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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 05/02/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MACERATA Sezione civile composto dai magistrati: dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice rel. ed est. dott.ssa Anna Wegher Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3478/2024 R.G.N.C., avente ad oggetto o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa da
(c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. SCALPELLI SARA, e (c.f. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. TIRANTI FABIO C.F._2
- ricorrenti -
con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege -
Conclusioni: le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come successivamente confermate nelle note sostitutive dell'udienza del 4.2.2025; il P.M. ha espresso parere favorevole. Fatto e Diritto
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 22/09/2007, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Appignano, atto n. 5, parte 2ª, Serie A, e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui al ricorso. Tale domanda merita accoglimento.
Infatti, la separazione consensuale dei coniugi è stata omologata con decreto emesso da questo Tribunale in data 7.9.2011 e dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nella procedura di separazione al 4.10.2024, data di presentazione del presente ricorso, è trascorso il termine semestrale richiesto dalla legge nel caso di intervenuta separazione consensuale (a seguito della modifica dell'art. 3 L. 898/70 apportata dalla L. 55/15) per la proposizione della domanda di divorzio.
Va preso atto della comune volontà delle parti di addivenire alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, espressa nel ricorso e ribadita nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 4.2.2025; entrambe le parti hanno del resto riconosciuto l'assenza di una riconciliazione successiva all'intervenuta separazione personale.
Sussistono, pertanto, i presupposti per la pronuncia di divorzio.
Le condizioni concordate tra le parti non sono contrarie a norma imperativa di legge e possono quindi essere recepite dal Tribunale, essendo le statuizioni relative al figlio maggiorenne soggette al principio della domanda ed attenendo le altre condizioni ai rapporti economici tra le parti. Le spese di lite vanno dichiarate integralmente compensate, stante la natura congiunta del ricorso. visto l'art. 4 comma 16 L. 898/1970;
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così decide:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
[...]
e in conformità alle condizioni da Parte_1 Controparte_1 loro concordate;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Macerata, 4 febbraio 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Alessandra Canullo Paolo Vadala' Pag. 3 a 3