Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 04/02/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano IL TRIBUNALE DI CATANZARO Prima Sezione Civile In persona della dott.ssa Rosanna Scillone, ha pronunziato la seguente: SENTENZA nella causa avente n. 2619/2019 R.G.A.C., promossa dal:
“ in persona del suo legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Gemma Alfieri;
- DEBITORE OPPONENTE - C o n t r o
“ (C.F. e P.I.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 Per_ legale rappresentante p.t. e Presidente del C.d.a. dott.ssa , con sede in Pescara alla Via Pt_2
Venezia n° 49, ai fini del presente giudizio elettivamente Catanzaro al Vico S. Barbara n° 2 presso lo studio dell'avv. Domenico Lasalvia (C.F.: ), che la C.F._1 rappresenta e difende come da procura separata, in uno con la pr costituzione e risposta” del 3.10.2019;
- CONVENUTO ENTE DI RISCOSSIONE - N o n c h è
“ (C.F. e P.I.: ), in persona del Sindaco e l.r.p.t., con sede in Parte_3 P.IVA_2
Catanzaro, presso la Casa Comunale, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti S. Durante e Saverio Molica, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale del
in Catanzaro, alla Via Jannoni Palazzo De Nobili, in virtù di procura resa Parte_3 in calce al ricevuto atto di citazione”;
- CONVENUTO ENTE IMPOSITORE - Avente ad oggetto: Opposizione ad ingiunzione di pagamento canoni acqua, sulle seguenti C o n c l u s i o n i: All'udienza di precisazione delle conclusioni, in modalità cartolare le parti hanno provveduto a specificare le rispettive conclusioni come da verbale del 23 aprile 2024. MOTIVI DELLA DECISIONE L'odierna materia del contendere origina dall'opposizione promossa dall'epigrafato ente di gestione avverso la ricevuta “ingiunzione fiscale n. 284501 del 18.4.2019 con la quale si richiedeva il pagamento di € 6156,00 per canone acqua fogna e depurazione anno 2005- 2010” preteso dal ed azionata per il tramite della sopra indicata Parte_3
Società Concessionaria, addetta alla Controparte_1
A fondamento dell'opposizione, il debitore ha addotto: “In via preliminare: Parte_1
1) Sospendere immediatamente l'efficacia esecutiva dell'impugnata ingiunzione di pagamento poiché emessa in violazione di legge per tutti i motivi di cui in narrativa;
Nel merito: 2) Accertare e dichiarare che nessuna somma il “ (CF: Parte_1
), in persona del suo amministratore p.t., corrente in Catanzaro alla Via P.IVA_3
Magenta n. 31, deve al , in persona del suo Sindaco p.t. e per esso, a Parte_3
“ , in persona del suo l.r.p.t., a titolo Controparte_1 di canone acqua per gli anni 2005 e 2010, per tutti i motivi di cui in narrativa;
3) Condannare “ , in persona del suo Controparte_1
l.r.p.t., in solido con il , in persona del suo Sindaco p.t., alla refusione Parte_3
- in via preliminare e assorbente parte attorea eccepiva la nullità e/o illegittimità della notifica dell'ingiunzione di pagamento opposta avente ad oggetto il presunto mancato pagamento del canone idrico degli anni 2005 e 2010, in quanto eseguita in violazione di legge, oltre alla nullità assoluta e insanabile dell'ingiunzione opposta poiché in essa non vi era alcun riferimento che potesse permettere al opponente di individuare il Parte_1 contratto di fornitura stipulato tra le parti e/o le fatture riferite ai canoni idrici di cui viene richiesto il pagamento;
veniva, altresì, rilevata ed eccepita la mancata indicazione analitica del calcolo degli interessi e l'intervenuta prescrizione del credito vantato;
- iscritto il procedimento con RG.AC. n. 2642/2019 ed assegnato al G.I., le parti convenute costituitesi impugnavano e contestavano tutto quanto ex adverso rilevato, dedotto ed eccepito da parte attorea in quanto infondato in fatto ed in diritto, insistendo nelle rispettive richieste e conclusioni;
- all'udienza del 04.10.2019 il G.I. ordinava a parte attorea la rinotifica al Parte_3
dell'atto introduttivo, qual Ente impositore, che successivamente si costituiva in
[...] giudizio;
- dopo una serie di rinvii d'ufficio, all'udienza del 13.10.2020 e previo rigetto della richiesta di sospensiva del provvedimento impugnato, il G.I. su richieste delle parti concedeva i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. e rinviava alla successiva udienza del 15.06.2021 per il prosieguo da svolgersi a mezzo deposito di note di trattazione scritta;
- l'udienza veniva rinviata all' 01.07.2022 per la precisazione delle conclusioni ed, ancora, per i medesimi incombenti al 21.03.2023 sempre con modalità “cartolare”, nonché al successivo 24.10.2023 ed, infine, all'udienza del 23.04.2024 ove le parti precisavano le rispettive conclusioni con modalità “cartolare” e la causa veniva trattenuta per la decisione finale, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.. La causa, istruita esclusivamente a mezzo delle risultanze documentali presenti in atti, all'udienza indicata è stata trattenuta per la decisione, previa concessione dei termini ordinari previsti per lo scambio degli atti defensionali conclusivi. La promossa opposizione si dimostra inammissibile e/o comunque infondata, e quindi non merita di trovare accoglimento. In limine, occorre rigettare la preliminare eccezione di “nullità e/o illegittimità della notifica dell'atto impugnato perché emesso in carenza di potere” in capo all'epigrafato ente addetto alla riscossione, per come sollevata dall'odierno opponente. Devesi, infatti, premettere, al riguardo che la in ragione della rilevanza pubblicistica del servizio gestito e CP_1 della oramai chiara disciplina vigente nel settore (cfr. D.lgs. 446/1997 e D.lgs. n. 46/1999), risulta, attraverso la sua iscrizione dell'apposito Albo ministeriale di cui all'art. 52 e ss. del predetto decreto, espressamente autorizzata a procedere, su specifica richiesta, alla c.d.
“riscossione indiretta” delle entrate patrimoniali ed extra anche degli enti locali. Se è vero, che anche il TU n. 639/2010 consente agli “enti pubblici” di servirsi in autonomia dell'ingiunzione di pagamento per la riscossione delle entrate tributarie, la richiamata normativa, proprio in ragione della rilevanza pubblicistica del servizio e dei crediti nascenti dalla sua fruizione, ha esteso la possibilità di attribuire, ricorrendone le condizioni di legge ed amministrative, come nella specifica fattispecie, il potere di riscossione coattiva anche a società di natura privata ed in relazione a crediti non aventi natura tributaria, previo ottenimento della prevista autorizzazione del Mef competente. In proposito, in tal senso si era già espresso il Supremo Consesso, nella sua massima espressione collegiale con la Sentenza n. 11992/2009, riconoscendo la possibilità di utilizzare lo strumento di riscossione coattiva previsto dal citato R.D. del 1910 anche in relazione a crediti di diritto privato, qual è quello inerente al corrispettivo dovuto per la fornitura del servizio idrico. Orbene, facendo richiamo delle lagnanze proposte, l'odierna domanda non può che essere qualificata giuridicamente quale opposizione all'esecuzione, atteso che l'opponente ente di gestione condominiale ha eccepito la prescrizione dei crediti oggetto delle ingiunzioni di pagamento sottese alla ricevuta intimazione, quale fatto estintivo della pretesa creditoria diretto a contestare il diritto di controparte ad agire in executivis nei suoi confronti. Aggiungasi, inoltre, che l'intimazione di pagamento costituisce atto autonomamente impugnabile e, allorchè si facciano valere, oltre a vizi propri dell'atto, anche questioni relative all'omessa notifica delle ingiunzioni di pagamento e/o di ogni altro atto prodromico rispetto a quello oggetto di impugnazione e si deducano fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (come la prescrizione quinquennale del credito ex adverso preteso), l'opposizione ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare prima avverso i suddetti atti, che costituiscono presupposto indefettibile dell'avviso. Nella specifica fattispecie, il di cui in epigrafe ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'intimazione di pagamento n.2845501\2019 del 18 aprile 2019, notificatagli dalla a mezzo Pec in data 19.04.2019, relativa ad un credito vantato dal CP_1 Parte_3
per il mancato pagamento del canone acqua riferito agli anni 2005 e 2010, per
[...] un importo complessivo di € 6156,00. In particolare, parte opponente ha dedotto di non aver mai ricevuto la notifica né delle ingiunzioni che avrebbero preceduto l'intimazione di pagamento oggetto di lite, né alcun altro atto antecedente alle stesse ingiunzioni, eccependo, altresì, l'intervenuta prescrizione dei crediti ivi cristallizzati, in ragione del decorso del termine quinquennale intercorrente tra il momento di scadenza del canone idrico di volta in volta richiesto e quello della notificazione dell'intimazione di pagamento, avvenuta il 19.04.2019. Nel merito, l'accertata circostanza, per come chiaramente desumibile dalle evenienze documentali prodotte in atti dall'Amministrazione comunale di Catanzaro (oltre che dall'ente deputato alla riscossione), dell'avvenuta rituale notificazione nei confronti della parte debitrice, di tutti gli atti presupposti e prodromici rispetto all'ultima “intimazione di pagamento” che ci occupa. Notificazione che, peraltro, è avvenuta, assieme alla partecipazione dei vari solleciti di pagamento, sempre prima che potesse maturare alcuna prescrizione quinquennale. Dal complessivo carteggio documentale, per come dettagliatamente allegato in atti e richiamato nella Comparsa di costituzione dell'Amministrazione pubblica locale, è stato, infatti, dimostrato che il , successivamente all'invio delle fatture Parte_3 relativamente agli anni oggetto di impugnazione, dopo aver inoltrato diversi solleciti di pagamento (ritualmente ricevuti), persistendo la morosità, ha attivato la procedura coattiva consegnando alla Società concessionaria la pertinente lista di carico, val a CP_1 dire un elenco di crediti con la cui sottoscrizione da parte del Funzionario responsabile del Servizio se ne attesta la certezza, liquidità ed esigibilità, in conseguenza alla quale sono state poi notificate, dalla quali ulteriori atti prodromici rispetto a quello finale CP_1 sotto indicato, le singole ingiunzioni aventi rispettivamente n.0105270 del.24 luglio 2017 (riferita al canone idrico anno 2005), n. 0090755 del 18 marzo 2016 (riferita al canone idrico anno 2010). In virtù, poi, dell'ulteriore inadempimento da parte del suddetto l' Parte_1 [...]
ha quindi notificato l'atto di intimazione di pagamento impugnato con CP_2
l'odierno giudizio. Ciò che porta, pertanto, a concludere non solo per il rigetto dell'eccezione di prescrizione e dell'assunta mancata comunicazione degli atti presupposti rispetto all'impugnata
“intimazione di pagamento”, ma anche per l'inammissibilità della stessa odierna opposizione, non avendo parte debitrice impugnato in tempo utile le pregresse ingiunzioni che ne hanno fondato, successivamente, la minacciata esecuzione. Ad ogni modo, anche qualora si fosse ritenuto non definitivo e/o contestabile il credito portato dalle ingiunzioni de quibus, per la mancata previsione di alcun termine di decadenza per la proposizione della relativa impugnazione (con conseguente rigetto dell'eccezione di inammissibilità da ultimo indicata), le conclusioni non sarebbero mutate, attesa la mancata maturazione del sostenuto termine prescrizionale quinquennale a causa dell'avvenuta, contraria, dimostrazione, sul punto, del compimento dei suddetti vari atti interruttivi. Le spese del giudizio, calcolate facendo riferimento ai valori medi di cui alla disciplina regolamentare vigente, applicata in stretta correlazione con il valore della causa e tenendo conto della concreta attività processuale svolta, seguono il criterio della soccombenza e trovano ristoro come da dispositivo. P. Q . M . Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando, nel giudizio in epigrafe indicato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede :
- dichiara inammissibile, ed in ogni caso, infondata l'odierna opposizione e, per l'effetto, la rigetta, condannando parte opponente ( in qualità) alla refusione Parte_1 delle consequenziali spese giudiziali in favore di ciascuna controparte ( Parte_3
e nelle rispettive qualità), che si liquidano, per ognuna di esse, in
[...] CP_1 complessivi € 2.200,00 oltre al rimborso spese generali, Iva e Cpa dovuti, come per legge. Così deciso in Catanzaro il 29 gennaio 2025 Il Giudice Onorario
dott.ssa Rosanna Scillone