TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/04/2025, n. 1108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1108 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo
in esito all'udienza del 15 aprile 2025, a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 4631/2024 R.G. vertente
TRA
, C.F. , nato il [...] in [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...]n. 11, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo
Maiorana, giusta procura in atti. RICORRENTE
CONTRO
, C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv. Oliviero Atzeni, giusta procura generale alle liti del 22.3.2024 rep. 37875 racc. 7313
a rogito del Notaio RESISTENTE Per_1
OGGETTO: malattia.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 11.9.2024 , premettendo che l' Parte_1 CP_1 con nota dell'8.4.2024 gli aveva comunicato l'ingiustificata assenza alla visita medica domiciliare del 13.2.2024 e la conseguente applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 5, comma 14 D.L. 12 settembre 1983 n. 463, conv. in legge 11 novembre 1983 n. 638, deduceva
1 che nei giorni in cui aveva richiesto la malattia era sempre rimasto presso la propria abitazione ove nessun medico dell' si era di fatto presentato. CP_1
Assumeva di aver appreso, solo fortuitamente da alcuni compaesani, che una dottoressa dell' aveva richiesto delle informazioni sull'ubicazione della propria abitazione ed CP_1
aveva quindi dedotto che probabilmente ella aveva rinunciato alla ricerca della suddetta abitazione, in considerazione del fatto che quest'ultima si trovava in una stradina dissestata e poco frequentata. Precisava di non aver mai ricevuto alcun avviso di mancata reperibilità.
Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare che, pur essendo reperibile nelle ore previste dalla legge, non aveva mai ricevuto la visita fiscale e, per l'effetto, di revocare il provvedimento relativo alla trattenuta dell'indennità economica, con vittoria di spese e compensi difensivi.
2.- Con memoria depositata in data 3.12.2024 si costituiva in giudizio l' contestando CP_1
la fondatezza delle domande attoree.
Deduceva che il medico fiscale, in persona della dottoressa , in data Persona_2
13.2.2024, dopo aver chiesto informazioni agli abitanti del luogo sull'ubicazione dell'abitazione del ricorrente, oggettivamente difficilmente raggiungibile poiché sita in una via non visualizzabile neppure con l'applicativo Google maps, vi si era recata e aveva suonato ripetutamente il campanello senza ricevere alcuna risposta.
Deduceva altresì che la dottoressa non aveva potuto lasciare alcun avviso di mancata reperibilità
a causa della mancanza di una cassetta delle lettere sul luogo.
Assumeva che anche nel corso del secondo tentativo di accesso dell'11.3.2024 il medico fiscale si era trovato ugualmente nell'impossibilità di reperire l'abitazione, posto che il relativo verbale così attestava: “ho contattato la collega che aveva fatto l'accesso precedentemente. per cui sono riuscito a localizzare la via che da Massa San Giovanni porta a Campo Italia ex sanatorio tuttavia adesso non ci sono e non sono visibili numeri civici e i nominativi degli abitanti non esistono o sono scoloriti nessuno mi ha dato altre indicazioni”.
Concludeva chiedendo pertanto il rigetto del ricorso proposto ex adverso, con vittoria di spese e compensi difensivi.
3.- La causa veniva istruita a mezzo prova testimoniale.
L'udienza del 15.4.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in esito alle quali, la causa veniva decisa.
2 4.- Al fine di valutare la fondatezza delle domande attoree, giova premettere sul piano generale che, al fine di assicurare l'economicità della gestione dell'assicurazione sociale, il legislatore ha presidiato il funzionamento del sistema di controllo – mediante il quale si accerta l'effettivo verificarsi dell'evento protetto (nella specie, la malattia) – con la previsione di un vero e proprio onere a carico del lavoratore: qualora alla visita medica domiciliare di controllo egli risulti assente senza giustificato motivo, decade ipso iure dal diritto all'indennità di malattia (anche qualora, si badi, venga successivamente comunque accertata l'effettiva sussistenza dello stato morboso al momento della visita stessa).
Invero, con inequivoco disposto normativo, l'art. 5 del D.L. n. 463 del 1983, convertito con modificazioni nella legge n. 638 del 1983, così dispone al comma 14: “Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo”.
La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della citata norma, ha avuto modo di porre in rilievo che “l'onere della reperibilità alla visita medica di controllo, posto a carico del lavoratore, è estrinsecazione della doverosa cooperazione che egli deve prestare affinché siano realizzate le condizioni richieste per l'erogazione del trattamento di malattia e
[…] può essere fornita con un minimo di diligenza e di disponibilità, atteso l'ambito molto limitato delle fasce orarie di reperibilità per cui non risulta nemmeno gravoso o vessatorio”
(Corte Costituzionale, sentenza n. 78 del 1988).
La giurisprudenza di legittimità ha, poi, condivisibilmente chiarito che “l'assenza alla visita di controllo, per non essere sanzionata dalla perdita del trattamento economico di malattia ai sensi dell'art. 5, comma 14, del d.l. n. 463 del 1983, convertito nella legge n. 638 del 1983, può essere giustificata oltre che dal caso di forza maggiore, da ogni situazione, la quale, ancorché non insuperabile e nemmeno tale da determinare, ove non osservata, la lesione di beni primari, abbia reso indifferibile altrove la presenza personale dell'assicurato, come la concomitanza di visite mediche, prestazioni sanitarie o accertamenti specialistici, purché il lavoratore dimostri
l'impossibilità di effettuare tali visite in orario diverso da quello corrispondente alle fasce orarie di reperibilità. La valutazione del giudice di merito in proposito si risolve in un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato sotto il profilo logico - giuridico, è incensurabile in sede di legittimità” (Cass. civ., sez. lav., 22.06.2011 n. 8544).
3 Ed ancora, la giurisprudenza di merito ha, in maniera altrettanto condivisibile, precisato che “in tema di visite fiscali, gli obblighi di buona fede e correttezza correlati all'osservanza dell'obbligo di reperibilità durante gli orari di visita fiscale non prescindono dall'obbligo di comunicazione preventiva di assenza alla visita fiscale;
l'obbligo del lavoratore di comunicare preventivamente le assenze alle visite fiscali consente all'azienda di controllare l'effettività dello stato morboso;
se il dipendente risulta più volte assente alle visite fiscali senza addurre valide giustificazioni e senza preventiva comunicazione, non rileva, ai fini dell'inadempimento dell'obbligo di comunicazione preventiva dell'assenza dal domicilio, il fatto che il medico curante abbia successivamente confermato la malattia diagnosticata con la relativa prognosi;
e anche quando sussistono motivi urgenti ed indifferibili l'assenza dall'abitazione durante gli
CP_ orari di reperibilità va prima comunicata al datore di lavoro e all la preventiva comunicazione può essere evitata solo in presenza di gravi ed indifferibili ragioni, ed il lavoratore ha l'onere di dimostrare l'impossibilità di avvisare il datore di lavoro della repentina uscita di casa” (Tribunale Bari, sez. lav., 10.10.2019, n.4072).
6.- Tanto premesso sul piano generale ed avuto riguardo al caso in esame, ritiene questo giudicante che il ricorrente non abbia prestato il contributo minimo di disponibilità e di diligenza che, alla luce della giurisprudenza richiamata, è esigibile da parte del lavoratore ai fini del funzionamento del sistema di controllo mediante visita domiciliare. Nella specie,
l'onere di reperibilità e, più in generale, il dovere di cooperazione nell'accertamento dell'effettiva sussistenza dello stato morboso ricavabile dall'art. 5 comma 14 D.L. cit., imponevano al lavoratore, ancor prima dell'effettiva permanenza presso l'abitazione durante le fasce orarie di reperibilità, la predisposizione di misure atte a renderlo concretamente ed effettivamente reperibile presso il domicilio comunicato.
La portata più ampia dell'onere di reperibilità – rispetto alla (mera) presenza presso l'abitazione
– è stata messa in luce dai giudici di legittimità i quali hanno condivisibilmente osservato che
“l'ingiustificata assenza del lavoratore alla visita di controllo - per la quale l'art. 5, comma 14,
d.l. 12 settembre 1983 n. 463 (convertito nella l. n. 638 del 1983) prevede la decadenza (in varia misura) del lavoratore medesimo dal diritto al trattamento economico di malattia - non coincide necessariamente con la materiale assenza di quest'ultimo dal domicilio nelle fasce orarie predeterminate, potendo essere integrata da qualsiasi condotta dello stesso lavoratore, pur presente in casa, che sia valsa ad impedire l'esecuzione del controllo sanitario per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale” precisando
4 che “la prova dell'osservanza di tale dovere di diligenza incombe al lavoratore” (Cass., sez. lav., sentenza 22.5.1999, n. 5000).
Del tutto prive di pregio sono pertanto le allegazioni con cui il ricorrente – deducendo che il medico fiscale avrebbe rinunciato alla ricerca della propria abitazione - tenta di imputare al medico di controllo una condotta asseritamente negligente dalla quale sarebbe conseguita la mancata individuazione del domicilio del periziando.
Di contro, alla luce della citata giurisprudenza, incombeva semmai sul ricorrente l'onere di provare di aver predisposto tutte le misure che, secondo l'ordinaria diligenza, avrebbero consentito l'esatta individuazione del suo domicilio da parte del medico.
Peraltro, l'esito dell'istruttoria non ha comprovato la fondatezza delle allegazioni attoree.
Ed invero, la teste , escussa sulla seguente circostanza: “Vero che il sig. Testimone_1
negli orari di reperibilità e cioè dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, anche nei giorni Parte_1 non lavorativi e festivi, era presente nella sua abitazione”, ha dichiarato: “sono a conoscenza della circostanza in quanto mio marito ha chiesto un periodo di malattia da febbraio a maggio
2024 e posso dire che mio marito negli orari di reperibilità indicati in circostanza è rimasto al proprio domicilio, in quanto ero sempre io ad uscire per fare la spesa e se a volte è uscito per effettuare la continuazione della malattia o per effettuare visite mediche”.
Giova rilevare che l'assunto della teste secondo cui il ricorrente “a volte è uscito per Tes_1 effettuare la continuazione della malattia o per effettuare visite mediche” non soltanto non è stato neppure dedotto in ricorso ma, in ogni caso, non ha trovato alcun riscontro negli atti di causa, stante la rilevata carenza di certificati medici attestanti eventuali visite mediche eseguite dal ricorrente nella fascia di reperibilità.
Ad ogni modo, i testi e entrambi medici fiscali che Persona_2 Testimone_2 hanno tentato di accedere all'abitazione del ricorrente, rispettivamente in data 13.2.2024 e l'11.3.2024, hanno confermato quanto dedotto dall' resistente. CP_1
In particolare, la teste ha confermato (come peraltro indicato nel verbale di Persona_2
accesso del 13.2.2024) di essere andata ad effettuare una visita fiscale al domicilio del sig.
, di aver ripetutamente suonato il campanello posto sul pilastro in alto a Parte_1
sinistra senza ricevere alcuna risposta ed infine di non aver rinvenuto sul posto alcuna cassetta delle lettere.
5 Parimenti, il teste in conformità a quanto precisato nel verbale Testimone_2 dell'11.3.2024, ha dichiarato che, raggiunto il luogo, non ha trovato indicazioni né del numero civico né del nominativo del ricorrente.
Peraltro, il ricorrente non ha dedotto, né tanto meno dimostrato di aver preventivamente informato il datore di lavoro della sua assenza al domicilio nella fascia di reperibilità né le due fotografie allegate al ricorso, in assenza di ulteriori elementi concordanti ed alla luce delle dichiarazioni dei testi e , appaiono sufficienti a provare che all'epoca in cui Tes_2 Per_2
sono stati tentati gli accessi presso il domicilio del vi fossero effettivamente la Parte_1 cassetta delle lettere nonché l'indicazione del nominativo del ricorrente.
In applicazione dei principi sopra richiamati, va dichiarata la legittimità del provvedimento adottato dall' in data 8 aprile 2024. CP_1
7.- Le superiori considerazioni impongono, pertanto, il rigetto del ricorso.
8. - Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell' come da CP_1
dispositivo ex D.M. n.55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura previdenziale e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerate la semplicità delle questioni esaminate, la durata infratriennale del giudizio e la qualità delle parti.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 11.9.2024 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali in favore dell' che CP_1
liquida in euro 339,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali.
Messina, 16 aprile 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
6