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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 25/02/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1432/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
Dott. Nicolò Sesta Giudice
Dott. Gabriele Bordiga Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1432 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2019, promossa da
, nata a [...] in data [...], ivi residente in [...]
2/T, C.F. , elettivamente domiciliata in Oristano, via Cagliari n. 165, C.F._1
presso lo studio dell'Avv. Giovanna Maria Urru, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE contro
nato a [...] il [...], ivi residente nella frazione di Massama, via CP_1
Casalini n. 21, C.F. , elettivamente domiciliato in Oristano, via Filippo C.F._2
Brunelleschi n. 31 presso lo studio dell'Avv. Andrea D'Andrea che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
e con la partecipazione del
, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Controparte_2
pagina 1 di 15 di Oristano;
INTERVENUTO PER LEGGE
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente:
“1) Il convenuto sia condannato a pagare un assegno di mantenimento per le figlie e per la ricorrente in misura non inferiore ad euro 370,00 o in quella maggiore che vorrà determinare il
Tribunale;
2) Condannare il convenuto alla rifusione delle spese di lite ivi comprese quelle del sub procedimento, da distrarre a favore dello stato essendo la ricorrente ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.
3) In via subordinata istruttoria, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda formulata invia principale, si deduce prova per testi sul seguente capo:
a) vero che il sig. attualmente lavora in un panificio di Nurachi? (teste ); CP_1 Testimone_1
b) disporre accertamenti ex art. 337 ter c.c. sulla situazione economica e lavorativa del CC”.
Nell'interesse del resistente:
“- Nulla disporre in ordine al richiesto mantenimento a favore della ricorrente e della figlia maggiore in quanto entrambi autonome ed autosufficienti economicamente;
Per_1
- Stante l'attuale, persistente, condizione economica del convenuto e l'impossibilità di disporre o conseguire altri e diversi redditi al di fuori della esigua pensione, nulla disporre a titolo di contributo al mantenimento e delle spese straordinarie a carico del , a favore delle due CP_1
figlie e , e questo salvo che, nelle more del giudizio, non gli venga erogata Tes_1 Per_2
l'indennità di accompagnamento da parte dell' CP_3
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 4.11.2019, ritualmente notificato, ha adito codesto Parte_1
Tribunale al fine di ottenere la separazione personale dal coniuge con cui aveva CP_1
contratto matrimonio civile in data 6.7.1992 in Oristano (atto n. 22, parte 1 - anno 1992).
Dall'unione coniugale sono nate le figlie (27.9.1995), il (3.9.2000) e Per_1 Tes_1 Per_2
(22.9.2004).
La ricorrente, in particolare ha dedotto che:
pagina 2 di 15 • il rapporto coniugale negli anni era stato caratterizzato da momenti di forte conflitto, ritenuti pregiudizievoli per le figlie, tanto che era stato avviato un procedimento innanzi al
Tribunale per i Minorenni di Cagliari, all'epoca ancora in corso;
• le parti erano già separate di fatto, in quanto la ricorrente, a fronte dell'intollerabilità della situazione, aveva dovuto lasciare la casa coniugale insieme alle figlie, con le quali abitava al piano terra dell'appartamento messo a disposizione dei propri genitori, i quali vivevano al primo piano;
• ella era disoccupata, essendo terminato a settembre del 2019 il lavoro che prestava come assistente domiciliare presso una famiglia e per il quale percepiva circa 300,00 euro al mese;
• il a causa di problemi di salute, aveva dovuto sospendere/interrompere l'attività CP_1
lavorativa di panettiere che prestava quale socio lavoratore a favore della società cooperativa “L'arte del pane” sita in Bauladu zona p.i.p.;
• lo stipendio medio mensile del era precedentemente di circa 2.300,00 euro mensili, CP_1
oltre alla 13° e 14° mensilità, mentre da quando si era ammalato non era noto quali emolumenti percepisse;
• verosimilmente egli percepiva l'indennità di invalidità civile;
• nessuna delle figlie delle parti aveva raggiunto l'indipendenza economica, in quanto all'epoca ancora minorenne, frequentava la terza media, mentre aveva da Per_2 Tes_1
poco compiuto 19 anni e frequentava l'ultimo anno del liceo artistico, mentre Per_1
aveva 24 anni, era in cerca di un lavoro e stava valutando di trasferirsi all'estero.
La ricorrente ha quindi concluso chiedendo, oltre alla separazione, l'affidamento condiviso di con collocamento della stessa presso la madre, la previsione di un diritto di visita libero Per_2 del padre e l'obbligo del di corrispondere un assegno per il mantenimento della coniuge e CP_1
delle figlie da quantificare all'esito della conoscenza della sua attuale situazione reddituale, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si è costituito il quale non si è opposto alla domanda di separazione e a quella di CP_1
affidamento condiviso di a entrambi i genitori con collocamento presso la madre e diritto Per_2
di visita libero in proprio favore. Il resistente ha contestato, invece, le ulteriori domande, eccependo che:
pagina 3 di 15 • la figlia maggiore coabitava assieme al compagno in via Tirso Per_1 Parte_2
ad Oristano e da tempo lavorava presso esercizi commerciali di abbigliamento quale commessa, avendo prestato per molti anni attività presso il negozio di abbigliamento di in Via Tirso ad Oristano, ove lavorava il compagno, nonché avendo prima del Pt_2
OV lavorato come commessa anche presso il negozio Inter Sport nel Centro
Commerciale Porta Nuova di Oristano;
• doveva sostenere l'esame di maturità presso il liceo artistico di Oristano mentre Tes_1
frequentava un corso serale al fine di conseguire il diploma di terza media;
Per_2
• la lavorava quale badante e persona addetta alle pulizie presso tale sig.ra di Pt_1 Per_3
Oristano e non si era a conoscenza se tale rapporto continuasse a sussistere o se la ricorrente avesse fatto domanda per il reddito di cittadinanza;
• ella, ad ogni modo, lavorava anche come colf in Oristano presso TA NN, figlia della predetta signora;
• egli, invece, aveva lavorato come panificatore fino al mese di ottobre 2018, quando aveva scoperto di essere affetto da gravissime patologie, ossia da edenocarcinoma infiltrante del cieco per cui era stato trattato con emicolectomia con recente craniotomia ed exeresi di meningioma di 1° grado con trattamento chemioterapico;
• tali malattie gravissime avevano causato una totale limitazione funzionale anche dei movimenti articolari ed era stata riscontrata anche una neoplasia del colon, anch'essa trattata chirurgicamente;
• a seguito delle prime operazioni chirurgiche il CC ne aveva anche subito delle altre, stante il rinvenimento di neoformazioni compatibili con il meningioma e dopo una serie di cicli di chemioterapia nel mese di aprile 2019 era stato nuovamente ricoverato per embolia polmonare, mentre nel dicembre 2019 fino ai primi del mese di gennaio 2020 aveva subito ulteriore ricovero per l'asportazione di altro tumore alla parete addominale;
• egli era stato dichiarato invalido totale con permanente inabilità lavorativa al 100% per cui necessitava assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani ex
L. 18/80;
• pertanto, il non aveva più potuto riprendere la sua attività lavorativa e la situazione CP_1
economica era andata a scadere;
pagina 4 di 15 • inizialmente egli aveva percepito una indennità di malattia per la durata di soli sei mesi a partire dal mese di novembre 2018 fino al mese di aprile 2019, ma successivamente non gli era stata più erogata alcuna indennità o diverso sostegno economico tanto da rimanere senza alcun reddito per 5 mesi, di talché, collocato anticipatamente in pensione, era stato costretto a chiedere anticipi del TFR per sostenere le spese fino al mese di settembre
2019, in quanto solo dall'ottobre 2019 aveva infatti iniziato a percepire una esigua pensione contributiva di soli euro 728,00 mensili;
• nel dicembre 2019 aveva preso in locazione un nuovo immobile in Massama, ove viveva da solo pagando un canone di euro 370,00 mensili oltre euro 15,00 di spese condominiali;
• nel 2019 comunque, grazie anche all'indennità di malattia i cui importi variavano a volte al di sopra dei 1000 euro mensili, era riuscito a fornire alle figlie e alla coniuge già separata di fatto tutta la spesa di generi alimentari di cui abbisognavano;
• le lesioni cerebrali provocate dalla malattia avevano determinato alterazioni del comportamento, compromettendo i suoi gesti e gli atti quotidiani della vita, motivo per il quale gli erano stati contestati in sede penale episodi di maltrattamenti nei confronti della coniuge;
• al fine di far fronte alle spese mediche aveva ottenuto un prestito presso la Bibanca di euro 6.054,63 da rimborsarsi in 60 rate mensili dell'importo di euro 100,51 con ultima rata a scadere nel mese di luglio 2023;
• a seguito della sopraggiunta invalidità aveva chiesto l'indennità di accompagnamento senza ancora conoscere l'esito della domanda;
CP_3
• le difficili condizioni economiche della cooperativa mettevano a rischio anche la corresponsione del restante TFR in suo favore;
• alla luce di tali condizioni non era stato in grado di supportare la prole oltre quanto fatto.
Pertanto, il resistente ha concluso chiedendo, oltre alla separazione, all'affidamento condiviso di con collocamento presso la madre e diritto di visita libero, di nulla prevedere in ordine al Per_2
mantenimento della coniuge e di economicamente autosufficienti, e di non prevedere Per_1 alcun contributo per il mantenimento alle altre figlie finché non fosse stata erogata l'indennità di accompagnamento da parte dell' . CP_3
Esperito negativamente il tentativo di conciliazione il Presidente, a scioglimento della riserva pagina 5 di 15 assunta all'udienza presidenziale del 23.9.2020, ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti:
“Affida la figlia minore ad entrambi i genitori, quantomeno fino a diversa pronuncia del
Tribunale dei Minori di Cagliari previamente adito in merito (come tale avente prevalenza sulla decisione dello scrivente al riguardo, ex art. 38 disp att. C.C.), disponendo che la minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre. La minore dovrà continuare a ricevere da entrambi cura, educazione e istruzione, mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi;
i genitori, i quali continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per i figli, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità anche separatamente;
Dispone che l'altro genitore possa vederla e tenerla con sé secondo accordi tra i coniugi, tenuto conto anche della volontà della minore ormai di anni 16 ed, in difetto, secondo un calendario e con le modalità fissate dai servizi sociali che hanno già in carico la coppia;
Dispone che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione delle due figlie predette quando le ha con sé. Inoltre, il sig. corrisponderà all'altro coniuge, per il CP_1 mantenimento delle due figlie sopra indicate, l'assegno periodico di € 250,00, da versare entro il
5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – concordate o necessitate e documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno.”
Con note scritte per l'udienza del 25.1.2021 la parte ricorrente ha allegato l'inadempimento all'obbligo di pagamento del contributo al mantenimento posto a carico del resistente, parzialmente recuperate solo a seguito di procedura esecutiva, e a causa del perdurare dell'inadempimento ha richiesto di ordinare all' , in qualità di ente erogatore di redditi CP_3
pensionistici nei confronti di di corrispondere in via diretta alla stessa CP_1 Pt_1
l'importo dovuto a titolo di assegno di mantenimento delle due figlie, pari a euro 250
[...]
mensili da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese.
pagina 6 di 15 L'istanza è stata rigettata in ragione della necessità di proporre le istanze di modifica dei provvedimenti provvisori, ivi compresa la richiesta di versamento diretto da parte del terzo debitore, con istanza separata tesa alla formazione di un sub procedimento. ha quindi presentato autonomo ricorso per formulare la medesima richiesta sopra Parte_1
riportata ed è stato a tal fine aperto il sub-procedimento n. R.G. 1432-1/2019.
Nell'ambito di tale procedimento il CC non si è costituito e, in accoglimento del ricorso, è stato disposto che l' versasse direttamente e mensilmente alla ricorrente, prelevandola dalle CP_3
pensioni corrisposte in favore del resistente, la somma di euro 250,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese.
Con sentenza parziale n. 585/2021, pubblicata in data 17.11.2021, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e, con separata ordinanza, è stato disposto il rinvio al Giudice istruttore per l'ulteriore istruzione della causa in merito alla regolazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi.
Con atto depositato il 29.4.2021 l'Avv. D'Andrea, procuratore del CC, ha rinunciato al mandato difensivo.
Poiché non si è mai costituito in giudizio un nuovo difensore nell'interesse del resistente, ai sensi dell'art. 85 c.p.c. è stato dato atto che la revoca e la rinuncia al mandato non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore e, conseguentemente, del perdurare delle funzioni del precedente procuratore.
All'udienza del 27.3.2023 il procuratore di parte ricorrente ha dato atto che il procedimento innanzi al Tribunale per i Minorenni, incardinato per la decadenza dalla responsabilità genitoriale del era in fase di chiusura in quanto la figlia era frattanto divenuta maggiorenne. CP_1 Per_2
È stato in seguito prodotto il decreto di non luogo a provvedere e di archiviazione.
La causa, pertanto, istruita mediante produzioni documentali, è stata tenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Nel merito di quanto domandato occorre preliminarmente osservare che nessuna statuizione deve essere adottata da questo Collegio in ordine alla separazione personale dei coniugi, essendo tale questione già stata definita nel presente procedimento con la sentenza non definitiva n. 585/2021, pubblicata in data 17.11.2021.
Stante la sopraggiunta maggiore età di tutte le figlie delle parti, compresa (ancora Per_2
pagina 7 di 15 minorenne all'epoca dell'apertura del procedimento e dell'assunzione dei provvedimenti provvisori e urgenti), alcuna pronuncia deve essere adottata in relazione alle originarie domande attinenti all'affidamento e al collocamento della figlia minore, così come a quelle riguardanti il diritto di visita del genitore non collocatario.
La necessità di provvedere su tali domande, infatti, in quanto necessariamente connesse alla minore età dei figli sulla base della disciplina esclusivamente dettata per essi ai sensi degli artt.
337 ter e ss. c.c., viene automaticamente meno al raggiungimento della maggiore età della prole.
*
Per quanto concerne la domanda della volta a ottenere un assegno di mantenimento mensile Pt_1 in proprio favore, occorre prioritariamente richiamare l'art. 156, comma 1, c.c. a sensi del quale
“il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”. Il comma 2 della stessa norma, inoltre, precisa che l'entità di tale somministrazione dev'essere “determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”.
In tema di assegno di mantenimento, inoltre, deve precisarsi che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale. Sicché, a norma dell'art. 156 c.c., i redditi adeguati cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge – in assenza della condizione ostativa dell'addebito – devono intendersi quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale;
tale dovere, difatti, non presenta alcun profilo di incompatibilità con la situazione temporanea della separazione, avente una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale costituente il presupposto dell'assegno divorzile e dalla quale deriva la sola sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione. In sede di separazione personale dei coniugi, pertanto, deve ritenersi che permanga il dovere di garantire al coniuge economicamente più debole un tenore di vita paragonabile a quello goduto in costanza di matrimonio, tenendo conto anche delle concrete possibilità del richiedente di accedere a un'attività lavorativa retribuita, in rapporto ai fattori individuali e al contesto in cui vive (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 31/12/2021, n. 42146; Cass.
Civ., Sez. I, 22/03/2023, n. 8254; Cass. Civ., Sez. I, 20/06/2023, n. 17544).
Come da tempo ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, il diritto al mantenimento in seguito pagina 8 di 15 alla separazione personale dei coniugi sorge non soltanto quando il coniuge beneficiario incolpevole versa in uno stato di bisogno, ma anche quando i redditi dello stesso non risultano adeguati a sostenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
la prova della sussistenza di tali presupposti, che per inciso grava a carico del richiedente il mantenimento, non deve essere necessariamente specifica e diretta;
bensì è sufficiente che venga dedotta – anche implicitamente
– una condizione di inadeguatezza a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito indicando i beni o proventi dai quali emerga l'infondatezza della domanda (cfr. Cass. Civ., Sez. I,
31/12/2021, n. 42146).
Tale impossibilità per la ricorrente di mantenere il precedente tenore di vita, goduto in costanza di matrimonio, non può seriamente essere messa in discussione.
Invero, la ha dato atto innanzi al Presidente di aver svolto principalmente mansioni da Pt_1
casalinga in costanza di matrimonio, pur avendo lavorato come badante non regolarizzata per circa un anno e mezzo nel 2018/2019, fino al mese di settembre del 2019, con un reddito mensile di 400,00 euro.
Ella ha, inoltre, indicato nel ricorso introduttivo che il marito ha lavorato per la quasi totalità della durata del matrimonio come socio – lavoratore panettiere fino a che le condizioni di salute glielo hanno consentito, percependo uno stipendio di 2.300,00-2.400,00 euro oltre tredicesima e quattordicesima.
Tale situazione familiare non è di fatto risultata contestata dal resistente, il quale ha confermato in udienza presidenziale di aver percepito fino alla pensione uno stipendio di circa 2.000,00 euro al mese oltre tredicesima e quattordicesima e nella propria comparsa ha riferito dell'attività lavorativa di badante della ricorrente seppur ammettendo di non essere a conoscenza se il lavoro perdurasse o se ella avesse richiesto il reddito di cittadinanza.
Tale seconda ipotesi è quella di cui la ha dato piena prova in corso di causa, affermando fin Pt_1 dall'udienza presidenziale di percepire il reddito di cittadinanza dal dicembre del 2019, pari a
1.000,00 euro mensili, e dimostrando documentalmente la circostanza, mediante la produzione della certificazione attestante la percezione dell'emolumento nella misura indicata dal CP_3
dicembre 2019 al settembre 2020, nella misura di euro 800,00 mensili dal novembre 2020 al gennaio 2021, nella misura di euro 630,25 da febbraio a luglio 2021 (salva integrazione di euro
88,72 a luglio) e nella misura di euro 441,08 – oltre integrazioni di euro 112,36 – da settembre pagina 9 di 15 2021 a febbraio 2022, salvo incremento in quest'ultima mensilità a euro 755,00 (doc. 8 allegato alle memorie ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c.).
Inoltre, la ricorrente ha attestato la percezione dell'emolumento anche nei mesi da maggio a settembre 2023 per euro 631,25 mensili (v. prod. 16.10.2023).
A fronte della chiarezza nella ricostruzione delle proprie entrate patrimoniali da parte della ricorrente e della coerenza con la situazione storica familiare descritta dal resistente, non v'è ragione – né, tantomeno, vi è prova in atti – per ritenere che la abbia svolto attività Pt_1
lavorativa come badante oltre la breve parentesi sopra indicata;
allo stesso modo, la generica allegazione del riguardante un'ulteriore attività svolta come colf non è stata supportata da CP_1
alcun elemento probatorio.
In ragione di ciò, è chiaro come in costanza di matrimonio (essendo i coniugi stati autorizzati a vivere separati con provvedimento del 23.9.2020) la abbia sempre potuto e dovuto fare Pt_1
affidamento per il proprio sostentamento, sulla base del ménage familiare così come evidentemente concordato tra i coniugi, sul reddito del marito.
Inevitabilmente, perciò, la separazione ha impedito alla ricorrente di mantenere il medesimo pregresso tenore di vita, avendo ella visto venir meno la propria unica sostanziale fonte di supporto economico e essendosi dovuta affidare solamente (eccezion fatta per la breve parentesi lavorativa del 2018-2019, peraltro precaria e con stipendio esiguo) alla percezione del reddito di cittadinanza, il quale è anche venuto meno nel 2023 per abrogazione della misura stessa.
Allo stesso modo, non è dubitabile che la a seguito della crisi familiare si sia trovata nella Pt_1
situazione di impossibilità, senza propria colpa, di avere adeguati redditi propri.
Le mansioni di casalinga svolte per la maggior parte del lungo matrimonio, l'assenza di titolo di studio superiore alla licenza media e l'età in cui la si è ritrovata a dover cercare un'attività Pt_1 lavorativa (attualmente 54 anni, 49 anni all'epoca dell'autorizzazione del Presidente a vivere separati) senza pregressa esperienza professionale sono tutte circostanze che rendono credibile e oggettivo il difficile reperimento di un reddito proprio, nonostante ella abbia anche dato prova di non essere rimasta inerte, impegnandosi nel conseguire la qualifica professionale di assistente familiare presso ANAP Sardegna in data 25.11.2021 (doc. 16 parte ricorrente).
L'assenza di redditi adeguati e l'impossibilità di godere del tenore di vita avuto in matrimonio non sono, pertanto, in alcun modo ascrivibili alla ricorrente.
Sussistono, quindi, i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento.
pagina 10 di 15 Tuttavia, nel quantificarne la misura occorre anche tener conto del peggioramento delle condizioni patrimoniali del resistente rispetto al tempo della vita matrimoniale, derivanti dal suo gravissimo stato di salute, dal quale è derivata la classificazione di invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e con necessità di assistenza continua per incapacità di compiere gli atti di vita quotidiana. Tale situazione, infatti, è conseguita alla diagnosi di adenocarcinoma infiltrante del cieco trattato con emicolectomia dx in chemioterapia adiuvante di meningioma di grado 1 trattato con cranioctomia e exeresi (doc. 1 parte resistente, il quale documenta anche tutte le successive operazioni chirurgiche e le ulteriori patologie emerse).
Pertanto, non è certamente possibile prendere quale riferimento della situazione patrimoniale del il reddito percepito in costanza di matrimonio. CP_1
Semmai, occorre aver riguardo al fatto che egli, nell'ambito del sub-procedimento relativo all'istanza di pagamento diretto dell'assegno a carico dell' è risultato percettore di pensione CP_3 categoria IO e di pensione per l'invalidità civile pari a euro 1.145,89 complessivi.
Tale importo è il più aggiornato documentato in atti (doc. 9 parte ricorrente) e nessuna delle parti ha allegato l'avvenuta modifica del medesimo.
A fronte di tale entrata, il ha provato il pagamento mensile del canone di locazione di euro CP_1
370,00 oltre euro 15,00 di oneri condominiali (doc. 3 parte resistente) mentre deve ritenersi estinto il prestito contratto con Bibanca, in quanto l'ultima rata era prevista per il 5.7.2023 (doc. 4 parte resistente), di talché il relativo importo non può più essere ricompreso tra le spese periodicamente gravanti sul resistente.
Tenuto conto della necessità per il anche di far fronte alle spese per la propria assistenza, CP_1 alla luce della predetta e documentata incapacità di provvedere a sé stesso, l'assegno di mantenimento da versare in favore della moglie non può essere stabilito in misura superiore a euro 100,00, mensili, anche in ragione dell'obbligo per il resistente di contribuire altresì al mantenimento delle due figlie più piccole.
Quanto alla figlia maggiore invero, la stessa ricorrente ha dichiarato all'udienza Per_1 presidenziale che quest'ultima aveva a quella data (23.9.2020) iniziato a lavorare da due mesi fa come commessa presso un negozio sportivo con stipendio di circa 500,00 euro mensili e che da cinque mesi si era trasferita a vivere stabilmente con il suo compagno in via Tirso.
A prescindere dal fatto che la madre abbia dato atto di continuare ad aiutare la figlia, tali circostanze, considerate unitamente all'età della stessa, ormai ventinovenne, e all'ulteriore tempo pagina 11 di 15 trascorso dal distacco di dal nucleo familiare, giustificano la mancata previsione di un Per_1
contributo al suo mantenimento.
Invero, secondo il più recente orientamento della Corte di Cassazione, deve osservarsi che:
“posto che l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori: a) la cessazione di tale obbligo deve fondarsi su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, alle condizioni di salute, alla complessiva condotta personale tenuta dal figlio a partire dal raggiungimento della maggiore età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso
l'acquisizione di una occupazione lavorativa;
b) in particolare, il figlio che abbia portato a termine il prescelto percorso formativo scolastico è onerato della prova di essersi impegnato attivamente per trovare una occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni” (Cassazione civile sez. I,
13/10/2021, n. 27904).
Nel caso odierno, ha da tempo concluso il suo percorso di formazione personale e ha Per_1
altresì da anni cominciato una propria attività lavorativa (a prescindere dal fatto che l'occupazione inizialmente reperita si sia conclusa e che i successivi contratti di lavori siano stati precari, secondo quanto riferito nelle seconde memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. di parte ricorrente) e interrotto la convivenza con la famiglia d'origine, avviando un proprio nucleo familiare con il compagno.
Tutti i predetti elementi confermano che l'obbligo dei genitori di mantenere la figlia maggiore sia venuto meno, non sussistendo più una situazione di dipendenza di da loro. Per_1
Diversa situazione è quella riguardante e Tes_1 Per_2
Le stesse hanno all'attualità, rispettivamente, 24 e 20 anni, e sono affette da significativi problemi di salute.
, come da certificato medico del 21.6.2023 (v. prod. 14.10.2023) presenta dal 2017, a Tes_1
cadenza annuale, episodi caratterizzati da malessere generale, irrigidimento diffuso con trisma, parestesie ai 4 arti, alterazioni del visus, perdita di coscienza e clonie, con occasionale morsus e non rilascio sfinterico.
Ella, inoltre, si è iscritta presso il Centro per l'Impiego e dalla relativa documentazione emerge come abbia svolto delle prime brevissime esperienze lavorative (due mesi quale cameriera di bar pagina 12 di 15 e un mese quale procacciatrice per compagnia telefonica, v. doc. 7 parte ricorrente). ha usufruito a lungo di supporto psicologico (docc. 11 e 12 parte ricorrente) e, secondo Per_2
quanto risulta dal decreto di chiusura del procedimento emesso dal Tribunale per i Minorenni di
Cagliari, all'epoca le terapie psicologiche erano ancora in corso;
sempre dal medesimo provvedimento del Tribunale minorile, versato in atto, risulta che collabora in maniera Per_2
volontaria con la biblioteca comunale.
Entrambe, pertanto, non stanno mantenendo un atteggiamento inerte e passivo nel percorso di conseguimento della loro professionalità e autonomia: tuttavia, alla luce della giovane età, delle difficoltà legate alle loro condizioni di salute e della estrema precarietà (per ) o gratuità Tes_1
(per degli impieghi reperiti, tale percorso deve ritenersi ancora in fase iniziale o, Per_2
comunque, non ancora definito, senza che ciò derivi da una eventuale responsabilità delle figlie stesse.
Perciò, l'obbligo del genitore non convivente, ossia il di contribuire al loro mantenimento CP_1
non può ritenersi cessato nonostante la maggiore età.
Tenuto conto delle condizioni patrimoniali del resistente come sopra descritte, si reputa opportuno confermare l'importo del contributo già previsto in sede provvisoria, non essendo materialmente esigibile dal padre, anche alla luce delle proprie necessità di assistenza personale e del suo grave stato di salute, un impegno economico superiore, se si considera anche l'ulteriore onere costituito dall'assegno per il coniuge.
Considerato quanto disposto nell'ambito del sub-procedimento n. R.G. 1432-1/2019, richiamate le argomentazioni ivi svolte quanto al diritto della di ottenere il pagamento diretto Pt_1 dell'assegno da parte del terzo debitore del coniuge inadempiente, nonché tenuto conto che non sussistono ragioni per ritenere rinunciata la domanda (la quale, infatti, è stata esplicitamente richiamata nelle note conclusionali di replica), gli importi dovuti a titolo di mantenimento dal dovranno essere corrisposti in favore della ricorrente direttamente dall' quale CP_1 CP_3 soggetto tenuto alla corresponsione periodica di somme al coniuge obbligato all'erogazione dell'assegno e inadempiente.
*
Quanto alle spese di lite, essendosi il opposto alla domanda di assegno di mantenimento CP_1
per la moglie e al contributo per le figlie, sotto tali profili egli deve essere necessariamente dichiarato soccombente.
pagina 13 di 15 La circostanza che il resistente non si sia opposto alla domanda di separazione e che, dal momento della rinuncia al mandato del proprio avvocato in poi, abbia deciso sostanzialmente di non proseguire nell'opposizione alle domande attoree, senza costituirsi con nuovo difensore, giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/2
La restante misura della metà, quindi, dovrà essere posta a suo carico e pagata in favore dell'Erario, considerata l'ammissione della ricorrente al Patrocinio a Spese dello Stato.
La liquidazione viene effettuata in dispositivo sulla base dei parametri medi per le fasi introduttiva e di studio e minimi per le fasi di istruttoria/trattazione e decisionale (tenuto conto della mancata opposizione di fatto del resistente in tali fasi, conseguente alla mancata costituzione con nuovo difensore) previsti dal DM 147/2022 per le cause di valore ricompreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 applicabile in ragione del valore indeterminabile della causa e della sostanziale semplicità e ordinarietà delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Dovendosi computare nella liquidazione dei compensi anche l'attività relativa al sub- procedimento instaurato per l'ordine di pagamento diretto al terzo, rispetto a esso si ritiene di poter applicare in via analogica i compensi previsti dal medesimo DM per i procedimenti cautelari, stante la natura simile del procedimento. In particolare, dovranno applicarsi i parametri minimi stante la rapidità di tale sub-procedimento e la esigua attività difensiva espletata, con esclusione della fase istruttoria, in quanto non svolta. Anche in questo caso, la mancanza di costituzione del resistente nel sub-procedimento giustifica la medesima misura di compensazione sopra citata.
P.Q.M.
il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, richiamata la sentenza 585/2021, pubblicata in data 17.11.2021 ed emessa dall'intestato Tribunale, con cui è stata pronunciata la separazione fra i coniugi:
• dispone che sia tenuto a versare entro il giorno 5 di ogni mese, quale CP_1 assegno di mantenimento per la coniuge, l'importo mensile di euro 100,00 in favore di oltre rivalutazione ISTAT;
Parte_1
• dispone che sia tenuto a versare entro il giorno 5 di ogni mese, quale CP_1 contributo al mantenimento delle figlie e l'importo mensile di euro Tes_1 Per_2
250,00 (euro 125,00 per ciascuna figlia) in favore di oltre rivalutazione Parte_1
pagina 14 di 15 ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie sostenute dalla madre nell'interesse delle figlie maggiorenni ma non economicamente indipendenti e adeguatamente documentate;
• ordina all' , quale soggetto tenuto alla corresponsione periodica di somme di denaro CP_3
in favore di di versare direttamente a entro il giorno 5 di CP_1 Parte_1
ogni mese, il predetto complessivo importo di euro 350,00 (euro 250,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie ed euro 100,00 a titolo di mantenimento della coniuge), prelevandolo dalle pensioni corrisposte in favore del resistente;
• compensa le spese di lite per la misura di 1/2 e condanna alla rifusione CP_1
delle suddette spese nella restante quota di 1/2, che liquida, tenuto conto anche del sub- procedimento n. 1432-1/2019 R.G., in complessivi euro 2.268,50 per compensi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%, disponendo che il pagamento venga effettuato in favore dell'Erario.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Oristano del
20.2.2025
Il Giudice relatore
Dott. Gabriele Bordiga
La Presidente
Dott.ssa Consuelo Mighela
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
Dott. Nicolò Sesta Giudice
Dott. Gabriele Bordiga Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1432 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2019, promossa da
, nata a [...] in data [...], ivi residente in [...]
2/T, C.F. , elettivamente domiciliata in Oristano, via Cagliari n. 165, C.F._1
presso lo studio dell'Avv. Giovanna Maria Urru, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE contro
nato a [...] il [...], ivi residente nella frazione di Massama, via CP_1
Casalini n. 21, C.F. , elettivamente domiciliato in Oristano, via Filippo C.F._2
Brunelleschi n. 31 presso lo studio dell'Avv. Andrea D'Andrea che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
e con la partecipazione del
, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Controparte_2
pagina 1 di 15 di Oristano;
INTERVENUTO PER LEGGE
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente:
“1) Il convenuto sia condannato a pagare un assegno di mantenimento per le figlie e per la ricorrente in misura non inferiore ad euro 370,00 o in quella maggiore che vorrà determinare il
Tribunale;
2) Condannare il convenuto alla rifusione delle spese di lite ivi comprese quelle del sub procedimento, da distrarre a favore dello stato essendo la ricorrente ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.
3) In via subordinata istruttoria, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda formulata invia principale, si deduce prova per testi sul seguente capo:
a) vero che il sig. attualmente lavora in un panificio di Nurachi? (teste ); CP_1 Testimone_1
b) disporre accertamenti ex art. 337 ter c.c. sulla situazione economica e lavorativa del CC”.
Nell'interesse del resistente:
“- Nulla disporre in ordine al richiesto mantenimento a favore della ricorrente e della figlia maggiore in quanto entrambi autonome ed autosufficienti economicamente;
Per_1
- Stante l'attuale, persistente, condizione economica del convenuto e l'impossibilità di disporre o conseguire altri e diversi redditi al di fuori della esigua pensione, nulla disporre a titolo di contributo al mantenimento e delle spese straordinarie a carico del , a favore delle due CP_1
figlie e , e questo salvo che, nelle more del giudizio, non gli venga erogata Tes_1 Per_2
l'indennità di accompagnamento da parte dell' CP_3
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 4.11.2019, ritualmente notificato, ha adito codesto Parte_1
Tribunale al fine di ottenere la separazione personale dal coniuge con cui aveva CP_1
contratto matrimonio civile in data 6.7.1992 in Oristano (atto n. 22, parte 1 - anno 1992).
Dall'unione coniugale sono nate le figlie (27.9.1995), il (3.9.2000) e Per_1 Tes_1 Per_2
(22.9.2004).
La ricorrente, in particolare ha dedotto che:
pagina 2 di 15 • il rapporto coniugale negli anni era stato caratterizzato da momenti di forte conflitto, ritenuti pregiudizievoli per le figlie, tanto che era stato avviato un procedimento innanzi al
Tribunale per i Minorenni di Cagliari, all'epoca ancora in corso;
• le parti erano già separate di fatto, in quanto la ricorrente, a fronte dell'intollerabilità della situazione, aveva dovuto lasciare la casa coniugale insieme alle figlie, con le quali abitava al piano terra dell'appartamento messo a disposizione dei propri genitori, i quali vivevano al primo piano;
• ella era disoccupata, essendo terminato a settembre del 2019 il lavoro che prestava come assistente domiciliare presso una famiglia e per il quale percepiva circa 300,00 euro al mese;
• il a causa di problemi di salute, aveva dovuto sospendere/interrompere l'attività CP_1
lavorativa di panettiere che prestava quale socio lavoratore a favore della società cooperativa “L'arte del pane” sita in Bauladu zona p.i.p.;
• lo stipendio medio mensile del era precedentemente di circa 2.300,00 euro mensili, CP_1
oltre alla 13° e 14° mensilità, mentre da quando si era ammalato non era noto quali emolumenti percepisse;
• verosimilmente egli percepiva l'indennità di invalidità civile;
• nessuna delle figlie delle parti aveva raggiunto l'indipendenza economica, in quanto all'epoca ancora minorenne, frequentava la terza media, mentre aveva da Per_2 Tes_1
poco compiuto 19 anni e frequentava l'ultimo anno del liceo artistico, mentre Per_1
aveva 24 anni, era in cerca di un lavoro e stava valutando di trasferirsi all'estero.
La ricorrente ha quindi concluso chiedendo, oltre alla separazione, l'affidamento condiviso di con collocamento della stessa presso la madre, la previsione di un diritto di visita libero Per_2 del padre e l'obbligo del di corrispondere un assegno per il mantenimento della coniuge e CP_1
delle figlie da quantificare all'esito della conoscenza della sua attuale situazione reddituale, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si è costituito il quale non si è opposto alla domanda di separazione e a quella di CP_1
affidamento condiviso di a entrambi i genitori con collocamento presso la madre e diritto Per_2
di visita libero in proprio favore. Il resistente ha contestato, invece, le ulteriori domande, eccependo che:
pagina 3 di 15 • la figlia maggiore coabitava assieme al compagno in via Tirso Per_1 Parte_2
ad Oristano e da tempo lavorava presso esercizi commerciali di abbigliamento quale commessa, avendo prestato per molti anni attività presso il negozio di abbigliamento di in Via Tirso ad Oristano, ove lavorava il compagno, nonché avendo prima del Pt_2
OV lavorato come commessa anche presso il negozio Inter Sport nel Centro
Commerciale Porta Nuova di Oristano;
• doveva sostenere l'esame di maturità presso il liceo artistico di Oristano mentre Tes_1
frequentava un corso serale al fine di conseguire il diploma di terza media;
Per_2
• la lavorava quale badante e persona addetta alle pulizie presso tale sig.ra di Pt_1 Per_3
Oristano e non si era a conoscenza se tale rapporto continuasse a sussistere o se la ricorrente avesse fatto domanda per il reddito di cittadinanza;
• ella, ad ogni modo, lavorava anche come colf in Oristano presso TA NN, figlia della predetta signora;
• egli, invece, aveva lavorato come panificatore fino al mese di ottobre 2018, quando aveva scoperto di essere affetto da gravissime patologie, ossia da edenocarcinoma infiltrante del cieco per cui era stato trattato con emicolectomia con recente craniotomia ed exeresi di meningioma di 1° grado con trattamento chemioterapico;
• tali malattie gravissime avevano causato una totale limitazione funzionale anche dei movimenti articolari ed era stata riscontrata anche una neoplasia del colon, anch'essa trattata chirurgicamente;
• a seguito delle prime operazioni chirurgiche il CC ne aveva anche subito delle altre, stante il rinvenimento di neoformazioni compatibili con il meningioma e dopo una serie di cicli di chemioterapia nel mese di aprile 2019 era stato nuovamente ricoverato per embolia polmonare, mentre nel dicembre 2019 fino ai primi del mese di gennaio 2020 aveva subito ulteriore ricovero per l'asportazione di altro tumore alla parete addominale;
• egli era stato dichiarato invalido totale con permanente inabilità lavorativa al 100% per cui necessitava assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani ex
L. 18/80;
• pertanto, il non aveva più potuto riprendere la sua attività lavorativa e la situazione CP_1
economica era andata a scadere;
pagina 4 di 15 • inizialmente egli aveva percepito una indennità di malattia per la durata di soli sei mesi a partire dal mese di novembre 2018 fino al mese di aprile 2019, ma successivamente non gli era stata più erogata alcuna indennità o diverso sostegno economico tanto da rimanere senza alcun reddito per 5 mesi, di talché, collocato anticipatamente in pensione, era stato costretto a chiedere anticipi del TFR per sostenere le spese fino al mese di settembre
2019, in quanto solo dall'ottobre 2019 aveva infatti iniziato a percepire una esigua pensione contributiva di soli euro 728,00 mensili;
• nel dicembre 2019 aveva preso in locazione un nuovo immobile in Massama, ove viveva da solo pagando un canone di euro 370,00 mensili oltre euro 15,00 di spese condominiali;
• nel 2019 comunque, grazie anche all'indennità di malattia i cui importi variavano a volte al di sopra dei 1000 euro mensili, era riuscito a fornire alle figlie e alla coniuge già separata di fatto tutta la spesa di generi alimentari di cui abbisognavano;
• le lesioni cerebrali provocate dalla malattia avevano determinato alterazioni del comportamento, compromettendo i suoi gesti e gli atti quotidiani della vita, motivo per il quale gli erano stati contestati in sede penale episodi di maltrattamenti nei confronti della coniuge;
• al fine di far fronte alle spese mediche aveva ottenuto un prestito presso la Bibanca di euro 6.054,63 da rimborsarsi in 60 rate mensili dell'importo di euro 100,51 con ultima rata a scadere nel mese di luglio 2023;
• a seguito della sopraggiunta invalidità aveva chiesto l'indennità di accompagnamento senza ancora conoscere l'esito della domanda;
CP_3
• le difficili condizioni economiche della cooperativa mettevano a rischio anche la corresponsione del restante TFR in suo favore;
• alla luce di tali condizioni non era stato in grado di supportare la prole oltre quanto fatto.
Pertanto, il resistente ha concluso chiedendo, oltre alla separazione, all'affidamento condiviso di con collocamento presso la madre e diritto di visita libero, di nulla prevedere in ordine al Per_2
mantenimento della coniuge e di economicamente autosufficienti, e di non prevedere Per_1 alcun contributo per il mantenimento alle altre figlie finché non fosse stata erogata l'indennità di accompagnamento da parte dell' . CP_3
Esperito negativamente il tentativo di conciliazione il Presidente, a scioglimento della riserva pagina 5 di 15 assunta all'udienza presidenziale del 23.9.2020, ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti:
“Affida la figlia minore ad entrambi i genitori, quantomeno fino a diversa pronuncia del
Tribunale dei Minori di Cagliari previamente adito in merito (come tale avente prevalenza sulla decisione dello scrivente al riguardo, ex art. 38 disp att. C.C.), disponendo che la minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre. La minore dovrà continuare a ricevere da entrambi cura, educazione e istruzione, mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi;
i genitori, i quali continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per i figli, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità anche separatamente;
Dispone che l'altro genitore possa vederla e tenerla con sé secondo accordi tra i coniugi, tenuto conto anche della volontà della minore ormai di anni 16 ed, in difetto, secondo un calendario e con le modalità fissate dai servizi sociali che hanno già in carico la coppia;
Dispone che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione delle due figlie predette quando le ha con sé. Inoltre, il sig. corrisponderà all'altro coniuge, per il CP_1 mantenimento delle due figlie sopra indicate, l'assegno periodico di € 250,00, da versare entro il
5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – concordate o necessitate e documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno.”
Con note scritte per l'udienza del 25.1.2021 la parte ricorrente ha allegato l'inadempimento all'obbligo di pagamento del contributo al mantenimento posto a carico del resistente, parzialmente recuperate solo a seguito di procedura esecutiva, e a causa del perdurare dell'inadempimento ha richiesto di ordinare all' , in qualità di ente erogatore di redditi CP_3
pensionistici nei confronti di di corrispondere in via diretta alla stessa CP_1 Pt_1
l'importo dovuto a titolo di assegno di mantenimento delle due figlie, pari a euro 250
[...]
mensili da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese.
pagina 6 di 15 L'istanza è stata rigettata in ragione della necessità di proporre le istanze di modifica dei provvedimenti provvisori, ivi compresa la richiesta di versamento diretto da parte del terzo debitore, con istanza separata tesa alla formazione di un sub procedimento. ha quindi presentato autonomo ricorso per formulare la medesima richiesta sopra Parte_1
riportata ed è stato a tal fine aperto il sub-procedimento n. R.G. 1432-1/2019.
Nell'ambito di tale procedimento il CC non si è costituito e, in accoglimento del ricorso, è stato disposto che l' versasse direttamente e mensilmente alla ricorrente, prelevandola dalle CP_3
pensioni corrisposte in favore del resistente, la somma di euro 250,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese.
Con sentenza parziale n. 585/2021, pubblicata in data 17.11.2021, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e, con separata ordinanza, è stato disposto il rinvio al Giudice istruttore per l'ulteriore istruzione della causa in merito alla regolazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi.
Con atto depositato il 29.4.2021 l'Avv. D'Andrea, procuratore del CC, ha rinunciato al mandato difensivo.
Poiché non si è mai costituito in giudizio un nuovo difensore nell'interesse del resistente, ai sensi dell'art. 85 c.p.c. è stato dato atto che la revoca e la rinuncia al mandato non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore e, conseguentemente, del perdurare delle funzioni del precedente procuratore.
All'udienza del 27.3.2023 il procuratore di parte ricorrente ha dato atto che il procedimento innanzi al Tribunale per i Minorenni, incardinato per la decadenza dalla responsabilità genitoriale del era in fase di chiusura in quanto la figlia era frattanto divenuta maggiorenne. CP_1 Per_2
È stato in seguito prodotto il decreto di non luogo a provvedere e di archiviazione.
La causa, pertanto, istruita mediante produzioni documentali, è stata tenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Nel merito di quanto domandato occorre preliminarmente osservare che nessuna statuizione deve essere adottata da questo Collegio in ordine alla separazione personale dei coniugi, essendo tale questione già stata definita nel presente procedimento con la sentenza non definitiva n. 585/2021, pubblicata in data 17.11.2021.
Stante la sopraggiunta maggiore età di tutte le figlie delle parti, compresa (ancora Per_2
pagina 7 di 15 minorenne all'epoca dell'apertura del procedimento e dell'assunzione dei provvedimenti provvisori e urgenti), alcuna pronuncia deve essere adottata in relazione alle originarie domande attinenti all'affidamento e al collocamento della figlia minore, così come a quelle riguardanti il diritto di visita del genitore non collocatario.
La necessità di provvedere su tali domande, infatti, in quanto necessariamente connesse alla minore età dei figli sulla base della disciplina esclusivamente dettata per essi ai sensi degli artt.
337 ter e ss. c.c., viene automaticamente meno al raggiungimento della maggiore età della prole.
*
Per quanto concerne la domanda della volta a ottenere un assegno di mantenimento mensile Pt_1 in proprio favore, occorre prioritariamente richiamare l'art. 156, comma 1, c.c. a sensi del quale
“il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”. Il comma 2 della stessa norma, inoltre, precisa che l'entità di tale somministrazione dev'essere “determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”.
In tema di assegno di mantenimento, inoltre, deve precisarsi che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale. Sicché, a norma dell'art. 156 c.c., i redditi adeguati cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge – in assenza della condizione ostativa dell'addebito – devono intendersi quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale;
tale dovere, difatti, non presenta alcun profilo di incompatibilità con la situazione temporanea della separazione, avente una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale costituente il presupposto dell'assegno divorzile e dalla quale deriva la sola sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione. In sede di separazione personale dei coniugi, pertanto, deve ritenersi che permanga il dovere di garantire al coniuge economicamente più debole un tenore di vita paragonabile a quello goduto in costanza di matrimonio, tenendo conto anche delle concrete possibilità del richiedente di accedere a un'attività lavorativa retribuita, in rapporto ai fattori individuali e al contesto in cui vive (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 31/12/2021, n. 42146; Cass.
Civ., Sez. I, 22/03/2023, n. 8254; Cass. Civ., Sez. I, 20/06/2023, n. 17544).
Come da tempo ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, il diritto al mantenimento in seguito pagina 8 di 15 alla separazione personale dei coniugi sorge non soltanto quando il coniuge beneficiario incolpevole versa in uno stato di bisogno, ma anche quando i redditi dello stesso non risultano adeguati a sostenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
la prova della sussistenza di tali presupposti, che per inciso grava a carico del richiedente il mantenimento, non deve essere necessariamente specifica e diretta;
bensì è sufficiente che venga dedotta – anche implicitamente
– una condizione di inadeguatezza a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito indicando i beni o proventi dai quali emerga l'infondatezza della domanda (cfr. Cass. Civ., Sez. I,
31/12/2021, n. 42146).
Tale impossibilità per la ricorrente di mantenere il precedente tenore di vita, goduto in costanza di matrimonio, non può seriamente essere messa in discussione.
Invero, la ha dato atto innanzi al Presidente di aver svolto principalmente mansioni da Pt_1
casalinga in costanza di matrimonio, pur avendo lavorato come badante non regolarizzata per circa un anno e mezzo nel 2018/2019, fino al mese di settembre del 2019, con un reddito mensile di 400,00 euro.
Ella ha, inoltre, indicato nel ricorso introduttivo che il marito ha lavorato per la quasi totalità della durata del matrimonio come socio – lavoratore panettiere fino a che le condizioni di salute glielo hanno consentito, percependo uno stipendio di 2.300,00-2.400,00 euro oltre tredicesima e quattordicesima.
Tale situazione familiare non è di fatto risultata contestata dal resistente, il quale ha confermato in udienza presidenziale di aver percepito fino alla pensione uno stipendio di circa 2.000,00 euro al mese oltre tredicesima e quattordicesima e nella propria comparsa ha riferito dell'attività lavorativa di badante della ricorrente seppur ammettendo di non essere a conoscenza se il lavoro perdurasse o se ella avesse richiesto il reddito di cittadinanza.
Tale seconda ipotesi è quella di cui la ha dato piena prova in corso di causa, affermando fin Pt_1 dall'udienza presidenziale di percepire il reddito di cittadinanza dal dicembre del 2019, pari a
1.000,00 euro mensili, e dimostrando documentalmente la circostanza, mediante la produzione della certificazione attestante la percezione dell'emolumento nella misura indicata dal CP_3
dicembre 2019 al settembre 2020, nella misura di euro 800,00 mensili dal novembre 2020 al gennaio 2021, nella misura di euro 630,25 da febbraio a luglio 2021 (salva integrazione di euro
88,72 a luglio) e nella misura di euro 441,08 – oltre integrazioni di euro 112,36 – da settembre pagina 9 di 15 2021 a febbraio 2022, salvo incremento in quest'ultima mensilità a euro 755,00 (doc. 8 allegato alle memorie ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c.).
Inoltre, la ricorrente ha attestato la percezione dell'emolumento anche nei mesi da maggio a settembre 2023 per euro 631,25 mensili (v. prod. 16.10.2023).
A fronte della chiarezza nella ricostruzione delle proprie entrate patrimoniali da parte della ricorrente e della coerenza con la situazione storica familiare descritta dal resistente, non v'è ragione – né, tantomeno, vi è prova in atti – per ritenere che la abbia svolto attività Pt_1
lavorativa come badante oltre la breve parentesi sopra indicata;
allo stesso modo, la generica allegazione del riguardante un'ulteriore attività svolta come colf non è stata supportata da CP_1
alcun elemento probatorio.
In ragione di ciò, è chiaro come in costanza di matrimonio (essendo i coniugi stati autorizzati a vivere separati con provvedimento del 23.9.2020) la abbia sempre potuto e dovuto fare Pt_1
affidamento per il proprio sostentamento, sulla base del ménage familiare così come evidentemente concordato tra i coniugi, sul reddito del marito.
Inevitabilmente, perciò, la separazione ha impedito alla ricorrente di mantenere il medesimo pregresso tenore di vita, avendo ella visto venir meno la propria unica sostanziale fonte di supporto economico e essendosi dovuta affidare solamente (eccezion fatta per la breve parentesi lavorativa del 2018-2019, peraltro precaria e con stipendio esiguo) alla percezione del reddito di cittadinanza, il quale è anche venuto meno nel 2023 per abrogazione della misura stessa.
Allo stesso modo, non è dubitabile che la a seguito della crisi familiare si sia trovata nella Pt_1
situazione di impossibilità, senza propria colpa, di avere adeguati redditi propri.
Le mansioni di casalinga svolte per la maggior parte del lungo matrimonio, l'assenza di titolo di studio superiore alla licenza media e l'età in cui la si è ritrovata a dover cercare un'attività Pt_1 lavorativa (attualmente 54 anni, 49 anni all'epoca dell'autorizzazione del Presidente a vivere separati) senza pregressa esperienza professionale sono tutte circostanze che rendono credibile e oggettivo il difficile reperimento di un reddito proprio, nonostante ella abbia anche dato prova di non essere rimasta inerte, impegnandosi nel conseguire la qualifica professionale di assistente familiare presso ANAP Sardegna in data 25.11.2021 (doc. 16 parte ricorrente).
L'assenza di redditi adeguati e l'impossibilità di godere del tenore di vita avuto in matrimonio non sono, pertanto, in alcun modo ascrivibili alla ricorrente.
Sussistono, quindi, i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento.
pagina 10 di 15 Tuttavia, nel quantificarne la misura occorre anche tener conto del peggioramento delle condizioni patrimoniali del resistente rispetto al tempo della vita matrimoniale, derivanti dal suo gravissimo stato di salute, dal quale è derivata la classificazione di invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e con necessità di assistenza continua per incapacità di compiere gli atti di vita quotidiana. Tale situazione, infatti, è conseguita alla diagnosi di adenocarcinoma infiltrante del cieco trattato con emicolectomia dx in chemioterapia adiuvante di meningioma di grado 1 trattato con cranioctomia e exeresi (doc. 1 parte resistente, il quale documenta anche tutte le successive operazioni chirurgiche e le ulteriori patologie emerse).
Pertanto, non è certamente possibile prendere quale riferimento della situazione patrimoniale del il reddito percepito in costanza di matrimonio. CP_1
Semmai, occorre aver riguardo al fatto che egli, nell'ambito del sub-procedimento relativo all'istanza di pagamento diretto dell'assegno a carico dell' è risultato percettore di pensione CP_3 categoria IO e di pensione per l'invalidità civile pari a euro 1.145,89 complessivi.
Tale importo è il più aggiornato documentato in atti (doc. 9 parte ricorrente) e nessuna delle parti ha allegato l'avvenuta modifica del medesimo.
A fronte di tale entrata, il ha provato il pagamento mensile del canone di locazione di euro CP_1
370,00 oltre euro 15,00 di oneri condominiali (doc. 3 parte resistente) mentre deve ritenersi estinto il prestito contratto con Bibanca, in quanto l'ultima rata era prevista per il 5.7.2023 (doc. 4 parte resistente), di talché il relativo importo non può più essere ricompreso tra le spese periodicamente gravanti sul resistente.
Tenuto conto della necessità per il anche di far fronte alle spese per la propria assistenza, CP_1 alla luce della predetta e documentata incapacità di provvedere a sé stesso, l'assegno di mantenimento da versare in favore della moglie non può essere stabilito in misura superiore a euro 100,00, mensili, anche in ragione dell'obbligo per il resistente di contribuire altresì al mantenimento delle due figlie più piccole.
Quanto alla figlia maggiore invero, la stessa ricorrente ha dichiarato all'udienza Per_1 presidenziale che quest'ultima aveva a quella data (23.9.2020) iniziato a lavorare da due mesi fa come commessa presso un negozio sportivo con stipendio di circa 500,00 euro mensili e che da cinque mesi si era trasferita a vivere stabilmente con il suo compagno in via Tirso.
A prescindere dal fatto che la madre abbia dato atto di continuare ad aiutare la figlia, tali circostanze, considerate unitamente all'età della stessa, ormai ventinovenne, e all'ulteriore tempo pagina 11 di 15 trascorso dal distacco di dal nucleo familiare, giustificano la mancata previsione di un Per_1
contributo al suo mantenimento.
Invero, secondo il più recente orientamento della Corte di Cassazione, deve osservarsi che:
“posto che l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori: a) la cessazione di tale obbligo deve fondarsi su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, alle condizioni di salute, alla complessiva condotta personale tenuta dal figlio a partire dal raggiungimento della maggiore età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso
l'acquisizione di una occupazione lavorativa;
b) in particolare, il figlio che abbia portato a termine il prescelto percorso formativo scolastico è onerato della prova di essersi impegnato attivamente per trovare una occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni” (Cassazione civile sez. I,
13/10/2021, n. 27904).
Nel caso odierno, ha da tempo concluso il suo percorso di formazione personale e ha Per_1
altresì da anni cominciato una propria attività lavorativa (a prescindere dal fatto che l'occupazione inizialmente reperita si sia conclusa e che i successivi contratti di lavori siano stati precari, secondo quanto riferito nelle seconde memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. di parte ricorrente) e interrotto la convivenza con la famiglia d'origine, avviando un proprio nucleo familiare con il compagno.
Tutti i predetti elementi confermano che l'obbligo dei genitori di mantenere la figlia maggiore sia venuto meno, non sussistendo più una situazione di dipendenza di da loro. Per_1
Diversa situazione è quella riguardante e Tes_1 Per_2
Le stesse hanno all'attualità, rispettivamente, 24 e 20 anni, e sono affette da significativi problemi di salute.
, come da certificato medico del 21.6.2023 (v. prod. 14.10.2023) presenta dal 2017, a Tes_1
cadenza annuale, episodi caratterizzati da malessere generale, irrigidimento diffuso con trisma, parestesie ai 4 arti, alterazioni del visus, perdita di coscienza e clonie, con occasionale morsus e non rilascio sfinterico.
Ella, inoltre, si è iscritta presso il Centro per l'Impiego e dalla relativa documentazione emerge come abbia svolto delle prime brevissime esperienze lavorative (due mesi quale cameriera di bar pagina 12 di 15 e un mese quale procacciatrice per compagnia telefonica, v. doc. 7 parte ricorrente). ha usufruito a lungo di supporto psicologico (docc. 11 e 12 parte ricorrente) e, secondo Per_2
quanto risulta dal decreto di chiusura del procedimento emesso dal Tribunale per i Minorenni di
Cagliari, all'epoca le terapie psicologiche erano ancora in corso;
sempre dal medesimo provvedimento del Tribunale minorile, versato in atto, risulta che collabora in maniera Per_2
volontaria con la biblioteca comunale.
Entrambe, pertanto, non stanno mantenendo un atteggiamento inerte e passivo nel percorso di conseguimento della loro professionalità e autonomia: tuttavia, alla luce della giovane età, delle difficoltà legate alle loro condizioni di salute e della estrema precarietà (per ) o gratuità Tes_1
(per degli impieghi reperiti, tale percorso deve ritenersi ancora in fase iniziale o, Per_2
comunque, non ancora definito, senza che ciò derivi da una eventuale responsabilità delle figlie stesse.
Perciò, l'obbligo del genitore non convivente, ossia il di contribuire al loro mantenimento CP_1
non può ritenersi cessato nonostante la maggiore età.
Tenuto conto delle condizioni patrimoniali del resistente come sopra descritte, si reputa opportuno confermare l'importo del contributo già previsto in sede provvisoria, non essendo materialmente esigibile dal padre, anche alla luce delle proprie necessità di assistenza personale e del suo grave stato di salute, un impegno economico superiore, se si considera anche l'ulteriore onere costituito dall'assegno per il coniuge.
Considerato quanto disposto nell'ambito del sub-procedimento n. R.G. 1432-1/2019, richiamate le argomentazioni ivi svolte quanto al diritto della di ottenere il pagamento diretto Pt_1 dell'assegno da parte del terzo debitore del coniuge inadempiente, nonché tenuto conto che non sussistono ragioni per ritenere rinunciata la domanda (la quale, infatti, è stata esplicitamente richiamata nelle note conclusionali di replica), gli importi dovuti a titolo di mantenimento dal dovranno essere corrisposti in favore della ricorrente direttamente dall' quale CP_1 CP_3 soggetto tenuto alla corresponsione periodica di somme al coniuge obbligato all'erogazione dell'assegno e inadempiente.
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Quanto alle spese di lite, essendosi il opposto alla domanda di assegno di mantenimento CP_1
per la moglie e al contributo per le figlie, sotto tali profili egli deve essere necessariamente dichiarato soccombente.
pagina 13 di 15 La circostanza che il resistente non si sia opposto alla domanda di separazione e che, dal momento della rinuncia al mandato del proprio avvocato in poi, abbia deciso sostanzialmente di non proseguire nell'opposizione alle domande attoree, senza costituirsi con nuovo difensore, giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/2
La restante misura della metà, quindi, dovrà essere posta a suo carico e pagata in favore dell'Erario, considerata l'ammissione della ricorrente al Patrocinio a Spese dello Stato.
La liquidazione viene effettuata in dispositivo sulla base dei parametri medi per le fasi introduttiva e di studio e minimi per le fasi di istruttoria/trattazione e decisionale (tenuto conto della mancata opposizione di fatto del resistente in tali fasi, conseguente alla mancata costituzione con nuovo difensore) previsti dal DM 147/2022 per le cause di valore ricompreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 applicabile in ragione del valore indeterminabile della causa e della sostanziale semplicità e ordinarietà delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Dovendosi computare nella liquidazione dei compensi anche l'attività relativa al sub- procedimento instaurato per l'ordine di pagamento diretto al terzo, rispetto a esso si ritiene di poter applicare in via analogica i compensi previsti dal medesimo DM per i procedimenti cautelari, stante la natura simile del procedimento. In particolare, dovranno applicarsi i parametri minimi stante la rapidità di tale sub-procedimento e la esigua attività difensiva espletata, con esclusione della fase istruttoria, in quanto non svolta. Anche in questo caso, la mancanza di costituzione del resistente nel sub-procedimento giustifica la medesima misura di compensazione sopra citata.
P.Q.M.
il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, richiamata la sentenza 585/2021, pubblicata in data 17.11.2021 ed emessa dall'intestato Tribunale, con cui è stata pronunciata la separazione fra i coniugi:
• dispone che sia tenuto a versare entro il giorno 5 di ogni mese, quale CP_1 assegno di mantenimento per la coniuge, l'importo mensile di euro 100,00 in favore di oltre rivalutazione ISTAT;
Parte_1
• dispone che sia tenuto a versare entro il giorno 5 di ogni mese, quale CP_1 contributo al mantenimento delle figlie e l'importo mensile di euro Tes_1 Per_2
250,00 (euro 125,00 per ciascuna figlia) in favore di oltre rivalutazione Parte_1
pagina 14 di 15 ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie sostenute dalla madre nell'interesse delle figlie maggiorenni ma non economicamente indipendenti e adeguatamente documentate;
• ordina all' , quale soggetto tenuto alla corresponsione periodica di somme di denaro CP_3
in favore di di versare direttamente a entro il giorno 5 di CP_1 Parte_1
ogni mese, il predetto complessivo importo di euro 350,00 (euro 250,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie ed euro 100,00 a titolo di mantenimento della coniuge), prelevandolo dalle pensioni corrisposte in favore del resistente;
• compensa le spese di lite per la misura di 1/2 e condanna alla rifusione CP_1
delle suddette spese nella restante quota di 1/2, che liquida, tenuto conto anche del sub- procedimento n. 1432-1/2019 R.G., in complessivi euro 2.268,50 per compensi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%, disponendo che il pagamento venga effettuato in favore dell'Erario.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Oristano del
20.2.2025
Il Giudice relatore
Dott. Gabriele Bordiga
La Presidente
Dott.ssa Consuelo Mighela
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