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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/10/2025, n. 5188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5188 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2323/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RA Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2323/2023 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...], codice fiscale , ed ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Vittoria, via Como 110 presso lo studio dell'avv.to Giovanni Bongiorno che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
Attore
Contro
, nato a [...] il [...] e residente a [...](cod. fisc. Controparte_1 [...]
), elettivamente domiciliato a Catania in via G. D'Annunzio n.27 presso lo C.F._2 studio dell'avv. Carmelo Asero che lo rappresenta e difende giusta procura ad litem versata in atti;
Convenuto
e in persona del Rappresentante per l'Italia, Dott.ssa Controparte_2
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Controparte_3
RA TO, giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione;
Chiamata in Giudizio
--------
pagina 1 di 8 Conclusioni
All'udienza del 28 maggio 2025 la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni delle parti come precisate in atti.
--------------------
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio, Parte_1 avanti al Tribunale di Catania, , avvocato, e ne ha chiesto la condanna Controparte_1 al risarcimento dei danni per responsabilità professionale.
Ha addotto, a fondamento della domanda: a) che aveva conferito all'avv.to , oltre CP_1 che la difesa nel procedimento penale che lo ha visto imputato dei reati di cui agli artt. 589 e
590 cp per avere procurato, in esito al sinistro stradale occorso in Paternò SS 284 il 10 luglio
2014, la morte e le lesioni gravi del conducente e del passeggero del veicolo antagonista, il mandato di ottenere il risarcimento dei danni a sua volta occorsi in suo pregiudizio;
b) che, a seguito della sentenza di condanna n. 10608/2014 RG emessa dal Tribunale di Catania, e della conseguente revoca del mandato, il procedimento penale si era concluso in grado di appello con la piena assoluzione in forza della sentenza 381/2022 dell'8 febbraio 2022; c) che, avendo a tal punto deciso di agire per il riconoscimento dei propri danni, aveva richiesto all'avv.to con la PEC dell'1 giugno 2022 copia degli atti interruttivi della prescrizione CP_1 rimessi alle compagnie di assicurazioni tenute alla RCA tanto del proprio autoveicolo quanto di quello antagonista;
d) che il professionista convenuto aveva inopinatamente contestato la richiesta adducendo di non avere giammai ricevuto il relativo incarico professionale;
e) che l'assunto era infondato di talchè avrebbesi dovuto ritenere Controparte_1 responsabile della perdita del diritto risarcitorio e, con essa, obbligato al risarcimento dei danni patrimoniali e non andati perduti.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si è costituito , che ha Controparte_1 chiesto il rigetto della domanda, all'uopo contestando l'addotto incarico professionale ed anche la dedotta estinzione per prescrizione del diritto risarcitorio. Ha chiesto al contempo la chiamata in giudizio di in persona del Rappresentante per Controparte_2
l'Italia, compagnia di assicurazioni presso cui ha stipulato la polizza di responsabilità
pagina 2 di 8 professionale, al fine di essere garantito, per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, di quanto sarebbe stato condannato a pagare ad . Parte_1
Autorizzata l'integrazione del contraddittorio, avevasi, a seguito della rituale notificazione, la costituzione in giudizio di la quale ha chiesto il rigetto Controparte_2 della domanda di garanzia, all'uopo contestando, quanto alla vicenda in sé, la dedotta responsabilità del , e, quanto al rapporto assicurativo, l'inoperatività temporale della CP_1 polizza, la reticenza dell'assicurato all'atto della stipulazione della polizza, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1892 e 1893 cc, per la pregressa conoscenza dei fatti, giammai dichiarati, la validità delle clausole contrattuali di franchigia e limite massimo di indennizzo.
Acquisiti i documenti offerti in produzione, la causa, senza svolgimento di attività istruttoria orale, è stata posta in decisione all'udienza del 28 maggio 2025.
-----------
Motivi della decisione
Nel merito della controversia, non si può prescindere da una ricognizione generale sui principi che la giurisprudenza di legittimità ha, negli ultimi anni, elaborato relativamente alla materia della responsabilità professionale dell'avvocato.
In primo luogo, dunque, occorre considerare che l'obbligazione del professionista (e ciò vale sia per l'avvocato che per le altre categorie professionali che svolgono attività intellettuale finalizzata alla tutela di un diritto del cliente), si caratterizza per un diligenza qualificata, ai sensi del secondo comma dell'art. 1776 c.c., tale per cui non è sufficiente, per esimere il professionista da responsabilità, l'adozione di una diligenza media (quella del
"buon padre di famiglia"), ma è richiesto uno standard più elevato, conforme alla natura qualificata della professione svolta.
Sotto altro profilo, è pacifico che il professionista risponde anche per colpa lieve, salvo che non dimostri che la prestazione richiesta involgesse la necessità di risolvere problemi tecnici di speciale difficolta, ai sensi dell'art. 2236 c.c.
Quanto alla distribuzione dell'onere della prova, la giurisprudenza si è poi attestata nei seguenti termini: come nel più generale ambito della responsabilità contrattuale, il cliente deve provare non soltanto il titolo in forza del quale invoca la responsabilità, ma anche la sussistenza di un danno patrimoniale o non patrimoniale ed il nesso di causa tra pagina 3 di 8 inadempimento del professionista ed il danno allegato;
a sua volta il professionista deve provare di avere correttamente adempiuto all'obbligazione contratta nel momento in cui ha ottenuto il mandato professionale, ovvero l'esistenza di fatti a sè non imputabili che ne hanno impedito l'adempimento, così giustificando l'inadempimento.
Ciò posto in punto di diritto, adduce a fondamento della domanda le Parte_1 seguenti circostanze:
a) di avere conferito all'avv.to , oltre che la difesa nel procedimento penale che lo CP_1 ha visto imputato dei reati di cui agli artt. 589 e 590 cp per avere procurato, in esito al sinistro stradale occorso in Paternò SS 284 il 10 luglio 2014, la morte e le lesioni gravi del conducente e del passeggero del veicolo antagonista, il mandato di ottenere il risarcimento dei danni a sua volta occorsi in suo pregiudizio;
b) che, a seguito della sentenza di condanna n. 10608/2014 RG emessa dal Tribunale di
Catania, aveva revocato il mandato;
c) che il procedimento penale si era di poi concluso in grado di appello con la piena assoluzione in forza della sentenza 381/2022 dell'8 febbraio 2022;
d) che, avendo a tal punto deciso di agire per il riconoscimento dei propri danni, aveva richiesto all'avv.to con la PEC dell'1 giugno 2022 copia degli atti interruttivi CP_1 della prescrizione rimessi alle compagnie di assicurazioni tenute alla RCA tanto del proprio autoveicolo quanto di quello antagonista;
e) di avere a tal punto appreso che il professionista convenuto aveva mancato di tutelare il proprio diritto, sì causandone la negligente estinzione.
Il proposto assunto difensivo trova riscontro nella documentazione in atti e, particolarmente, nella email datata 10 aprile 2015 con la quale l'avv. , Controparte_1 presentandosi quale procuratore del ebbe a richiedere ad Pt_1 Controparte_4
, compagnia di assicurazioni tenuta alla RCA dell'autoveicolo in proprietà esclusiva, la
[...] visita medico-legale al fine di conseguire la liquidazione dell'indennizzo assicurativo e nella successiva lettera del 10 giugno 2015 con la quale il professionista ebbe a comunicare alla compagnia di assicurazione, in nome e per conto dell'assistito, di riscuotere l'offerto indennizzo a titolo di acconto del più preteso.
pagina 4 di 8 L'interlocuzione, d'altra parte, è confermata dalla lettera del 29 aprile 2015, per vero rimessa presso lo studio dell'avv.to , con la quale il perito istruttore di CP_1 [...]
ebbe ad invitare alla visita medico-legale. Controparte_4 Parte_1
Il vero è che la spendita del nome e l'interlocuzione con la compagnia di assicurazioni solo si spiega con l'incarico professionale diretto ad ottenere il risarcimento dei danni, il cui conferimento non richiede certo la prova scritta.
Trova per tal via applicazione il principio di diritto a tenore del quale (Cass. 1792/2017) "il rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso"
(in sentenza, il Supremo Collegio, precisa che la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione del rapporto professionale, può essere data dall'attore con ogni mezzo istruttorio, anche per presunzioni, mentre compete al giudice di merito valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o meno ritenersi fornita, sottraendosi il risultato del relativo accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, al sindacato di legittimità).
Ciò posto in punto di fatto, ritiene il Tribunale che, se un professionista viene incaricato di dare avvio ad una causa civile e non lo fa, o non lo fa utilmente, mancando di informare e facendo oltretutto decorrere i termini prescrizionali per la tutela del diritto a cui l'azione era strumentale, egli va ritenuto responsabile nei confronti del cliente, tanto più in mancanza di adeguata prova di una causa a sè non imputabile che renda giustificato il proprio inadempimento.
Senonchè, da siffatta conclusione non consegue ex se il riconoscimento del diritto al risarcimento danno, che costituisce aspetto diverso e logicamente successivo all'accertamento della responsabilità.
Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, invero, la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale – nel che consiste la responsabilità dell'avvocato - presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del pagina 5 di 8 cliente e, in particolare, trattandosi dell'attività del difensore, implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita (da ultimo, Cass. 2018 n. 23740 e Cass.
2020 n. 1169; vedi anche Cass. 26 aprile 2010 n. 9917; cfr. anche Cass. 9 giugno 2004 n.
10966 - Cass. 19 novembre 2004 n. 21894 - Cass. 18 aprile 2005 n. 7997).
Il principio è stato da ultimo affermato da Cass. 2021 n. 23434: “In tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente opera la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile" da applicarsi non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa”.
Nel caso a mano, l'operatività del principio di presunzione di pari responsabilità sancito dall'art. 2054 cc comma 2°, in assenza di qualsivoglia allegazione e/o accertamento in ordine alla condotta colposa esclusiva dell'altro conducente e della condotta regolare del Pt_1 implica quantomeno il riconoscimento della metà del diritto risarcitorio.
Da ciò deriva, con evidenza, la rilevanza dell'acclarato inadempimento ai fini dell'accoglimento della domanda di condanna, sol che si possa affermare, in accoglimento della dedotta prescrizione, l'estinzione del diritto risarcitorio all'atto della revoca del mandato professionale che la difesa di fa risalire alla dismissione dell'incarico di Parte_1 difensore nel procedimento penale (mese di novembre 2020).
Oppone, a tal ultimo riguardo, la difesa del convenuto che, a tenore della CP_1 seconda parte del comma 3 dell'art. 2947 cc, il termine di prescrizione biennale decorrerebbe, essendo intervenuta la sentenza di assoluzione, dalla data di irrevocabilità della statuizione.
L'assunto è che, risalendo la revoca del mandato (mese di novembre 2020) a data antecedente alla sentenza penale di piena assoluzione emessa dalla Corte di appello
(febbraio 2022), al momento della dismissione dall'incarico, il diritto risarcitorio era ancora pagina 6 di 8 pienamente esercitabile e, se non ne è stata azionata adeguata tutela, ciò andrebbe ascritto alla responsabilità del medesimo Pt_1
Esso va tuttavia rigettato alla stregua del consolidato principio di diritto a tenore del quale, ai fini dell'operatività della disciplina contenuta nel secondo periodo del comma 3 dell'art. 2947 cc, sì come prescrivente la decorrenza dalla irrevocabilità della sentenza, è necessaria la costituzione di parte civile, con la conseguenza che, in sua mancanza, il più lungo termine prescrizionale previsto per il reato decorre dalla data del fatto posto che la mera pendenza del processo penale non rende impossibile l'esercizio del diritto risarcitorio (Cass. 2025 n.
16132).
, se pur chiamato a rispondere penalmente dei fatti occorsi in esito al Parte_1 sinistro stradale, se solo avesse voluto dispiegare la tutela risarcitoria ben avrebbe dovuto, in assenza di una espressa disposizione derogatoria, conformarsi al principio generale ex art. 2935 cc laddove statuisce che “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, nel caso di specie il 10 luglio 2014, giorno dell'incidente (Cass. 2025
n. 16132).
Resta il tema della durata del termine prescrizionale che, a parere del Tribunale, va determinato nei due anni stabiliti dal secondo comma dell'art. 2947 cc., non potendosi applicare la prescrizione più lunga che il terzo comma del medesimo articolo prescrive per l'ipotesi che il fatto è considerato dalla legge come reato: tal ultima norma, invero, postulando la qualificazione del fatto illecito come reato, va esclusa a carico del conducente la cui responsabilità, come sopra si è detto, debba essere affermata non in base alla dimostrazione di una sua condotta colposa, ma alla stregua della presunzione ex lege di cui all'art. 2054 comma 1 c.c.
Le ricadute sono a tal punto tratte: anche a volere qualificare quali atti di costituzione in mora le email del mese di aprile 2015 e del 10 giugno 2015 con le quali Controparte_1
, allora procuratore di , ebbe, dapprima, a sollecitare
[...] Parte_1 [...]
, compagnia di assicurazioni tenuta alla RCA dell'autoveicolo in proprietà Controparte_4 esclusiva, ad attivare la visita medico-legale al fine di conseguire la liquidazione dell'indennizzo assicurativo e, di poi, ad accusare l'incasso ma solo a titolo di acconto del di più preteso dell'importo liquidato, il diritto risarcitorio vantato deve comunque ritenersi pagina 7 di 8 prescritto al più tardi al mese di giugno 2017 nei confronti della compagnia di assicurazioni tenuta alla RCA dell'autoveicolo in proprietà esclusiva, laddove giammai è stato interrotto nei confronti della compagnia di assicurazioni tenuta alla RCA dell'autoveicolo antagonista.
Essendo ciò accaduto durante l'operatività del mandato difensivo, l'estinzione va dunque ascritta alla responsabilità di . Controparte_1
Tutto ciò premesso, il procedimento va rimesso sul ruolo al fine di esperire la necessaria
CTU medico-legale.
Le spese all'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2323/2023
RG, così statuisce: dichiara l'estinzione per prescrizione del diritto risarcitorio vantato da e, Parte_1 con esso, l'inadempimento professionale di . Controparte_1
Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso in Catania, il 24 ottobre 2025
Il GIUDICE
dott. RA Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RA Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2323/2023 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...], codice fiscale , ed ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Vittoria, via Como 110 presso lo studio dell'avv.to Giovanni Bongiorno che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
Attore
Contro
, nato a [...] il [...] e residente a [...](cod. fisc. Controparte_1 [...]
), elettivamente domiciliato a Catania in via G. D'Annunzio n.27 presso lo C.F._2 studio dell'avv. Carmelo Asero che lo rappresenta e difende giusta procura ad litem versata in atti;
Convenuto
e in persona del Rappresentante per l'Italia, Dott.ssa Controparte_2
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Controparte_3
RA TO, giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione;
Chiamata in Giudizio
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pagina 1 di 8 Conclusioni
All'udienza del 28 maggio 2025 la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni delle parti come precisate in atti.
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Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio, Parte_1 avanti al Tribunale di Catania, , avvocato, e ne ha chiesto la condanna Controparte_1 al risarcimento dei danni per responsabilità professionale.
Ha addotto, a fondamento della domanda: a) che aveva conferito all'avv.to , oltre CP_1 che la difesa nel procedimento penale che lo ha visto imputato dei reati di cui agli artt. 589 e
590 cp per avere procurato, in esito al sinistro stradale occorso in Paternò SS 284 il 10 luglio
2014, la morte e le lesioni gravi del conducente e del passeggero del veicolo antagonista, il mandato di ottenere il risarcimento dei danni a sua volta occorsi in suo pregiudizio;
b) che, a seguito della sentenza di condanna n. 10608/2014 RG emessa dal Tribunale di Catania, e della conseguente revoca del mandato, il procedimento penale si era concluso in grado di appello con la piena assoluzione in forza della sentenza 381/2022 dell'8 febbraio 2022; c) che, avendo a tal punto deciso di agire per il riconoscimento dei propri danni, aveva richiesto all'avv.to con la PEC dell'1 giugno 2022 copia degli atti interruttivi della prescrizione CP_1 rimessi alle compagnie di assicurazioni tenute alla RCA tanto del proprio autoveicolo quanto di quello antagonista;
d) che il professionista convenuto aveva inopinatamente contestato la richiesta adducendo di non avere giammai ricevuto il relativo incarico professionale;
e) che l'assunto era infondato di talchè avrebbesi dovuto ritenere Controparte_1 responsabile della perdita del diritto risarcitorio e, con essa, obbligato al risarcimento dei danni patrimoniali e non andati perduti.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si è costituito , che ha Controparte_1 chiesto il rigetto della domanda, all'uopo contestando l'addotto incarico professionale ed anche la dedotta estinzione per prescrizione del diritto risarcitorio. Ha chiesto al contempo la chiamata in giudizio di in persona del Rappresentante per Controparte_2
l'Italia, compagnia di assicurazioni presso cui ha stipulato la polizza di responsabilità
pagina 2 di 8 professionale, al fine di essere garantito, per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, di quanto sarebbe stato condannato a pagare ad . Parte_1
Autorizzata l'integrazione del contraddittorio, avevasi, a seguito della rituale notificazione, la costituzione in giudizio di la quale ha chiesto il rigetto Controparte_2 della domanda di garanzia, all'uopo contestando, quanto alla vicenda in sé, la dedotta responsabilità del , e, quanto al rapporto assicurativo, l'inoperatività temporale della CP_1 polizza, la reticenza dell'assicurato all'atto della stipulazione della polizza, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1892 e 1893 cc, per la pregressa conoscenza dei fatti, giammai dichiarati, la validità delle clausole contrattuali di franchigia e limite massimo di indennizzo.
Acquisiti i documenti offerti in produzione, la causa, senza svolgimento di attività istruttoria orale, è stata posta in decisione all'udienza del 28 maggio 2025.
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Motivi della decisione
Nel merito della controversia, non si può prescindere da una ricognizione generale sui principi che la giurisprudenza di legittimità ha, negli ultimi anni, elaborato relativamente alla materia della responsabilità professionale dell'avvocato.
In primo luogo, dunque, occorre considerare che l'obbligazione del professionista (e ciò vale sia per l'avvocato che per le altre categorie professionali che svolgono attività intellettuale finalizzata alla tutela di un diritto del cliente), si caratterizza per un diligenza qualificata, ai sensi del secondo comma dell'art. 1776 c.c., tale per cui non è sufficiente, per esimere il professionista da responsabilità, l'adozione di una diligenza media (quella del
"buon padre di famiglia"), ma è richiesto uno standard più elevato, conforme alla natura qualificata della professione svolta.
Sotto altro profilo, è pacifico che il professionista risponde anche per colpa lieve, salvo che non dimostri che la prestazione richiesta involgesse la necessità di risolvere problemi tecnici di speciale difficolta, ai sensi dell'art. 2236 c.c.
Quanto alla distribuzione dell'onere della prova, la giurisprudenza si è poi attestata nei seguenti termini: come nel più generale ambito della responsabilità contrattuale, il cliente deve provare non soltanto il titolo in forza del quale invoca la responsabilità, ma anche la sussistenza di un danno patrimoniale o non patrimoniale ed il nesso di causa tra pagina 3 di 8 inadempimento del professionista ed il danno allegato;
a sua volta il professionista deve provare di avere correttamente adempiuto all'obbligazione contratta nel momento in cui ha ottenuto il mandato professionale, ovvero l'esistenza di fatti a sè non imputabili che ne hanno impedito l'adempimento, così giustificando l'inadempimento.
Ciò posto in punto di diritto, adduce a fondamento della domanda le Parte_1 seguenti circostanze:
a) di avere conferito all'avv.to , oltre che la difesa nel procedimento penale che lo CP_1 ha visto imputato dei reati di cui agli artt. 589 e 590 cp per avere procurato, in esito al sinistro stradale occorso in Paternò SS 284 il 10 luglio 2014, la morte e le lesioni gravi del conducente e del passeggero del veicolo antagonista, il mandato di ottenere il risarcimento dei danni a sua volta occorsi in suo pregiudizio;
b) che, a seguito della sentenza di condanna n. 10608/2014 RG emessa dal Tribunale di
Catania, aveva revocato il mandato;
c) che il procedimento penale si era di poi concluso in grado di appello con la piena assoluzione in forza della sentenza 381/2022 dell'8 febbraio 2022;
d) che, avendo a tal punto deciso di agire per il riconoscimento dei propri danni, aveva richiesto all'avv.to con la PEC dell'1 giugno 2022 copia degli atti interruttivi CP_1 della prescrizione rimessi alle compagnie di assicurazioni tenute alla RCA tanto del proprio autoveicolo quanto di quello antagonista;
e) di avere a tal punto appreso che il professionista convenuto aveva mancato di tutelare il proprio diritto, sì causandone la negligente estinzione.
Il proposto assunto difensivo trova riscontro nella documentazione in atti e, particolarmente, nella email datata 10 aprile 2015 con la quale l'avv. , Controparte_1 presentandosi quale procuratore del ebbe a richiedere ad Pt_1 Controparte_4
, compagnia di assicurazioni tenuta alla RCA dell'autoveicolo in proprietà esclusiva, la
[...] visita medico-legale al fine di conseguire la liquidazione dell'indennizzo assicurativo e nella successiva lettera del 10 giugno 2015 con la quale il professionista ebbe a comunicare alla compagnia di assicurazione, in nome e per conto dell'assistito, di riscuotere l'offerto indennizzo a titolo di acconto del più preteso.
pagina 4 di 8 L'interlocuzione, d'altra parte, è confermata dalla lettera del 29 aprile 2015, per vero rimessa presso lo studio dell'avv.to , con la quale il perito istruttore di CP_1 [...]
ebbe ad invitare alla visita medico-legale. Controparte_4 Parte_1
Il vero è che la spendita del nome e l'interlocuzione con la compagnia di assicurazioni solo si spiega con l'incarico professionale diretto ad ottenere il risarcimento dei danni, il cui conferimento non richiede certo la prova scritta.
Trova per tal via applicazione il principio di diritto a tenore del quale (Cass. 1792/2017) "il rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso"
(in sentenza, il Supremo Collegio, precisa che la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione del rapporto professionale, può essere data dall'attore con ogni mezzo istruttorio, anche per presunzioni, mentre compete al giudice di merito valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o meno ritenersi fornita, sottraendosi il risultato del relativo accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, al sindacato di legittimità).
Ciò posto in punto di fatto, ritiene il Tribunale che, se un professionista viene incaricato di dare avvio ad una causa civile e non lo fa, o non lo fa utilmente, mancando di informare e facendo oltretutto decorrere i termini prescrizionali per la tutela del diritto a cui l'azione era strumentale, egli va ritenuto responsabile nei confronti del cliente, tanto più in mancanza di adeguata prova di una causa a sè non imputabile che renda giustificato il proprio inadempimento.
Senonchè, da siffatta conclusione non consegue ex se il riconoscimento del diritto al risarcimento danno, che costituisce aspetto diverso e logicamente successivo all'accertamento della responsabilità.
Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, invero, la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale – nel che consiste la responsabilità dell'avvocato - presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del pagina 5 di 8 cliente e, in particolare, trattandosi dell'attività del difensore, implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita (da ultimo, Cass. 2018 n. 23740 e Cass.
2020 n. 1169; vedi anche Cass. 26 aprile 2010 n. 9917; cfr. anche Cass. 9 giugno 2004 n.
10966 - Cass. 19 novembre 2004 n. 21894 - Cass. 18 aprile 2005 n. 7997).
Il principio è stato da ultimo affermato da Cass. 2021 n. 23434: “In tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente opera la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile" da applicarsi non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa”.
Nel caso a mano, l'operatività del principio di presunzione di pari responsabilità sancito dall'art. 2054 cc comma 2°, in assenza di qualsivoglia allegazione e/o accertamento in ordine alla condotta colposa esclusiva dell'altro conducente e della condotta regolare del Pt_1 implica quantomeno il riconoscimento della metà del diritto risarcitorio.
Da ciò deriva, con evidenza, la rilevanza dell'acclarato inadempimento ai fini dell'accoglimento della domanda di condanna, sol che si possa affermare, in accoglimento della dedotta prescrizione, l'estinzione del diritto risarcitorio all'atto della revoca del mandato professionale che la difesa di fa risalire alla dismissione dell'incarico di Parte_1 difensore nel procedimento penale (mese di novembre 2020).
Oppone, a tal ultimo riguardo, la difesa del convenuto che, a tenore della CP_1 seconda parte del comma 3 dell'art. 2947 cc, il termine di prescrizione biennale decorrerebbe, essendo intervenuta la sentenza di assoluzione, dalla data di irrevocabilità della statuizione.
L'assunto è che, risalendo la revoca del mandato (mese di novembre 2020) a data antecedente alla sentenza penale di piena assoluzione emessa dalla Corte di appello
(febbraio 2022), al momento della dismissione dall'incarico, il diritto risarcitorio era ancora pagina 6 di 8 pienamente esercitabile e, se non ne è stata azionata adeguata tutela, ciò andrebbe ascritto alla responsabilità del medesimo Pt_1
Esso va tuttavia rigettato alla stregua del consolidato principio di diritto a tenore del quale, ai fini dell'operatività della disciplina contenuta nel secondo periodo del comma 3 dell'art. 2947 cc, sì come prescrivente la decorrenza dalla irrevocabilità della sentenza, è necessaria la costituzione di parte civile, con la conseguenza che, in sua mancanza, il più lungo termine prescrizionale previsto per il reato decorre dalla data del fatto posto che la mera pendenza del processo penale non rende impossibile l'esercizio del diritto risarcitorio (Cass. 2025 n.
16132).
, se pur chiamato a rispondere penalmente dei fatti occorsi in esito al Parte_1 sinistro stradale, se solo avesse voluto dispiegare la tutela risarcitoria ben avrebbe dovuto, in assenza di una espressa disposizione derogatoria, conformarsi al principio generale ex art. 2935 cc laddove statuisce che “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, nel caso di specie il 10 luglio 2014, giorno dell'incidente (Cass. 2025
n. 16132).
Resta il tema della durata del termine prescrizionale che, a parere del Tribunale, va determinato nei due anni stabiliti dal secondo comma dell'art. 2947 cc., non potendosi applicare la prescrizione più lunga che il terzo comma del medesimo articolo prescrive per l'ipotesi che il fatto è considerato dalla legge come reato: tal ultima norma, invero, postulando la qualificazione del fatto illecito come reato, va esclusa a carico del conducente la cui responsabilità, come sopra si è detto, debba essere affermata non in base alla dimostrazione di una sua condotta colposa, ma alla stregua della presunzione ex lege di cui all'art. 2054 comma 1 c.c.
Le ricadute sono a tal punto tratte: anche a volere qualificare quali atti di costituzione in mora le email del mese di aprile 2015 e del 10 giugno 2015 con le quali Controparte_1
, allora procuratore di , ebbe, dapprima, a sollecitare
[...] Parte_1 [...]
, compagnia di assicurazioni tenuta alla RCA dell'autoveicolo in proprietà Controparte_4 esclusiva, ad attivare la visita medico-legale al fine di conseguire la liquidazione dell'indennizzo assicurativo e, di poi, ad accusare l'incasso ma solo a titolo di acconto del di più preteso dell'importo liquidato, il diritto risarcitorio vantato deve comunque ritenersi pagina 7 di 8 prescritto al più tardi al mese di giugno 2017 nei confronti della compagnia di assicurazioni tenuta alla RCA dell'autoveicolo in proprietà esclusiva, laddove giammai è stato interrotto nei confronti della compagnia di assicurazioni tenuta alla RCA dell'autoveicolo antagonista.
Essendo ciò accaduto durante l'operatività del mandato difensivo, l'estinzione va dunque ascritta alla responsabilità di . Controparte_1
Tutto ciò premesso, il procedimento va rimesso sul ruolo al fine di esperire la necessaria
CTU medico-legale.
Le spese all'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2323/2023
RG, così statuisce: dichiara l'estinzione per prescrizione del diritto risarcitorio vantato da e, Parte_1 con esso, l'inadempimento professionale di . Controparte_1
Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso in Catania, il 24 ottobre 2025
Il GIUDICE
dott. RA Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8