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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 08/07/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 1418/2021 R.G.A.C.
E' presente per parte attrice opponente l'avv. CELEBRANO CAMILLO per parte attrice.
E' presente per parte convenuta opposta l'avv. NICOLA MOLINARI per delega dell'avv.
FERRARA ANTONIO.
Il Giudice,
a questo punto, invita i suddetti difensori alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.. Ciascuno dei difensori presenti si riporta a tutte le domande, difese e conclusioni già formulate in tutti i propri atti e nei verbali di causa.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito, dopo che ciascuno dei difensori ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, in assenza dei difensori suddetti (nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza), decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
E' verbale.
Il Giudice
Dott. Maurizio Ferrara REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Monocratico, dott. Maurizio Ferrara ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella cause riunite iscritte ai nn. r.g. 1418/2921 – 1506/2021 – 95/2024 aventi ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi residenti in [...](Cs) alla Cupido, rappresentati e difesi, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a precetto, dall'avv. Camillo Celebrano ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Polla (Sa) al corso Vittorio Emanuele n. 47,
OPPONENTI
E
(C.F. e P.IVA ), con sede legale in Conegliano (TV), alla via Controparte_1 P.IVA_1
Vittorio Alfieri n. 1, e per essa (C.F. e P.IVA Controparte_2
), con sede a Milano, alla via Valtellina n. 15/17, rappresentata da P.IVA_2 [...]
C.F. e P.IVA ), con sede legale in Milano, alla Via Valtellina n. Controparte_3 P.IVA_3
15/17, in forza di procura speciale del 9/5/2019 con atto a firma autenticata dal Notaio Per_1 in Milano, rep. 140483/35371, registrato in data 20/5/2019 in Milano 2 alla serie 1T 25329,
[...] in persona del legale rappresentante dott. giusta procura del dott. CP_4 Controparte_5 consigliere della in forza di delibera del C.d.A. del 24.07.2019, con Controparte_3 firma autenticata il 25.05.2020 con atto per notar dott. in Milano, rep. 142719, Persona_1 racc. 36506, registrato il 27.05.2020 in Milano 2 alla serie 1T 35001, rappresentata e difesa giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione dall'avv. Antonio Ferrara ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Napoli alla via M. Cervantes n.55/5
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c..
Conclusioni: come da verbale di udienza dell'8.07.2025. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c., e Parte_1
hanno proposto opposizione avverso il precetto notificatogli l'8.11.2021, con il quale Parte_2
l e per essa la , rappresentata dalla Controparte_1 Controparte_6 Controparte_3
ha intimato loro il pagamento della somma di euro 66.302,41, maturato alla data del 23.10.
[...]
2018, oltre accessori e interessi convenzionali di mora, in relazione al mutuo fondiario ex art. 38 D.
Lgs 385/1993 del 22.11.2012, rep. 54356 racc. 8215, stipulato con la Controparte_7 di euro 150.000,00, rimborsabile in 96 rate e garantito con fideiussione fino alla concorrenza di euro
270.000,00 rilasciata da . Parte_2
Gli opponenti hanno proposto due motivi di opposizione: 1) la carenza di legittimazione attiva della rispetto al credito azionato, nonché il difetto di rappresentanza della Controparte_1 Controparte_3
2) l'infondatezza della pretesa creditoria. In particolare gli opponenti hanno
[...] contestato la debitoria deducendo che, alla data del 23.10.2018, il debito residuo ammontava a euro
45.971,67, oltre accessori e interessi di mora;
che, alla data del 10.10.2017, Parte_1 corrispondeva n. 58 rate e quindi il debito residuo era di euro 67.774,66; che successivamente il mutuatario provvedeva al pagamento di ulteriori rate e segnatamente la n. 59 il 23.11.2017, di euro
1.980,00, la n. 60, di euro 1.980,00, il 30.11.2017 e la n. 61, di euro 1.958,89, il 15.12.2017; che, in data 25.01.2018, la aderiva alla proposta di di estinguere la Controparte_8 Parte_1 complessiva debitoria, comprensiva sia del mutuo sia degli “insoluti sul conto anticipo fatture” e dell'esposizione sul “conto corrente”, convenendo per il mutuo l'importo di euro 66.000,00, mediante il pagamento di 33 rate di euro 2.700,00 con decorrenza da febbraio 2018 fino a novembre 2020, di cui euro 2.000,00 mensili da imputare al mutuo per complessivi euro 66.000,00 ed euro 700,00 mensili agli insoluti per complessivi euro 23.100,00; che, quindi, provvedeva Parte_1 al pagamento di n. 21 rate dal 3.02.2018 e sino a dicembre 2019, corrispondendo a titolo di mutuo la somma di euro 42.000,00, residuando l'importo di euro 24.000,00 e giammai l'importo di euro
66.000,00.
Tanto premesso gli opponenti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “in via preliminare e cautelare, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento della minacciata esecuzione forzata;
nel merito, accertare e dichiarare che la convenuta non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente per la somma precettata;
Vinte le spese e compensi di lite”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata il
31.03.2022, si è costituita l e per essa la rappresentata Controparte_1 Controparte_6 dalla la quale, in via preliminare, ha chiesto la riunione del presente Controparte_3 procedimento con quello iscritto al n. 1506/2021 R.G., pure pendente innanzi all'intestato Tribunale, avente a oggetto l'opposizione al medesimo atto di precetto impugnato dagli stessi opponenti, per connessione oggettiva e soggettiva. Nel merito, in ordine all'eccezione di carenza di legittimazione ad agire, ha dedotto che, ai sensi dell'art. 58 TUB, la cessione del credito era stata pubblicata nella
G.U. n. 128 del 3.11.2018 - parte seconda e non conteneva la mera notizia dell'avvenuta cessione, ma indicava anche i dati precisi delle partite creditorie cedute e meglio evidenziati nel link all'interno della G.U.; che, a ogni modo, vi era in atti comunicazione della inviata alla debitrice relativa CP_3 all'intervenuta cessione dei crediti con richiesta di pagamento delle somme dovute alla data della cessione e contenente ndg della sofferenza;
che agli atti non vi era alcuna documentazione comprovante l'estinzione del debito;
che il mancato pagamento delle rate aveva comportato la decadenza della transazione con conseguente imputazione dei pagamenti prima alle linee prive di garanzie e poi a quelle garantite;
che anche dalla certificazione ex art. 50 TUB, rilasciata dalla Banca cedente alla data della cessione, si desumeva il credito relativo alla linea del mutuo ipotecario come portato dal precetto notificato.
Su tali premesse ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) in via preliminare rigettare
l'istanza di sospensione dell'esecutività del titolo azionato non ricorrendone i presupposti b) sempre in via preliminare si chiede di provvedere alla riunione del presente giudizio con quello recante rg
1506/2021 pendente innanzi codesto Tribunale per connessione oggettiva e soggettiva anche parziale;
c) nel merito rigettare l'opposizione perché infondata per tutte le motivazioni esposte;
d) in subordine condannare gli opponenti al pagamento alla maggiore o minore somma che l'On.le
Giudicante riterrà dovuta ed emergente dalla istruzione del procedimento;
e) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado”.
All'udienza del 25.10.2022, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., è stata disposta la riunione al presente procedimento di quello iscritto al n. 1506/2021 R.G..
Con ordinanza del 31.10.2022, emessa a scioglimento della riserva assunta alla detta udienza, è stata revocata la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo resa con decreto inaudita altera parte il
7.12.2021 nel giudizio iscritto al n. 1506/2021 R.G. e sono stati concessi i termini ex art. 183 comma
VI c.p.c..
All'udienza del 19.11.2024 è stata disposta l'ulteriore riunione al presente procedimento di quello iscritto al n. 95/2024 R.G., pure pendente innanzi all'intestato Tribunale.
All'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa viene decisa ex art. 281 sexies
c.p.c. previo deposito di note difensive finali fino a trenta giorni prima.
2. In via preliminare il Tribunale osserva, in relazione al giudizio riunito iscritto al n. r.g. 1506/2021, che esso ha ad oggetto lo stesso precetto già opposto nel giudizio iscritto al n. r.g. 1418/2021 e notificato a e a anche ai sensi dell'art. 602 c.p.c. quali genitori Parte_2 Parte_1 esercenti la responsabilità genitoriale sulle minori ed , proprietarie Persona_2 Persona_3 per la quota di ½ cadauno dell'immobile ubicato nel Comune di Polla (Sa) al foglio 18, particella
1552 sub 24, posto a garanzia del mutuo fondiario, giusta atto di donazione del 30.03.2017 per notar
. L'art. 603 c.p.c. stabilisce invero che il titolo esecutivo e il precetto debbono essere Persona_4 notificati anche al terzo. Ne consegue che l'opposizione proposta dalla e dall' in Pt_2 Pt_1 proprio avverso il precetto opposto notificatogli, su istanza di parte opposta, il 1.12.2021 ai sensi degli artt. 602-603 c.p.c. quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulle minori Per_2
ed è inammissibile.
[...] Persona_3
Parimenti è da dirsi con riferimento al giudizio iscritto al n. r.g. 95/2024 nel quale è stato opposto il precetto che era stato notificato il 5.01.2024, su istanza della parte opposta, anch'esso ai sensi dell'art
602 c.p.c. a e a nella qualità di genitori esercenti la responsabilità Parte_2 Parte_1 genitoriale sulla minore . Ne consegue che, anche in questo caso, e Persona_3 Parte_2
non sono legittimati a proporre opposizione in proprio in quanto la notifica del Parte_1 precetto e del titolo esecutivo è stata eseguita nei loro confronti, ai sensi dell'art. 603 c.p.c., nella qualità di genitori della minore . Persona_3
3. Tanto premesso, passando ad esaminare l'opposizione iscritta al n. r.g. 1418/2021, con il primo motivo, gli opponenti hanno eccepito la carenza di legittimazione attiva della In Controparte_1 particolare essi hanno dedotto la mancata notificazione e comunicazione dell'eventuale cessione del credito derivante dal contratto di mutuo per cui è causa.
L'eccezione è infondata. Come correttamente eccepito da parte opposta, in caso di cessione di crediti in blocco, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c.. Eseguito pertanto tale adempimento pubblicitario – come provato documentalmente da parte opposta - non era necessaria né la notificazione nè la comunicazione della cessione del credito al debitore ceduto come asseriscono gli opponenti.
Le ulteriori contestazioni sollevate dagli opponenti con la nota difensiva conclusionale in punto di legittimazione attiva sono tardive e pertanto inammissibili.
Ad ogni modo appare opportuno evidenziare che parte opposta ha depositato l'estratto della G.U. n.
128 del 3.11.2018 nella quale è dato avviso della cessione in favore dell in data 24 Controparte_1 ottobre 2018, da di tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, danni, CP_9 indennizzi e quant'altro) delle banche cedenti derivanti da finanziamenti e linee di credito ipotecari o chirografari sorti nel periodo compreso tra l'1 aprile 1988 e il 31 dicembre 2017, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991; inoltre, nella suddetta G.U. è indicato il link (https://istituzionale.bper.it/), dal quale poter estrarre i dati identificativi del credito;
infine, ha depositato nelle note di udienza del 14.04.2022 e 20.10.2022, la dichiarazione di cessione dalla quale risultano le linee di credito cedute da Controparte_10 in favore dell e vantate dalla Banca cedente nei confronti di Capital Car di Controparte_1 Parte_1
e cioè rapporto di c/c n. 1316450, mutuo ipotecario n. 10095719 e fatture scadute e radiate
[...]
n. 1420850, nonché, ha depositato la comunicazione del 19.02.2019, inviata dalla CP_11
a , di avvenuta cessione del credito a dalla quale emerge
[...] Controparte_12 Controparte_1 il NDG 139366 identificativo della posizione a sofferenza che corrisponde a quello indicato nelle certificazioni ex art. 50 TUB relative alle singole linee di credito sopra indicate (all. comparsa di costituzione opposta).
A fronte di ciò gli opponenti non hanno contestato specificatamente la riconducibilità del rapporto per cui è causa alla posizione n. 139366 NDG limitandosi a una contestazione del tutto generica.
In forza di ciò il Tribunale ritiene che l abbia fornito adeguata prova della titolarità Controparte_1 del credito.
Parimenti infondata è l'altra eccezione sollevata dagli opponenti relativa alla carenza dei poteri di rappresentanza della Parte opposta ha depositato la procura speciale Controparte_3 per notar dott. - rep. n. 53366 –racc. n. 39537 -, registrata a Pordenone il 2.11.2018 Persona_5 al n. 14928 serie IT, con la quale ha nominato quale procuratore speciale la Controparte_1 [...]
nonché procura speciale per notar dott. del 25.05.2020 - Controparte_2 Persona_1 rep. n. 142719 racc. 36506 -, registrata in Milano il 27.05.2020 al n. 35001 serie IT, della
[...]
Controparte_3
Quanto all'ulteriore contestazione sollevata, anch'essa tardivamente, solo con le note difensive conclusionali, e pertanto già solo per questo inammissibile, avente ad oggetto il difetto di legittimazione della per la mancata iscrizione all'albo ex art. 106 T.U.B., Controparte_3 il Tribunale rileva che la Suprema Corte (Cass. civile n. 7243/2024) ha affermato che il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999, non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici. 4. Passando a esaminare il merito, il Tribunale osserva quanto appresso.
Con l'atto di precetto notificato l'8.11.2021, la creditrice ha intimato a e Parte_1 [...] il pagamento della somma di euro 66.302,41, alla data del 23.10.2018, in relazione al Parte_2 contratto di mutuo fondiario del 22.11.2012, - rep. n. 54356 – racc. n. 8215 -, non contestato, con cui l'allora aveva concesso a , titolare dell'omonima Controparte_7 Parte_1 ditta Capital Car, con sede in Polla (Sa), alla via Luigi Curto, nonché a terza datrice Parte_2 di ipoteca e fideiussore, coniugi in regime di comunione dei beni, la somma di euro 150.000,00 da rimborsare in 96 rate di euro 1.956,64 cadauna, con decorrenza dal 22 dicembre 2012 al 22 novembre
2020 (all. comparsa di costituzione e risposta).
Gli opponenti hanno contestato il quantum della pretesa creditoria portata dall'atto di precetto. In particolare, come precisato con la memoria ex art 183 co VI n. 1) c.p.c., hanno sostenuto che alla data del 22.09.2017 il debito residuo ammontava ad euro 66.145,60, che, con il pagamento delle rate n. 59
60 e 61 il debito si sarebbe ridotto ad euro 62.863,00 e che, in esecuzione della transazione del
25.01.2018, da febbraio 2018 a novembre 2019, dopo aver versato l'importo riferibile al rapporto di mutuo di euro 42.000,00, residuava un debito di euro 24.000,00.
Il Tribunale osserva che non vi è prova che il debito residuo alla data del 22.09.2017 fosse effettivamente di euro 66.145,60 e poi, con il pagamento delle rate n. 59 60 e 61 si sia ridotto ad euro
66.145,60. Gli opponenti hanno prodotto il piano di ammortamento e le ricevute di pagamento delle rate da n. 52 a n. 61 ma non vi è prova dell'esatto adempimento di tutte le restanti rate del mutuo. Di contro parte opposta ha prodotto la certificazione ex art. 50 T.U.B. rilasciata dalla banca cedente che attesta alla data del 23.10.2018 un debito residuo, per il contratto di mutuo per cui è causa, di euro
66.302,41.
Tanto premesso il Tribunale osserva che la mail del 25.01.2018, non contestata dalle parti, non contiene una transazione, come sostengono gli opponenti. Con la suddetta mail, la banca ha concesso a la dilazione del pagamento del debito per il mutuo fondiario posto a base del Parte_1 precetto opposto alle seguenti condizioni: “n. 33 versamenti di euro 2.700,00, di cui euro 2.000,00 da imputarsi al mutuo fondiario pari a complessivi euro 66.000,00 ed euro 700,00 per gli ulteriori insoluti (conto corrente e anticipo fatture), per complessivi euro 23.100,00, il tutto con decorrenza da febbraio 2018 e sino a novembre 2020; mentre, da dicembre 2020 e sino a dicembre 2022, n. 24 versamenti di euro 1.200,00 per complessivi euro 28.800,00”; inoltre, la banca ha precisato che il mancato pagamento anche solo di un rateo, avrebbe risolto la testé dilazione (all. n. 5 prod. parte opponente).
Gli opponenti non hanno provato di aver effettivamente adempiuto agli obblighi di versamento di cui alla citata dilazione di pagamento che avevano quale scadenza finale novembre 2020. Essi hanno prodotto le ricevute di n. 20 bonifici di euro 2.700,00 cadauno (3.02.2018, 5.03.2018, 6.04.2018,7.05,
8.06.2018, 6.07.2018, 6.08.2018, 4.09.2018, 6.10.2018, 7.11,2018, 7.12.2018, 2.01.2019, 4.02.2019,
11.03.2019, 15.04.2019, 22.05.2019, 3.07.2019, 26.09.2019, 8.11.2019 e 21.11.2019), per complessivi euro 54.000,00, versati in favore della di cui euro 40.000,00, in base Controparte_10 agli accordi intercorsi con la banca, da imputarsi al mutuo fondiario per cui è causa.
Ne consegue che non avendo l' corrisposto tutto quanto dovuto in esecuzione della dilazione Pt_1 di pagamento concessa, nei termini di cui alla missiva del 25.01.2018, deve ritenersi che la dilazione di pagamento debba intendersi risolta e che la banca si sia legittimamente attivata per recuperare l'intero credito. Nondimeno è provato documentalmente che gli opponenti, nel periodo dal 3.02.2018 al 21.11.2019, successivamente alla dilazione concessa con la mail del 25.01.2018, hanno versato in favore della la somma di euro 54.000,00 (n. 20 bonifici da euro 2.700,00 Controparte_10 cadauno), di cui euro 40.000,00 in relazione al mutuo fondiario mentre la restante somma per le ulteriori posizioni a debito e cioè il conto corrente e l'anticipo fatture.
Ne consegue che, in assenza di prova da parte della banca sull'imputazione a diversi rapporti delle somme versate successivamente alla data del 23.10.2018, cui fa riferimento la certificazione ex art. 50 TUB richiamata nel precetto opposto, deve ritenersi provata la parziale estinzione del debito. Più precisamente, dall'importo del debito residuo alla data del 23.10.2018 di euro 66.302,41, risultante dalla certificazione ex art. 50 TUB in esame, va detratta la somma di euro 22.000,00 di cui ai versamenti sopra indicati eseguiti nel periodo dal 7.11.2018 al 21.11.2019 (euro 2.000,00 x 11).
Sul punto giova precisare che l'opposta non ha provato che tali versamenti sono stati imputati ad altre partite debitorie limitandosi a dedurre, in via del tutto generica, che i suddetti versamenti dovevano essere imputati prima ai debiti privi di garanzia e poi a quelli garantiti, senza alcuna specificazione dei rapporti in essere tra le parti.
Ebbene è pacifico in giurisprudenza il principio secondo cui “Quando il debitore abbia dimostrato di avere corrisposto somme idonee ad estinguere il debito per il quale sia stato convenuto in giudizio, spetta al creditore - attore, che pretende di imputare il pagamento ad estinzione di altro credito, provare le condizioni necessarie per la dedotta, diversa, imputazione, ai sensi dell'art. 1193 c.c.”
(Cass. civile n. 450 del 14.01.2020).
Alla luce, dunque, della complessiva produzione documentale, il Tribunale ritiene che l'opposizione vada parzialmente accolta e, pertanto, va accertato che parte opposta ha diritto a procedere in via esecutiva nei confronti degli opponenti per la minor somma di euro 44.302,41 (66.302,41 –
22.000,00). 5. Per quanto attiene le spese di lite del presente procedimento, il parziale accoglimento dell'opposizione integra una soccombenza reciproca che giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara inammissibili le opposizioni iscritte ai nn r.g. 95/2024 e 1506/2021;
2) accoglie parzialmente l'opposizione iscritta al n. 1418/2021 R.G. e per l'effetto accerta che parte opposta ha diritto a procedere in via esecutiva nei confronti degli opponenti per la minor somma di euro 44.302,41 in forza del mutuo fondiario del 22.11.2012 come meglio specificato in parte motiva;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lagonegro, in data 8 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Maurizio Ferrara
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.