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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 29/05/2025, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2264/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2264/2023 promossa da: nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. FRANCO Parte_1
MANONI; ricorrente contro
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. BRUNO Controparte_1
BRUNETTI; resistente
e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Divorzio – scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
“revoca dell'assegnazione della casa familiare e del contributo al mantenimento del figlio maggiorenne a far data dal 30.09.2025, momento in cui la SI.ra restituirà l'immobile al SI. Spese di lite compensate”. CP_1 Pt_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.04.2023, il SI. si è rivolto a questo Tribunale al fine Parte_1
1 di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto a Senigallia (AN) con la SI.ra CP_1
il 22.07.2013.
[...]
Con comparsa di costituzione depositata in data 12.07.2023, si è costituita in giudizio la SI.ra , CP_1 non opponendosi al divorzio ma chiedendo l'accoglimento di condizioni difformi.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al pubblico ministero.
All'esito della prima udienza, il giudice relatore non ha adottato provvedimenti temporanei e urgenti, confermando le condizioni di cui alla separazione.
Nel corso del giudizio le parti hanno trovato un accordo, chiedendo al Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni: “revoca dell'assegnazione della casa familiare e del contributo al mantenimento del figlio maggiorenne a far data dal 30.09.2025, momento in cui la SI.ra restituirà l'immobile al SI. CP_1
Spese di lite compensate”. Pt_1
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e può essere accolta.
Risulta dagli atti di causa che, con decreto n. 1006 del 21.06.2017, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale delle parti, che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale il 20.06.2017.
È quindi ampiamente decorso il termine previsto dalla legge n. 898/1970.
Stante il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Il Collegio, preso atto della volontà delle parti e rilevato che le condizioni concordate sono conformi agli interessi del figlio maggiorenne, il quale ha reperito una stabile occupazione lavorativa, e che non si ravvisano profili di contrarietà alla legge e all'ordine pubblico, dispone in conformità all'accordo raggiunto.
Le spese del presente procedimento, come concordato, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Senigallia (AN) il 22.07.2013 da e Parte_1
; Controparte_1 ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti alle condizioni sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Ancona, così deciso nella camera di conSIlio del 28.05.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2264/2023 promossa da: nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. FRANCO Parte_1
MANONI; ricorrente contro
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. BRUNO Controparte_1
BRUNETTI; resistente
e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Divorzio – scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
“revoca dell'assegnazione della casa familiare e del contributo al mantenimento del figlio maggiorenne a far data dal 30.09.2025, momento in cui la SI.ra restituirà l'immobile al SI. Spese di lite compensate”. CP_1 Pt_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.04.2023, il SI. si è rivolto a questo Tribunale al fine Parte_1
1 di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto a Senigallia (AN) con la SI.ra CP_1
il 22.07.2013.
[...]
Con comparsa di costituzione depositata in data 12.07.2023, si è costituita in giudizio la SI.ra , CP_1 non opponendosi al divorzio ma chiedendo l'accoglimento di condizioni difformi.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al pubblico ministero.
All'esito della prima udienza, il giudice relatore non ha adottato provvedimenti temporanei e urgenti, confermando le condizioni di cui alla separazione.
Nel corso del giudizio le parti hanno trovato un accordo, chiedendo al Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni: “revoca dell'assegnazione della casa familiare e del contributo al mantenimento del figlio maggiorenne a far data dal 30.09.2025, momento in cui la SI.ra restituirà l'immobile al SI. CP_1
Spese di lite compensate”. Pt_1
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e può essere accolta.
Risulta dagli atti di causa che, con decreto n. 1006 del 21.06.2017, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale delle parti, che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale il 20.06.2017.
È quindi ampiamente decorso il termine previsto dalla legge n. 898/1970.
Stante il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Il Collegio, preso atto della volontà delle parti e rilevato che le condizioni concordate sono conformi agli interessi del figlio maggiorenne, il quale ha reperito una stabile occupazione lavorativa, e che non si ravvisano profili di contrarietà alla legge e all'ordine pubblico, dispone in conformità all'accordo raggiunto.
Le spese del presente procedimento, come concordato, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Senigallia (AN) il 22.07.2013 da e Parte_1
; Controparte_1 ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti alle condizioni sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Ancona, così deciso nella camera di conSIlio del 28.05.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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