CASS
Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 2245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2245 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bari nel procedimento a carico di LU TO, nato a [...] il [...] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AL LE;
sentite le richieste del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
sentite le conclusioni del difensore della parte civile ER AN, avv. Giuseppe Lospalluti, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, con la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio, come da nota spese allegata;
sentite le conclusioni del difensore dell’imputato, avv. Gaetano Castellaneta, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 2245 Anno 2026 Presidente: PARDO IGNAZIO Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 08/01/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia di assoluzione emessa in data 5 marzo 2024 dal Tribunale di Bari nei confronti di TO LU, in relazione al reato di cui all’art. 644 cod. pen. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la suddetta Corte di appello, formulando un unico, articolato motivo di impugnazione. In particolare, lamenta l’Ufficio impugnante, sotto il profilo della violazione di legge, la mancata considerazione da parte dei giudici di merito dei depositi cauzionali previsti dal contratto di Future Capital Back ai fini del calcolo del TAEG e, comunque, dell’interesse complessivamente applicato. In primo luogo, la metodica fissata dal d.m. 8 luglio 2022 dovrebbe essere considerata solo uno dei molteplici strumenti utilizzabili per il computo in questione e, nel caso di specie, non avrebbe potuto essere applicata pedissequamente, poiché il suddetto contratto, avente natura atipica, non poteva essere assimilato a un mutuo. Inoltre, sarebbe erroneo l’assunto per cui le somme periodicamente registrate a titolo di deposito cauzionale non avrebbero rappresentato un esborso ulteriore rispetto agli interessi pattuiti (e, invero, il saggio era computato sull’intera rata figurativamente messa a disposizione, ma la rata effettivamente prelevabile era già automaticamente ridotta dell’importo del correlativo deposito cauzionale, venendosi così a realizzare un costo occulto del finanziamento). A fronte di ciò, sarebbe, pertanto, inesatta anche l’affermazione della compatibilità di tale procedura contabile con la normativa nazionale ed eurounitaria, posto che il pegno in denaro costitutiva, in effetti, una porzione del prestito. Non sarebbe pertinente, in proposito, la giurisprudenza citata dalla Corte di appello (avete ad oggetto un pegno in realtà meramente simulato). D’altronde, la stessa circolare della Banca d’IA richiamata nella sentenza impugnata imporrebbe di tenere conto tra gli oneri inclusi nel TEG anche delle garanzie, allorquando – come nel caso di specie – queste siano intese ad assicurare il rimborso del credito e a tutelare i diritti del creditore e siano pattuite contestualmente alla concessione del finanziamento. 3. Il difensore della parte civile ER AN ha depositato memoria, in termini totalmente adesivi al ricorso del Procuratore generale. 4. Il difensore dell’imputato, a sua volta, ha depositato memoria difensiva, sostenendo l’inammissibilità o comunque l’infondatezza del ricorso, avuto riguardo 3 alla inesattezza della ricostruzione del rapporto contrattuale, tralaticiamente mutuata dalla stessa imputazione (errata in punto di fatto), e delle conseguenti conclusioni in punto di diritto. 5. All’odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso come riportato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Non è revocabile in dubbio, in linea generale, che, nella determinazione del tasso di interesse, per verificare se sia stato posto in essere il delitto di usura, occorre tener conto, ove il rapporto finanziario rilevante intercorra con un istituto di credito, di tutti gli oneri imposti all’utente in connessione con l’utilizzazione del credito (Sez. 2, n. 6870 del 30/01/2024, Fedele, non mass.; Sez. 2, n. 46669 del 23/11/2011, Geronzi, non mass.; Sez. 2, n. 28743 del 14/05/2010, Orsini, Rv. 247861-01; Sez. 2, n. 12028 del 19/02/2010, Caletti, Rv. 246729-01, in tema di calcolo del TEG). 2.1. Ciò posto, la Corte di merito, condividendo esplicitamente le considerazioni del primo giudice (e quelle del Tribunale civile investito della medesima questione, che aveva parimenti escluso il superamento del tasso usurario), ha offerto una corretta ricostruzione della vicenda contrattuale, offrendo un puntuale apparato argomentativo con cui l’Ufficio ricorrente non si confronta appieno. L’imputazione ha ad oggetto un contratto di finanziamento erogato da Genercom Merchant Bank, iscritta all’elenco generale degli Intermediari finanziari (il cui rappresentante legale è l’odierno indagato), in favore dell’impresa agricola individuale di ER AN. Il contratto prevedeva, per quanto qui interessa, che l’erogazione delle singole rate di pagamento fosse garantita da un parallelo deposito cauzionale;
in difetto di fondi propri del debitore, tali importi venivano erogati dalla medesima Genercom. Pertanto, ogni singola erogazione comprendeva una quota di finanziamento nella immediata disponibilità della controparte e una quota destinata a deposito cauzionale infruttifero, non prelevabile, che sarebbe stata restituita al definitivo compimento del programma contrattuale. Non è in contestazione che i tassi di interesse applicati nell’ambito della suddetta operazione possano essere reputati usurari, in quanto superiori al tasso- 4 soglia, soltanto ove nel computo non vengano ricompresi anche i depositi cauzionali. L’editto imputativo, come nota già il Tribunale, ha ad oggetto una fattispecie di cosiddetta “usura mediante pattuizione”, consumata in astratto già all’accettazione del sinallagma, poiché, in difetto di adempimento successivamente ai primi quattro ratei, il contratto era stato anticipatamente risolto. Entrambi i giudici di merito hanno concluso per l’irritualità dell’espunzione delle somme aventi funzione di garanzia nel calcolo del saggio, escludendo, quindi, la penale illiceità della statuizione. 2.2. A fronte delle deduzioni di segno contrario della Parte pubblica e della Parte civile (reiterate anche nel presente giudizio), i giudici di appello hanno osservato, in primo luogo, come la creazione dei suddetti depositi cauzionali, diretti a garantire il puntuale adempimento delle obbligazioni contratte dal beneficiario, potrebbe al più importare la nullità del contratto per mancanza di causa, senza incidere sulla pretesa usurarietà degli interessi pattuiti. In primo luogo, proprio la tesi del consulente del Pubblico Ministero per cui non poteva seguirsi il metodo dettato dal decreto ministeriale perché il saldo finale, all’esito dello svincolo dei depositi cauzionali, sarebbe risultato pari a zero, comprova che le somme in garanzia non costituivano un esborso ulteriore, né un corrispettivo del finanziamento erogato, dal momento che il soggetto finanziato, per espressa previsione negoziale, non ne perdeva la giuridica disponibilità, permanendo il vincolo, salvo inadempimento, e l’obbligo di restituzione alla scadenza. Invero, l’art. 1, comma 1, lett. d), d.lgs. 21 maggio 2004, n. 170 (Attuazione della direttiva 2002/47/CE, in materia di contratti di garanzia finanziaria) definisce il contratto di garanzia finanziaria, in presenza dei necessari requisiti soggettivi, come «il contratto di pegno o il contratto di cessione del credito o di trasferimento della proprietà di attività finanziarie con funzione di garanzia, ivi compreso il contratto di pronti contro termine, e qualsiasi altro contratto di garanzia reale avente ad oggetto attività finanziarie e volto a garantire l’adempimento di obbligazioni finanziarie». Quanto alla disponibilità in capo al debitore, è stata adeguatamente valorizzata l’evoluzione sociale, tecnologica e giuridica che ha condotto alla progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari e la loro progressiva sostituzione con annotazioni contabili. Ciò ha imposto una rilettura dei caratteri essenziali del mutuo: ferma restando, infatti, la natura di contratto reale, la consegna della res non si atteggia, ad oggi, solo in termini di fisica traditio, essendo equipollente l’acquisita disponibilità giuridica in capo al debitore, con contestuale perdita della disponibilità da parte del finanziatore;
non rileva, in tal senso, che le parti abbiano poi pattuito clausole per cui il soggetto finanziario 5 consenta il successivo impiego del denaro, per soddisfare un interesse, ulteriore, del finanziatore. La costituzione della somma erogata in deposito cauzionale infruttifero in favore della banca presuppone, con ogni evidenza, che la somma abbia fatto previamente ingresso nella sfera patrimoniale del soggetto finanziato, che poi la ha concessa in garanzia del proprio adempimento dei (distinti) obblighi assunti. Deve, dunque, escludersi che le somme di cui la parte civile aveva acquisito la giuridica disponibilità, e che le sarebbero state restituite alla scadenza, potessero essere qualificate come un corrispettivo o una fonte di rimborso del (distinto) finanziamento erogato in suo favore. Risultano coerenti con queste considerazioni le note di chiarimento della Banca d’IA (che includono, in linea generale, le garanzie nel TEG, ma, nello specifico, ne escludono il versamento dei depositi cauzionali) e una decisione dell’organismo per la risoluzione alternativa delle controversie Arbitro Bancario- Finanziario (sempre in tema di doverosa esclusione dei depositi cauzionali). 3. Occorre, innanzitutto, rilevare la assorbente fallacia logica delle considerazioni poste alla base del ricorso, laddove si trascura la diversità negoziale e pratica tra il credito finanziato e le somme poste correlativamente a garanzia (a fortiori, pretermettendone la futura restituzione contrattualmente prevista). 3.1. La giurisprudenza civile di questa Corte, correttamente richiamata nella sentenza impugnata, ha chiarito come l’uscita del denaro dal patrimonio del mutuante, e l’acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisca effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell’adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali (Sez. 3 civ., Ord. n. 9229 del 22/03/2022, Rv. 664557-01; Sez. 1 civ., n. 25632 del 27/10/2017, Rv. 647223-01.). Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell’obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l’accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale (Sez. U civ., n. 5841 del 05/03/2025, Rv. 674008-01. In termini, quanto alla irrilevanza della contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata, con obbligo del 6 mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto, anche Sez. U civ., n. 5968 del 06/03/2025, Rv. 674009-01). Questi principi di diritto sono estendibili anche a contratti atipici di finanziamento, come quello per cui si procede. 3.2. La quota relativa alle somme erogate e immediatamente vincolate in garanzia è ricompresa, dunque, nella medesima linea di finanziamento originaria, e, solo successivamente all’erogazione, disciplinata da distinte pattuizioni sue proprie (in particolare, per quel che attiene alla previsione di futura integrale restituzione dei depositi cauzionali). Di tale indefettibile premessa, non tiene conto la Procura generale territoriale allorquando riporta la circolare della Banca d’IA, in merito al «Trattamento degli oneri e delle spese» e, in via cursoria, «il decisum reso dall’Arbitrato Bancario- Finanziario, Collegio di Palermo», obliterando il passaggio motivazionale che richiama la deroga prevista per i depositi cauzionali (p. 10). 4. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. La qualità di parte pubblica rivestita dal ricorrente lo esonera dalla condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso l’8 gennaio 2026. Il Consigliere estensore AL LE Il Presidente IG RD
udita la relazione svolta dal Consigliere AL LE;
sentite le richieste del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
sentite le conclusioni del difensore della parte civile ER AN, avv. Giuseppe Lospalluti, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, con la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio, come da nota spese allegata;
sentite le conclusioni del difensore dell’imputato, avv. Gaetano Castellaneta, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 2245 Anno 2026 Presidente: PARDO IGNAZIO Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 08/01/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia di assoluzione emessa in data 5 marzo 2024 dal Tribunale di Bari nei confronti di TO LU, in relazione al reato di cui all’art. 644 cod. pen. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la suddetta Corte di appello, formulando un unico, articolato motivo di impugnazione. In particolare, lamenta l’Ufficio impugnante, sotto il profilo della violazione di legge, la mancata considerazione da parte dei giudici di merito dei depositi cauzionali previsti dal contratto di Future Capital Back ai fini del calcolo del TAEG e, comunque, dell’interesse complessivamente applicato. In primo luogo, la metodica fissata dal d.m. 8 luglio 2022 dovrebbe essere considerata solo uno dei molteplici strumenti utilizzabili per il computo in questione e, nel caso di specie, non avrebbe potuto essere applicata pedissequamente, poiché il suddetto contratto, avente natura atipica, non poteva essere assimilato a un mutuo. Inoltre, sarebbe erroneo l’assunto per cui le somme periodicamente registrate a titolo di deposito cauzionale non avrebbero rappresentato un esborso ulteriore rispetto agli interessi pattuiti (e, invero, il saggio era computato sull’intera rata figurativamente messa a disposizione, ma la rata effettivamente prelevabile era già automaticamente ridotta dell’importo del correlativo deposito cauzionale, venendosi così a realizzare un costo occulto del finanziamento). A fronte di ciò, sarebbe, pertanto, inesatta anche l’affermazione della compatibilità di tale procedura contabile con la normativa nazionale ed eurounitaria, posto che il pegno in denaro costitutiva, in effetti, una porzione del prestito. Non sarebbe pertinente, in proposito, la giurisprudenza citata dalla Corte di appello (avete ad oggetto un pegno in realtà meramente simulato). D’altronde, la stessa circolare della Banca d’IA richiamata nella sentenza impugnata imporrebbe di tenere conto tra gli oneri inclusi nel TEG anche delle garanzie, allorquando – come nel caso di specie – queste siano intese ad assicurare il rimborso del credito e a tutelare i diritti del creditore e siano pattuite contestualmente alla concessione del finanziamento. 3. Il difensore della parte civile ER AN ha depositato memoria, in termini totalmente adesivi al ricorso del Procuratore generale. 4. Il difensore dell’imputato, a sua volta, ha depositato memoria difensiva, sostenendo l’inammissibilità o comunque l’infondatezza del ricorso, avuto riguardo 3 alla inesattezza della ricostruzione del rapporto contrattuale, tralaticiamente mutuata dalla stessa imputazione (errata in punto di fatto), e delle conseguenti conclusioni in punto di diritto. 5. All’odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso come riportato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Non è revocabile in dubbio, in linea generale, che, nella determinazione del tasso di interesse, per verificare se sia stato posto in essere il delitto di usura, occorre tener conto, ove il rapporto finanziario rilevante intercorra con un istituto di credito, di tutti gli oneri imposti all’utente in connessione con l’utilizzazione del credito (Sez. 2, n. 6870 del 30/01/2024, Fedele, non mass.; Sez. 2, n. 46669 del 23/11/2011, Geronzi, non mass.; Sez. 2, n. 28743 del 14/05/2010, Orsini, Rv. 247861-01; Sez. 2, n. 12028 del 19/02/2010, Caletti, Rv. 246729-01, in tema di calcolo del TEG). 2.1. Ciò posto, la Corte di merito, condividendo esplicitamente le considerazioni del primo giudice (e quelle del Tribunale civile investito della medesima questione, che aveva parimenti escluso il superamento del tasso usurario), ha offerto una corretta ricostruzione della vicenda contrattuale, offrendo un puntuale apparato argomentativo con cui l’Ufficio ricorrente non si confronta appieno. L’imputazione ha ad oggetto un contratto di finanziamento erogato da Genercom Merchant Bank, iscritta all’elenco generale degli Intermediari finanziari (il cui rappresentante legale è l’odierno indagato), in favore dell’impresa agricola individuale di ER AN. Il contratto prevedeva, per quanto qui interessa, che l’erogazione delle singole rate di pagamento fosse garantita da un parallelo deposito cauzionale;
in difetto di fondi propri del debitore, tali importi venivano erogati dalla medesima Genercom. Pertanto, ogni singola erogazione comprendeva una quota di finanziamento nella immediata disponibilità della controparte e una quota destinata a deposito cauzionale infruttifero, non prelevabile, che sarebbe stata restituita al definitivo compimento del programma contrattuale. Non è in contestazione che i tassi di interesse applicati nell’ambito della suddetta operazione possano essere reputati usurari, in quanto superiori al tasso- 4 soglia, soltanto ove nel computo non vengano ricompresi anche i depositi cauzionali. L’editto imputativo, come nota già il Tribunale, ha ad oggetto una fattispecie di cosiddetta “usura mediante pattuizione”, consumata in astratto già all’accettazione del sinallagma, poiché, in difetto di adempimento successivamente ai primi quattro ratei, il contratto era stato anticipatamente risolto. Entrambi i giudici di merito hanno concluso per l’irritualità dell’espunzione delle somme aventi funzione di garanzia nel calcolo del saggio, escludendo, quindi, la penale illiceità della statuizione. 2.2. A fronte delle deduzioni di segno contrario della Parte pubblica e della Parte civile (reiterate anche nel presente giudizio), i giudici di appello hanno osservato, in primo luogo, come la creazione dei suddetti depositi cauzionali, diretti a garantire il puntuale adempimento delle obbligazioni contratte dal beneficiario, potrebbe al più importare la nullità del contratto per mancanza di causa, senza incidere sulla pretesa usurarietà degli interessi pattuiti. In primo luogo, proprio la tesi del consulente del Pubblico Ministero per cui non poteva seguirsi il metodo dettato dal decreto ministeriale perché il saldo finale, all’esito dello svincolo dei depositi cauzionali, sarebbe risultato pari a zero, comprova che le somme in garanzia non costituivano un esborso ulteriore, né un corrispettivo del finanziamento erogato, dal momento che il soggetto finanziato, per espressa previsione negoziale, non ne perdeva la giuridica disponibilità, permanendo il vincolo, salvo inadempimento, e l’obbligo di restituzione alla scadenza. Invero, l’art. 1, comma 1, lett. d), d.lgs. 21 maggio 2004, n. 170 (Attuazione della direttiva 2002/47/CE, in materia di contratti di garanzia finanziaria) definisce il contratto di garanzia finanziaria, in presenza dei necessari requisiti soggettivi, come «il contratto di pegno o il contratto di cessione del credito o di trasferimento della proprietà di attività finanziarie con funzione di garanzia, ivi compreso il contratto di pronti contro termine, e qualsiasi altro contratto di garanzia reale avente ad oggetto attività finanziarie e volto a garantire l’adempimento di obbligazioni finanziarie». Quanto alla disponibilità in capo al debitore, è stata adeguatamente valorizzata l’evoluzione sociale, tecnologica e giuridica che ha condotto alla progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari e la loro progressiva sostituzione con annotazioni contabili. Ciò ha imposto una rilettura dei caratteri essenziali del mutuo: ferma restando, infatti, la natura di contratto reale, la consegna della res non si atteggia, ad oggi, solo in termini di fisica traditio, essendo equipollente l’acquisita disponibilità giuridica in capo al debitore, con contestuale perdita della disponibilità da parte del finanziatore;
non rileva, in tal senso, che le parti abbiano poi pattuito clausole per cui il soggetto finanziario 5 consenta il successivo impiego del denaro, per soddisfare un interesse, ulteriore, del finanziatore. La costituzione della somma erogata in deposito cauzionale infruttifero in favore della banca presuppone, con ogni evidenza, che la somma abbia fatto previamente ingresso nella sfera patrimoniale del soggetto finanziato, che poi la ha concessa in garanzia del proprio adempimento dei (distinti) obblighi assunti. Deve, dunque, escludersi che le somme di cui la parte civile aveva acquisito la giuridica disponibilità, e che le sarebbero state restituite alla scadenza, potessero essere qualificate come un corrispettivo o una fonte di rimborso del (distinto) finanziamento erogato in suo favore. Risultano coerenti con queste considerazioni le note di chiarimento della Banca d’IA (che includono, in linea generale, le garanzie nel TEG, ma, nello specifico, ne escludono il versamento dei depositi cauzionali) e una decisione dell’organismo per la risoluzione alternativa delle controversie Arbitro Bancario- Finanziario (sempre in tema di doverosa esclusione dei depositi cauzionali). 3. Occorre, innanzitutto, rilevare la assorbente fallacia logica delle considerazioni poste alla base del ricorso, laddove si trascura la diversità negoziale e pratica tra il credito finanziato e le somme poste correlativamente a garanzia (a fortiori, pretermettendone la futura restituzione contrattualmente prevista). 3.1. La giurisprudenza civile di questa Corte, correttamente richiamata nella sentenza impugnata, ha chiarito come l’uscita del denaro dal patrimonio del mutuante, e l’acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisca effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell’adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali (Sez. 3 civ., Ord. n. 9229 del 22/03/2022, Rv. 664557-01; Sez. 1 civ., n. 25632 del 27/10/2017, Rv. 647223-01.). Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell’obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l’accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale (Sez. U civ., n. 5841 del 05/03/2025, Rv. 674008-01. In termini, quanto alla irrilevanza della contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata, con obbligo del 6 mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto, anche Sez. U civ., n. 5968 del 06/03/2025, Rv. 674009-01). Questi principi di diritto sono estendibili anche a contratti atipici di finanziamento, come quello per cui si procede. 3.2. La quota relativa alle somme erogate e immediatamente vincolate in garanzia è ricompresa, dunque, nella medesima linea di finanziamento originaria, e, solo successivamente all’erogazione, disciplinata da distinte pattuizioni sue proprie (in particolare, per quel che attiene alla previsione di futura integrale restituzione dei depositi cauzionali). Di tale indefettibile premessa, non tiene conto la Procura generale territoriale allorquando riporta la circolare della Banca d’IA, in merito al «Trattamento degli oneri e delle spese» e, in via cursoria, «il decisum reso dall’Arbitrato Bancario- Finanziario, Collegio di Palermo», obliterando il passaggio motivazionale che richiama la deroga prevista per i depositi cauzionali (p. 10). 4. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. La qualità di parte pubblica rivestita dal ricorrente lo esonera dalla condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso l’8 gennaio 2026. Il Consigliere estensore AL LE Il Presidente IG RD