, nella sua esposizione, che questa consapevolezza Pt_2 sia sopravvenuta alla stipula del preliminare, ma l'assunto è privo di senso, visto che l'iscrizione risultava dai RR.II. ed era dichiarata nel preliminare e che il 16.5.2013 e Per_2
erano compresenti con dal notaio per stipulare in successione la CP_3 Pt_2 compravendita ( ) e il preliminare (AR). Parte_4 pagina 10 di 15 Non si vuole qui enfatizzare questo argomento, anche perché fu speso in un diverso contenzioso e per specifiche finalità difensive;
ma è ovvio che il contenuto lato sensu confessorio della affermazione di consapevolezza della revocabilità dell'atto Parte_4 non fa che corroborare la prova presuntiva che si è già tratta in precedenza.
5.4 Con particolare riferimento alla posizione di poi, è certo che ella Parte_2 promise di acquistare, per sé o per persona da nominare, un immobile che, a tenore di contratto preliminare, era gravato da:
(-) ipoteca iscritta il 22.1.2007 a favore di a garanzia di mutuo;
CP_8
(-) ipoteca iscritta il 5.4.2011 a favore di;
Parte_5
(-) ipoteca iscritta il 20.5.2011 a favore di Banca Popolare dell'ET e del Lazio;
(-) ipoteca iscritta il 28.7.2011 a favore di ET Leasing.
si impegnava a cancellare le predette ipoteche anteriormente al contratto CP_3 definitivo.
Nel preliminare, inoltre, si dava atto che esisteva questo ulteriore gravame:
(-) ipoteca iscritta il 25.10.2012 a favore di «[…] che, seppure tardiva rispetto CP_4 al preliminare di vendita ricevuto il 29 novembre 2011 dal notaio di Persona_6
Cascina, registrato a Pisa il 29 detti al n. 8407 serie 1T e trascritto a Livorno il 30 detti al n.
12443, a garanzia di debito realmente esistente, che rimane a totale carico del dante causa della promittente venditrice […]», ossia del Per_2
Non c'è, dunque, neppure bisogno di fare riferimento ai RR.II. per attribuire alla Pt_2 la conoscibilità dei gravami, perché il testo del contratto preliminare gliene aveva dato la piena conoscenza.
5.4.a Obietta però la parte appellante che «[…] le somme oggetto delle iscrizioni ipotecarie, comprese quelle tardive, come l'iscrizione n. 2201 del 25/10/12 a favore di
(oggi, , seppur non dovute perché inefficaci, risultavano CP_4 Controparte_1 comunque di modesta entità sia rispetto al valore del cespite immobiliare, che all'importo della caparra percepita dal venditore e del saldo pattuito nel preliminare (le sole ipoteche valide ammontavano ad €. 60.000,00 circa, così suddivise: n.1142; Parte_5 [...]
n.1696 e 2565). […]» (appello, pag. 6). Controparte_9
pagina 11 di 15 Tuttavia, questa osservazione non incide sull'elemento soggettivo, perché i debiti del dante causa della promittente , anche se di modesta entità rispetto alla caparra Per_2 CP_3
o al valore del compendio, esistevano e permettevano a chiunque di comprendere che Per_2 ossia il dante causa della promittente , era soggetto gravato di debiti e che, dunque, CP_3
l'alienazione che egli, in quello stesso giorno, aveva appena effettuato nei confronti della
, era suscettibile, per l'evidente impoverimento del suo patrimonio (inteso qui sotto il CP_3 profilo della variazione qualitativa di esso, con scambio di beni immobili contro denaro o altre utilità assai meno idonee a garantire i creditori), a essere revocato ai sensi dell'art. 2901 c.c., come poi, in effetti, è puntualmente avvenuto.
5.4.b Prosegue la parte appellante notando che «[…] La iscrizione n. 2201 era estranea ai sigg.ri essendo esclusivamente riferibile al e non alla , dante causa Pt_2 Per_2 CP_3 degli odierni appellanti. […]» (ivi).
L'affermazione è fuorviante.
È proprio perché l'iscrizione era riferibile a che era immediatamente Per_2 Pt_2 messa sull'avviso della revocabilità dell'atto di acquisto della sua dante causa , ciò che, CP_3 come si è già premesso (supra, § 5.1), configura l'elemento soggettivo rilevante in questa fattispecie.
A fortiori irrilevante è che l'iscrizione n. 2201 sia stata cancellata dal creditore il
23.3.2015, visto che si sta discutendo della consapevolezza in capo alla della Pt_2 revocabilità del trasferimento al momento di stipulare il preliminare nel 2013. Parte_4
5.4.c Del pari inidonea a mutare convincimento è la circostanza che nel contratto preliminare AR sia stato dichiarato che l'iscrizione in favore di era da CP_4 considerarsi tardiva e inefficace (“… iscrizione 25/10/12 n. 2201 a favore della CP_4 che, seppur tardiva rispetto al preliminare di vendita ricevuto il 29/11/11 dal notaio
[...] di Cascina, registrato a Pisa al n. 8407 serie 1T e trascritto a Livorno il 30/11/11 al Per_6
n. 12443, a garanzia di debito realmente esistente, che rimane a totale carico del dante causa della promittente venditrice …”).
Al contrario, proprio perché si stava dichiarando, in sostanza, che la garanzia ipotecaria di non avrebbe potuto prevalere, per ragioni di priorità temporale delle trascrizioni CP_4 rispetto all'iscrizione, sul trasferimento da alla e, quindi, sul trasferimento da Per_2 CP_3
a si stava con ciò al contempo dando atto, per implicito, che l'atto CP_3 Pt_2
sarebbe stato revocabile, visto che il creditore ipotecario appunto Parte_4 CP_4 pagina 12 di 15 perché privo della possibilità di escutere l'ipoteca, non avrebbe che potuto agire in revocatoria.
Questo elemento semmai conclama la mala fede della che fu esplicitamente Pt_2 messa a conoscenza, in seno al preliminare, del preliminare di vendita ricevuto il 29/11/11 dal notaio di Cascina, ossia del preliminare in esecuzione del quale la sua Persona_6 promittente venditrice aveva acquistato da CP_3 Per_2
5.5 L'affermazione che solo dopo la stipulazione del preliminare, ossia quando ormai la mala fede non avrebbe più effetto ai presenti fini, sarebbe insorta la consapevolezza della situazione in capo alla è, a questo punto, automaticamente smentita. Pt_2
Gli argomenti che precedono, infatti, danno la prova, presuntiva, ma non per questo meno forte, che la mala fede, nei termini in cui se ne è delineato il concetto in relazione alla presente fattispecie, sussisteva in capo alla proprio nel momento della stipula del Pt_2 preliminare.
5.6 Infine, gli elementi che la parte appellante adduce quali indizi della sua buona fede, non valgono a mettere in dubbio quanto sin qui argomentato.
5.6.a Infatti, le circostanze che la sia stata adempiente verso la , sia stata Pt_2 CP_3 sorpresa dalla mala fede di questa sotto il profilo della scoperta di irregolarità urbanistiche non dichiarate e non abbia avuto rapporti pregressi con o sono del tutto CP_3 Per_2 estranee al tema dell'elemento soggettivo che qui interessa.
Si è infatti potuto motivare che, a prescindere dall'inesistenza di rapporti pregressi fra le parti, la promise d'acquistare l'immobile essendo consapevole della revocabilità Pt_2 dell'atto col quale la era in pari data divenuta proprietaria;
essendo, insomma, CP_3 consapevole che contrattava con un soggetto che poteva subire revocatoria (valutazione ex ante che è stata poi confermata anche ex post); per il resto, le vicissitudini che hanno caratterizzato il rapporto interno sono chiaramente irrilevanti per il punto CP_10 dirimente della presente causa.
5.6.b L'eccezione ex art. 2901 co. 3^ c.c., a sua volta, è da disattendere sotto i due distinti profili messi in luce da (comparsa di costituzione, pag. 13): CP_1
5.6.b.i Innanzitutto, non è dimostrato – e l'onere era dell'eccipiente - che la vendita del bene costituisse l'unico modo necessitato per estinguere il debito scaduto (cfr Cass. sez. 3^ civ. ord. 16.11.2023 n. 31941 rv 669581-01). pagina 13 di 15
5.6.b.ii In secondo luogo, ma prioritariamente sul piano logico, la presente fattispecie non ha a oggetto la revocatoria del primo trasferimento, bensì la declaratoria d'inefficacia verso il creditore del ritrasferimento dal terzo acquirente del debitore a un terzo subacquirente, ossia, in sostanza, l'estensione dell'inefficacia della revocatoria della compravendita nei confronti della terza subacquirente che trova la Parte_4 Pt_2 sua esaustiva regolazione dell'art. 2901 co. 4^ c.c.-
5.7 In definitiva, le critiche mosse alla sentenza risultano infondate e la statuizione di primo grado merita piena conferma.
Infatti, una volta che sia confermata la mala fede di al momento della Parte_2 stipulazione del preliminare, è assorbita, perché non necessaria in base al principio di diritto già enunciato (supra, § 5.2, Cass. 1326572024: il controllo dello stato soggettivo del terzo nominato va effettuata solo nell'ipotesi in cui il primo giudizio nei confronti dello stipulante abbia dato esito negativo), la valutazione della mala fede del soggetto nominato in sede di contratto definitivo di acquisto (di uno dei beni) Parte_1
6. Le spese del grado, secondo soccombenza, sono a carico solidale dei Pt_2
Esse, in difetto di nota, si liquidano in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022, § 12, parametri medi (ove non diversamente indicato), valore di causa pari all'importo del credito in difesa del quale l'azione è stata esercitata (scaglione sino a 1 milione).
Pertanto: € 5.706,00 fase 1, € 3.318,00 fase 2, € 3.822,00 fase 3 (così dimezzato il parametro medio per tener conto della modesta attività di trattazione in concreto svolta) ed €
9.487,00 fase 4, in tutto € 22.333,00, oltre accessori di legge.
Sussistono infine le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e nei confronti Parte_1 Parte_2 pagina 14 di 15 di come rappresentata e di Controparte_1 CP_2 CP_3
avverso la sentenza n. 591/2022 emessa dal Tribunale di Livorno e pubblicata il
[...]
11/07/2022, che integralmente conferma;
2. condanna e in solido, a rimborsare a Parte_1 Parte_2 [...]
come rappresentata le spese processuali del Controparte_1 CP_2 presente grado, che liquida in complessivi € 22.333,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti degli appellanti le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, camera di consiglio del 1^ ottobre 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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