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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 23/05/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 1719/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti dell'udienza del 22.5.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Bovalino, alla Via Giustino Fortunato n. 1, presso lo studio degli Avv.ti AGRESTA
GIUSEPPE e STRANGIO TERESA che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
ricorrente contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti MINICUCCI MASSIMILIANO e ADORNATO
DARIO COSIMO, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in Via Matteotti n. 48; CP_1
resistente
OGGETTO: ripetizione di indebito.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicata, premesso di aver lavorato in qualità di bracciante agricola con contratto a tempo determinato, alle dipendenze della ditta “S.C.A.R.L. Risorsa Verde” nel 2003 per 102 giorni, nel 2004 per 102 giorni, nel 2005 per 102 giorni, nel 2006 per 102 giorni e nel 2007 per 102 giorni;
dedotto che, con provvedimenti del 30.3.2010, 21.5.2010 e 24.5.2010, l' CP_1
le comunicava la cancellazione dagli elenchi nominativi dei braccianti agricoli, in ragione del disconoscimento del rapporto lavorativo denunciato con la ditta
“S.C.A.R.L. Risorsa Verde” per gli anni dal 2003 al 2008; allegato che i provvedimenti di cancellazione venivano impugnati dinanzi al Tribunale di Locri che, con sentenza n. 2322/13 le riconosceva il diritto alla iscrizione negli elenchi per il
2003 per 102 giorni, per il 2004 per 102 giorni, per il 2005 per 71,09 giorni, per il
2006 per 59,87 giorni e per il 2007 per 55,62 giorni;
lamentato che, con distinte comunicazioni del 19.3.2024, l' le richiedeva illegittimamente la restituzione CP_1
delle “somme indebitamente percepite su prestazione indennità di malattia e maternità” per i periodi 6.2.2004-18.3.2004, 21.4.2004-18.5.2004, 20.1.2006-
16.3.2006, 21.4.2006-18.5.2006, 12.2.2007-10.4.2007 e 11.5.2007-7.6.2007; concludeva chiedendo “Voglia il Tribunale adito contrariis reiectis: -Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'indennità di malattia per i periodi dal
6/2/2004 al 18/3/2004, dal 21/4/2004 al 18/5/2004, dal 20/1/2006 al 16/3/2006, dal
21/4/2006 al 18/5/2006, dal 12/2/2007 al 10/4/2007, dal 11/5/2007 al 7/6/2007; -
Conseguentemente, dichiarare infondata/illegittima la richiesta di restituzione delle somme percepite dalla ricorrente per indennità di malattia per i suddetti periodi”, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in CP_1
fatto e diritto.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante le produzioni documentali offerte dalle parti, a seguito dell'udienza del 22.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva adottata la sentenza che segue. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire all' le somme corrispostele a titolo di indennità di malattia CP_1
per i periodi 6.2.2004-18.3.2004, 21.4.2004-18.5.2004, 20.1.2006-16.3.2006,
21.4.2006-18.5.2006, 12.2.2007-10.4.2007 e 11.5.2007-7.6.2007.
Ha dedotto in particolare che l'indebito sarebbe maturato a seguito del disconoscimento del rapporto lavorativo dalla stessa intrattenuto dal 2003 al 2007 con la ditta “S.C.A.R.L. Risorsa Verde”, ma che con sentenza n. 2322/13, emessa dal
Tribunale di Locri, veniva riconosciuta la genuinità del rapporto lavorativo, con conseguente riconoscimento del suo diritto alla reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per il 2003 per 102 giorni, per il 2004 per 102 giorni, per il 2005 per 71,09 giorni, per il 2006 per 59,87 giorni e per il 2007 per 55,62 giorni.
Costituendosi in giudizio, l'ente si è limitato a riconoscere che le giornate di lavoro prestate dalla ricorrente in favore della ditta Risorsa Verde per gli anni 2003-2007 erano state cancellate, ma che successivamente “si era provveduto alla iscrizione delle stesse su sentenza (2322/2013)”.
Orbene, è presente in atti la sentenza n. 2322/2013, emessa dal Tribunale di Locri, con la quale è stato riconosciuto il diritto della ricorrente alla reiscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli per gli anni dal 2003 al 2007.
La ricorrente ha dunque fornito piena prova della sussistenza del proprio diritto alla percezione delle somme corrispostele a titolo di indennità di malattia e chieste in ripetizione dall'istituto con comunicazione del 19.3.2024.
Si rammenta, difatti, che ai sensi dell'art. 5, c. 6, D.L. n. 463/1983, convertito con modificazioni nella L. n. 638/1983, il diritto all'indennità di malattia in favore dei lavoratori stagionali in agricoltura (OTD) matura alla ricorrenza dei seguenti requisiti:
- iscrizione o diritto all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli;
- prestazione di lavoro in agricoltura per almeno n. 51 giorni nell'anno precedente. La norma richiamata, difatti statuisce testualmente: “I lavoratori agricoli [con contratto] a tempo determinato iscritti o aventi diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi di cui all'art. 7, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, hanno diritto, a condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno precedente per almeno 51 giornate, per ciascun anno alle prestazioni di cui ai commi precedenti per un numero di giornate corrispondenti a quello risultante dalla anzidetta iscrizione nell'anno precedente. In ogni caso il periodo indennizzabile non può eccedere i limiti di durata massima prevista in materia”.
Come sopra evidenziato il diritto della ricorrente all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per gli anni oggetto di giudizio (nello specifico per il 2003 per 102 giorni, per il 2004 per 102 giorni, per il 2005 per 71,09 giorni, per il 2006 per 59,87 giorni e per il 2007 per 55,62 giorni) è stato riconosciuto con sentenza passata in giudicato e l'ente stesso d'altronde ha dedotto di aver dato seguito all'iscrizione in ragione delle risultanze della citata sentenza.
Per tali motivi, l'indebito risulta senz'altro insussistente, avendo la ricorrente legittimamente ricevuto le somme oggetto di giudizio a titolo di indennità di malattia, con conseguente accoglimento integrale del ricorso.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura minima di cui al dispositivo, attesa la semplicità delle questioni giuridiche trattate.
Non sussistono i presupposti per l'invocata condanna dell'istituto ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa:
- in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che nulla deve la ricorrente in restituzione all' con riferimento alle somme erogatele dall'istituto a titolo CP_1
di indennità di malattia per i periodi 6.2.2004-18.3.2004, 21.4.2004-18.5.2004,
20.1.2006-16.3.2006, 21.4.2006-18.5.2006, 12.2.2007-10.4.2007 e 11.5.2007-
7.6.2007; - condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore al CP_1
pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.312,00 oltre spese generali
15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Locri, 23/05/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 1719/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti dell'udienza del 22.5.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Bovalino, alla Via Giustino Fortunato n. 1, presso lo studio degli Avv.ti AGRESTA
GIUSEPPE e STRANGIO TERESA che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
ricorrente contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti MINICUCCI MASSIMILIANO e ADORNATO
DARIO COSIMO, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in Via Matteotti n. 48; CP_1
resistente
OGGETTO: ripetizione di indebito.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicata, premesso di aver lavorato in qualità di bracciante agricola con contratto a tempo determinato, alle dipendenze della ditta “S.C.A.R.L. Risorsa Verde” nel 2003 per 102 giorni, nel 2004 per 102 giorni, nel 2005 per 102 giorni, nel 2006 per 102 giorni e nel 2007 per 102 giorni;
dedotto che, con provvedimenti del 30.3.2010, 21.5.2010 e 24.5.2010, l' CP_1
le comunicava la cancellazione dagli elenchi nominativi dei braccianti agricoli, in ragione del disconoscimento del rapporto lavorativo denunciato con la ditta
“S.C.A.R.L. Risorsa Verde” per gli anni dal 2003 al 2008; allegato che i provvedimenti di cancellazione venivano impugnati dinanzi al Tribunale di Locri che, con sentenza n. 2322/13 le riconosceva il diritto alla iscrizione negli elenchi per il
2003 per 102 giorni, per il 2004 per 102 giorni, per il 2005 per 71,09 giorni, per il
2006 per 59,87 giorni e per il 2007 per 55,62 giorni;
lamentato che, con distinte comunicazioni del 19.3.2024, l' le richiedeva illegittimamente la restituzione CP_1
delle “somme indebitamente percepite su prestazione indennità di malattia e maternità” per i periodi 6.2.2004-18.3.2004, 21.4.2004-18.5.2004, 20.1.2006-
16.3.2006, 21.4.2006-18.5.2006, 12.2.2007-10.4.2007 e 11.5.2007-7.6.2007; concludeva chiedendo “Voglia il Tribunale adito contrariis reiectis: -Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'indennità di malattia per i periodi dal
6/2/2004 al 18/3/2004, dal 21/4/2004 al 18/5/2004, dal 20/1/2006 al 16/3/2006, dal
21/4/2006 al 18/5/2006, dal 12/2/2007 al 10/4/2007, dal 11/5/2007 al 7/6/2007; -
Conseguentemente, dichiarare infondata/illegittima la richiesta di restituzione delle somme percepite dalla ricorrente per indennità di malattia per i suddetti periodi”, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in CP_1
fatto e diritto.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante le produzioni documentali offerte dalle parti, a seguito dell'udienza del 22.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva adottata la sentenza che segue. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire all' le somme corrispostele a titolo di indennità di malattia CP_1
per i periodi 6.2.2004-18.3.2004, 21.4.2004-18.5.2004, 20.1.2006-16.3.2006,
21.4.2006-18.5.2006, 12.2.2007-10.4.2007 e 11.5.2007-7.6.2007.
Ha dedotto in particolare che l'indebito sarebbe maturato a seguito del disconoscimento del rapporto lavorativo dalla stessa intrattenuto dal 2003 al 2007 con la ditta “S.C.A.R.L. Risorsa Verde”, ma che con sentenza n. 2322/13, emessa dal
Tribunale di Locri, veniva riconosciuta la genuinità del rapporto lavorativo, con conseguente riconoscimento del suo diritto alla reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per il 2003 per 102 giorni, per il 2004 per 102 giorni, per il 2005 per 71,09 giorni, per il 2006 per 59,87 giorni e per il 2007 per 55,62 giorni.
Costituendosi in giudizio, l'ente si è limitato a riconoscere che le giornate di lavoro prestate dalla ricorrente in favore della ditta Risorsa Verde per gli anni 2003-2007 erano state cancellate, ma che successivamente “si era provveduto alla iscrizione delle stesse su sentenza (2322/2013)”.
Orbene, è presente in atti la sentenza n. 2322/2013, emessa dal Tribunale di Locri, con la quale è stato riconosciuto il diritto della ricorrente alla reiscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli per gli anni dal 2003 al 2007.
La ricorrente ha dunque fornito piena prova della sussistenza del proprio diritto alla percezione delle somme corrispostele a titolo di indennità di malattia e chieste in ripetizione dall'istituto con comunicazione del 19.3.2024.
Si rammenta, difatti, che ai sensi dell'art. 5, c. 6, D.L. n. 463/1983, convertito con modificazioni nella L. n. 638/1983, il diritto all'indennità di malattia in favore dei lavoratori stagionali in agricoltura (OTD) matura alla ricorrenza dei seguenti requisiti:
- iscrizione o diritto all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli;
- prestazione di lavoro in agricoltura per almeno n. 51 giorni nell'anno precedente. La norma richiamata, difatti statuisce testualmente: “I lavoratori agricoli [con contratto] a tempo determinato iscritti o aventi diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi di cui all'art. 7, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, hanno diritto, a condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno precedente per almeno 51 giornate, per ciascun anno alle prestazioni di cui ai commi precedenti per un numero di giornate corrispondenti a quello risultante dalla anzidetta iscrizione nell'anno precedente. In ogni caso il periodo indennizzabile non può eccedere i limiti di durata massima prevista in materia”.
Come sopra evidenziato il diritto della ricorrente all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per gli anni oggetto di giudizio (nello specifico per il 2003 per 102 giorni, per il 2004 per 102 giorni, per il 2005 per 71,09 giorni, per il 2006 per 59,87 giorni e per il 2007 per 55,62 giorni) è stato riconosciuto con sentenza passata in giudicato e l'ente stesso d'altronde ha dedotto di aver dato seguito all'iscrizione in ragione delle risultanze della citata sentenza.
Per tali motivi, l'indebito risulta senz'altro insussistente, avendo la ricorrente legittimamente ricevuto le somme oggetto di giudizio a titolo di indennità di malattia, con conseguente accoglimento integrale del ricorso.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura minima di cui al dispositivo, attesa la semplicità delle questioni giuridiche trattate.
Non sussistono i presupposti per l'invocata condanna dell'istituto ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa:
- in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che nulla deve la ricorrente in restituzione all' con riferimento alle somme erogatele dall'istituto a titolo CP_1
di indennità di malattia per i periodi 6.2.2004-18.3.2004, 21.4.2004-18.5.2004,
20.1.2006-16.3.2006, 21.4.2006-18.5.2006, 12.2.2007-10.4.2007 e 11.5.2007-
7.6.2007; - condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore al CP_1
pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.312,00 oltre spese generali
15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Locri, 23/05/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi