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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 04/12/2025, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 706/2023
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
Barbara BORTOT Presidente
Gaetano CAMPO Consigliere
Silvia BURELLI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in appello da
(p.iva ), in persona del Presidente del C.d.A. e Legale Parte_1 P.IVA_1
Rappresentante , rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Luca Parte_2
GR (c.f. ) ed elettivamente domiciliato con il proprio difensore presso lo C.F._1
studio dell'avv. Simone Tramontan (c.f. in Venezia, via Banchina dell'Azoto C.F._2
15, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni di cui al presente procedimento agli indirizzi di p.e.c. e Email_1 Email_2
Parte appellante contro
C.F. ), nato in [...] l'[...] e residente in Controparte_1 C.F._3
35040 Castelbaldo (PD), Via Anconetta n. 10, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.
EM LL del Foro di Padova (C.F. ), elettivamente domiciliato C.F._4
presso il suo Studio, sito in Via G.A. Longhin n. 11, al cui indirizzo PEC
potranno essere inviate dalla Cancelleria le Email_3
1 comunicazioni di rito nel corso del presente procedimento
Parte appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 315/2023 del Tribunale di PADOVA – sezione lavoro
IN PUNTO: inquadramento;
differenze retributive
Conclusioni:
Per parte appellante:
“la Corte di Appello di Venezia, sez. lavoro, voglia accogliere il presente ricorso e per l'effetto, in
riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare inammissibili e/o respingere integralmente le domande
formulate in primo grado con il favore delle spese del doppio grado. In subordine, in caso di
accoglimento, anche parziale dell'appello, voglia la Corte contenere entro i limiti di legge e di
contratto gli importi eventualmente dovuti all'appellato, con compensazione delle spese del doppio
grado. Voglia in ogni caso la Corte condannare l'appellato alla restituzione, anche parziale, degli
importi versati in esecuzione della sentenza di primo grado.”
Per parte appellata:
“In via principale:
Rigettare l'appello proposto da e, pertanto, confermare integralmente la Parte_1
sentenza n. 315/2024 pronunciata dal Tribunale di Padova, Dott. Mauro Dallacasa, il 16.6.2023 e
pubblicata in pari data, nell'ambito della causa R.G. n. 1288/2022, anche, se del caso, per un diverso
periodo ed importo.
In subordine:
Nella denegata ipotesi in cui la Corte d'Appello ritenesse fondato l'appello avversario, con riforma
della sentenza n. 315/2024 pronunciata dal Tribunale di Padova, Dott. Mauro Dallacasa, il 16.6.2023
e pubblicata in pari data, nell'ambito della causa R.G. n. 1288/2022, si chiede l'accoglimento della
domanda formulata nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio in via subordinata che di
seguito si riporta:
«per quanto esposto, accertare e dichiarare la spettanza del 2° livello di inquadramento, parametro
A, del CCNL Fise Assoambiente dal mese di luglio 2016 in avanti e, per l'effetto, condannare la
società al pagamento delle differenze retributive, rispetto al trattamento Parte_1
2 economico effettivamente percepito dal ricorrente, pari a € 1.024,34, ovvero al diverso importo che
dovesse emergere nel procedimento, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal
dovuto al saldo, nonché al versamento della contribuzione assistenziale e previdenziale».
In ogni caso:
Con vittoria di competenze e spese di lite, di entrambi i gradi, con maggiorazione del 30% ex art. 4,
comma 1 bis, del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, atteso che il presente atto, depositato con modalità
telematiche, è redatto «con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la
fruizione» che, in particolare, «consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti
allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto», oltre rimborso forfetario spese generali, C.P.A.
e I.V.A., come per legge, con distrazione a favore dello scrivente difensore che si dichiara
antistatario.”
Svolgimento del processo
1. Con la sopra indicata sentenza il primo giudice ha accolto le domande del sig.
accertando e dichiarando che egli, dal gennaio 2016 al 31.10.2018, ha svolto mansioni CP_1
corrispondenti al superiore livello 3B del CCNL Fise Assoambiente e condannando la soc. Parte_1
a corrispondergli le conseguenti differenze retributive quantificate in € 2.514,65. Ha, altresì,
[...]
condannato la società alla rifusione delle spese di lite (euro 2.500,00 oltre accessori).
1.1. Il sig. dal 21.6.2011 è stato dipendente della soc. Savi Servizi s.r.l., con CP_1
inquadramento al livello 2 B del CCNL Fise Assoambiente.
Dal 1.2.2015 è divenuto dipendente della soc. subentrata nell'appalto per Parte_1
la raccolta dei rifiuti nel Comune di Albignasego, mantenendo il medesimo livello e parametro di inquadramento.
Dal gennaio 2016 alla conclusione del rapporto di lavoro (31.10.2018), il lavoratore ha svolto mansioni di addetto alla raccolta di rifiuti alla guida di automezzi “compattatori” e “costipatori” -
secondo il lavoratore -, “vaschetta” e saltuariamente “costipatori” secondo la società.
Ritenendo di avere diritto all'inquadramento al 3° livello del CCNL a fronte delle mansioni svolte dal gennaio 2016, il sig. ha instaurato la presente causa. CP_1
1.2. Il primo giudice ha accolto le domande del ricorrente.
3 Ha osservato che il CCNL non distingue tra “costipatori” e “compattatori” e che la declaratoria di 2° livello non include gli addetti alla guida dei veicoli per la raccolta dei rifiuti. Ha aggiunto che –
alla luce delle schede tecniche prodotte dalla società – entrambe le tipologie di veicoli raccolgono rifiuti, mediante ribaltamento dei cassonetti, e li compattano all'interno di una vasca.
Ha rilevato che la società non contesta che il sig. guidasse quantomeno i CP_1
“costipatori” e ha pertanto ritenuto che il lavoratore ha diritto all'inquadramento al livello 3 B del
CCNL dal gennaio 2016.
Ha precisato che la società non ha svolto alcuna specifica contestazione circa il conteggio delle somme dovute.
Ha disposto sulle spese di lite secondo soccombenza.
2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello la soc. sulla base Parte_1
di quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo di appello, la società ha impugnato la sentenza per violazione e/o errata applicazione delle disposizioni collettive di riferimento.
La società appellante rileva che il CCNL ascrive al 3° livello soltanto i lavoratori addetti alle
“attività di spazzamento e/o raccolta con l'utilizzo di compattatori, spazzatrici, innaffiatrici”. Osserva
che il lavoratore non ha dedotto di aver guidato le spazzatrici, le innaffiatrici né i compattatori poiché
ha dichiarato di aver guidato solo il “costipatore”, pur tentando di qualificarlo impropriamente come
“compattatore a vasca”. Evidenzia che – contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice – è
irrilevante che il CCNL non distingua tra “costipatore” e “compattatore”, in quanto non distingue neppure tra “vaschetta” e “compattatore” e comunque include nel 2° livello tutti gli addetti alla guida dei veicoli con patente B, ad eccezione di quelli indicati nel 3° livello.
2.2. Con il secondo motivo di appello, la società ha impugnato la sentenza per errata ricostruzione dei fatti e/o valutazione dei documenti allegati.
L'appellante afferma che il primo giudice non ha considerato che dalle schede tecniche emergono chiare differenze tra “compattatori” e “costipatori”, sicché le due tipologie di veicoli non sono assimilabili. Precisa che il “costipatore” è più simile alla “vaschetta”, che rientra tra i veicoli residuali ascrivibili al 2° livello. Nella denegata ipotesi in cui la documentazione prodotta sia ritenuta
4 insufficiente, chiede che sia ammessa la prova testimoniale già richiesta in primo grado.
2.3. Con il terzo motivo di appello, la società ha impugnato la sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto non contestato che il lavoratore guidasse il “costipatore”.
Nella denegata ipotesi in cui il “costipatore” sia ritenuto assimilabile al “compattatore”, la società appellante osserva di aver contestato che il sig. guidasse il “costipatore” con CP_1
continuità e ribadisce che l'art. 2103, comma 7, c.c. prevede il diritto all'inquadramento soltanto
“dopo sei mesi continuativi” di assegnazione a mansioni superiori.
2.4. Con il quarto motivo di appello, la società ha impugnato la sentenza per non aver esaminato l'eccezione di prescrizione.
L'appellante reitera l'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado, sostenendo che sono prescritti i crediti anteriori al quinquennio precedente la notifica del ricorso (avvenuta il
18.7.2022) e che la pec del 30.12.2021 non è atto idoneo a interrompere la prescrizione poiché non contiene deduzioni circa lo svolgimento di mansioni superiori. Ribadisce, in via gradata, che sono comunque prescritti i crediti maturati prima del 30.12.2016. Precisa che al rapporto di lavoro de quo
si applicava la c.d. tutela reale, sicché la prescrizione è decorsa durante lo svolgimento del rapporto medesimo.
3. Si è costituito il sig. contestando l'appello e chiedendone il rigetto. CP_1
Quanto al primo motivo di appello, il lavoratore rileva che il primo giudice ha correttamente applicato le disposizioni collettive, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.
15611/2024), in quanto l'elemento discretivo tra i due livelli in contestazione è il diverso grado di difficoltà e complessità dell'attività espletata.
Quanto al secondo motivo di appello, il lavoratore sostiene che il primo giudice ha correttamente ritenuto che la funzionalità degli automezzi “costipatore” e “compattatore” è la medesima.
Quanto al terzo motivo di appello, il lavoratore afferma l'irrilevanza del veicolo guidato, in considerazione dell'attività espletata ed eccepisce la genericità delle contestazioni avversarie.
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui i suddetti motivi di appello siano ritenuti fondati, il lavoratore ribadisce di aver maturato il parametro A del 2° livello dal luglio 2016 (anziché
5 dal dicembre 2016) ai sensi dell'art. 15, commi 11 e 14, CCNL.
Quanto al quarto motivo di appello, il lavoratore ribadisce l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, evidenziando che la cessazione del rapporto di lavoro è avvenuta il 31.10.2018 e la notifica del ricorso è del 18.7.2022 (cfr. Cass.
26246/2022).
4. All'udienza del 13.11.2025 la causa è stata discussa e, all'esito della camera di consiglio,
è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è infondato e deve essere rigettato per le seguenti dirimenti ragioni che assorbono ogni altra questione.
6. I primi tre motivi di appello sono suscettibili di essere congiuntamente trattati, in quanto connessi e relativi alla asserita violazione delle declaratorie contrattuali di riferimento.
Ed invero, la contestazione della società appellante alla sentenza impugnata, per come formulata nei predetti tre motivi di appello (art. 434 c.p.c.), è inidonea a determinare un diverso esito della lite, in quanto si incentra sulla tipologia dei mezzi indicati nella superiore declaratoria pretesa dal lavoratore tra i quali, in tesi appellante, non rientrerebbero quelli in concreto utilizzati dal
CP_1
Tuttavia, la distinzione tra le due declaratorie, secondo il principio affermato in
Cass.15611/2024 (che ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto il superiore 3°
livello a lavoratori che, peraltro, non guidavano automezzi di compattazione), non va ricercata tanto o solo nella tipologia dei mezzi utilizzati dal lavoratore, bensì nella maggiore complessità delle mansioni che caratterizzano il 3° livello preteso dal lavoratore rispetto al secondo livello di formale inquadramento. Si legge, invero, nel predetto arresto giurisprudenziale: “Alla stregua della
declaratorie corrispondenti al formale livello di inquadramento degli odierni intimati ( 2° livello) ed a
quello rivendicato (3° livello), quali trascritte in sentenza (sentenza, pag. 3), l'elemento discretivo fra
l'uno e l'altro non è rappresentato, come sostiene dalla utilizzazione di mezzi con Parte_3
particolari caratteristiche e complessità, tantomeno di mezzi per la cui guida si richiede il possesso
della patente C); invero, ciò che contraddistingue l'uno e l'altro livello è il diverso grado di
6 qualificazione dell'attività espletata;
secondo la declaratoria contrattuale corrispondente al 2° livello,
tale attività ha carattere elementare e richiede conoscenze generiche del processo lavorativo << …
anche utilizzando veicoli per la conduzione dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria
“B”…>>; l'attività corrispondente al 3° livello, secondo la relativa declaratoria contrattuale, risulta più
complessa in quanto implica l'adibizione <<al servizio di spazzamento, raccolta, tutela e decoro del < i>
territori con l'ausilio di veicoli e mezzi d'opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della
categoria “ “B” >> e preparazione professionale supportate da adeguate conoscenze di tecnica del
lavoro ed autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro.
2.4. Il riferimento in entrambe le declaratorie all'utilizzo di mezzi implicanti il possesso della
patente di Categoria “B” esclude poi che, come viceversa opina parte ricorrente, la preparazione
professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro richiesta per il 3° livello
possa esprimersi solo nella guida di mezzi cd. compattatori.”.
La società appellante non ha specificamente contestato che il possieda “la CP_1
preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro richiesta per
il 3° livello”, ma si è limitata a contestare che il lavoratore abbia guidato un mezzo c.d. compattatore,
contestazione formulata in modo generico (in particolare alla luce della documentazione tecnica in atti, posta dal primo giudice a fondamento del suo convincimento) e di per sé non sufficiente, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale che precede.
In particolare, proprio alla luce del fatto che il primo giudice ha ricavato dalle schede tecniche in atti la caratteristica di mezzo di compattazione del mezzo guidato dal lavoratore (a prescindere dal nome utilizzato: “compattatore”/”costipatore”), la società appellante avrebbe dovuto indicare in modo specifico il contenuto dimostrativo di tali schede, in tesi, mal interpretate dal primo giudice.
Viceversa la società si è limitata ad un mero generico richiamo delle predette schede e a invocare,
ove ritenuta necessaria, la prova per testi, senza, tuttavia, illustrare la decisività dei capitoli di prova formulati in primo grado, a fronte della prova documentale costituita dalle schede tecniche dei mezzi in questione. Sicchè correttamente le prove testimoniali non sono state ammesse dal primo giudice.
Inoltre, come già emerso, la contestazione della società circa il mezzo utilizzato dal lavoratore
è comunque generica, posto che il lavoratore medesimo, sin dal primo grado, ha allegato di aver
7 guidato, nello svolgimento delle mansioni di raccolta rifiuti, un mezzo c.d. compattatore a vasca,
rientrante nella categoria dei compattatori contemplata nel 3° livello. La società, per parte sua, non ha contestato in modo specifico né che tale mezzo non abbia le caratteristiche di un mezzo di compattazione (contestazione comunque di per sé sola non decisiva, secondo l'orientamento giurisprudenziale che precede), né che la sua guida non implichi lo svolgimento delle mansioni qualificate di raccolta rifiuti prevista dal 3° livello.
Come detto, sin dal primo grado il lavoratore aveva dedotto di essere addetto alle attività
di spazzamento e/o raccolta dei rifiuti con l'utilizzo di mezzi “compattatori”, attività espressamente inclusa nella declaratoria di terzo livello. Allegazione che il primo giudice ha ritenuto fondata.
In definitiva, la sentenza contiene un errore nel percorso motivazionale, laddove afferma che le attività incluse nella declaratoria di 2° livello non contemplano la guida di automezzi. Tuttavia, la sentenza evidenzia anche che la declaratoria di terzo livello non differenzia i costipatori dai compattatori nell'ambito delle attività di raccolta dei rifiuti e che entrambi i mezzi “raccolgono rifiuti,
mediante ribaltamento dei cassonetti, e li compattano all'interno di una vasca”, differenziandosi solo per dimensioni e altre caratteristiche tecniche. Sicchè, a fronte dell'accertamento del primo giudice secondo il quale l'attività di raccolta rifiuti con automezzi di compattazione svolta dal CP_1
rientra nel terzo livello del CCNL applicato, i primi tre motivi di appello, per come formulati (v. art. 434 c.p.c.), in quanto incentrati solo sul fatto che i mezzi guidati dal lavoratore non possedessero le caratteristiche di compattazione (caratteristica, viceversa, accertata dal primo giudice e non adeguatamente contrastata dall'appello), non sono tali da portare alla riforma della sentenza impugnata.
7. Risulta infondato anche il quarto motivo relativo all'asserito decorso della prescrizione in costanza di rapporto.
A tale proposito va richiamato l'orientamento già espresso dalla Sezione Lavoro con pronunce di questa Corte territoriale (sentenza n. 588/2021 nonché n. 673/2022 della Corte di
Appello Venezia, Sezione Lavoro), questione peraltro esaminata in termini assolutamente conformi nel costrutto argomentativo anche dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 26246/2022
(recentemente confermata da Cass. n. 11766/2024).
8 La Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: “Il rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs. n. 23 del 2015,
mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro
tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano
prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a
norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di
lavoro.”.
Nel caso di specie, pacificamente, le differenze retributive si riferiscono al periodo 2016 -
2018, il rapporto di lavoro è cessato nel 2018 e il ricorso in primo grado è stato depositato nel 2022,
prima del decorso del quinquennio dalla cessazione del rapporto di lavoro. Sicchè, la prescrizione quinquennale delle differenze maturate nel periodo per cui è causa non è decorsa.
8. Per tutto quanto precede, l'appello deve essere rigettato.
9. Quanto alle spese di lite del presente grado, in applicazione del principio della soccombenza, esse devono essere poste a carico di parte appellante.
Sicché parte appellante deve essere condannata alla rifusione in favore della parte appellata delle spese di lite del grado, nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/14 e ss. mod., in un importo pari ai minimi dello scaglione di riferimento per valore della causa, in considerazione della non complessità delle questioni per cui è causa, e tenuto conto della maggiorazione per i collegamenti ipertestuali, oltre a rimborso spese forfetario, IVA e CPA
come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
9. Considerato che l'appello è stato rigettato ed è stato depositato dopo il 31.01.2013 – data di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (cfr. art. 1 comma 17 l. 228/2012), che ha integrato l'art. 13 DPR 115/2002 – deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in capo alla parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello;
9 2) condanna parte appellante alla refusione in favore di parte appellata delle spese di lite del grado che liquida in euro 1.251,00, oltre rimborso forfettario IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali in capo a parte appellante per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 quater dello stesso art. 13.
Venezia, il giorno 13.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Silvia Burelli Barbara Bortot
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