CA
Sentenza 9 aprile 2024
Sentenza 9 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 09/04/2024, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Graziella PARISI Presidente
Dott. Viviana URSO Consigliere
Avv. Paolo PERGOLIZZI Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nelle causa iscritta al n. 1026/2021 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...] e ivi residente (c.f.: Parte_1 [...]
), rappresentato e difeso dall'avv. Vincenza Pirracchio;
C.F._1
appellante contro
, in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro-tempore (c.f.: ), rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'avv. Gaetana Angela Marchese;
appellata oggetto: cancellazione elenchi braccianti agricoli-indennità disoccupazione agricola.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 47 del 23 febbraio 2021, il giudice del lavoro del Tribunale di Calta- girone, si pronunciava sul ricorso proposto da nei confronti del- Parte_1
l – volto all'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro come brac- CP_1
ciante agricolo giornaliero alle dipendenze della per n. 130 Organizzazione_1
giornate nell'anno 2007, n. 102 giornate nell'anno 2008, n. 102 giornate nell'anno 2009
e n. 102 giornate nell'anno 2010 e, per l'effetto, l'illegittimità del disconoscimento operato dall'istituto resistente con la condanna dello stesso al riconoscimento delle pre- dette giornate e alla loro inclusione nell'estratto conto previdenziale. Conseguentemen- te, il lavoratore chiedeva il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di disoc- cupazione per gli anni dal 2007 al 2011 e il relativo rimborso IRPEF con la condanna dell alla restituzione degli importi trattenuti sull'indennità di disoccupazione CP_1
agricola corrisposta per gli stessi anni.
Il giudice del lavoro dichiarava inammissibile il ricorso, accogliendo l'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 22 D.L. n. 7/1970 tempestivamente formulata dall , non essendo stato impugnato dinanzi alla il provvedimento di disco- CP_1 Pt_2
noscimento, notificato ai sensi dell'art. 38, comma 6, D.L. n. 98/2011, conv. in L. n.
111/2011 mediante pubblicazione telematica dal 10 marzo 2013 al 25 marzo 2013.
Essendo, quindi, divenuto definitivo il disconoscimento in data 24 aprile 2013, l'azione giudiziaria avrebbe dovuto essere esperita al più tardi il 22 agosto 2013 (cioè nei cento- venti giorni successivi alla definitività del provvedimento), mentre il ricorso era stato tardivamente proposto il 6 marzo 2014.
Disattendeva, quindi, l'eccezione di legittimità costituzionale del comma 7 del predetto articolo (relativo alla pubblicazione telematica degli elenchi di variazione), ritenendo inammissibile la questione di rilevanza costituzionale per relationem ad altro giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Reggio Calabria, in cui era stata sollevata con ordinan- za mai comunque prodotta nel presente procedimento.
In ogni caso, la questione era irrilevante, considerato che lo stesso ricorrente aveva ammesso di aver avuto conoscenza del disconoscimento delle giornate agricole denun- ciate in suo favore, indipendentemente dalla pubblicazione telematica degli elenchi di variazione. E invero, risultavano in atti cinque note , datate 11 aprile 2013, con CP_1
cui si era provveduto al riesame delle domande di disoccupazione agricola per gli anni dal 2007 al 2011 e alla conseguente reiezione: anche volendo considerare che le rice- vute in atti fossero relative ai ricorsi alla , sarebbero comunque tardive perché Pt_2
inoltrate il 27 luglio 2013, così come – se si volesse considerare dies a quo del termine decadenziale la data dell'11 aprile 2013 (data di rigetto delle istanze di riesame delle domande di disoccupazione agricola, in cui comunque il lavoratore aveva preso atto dell'avvenuto disconoscimento delle giornate) – il ricorso avrebbe dovuto essere depo- sitato al più il 9 settembre 2013 (considerato il termine di trenta giorni per il ricorso alla e dei successivi centoventi per la proposizione del ricorso giudiziario). Pt_2
Discende dalla dichiarazione di tardività dell'azione giudiziaria – a sostegno della qua- le il primo giudice richiama precedente di questa Corte – l'assorbimento di ogni altra questione nel merito della controversia.
Impugnava la sentenza con ricorso depositato il 17 agosto 2021. Parte_1
Resisteva al gravame l appellato. CP_1
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 14 marzo 2024 fissata ex art. 127 ter
c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'odierno appellante lamenta che erroneamente il primo giudice avrebbe ritenuto maturato il termine di decadenza dall'azione giudiziaria a far data dalla pubblicazione telematica dell'elenco di variazione.
Asserisce che, seppure l aveva depositato in giudizio uno stralcio dell'elenco CP_1
nominativo trimestrale 2012, tuttavia non avrebbe fornito prova dell'avvenuta pubbli- cazione, essendosi limitato – in memoria di costituzione – a indicare il 10 marzo 2013 come data iniziale. Inoltre, il termine di quindici giorni quale durata della pubblicazio- ne non sarebbe stato stabilito dalla legge, bensì da una circolare (n. 82/2012), CP_1
quindi da un atto amministrativo, che il giudice avrebbe potuto disapplicare ove lo avesse ritenuto illegittimo.
Nemmeno potrebbe costituire prova della pubblicazione l'estratto conto assicurativo versati in atti, giacché in esso non si darebbe atto dell'avvenuta pubblicazione, ma solo della cancellazione delle giornate in questione: senza contare che, comunque, si trat- terebbe di un atto di provenienza della parte che intende avvalersene e, quindi, non potrebbe assurgere al rango di prova.
1.1. Ciò posto, l'appellante assume che mai gli siano stati notificati provvedimenti di cancellazione e che le note datate 11 aprile 2013 si riferirebbero alla reiezione della domanda di disoccupazione per i vari anni. Avverso tale reiezione Parte_1
avrebbe inoltrato ricorso amministrativo il 27 luglio 2013 e in data 25 ottobre 2013 si sarebbe perfezionato il silenzio rigetto di tale ricorso, sicché da quella data avrebbe iniziato a decorrere il termine annuale decadenziale di cui all'art. 47, comma 2, D.P.R.
n. 639/ 1970 per il deposito del ricorso giudiziario, avvenuto quindi tempestivamente.
Considerato che, solo dal 20 novembre 2013 a seguito di accertamenti presso gli uffici dell , l'appellante avrebbe avuto contezza della cancellazione delle giornate, mai CP_1
notificata né debitamente comunicata, il deposito del ricorso giudiziario (6 marzo
2014) sarebbe comunque avvenuto nel rispetto dei termini decadenziali di centoventi giorni per il disconoscimento del rapporto di lavoro e di un anno per la disoccupazione agricola.
1.2. Precisa inoltre l'appellante che, a seguito della sentenza n. 45/2021, con cui la
Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art.38, comma 7, D.L. n. 98/2011, il Giudice delle Leggi avrebbe ritenuto che le censure dei remittenti non riguardassero tanto la norma quanto la circolare esecutiva n. 82/2012, con la quale sono state stabilite le specifiche tecniche per la modalità CP_1
di notifica prevista dalla norma stessa, e avrebbe concluso sollecitando il giudice di merito a valutare eventuali profili di illegittimità della predetta circolare e così disporne la disapplicazione.
In ossequio a quanto disposto dal Giudice delle Leggi, tale richiesta di disapplicazione viene avanzata anche in questa sede.
2. Parte appellante ripropone, inoltre, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 7, D.L. n. 98/2011, nella formulazione precedente la riforma di cui all'art. 43, comma 7, D.L. n. 76/2020 (che ha reintrodotto l'onere per l di provvedere CP_1
alla notifica individuale del provvedimento ai soggetti interessati), per violazione del-
l'art. 3 della Costituzione.
Assume che, davanti a situazioni uguali, lo scrimen tra soggetti, a cui il provvedimento di cancellazione verrà notificato personalmente a seguito della riforma di cui al prefato art. 43, e soggetti che non ne hanno avuto personale conoscenza stante la pubblicazione telematica di cui al citato art. 38, è determinato solo dal momento in cui il provvedi- mento di cancellazione interviene (anche a distanza di molti anni rispetto a quello di inclusione negli elenchi), ciò determinando una ingiusta discriminazione.
3. Per mero scrupolo difensivo, la sentenza del tribunale di Caltagirone viene altresì impugnata per non avere ammesso il primo giudice i mezzi di prova richiesti e avere – con la sua pronuncia – implicitamente rigettato la domanda, senza entrare nel merito della vicenda.
Insiste, quindi, nella richiesta di ammissione dei mezzi istruttori già articolati in primo grado.
4. L'appello è infondato.
4.1. Assume rilievo preliminare e assorbente la questione relativa alla decadenza dal-
l'azione giudiziaria ex art. 22 D.L. n. 7/1970.
Al riguardo, il collegio intende non discostarsi dall'orientamento espresso da questa
Corte nel precedente citato dal tribunale (sentenza n. 121/2020), la cui motivazione qui integralmente si riporta: Correttamente il Tribunale ha ritenuto fondata l'eccezione di decadenza dall'azione giudiziale ai sensi dell'art. 22 della legge n. 83/70, richiamando principi del tutto consolidati della giurisprudenza della S.C. secondo cui “il termine di 120 giorni previsto dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, conv. con modifiche nella
l. 11 marzo 1970 n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica o della presa di conoscenza del provvedimento definitivo di iscrizione o man- cata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dai sud- detti elenchi, si configura come un termine di natura sostanziale, senza possibilità di sanatoria ex art. 8 l. n. 533 del 1973 (e senza che la disposizione in esame possa rite- nersi implicitamente abrogata dall'art. 148 disp. att. c.p.c)”: Cassazione civile, sez. lav., 21 aprile 2001, n. 5942 (v. anche, in senso conforme, Cass. 17239/04; 13381/04).
La Corte regolatrice ha altresì osservato che, “la speciale disciplina che compiuta- mente regola la materia dell'accertamento dei lavoratori agricoli dipendenti … si caratterizza per essere l'iscrizione negli elenchi nominativi, come pure la non iscrizio- ne ovvero la cancellazione oggetto di provvedimenti espressi (il primo collettivo, gli altri individuali) e tutti comunicati agli interessati mediante notifica … Contro i sud- detti provvedimenti è data facoltà di esperire ricorso amministrativo. Si apre, allora, la fase del procedimento contenzioso, articolato in un duplice grado … Questo essendo il contesto normativo nel quale si colloca il D.L. n.7 del 1970, art. 22, il riferimento da esso fatto ai provvedimenti definitivi, notificati o altrimenti conosciuti dall'interessato, va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo grava- me amministrativo, sia dei provvedimenti (di quegli stessi organi) che abbiano acqui- sito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso. Nel primo caso il dies a quo di decorrenza del termine di 120 giorni per
l'esercizio dell'azione giudiziaria coinciderà con la scadenza del termine (30 giorni) stabilito dal D. Lgs. n. 375 del 1993, art. 11 per la presentazione del primo dei due previsti rimedi amministrativi”: Cass. 813/07”.
Orbene, risulta all'evidenza che, con le note dell'11 aprile 2013 versate in atti, è CP_1
avvenuta per l'appellante la presa di conoscenza del provvedimento di iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dai suddetti elenchi, di cui al principio giurisprudenziale su esposto.
E invero, nelle varie comunicazioni di riesame delle istanze per la concessione CP_1
della indennità di disoccupazione agricola, si legge espressamente: “REIEZIONE
DOM: NON RISULTA ISCRITTO NEGLI ELENCHI AGRICOLI”: sicché il Pt_1
avrebbe dovuto proporre ricorso amministrativo alla entro trenta giorni da Pt_2
quella data.
Pur tuttavia tanto non ha fatto, considerato che i ricorsi amministrativi in atti – come correttamente ha rilevato il primo giudice – riguardano piuttosto i provvedimenti di diniego delle istanze di disoccupazione – v. ricevute in atti “Materia del Contendere:
Prestazioni a Sostegno del Reddito”).
Di talché il provvedimento di cancellazione ha assunto carattere di definitività l'11 maggio 2013 (trascorsi inutilmente i trenta giorni di legge dalla sua conoscenza) e l'azione giudiziaria avrebbe dovuto essere proposta nei centoventi giorni successivi di cui all'art. 22 D.L. n. 7/1970, e cioè entro il 9 settembre 2013, cadendo nella giornata di domenica (8 settembre 2013) il termine effettivo di scadenza.
Deve pertanto dichiararsi intervenuta decadenza dall'azione giudiziaria, essendo stato il ricorso giudiziario, introduttivo del presente giudizio, tardivamente depositato il 6 marzo 2014.
La mancata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli (rectius: cancellazione) di
è divenuta, pertanto, definitiva. Parte_1 4.2. Quanto alla domanda di riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola per gli anni in questione, osserva il collegio che – secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, ribadito da ultimo anche da Cass. n.
1292/2023 – il diritto dei lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura alle prestazioni previdenziali è condizionato all'esistenza di una com- plessa fattispecie, costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento e dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al R.D. n. 1949/1940.
L'iscrizione negli elenchi costituisce presupposto indispensabile per il diritto all'in- dennità di disoccupazione agricola e, dunque, non è consentito riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale indipendentemente dall'iscrizione.
Conseguentemente, qualora – come nel caso di specie – sia maturata la decadenza prevista dall'art. 22 D.L. n. 7/1970 (“Norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli”), che ha natura di decadenza sostanziale, la definitività del provvedimento di cancellazione esclude il diritto all'indennità di disoccupazione (in termini, Cass. n. 6229/2019 e ivi richiamate;
Cass. n. 9622/ 2015; Cass. n. 9595/1997;
Cass. n. 5942/ 2001; Cass. n. 16803/2003; Cass. n. 15460/ 2004; Cass. n. 10393/2005;
Cass. n. 13092/2009).
5. In definitiva, l'appello va rigettato.
Atteso l'esito del giudizio, ogni altra questione deve ritenersi assorbita, anche quella in ordine alla legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 7, D.L. n. 98/2011.
6. Le spese processuali del presente grado sono irripetibili per la presenza in atti della dichiarazione ex art. 152 Disp. Att. c.p.c.: tanto in applicazione del principio giurispru- denziale, secondo cui “il beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese proces- suali ex art. 152 disp.att. c.p.c., nella ricorrenza dei relativi presupposti, è applicabile al giudizio in cui la domanda di riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi
è proposta (come in ipotesi) unitamente a quella diretta al conseguimento dell'inden- nità di disoccupazione” (v. Cass. n. 37973/2022). Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussi- stenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, ove dovuto (Cass. SS.UU. n. 4315/ 2020).
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando nella causa n. 1026/2021 R.G.: rigetta l'appello.
Spese irripetibili.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro all'esito del-
l'udienza del 14 marzo 2024.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
avv. Paolo Pergolizzi dott. Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Graziella PARISI Presidente
Dott. Viviana URSO Consigliere
Avv. Paolo PERGOLIZZI Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nelle causa iscritta al n. 1026/2021 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...] e ivi residente (c.f.: Parte_1 [...]
), rappresentato e difeso dall'avv. Vincenza Pirracchio;
C.F._1
appellante contro
, in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro-tempore (c.f.: ), rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'avv. Gaetana Angela Marchese;
appellata oggetto: cancellazione elenchi braccianti agricoli-indennità disoccupazione agricola.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 47 del 23 febbraio 2021, il giudice del lavoro del Tribunale di Calta- girone, si pronunciava sul ricorso proposto da nei confronti del- Parte_1
l – volto all'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro come brac- CP_1
ciante agricolo giornaliero alle dipendenze della per n. 130 Organizzazione_1
giornate nell'anno 2007, n. 102 giornate nell'anno 2008, n. 102 giornate nell'anno 2009
e n. 102 giornate nell'anno 2010 e, per l'effetto, l'illegittimità del disconoscimento operato dall'istituto resistente con la condanna dello stesso al riconoscimento delle pre- dette giornate e alla loro inclusione nell'estratto conto previdenziale. Conseguentemen- te, il lavoratore chiedeva il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di disoc- cupazione per gli anni dal 2007 al 2011 e il relativo rimborso IRPEF con la condanna dell alla restituzione degli importi trattenuti sull'indennità di disoccupazione CP_1
agricola corrisposta per gli stessi anni.
Il giudice del lavoro dichiarava inammissibile il ricorso, accogliendo l'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 22 D.L. n. 7/1970 tempestivamente formulata dall , non essendo stato impugnato dinanzi alla il provvedimento di disco- CP_1 Pt_2
noscimento, notificato ai sensi dell'art. 38, comma 6, D.L. n. 98/2011, conv. in L. n.
111/2011 mediante pubblicazione telematica dal 10 marzo 2013 al 25 marzo 2013.
Essendo, quindi, divenuto definitivo il disconoscimento in data 24 aprile 2013, l'azione giudiziaria avrebbe dovuto essere esperita al più tardi il 22 agosto 2013 (cioè nei cento- venti giorni successivi alla definitività del provvedimento), mentre il ricorso era stato tardivamente proposto il 6 marzo 2014.
Disattendeva, quindi, l'eccezione di legittimità costituzionale del comma 7 del predetto articolo (relativo alla pubblicazione telematica degli elenchi di variazione), ritenendo inammissibile la questione di rilevanza costituzionale per relationem ad altro giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Reggio Calabria, in cui era stata sollevata con ordinan- za mai comunque prodotta nel presente procedimento.
In ogni caso, la questione era irrilevante, considerato che lo stesso ricorrente aveva ammesso di aver avuto conoscenza del disconoscimento delle giornate agricole denun- ciate in suo favore, indipendentemente dalla pubblicazione telematica degli elenchi di variazione. E invero, risultavano in atti cinque note , datate 11 aprile 2013, con CP_1
cui si era provveduto al riesame delle domande di disoccupazione agricola per gli anni dal 2007 al 2011 e alla conseguente reiezione: anche volendo considerare che le rice- vute in atti fossero relative ai ricorsi alla , sarebbero comunque tardive perché Pt_2
inoltrate il 27 luglio 2013, così come – se si volesse considerare dies a quo del termine decadenziale la data dell'11 aprile 2013 (data di rigetto delle istanze di riesame delle domande di disoccupazione agricola, in cui comunque il lavoratore aveva preso atto dell'avvenuto disconoscimento delle giornate) – il ricorso avrebbe dovuto essere depo- sitato al più il 9 settembre 2013 (considerato il termine di trenta giorni per il ricorso alla e dei successivi centoventi per la proposizione del ricorso giudiziario). Pt_2
Discende dalla dichiarazione di tardività dell'azione giudiziaria – a sostegno della qua- le il primo giudice richiama precedente di questa Corte – l'assorbimento di ogni altra questione nel merito della controversia.
Impugnava la sentenza con ricorso depositato il 17 agosto 2021. Parte_1
Resisteva al gravame l appellato. CP_1
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 14 marzo 2024 fissata ex art. 127 ter
c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'odierno appellante lamenta che erroneamente il primo giudice avrebbe ritenuto maturato il termine di decadenza dall'azione giudiziaria a far data dalla pubblicazione telematica dell'elenco di variazione.
Asserisce che, seppure l aveva depositato in giudizio uno stralcio dell'elenco CP_1
nominativo trimestrale 2012, tuttavia non avrebbe fornito prova dell'avvenuta pubbli- cazione, essendosi limitato – in memoria di costituzione – a indicare il 10 marzo 2013 come data iniziale. Inoltre, il termine di quindici giorni quale durata della pubblicazio- ne non sarebbe stato stabilito dalla legge, bensì da una circolare (n. 82/2012), CP_1
quindi da un atto amministrativo, che il giudice avrebbe potuto disapplicare ove lo avesse ritenuto illegittimo.
Nemmeno potrebbe costituire prova della pubblicazione l'estratto conto assicurativo versati in atti, giacché in esso non si darebbe atto dell'avvenuta pubblicazione, ma solo della cancellazione delle giornate in questione: senza contare che, comunque, si trat- terebbe di un atto di provenienza della parte che intende avvalersene e, quindi, non potrebbe assurgere al rango di prova.
1.1. Ciò posto, l'appellante assume che mai gli siano stati notificati provvedimenti di cancellazione e che le note datate 11 aprile 2013 si riferirebbero alla reiezione della domanda di disoccupazione per i vari anni. Avverso tale reiezione Parte_1
avrebbe inoltrato ricorso amministrativo il 27 luglio 2013 e in data 25 ottobre 2013 si sarebbe perfezionato il silenzio rigetto di tale ricorso, sicché da quella data avrebbe iniziato a decorrere il termine annuale decadenziale di cui all'art. 47, comma 2, D.P.R.
n. 639/ 1970 per il deposito del ricorso giudiziario, avvenuto quindi tempestivamente.
Considerato che, solo dal 20 novembre 2013 a seguito di accertamenti presso gli uffici dell , l'appellante avrebbe avuto contezza della cancellazione delle giornate, mai CP_1
notificata né debitamente comunicata, il deposito del ricorso giudiziario (6 marzo
2014) sarebbe comunque avvenuto nel rispetto dei termini decadenziali di centoventi giorni per il disconoscimento del rapporto di lavoro e di un anno per la disoccupazione agricola.
1.2. Precisa inoltre l'appellante che, a seguito della sentenza n. 45/2021, con cui la
Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art.38, comma 7, D.L. n. 98/2011, il Giudice delle Leggi avrebbe ritenuto che le censure dei remittenti non riguardassero tanto la norma quanto la circolare esecutiva n. 82/2012, con la quale sono state stabilite le specifiche tecniche per la modalità CP_1
di notifica prevista dalla norma stessa, e avrebbe concluso sollecitando il giudice di merito a valutare eventuali profili di illegittimità della predetta circolare e così disporne la disapplicazione.
In ossequio a quanto disposto dal Giudice delle Leggi, tale richiesta di disapplicazione viene avanzata anche in questa sede.
2. Parte appellante ripropone, inoltre, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 7, D.L. n. 98/2011, nella formulazione precedente la riforma di cui all'art. 43, comma 7, D.L. n. 76/2020 (che ha reintrodotto l'onere per l di provvedere CP_1
alla notifica individuale del provvedimento ai soggetti interessati), per violazione del-
l'art. 3 della Costituzione.
Assume che, davanti a situazioni uguali, lo scrimen tra soggetti, a cui il provvedimento di cancellazione verrà notificato personalmente a seguito della riforma di cui al prefato art. 43, e soggetti che non ne hanno avuto personale conoscenza stante la pubblicazione telematica di cui al citato art. 38, è determinato solo dal momento in cui il provvedi- mento di cancellazione interviene (anche a distanza di molti anni rispetto a quello di inclusione negli elenchi), ciò determinando una ingiusta discriminazione.
3. Per mero scrupolo difensivo, la sentenza del tribunale di Caltagirone viene altresì impugnata per non avere ammesso il primo giudice i mezzi di prova richiesti e avere – con la sua pronuncia – implicitamente rigettato la domanda, senza entrare nel merito della vicenda.
Insiste, quindi, nella richiesta di ammissione dei mezzi istruttori già articolati in primo grado.
4. L'appello è infondato.
4.1. Assume rilievo preliminare e assorbente la questione relativa alla decadenza dal-
l'azione giudiziaria ex art. 22 D.L. n. 7/1970.
Al riguardo, il collegio intende non discostarsi dall'orientamento espresso da questa
Corte nel precedente citato dal tribunale (sentenza n. 121/2020), la cui motivazione qui integralmente si riporta: Correttamente il Tribunale ha ritenuto fondata l'eccezione di decadenza dall'azione giudiziale ai sensi dell'art. 22 della legge n. 83/70, richiamando principi del tutto consolidati della giurisprudenza della S.C. secondo cui “il termine di 120 giorni previsto dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, conv. con modifiche nella
l. 11 marzo 1970 n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica o della presa di conoscenza del provvedimento definitivo di iscrizione o man- cata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dai sud- detti elenchi, si configura come un termine di natura sostanziale, senza possibilità di sanatoria ex art. 8 l. n. 533 del 1973 (e senza che la disposizione in esame possa rite- nersi implicitamente abrogata dall'art. 148 disp. att. c.p.c)”: Cassazione civile, sez. lav., 21 aprile 2001, n. 5942 (v. anche, in senso conforme, Cass. 17239/04; 13381/04).
La Corte regolatrice ha altresì osservato che, “la speciale disciplina che compiuta- mente regola la materia dell'accertamento dei lavoratori agricoli dipendenti … si caratterizza per essere l'iscrizione negli elenchi nominativi, come pure la non iscrizio- ne ovvero la cancellazione oggetto di provvedimenti espressi (il primo collettivo, gli altri individuali) e tutti comunicati agli interessati mediante notifica … Contro i sud- detti provvedimenti è data facoltà di esperire ricorso amministrativo. Si apre, allora, la fase del procedimento contenzioso, articolato in un duplice grado … Questo essendo il contesto normativo nel quale si colloca il D.L. n.7 del 1970, art. 22, il riferimento da esso fatto ai provvedimenti definitivi, notificati o altrimenti conosciuti dall'interessato, va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo grava- me amministrativo, sia dei provvedimenti (di quegli stessi organi) che abbiano acqui- sito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso. Nel primo caso il dies a quo di decorrenza del termine di 120 giorni per
l'esercizio dell'azione giudiziaria coinciderà con la scadenza del termine (30 giorni) stabilito dal D. Lgs. n. 375 del 1993, art. 11 per la presentazione del primo dei due previsti rimedi amministrativi”: Cass. 813/07”.
Orbene, risulta all'evidenza che, con le note dell'11 aprile 2013 versate in atti, è CP_1
avvenuta per l'appellante la presa di conoscenza del provvedimento di iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dai suddetti elenchi, di cui al principio giurisprudenziale su esposto.
E invero, nelle varie comunicazioni di riesame delle istanze per la concessione CP_1
della indennità di disoccupazione agricola, si legge espressamente: “REIEZIONE
DOM: NON RISULTA ISCRITTO NEGLI ELENCHI AGRICOLI”: sicché il Pt_1
avrebbe dovuto proporre ricorso amministrativo alla entro trenta giorni da Pt_2
quella data.
Pur tuttavia tanto non ha fatto, considerato che i ricorsi amministrativi in atti – come correttamente ha rilevato il primo giudice – riguardano piuttosto i provvedimenti di diniego delle istanze di disoccupazione – v. ricevute in atti “Materia del Contendere:
Prestazioni a Sostegno del Reddito”).
Di talché il provvedimento di cancellazione ha assunto carattere di definitività l'11 maggio 2013 (trascorsi inutilmente i trenta giorni di legge dalla sua conoscenza) e l'azione giudiziaria avrebbe dovuto essere proposta nei centoventi giorni successivi di cui all'art. 22 D.L. n. 7/1970, e cioè entro il 9 settembre 2013, cadendo nella giornata di domenica (8 settembre 2013) il termine effettivo di scadenza.
Deve pertanto dichiararsi intervenuta decadenza dall'azione giudiziaria, essendo stato il ricorso giudiziario, introduttivo del presente giudizio, tardivamente depositato il 6 marzo 2014.
La mancata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli (rectius: cancellazione) di
è divenuta, pertanto, definitiva. Parte_1 4.2. Quanto alla domanda di riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola per gli anni in questione, osserva il collegio che – secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, ribadito da ultimo anche da Cass. n.
1292/2023 – il diritto dei lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura alle prestazioni previdenziali è condizionato all'esistenza di una com- plessa fattispecie, costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento e dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al R.D. n. 1949/1940.
L'iscrizione negli elenchi costituisce presupposto indispensabile per il diritto all'in- dennità di disoccupazione agricola e, dunque, non è consentito riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale indipendentemente dall'iscrizione.
Conseguentemente, qualora – come nel caso di specie – sia maturata la decadenza prevista dall'art. 22 D.L. n. 7/1970 (“Norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli”), che ha natura di decadenza sostanziale, la definitività del provvedimento di cancellazione esclude il diritto all'indennità di disoccupazione (in termini, Cass. n. 6229/2019 e ivi richiamate;
Cass. n. 9622/ 2015; Cass. n. 9595/1997;
Cass. n. 5942/ 2001; Cass. n. 16803/2003; Cass. n. 15460/ 2004; Cass. n. 10393/2005;
Cass. n. 13092/2009).
5. In definitiva, l'appello va rigettato.
Atteso l'esito del giudizio, ogni altra questione deve ritenersi assorbita, anche quella in ordine alla legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 7, D.L. n. 98/2011.
6. Le spese processuali del presente grado sono irripetibili per la presenza in atti della dichiarazione ex art. 152 Disp. Att. c.p.c.: tanto in applicazione del principio giurispru- denziale, secondo cui “il beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese proces- suali ex art. 152 disp.att. c.p.c., nella ricorrenza dei relativi presupposti, è applicabile al giudizio in cui la domanda di riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi
è proposta (come in ipotesi) unitamente a quella diretta al conseguimento dell'inden- nità di disoccupazione” (v. Cass. n. 37973/2022). Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussi- stenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, ove dovuto (Cass. SS.UU. n. 4315/ 2020).
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando nella causa n. 1026/2021 R.G.: rigetta l'appello.
Spese irripetibili.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro all'esito del-
l'udienza del 14 marzo 2024.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
avv. Paolo Pergolizzi dott. Graziella Parisi