Sentenza 21 giugno 2000
Massime • 1
Allorché il giudice di merito abbia accertato una rilevante propensione a delinquere del soggetto, desunta da specifici e numerosi precedenti penali e da varie pendenze giudiziarie, è giustificato il giudizio prognostico negativo in ordine alle probabilità di successo dell'applicazione di misure alternative al regime carcerario, tanto più se manchino concreti e precisi elementi indicativi del recupero sociale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretto il provvedimento di merito reiettivo di un'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata da soggetto dedito a consumo e spaccio di stupefacenti da vecchia data, per il quale il SERT aveva ritenuto inutile, anche in considerazione delle precarie condizioni di salute, qualsiasi programma di recupero).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/06/2000, n. 4553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4553 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI MARIO Presidente del 21.06.2000
1.Dott. FABBRI GIANVITTORE Consigliere SENTENZA
2.Dott. BARDOVAGNI PAOLO " N. 4553
3.Dott. SANTACROCE GIORGIO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. SILVESTRI GIOVANNI " N. 08877/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IA IT n. il 12.01.1934
avverso ordinanza del 26.10.1999 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di TORINO sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. SILVESTRI GIOVANNI lette le conclusioni del P.G. Dr. G. Galati che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
OSSERVA
Con ordinanza del 26.10.1999, il Tribunale di Sorveglianza di Torino respingeva la richiesta presentata da NO EN, ritenendo che gli elementi disponibili giustificano un giudizio prognostico negativo in ordine all'esito favorevole della richiesta misura alternativa.
Il condannato proponeva ricorso per cassazione denunciando mancanza o manifesta illogicità della motivazione sul rilievo che il giudice di merito non aveva adeguatamente valutato tutte le circostanze influenti sulla concessione dell'affidamento in prova. Il ricorso deve dichiararsi inammissibile per manifesta infondatezza.
La ratio decidendi dell'ordinanza impugnata appare rispondente ad una corretta analisi ricostruttiva della portata dell'art. 47 ord. pen., quale risulta chiaramente definita nella giurisprudenza di questa Corte. Infatti, è stato più volte precisato che, allorché il giudice di merito abbia accertato una rilevante propensione a delinquere del soggetto, desunta da specifici e numerosi precedenti penali e da varie pendenze giudiziarie, deve ritenersi giustificato il giudizio prognostico negativo in ordine alle probabilità di successo dell'applicazione di misure alternative al regime carcerario, tanto più se manchino concreti e precisi elementi indicativi del recupero sociale (Cass., Sez. I, 5 luglio 1994, Russo;
Cass., Sez. I, 27 ottobre 1993, Annunziata). Nel caso di specie, la correttezza logica e giuridica della motivazione appare evidente quando si considera che il giudice di merito ha posto adeguatamente in luce che il condannato è un soggetto consumatore e spacciatore di droga di vecchia data, che il SERT competente ha ritenuto inutile qualsiasi programma di recupero e che le sue condizioni familiari e lavorative risultano estremamente precarie.
Pertanto, poiché appaiono palesemente inconsistenti le censure formulate all'indirizzo del giudizio prognostico sfavorevole, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una congrua somma alla cassa delle ammende, non essendo configurabile una situazione di mancanza di colpa.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di lire 1.000.000 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2000