Cass. pen., sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 2245
CASS
Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancata considerazione dei depositi cauzionali ai fini del calcolo del TAEG

    La Corte ritiene che le somme versate a deposito cauzionale infruttifero, pur vincolate, abbiano fatto ingresso nella sfera patrimoniale del soggetto finanziato e che la loro futura restituzione sia prevista contrattualmente. Pertanto, tali somme non costituiscono un corrispettivo o una fonte di rimborso del finanziamento erogato, ma una garanzia. La Corte richiama la giurisprudenza civile secondo cui l'uscita del denaro dal patrimonio del mutuante e l'acquisizione al patrimonio del mutuatario costituiscono effettiva erogazione dei fondi, anche se parte sia destinata a deposito cauzionale infruttifero.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 2245
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2245
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

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