Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/04/2025, n. 1731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1731 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II° grado iscritta al ruolo in data 07.01.2022 al numero 151/2022 R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Salerno n. 4514/2021, depositata in data 20.10.2021;
TRA
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO- Parte_1
TEMPORE (CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Elefante Giulio;
P.IVA_1
APPELLANTE
E
(CF: , rappresentato e difeso dagli Controparte_1 C.F._1 avv.ti Coppola Luca e Coppola Roberto;
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 29.10.2024, i procuratori delle parti costituite concludevano come da note telematiche in atti ex art. 127-ter c.p.c..
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in Controparte_1 giudizio, innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Salerno, l in persona Parte_2 del legale rappresentante pro tempore, al fine di sentirlo condannare alla restituzione della somma di €.3.000,00 - oltre interessi e rivalutazione - versata, in tre rate di €.1.000,00 cadauna, a titolo di caparra in virtù del contratto concluso il 02.05.2019 con essa società per la futura cerimonia delle nozze.
1
Nel giudizio, recante Rg. n. 8195/2020, instauratosi il contraddittorio, parte convenuta restava contumace.
Rassegnate le conclusioni, all'udienza del 21.07.2021, la causa veniva introitata a sentenza.
Con sentenza n. 4515/2021, depositata in data 20.10.2021, il Giudice di Pace di Salerno così provvedeva: “dichiara la contumacia della convenuta; accoglie la domanda e dichiara la risoluzione del contratto intercorso fra le parti, con condanna di parte convenuta alla restituzione, in favore di parte attrice, della somma di €.3.000,00 versata a titolo di caparra oltre interessi dalla domanda al soddisfo, con ogni conseguenza di legge;
condanna la parte convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi €.625,00 di cui €.125,00 per spese, €.500,00 per compenso professionale, oltre Iva e Cap e rimborso forfettario come per legge”.
2. Avverso la detta sentenza, con atto di citazione, notificato in data 30.11.2021 al legale rappresentante della società soccombente, proponeva appello contestando nel Parte_2 merito la sentenza resa dal Giudice di Pace di Salerno per assoluta erroneità della stessa e richiedendo, in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata.
Nel giudizio, recante Rg. n. 151/2022, si costituiva il quale Controparte_1 eccepiva la tardività ed inammissibilità dell'appello proposto, ex artt. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c., e la sua infondatezza nel merito, chiedendo il rigetto della istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza.
L'udienza fissata nell'atto introduttivo per il giorno 22.04.2022 veniva differita d'ufficio al 26.04.2022. Con decreto del 09.02.2022 veniva disposta la trattazione scritta dell'udienza del 26.04.2022.
Alla detta udienza parte appellante si riportava all'atto di appello ed alle conclusioni ivi rassegnate;
in via preliminare chiedeva sospendersi la sentenza di primo grado, impugnando e contestando l'avversa costituzione. L'appellato si riportava al contenuto della comparsa di costituzione e risposta ed eccepiva la tardività ed inammissibilità dell'appello ex adverso proposto. Il giudice si riservava.
Con ordinanza del 26.04.2022 il giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata e rinviava all'udienza del 20.03.2023, mandando alla cancelleria per l'acquisizione del fascicolo di primo grado. 2 All'udienza del 20.03.2023, tenutasi con le modalità telematiche, il giudice, atteso che non risultava acquisito il fascicolo di primo grado, rinviava nello stato al 16.01.2024, udienza questa poi rinviata al 29.10.2024 sempre per l'acquisizione del fascicolo di primo grado. In detta udienza, tenutasi telematicamente mediante il deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., rassegnate le conclusioni, il giudice rimetteva la causa in decisione ed assegnava alle parti il termine perentorio di giorni sessanta, per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica, ex art. 190 c.p.c..
3. L'appello è inammissibile perché tardivamente proposto.
Va infatti osservato che la sentenza n. 4514/2021 emessa in data 01.10.2021, dal Giudice di Pace di Salerno è stata notificata, alla parte contumace, in data 15.11.2021 alle ore 13.01.37 a mezzo PEC nella casella di posta certificata del convenuto, odierno appellante, estratto dal registro PEC imprese, enti e professionisti Email_1 italiani, www.inipec.it, e risultante anche dalla visura della Camera di Commercio, come desumibile dalla relata di notifica redatta dall'avv. Roberto Coppola.
L'appellante nulla ha osservato in ordine alla validità della suddetta notifica, ma si è limitato a richiamare la successiva notifica effettuata da attuale Controparte_1 appellato, in data 30.11.2021 al legale rappresentante della società (che ritirava Parte_2
l'atto in data 03.12.2021 presso la casa comunale di Salerno) e che, essendo ultronea, non rimette in termini l'appellante (sul punto, ex plurimis, si richiama cass. 37579/2022 in cui si afferma, in motivazione, che “Il termine di venti giorni per il deposito del ricorso per Cassazione, fissato a pena di improcedibilità dall'art. 369 c.p.c., decorre, nel caso di notifica reiterata alla stessa parte, dalla data della prima notifica, a meno che questa non sia nulla, nel qual caso soltanto il termine decorre dalla data della seconda notifica”).
Nel caso di specie, essendo la prima notifica della sentenza valida e non essendo, peraltro, la stessa in alcun modo contestata dall'appellante, l'appello non può che considerarsi tardivo.
4. Per completezza di motivazione, deve rilevarsi che, nel merito, l'appello sarebbe in ogni caso infondato e non potrebbe trovare accoglimento.
Innanzitutto, relativamente al difetto di legittimazione passiva eccepito dall'appellante, va evidenziato che l'appello è stato proposto dalla in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore con partita iva n. e sede legale in Cetara (SA) al P.IVA_1
C.so Umberto I, 1 coincidente esattamente con la parte convenuta in primo grado, l' avente la medesima partita iva e la medesima sede della società Parte_2 appellante, a nulla rilevando la circostanza dedotta secondo cui dal marzo Parte_2
2019 non si occuperebbe più della gestione della struttura alberghiera.
3 Risulta per tabulas che tra le parti, e a socio unico, nella CP_1 Parte_2 persona dell'amministratrice unica nonché legale rappresentante pro tempore CP_2
in data 02.05.2019 sia intercorso un contratto per la cerimonia di nozze dei
[...] futuri coniugi da svolgersi il giorno del 26.06.2020. Tale contratto Persona_1 con intestazione “Hotel Cetus Amalfi Coast” è stato, quindi, concluso dall'attore, odierno appellato, con la con sede in Cetara, C.so Umberto I, con partita iva n. Parte_2
P.IVA_1
Risulta, altresì, per tabulas che in virtù del contratto in essere, il provvedeva al CP_1 pagamento della caparra di €.3.000,00, versata in tre rate da €.1.000,00 cadauna;
la prima rata veniva corrisposta alla sottoscrizione del contratto, e le altre due rate rispettivamente nelle date del 03.09.2019 - 20.01.2020, a mezzo bonifico, all'indirizzo iban fornito dalla struttura alberghiera.
La prima rata è stata, quindi, pagata alla sottoscrizione del contratto, come da quietanza liberatoria versata in atti, mentre la seconda e la terza rata sono state corrisposte a mezzo bonifico in favore della che è risultata essere, dalla visura in atti, la Controparte_3 società che attualmente gestisce la struttura alberghiera.
Orbene, da tutti gli elementi probatori raccolti in primo grado, emerge chiaramente la fondatezza della domanda avanzata dal che ha diritto ad ottenere la CP_1 restituzione della somma versata a titolo di caparra data l'impossibilità, almeno parziale, della prestazione da parte dell dovuta alla emergenza COVID-19. Parte_2
La fattispecie va inquadrata nell'ambito di applicazione dell'art. 1464 c.c. “impossibilità parziale” secondo cui quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l'altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale. Ne deriva che la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta, non può chiedere la controprestazione ed è tenuta alla restituzione di quella già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito. Nella impossibilità sopravvenuta parziale l'obbligazione non si estingue ipso iure ma è il creditore che non ha più interesse a richiedere la risoluzione quando la prestazione parziale non costituisce per lui un bene apprezzabile.
Nel caso in cui la parte non abbia interesse può, quindi, pacificamente recedere dal contratto;
il fondamento di questo potere costituisce un rimedio contro la rottura di quel rapporto di corrispettività teleologica ed economica voluto dalle parti. Non è necessario che la parte che recede deduca precisi i motivi in quanto, in base alle regole dell'affidamento, occorre che sia riconoscibile la mancanza di interesse all'adempimento parziale, e tale riconoscibilità deve essere considerata in relazione alla natura del
4 contratto, alle circostanze in cui questo viene concluso e ad ogni altro fatto che sia da ritenersi specificatamente rilevante.
Nella specie, quindi, non avendo avuto l'attore, in procinto di matrimonio, interesse alla celebrazione della cerimonia delle nozze, date le molteplici limitazioni dovute alla pandemia, era ed è suo diritto recedere dal contratto, richiedendo la restituzione della somma versata alla struttura alberghiera a titolo di caparra.
La sentenza di primo grado del Giudice di Pace di Salerno è, dunque, corretta. Il giudice di prime cure ha, giustamente, dichiarato la risoluzione del contratto intercorso tra le parti e condannato la parte convenuta alla restituzione della somma versata a titolo di caparra.
5. Le spese processuali, liquidate sulla base dei parametri di cui al DM n. 147/22, ai valori medi tabellari, tenuto conto del valore della controversia, ed ai valori minimi limitatamente alla fase istruttoria, seguono la soccombenza e vengono determinate in
€.200,00 - quale rimborso spese (Cass. SS.UU. n.31030 del 27.11.2019) - ed €.2.127,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., con attribuzione in favore dei procuratori antistatari.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, Seconda Unità Operativa, in persona del Giudice dott. Antonio Ansalone, definitivamente pronunziando sull'appello proposto nel giudizio n. 151/2022 R.G., ogni altra istanza disattesa, così provvede: in via preliminare: dichiara inammissibile l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio, liquidate in €.200,00 per esborsi ed €.2.127,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A. se dovute, con attribuzione in favore degli avvocati Luca Coppola e Roberto Coppola.
Così deciso in Salerno, il 15.04.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
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