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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 31/03/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Alessandro COLNAGHI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria in data 31 gennaio 2024 ed iscritta al n.
212 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2024 da:
- (C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...] C.F._1
Ghislanzoni n. 14/A, rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Mainardi del foro di Monza ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Monza, Via degli Zavattari n. 1, giusta delega agli atti telematici
RICORRENTE
Contro
- (C.F.: ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Giulia Gamba del foro di
Bergamo ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Bergamo, Via Masone n. 11, giusta delega agli atti telematici
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione personale e divorzio.
pagina 1 di 8 All'udienza del 28 gennaio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti concordi
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “Mantenere la causa sul ruolo affinché, decorsi i termini di Legge, il Tribunale adito voglia pronunciare
la declaratoria dello scioglimento del matrimonio contratto in data 24/06/2023 in Calco (LC) e trascritto nel medesimo
Comune con Atto N. 4 parte 1 - anno 2023 - Comune di CALCO (LC);
dichiarare che nulla è ulteriormente dovuto per qualsiasi ragione, titolo o causa, tra le parti.
In via istruttoria:
ai sensi dell'art. 473 bis n. 44 cpc, si chiede l'interrogatorio libero delle parti, oltre che l'assunzione di sommarie
informazioni in ordine ai fatti come sopra descritti indicando sin da ora: la Sig.ra di Agrate Brianza, Via Parte_2
Lecco 145, il Sig. terranova di Agrate Brianza, Via Lecco 145, il Sig. titolare dell'Autofficina Eurocar Pt_3 Persona_1
di Bergamo, Via Broseta 61/63; Signora stucchi, presso Eni Station di Bergamo, Via Broseta 61/63, nonché l'acquisizione
degli ordini di servizio della Polizia Locale Di Bergamo intervenuta su richiesta dei Sig.ri e Parte_1 Parte_2
nelle giornate del 26 e del 27 gennaio 2024, nonché quanto ritenuto opportuno.
[...]
Si chiede inoltre che la Sig.ra di Agrate Brianza, Via Lecco 145, il Sig. di Agrate Parte_2 Parte_4
Brianza, Via Lecco 145, il Sig. titolare dell'Autofficina Eurocar di Bergamo, Via Broseta 61/63; Signora Persona_1
presso Eni Station di Bergamo, Via Broseta 61/63, con espressa richiesta di integrazione di lista, affinchè vengano Tes_1
sentiti sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che la Sig.ra da Luglio 2023 ha sistematicamente preteso che il marito la portasse con sé presso il bar sito CP_1
presso la pompa di benzina ENI di Bergamo, Via Broseta 43;
2) Vero che la Sig.ra da Luglio 2023 tratteneva presso di sé le chiavi dell'autovettura del Sig. laddove CP_1 Pt_2
questi non assecondava le sue richieste;
3) Vero che la Sig.ra dal Luglio 2023 accompagnava sistematicamente il marito ogni qual volta questi andava a CP_1
prendere la posta;
4) Vero che la Sig.ra dal Luglio 2023 ha preso le chiavi della casa al mare della famiglia dagli effetti CP_1 Pt_2
personali del marito senza restituirle;
5) Vero che, in costanza di matrimonio, la Sig.ra senza il consenso del marito, ha preso la piena disponibilità del CP_1
telefono del coniuge cancellando la rubrica ivi salvata;
pagina 2 di 8 6) Vero che la Sig.ra ha posto comportamenti tali da interrompere ogni rapporto di vicinato del Sig. in CP_1 Pt_2
Calco, Via Ghislanzoni 14/A;
7) Vero che la Sig.ra dal Luglio 2023 pretendeva di rimanere presso l'attività del Sig. durante tutto l'arco CP_1 Pt_2
della giornata lavorativa;
8) Vero che la Sig.ra dal Luglio 2023 ad oggi ha avuto numerose discussioni con i gestori della pompa di benzina CP_1
Eni sita in Bergamo Via Broseta, 61/63 per futili motivi;
9) Vero che la Sig.ra dal Luglio 2023 aggrediva verbalmente i clienti del bar gestito dal marito;
CP_1
10) Vero che la Sig.ra dal Luglio del 2023 ha cominciato ad accusare il marito di asseriti tradimenti anche davanti CP_1
a terze persone;
11) Vero che la Sig.ra dal Luglio 2023 ha più volte aggredito verbalmente il marito alla presenza di clienti;
CP_1
12) Vero che la Sig.ra nel mese di gennaio 2024 ha cacciato dal bar gestito dal marito un avventore poiché ritenuto CP_1
omosessuale;
13) Vero che la gestione della casa familiare è sempre stata di appannaggio del Sig. Pt_2
14) Vero che il patrimonio familiare è riconducibile solo ed esclusivamente al lavoro svolto dal Sig. Pt_2
15) Vero che la Sig.ra a Luglio del 2023 ha cancellato tutta la rubrica telefonica del marito dal cellulare di questi CP_1
preso senza permesso;
16) Vero che il Sig. è stato allontanato dai vicini di casa dalla moglie”. Pt_2
Per la resistente: “Mantenere la causa sul ruolo affinché, decorsi i termini di Legge, il Tribunale adito voglia pronunciare
la declaratoria dello scioglimento del matrimonio contratto in data 24/06/2023 in Calco (LC) e trascritto nel medesimo
Comune con Atto N. 4 parte 1 - anno 2023 - Comune di CALCO (LC);
In via riconvenzionale: Dichiarare tenuto e, per l'effetto, condannare il Sig. in presenza dei presupposti di Parte_1
legge, a corrispondere alla Sig.ra la somma mensile pari ad Euro 500,00= a decorrere dal giorno 10 di Controparte_1
ogni mese, somma soggetta a rivalutazione ISTAT come per legge, a titolo di assegno divorzile.
In Via Istruttoria: chiede, ai sensi dell'art. 473 bis n. 44 cpc, l'interrogatorio libero delle parti, oltre che l'assunzione di
sommarie informazioni in ordine ai fatti come sopra descritti, ammettere le circostanze già dedotte, con i testi già indicati e
rigettare tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate per le motivazioni già esposte. Si chiede il rigetto della richiesta di
acquisizione dell'ordine di servizio della Polizia di Stato di Bergamo del 26.01.2024 non avendo ad oggetto il Sig. ed Pt_2
essendo, in ogni caso, un atto ad oggi coperto da segreto”.
pagina 3 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in Cancelleria il 31.1.2024 coniugato con Parte_1 CP_1
a seguito di matrimonio civile celebrato in Calco il 24.6.2023, ha chiesto la pronuncia della
[...]
separazione giudiziale e, decorso il termine di legge, lo scioglimento del matrimonio. Instaurato il contraddittorio con costituitasi in giudizio con comparsa depositata in data Controparte_1
23.3.2024, nel corso del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo, che le ha portate a presentare conclusioni congiunte in relazione alla separazione.
Con sentenza n. 455/2024 del 6/7.6.2024 è stata quindi pronunciata la separazione personale delle parti, con previsione di un contributo a carico di nel mantenimento di Parte_1 CP_1
di euro 400,00 mensili dal 15.4.2024 al 15.10.2024.
[...]
2. - Passata in giudicato la sentenza di separazione, le parti sono nuovamente comparse innanzi al
Giudice Relatore, dicendosi concordi nel divorzio, ma mantenendo posizioni contrastanti in ordine all'assegno divorzile, che la resistente ha chiesto nell'importo di euro 500,00 e che invece il ricorrente ha negato a fronte della breve durata del matrimonio.
All'esito della discussione orale all'udienza del 28.1.2025, la causa è passata in decisione.
3. - La domanda di scioglimento del matrimonio si fonda sull'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1
dicembre 1970 n. 898, come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n. 74 e, da ultimo, dalla legge 6 maggio
2015 n. 55, che consente a ciascun coniuge di chiedere il divorzio quando la separazione personale degli stessi si sia protratta ininterrottamente per 6 mesi a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi: nel caso di specie, dal momento della prima udienza del 9.4.2024, dove i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati ed alla quale ha fatto seguito la sentenza di separazione su conclusioni congiunte e quindi consensualizzata, è trascorso il semestre senza che i coniugi si sono riconciliati. Atteso che, anche dal contegno processuale, appare impossibile la ricostituzione della loro comunione spirituale e materiale, la domanda di divorzio va senz'altro accolta.
4. - Come scritto nell'incipit del ricorso introduttivo, il ha conosciuto la alla Pt_2 CP_1
fine del 2020 (la resistente parla della fine del 2021) nel bar da lui gestito e “nacque sin da subito una tenera amicizia che si trasformò a breve in una relazione sentimentale”. La resistente ha specificato di essersi trasferita a convivere nell'abitazione di Calco del Lanzotti nei primi mesi del 2022 (il cambio di pagina 4 di 8 residenza è datato 27.4.2022, come da doc. 3 della resistente) ed in data 24.6.2023 le parti si sono sposate civilmente. Il deposito del ricorso per separazione è del 31.1.2024. In definitiva, quindi, il matrimonio ha avuto una durata di 7 mesi, a cui può aggiungersi un ulteriore anno di convivenza.
Tanto premesso, in tema di assegno di divorzio (art. 5 comma 6 Legge Divorzio, come sostituito dall'art. 10 Legge 74/1987) dalla metà del 2017 si è radicata un'interpretazione (inaugurata dalla pronuncia della Sezione I 10.5.2017 n. 11504 e successivamente sempre riconfermata: Cass. 22.6.2017 n.
15481; Cass.
8.8.2017 n. 19721; Cass. 29.8.2017 n. 20525; Cass.
9.10.2017 n. 23602; Cass. 19.10.2017 n.
24805; Cass. 25.10.2017 n. 25327; Cass. 27.10.2017 n. 25697; Cass. 28.11.2017 n. 28326; Cass.
5.12.2017 n. 28994; Cass. 21.12.2017 n. 30738; Cass. 26.1.2018 n. 2043; Cass.
7.2.2018 n. 3015; Cass.
26.1.2018 n. 2042; Cass. 16.3.2018 n. 6663; Cass. 13.6.2018 n. 15568) nel senso di individuare nella disposizione normativa un ordine di giudizio rigorosamente bifasico e diversamente orientato: nella prima fase dell'an debeatur, informata al principio dell'autoresponsabilità economica di ciascuno degli ex coniugi quali “persone singole” ed il cui oggetto è costituito esclusivamente dall'accertamento del riconoscimento o meno del diritto all'assegno di divorzio, occorreva verificare se sussistessero le relative condizioni di legge, ravvisabili nella mancanza di mezzi adeguati e nell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive;
nella seconda fase, finalizzata invece alla determinazione del quantum debeatur e informata al principio della solidarietà economica dell'ex coniuge obbligato alla prestazione dell'assegno nei confronti dell'altro economicamente più debole (fase alla quale può accedersi unicamente all'esito del positivo riscontro dei presupposti del diritto all'assegno effettuato nella prima fase), si doveva tener conto di tutti gli elementi indicati dalla norma e così delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione,
del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi e valutare tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, al fine di determinare in concreto l'ammontare dell'assegno divorzile. Il tutto, inoltre, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c..
Il nuovo filone interpretativo è stato rimesso al vaglio delle Sezioni Unite che si sono pronunciate con sentenza 11.7.2018 n. 18287, con cui sono stati definitivamente chiariti i presupposti del diritto a percepire l'assegno divorzile. In sintesi, la decisione resta ancora ben ancorata al testo di legge, laddove si pagina 5 di 8 prevede che il Tribunale deve stabilire l'assegno divorzile quando uno dei coniugi “non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. Quindi, per prima cosa, il Tribunale
deve accertare quale sia la condizione economica del coniuge richiedente, verificando se non sia titolare di redditi propri che gli consentano di mantenersi: così viene da subito in evidenza il profilo di natura assistenziale dell'assegno divorzile, destinato a tutelare il coniuge non autosufficiente.
Spiegano le Sezioni Unite, però, che il giudizio sul possesso dei “mezzi adeguati” per mantenersi non può essere ridotto ad un automatismo, perché il parametro dell'adeguatezza ha “carattere intrinsecamente relativo” e quindi impone una valutazione comparativa delle condizioni economico-
patrimoniali delle parti. Tale valutazione comparativa non può limitarsi al mero raffronto dei freddi numeri, ma deve essere operata alla luce degli altri criteri indicati nella norma, cercando di indagare in che modo le attuali condizioni delle parti siano state influenzate dalla loro storia matrimoniale e se l'eventuale squilibrio economico-patrimoniale tra loro sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. In altri termini, per citare letteralmente le parole utilizzate dalla Suprema Corte, il Tribunale dovrà valutare “se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita
familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e
reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione
alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive
potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro”. In questo modo, alla funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si affianca una funzione compensativa e perequativa,
che consente di tener conto del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge.
Calando questi principi (successivamente ribaditi da Cass. 27.1.2025 n. 1889; Cass. 13.12.2024 n.
32354; Cass. 28.11.2024 n. 30602; Cass. 11.10.2024 n. 26520; Cass. 29.8.2024 n. 23323; Cass. 26.8.2024
n. 23083; Cass. 21.8.2024 n. 23008; Cass.
2.8.2024 n. 21797; Cass. 13.5.2024 n. 12953; Cass. 29.4.2024
pagina 6 di 8 n. 11479; Cass.
4.4.2024 n. 8892; Cass. 15.3.2024 n. 7015; Cass 12.3.2024 n. 6433; Cass. 27.2.2024, n.
5148; Cass. 19.12.2023 n. 35434; Cass. 23.11.2023 n. 32610; Cass.
3.11.2023 n. 30656; Cass. 17.4.2023
n. 10168; Cass. 14.4.2023 n. 10016; Cass. 22.3.2023 n. 8162; Cass. 10.2.2023 n. 4200; Cass. 22.9.2022 n.
27753; Cass. 13.10.2022 n. 29920; Cass.
7.12.2021 n. 38928; Cass. 20.10.2021 n. 29195; Cass.
13.10.2021 n. 27906; Cass.
1.10.2021 n. 26682; Cass. 29.9.2021 n. 26389; Cass. 20.5.2021 n. 13724;
Cass. 18.5.2021 n. 13458; Cass. 19.2.2021 n. 4494; Cass. 28.1.2021 n. 1786; Cass. 13.1.2021 n. 452;
Cass.
9.12.2020 n. 28104; Cass.
2.10.2020 n. 21141; Cass. 27.10.2020 n. 23482; Cass.
7.9.2020 n. 18548;
Cass.
4.9.2020 n. 18522; Cass. 23.7.2020 n. 15774; Cass.
9.3.2020 n. 6519; Cass. 28.2.2020 n. 5603;
Cass. 16.1.2020 n. 765; Cass. 11.12.2019 n. 32398; Cass.
2.12.2019 n. 31359; Cass. 28.2.2019 n. 5975;
Cass. 29.1.2019 n. 2480) al caso in decisione, è indubitabile la sperequazione reddituale fra le due parti,
atteso che la ha perso la propria occupazione presso il bar del e sta facendo fatica a CP_1 Pt_2
trovare una nuova occupazione;
è però altrettanto certo che la vita matrimoniale delle parti è stata brevissima e che, anche a voler tenere in considerazione il periodo di convivenza, il consortium vitae è
durato meno di due anni. In tale lasso temporale non può sostenersi che la moglie abbia fornito un significativo apporto all'incremento del patrimonio del marito o di quello familiare, così come non può
affermarsi che la stessa abbia sacrificato possibilità di carriera o di miglioramento della propria condizione lavorativa per essersi dovuta occupare della casa e del marito o per aver dato prevalenza alla professione di quest'ultimo. Come ammesso dalla resistente nei propri scritti difensivi, “è una donna di
oltre 40 anni la quale, per quasi metà della sua vita, ha vissuto da sola in Italia, integrandosi
completamente sul territorio e mantenendosi autonomamente”. La parentesi di due anni di convivenza/matrimonio con il non può avere affossato le possibilità di reimmettersi nel campo Pt_2
del lavoro della resistente, la quale, quindi, mantiene quelle stesse capacità che nel recente passato le hanno permesso di essere autonoma e che dovranno pertanto essere nuovamente spese per ottenere quell'indipendenza che ha sempre caratterizzato la vita della CP_1
La richiesta di assegno divorzile va quindi disattesa.
5. - Stante la natura costitutiva e necessaria della pronuncia sullo status e considerato che la domanda (disattesa) della resistente in relazione all'assegno di divorzio non ha determinato un allungo dei pagina 7 di 8 tempi processuali, ricorrono giuste ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di lite anche della fase di divorzio.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda od eccezione,
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio civile contratto da (C.F. ), nato Parte_1 C.F._1
a Monza il 25.5.1973, e (C.F.: , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
il 19.5.1981, in Calco il 24.6.2023 e trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 4,
Parte I, degli atti di matrimonio dell'anno 2023.
RIGETTA
la richiesta di assegno divorziale avanzata dalla resistente.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Calco per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
COMPENSA
integralmente fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio di giovedì 27 marzo 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dr. Mirco Lombardi dr. Marco Tremolada
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Alessandro COLNAGHI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria in data 31 gennaio 2024 ed iscritta al n.
212 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2024 da:
- (C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...] C.F._1
Ghislanzoni n. 14/A, rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Mainardi del foro di Monza ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Monza, Via degli Zavattari n. 1, giusta delega agli atti telematici
RICORRENTE
Contro
- (C.F.: ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Giulia Gamba del foro di
Bergamo ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Bergamo, Via Masone n. 11, giusta delega agli atti telematici
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione personale e divorzio.
pagina 1 di 8 All'udienza del 28 gennaio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti concordi
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “Mantenere la causa sul ruolo affinché, decorsi i termini di Legge, il Tribunale adito voglia pronunciare
la declaratoria dello scioglimento del matrimonio contratto in data 24/06/2023 in Calco (LC) e trascritto nel medesimo
Comune con Atto N. 4 parte 1 - anno 2023 - Comune di CALCO (LC);
dichiarare che nulla è ulteriormente dovuto per qualsiasi ragione, titolo o causa, tra le parti.
In via istruttoria:
ai sensi dell'art. 473 bis n. 44 cpc, si chiede l'interrogatorio libero delle parti, oltre che l'assunzione di sommarie
informazioni in ordine ai fatti come sopra descritti indicando sin da ora: la Sig.ra di Agrate Brianza, Via Parte_2
Lecco 145, il Sig. terranova di Agrate Brianza, Via Lecco 145, il Sig. titolare dell'Autofficina Eurocar Pt_3 Persona_1
di Bergamo, Via Broseta 61/63; Signora stucchi, presso Eni Station di Bergamo, Via Broseta 61/63, nonché l'acquisizione
degli ordini di servizio della Polizia Locale Di Bergamo intervenuta su richiesta dei Sig.ri e Parte_1 Parte_2
nelle giornate del 26 e del 27 gennaio 2024, nonché quanto ritenuto opportuno.
[...]
Si chiede inoltre che la Sig.ra di Agrate Brianza, Via Lecco 145, il Sig. di Agrate Parte_2 Parte_4
Brianza, Via Lecco 145, il Sig. titolare dell'Autofficina Eurocar di Bergamo, Via Broseta 61/63; Signora Persona_1
presso Eni Station di Bergamo, Via Broseta 61/63, con espressa richiesta di integrazione di lista, affinchè vengano Tes_1
sentiti sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che la Sig.ra da Luglio 2023 ha sistematicamente preteso che il marito la portasse con sé presso il bar sito CP_1
presso la pompa di benzina ENI di Bergamo, Via Broseta 43;
2) Vero che la Sig.ra da Luglio 2023 tratteneva presso di sé le chiavi dell'autovettura del Sig. laddove CP_1 Pt_2
questi non assecondava le sue richieste;
3) Vero che la Sig.ra dal Luglio 2023 accompagnava sistematicamente il marito ogni qual volta questi andava a CP_1
prendere la posta;
4) Vero che la Sig.ra dal Luglio 2023 ha preso le chiavi della casa al mare della famiglia dagli effetti CP_1 Pt_2
personali del marito senza restituirle;
5) Vero che, in costanza di matrimonio, la Sig.ra senza il consenso del marito, ha preso la piena disponibilità del CP_1
telefono del coniuge cancellando la rubrica ivi salvata;
pagina 2 di 8 6) Vero che la Sig.ra ha posto comportamenti tali da interrompere ogni rapporto di vicinato del Sig. in CP_1 Pt_2
Calco, Via Ghislanzoni 14/A;
7) Vero che la Sig.ra dal Luglio 2023 pretendeva di rimanere presso l'attività del Sig. durante tutto l'arco CP_1 Pt_2
della giornata lavorativa;
8) Vero che la Sig.ra dal Luglio 2023 ad oggi ha avuto numerose discussioni con i gestori della pompa di benzina CP_1
Eni sita in Bergamo Via Broseta, 61/63 per futili motivi;
9) Vero che la Sig.ra dal Luglio 2023 aggrediva verbalmente i clienti del bar gestito dal marito;
CP_1
10) Vero che la Sig.ra dal Luglio del 2023 ha cominciato ad accusare il marito di asseriti tradimenti anche davanti CP_1
a terze persone;
11) Vero che la Sig.ra dal Luglio 2023 ha più volte aggredito verbalmente il marito alla presenza di clienti;
CP_1
12) Vero che la Sig.ra nel mese di gennaio 2024 ha cacciato dal bar gestito dal marito un avventore poiché ritenuto CP_1
omosessuale;
13) Vero che la gestione della casa familiare è sempre stata di appannaggio del Sig. Pt_2
14) Vero che il patrimonio familiare è riconducibile solo ed esclusivamente al lavoro svolto dal Sig. Pt_2
15) Vero che la Sig.ra a Luglio del 2023 ha cancellato tutta la rubrica telefonica del marito dal cellulare di questi CP_1
preso senza permesso;
16) Vero che il Sig. è stato allontanato dai vicini di casa dalla moglie”. Pt_2
Per la resistente: “Mantenere la causa sul ruolo affinché, decorsi i termini di Legge, il Tribunale adito voglia pronunciare
la declaratoria dello scioglimento del matrimonio contratto in data 24/06/2023 in Calco (LC) e trascritto nel medesimo
Comune con Atto N. 4 parte 1 - anno 2023 - Comune di CALCO (LC);
In via riconvenzionale: Dichiarare tenuto e, per l'effetto, condannare il Sig. in presenza dei presupposti di Parte_1
legge, a corrispondere alla Sig.ra la somma mensile pari ad Euro 500,00= a decorrere dal giorno 10 di Controparte_1
ogni mese, somma soggetta a rivalutazione ISTAT come per legge, a titolo di assegno divorzile.
In Via Istruttoria: chiede, ai sensi dell'art. 473 bis n. 44 cpc, l'interrogatorio libero delle parti, oltre che l'assunzione di
sommarie informazioni in ordine ai fatti come sopra descritti, ammettere le circostanze già dedotte, con i testi già indicati e
rigettare tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate per le motivazioni già esposte. Si chiede il rigetto della richiesta di
acquisizione dell'ordine di servizio della Polizia di Stato di Bergamo del 26.01.2024 non avendo ad oggetto il Sig. ed Pt_2
essendo, in ogni caso, un atto ad oggi coperto da segreto”.
pagina 3 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in Cancelleria il 31.1.2024 coniugato con Parte_1 CP_1
a seguito di matrimonio civile celebrato in Calco il 24.6.2023, ha chiesto la pronuncia della
[...]
separazione giudiziale e, decorso il termine di legge, lo scioglimento del matrimonio. Instaurato il contraddittorio con costituitasi in giudizio con comparsa depositata in data Controparte_1
23.3.2024, nel corso del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo, che le ha portate a presentare conclusioni congiunte in relazione alla separazione.
Con sentenza n. 455/2024 del 6/7.6.2024 è stata quindi pronunciata la separazione personale delle parti, con previsione di un contributo a carico di nel mantenimento di Parte_1 CP_1
di euro 400,00 mensili dal 15.4.2024 al 15.10.2024.
[...]
2. - Passata in giudicato la sentenza di separazione, le parti sono nuovamente comparse innanzi al
Giudice Relatore, dicendosi concordi nel divorzio, ma mantenendo posizioni contrastanti in ordine all'assegno divorzile, che la resistente ha chiesto nell'importo di euro 500,00 e che invece il ricorrente ha negato a fronte della breve durata del matrimonio.
All'esito della discussione orale all'udienza del 28.1.2025, la causa è passata in decisione.
3. - La domanda di scioglimento del matrimonio si fonda sull'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1
dicembre 1970 n. 898, come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n. 74 e, da ultimo, dalla legge 6 maggio
2015 n. 55, che consente a ciascun coniuge di chiedere il divorzio quando la separazione personale degli stessi si sia protratta ininterrottamente per 6 mesi a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi: nel caso di specie, dal momento della prima udienza del 9.4.2024, dove i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati ed alla quale ha fatto seguito la sentenza di separazione su conclusioni congiunte e quindi consensualizzata, è trascorso il semestre senza che i coniugi si sono riconciliati. Atteso che, anche dal contegno processuale, appare impossibile la ricostituzione della loro comunione spirituale e materiale, la domanda di divorzio va senz'altro accolta.
4. - Come scritto nell'incipit del ricorso introduttivo, il ha conosciuto la alla Pt_2 CP_1
fine del 2020 (la resistente parla della fine del 2021) nel bar da lui gestito e “nacque sin da subito una tenera amicizia che si trasformò a breve in una relazione sentimentale”. La resistente ha specificato di essersi trasferita a convivere nell'abitazione di Calco del Lanzotti nei primi mesi del 2022 (il cambio di pagina 4 di 8 residenza è datato 27.4.2022, come da doc. 3 della resistente) ed in data 24.6.2023 le parti si sono sposate civilmente. Il deposito del ricorso per separazione è del 31.1.2024. In definitiva, quindi, il matrimonio ha avuto una durata di 7 mesi, a cui può aggiungersi un ulteriore anno di convivenza.
Tanto premesso, in tema di assegno di divorzio (art. 5 comma 6 Legge Divorzio, come sostituito dall'art. 10 Legge 74/1987) dalla metà del 2017 si è radicata un'interpretazione (inaugurata dalla pronuncia della Sezione I 10.5.2017 n. 11504 e successivamente sempre riconfermata: Cass. 22.6.2017 n.
15481; Cass.
8.8.2017 n. 19721; Cass. 29.8.2017 n. 20525; Cass.
9.10.2017 n. 23602; Cass. 19.10.2017 n.
24805; Cass. 25.10.2017 n. 25327; Cass. 27.10.2017 n. 25697; Cass. 28.11.2017 n. 28326; Cass.
5.12.2017 n. 28994; Cass. 21.12.2017 n. 30738; Cass. 26.1.2018 n. 2043; Cass.
7.2.2018 n. 3015; Cass.
26.1.2018 n. 2042; Cass. 16.3.2018 n. 6663; Cass. 13.6.2018 n. 15568) nel senso di individuare nella disposizione normativa un ordine di giudizio rigorosamente bifasico e diversamente orientato: nella prima fase dell'an debeatur, informata al principio dell'autoresponsabilità economica di ciascuno degli ex coniugi quali “persone singole” ed il cui oggetto è costituito esclusivamente dall'accertamento del riconoscimento o meno del diritto all'assegno di divorzio, occorreva verificare se sussistessero le relative condizioni di legge, ravvisabili nella mancanza di mezzi adeguati e nell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive;
nella seconda fase, finalizzata invece alla determinazione del quantum debeatur e informata al principio della solidarietà economica dell'ex coniuge obbligato alla prestazione dell'assegno nei confronti dell'altro economicamente più debole (fase alla quale può accedersi unicamente all'esito del positivo riscontro dei presupposti del diritto all'assegno effettuato nella prima fase), si doveva tener conto di tutti gli elementi indicati dalla norma e così delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione,
del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi e valutare tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, al fine di determinare in concreto l'ammontare dell'assegno divorzile. Il tutto, inoltre, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c..
Il nuovo filone interpretativo è stato rimesso al vaglio delle Sezioni Unite che si sono pronunciate con sentenza 11.7.2018 n. 18287, con cui sono stati definitivamente chiariti i presupposti del diritto a percepire l'assegno divorzile. In sintesi, la decisione resta ancora ben ancorata al testo di legge, laddove si pagina 5 di 8 prevede che il Tribunale deve stabilire l'assegno divorzile quando uno dei coniugi “non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. Quindi, per prima cosa, il Tribunale
deve accertare quale sia la condizione economica del coniuge richiedente, verificando se non sia titolare di redditi propri che gli consentano di mantenersi: così viene da subito in evidenza il profilo di natura assistenziale dell'assegno divorzile, destinato a tutelare il coniuge non autosufficiente.
Spiegano le Sezioni Unite, però, che il giudizio sul possesso dei “mezzi adeguati” per mantenersi non può essere ridotto ad un automatismo, perché il parametro dell'adeguatezza ha “carattere intrinsecamente relativo” e quindi impone una valutazione comparativa delle condizioni economico-
patrimoniali delle parti. Tale valutazione comparativa non può limitarsi al mero raffronto dei freddi numeri, ma deve essere operata alla luce degli altri criteri indicati nella norma, cercando di indagare in che modo le attuali condizioni delle parti siano state influenzate dalla loro storia matrimoniale e se l'eventuale squilibrio economico-patrimoniale tra loro sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. In altri termini, per citare letteralmente le parole utilizzate dalla Suprema Corte, il Tribunale dovrà valutare “se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita
familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e
reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione
alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive
potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro”. In questo modo, alla funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si affianca una funzione compensativa e perequativa,
che consente di tener conto del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge.
Calando questi principi (successivamente ribaditi da Cass. 27.1.2025 n. 1889; Cass. 13.12.2024 n.
32354; Cass. 28.11.2024 n. 30602; Cass. 11.10.2024 n. 26520; Cass. 29.8.2024 n. 23323; Cass. 26.8.2024
n. 23083; Cass. 21.8.2024 n. 23008; Cass.
2.8.2024 n. 21797; Cass. 13.5.2024 n. 12953; Cass. 29.4.2024
pagina 6 di 8 n. 11479; Cass.
4.4.2024 n. 8892; Cass. 15.3.2024 n. 7015; Cass 12.3.2024 n. 6433; Cass. 27.2.2024, n.
5148; Cass. 19.12.2023 n. 35434; Cass. 23.11.2023 n. 32610; Cass.
3.11.2023 n. 30656; Cass. 17.4.2023
n. 10168; Cass. 14.4.2023 n. 10016; Cass. 22.3.2023 n. 8162; Cass. 10.2.2023 n. 4200; Cass. 22.9.2022 n.
27753; Cass. 13.10.2022 n. 29920; Cass.
7.12.2021 n. 38928; Cass. 20.10.2021 n. 29195; Cass.
13.10.2021 n. 27906; Cass.
1.10.2021 n. 26682; Cass. 29.9.2021 n. 26389; Cass. 20.5.2021 n. 13724;
Cass. 18.5.2021 n. 13458; Cass. 19.2.2021 n. 4494; Cass. 28.1.2021 n. 1786; Cass. 13.1.2021 n. 452;
Cass.
9.12.2020 n. 28104; Cass.
2.10.2020 n. 21141; Cass. 27.10.2020 n. 23482; Cass.
7.9.2020 n. 18548;
Cass.
4.9.2020 n. 18522; Cass. 23.7.2020 n. 15774; Cass.
9.3.2020 n. 6519; Cass. 28.2.2020 n. 5603;
Cass. 16.1.2020 n. 765; Cass. 11.12.2019 n. 32398; Cass.
2.12.2019 n. 31359; Cass. 28.2.2019 n. 5975;
Cass. 29.1.2019 n. 2480) al caso in decisione, è indubitabile la sperequazione reddituale fra le due parti,
atteso che la ha perso la propria occupazione presso il bar del e sta facendo fatica a CP_1 Pt_2
trovare una nuova occupazione;
è però altrettanto certo che la vita matrimoniale delle parti è stata brevissima e che, anche a voler tenere in considerazione il periodo di convivenza, il consortium vitae è
durato meno di due anni. In tale lasso temporale non può sostenersi che la moglie abbia fornito un significativo apporto all'incremento del patrimonio del marito o di quello familiare, così come non può
affermarsi che la stessa abbia sacrificato possibilità di carriera o di miglioramento della propria condizione lavorativa per essersi dovuta occupare della casa e del marito o per aver dato prevalenza alla professione di quest'ultimo. Come ammesso dalla resistente nei propri scritti difensivi, “è una donna di
oltre 40 anni la quale, per quasi metà della sua vita, ha vissuto da sola in Italia, integrandosi
completamente sul territorio e mantenendosi autonomamente”. La parentesi di due anni di convivenza/matrimonio con il non può avere affossato le possibilità di reimmettersi nel campo Pt_2
del lavoro della resistente, la quale, quindi, mantiene quelle stesse capacità che nel recente passato le hanno permesso di essere autonoma e che dovranno pertanto essere nuovamente spese per ottenere quell'indipendenza che ha sempre caratterizzato la vita della CP_1
La richiesta di assegno divorzile va quindi disattesa.
5. - Stante la natura costitutiva e necessaria della pronuncia sullo status e considerato che la domanda (disattesa) della resistente in relazione all'assegno di divorzio non ha determinato un allungo dei pagina 7 di 8 tempi processuali, ricorrono giuste ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di lite anche della fase di divorzio.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda od eccezione,
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio civile contratto da (C.F. ), nato Parte_1 C.F._1
a Monza il 25.5.1973, e (C.F.: , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
il 19.5.1981, in Calco il 24.6.2023 e trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 4,
Parte I, degli atti di matrimonio dell'anno 2023.
RIGETTA
la richiesta di assegno divorziale avanzata dalla resistente.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Calco per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
COMPENSA
integralmente fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio di giovedì 27 marzo 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dr. Mirco Lombardi dr. Marco Tremolada
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