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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/11/2025, n. 11083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11083 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma - II sezione Lavoro in persona della Giudice AN CC, all'udienza del 3 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n. 5200 dell'anno 2025 vertente tra
, con gli Avv.ti Riccardo Faranda, Salvatore Dell'Alpi e Patrizia Parte_1
Angiari, ricorrente e
, in persona del legale rappresentante p.t., convenuta contumace CP_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13 febbraio conveniva in Parte_1 giudizio la società chiedendo di “A) accertare e dichiarare che tra CP_1 le parti oggi in giudizio 5.5.2023-28.6.2024 (o per il differente periodo ritenuto di giustizia) è sussistito un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato disciplinato dal CCNL Cisal Anpit turismo –pubblici esercizi, livello D2 e con l'orario di lavoro rivendicato in premessa, o nel maggior o minor orario ritenuto di Giustizia;
B) per l'effetto condannare la società resistente, in persona del legale rappresentante protempore, a corrispondere in favore della ricorrente la complessiva somma di euro 15851.52 di cui euro 1099.45 a titolo di
TFR come quantificata nell'allegato conteggio sindacale. C) Con determinazione del danno derivante dalla intervenuta diminuzione di valore del credito ex art.429 c.p.c., dal maturare dei singoli crediti al soddisfo ed interessi legali 1 sempre con decorrenza dal sorgere dei singoli crediti, da calcolarsi sulle somme rivalutate. D) Con sentenza esecutiva e vittoria di spese, competenze ed onorari di lite oltre spese generali I.V.A. ed accessori da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.
Assumeva che aveva iniziato a lavorare alle dipendenze della convenuta a decorrere dal 5 maggio 2023, con un contratto a tempo determinato (con termine previsto per il 31 maggio 2024); che le mansioni formalmente assegnate erano quelle di aiuto cuoco, con inquadramento al livello D2 del CCNL Cisal Anpit turismo – pubblici esercizi, per un orario full time di 40 ore settimanali;
che il rapporto di lavoro, tuttavia, era proseguito di fatto sino al 29 giugno 2024, data delle dimissioni della ricorrente;
che la sede di lavoro era sita in Via della
Rosalina 34, Tivoli, e l'orario contrattuale prevedeva una turnazione spezzata
(11:00-14:00 e 19:00-22:00) dal lunedì alla domenica, con riposo a scalare;
che, per richiesta del datore di lavoro, la ricorrente, doveva in realtà rispettare una turnazione e un orario settimanale più gravoso: dal martedì al sabato, lavorava dalle 10:00 alle 15:30 e dalle 18:00 alle 23:30, mentre la domenica osservava un orario continuato dalle 10:00 alle 23:30, godendo del riposo il lunedì; che, pertanto, per tutta la durata del rapporto, la aveva effettuato lavoro Pt_1
straordinario per almeno due ore e mezza ogni giorno e di almeno cinque ore la domenica;
che le mansioni svolte nell'intero periodo erano promiscue e non si limitavano a quelle di aiuto cuoco, comprendendo l'affiancamento del cuoco nelle preparazioni e la messa in ordine di magazzini e scorte;
che, infatti il locale apriva al pubblico alle 12:30 e la ricorrente era impiegata in sala con mansioni di cameriera sino alle 15:30 e nuovamente dalle 18:00 sino a chiusura;
che nelle domeniche non godeva della pausa, dovendo preparare la sala per il servizio serale, e dovendo altresì organizzare posate, bicchieri, completare i tavoli, pulire i bagni e lavare a terra;
che la società convenuta non le aveva mai corrisposto quanto dovuto per la quantità e qualità del lavoro svolto, e che per il periodo compreso tra il 05.05.2023 e il 28.6.2024 era rimasta creditrice di un importo
2 complessivo di € 15.851,52 a titolo di differenze retributive (in particolare per lavoro straordinario), TFR e mensilità di maggio e giugno 2024.
La società benché ritualmente citata, non si è costituita Controparte_1
in giudizio e, all'udienza del 14 aprile 2025, ne è stata dichiarata la contumacia.
Terminata l'attività istruttoria, all'esito dell'udienza del 3 novembre 2025, la causa è stata decisa con sentenza contestuale, della quale è stata data lettura, assenti le parti dall'aula d'udienza.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Giova osservare che la durata e la natura subordinata del rapporto lavorativo de quo sono documentati dal contratto di assunzione, dalle buste paga e dalla lettera di dimissioni, atti tutti allegati al ricorso.
Ciò premesso deve rilevarsi che le doglianze della ricorrente relative alla qualità della prestazione svolta hanno trovato pieno riscontro all'esito dell'attività istruttoria. Infatti, sebbene la ricorrente fosse formalmente inquadrata come
"aiuto cuoco" (livello D2 del CCNL applicato), le mansioni di fatto svolte dalla stessa erano promiscue, in quanto comportavano l'espletamento sistematico di compiti di servizio in sala e di pulizia gravosa. Tale circostanza è stata integralmente confermata dalla teste , responsabile del Testimone_1 ristorante, la quale, dopo aver ricordato che la ricorrente era passata dallo svolgere la mansione di lavapiatti a quella di aiuto cuoco, ha precisato che “negli ultimi tempi la ricorrente aiutava anche me in sala, perché ero rimasta solo io".
Inoltre, la teste ha confermato che la ricorrente svolgeva le mansioni descritte al capitolo 7 del ricorso (affiancava il cuoco nelle preparazioni di antipasti, contorni e secondi;
metteva in ordine ogni tipo di scarico, detersivi, generi alimentari e bevande;
alle 12 e 30 il locale apriva al pubblico e quindi la ricorrente passava in sala con mansioni di cameriera, sino alle 15 e 30 e nuovamente dalle 18 sino a chiusura;
nelle domeniche la ricorrente non godeva della pausa dovendo
3 preparare la sala per il servizio serale;
doveva quindi organizzare posate, bicchieri e tutto il necessario completare i tavoli, pulire i bagni e lavare a terra).
Tale deposizione evidenzia lo svolgimento di un'attività coerente con l'inquadramento contrattuale riconosciutele (D2), ma prestata su un orario di lavoro corrispondente a quanto indicato nel ricorso. Al riguardo deve osservarsi che entrambi i testi escussi hanno indicato lo stesso orario In particolare, il teste ha dichiarato: "Io, la ricorrente e la avevamo lo Testimone_2 Tes_1 stesso orario, attaccavamo alle 10.00/10.30 e lavoravamo fino alle 15-15.30/16.00, invece il sabato e la domenica facevamo spesso orario continuato fino alla sera.
Durante la settimana invece mangiavamo alle 18.30 e lavoravamo fino a chiusura, che poteva essere 22.30/23.00 o 24.00; specialmente il venerdì e il sabato finivamo dopo le 24.00 […] Per le festività eravamo sempre aperti e non abbiamo mai percepito la relativa maggiorazione." Similmente, la teste
[...]
ha confermato tale regime specificando che "dal martedì al venerdì Tes_1 entravamo alle 10.00 finivamo il primo turno alle 15.30 e poi riprendevamo alle
18.30 e stavamo fino alla fine del turno, che durante la settimana poteva essere alle 22.30/23.00, ma il sabato e la domenica quasi sempre finivamo alle 24 o anche alle 01.00." La stessa, ha inoltre precisato che “… quasi sempre il sabato e la domenica non facevamo la pausa tra i due turni perché dovevamo rimettere tutto a posto”.
Le risultanze istruttorie, non confutate da alcuna prova contraria della convenuta, attestano in modo convergente una prestazione lavorativa svolta in modo continuativo e sistematico ben oltre l'orario ordinario, accertando la fondatezza dell'allegazione di cui al cap. 6 del ricorso, ovvero l'effettuazione di lavoro straordinario in misura non inferiore a 2 ore e mezza ogni giorno e 5 ore la domenica.
In merito alla valutazione delle prove testimoniali, si osserva che, sebbene i testi abbiano reso deposizioni anche in analoghe cause pendenti innanzi a questo Giudice, le dichiarazioni acquisite nel presente giudizio devono essere
4 considerate pienamente attendibili. Detta attendibilità discende non solo dalla piena congruenza delle dichiarazioni rese dai testi escussi, ma anche in considerazione della condotta inerte della società convenuta. Infatti, il legale rappresentante della benché ritualmente citato per CP_1
interrogatorio formale, non si è presentato, né ha fornito alcuna giustificazione per tale assenza. Pertanto, nel caso di specie, deve trovare piena applicazione l'articolo 232 c.p.c., secondo cui “Il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo”.
Considerato che gli elementi di prova acquisiti hanno confermato i fatti dedotti da parte ricorrente, la mancata comparizione della convenuta all'interrogatorio formale consolida, quindi, la presunzione di attendibilità sui fatti oggetto di ricorso (orario effettivo), conferendo piena valenza probatoria alle allegazioni attoree.
Alla luce di quanto accertato in ordine alla quantità del lavoro svolto (in particolare, lavoro straordinario non retribuito e mancata pausa) e alla qualità della prestazione (mansioni promiscue), deve concludersi per l'accoglimento delle domande attoree, per come quantificate nei conteggi allegati al ricorso, in quanto scevri da vizi illogici o errori contabili.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione o eccezione:
- accoglie integralmente il ricorso e, per l'effetto, condanna la società
[...]
al pagamento in favore del ricorrente di euro 15.851,52 a titolo di CP_1
differenze retributive (di cui euro 1099.45 a titolo di TFR), oltre interessi e rivalutazione monetaria maturati dalle singole posizioni creditorie al saldo;
- condanna parte convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite, quantificate in euro 2.695,00, oltre spese al 15%, IVA e CPA, da distrarsi.
5 Roma, 3.11.2025
La Giudice
AN CC
Provvedimento redatto con l'ausilio dell'Ufficio per il Processo – Dr.ssa Prisca
Boggetti
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