Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
Nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nei procedimenti riuniti iscritti ai nn. 7318/2022,
7385/2022 e 6639/2024 R.G.L. promossi
D A
e Parte_1 Parte_2
(avv.ti GIOVANNI RINALDI, WALTER MICELI e FABIO GANCI, ZAMPIERI NICOLA)
- ricorrenti -
CONTRO
Controparte_1
- resistente contumace -
Oggetto: retribuzione
A seguito dell'udienza del 07/01/2025, per la quale si dà atto che le ricorrenti hanno depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- condanna il , in persona del tempore, al pagamento in Controparte_1 CP_2 favore di di € 4.603,44 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli aa. Parte_1 ss. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/21;
- condanna il , in persona del Ministro pro tempore, al pagamento in Controparte_1 favore di di € 3.495,62 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per Parte_2 gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020 e 2021/22 e all'emissione della “carta docenti”, con l'assegnazione sulla medesima della somma di € 2.000,00 per gli a.a.s.s. 2018/19, 2019/20, 2021/2022 e 2022/23, oltre interessi maturati dal diritto all'accredito sino al saldo;
- condanna il , in persona del pro tempore, al pagamento Controparte_1 CP_2 delle spese processuali in favore delle ricorrenti che si liquidano in complessivi € 2.109,00 per compensi
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con distinti ricorsi, riuniti per evidenti ragioni di connessione, le ricorrenti in epigrafe convenivano in giudizio il chiedendone la condanna al pagamento dell'indennità Controparte_1 sostitutiva delle ferie non godute e al riconoscimento della cd. “Carta del docente”, di importo pari ad €
500,00 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali e riservata, in base alla disciplina vigente (legge n. 107 del 13.07.2015 cd. “Buona Scuola”
– D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015), ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, con esclusione, quindi, dei docenti cd. precari come loro per gli anni scolastici indicati nei rispettivi ricorsi.
Il convenuto, benché ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio, e, pertanto, se ne CP_1 dichiara la contumacia.
Superflua ogni ulteriore attività istruttoria, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le ricorrenti hanno depositato le relative note per l'udienza del 07/01/2025 e i procedimenti vengono decisi mediante il deposito della presente sentenza.
***
La domanda di condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute è fondata dovendosi a tal uopo richiamare la disciplina di cui alla l. 228/2012 la quale, all'art. 1, comma 54, stabilisce che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”. Considerata la disposizione di cui al comma 8 art. 5 del d.l. 95/2012 ove si prevede che “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, … sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età”, il successivo comma 55 dell'art 1 della l. 228/2012 ha introdotto una clausola derogatoria al divieto di monetizzazione delle ferie non godute, stabilendo che “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. L' art. 1, comma 56, L. 228/2012 ha infine disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti vanno disapplicate dall'1settembre 2013.
L'amministrazione convenuta, rimanendo contumace, non ha fornito prova di aver invitato le ricorrenti ad usufruire delle ferie maturate e non ancora godute entro la data di conclusione del contratto di lavoro a tempo determinato, come ritenuto dalla Corte di Cassazione con Ordinanza n. 14268/2022 del
5.5.2022 la quale ha rilevato la “necessità di interpretare le norme interne - e, tra esse, l'articolo 5, comma otto, DL nr. 95/2012, così come integrato dall'articolo 1 comma 55 L. nr. 228/2012 - in conformità alle norme del diritto dell'Unione” precisando che “La Corte di Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018
(rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16) nell'interpretare l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto ad un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo… in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva…”.
Ciò premesso, tenuto conto degli anni scolatici che vengono in rilievo nella specie all'esame, deve trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 1, comma 54, L. 228/2012, - che prevede, anche per i docenti a termine, la fruizione obbligatoria delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali - e dall'art. 5, comma 8, del D.L. 95/2012 (come modificato dal comma 55 dell'art. 1 l. 228/2012) - che consente la monetizzazione per il personale della scuola a tempo determinato “limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. La recente giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte chiarito che “La perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”
(così Cass. 21780/2022).
Alla luce delle superiori considerazioni, deve riconoscersi il diritto delle parti ricorrenti alla corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie e festività non godute per le annualità richieste in ricorso, risultando peraltro condivisibili i conteggi di parte ricorrente effettuati nelle note di trattazione scritta del 05/07/2024 e del 07/01/2025.
Parimenti fondata è la richiesta di riconoscimento della c.d. carta docente, dovendosi richiamare la pronuncia n. 29961 del 27.10.2023 con la quale le Sezioni Unite hanno affermato i seguenti principi di diritto: ”1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al 2) Ai docenti di cui al CP_1 punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico''.
Applicati tutti i superiori principi alle fattispecie in esame ed adottate le conseguenti statuizioni di condanna a favore delle parti ricorrenti per ciascuno degli anni scolastici indicati nel ricorso, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n.
147 del 13.08.2022, considerando la sostanziale unicità delle questioni affrontate, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (da 5.201,00 a 26.000,00), con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione tenuto conto della limitata attività processuale svolta. Le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta già nell'atto introduttivo.
PQM
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 07/01/2025.
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno