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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/10/2025, n. 4751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4751 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 13832/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 13832 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1
2 Parte_2
3 Parte_3
4 Parte_4
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_1
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 02.10.2023
1. (CPF brasiliano n. 62115863020, doc. brasiliano Parte_1
RG n. 2042379194 C.F. italiano ) nato il [...] in [...] C.F._1
UL Stato del RI ND do UL (Brasile) ed ivi residente in [...]. Luis Tomaze 290 distretto di Santa Lucia do Piai;
Dott. Giovanni Calasso 1
2. (CPF bras.no n. 02167300077, doc. bras.no RG Parte_2
n. 1095756704 C.F. italiano ) nato il [...] in [...] C.F._2
Stato del RI ND do UL (Brasile) residente in [...]54 Cachoeirinha Stato del RI ND do UL (Brasile);
3. (CPF bras.no n. 02351174046, doc. bra.no Parte_3
RG n. 04388774220 C.F. italiano nato il [...] in [...] C.F._3 del RI ND do UL (Brasile) ed ivi residente in [...]237, bairro Pindorama;
4. (CPF bras.no n. 02904419004, doc. Parte_4 bras.no n. 04984535269 C.F. italiano ) nato il [...] in [...] C.F._4
Stato del RI ND do UL (Brasile) ed ivi residente in [...]237, bairro Pindorama;
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_1 formulando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Venezia adito, rigettate ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accertatone il diritto al riconoscimento, dichiarare lo status di cittadini italiani dei ricorrenti nato il [...] in [...]_1 do UL (Brasile), nato il [...] in [...]_2
RI ND do UL (Brasile), nato il [...] in [...]_3 del RI ND do UL (Brasile) e nato il [...] in [...]
Ijui Stato del RI ND do UL (Brasile) e, per l'effetto, ordinare al e, Controparte_1 per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente e/o ad ogni altra Autorità amministrativa e comunque ad ogni pubblico ufficiale, di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.”.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano sig. nato in [...] il [...] nella frazione- Persona_1 località di Campomolino del Comune di Gaiarine Provincia di Treviso, figlio legittimo dei sigg.ri e . Successivamente emigrava in Brasile ed ivi, nella Persona_2 Persona_3 città di Alfredo Chaves Stato del RI ND do UL, si coniugava il 16.09.1905 con la sig.ra e sempre in Brasile, il sig. decedeva, senza mai rinunciare alla CP_2 Persona_1 cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino brasiliano. Dal loro matrimonio nasceva:
• in (Brasile), in data 21.03.1919, il quale, in Persona_4 Persona_5
Dott. Giovanni Calasso 2
data 03.10.1942, in Sananduva di Lagôa Vermelha/RS (Brasile), sposava la sig.ra e dalla loro unione nascevano: Parte_5
➢ in data 01.09.1945, in Sananduva di Lagôa Vermelha/RS (Brasile),
[...] la quale, il 30.06.1971, in Caxias do UL/RS (Brasile), Parte_6 sposava il sig. passando a chiamarsi Persona_6 Persona_7
Da questo matrimonio nasceva:
[...]
✓ in data 13.12.1971, odierno ricorrente;
Parte_1
➢ in data 14.10.1953, in di Lagôa Vermelha/RS (Brasile), Persona_8 il quale, in data 09.01.1981, in Cachoeirinha/RS Persona_9 (Brasile), sposava la sig.ra e dalla loro Persona_10 unione nasceva:
✓ in data 15.02.1989, , odierno ricorrente;
Parte_2
➢ in data 20.03.1956, in Sananduva di Lagôa Vermelha/RS (Brasile),
[...] Per il quale il 28.06.1985, in Urtiga/RS (Brasile), sposava Parte_4 Per_8 la sig.ra e dalla loro unione nascevano: Persona_11
✓ in data 08.01.1990, , odierno Parte_3 ricorrente;
✓ in data 18.04.1992, , odierno Parte_4 ricorrente;
-In ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III. Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_1 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio
Dott. Giovanni Calasso 3
dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano nato il Persona_1
05.02.1871 nella frazione-località di Campomolino del Comune di Gaiarine-Provincia di Treviso.
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_1 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_1 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della
Dott. Giovanni Calasso 4
cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III) compensa le spese di lite. La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Lecce-Venezia, 02.10.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 13832 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1
2 Parte_2
3 Parte_3
4 Parte_4
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_1
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 02.10.2023
1. (CPF brasiliano n. 62115863020, doc. brasiliano Parte_1
RG n. 2042379194 C.F. italiano ) nato il [...] in [...] C.F._1
UL Stato del RI ND do UL (Brasile) ed ivi residente in [...]. Luis Tomaze 290 distretto di Santa Lucia do Piai;
Dott. Giovanni Calasso 1
2. (CPF bras.no n. 02167300077, doc. bras.no RG Parte_2
n. 1095756704 C.F. italiano ) nato il [...] in [...] C.F._2
Stato del RI ND do UL (Brasile) residente in [...]54 Cachoeirinha Stato del RI ND do UL (Brasile);
3. (CPF bras.no n. 02351174046, doc. bra.no Parte_3
RG n. 04388774220 C.F. italiano nato il [...] in [...] C.F._3 del RI ND do UL (Brasile) ed ivi residente in [...]237, bairro Pindorama;
4. (CPF bras.no n. 02904419004, doc. Parte_4 bras.no n. 04984535269 C.F. italiano ) nato il [...] in [...] C.F._4
Stato del RI ND do UL (Brasile) ed ivi residente in [...]237, bairro Pindorama;
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_1 formulando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Venezia adito, rigettate ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accertatone il diritto al riconoscimento, dichiarare lo status di cittadini italiani dei ricorrenti nato il [...] in [...]_1 do UL (Brasile), nato il [...] in [...]_2
RI ND do UL (Brasile), nato il [...] in [...]_3 del RI ND do UL (Brasile) e nato il [...] in [...]
Ijui Stato del RI ND do UL (Brasile) e, per l'effetto, ordinare al e, Controparte_1 per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente e/o ad ogni altra Autorità amministrativa e comunque ad ogni pubblico ufficiale, di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.”.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano sig. nato in [...] il [...] nella frazione- Persona_1 località di Campomolino del Comune di Gaiarine Provincia di Treviso, figlio legittimo dei sigg.ri e . Successivamente emigrava in Brasile ed ivi, nella Persona_2 Persona_3 città di Alfredo Chaves Stato del RI ND do UL, si coniugava il 16.09.1905 con la sig.ra e sempre in Brasile, il sig. decedeva, senza mai rinunciare alla CP_2 Persona_1 cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino brasiliano. Dal loro matrimonio nasceva:
• in (Brasile), in data 21.03.1919, il quale, in Persona_4 Persona_5
Dott. Giovanni Calasso 2
data 03.10.1942, in Sananduva di Lagôa Vermelha/RS (Brasile), sposava la sig.ra e dalla loro unione nascevano: Parte_5
➢ in data 01.09.1945, in Sananduva di Lagôa Vermelha/RS (Brasile),
[...] la quale, il 30.06.1971, in Caxias do UL/RS (Brasile), Parte_6 sposava il sig. passando a chiamarsi Persona_6 Persona_7
Da questo matrimonio nasceva:
[...]
✓ in data 13.12.1971, odierno ricorrente;
Parte_1
➢ in data 14.10.1953, in di Lagôa Vermelha/RS (Brasile), Persona_8 il quale, in data 09.01.1981, in Cachoeirinha/RS Persona_9 (Brasile), sposava la sig.ra e dalla loro Persona_10 unione nasceva:
✓ in data 15.02.1989, , odierno ricorrente;
Parte_2
➢ in data 20.03.1956, in Sananduva di Lagôa Vermelha/RS (Brasile),
[...] Per il quale il 28.06.1985, in Urtiga/RS (Brasile), sposava Parte_4 Per_8 la sig.ra e dalla loro unione nascevano: Persona_11
✓ in data 08.01.1990, , odierno Parte_3 ricorrente;
✓ in data 18.04.1992, , odierno Parte_4 ricorrente;
-In ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III. Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_1 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio
Dott. Giovanni Calasso 3
dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano nato il Persona_1
05.02.1871 nella frazione-località di Campomolino del Comune di Gaiarine-Provincia di Treviso.
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_1 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_1 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della
Dott. Giovanni Calasso 4
cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III) compensa le spese di lite. La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Lecce-Venezia, 02.10.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5