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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 17/06/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 1206/2022 avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliata presso Parte_1 C.F._1
l'Avv. Stella Pancari che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. E_
), in persona del pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura P.IVA_1 CP_2
distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria;
PARTE APPELLATA
contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_3 C.F._2 Controparte_4
), elettivamente domiciliate presso l'Avv. Stefano Trane che le rappresenta e C.F._3
difende per procura in atti;
PARTE APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE pagina 1 di 10 Udienza di precisazione delle conclusioni 11.3.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE:
Piaccia all'Onorevole Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis, in riforma totale della sentenza n.
r.g. 148/2022 pubblicata il 28 febbraio 2022 ed emessa dal Tribunale di Alessandria, Sez. Civile, dott.ssa Margherita Pastorino, a conclusione del procedimento ordinario, rubricato al n. r.g. 4469/2018,
In via preliminare: accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale di Alessandria
e per l'effetto accertare e dichiarare la competenza del Tribunale di Vercelli, ex art. 18 e 20 c.p.c., oppure del foro alternativo, ex art. 33 c.p.c., del Tribunale di Ravenna.
Nel merito: esclusivamente in caso di rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale, rigettare la domanda di inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti dell' , degli atti di repertorio E_
n. 96353, raccolta 10144 e repertorio n. 96355, raccolta 10145, stipulati il 20 dicembre 2013 dal Notaio dott. e posti in essere dalla sig.ra nei confronti delle figlie e Persona_1 Parte_1 CP_3
e per l'effetto accertare e dichiarare la loro piena efficacia. Controparte_4
Con vittoria di spese, compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
PER L : E_
In via principale, dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.;
In subordine, rigettarsi l'appello avversario in quanto del tutto destituito di fondamento e per l'effetto confermarsi la sentenza n. 148/2022 resa dal Tribunale di Alessandria.
In ogni caso, condannarsi parte appellante ex art. 96, comma 3, c.p.c..
Vinte le spese.
PER Controparte_3 Controparte_4
Piaccia all'Onorevole Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis, in riforma totale della sentenza n.
r.g. 148/2022 pubblicata il 28 febbraio 2022 ed emessa dal Tribunale di Alessandria, Sez. Civile, dott.ssa Margherita Pastorino, a conclusione del procedimento ordinario, rubricato al n. r.g. 4469/2018,
In via preliminare: accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale di Alessandria
e per l'effetto accertare e dichiarare la competenza del Tribunale di Vercelli, ex art. 18 e 20 c.p.c., oppure del foro alternativo, ex art. 33 c.p.c., del Tribunale di Ravenna.
Nel merito: esclusivamente in caso di rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale, rigettare la domanda di inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti dell' , degli atti di repertorio E_
n. 96353, raccolta 10144 e repertorio n. 96355, raccolta 10145, stipulati il 20 dicembre 2013 dal Notaio
pagina 2 di 10 dott. e posti in essere dalla sig.ra nei confronti delle figlie e Persona_1 Parte_1 CP_3
e per l'effetto accertare e dichiarare la loro piena efficacia. Controparte_4
Con vittoria di spese, compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione l' , evocava in E_ CP_1
giudizio , e avanti al Tribunale di Alessandria, Parte_1 Controparte_3 Controparte_4 chiedendo di dichiarare l'inefficacia nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2901 c.c., di due atti del
20.12.2013 con cui la signora donava alle figlie e immobili di sua Parte_1 CP_3 Controparte_4 proprietà per quote o per l'intero.
A sostegno della domanda, allegava che:
-in data 19.11.2013 e in data 22.11.2013, riceveva la notifica di due avvisi di Parte_1 accertamento dell' di (n. E_ CP_1
T7J01N801653/2013 e n. T7J01N802577/2013), relativi agli anni di imposta 2007 e 2008, per debiti pari a € 143.088,77;
-con atto Notaio del 20.12.2013, repertorio 96353, raccolta 10144, la sig.ra Persona_1 Parte_1
donava alla figlia la quota di 3/9 dei fabbricati siti nel Comune Ravenna, foglio 113, Controparte_4
mappali 704 e 705, e alla figlia la quota di 3/9 dei fabbricati siti nel Comune di Controparte_3
Pontestura (AL), censiti al foglio 23, mappale 400, subalterni 2 e 4, e la quota di 6/9 dei terreni al foglio 23, mappali 329 e 330; con atto Notaio del 20.12.2013, repertorio 96355, Persona_1
raccolta 10145, donava alla figlia il fabbricato sito nel Comune di Ravenna, censito al Controparte_4
foglio 113, mappale 703, e alla figlia i fabbricati siti nel Comune di Pontestura (AL) al Controparte_3
foglio 23, mappale 400, subalterni 1 e 3;
-sussistevano tutti i requisiti richiesti dall'art. 2901 c.c. per la dichiarazione di inefficacia;
il credito di cui agli avvisi di accertamento era stato accertato con sentenza passata in giudicato;
la debitrice aveva posto in essere atti dispositivi gratuiti dopo avere ricevuto la notifica degli avvisi di accertamento, spogliandosi quasi completamente del proprio patrimonio immobiliare e menomando la garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c.; la stessa era consapevole del nocumento al soddisfacimento delle pretese del creditore.
, costituendosi, eccepiva preliminarmente l'incompetenza territoriale ex artt. 18 e 20 Parte_1
c.p.c. del Tribunale di Alessandria a favore del Tribunale di Vercelli o di quello di Ravenna, il primo pagina 3 di 10 competente ai sensi dell'art. 20 c.p.c. in quanto la sig.ra avrebbe dovuto pagare quanto Parte_1 accertato presso il domicilio dichiarato dal creditore presso la sede dell' di E_
Alessandria delocalizzata di Casale Monferrato, e ai sensi degli artt. 18 e 33 c.p.c. per il luogo di residenza della sig.ra e di il secondo ai sensi degli artt. 18 e 33 c.p.c. per il Parte_1 Controparte_3
luogo di residenza di Nel merito chiedeva di rigettare la domanda deducendo che: le Controparte_4
donazioni alle figlie erano state inserite in un più ampio negozio successorio per la morte del marito nell'ambito del quale le figlie si erano obbligate con proprie risorse alla liquidazione Persona_2 del coerede e all'assunzione di debiti ormai scaduti, con la conseguenza che non Persona_3
sussisteva alcun requisito di liberalità delle disposizioni poste in essere;
inoltre sull'immobile nel
Comune di Ravenna mappale 703 foglio 113, gravava già ipoteca giudiziale a favore della Gruber
s.p.a.; la sig.ra era comunque proprietaria per 1/4 di un immobile nel Comune di Casale Parte_1
Monferrato, nonché beneficiaria per 1/3 delle disponibilità mobiliari derivanti dalla successione ereditaria pari ad € 478.913,04, con conseguente carenza sia del requisito dell'eventus damni che della scientia fraudis.
e costituendosi, svolgevano eccezioni e difese analoghe a quelle di Controparte_3 Controparte_4
, aggiungendo di avere scoperto solo con la notifica dell'atto di citazione che la Parte_1 madre era debitrice dell' . E_
Il Tribunale di Alessandria, con sentenza n. 148/2022 pubblicata il 28.2.2022, preliminarmente rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale, rilevando che: la competenza per territorio per l'azione revocatoria, concernente un'obbligazione da tutelare attraverso la dichiarazione di inefficacia nei confronti del creditore attore, doveva essere determinata in base agli artt. 18 e 20 c.p.c.; nel caso di specie il luogo di pagamento dell'obbligazione pecuniaria liquida, oggetto del giudizio, doveva individuarsi nel domicilio del creditore al tempo della scadenza (art. 1182 comma 3 c.p.c.), che era la sede dell'Agenzia fiscale di Direzione Provinciale di (sede in Piazza Turati n. CP_1 CP_1
4, ), con la conseguente competenza territoriale del Tribunale adito ai sensi dell'art. 20 CP_1
c.p.c.; le circostanze indicate dalle convenute erano irrilevanti, tenuto conto della mancanza di un'autonoma soggettività degli uffici periferici (nel caso di specie ufficio di Casale Monferrato) rispetto all'Agenzia fiscale di riferimento nella cui struttura erano organicamente inseriti ( CP_1
Direzione Provinciale di ); d'altronde questo era confermato dai documenti n. 1 e 2
[...] CP_1 prodotti con l'atto di citazione, in cui si indicava per il pagamento il modello F24 Sezione Erario e il codice Ufficio “T7J” chiaramente riferibile all' E_
.
[...]
pagina 4 di 10 Nel merito riteneva fondata la domanda ex art. 2901 c.c., rilevando che: il credito dell' CP_1
risultava dagli avvisi di accertamento, sui quali si era definitivamente pronunciata la
[...]
Commissione Tributaria Regionale di Torino con sentenza depositata il 4.5.2017; gli atti dispositivi consistevano negli atti di donazione del 20.12.2013, posti in essere dalla signora nei Parte_1
confronti delle figlie e successivamente al sorgere del credito relativo agli CP_3 Controparte_4
avvisi di accertamento, notificati in data anteriore e riguardanti gli anni di imposta 2007 e 2008; gli atti di donazione erano atti a titolo gratuito e le convenute non avevano fornito alcuna prova di quanto dedotto in relazione alla mancanza del requisito della liberalità, all'esistenza di un più ampio negozio successorio, al pagamento di debiti della madre da parte delle figlie;
sussisteva l'eventus damni perché con gli atti dispositivi si era verificata una rilevante variazione quantitativa del patrimonio della debitrice, che si era spogliata di diversi beni immobili, e tale variazione comportava necessariamente una maggiore incertezza o difficoltà per il creditore nel soddisfacimento del proprio credito;
né la debitrice aveva fornito sufficiente e idonea prova che il suo patrimonio residuo fosse tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore;
quanto all'elemento soggettivo, tenuto conto dell'anteriorità del credito e del carattere gratuito degli atti dispositivi, era sufficiente accertare se il debitore al momento dell'atto conosceva il pregiudizio che lo stesso arrecava alle ragioni del creditore (scientia damni); la debitrice dopo un brevissimo lasso di tempo dalla ricezione della notifica degli avvisi di accertamento aveva compiuto gli atti dispositivi, desumendosi da tale circostanza che la stessa non potesse non essere a conoscenza della sua situazione debitoria nei confronti dell' e del conseguente E_
pregiudizio che tali atti avrebbero arrecato alle ragioni creditorie.
Dichiarava pertanto l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti dell E_
, degli atti di donazione posti in essere dalla sig.ra nei
[...] Parte_1
confronti delle figlie e e condannava le convenute, in via tra loro solidale, a CP_3 Controparte_4
rifondere a parte attrice le spese di lite.
Con atto di citazione in appello impugnava la sentenza del Tribunale, di cui Parte_1
chiedeva la riforma per i motivi di seguito illustrati, formulando le conclusioni sopra riportate.
L' , costituendosi, chiedeva di rigettare E_
l'appello in quanto infondato e di confermare la sentenza di primo grado, formulando le conclusioni sopra riportate.
e costituendosi, proponevano appello incidentale in adesione e per gli Controparte_3 Controparte_4 stessi motivi proposti dall'appellante principale, formulando le conclusioni sopra riportate.
II. L'appello principale (così come l'appello incidentale adesivo) è articolato in tre motivi di gravame.
pagina 5 di 10 Con il primo motivo – “Errata interpretazione del combinato disposto di cui agli articoli 18, 20 cpc e
1182 comma 3 cc in relazione al mancato rilievo del domicilio dichiarato da parte appellata presso l'agenzia territoriale periferica, al tempo della scadenza del debito, nell'ambito di un'azione iure privatorum”- l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale, allegando che: il Tribunale ha erroneamente ritenuto che l'agenzia fiscale non sia assoggettata allo ius privatorum, parificando la legittimazione passiva dell'agenzia fiscale centrale, mai contestata, e la facoltà della medesima di eleggere domicilio per l'adempimento dell'obbligazione presso una sede periferica, con ogni conseguenza sulla competenza territoriale;
non vi è base legale per cui la sede periferica, vista la mancanza di autonoma soggettività degli uffici periferici, non possa essere luogo di elezione di domicilio per l'adempimento delle obbligazioni in un contesto in cui agisce nell'ambito del diritto privato;
è provato che la sede locale di Casale Monferrato ha curato l'istruttoria per la riscossione del pregresso accertamento e presso tale sede è stato eletto domicilio per l'adempimento dell'obbligazione, come risulta dall'allegato n.1 dei documenti 1 e 2 di controparte;
tanto che viene incaricato responsabile del procedimento la funzionaria della suddetta sede, con documento firmato in calce dal delegato del Direttore Provinciale, e l'attestato di pagamento era da far pervenire presso il medesimo domicilio eletto;
a ciò consegue che la competenza è da radicarsi presso il Tribunale di Vercelli ex artt. 18-20 c.p.c. e 1183 comma 3 c.c., oppure presso il foro alternativo, ex art. 33 c.p.c., del Tribunale di Ravenna data la residenza della convenuta CP_4
[...]
Il motivo è infondato.
Sussiste la competenza per territorio del Tribunale di Alessandria ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 comma 3 c.c., quale giudice del domicilio che il creditore aveva al tempo della scadenza dell'obbligazione pecuniaria, alla cui tutela è volta l'azione ex art. 2901 c.c., e quindi luogo in cui l'obbligazione doveva essere adempiuta.
Il creditore di aveva, al tempo della E_ CP_1
scadenza, domicilio presso la propria sede in piazza Turati n.4. CP_1
Tale sede è espressamente indicata negli avvisi di accertamento notificati alla sig.ra (docc. Parte_1
1 e 2 prodotti dall' in primo grado, pag. 1). E_
E in tali avvisi viene indicato che il pagamento deve avvenire mediante modello F24 con destinataria l' Provinciale di Alessandria, con sede in (come si desume E_ CP_1
dal Codice Ufficio T7J, che corrisponde a tale agenzia e sede, secondo quanto riportato nella prima pagina 6 di 10 pagina degli avvisi); la circostanza è documentata ed è altresì pacifica, in quanto accertata dal Tribunale senza specifica censura in appello.
Nessuna elezione, da parte del creditore, di un domicilio diverso per l'adempimento può essere ravvisata negli avvisi di accertamento, risultando infondate le deduzioni svolte sul punto dall'appellante.
Gli elementi descritti nel motivo di appello, ovvero l'attività istruttoria svolta dalla sede delocalizzata di Casale Monferrato, la designazione di un funzionario responsabile del procedimento di accertamento presso la stessa sede, l'indicazione di far pervenire alla sede delocalizzata l'attestato di pagamento
(pagamento da effettuare, come si è detto, mediante F24 all' Direzione E_
Provinciale di con sede in ), non sono indicativi di una elezione di domicilio CP_1 CP_1 per l'adempimento presso la sede delocalizzata di Casale Monferrato da parte del creditore.
E, come rilevato dalla parte appellata e accertato dal Tribunale senza censura in appello, gli uffici periferici (quale l'ufficio di Casale Monferrato) non hanno autonoma soggettività rispetto all' CP_1
fiscale nella cui struttura sono organicamente inseriti (nel caso di specie E_
di ), e tutto ciò che riguarda l'articolazione organizzativa interna
[...] CP_1 dell'Agenzia fiscale deve ritenersi processualmente irrilevante, essendo l'attività riferibile all' CP_1
fiscale quale persona giuridica di diritto pubblico, mai al singolo ufficio periferico.
Con il secondo motivo – “Erronea qualificazione giuridica del negozio giuridico sotteso agli atti notarili oggetto di azione revocatoria e contestuale erronea valutazione circa la carenza di prova scritta in relazione all'accordo con il quale le convenute e abbiano assunto debiti CP_3 Controparte_4
della madre in cambio della cessione di quote di proprietà”- l'appellante allega che: Parte_1
erroneamente il Tribunale ha ritenuto non fornita prova di quanto dedotto in ordine ad un accordo per l'assunzione dei debiti della madre da parte delle figlie in cambio delle cessione delle quote di proprietà degli immobili;
la prova di quanto dedotto trova fonte negli stessi atti pubblici oggetto di revocatoria;
l'evento morte del marito ha reso necessaria l'apertura della successione ereditaria, avvenuta con atto del 3 luglio 2013, che ha coinvolto altresì un figlio naturale del de cujus nato da precedente unione
(doc.1); tale evento, precedente alla notifica dell'accertamento di , ha determinato E_
nella sig.ra la necessità di definire i rapporti con i coeredi nonché altre ragioni creditorie Parte_1 scadute afferenti gli immobili familiari;
nell'ambito di un negozio successorio, le figlie hanno proceduto alla liquidazione del coerede per la somma complessiva di € 44.545,00 e ad assumersi i debiti ormai scaduti, e la sig.ra ha provveduto agli atti di cessione oggetto dell'azione Parte_1 revocatoria;
con l'atto rep. 96355 racc. 10145, la sig.ra ha anche trasferito alla figlia Parte_1
pagina 7 di 10 un immobile del valore di € 62.500,00 su cui già gravava dal 17.1.2013 ipoteca giudiziale a CP_4
favore di Guber s.p.a. e la figlia è rimasta obbligata nei confronti del creditore, apparendo chiara la carenza di ogni requisito di liberalità; gli atti di disposizione non hanno i caratteri della donazione perché lo scopo non era l'arricchimento delle figlie, ma quello di definire posizioni debitorie pregresse e scadute, con cessione di quote di proprietà nei confronti di soggetti terzi, le figlie;
deve applicarsi l'art. 2901 comma 3 c.c. che esclude la revocazione dell'atto con cui si adempie ad un debito scaduto;
inoltre manca il pregiudizio alle ragioni del ceditore perché uno dei beni trasferiti era già ipotecato e pignorato e l'ipoteca per i 2/3 del suo valore esclude la concreta possibilità di soddisfazione del creditore che agisce in revocatoria.
Il motivo è infondato.
Gli atti di disposizione oggetto dell'azione revocatoria sono atti di donazione, espressamente definititi
“donazioni” negli atti pubblici notarili, con cui la sig.ra “dona” alle figlie immobili o quote Parte_1
di essi.
In tali atti notarili non vi è alcun riferimento ad un negozio successorio, all'adempimento di debiti scaduti, all'assunzione di debiti o al pagamento di somme da parte delle figlie donatarie.
Nessuna prova è stata fornita dall'appellante in ordine alle deduzioni svolte, considerato che l'unico altro documento invocato nel motivo di appello è la dichiarazione di successione di Persona_2
deceduto il 5.2.2013, ove risultano gli eredi - la moglie e i tre figli - e l'esistenza di un asse ereditario di
€ 595.913,04; nulla emerge in ordine all'allegato negozio successorio, all'esistenza di debiti scaduti, all'assunzione di essi da parte delle figlie, alla liquidazione della quota del figlio ad opera delle figlie.
Non sussiste la causa di esclusione dalla revocatoria di cui all'art. 2901 comma 3 c.c., non ravvisandosi l'adempimento di un debito scaduto.
Anche la donazione dell'immobile gravato da ipoteca rappresenta un atto di liberalità ed integra
l'eventus damni, in quanto l'ipoteca è stata iscritta per l'importo di € 45.000,00 e il valore dell'immobile come dichiarato nell'atto di donazione è di € 62.500,00; risulta del tutto generica, priva di concreti elementi e comunque destituita di fondamento, l'affermazione secondo cui l'ipoteca per i
2/3 del valore esclude la concreta possibilità di soddisfazione del creditore che agisce in revocatoria.
Non è poi censurato, ed è quindi divenuto definitivo, l'accertamento svolto dal Tribunale in ordine all'esistenza dell'eventus damni con riferimento alla donazione degli altri immobili o quote di essi, che integra una rilevante variazione quantitativa del patrimonio della debitrice, la quale si è spogliata di diversi immobili, con maggiore incertezza o difficoltà per il creditore nel soddisfacimento del proprio credito.
pagina 8 di 10 Il rigetto del secondo motivo assorbe l'esame del terzo motivo, concernente la “Mancata prova della c.d. partecipatio fraudis del terzo in presenza di atti dispositivi carenti dello spirito di liberalità”, requisito non occorrente per la revoca degli atti di donazione in esame, che sono atti a titolo gratuito per cui è pacificamente sufficiente la scientia damni della debitrice (la cui esistenza non è censurata in appello); la stessa parte appellante formula il motivo sul presupposto che gli atti di disposizione non siano donazioni.
L'appello principale e l'appello incidentale adesivo vengono conseguentemente rigettati, con conferma della sentenza impugnata.
III. Le spese di lite del presente giudizio d'appello seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico di parte appellante principale e di parte appellante incidentale e a favore dell'appellata
[...]
. E_
Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa (scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi: € 2.977,00 per fase di studio, € 1.911,00 per fase introduttiva, € 5.103,00 per fase decisionale, per totali € 9.991,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovute.
Non si ravvisano i presupposti per la condanna di parte appellante ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., non risultando che la medesima abbia agito con mala fede o colpa grave.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante principale è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione;
e la parte appellante incidentale è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando,
-rigetta l'appello principale proposto da e l'appello incidentale adesivo proposto da Parte_1
e avverso la sentenza n. 148/2022 del Tribunale di Alessandria, Controparte_3 Controparte_4
pubblicata il 28.2.2022, che per l'effetto conferma;
pagina 9 di 10 -condanna l'appellante principale e le appellanti incidentali, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali del giudizio d'appello a favore dell' E_
, che liquida in € 9.991,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese in misura del
[...]
15% dei compensi, CPA ed IVA se dovute.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante principale è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione;
e la parte appellante incidentale è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 6.6.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 1206/2022 avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliata presso Parte_1 C.F._1
l'Avv. Stella Pancari che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. E_
), in persona del pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura P.IVA_1 CP_2
distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria;
PARTE APPELLATA
contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_3 C.F._2 Controparte_4
), elettivamente domiciliate presso l'Avv. Stefano Trane che le rappresenta e C.F._3
difende per procura in atti;
PARTE APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE pagina 1 di 10 Udienza di precisazione delle conclusioni 11.3.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE:
Piaccia all'Onorevole Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis, in riforma totale della sentenza n.
r.g. 148/2022 pubblicata il 28 febbraio 2022 ed emessa dal Tribunale di Alessandria, Sez. Civile, dott.ssa Margherita Pastorino, a conclusione del procedimento ordinario, rubricato al n. r.g. 4469/2018,
In via preliminare: accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale di Alessandria
e per l'effetto accertare e dichiarare la competenza del Tribunale di Vercelli, ex art. 18 e 20 c.p.c., oppure del foro alternativo, ex art. 33 c.p.c., del Tribunale di Ravenna.
Nel merito: esclusivamente in caso di rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale, rigettare la domanda di inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti dell' , degli atti di repertorio E_
n. 96353, raccolta 10144 e repertorio n. 96355, raccolta 10145, stipulati il 20 dicembre 2013 dal Notaio dott. e posti in essere dalla sig.ra nei confronti delle figlie e Persona_1 Parte_1 CP_3
e per l'effetto accertare e dichiarare la loro piena efficacia. Controparte_4
Con vittoria di spese, compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
PER L : E_
In via principale, dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.;
In subordine, rigettarsi l'appello avversario in quanto del tutto destituito di fondamento e per l'effetto confermarsi la sentenza n. 148/2022 resa dal Tribunale di Alessandria.
In ogni caso, condannarsi parte appellante ex art. 96, comma 3, c.p.c..
Vinte le spese.
PER Controparte_3 Controparte_4
Piaccia all'Onorevole Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis, in riforma totale della sentenza n.
r.g. 148/2022 pubblicata il 28 febbraio 2022 ed emessa dal Tribunale di Alessandria, Sez. Civile, dott.ssa Margherita Pastorino, a conclusione del procedimento ordinario, rubricato al n. r.g. 4469/2018,
In via preliminare: accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale di Alessandria
e per l'effetto accertare e dichiarare la competenza del Tribunale di Vercelli, ex art. 18 e 20 c.p.c., oppure del foro alternativo, ex art. 33 c.p.c., del Tribunale di Ravenna.
Nel merito: esclusivamente in caso di rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale, rigettare la domanda di inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti dell' , degli atti di repertorio E_
n. 96353, raccolta 10144 e repertorio n. 96355, raccolta 10145, stipulati il 20 dicembre 2013 dal Notaio
pagina 2 di 10 dott. e posti in essere dalla sig.ra nei confronti delle figlie e Persona_1 Parte_1 CP_3
e per l'effetto accertare e dichiarare la loro piena efficacia. Controparte_4
Con vittoria di spese, compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione l' , evocava in E_ CP_1
giudizio , e avanti al Tribunale di Alessandria, Parte_1 Controparte_3 Controparte_4 chiedendo di dichiarare l'inefficacia nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2901 c.c., di due atti del
20.12.2013 con cui la signora donava alle figlie e immobili di sua Parte_1 CP_3 Controparte_4 proprietà per quote o per l'intero.
A sostegno della domanda, allegava che:
-in data 19.11.2013 e in data 22.11.2013, riceveva la notifica di due avvisi di Parte_1 accertamento dell' di (n. E_ CP_1
T7J01N801653/2013 e n. T7J01N802577/2013), relativi agli anni di imposta 2007 e 2008, per debiti pari a € 143.088,77;
-con atto Notaio del 20.12.2013, repertorio 96353, raccolta 10144, la sig.ra Persona_1 Parte_1
donava alla figlia la quota di 3/9 dei fabbricati siti nel Comune Ravenna, foglio 113, Controparte_4
mappali 704 e 705, e alla figlia la quota di 3/9 dei fabbricati siti nel Comune di Controparte_3
Pontestura (AL), censiti al foglio 23, mappale 400, subalterni 2 e 4, e la quota di 6/9 dei terreni al foglio 23, mappali 329 e 330; con atto Notaio del 20.12.2013, repertorio 96355, Persona_1
raccolta 10145, donava alla figlia il fabbricato sito nel Comune di Ravenna, censito al Controparte_4
foglio 113, mappale 703, e alla figlia i fabbricati siti nel Comune di Pontestura (AL) al Controparte_3
foglio 23, mappale 400, subalterni 1 e 3;
-sussistevano tutti i requisiti richiesti dall'art. 2901 c.c. per la dichiarazione di inefficacia;
il credito di cui agli avvisi di accertamento era stato accertato con sentenza passata in giudicato;
la debitrice aveva posto in essere atti dispositivi gratuiti dopo avere ricevuto la notifica degli avvisi di accertamento, spogliandosi quasi completamente del proprio patrimonio immobiliare e menomando la garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c.; la stessa era consapevole del nocumento al soddisfacimento delle pretese del creditore.
, costituendosi, eccepiva preliminarmente l'incompetenza territoriale ex artt. 18 e 20 Parte_1
c.p.c. del Tribunale di Alessandria a favore del Tribunale di Vercelli o di quello di Ravenna, il primo pagina 3 di 10 competente ai sensi dell'art. 20 c.p.c. in quanto la sig.ra avrebbe dovuto pagare quanto Parte_1 accertato presso il domicilio dichiarato dal creditore presso la sede dell' di E_
Alessandria delocalizzata di Casale Monferrato, e ai sensi degli artt. 18 e 33 c.p.c. per il luogo di residenza della sig.ra e di il secondo ai sensi degli artt. 18 e 33 c.p.c. per il Parte_1 Controparte_3
luogo di residenza di Nel merito chiedeva di rigettare la domanda deducendo che: le Controparte_4
donazioni alle figlie erano state inserite in un più ampio negozio successorio per la morte del marito nell'ambito del quale le figlie si erano obbligate con proprie risorse alla liquidazione Persona_2 del coerede e all'assunzione di debiti ormai scaduti, con la conseguenza che non Persona_3
sussisteva alcun requisito di liberalità delle disposizioni poste in essere;
inoltre sull'immobile nel
Comune di Ravenna mappale 703 foglio 113, gravava già ipoteca giudiziale a favore della Gruber
s.p.a.; la sig.ra era comunque proprietaria per 1/4 di un immobile nel Comune di Casale Parte_1
Monferrato, nonché beneficiaria per 1/3 delle disponibilità mobiliari derivanti dalla successione ereditaria pari ad € 478.913,04, con conseguente carenza sia del requisito dell'eventus damni che della scientia fraudis.
e costituendosi, svolgevano eccezioni e difese analoghe a quelle di Controparte_3 Controparte_4
, aggiungendo di avere scoperto solo con la notifica dell'atto di citazione che la Parte_1 madre era debitrice dell' . E_
Il Tribunale di Alessandria, con sentenza n. 148/2022 pubblicata il 28.2.2022, preliminarmente rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale, rilevando che: la competenza per territorio per l'azione revocatoria, concernente un'obbligazione da tutelare attraverso la dichiarazione di inefficacia nei confronti del creditore attore, doveva essere determinata in base agli artt. 18 e 20 c.p.c.; nel caso di specie il luogo di pagamento dell'obbligazione pecuniaria liquida, oggetto del giudizio, doveva individuarsi nel domicilio del creditore al tempo della scadenza (art. 1182 comma 3 c.p.c.), che era la sede dell'Agenzia fiscale di Direzione Provinciale di (sede in Piazza Turati n. CP_1 CP_1
4, ), con la conseguente competenza territoriale del Tribunale adito ai sensi dell'art. 20 CP_1
c.p.c.; le circostanze indicate dalle convenute erano irrilevanti, tenuto conto della mancanza di un'autonoma soggettività degli uffici periferici (nel caso di specie ufficio di Casale Monferrato) rispetto all'Agenzia fiscale di riferimento nella cui struttura erano organicamente inseriti ( CP_1
Direzione Provinciale di ); d'altronde questo era confermato dai documenti n. 1 e 2
[...] CP_1 prodotti con l'atto di citazione, in cui si indicava per il pagamento il modello F24 Sezione Erario e il codice Ufficio “T7J” chiaramente riferibile all' E_
.
[...]
pagina 4 di 10 Nel merito riteneva fondata la domanda ex art. 2901 c.c., rilevando che: il credito dell' CP_1
risultava dagli avvisi di accertamento, sui quali si era definitivamente pronunciata la
[...]
Commissione Tributaria Regionale di Torino con sentenza depositata il 4.5.2017; gli atti dispositivi consistevano negli atti di donazione del 20.12.2013, posti in essere dalla signora nei Parte_1
confronti delle figlie e successivamente al sorgere del credito relativo agli CP_3 Controparte_4
avvisi di accertamento, notificati in data anteriore e riguardanti gli anni di imposta 2007 e 2008; gli atti di donazione erano atti a titolo gratuito e le convenute non avevano fornito alcuna prova di quanto dedotto in relazione alla mancanza del requisito della liberalità, all'esistenza di un più ampio negozio successorio, al pagamento di debiti della madre da parte delle figlie;
sussisteva l'eventus damni perché con gli atti dispositivi si era verificata una rilevante variazione quantitativa del patrimonio della debitrice, che si era spogliata di diversi beni immobili, e tale variazione comportava necessariamente una maggiore incertezza o difficoltà per il creditore nel soddisfacimento del proprio credito;
né la debitrice aveva fornito sufficiente e idonea prova che il suo patrimonio residuo fosse tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore;
quanto all'elemento soggettivo, tenuto conto dell'anteriorità del credito e del carattere gratuito degli atti dispositivi, era sufficiente accertare se il debitore al momento dell'atto conosceva il pregiudizio che lo stesso arrecava alle ragioni del creditore (scientia damni); la debitrice dopo un brevissimo lasso di tempo dalla ricezione della notifica degli avvisi di accertamento aveva compiuto gli atti dispositivi, desumendosi da tale circostanza che la stessa non potesse non essere a conoscenza della sua situazione debitoria nei confronti dell' e del conseguente E_
pregiudizio che tali atti avrebbero arrecato alle ragioni creditorie.
Dichiarava pertanto l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti dell E_
, degli atti di donazione posti in essere dalla sig.ra nei
[...] Parte_1
confronti delle figlie e e condannava le convenute, in via tra loro solidale, a CP_3 Controparte_4
rifondere a parte attrice le spese di lite.
Con atto di citazione in appello impugnava la sentenza del Tribunale, di cui Parte_1
chiedeva la riforma per i motivi di seguito illustrati, formulando le conclusioni sopra riportate.
L' , costituendosi, chiedeva di rigettare E_
l'appello in quanto infondato e di confermare la sentenza di primo grado, formulando le conclusioni sopra riportate.
e costituendosi, proponevano appello incidentale in adesione e per gli Controparte_3 Controparte_4 stessi motivi proposti dall'appellante principale, formulando le conclusioni sopra riportate.
II. L'appello principale (così come l'appello incidentale adesivo) è articolato in tre motivi di gravame.
pagina 5 di 10 Con il primo motivo – “Errata interpretazione del combinato disposto di cui agli articoli 18, 20 cpc e
1182 comma 3 cc in relazione al mancato rilievo del domicilio dichiarato da parte appellata presso l'agenzia territoriale periferica, al tempo della scadenza del debito, nell'ambito di un'azione iure privatorum”- l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale, allegando che: il Tribunale ha erroneamente ritenuto che l'agenzia fiscale non sia assoggettata allo ius privatorum, parificando la legittimazione passiva dell'agenzia fiscale centrale, mai contestata, e la facoltà della medesima di eleggere domicilio per l'adempimento dell'obbligazione presso una sede periferica, con ogni conseguenza sulla competenza territoriale;
non vi è base legale per cui la sede periferica, vista la mancanza di autonoma soggettività degli uffici periferici, non possa essere luogo di elezione di domicilio per l'adempimento delle obbligazioni in un contesto in cui agisce nell'ambito del diritto privato;
è provato che la sede locale di Casale Monferrato ha curato l'istruttoria per la riscossione del pregresso accertamento e presso tale sede è stato eletto domicilio per l'adempimento dell'obbligazione, come risulta dall'allegato n.1 dei documenti 1 e 2 di controparte;
tanto che viene incaricato responsabile del procedimento la funzionaria della suddetta sede, con documento firmato in calce dal delegato del Direttore Provinciale, e l'attestato di pagamento era da far pervenire presso il medesimo domicilio eletto;
a ciò consegue che la competenza è da radicarsi presso il Tribunale di Vercelli ex artt. 18-20 c.p.c. e 1183 comma 3 c.c., oppure presso il foro alternativo, ex art. 33 c.p.c., del Tribunale di Ravenna data la residenza della convenuta CP_4
[...]
Il motivo è infondato.
Sussiste la competenza per territorio del Tribunale di Alessandria ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 comma 3 c.c., quale giudice del domicilio che il creditore aveva al tempo della scadenza dell'obbligazione pecuniaria, alla cui tutela è volta l'azione ex art. 2901 c.c., e quindi luogo in cui l'obbligazione doveva essere adempiuta.
Il creditore di aveva, al tempo della E_ CP_1
scadenza, domicilio presso la propria sede in piazza Turati n.4. CP_1
Tale sede è espressamente indicata negli avvisi di accertamento notificati alla sig.ra (docc. Parte_1
1 e 2 prodotti dall' in primo grado, pag. 1). E_
E in tali avvisi viene indicato che il pagamento deve avvenire mediante modello F24 con destinataria l' Provinciale di Alessandria, con sede in (come si desume E_ CP_1
dal Codice Ufficio T7J, che corrisponde a tale agenzia e sede, secondo quanto riportato nella prima pagina 6 di 10 pagina degli avvisi); la circostanza è documentata ed è altresì pacifica, in quanto accertata dal Tribunale senza specifica censura in appello.
Nessuna elezione, da parte del creditore, di un domicilio diverso per l'adempimento può essere ravvisata negli avvisi di accertamento, risultando infondate le deduzioni svolte sul punto dall'appellante.
Gli elementi descritti nel motivo di appello, ovvero l'attività istruttoria svolta dalla sede delocalizzata di Casale Monferrato, la designazione di un funzionario responsabile del procedimento di accertamento presso la stessa sede, l'indicazione di far pervenire alla sede delocalizzata l'attestato di pagamento
(pagamento da effettuare, come si è detto, mediante F24 all' Direzione E_
Provinciale di con sede in ), non sono indicativi di una elezione di domicilio CP_1 CP_1 per l'adempimento presso la sede delocalizzata di Casale Monferrato da parte del creditore.
E, come rilevato dalla parte appellata e accertato dal Tribunale senza censura in appello, gli uffici periferici (quale l'ufficio di Casale Monferrato) non hanno autonoma soggettività rispetto all' CP_1
fiscale nella cui struttura sono organicamente inseriti (nel caso di specie E_
di ), e tutto ciò che riguarda l'articolazione organizzativa interna
[...] CP_1 dell'Agenzia fiscale deve ritenersi processualmente irrilevante, essendo l'attività riferibile all' CP_1
fiscale quale persona giuridica di diritto pubblico, mai al singolo ufficio periferico.
Con il secondo motivo – “Erronea qualificazione giuridica del negozio giuridico sotteso agli atti notarili oggetto di azione revocatoria e contestuale erronea valutazione circa la carenza di prova scritta in relazione all'accordo con il quale le convenute e abbiano assunto debiti CP_3 Controparte_4
della madre in cambio della cessione di quote di proprietà”- l'appellante allega che: Parte_1
erroneamente il Tribunale ha ritenuto non fornita prova di quanto dedotto in ordine ad un accordo per l'assunzione dei debiti della madre da parte delle figlie in cambio delle cessione delle quote di proprietà degli immobili;
la prova di quanto dedotto trova fonte negli stessi atti pubblici oggetto di revocatoria;
l'evento morte del marito ha reso necessaria l'apertura della successione ereditaria, avvenuta con atto del 3 luglio 2013, che ha coinvolto altresì un figlio naturale del de cujus nato da precedente unione
(doc.1); tale evento, precedente alla notifica dell'accertamento di , ha determinato E_
nella sig.ra la necessità di definire i rapporti con i coeredi nonché altre ragioni creditorie Parte_1 scadute afferenti gli immobili familiari;
nell'ambito di un negozio successorio, le figlie hanno proceduto alla liquidazione del coerede per la somma complessiva di € 44.545,00 e ad assumersi i debiti ormai scaduti, e la sig.ra ha provveduto agli atti di cessione oggetto dell'azione Parte_1 revocatoria;
con l'atto rep. 96355 racc. 10145, la sig.ra ha anche trasferito alla figlia Parte_1
pagina 7 di 10 un immobile del valore di € 62.500,00 su cui già gravava dal 17.1.2013 ipoteca giudiziale a CP_4
favore di Guber s.p.a. e la figlia è rimasta obbligata nei confronti del creditore, apparendo chiara la carenza di ogni requisito di liberalità; gli atti di disposizione non hanno i caratteri della donazione perché lo scopo non era l'arricchimento delle figlie, ma quello di definire posizioni debitorie pregresse e scadute, con cessione di quote di proprietà nei confronti di soggetti terzi, le figlie;
deve applicarsi l'art. 2901 comma 3 c.c. che esclude la revocazione dell'atto con cui si adempie ad un debito scaduto;
inoltre manca il pregiudizio alle ragioni del ceditore perché uno dei beni trasferiti era già ipotecato e pignorato e l'ipoteca per i 2/3 del suo valore esclude la concreta possibilità di soddisfazione del creditore che agisce in revocatoria.
Il motivo è infondato.
Gli atti di disposizione oggetto dell'azione revocatoria sono atti di donazione, espressamente definititi
“donazioni” negli atti pubblici notarili, con cui la sig.ra “dona” alle figlie immobili o quote Parte_1
di essi.
In tali atti notarili non vi è alcun riferimento ad un negozio successorio, all'adempimento di debiti scaduti, all'assunzione di debiti o al pagamento di somme da parte delle figlie donatarie.
Nessuna prova è stata fornita dall'appellante in ordine alle deduzioni svolte, considerato che l'unico altro documento invocato nel motivo di appello è la dichiarazione di successione di Persona_2
deceduto il 5.2.2013, ove risultano gli eredi - la moglie e i tre figli - e l'esistenza di un asse ereditario di
€ 595.913,04; nulla emerge in ordine all'allegato negozio successorio, all'esistenza di debiti scaduti, all'assunzione di essi da parte delle figlie, alla liquidazione della quota del figlio ad opera delle figlie.
Non sussiste la causa di esclusione dalla revocatoria di cui all'art. 2901 comma 3 c.c., non ravvisandosi l'adempimento di un debito scaduto.
Anche la donazione dell'immobile gravato da ipoteca rappresenta un atto di liberalità ed integra
l'eventus damni, in quanto l'ipoteca è stata iscritta per l'importo di € 45.000,00 e il valore dell'immobile come dichiarato nell'atto di donazione è di € 62.500,00; risulta del tutto generica, priva di concreti elementi e comunque destituita di fondamento, l'affermazione secondo cui l'ipoteca per i
2/3 del valore esclude la concreta possibilità di soddisfazione del creditore che agisce in revocatoria.
Non è poi censurato, ed è quindi divenuto definitivo, l'accertamento svolto dal Tribunale in ordine all'esistenza dell'eventus damni con riferimento alla donazione degli altri immobili o quote di essi, che integra una rilevante variazione quantitativa del patrimonio della debitrice, la quale si è spogliata di diversi immobili, con maggiore incertezza o difficoltà per il creditore nel soddisfacimento del proprio credito.
pagina 8 di 10 Il rigetto del secondo motivo assorbe l'esame del terzo motivo, concernente la “Mancata prova della c.d. partecipatio fraudis del terzo in presenza di atti dispositivi carenti dello spirito di liberalità”, requisito non occorrente per la revoca degli atti di donazione in esame, che sono atti a titolo gratuito per cui è pacificamente sufficiente la scientia damni della debitrice (la cui esistenza non è censurata in appello); la stessa parte appellante formula il motivo sul presupposto che gli atti di disposizione non siano donazioni.
L'appello principale e l'appello incidentale adesivo vengono conseguentemente rigettati, con conferma della sentenza impugnata.
III. Le spese di lite del presente giudizio d'appello seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico di parte appellante principale e di parte appellante incidentale e a favore dell'appellata
[...]
. E_
Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa (scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi: € 2.977,00 per fase di studio, € 1.911,00 per fase introduttiva, € 5.103,00 per fase decisionale, per totali € 9.991,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovute.
Non si ravvisano i presupposti per la condanna di parte appellante ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., non risultando che la medesima abbia agito con mala fede o colpa grave.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante principale è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione;
e la parte appellante incidentale è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando,
-rigetta l'appello principale proposto da e l'appello incidentale adesivo proposto da Parte_1
e avverso la sentenza n. 148/2022 del Tribunale di Alessandria, Controparte_3 Controparte_4
pubblicata il 28.2.2022, che per l'effetto conferma;
pagina 9 di 10 -condanna l'appellante principale e le appellanti incidentali, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali del giudizio d'appello a favore dell' E_
, che liquida in € 9.991,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese in misura del
[...]
15% dei compensi, CPA ed IVA se dovute.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante principale è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione;
e la parte appellante incidentale è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 6.6.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
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