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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 26/11/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Gop dott. US Di GA , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 50/2022
T R A
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
IC LE
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. BARONE Barbara CP_1 P.IVA_2
CONVENUTO OPPOSTO avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n.404\2021
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato il proponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 404\21 di € 15.180,00, oltre agli interessi di mora ex d.lgs 231/02 dalla scadenza della fattura sino al saldo nonché le spese del procedimento, liquidate in complessivi €. 685,50, di cui €. 145,50 per spese vive, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge. Rappresentava che con determinazione dirigenziale n. 177 dell'11.03.2019, veniva aggiudicato dalla ditta il servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e recapito con CP_1
certificazione della data e del luogo degli avvisi di pagamento Tari anno 2019, conseguentemente veniva stipulato il relativo contratto con l'allegato capitolato d'oneri. In data 18.03.2019, il responsabile del servizio Tari del Comune di Pt_1
autorizzava la alla lavorazione del flusso degli avvisi di pagamento. Il CP_1
servizio prevedeva la consegna degli avvisi di pagamento, che doveva essere 1 ultimato entro giorni quindici dalla data dell'autorizzazione (il 18.03.2019), siccome previsto dal capitolato d'oneri allegato alla richiesta di offerta. L'ufficio
Tari del qualche giorno dopo, contattava la la quale Parte_1 CP_1 rispondeva a mezzo email, dapprima in data 07.04.2019, asserendo che i tempi di lavorazione erano stati rispettati, e successivamente in data 18.04.2019 per informare il della conclusione del recapito degli avvisi di Parte_1
pagamento. Rilevava che, nel periodo oggetto del contratto con la le CP_1
entrate si erano attestate al di sotto della media degli anni precedenti.
Rilevava che numerosi cittadini si erano presentati presso gli sportelli dell'ufficio
Tari a rappresentare le proprie rimostranze per la mancata ricezione degli avvisi di pagamento e tanti cittadini residenti in diversi quartieri della città (e non solo periferici) non avevano ricevuto alcun avviso di pagamento. Stante il perdurare dell'inadempienza da parte della inviava nota prot. N. 0102706 del CP_1
27.09.2019, rappresentando il disagio degli uffici tributari non solo nel dover accogliere centinaia di cittadini che non avevano ricevuto alcun avviso di pagamento ben oltre due mesi dopo la scadenza della seconda rata ma anche nel dover ristampare tutti gli avvisi che avrebbe dovuto stampare e consegnare la ditta. Il con la predetta nota, rappresentava altresì che il mancato Parte_1
rispetto dei termini di consegna degli avvisi esponeva l'Ente medesimo a gravi difficoltà legate alla mancata riscossione delle entrate previste dal tributo Tari per le date programmate. Che solo in data 30.06.2020, quindi oltre un anno dalla data prevista per la consegna degli avvisi di pagamento, la Società opposta provvedeva a trasmettere un elenco contenente i dati dei contribuenti e le coordinate GPS per la certificazione dell'avvenuta consegna, adducendo i motivi del ritardo nella consegna degli avvisi di pagamento ad un presunto hackeraggio del sistema informatico, pertanto decideva di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale, comunicando alla medesima società tale decisione con nota prot. N. 93619 del 04.09.2020 sulla scorta delle seguenti motivazioni: la maggior parte delle coordinate GPS indicate dalla società quali CP_1
coordinate di avvenuta consegna non corrispondevano agli effettivi indirizzi a cui
2 la stessa avrebbe dovuto consegnare gli avvisi di pagamento;
migliaia di avvisi che la asseriva di aver consegnato risultavano mai recapitati;
gli avvisi CP_1
asseritamente pervenuti a destinazione, di fatto furono ristampati e consegnati brevi manu ai contribuenti dal personale dell'ufficio tributi;
la società CP_1
sosteneva di aver recapitato tutti gli avvisi di pagamento anche quelli che generalmente negli anni passati ritornavano al mittente per insufficienza di indirizzo o irreperibilità del contribuente;
chiedeva revocare il decreto ingiuntivo opposto e in via subordinata, ritenere e dichiarare la eccessività della somma ingiunta, per le causali espresse in epigrafe, e in conseguenza, ridurla in base a quanto risulterà dovuto e provato nel corso del presente giudizio.
Si costituiva l'opposta contestando la domanda e rilevando che per la vetustà della toponomastica del nonché a causa dell'hackeraggio dei sistemi Parte_1
informatici della non ha potuto raggiungere e rispettare gli standard CP_1
qualitativi normalmente garantiti ai propri clienti, seppur avendo comunque adempiuto agli obblighi contrattuali assunti con il opponente. Di avere Pt_1
tentato la soluzione bonaria della vicenda senza ottenere tuttavia riscontro da parte del rilevava di avere provveduto, appena possibile, a Parte_1
recuperare parte dei dati GPS recuperabili a seguito dell'hackeraggio dei propri sistemi informatici, e a spedirli puntualmente al il 30/6/2020, Parte_1 alla riapertura post lockdown causato dalla pandemia da COVID-19. Che gli indirizzi di recapito degli avvisi sono stati forniti dal pertanto se gli Pt_1
indirizzi di recapito non sono corretti la colpa è addebitabile unicamente all'Ufficio Tributi del Comune di Gela che li ha forniti alla società opposta.
Rilevava pertanto di avere assolto, seppure in ritardo, i propri oneri e ha assolto ampiamente l'onere probatorio in capo alla stessa, tanto nella fase monitoria, quanto nel giudizio di cognizione. Chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo.
Nel corso del giudizio venivano espletate le prove orali ammesse e trattenuta per la decisione. Assegnati i termini entrambe le parti provvedevano al deposito delle memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 In diritto preliminarmente si osserva che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena nel quale il giudice, anche se abbia accertato la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss.
c.p.c., è chiamato a pronunciarsi sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio (v. da ultimo
Cass. sez. II, 12/03/2019, n.7020; Cass. Sez. L. 12/08/2004, n.15702; Cass. sez. II,
22/03/2001, n.4121). L'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è, dunque, ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma “si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione” (così in massima Cass. Sez. L. 15702/2004 cit.).
Dall'affermazione di tale principio generale, invero costantemente enunciato dalla giurisprudenza, discende che l'accertamento della fondatezza dell'azione monitoria non può limitarsi alla verifica delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo, ma deve riguardare gli elementi di prova addotti nel giudizio di merito a sostegno della domanda, alla luce delle prove offerte dal ricorrente ed opposto nel giudizio a cognizione piena che si instaura con l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso.
Sotto tale profilo si osserva che la fattura commerciale, in ragione della sua formazione unilaterale, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo,
e si concretizza nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Quanto al suo valore probatorio, va precisato che la fattura, se è sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo, nel successivo giudizio di opposizione a cognizione piena non costituisce valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma, al più, mero indizio delle stesse.
Parimenti per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi, fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale e da lavoratori autonomi, anche a persone che non esercitano tale attività, gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e ss., purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, e delle scritture prescritte
4 dalle leggi tributarie, se tenute con l'osservanza delle norme per queste previste, costituiscono, ai sensi dell'art. 634 c.p.c., idonee prove scritte per l'emissione del decreto ingiuntivo, mentre nel giudizio di opposizione, che è un ordinario giudizio di cognizione, si applicano le norme ordinarie in materia di onere della prova.
A tal proposito in base agli artt. 2709 e 2710 c.c. i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore che li ha redatti e, ove regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti afferenti all'esercizio dell'impresa, restando in tal caso liberamente valutabili dal giudice (v. Trib. Milano sez. IV, 12/06/2019 n.5664; v. anche Trib.
Pavia Sez. III, 23/01/2019, n.101). Va poi brevemente rammentato che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente ricopre la posizione sostanziale di convenuto. Incombe dunque sull'opposto l'onere della prova del credito azionato in sede monitoria, mentre grava sull'opponente l'onere di dare prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere o, comunque, dei fatti posti a fondamento delle eventuali eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria. La fattura, in quanto documento di formazione unilaterale del presunto creditore che, ove il rapporto sia contestato, non costituisce valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, mero indizio (Cass. n. 9593/2004; n. 15383/2010; n.
299/2016). Nondimeno, la Suprema Corte ha evidenziato che la fattura, oltre ad assumere efficacia probatoria contro l'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, “può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. n. 15832/2011; n.
13651/2006; ...)”. Tale accettazione, una volta che la fattura sia stata portata a conoscenza del destinatario, non richiede formule sacramentali, “potendosi anche esprimere per comportamenti concludenti”.
Emerge dalle allegazioni delle parti che la società opposta ha assunto l'incarico a seguito di determinazione dirigenziale n. 177 dell'11.03.2019, di eseguire il servizio
5 di elaborazione, stampa, imbustamento e recapito con certificazione della data e del luogo degli avvisi di pagamento Tari anno 2019. Dalla data del 18 marzo 2019
l'opposta avrebbe avuto 15 giorni di tempo per l'esecuzione del contratto, riferito a circa 33.000 avvisi da consegnare nel territorio del comune di Con pec del Pt_1
9.5.2019 il Comune diffidava l'opposta al completamento delle consegne per via dei ritardi nelle entrate susseguenti al ritardo della consegna del plico, sollecito reiterato con pec del 13.9.19. Sono rimaste invece non provate le circostanze addotte dall'opposta relative a fatti esterni che avrebbero provocato un rallentamento nella ricostruzione dei dati e dei report di consegna. La stessa parte opposta non ha mai contestato la circostanza del ritardo nell'esecuzione del contratto offrendosi di ridurre il compenso del 10 %. Emerge però con evidenza che alla data pattuita l'esecuzione del contratto era ben lontana dall'essere conclusa;
questo emerge dalla testimonianza resa dalla dirigente del Comune
[...]
la quale ha riferito di avere provveduto alla ristampa ed alla consegna a mani Pt_1
a numerosi utenti che si presentavano agli sportelli;
ha riferito circa un sensibile calo delle entrate, del 50%, rispetto allo stesso periodo degli anni precedenti. Tali conseguenze sono, a parere dello scrivente, direttamente ricollegabili al disservizio posto in atto dall'opposta. Anche il rilievo riguardo la vetustà della toponomastica del che avrebbe rallentato le consegne, non può avere avuto Parte_1 rilevanza per l'esecuzione del contratto, sia perchè sarebbe astrattamente riferibile anche agli operatori che hanno effettuato le consegne negli anni precedenti, e non vi sarebbe stato questo calo evidente nelle entrate comunali, sia perché di tale circostanza non risulta agli atti alcuna rimostranza nei confronti del da Pt_1
parte della esecutrice. Il motivo, pertanto, oltre ad essere non provato, non è dirimente ai fini della decisone. Ne deriva che l'opposizione è fondata essendo emerso che legittimamente il comune ha esercitato il diritto alla risoluzione del contratto a fronte di un adempimento di non scarsa importanza da parte dell'opposta. A fronte di tale contestazione la parte opposta non ha offerto materiale probatorio sufficiente a determinare quanta parte delle consegne sia avvenuta nei termini contrattuali, previsti dal capitolato d'appalto in giorni 15, al
6 fine di determinare la sorte del contratto in considerazione delle utilità comunque usufruita dal committente ed una rideterminazione dei compensi. Pt_1
Il decreto ingiuntivo va, pertanto, revocato per effetto dell'integrale accoglimento dell'opposizione.
Le spese della lite seguono il criterio della soccombenza e sono poste a carico dell'opposta: sono liquidate ai sensi del D.M. 55\14 sulla scorta del valore (€
15.000,00) per le quattro fasi del giudizio, ai minimi data la non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e\o eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'opposizione a d.i. n. 404\2021 che va revocato.
Liquida le spese del giudizio in € 2540,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge in favore dell'opponente Parte_1
Gela, 25/11/2025
Il G.o.p.
US Di GA
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Gop dott. US Di GA , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 50/2022
T R A
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
IC LE
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. BARONE Barbara CP_1 P.IVA_2
CONVENUTO OPPOSTO avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n.404\2021
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato il proponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 404\21 di € 15.180,00, oltre agli interessi di mora ex d.lgs 231/02 dalla scadenza della fattura sino al saldo nonché le spese del procedimento, liquidate in complessivi €. 685,50, di cui €. 145,50 per spese vive, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge. Rappresentava che con determinazione dirigenziale n. 177 dell'11.03.2019, veniva aggiudicato dalla ditta il servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e recapito con CP_1
certificazione della data e del luogo degli avvisi di pagamento Tari anno 2019, conseguentemente veniva stipulato il relativo contratto con l'allegato capitolato d'oneri. In data 18.03.2019, il responsabile del servizio Tari del Comune di Pt_1
autorizzava la alla lavorazione del flusso degli avvisi di pagamento. Il CP_1
servizio prevedeva la consegna degli avvisi di pagamento, che doveva essere 1 ultimato entro giorni quindici dalla data dell'autorizzazione (il 18.03.2019), siccome previsto dal capitolato d'oneri allegato alla richiesta di offerta. L'ufficio
Tari del qualche giorno dopo, contattava la la quale Parte_1 CP_1 rispondeva a mezzo email, dapprima in data 07.04.2019, asserendo che i tempi di lavorazione erano stati rispettati, e successivamente in data 18.04.2019 per informare il della conclusione del recapito degli avvisi di Parte_1
pagamento. Rilevava che, nel periodo oggetto del contratto con la le CP_1
entrate si erano attestate al di sotto della media degli anni precedenti.
Rilevava che numerosi cittadini si erano presentati presso gli sportelli dell'ufficio
Tari a rappresentare le proprie rimostranze per la mancata ricezione degli avvisi di pagamento e tanti cittadini residenti in diversi quartieri della città (e non solo periferici) non avevano ricevuto alcun avviso di pagamento. Stante il perdurare dell'inadempienza da parte della inviava nota prot. N. 0102706 del CP_1
27.09.2019, rappresentando il disagio degli uffici tributari non solo nel dover accogliere centinaia di cittadini che non avevano ricevuto alcun avviso di pagamento ben oltre due mesi dopo la scadenza della seconda rata ma anche nel dover ristampare tutti gli avvisi che avrebbe dovuto stampare e consegnare la ditta. Il con la predetta nota, rappresentava altresì che il mancato Parte_1
rispetto dei termini di consegna degli avvisi esponeva l'Ente medesimo a gravi difficoltà legate alla mancata riscossione delle entrate previste dal tributo Tari per le date programmate. Che solo in data 30.06.2020, quindi oltre un anno dalla data prevista per la consegna degli avvisi di pagamento, la Società opposta provvedeva a trasmettere un elenco contenente i dati dei contribuenti e le coordinate GPS per la certificazione dell'avvenuta consegna, adducendo i motivi del ritardo nella consegna degli avvisi di pagamento ad un presunto hackeraggio del sistema informatico, pertanto decideva di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale, comunicando alla medesima società tale decisione con nota prot. N. 93619 del 04.09.2020 sulla scorta delle seguenti motivazioni: la maggior parte delle coordinate GPS indicate dalla società quali CP_1
coordinate di avvenuta consegna non corrispondevano agli effettivi indirizzi a cui
2 la stessa avrebbe dovuto consegnare gli avvisi di pagamento;
migliaia di avvisi che la asseriva di aver consegnato risultavano mai recapitati;
gli avvisi CP_1
asseritamente pervenuti a destinazione, di fatto furono ristampati e consegnati brevi manu ai contribuenti dal personale dell'ufficio tributi;
la società CP_1
sosteneva di aver recapitato tutti gli avvisi di pagamento anche quelli che generalmente negli anni passati ritornavano al mittente per insufficienza di indirizzo o irreperibilità del contribuente;
chiedeva revocare il decreto ingiuntivo opposto e in via subordinata, ritenere e dichiarare la eccessività della somma ingiunta, per le causali espresse in epigrafe, e in conseguenza, ridurla in base a quanto risulterà dovuto e provato nel corso del presente giudizio.
Si costituiva l'opposta contestando la domanda e rilevando che per la vetustà della toponomastica del nonché a causa dell'hackeraggio dei sistemi Parte_1
informatici della non ha potuto raggiungere e rispettare gli standard CP_1
qualitativi normalmente garantiti ai propri clienti, seppur avendo comunque adempiuto agli obblighi contrattuali assunti con il opponente. Di avere Pt_1
tentato la soluzione bonaria della vicenda senza ottenere tuttavia riscontro da parte del rilevava di avere provveduto, appena possibile, a Parte_1
recuperare parte dei dati GPS recuperabili a seguito dell'hackeraggio dei propri sistemi informatici, e a spedirli puntualmente al il 30/6/2020, Parte_1 alla riapertura post lockdown causato dalla pandemia da COVID-19. Che gli indirizzi di recapito degli avvisi sono stati forniti dal pertanto se gli Pt_1
indirizzi di recapito non sono corretti la colpa è addebitabile unicamente all'Ufficio Tributi del Comune di Gela che li ha forniti alla società opposta.
Rilevava pertanto di avere assolto, seppure in ritardo, i propri oneri e ha assolto ampiamente l'onere probatorio in capo alla stessa, tanto nella fase monitoria, quanto nel giudizio di cognizione. Chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo.
Nel corso del giudizio venivano espletate le prove orali ammesse e trattenuta per la decisione. Assegnati i termini entrambe le parti provvedevano al deposito delle memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 In diritto preliminarmente si osserva che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena nel quale il giudice, anche se abbia accertato la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss.
c.p.c., è chiamato a pronunciarsi sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio (v. da ultimo
Cass. sez. II, 12/03/2019, n.7020; Cass. Sez. L. 12/08/2004, n.15702; Cass. sez. II,
22/03/2001, n.4121). L'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è, dunque, ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma “si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione” (così in massima Cass. Sez. L. 15702/2004 cit.).
Dall'affermazione di tale principio generale, invero costantemente enunciato dalla giurisprudenza, discende che l'accertamento della fondatezza dell'azione monitoria non può limitarsi alla verifica delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo, ma deve riguardare gli elementi di prova addotti nel giudizio di merito a sostegno della domanda, alla luce delle prove offerte dal ricorrente ed opposto nel giudizio a cognizione piena che si instaura con l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso.
Sotto tale profilo si osserva che la fattura commerciale, in ragione della sua formazione unilaterale, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo,
e si concretizza nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Quanto al suo valore probatorio, va precisato che la fattura, se è sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo, nel successivo giudizio di opposizione a cognizione piena non costituisce valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma, al più, mero indizio delle stesse.
Parimenti per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi, fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale e da lavoratori autonomi, anche a persone che non esercitano tale attività, gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e ss., purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, e delle scritture prescritte
4 dalle leggi tributarie, se tenute con l'osservanza delle norme per queste previste, costituiscono, ai sensi dell'art. 634 c.p.c., idonee prove scritte per l'emissione del decreto ingiuntivo, mentre nel giudizio di opposizione, che è un ordinario giudizio di cognizione, si applicano le norme ordinarie in materia di onere della prova.
A tal proposito in base agli artt. 2709 e 2710 c.c. i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore che li ha redatti e, ove regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti afferenti all'esercizio dell'impresa, restando in tal caso liberamente valutabili dal giudice (v. Trib. Milano sez. IV, 12/06/2019 n.5664; v. anche Trib.
Pavia Sez. III, 23/01/2019, n.101). Va poi brevemente rammentato che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente ricopre la posizione sostanziale di convenuto. Incombe dunque sull'opposto l'onere della prova del credito azionato in sede monitoria, mentre grava sull'opponente l'onere di dare prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere o, comunque, dei fatti posti a fondamento delle eventuali eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria. La fattura, in quanto documento di formazione unilaterale del presunto creditore che, ove il rapporto sia contestato, non costituisce valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, mero indizio (Cass. n. 9593/2004; n. 15383/2010; n.
299/2016). Nondimeno, la Suprema Corte ha evidenziato che la fattura, oltre ad assumere efficacia probatoria contro l'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, “può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. n. 15832/2011; n.
13651/2006; ...)”. Tale accettazione, una volta che la fattura sia stata portata a conoscenza del destinatario, non richiede formule sacramentali, “potendosi anche esprimere per comportamenti concludenti”.
Emerge dalle allegazioni delle parti che la società opposta ha assunto l'incarico a seguito di determinazione dirigenziale n. 177 dell'11.03.2019, di eseguire il servizio
5 di elaborazione, stampa, imbustamento e recapito con certificazione della data e del luogo degli avvisi di pagamento Tari anno 2019. Dalla data del 18 marzo 2019
l'opposta avrebbe avuto 15 giorni di tempo per l'esecuzione del contratto, riferito a circa 33.000 avvisi da consegnare nel territorio del comune di Con pec del Pt_1
9.5.2019 il Comune diffidava l'opposta al completamento delle consegne per via dei ritardi nelle entrate susseguenti al ritardo della consegna del plico, sollecito reiterato con pec del 13.9.19. Sono rimaste invece non provate le circostanze addotte dall'opposta relative a fatti esterni che avrebbero provocato un rallentamento nella ricostruzione dei dati e dei report di consegna. La stessa parte opposta non ha mai contestato la circostanza del ritardo nell'esecuzione del contratto offrendosi di ridurre il compenso del 10 %. Emerge però con evidenza che alla data pattuita l'esecuzione del contratto era ben lontana dall'essere conclusa;
questo emerge dalla testimonianza resa dalla dirigente del Comune
[...]
la quale ha riferito di avere provveduto alla ristampa ed alla consegna a mani Pt_1
a numerosi utenti che si presentavano agli sportelli;
ha riferito circa un sensibile calo delle entrate, del 50%, rispetto allo stesso periodo degli anni precedenti. Tali conseguenze sono, a parere dello scrivente, direttamente ricollegabili al disservizio posto in atto dall'opposta. Anche il rilievo riguardo la vetustà della toponomastica del che avrebbe rallentato le consegne, non può avere avuto Parte_1 rilevanza per l'esecuzione del contratto, sia perchè sarebbe astrattamente riferibile anche agli operatori che hanno effettuato le consegne negli anni precedenti, e non vi sarebbe stato questo calo evidente nelle entrate comunali, sia perché di tale circostanza non risulta agli atti alcuna rimostranza nei confronti del da Pt_1
parte della esecutrice. Il motivo, pertanto, oltre ad essere non provato, non è dirimente ai fini della decisone. Ne deriva che l'opposizione è fondata essendo emerso che legittimamente il comune ha esercitato il diritto alla risoluzione del contratto a fronte di un adempimento di non scarsa importanza da parte dell'opposta. A fronte di tale contestazione la parte opposta non ha offerto materiale probatorio sufficiente a determinare quanta parte delle consegne sia avvenuta nei termini contrattuali, previsti dal capitolato d'appalto in giorni 15, al
6 fine di determinare la sorte del contratto in considerazione delle utilità comunque usufruita dal committente ed una rideterminazione dei compensi. Pt_1
Il decreto ingiuntivo va, pertanto, revocato per effetto dell'integrale accoglimento dell'opposizione.
Le spese della lite seguono il criterio della soccombenza e sono poste a carico dell'opposta: sono liquidate ai sensi del D.M. 55\14 sulla scorta del valore (€
15.000,00) per le quattro fasi del giudizio, ai minimi data la non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e\o eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'opposizione a d.i. n. 404\2021 che va revocato.
Liquida le spese del giudizio in € 2540,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge in favore dell'opponente Parte_1
Gela, 25/11/2025
Il G.o.p.
US Di GA
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