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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/10/2025, n. 1329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1329 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3741/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in PALERMO, VIA GIUSEPPE LA FARINA, 3, presso lo studio dell'Avv. MANTIA LORIS LUCA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA NUNZIO MORELLO N. 40, presso lo studio dell'Avv. MICELI MARIA BEATRICE, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 30/7/2025 (matrimonio celebrato in Palermo, il 22/06/1996 ).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 10/10/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) La casa di n. 16 di proprietà comune ed Parte_2 indivisa tra le Parti, già destinata ad abitazione coniugale e della famiglia, rimane assegnata alla moglie, la quale si farà conseguentemente carico delle spese ordinarie ad essa connesse, rimanendo invece a carico di entrambe le
Parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese straordinarie.
Per espresso accordo tra i coniugi, i beni mobili, gli arredi e corredi esistenti nella casa coniugale, rimangono ad arredare l'immobile e, dunque, nella disponibilità della prof.ssa . CP_1
2) Essendo i coniugi economicamente indipendenti, svolgendo il attività di medico presso struttura Ospedaliera e la ruolo Parte_1 CP_1 di insegnante di scuola superiore, nulla viene previsto a titolo di mantenimento del coniuge.
3) Per quanto attiene il mantenimento delle figlie, le Parti, dandosi reciprocamente atto che , medico specializzando in formazione e come CP_2 tale titolare di reddito, può considerarsi economicamente indipendente, convengono che debba provvedersi esclusivamente alla previsione del mantenimento per la figlia minore, ancora oggi non economicamente indipendente.
Ai fini del mantenimento ordinario di il padre corrisponderà alla Per_1 stessa, direttamente nelle sue mani (attraverso bonifico bancario o modalità diversa da convenirsi tra loro), anche in considerazione della circostanza che la sede universitaria della figlia è diversa dal luogo di residenza familiare,
l'importo di euro 500,00 mensili, mentre la madre contribuirà al mantenimento assumendo interamente su di sé le spese di vitto e alloggio nei periodi di per- manenza di presso la casa familiare. Per_1
Le spese straordinarie, per la cui elencazione i ricorrenti fanno rinvio al protocollo di intesa in uso presso il Tribunale di Palermo e sottoscritto in
2 recepimento delle previsioni del C.N.F. in sede di approvazione delle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare, graverà su entrambe le Parti, in ragione del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre.
Fin da subito le Parti riconoscono tra loro espressamente convenute come spese straordinarie, da ripartirsi pertanto nella misura sopra indicata, le spese per il mantenimento e la cura (vaccini, visite veterinarie ecc) del cane di proprietà di , mentre le spese di bollo e di assicurazione della Per_1 macchina, regalata a quest'ultima dal padre, graveranno interamente sullo stesso”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 56 P. 2, S. A, Anno 1996) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 17/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3741/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in PALERMO, VIA GIUSEPPE LA FARINA, 3, presso lo studio dell'Avv. MANTIA LORIS LUCA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA NUNZIO MORELLO N. 40, presso lo studio dell'Avv. MICELI MARIA BEATRICE, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 30/7/2025 (matrimonio celebrato in Palermo, il 22/06/1996 ).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 10/10/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) La casa di n. 16 di proprietà comune ed Parte_2 indivisa tra le Parti, già destinata ad abitazione coniugale e della famiglia, rimane assegnata alla moglie, la quale si farà conseguentemente carico delle spese ordinarie ad essa connesse, rimanendo invece a carico di entrambe le
Parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese straordinarie.
Per espresso accordo tra i coniugi, i beni mobili, gli arredi e corredi esistenti nella casa coniugale, rimangono ad arredare l'immobile e, dunque, nella disponibilità della prof.ssa . CP_1
2) Essendo i coniugi economicamente indipendenti, svolgendo il attività di medico presso struttura Ospedaliera e la ruolo Parte_1 CP_1 di insegnante di scuola superiore, nulla viene previsto a titolo di mantenimento del coniuge.
3) Per quanto attiene il mantenimento delle figlie, le Parti, dandosi reciprocamente atto che , medico specializzando in formazione e come CP_2 tale titolare di reddito, può considerarsi economicamente indipendente, convengono che debba provvedersi esclusivamente alla previsione del mantenimento per la figlia minore, ancora oggi non economicamente indipendente.
Ai fini del mantenimento ordinario di il padre corrisponderà alla Per_1 stessa, direttamente nelle sue mani (attraverso bonifico bancario o modalità diversa da convenirsi tra loro), anche in considerazione della circostanza che la sede universitaria della figlia è diversa dal luogo di residenza familiare,
l'importo di euro 500,00 mensili, mentre la madre contribuirà al mantenimento assumendo interamente su di sé le spese di vitto e alloggio nei periodi di per- manenza di presso la casa familiare. Per_1
Le spese straordinarie, per la cui elencazione i ricorrenti fanno rinvio al protocollo di intesa in uso presso il Tribunale di Palermo e sottoscritto in
2 recepimento delle previsioni del C.N.F. in sede di approvazione delle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare, graverà su entrambe le Parti, in ragione del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre.
Fin da subito le Parti riconoscono tra loro espressamente convenute come spese straordinarie, da ripartirsi pertanto nella misura sopra indicata, le spese per il mantenimento e la cura (vaccini, visite veterinarie ecc) del cane di proprietà di , mentre le spese di bollo e di assicurazione della Per_1 macchina, regalata a quest'ultima dal padre, graveranno interamente sullo stesso”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 56 P. 2, S. A, Anno 1996) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 17/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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