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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 27/09/2025, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro sezione seconda civile
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
Procedimento n. 1267/2019 r.g.a.c.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore); dott. Pietro Scuteri (Consigliere);
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 1267/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo emesso per credito derivante da contratto di fidejussione bancaria, vertente tra:
(C.F.: ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
Terme (CZ) ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv.
Antonio Larussa, come da procura rilasciata a margine dell'atto di citazione in opposizione del giudizio di primo grado, elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, alla via Nicotera n. 86 presso lo studio professionale “Borello-Larussa”, con domicilio digitale nonché dall'avv. Massimiliano Email_1
Carnovale, forza di mandato allegato alla comparsa di costituzione del difensore, depositato in via telematica il 3.1.2020, con domicilio eletto in Catanzaro, alla Galleria
Mancuso, scala B, presso lo studio legale del suddetto avvocato, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
Appellante
1 e
con sede sociale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, e sede Controparte_1 secondaria in Milano, via Monte di Pietà n. 8, Capitale Sociale € 9.085.469.851,64, n. iscr. reg. imprese di Torino e codice fiscale – rappresentata dal Gruppo P.IVA_1
I.V.A. “ ”, partita I.v.a. n. ), iscritta all'Albo delle Banche Controparte_1 P.IVA_2 al n. 5361, codice ABI 3069.2, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondi Nazionale di garanzia, capogruppo del Gruppo Bancario “ ”, Controparte_1 iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, munito dei necessari poteri in forza di delibera di
Consiglio di Amministrazione del 2.5.2019, rappresentata da (nuova CP_2 denominazione assunta da ), come deliberato dall'Assemblea CP_3
Straordinaria con verbale del dott. Notaio in Roma, in data Persona_1
5.3.2019 n.14941 di rep., e n.10098 di racc., con sede legale in Verona, viale dell'Agricoltura n. 7, con iscrizione al registro delle imprese di Verona e codice fiscale
, p. I.v.a. , in forza di procura conferita con atto del P.IVA_3 P.IVA_4
1°.7.2019, autenticato nella firma dalla dott.ssa , notaio in Milano, rep. n. Persona_2
43021, racc. n. 13978, registrato in Milano il 18.7.2019 al n. 11791 serie 1T, in persona dell'avv. Maria Luisa Matta, in forza di mandato a mezzo procura speciale con autentica di firme per Notaio dott. da Velletri, del 27.12.2018, rep. n. Persona_3
72330, racc. n. 25426 (doc. 2) registrato a Velletri il 27/12/2018 al n.3661 serie 1/T, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Bevilacqua, con indirizzo di posta elettronica certificata e telefax n. 0968/21087, in Email_3 forza di mandato rilasciato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale, in via A. Anile, n. 3 di
Lamezia Terme;
Appellata
Conclusioni delle parti:
il procuratore di (appellante) chiede: “In via principale e nel Parte_1 merito, riformare la sentenza n. 399/2019, emessa Inter partes dal tribunale di Lamezia
Terme, pubblicata in data 07/05/2019, notificata in data 08/05/2019, e per l'effetto accertare e dichiarare che non sussiste alcun rapporto di credito debito tra le parti per
2 tutte le motivazioni enunciate nel corpo dell'atto di opposizione e per l'effetto revocare
EO annullare o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto ed al fine di condannare l'opposto alla rifusione di spese, competenze ed onorari di giudizio gravati da accessori fiscali e previdenziali come per legge da distrarsi a favore del procuratore anticipatario che ne fa richiesta ai sensi di legge;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”;
il procuratore della appellata chiede: “voglia l'ecc. Corte di Controparte_1
Appello adita dichiarare inammissibile, irricevibile, infondato e/o rigettare l'appello avversario con vittoria di spese e competenze di lite.”.
Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme
Con atto di citazione notificato il 22.10.2014 a “ , quale mandataria Parte_2 del di AP s.p.a. ha proposto opposizione al decreto Pt_3 Parte_4 ingiuntivo n. 276/2012 del 21/28.6.2012, emesso dal Tribunale di Lamezia Terme nei suoi confronti, oltre che nei confronti di e tutti quali CP_4 Parte_1 fideiussori di con il quale veniva loro ingiunto di pagare in Controparte_5 favore della banca opponente la somma di euro 53.874,71, oltre interessi e spese.
L'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo per insussistenza e, comunque, mancanza di prova del credito.
L'opposizione, iscritta a ruolo il 26.10.2012, ha dato luogo al procedimento n. 1701/2021
r.g.a.c. del Tribunale di Lamezia Terme.
Con distinto atto di citazione notificato a “ , quale mandataria del Parte_2
CO di AP s.p.a., anche ha proposto opposizione al suddetto Parte_1 decreto ingiuntivo, eccependo il suo difetto di legittimazione passiva (non essendo erede di e, comunque, la mancanza di idonea prova del credito, Controparte_5 cosicché ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposizione, iscritta a ruolo il 2.11.2012, ha dato luogo al procedimento n. 1701/2021
r.g.a.c. del Tribunale di Lamezia Terme.
3 Si è costituita, nel primo giudizio, la quale procuratrice del CO di Parte_2
AP s.p.a., con comparsa del 19.2.2013, rilevando che il credito fatto valere con la domanda di decreto ingiuntivo trovava fonte in contratti di prestito agrario, cambiali agrarie, certificazioni ex art. 50 del testo unico delle leggi bancarie (d.lvo n. 385/1993) e chiedendo, pertanto, il rigetto dell'opposizione nonché la riunione dei due procedimenti.
Con ordinanza del 6.10.2014, i due procedimenti sono stati riuniti.
Presentate le memorie di cui all'art. 183, comma 6°, c.p.c. e rigettate le richieste istruttorie, la causa è stata definita, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della discussione, udienza del 7.5.2018, con sentenza n. 399/2019 del Tribunale di Lamezia
Terme.
2. La sentenza del Tribunale di Lamezia Terme Valentia, all'esito del giudizio di primo grado
Con sentenza n. 399/2019, pubblicata il 7.5.2019, il Tribunale di Lamezia Terme ha così deciso: a) ha rigettato le opposizioni presentate da e Parte_4 [...]
confermando il decreto ingiuntivo opposto;
b) ha condannato gli opponenti Parte_1 al pagamento delle spese di giudizio in favore di Parte_2
In sintesi, il Tribunale ha rilevato che: a) la legittimazione passiva di
[...] si evinceva dal rapporto di fideiussione, da cui sorgeva un'obbligazione Parte_1 solidale con il debitore principale;
b) la società opposta aveva dimostrato il proprio credito con la documentazione prodotta in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo (in particolare, con gli atti di prestito agrario e le cambiali agrarie), mentre le contestazioni degli opponenti erano del tutto generiche;
c) una consulenza tecnica d'ufficio non avrebbe potuto sopperire agli oneri di allegazione gravanti sulle parti;
d) l'eccezione di disconoscimento dei documenti era generica ed inammissibile;
e) le spese di giudizio venivano regolate secondo il principio della soccombenza.
3. Il giudizio di appello
Con atto di citazione notificato, a mezzo posta elettronica certificata, il 6.6.2019, presso il domicilio digitale dell'avvocato Francesco Bevilacqua, costituito nel giudizio di primo grado in difesa di ha proposto appello, avverso la suddetta sentenza, Parte_2
4 la quale, richiamate le difese del primo grado di giudizio, in Parte_1 sintesi ha lamentato il mancato riconoscimento delle ragioni esposte nell'opposizione, nonché il rigetto delle istanze istruttorie formulate nel giudizio di primo grado e, in particolare, quella di ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio contabile, unico mezzo per la parte per ricostruire un rapporto con la banca svoltosi nel corso degli anni.
Ha concluso, quindi, come trascritto in epigrafe.
Con comparsa di costituzione del 27.12.2019, presentata il 3.1.2020, si è costituito in giudizio, quale ulteriore difensore della l'avv. Massimiliano Carnovale, Parte_1 richiamando l'atto di appello ed eccependo, ulteriormente, che: a) Parte_1 non aveva mai sottoscritto le cambiali agrarie su cui si fondava il ricorso per ingiunzione;
b) la fidejussione sottoscritta dalla non identificava alcun rapporto garantito;
Parte_1
c) la fidejussione era nulla per essere redatta secondo schemi uniformi dell'ABI, in violazione del divieto di intese, di cui all'art. 2 della legge n. 287/1990 (c.d. legge
Antitrust).
Con comparsa di costituzione e risposta, presentata il 9.1.2020, si è costituita nel giudizio di appello tramite la società mandataria , Controparte_1 CP_2 eccependo: a) il difetto di legittimazione passiva di citata in giudizio Parte_2 dall'appellante e mera mandataria di CO di AP s.p.a. (ora Controparte_1 nel giudizio di primo grado;
b) per le medesime ragioni, il difetto di titolarità del rapporti di diritto sostanziale in capo a c) l'inammissibilità dell'appello per Parte_2 mancanza di specifici motivi di censura;
d) la sua infondatezza nel merito, in quanto fondato su una richiesta di ammissione di consulenza tecnica d'ufficio contabile meramente esplorativa. Pertanto, l'appellata si è opposta alla richiesta di consulenza tecnica d'ufficio contabile ed ha concluso come sopra trascritto.
Con ordinanza resa il 5.2.2020, depositata in cancelleria l'11.2.2020, la Corte di Appello, terzo sezione civile, ha dichiarato inammissibile l'istanza di inibitoria proposta dall'appellante all'udienza del 28.1.2020 e non anche nell'atto di appello ed ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Aggiornata l'udienza di precisazione delle conclusioni ed assegnato il procedimento alla seconda sezione civile della Corte d'appello, le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 26.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e
127-ter c.p.c., all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione, facendo salvi i
5 termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali note di replica.
Ha depositato memoria di replica soltanto la società appellato, ribadendo, nella sostanza, le argomentazioni svolte nei precedenti scritti difensivi.
Motivi della decisione
1. L'oggetto del presente giudizio di appello
Premesso quanto sopra esposto in ordine allo svolgimento del processo e tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di Lamezia Terme e, dall'altro, dei motivi di appello, nonché, delle istanze e difese delle parti, appare opportuno chiarire che il presente giudizio ha ad oggetto, oltre che la regolamentazione delle spese di giudizio,
l'esame: a) della eccezione, sollevata da di difetto di Controparte_1 legittimazione passiva e di titolarità del rapporto sostanziale in capo a Parte_2 citata in giudizio dall'appellante in luogo della banca;
b) dell'ulteriore eccezione, sempre sollevata da di inammissibilità dell'appello per genericità dei Controparte_1 motivi;
c) delle eccezioni di nullità della fideiussione stipulata dalla Parte_1 sollevate con la comparsa di costituzione dell'avv. Masimiliano Carnovale;
d) del merito, concernente il fondamento o meno della pretesa creditoria della banca nei confronti di quale garante di Parte_1 Controparte_5
2. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva e di titolarità del rapporto in capo a
Parte_2
Come accennato, nel costituirsi nel giudizio di appello, ha rilevato Controparte_1 che l'impugnazione era stata notificata a la quale, tuttavia, nel Parte_2 giudizio di primo grado, era mera mandataria di CO di AP s.p.a. (ora
[...]
e non già titolare del rapporto di credito fatto valere con il ricorso per Controparte_1 decreto ingiuntivo, cosicché, in sostanza, difettava, in capo a sia la Parte_2 legittimazione passiva che la titolarità del rapporto di diritto sostanziale oggetto di causa.
L'eccezione non è fondata, dovendosi rilevare che, anche il giudizio di primo grado, instaurato con l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da è Parte_1
6 stato introdotto con atto di citazione notificato a senza specificarne la Parte_2 qualifica di mandataria della banca creditrice, ma evidentemente, sul presupposto, implicito nell'opposizione, che si trattava, per l'appunto, di mandataria del CO di
AP, titolare del credito vantato con il ricorso per decreto ingiuntivo, richiesto da per conto della banca suddetta. Parte_2
D'altra parte, tale implicita qualifica di mandataria della banca creditrice è stata ritenuta dal Tribunale che, nel decidere l'opposizione nel merito, ha escluso, anche in questo caso implicitamente, che non vi fosse un difetto di legittimazione passiva di Parte_2
Ne consegue, in definitiva, che l'appello deve ritenersi proposto nei confronti di quale mandataria del CO di AP s.p.a. (ora Parte_2 Controparte_1
.
[...]
3. L'eccezione di inammissibilità dell'appello
È fondata, invece, l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specifici motivi di impugnazione, sollevata da Controparte_1
In effetti, l'appello è incentrato su un unico motivo (rubricato “Errata valutazione della documentazione in atti e delle prove assunte con conseguente mancato accoglimento delle richieste di prova delle parti opponenti - violazione e falsa applicazione dell'art
115 e 116 c pc difetto di motivazione”), con cui l'appellante lamenta che “Il Giudice avrebbe dovuto accogliere le richieste istruttorie per come articolate nelle memorie di cui all'art 183 comma 6 c.p.c. dall'odierna parte appellante al fine di consentire di confermare la propria pretesa e di confutare quella di parte opposta. Le motivazioni per come rappresentate ampiamente nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo già da sole di per se valgono a sostenere le deduzioni di parti opponenti oltre che la allegata documentazione la motivazione addotta dal giudicante di prime cure e pertanto palesemente ingiustificata limitativa e contrastante con le risultanze istruttorie in particolare iniziativa ovviamente errore commesso dal giudice di primo grado dalla circostanza che il giudice di prime cure avrebbe dovuto consentire l'espletamento della prova da cui ne consegue sicuro illegittimità ai sensi dell'art. 116 c.p.c. che impone al giudice di valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento”.
Segnatamente, la ha lamentato la mancata ammissione di una consulenza Parte_1 tecnica d'ufficio contabile, sostenendo che “la CTU deve essere ammessa perché è
7 l'unico mezzo a disposizione della parte per ricostruire un rapporto che si è dipanato in molti anni e non può essere ricostruito con la semplice produzione di documenti”.
Premesso questo e richiamati gli argomenti posti dal Tribunale a fondamento della sua decisione di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo (ossia, in sintesi, il fatto che: a) la era obbligata in solido con in virtù del contratto di Parte_1 Controparte_5 fideiussione;
b) la società opposta aveva dimostrato il proprio credito con la documentazione prodotta in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo e, in particolare, con la produzione degli atti di prestito agrario e delle cambiali agrarie, mentre le contestazioni degli opponenti erano del tutto generiche;
c) consulenza tecnica d'ufficio contabile non avrebbe potuto sopperire agli oneri di allegazione gravanti sulle parti), appare evidente l'inadeguatezza del motivo di appello a censurare efficacemente le ragioni della decisione impugnata, dato che: a) nel giudizio di primo grado, nessuna memoria, ai sensi dell'art. 183, comma 6°, c.p.c., aveva Parte_1 presentato per chiedere l'ammissione di mezzi istruttori;
b) non vi è alcuna necessità di ricostruire un rapporto che, contrariamente all'assunto dell'appellante, non si è dipanato in molti anni e non necessita di ricostruito, poiché il decreto ingiuntivo opposto si fonda su specifici documenti (il contratto di fideiussione sottoscritto dalla a Parte_1 garanzia delle obbligazione assunte nei confronti della banca da Controparte_5 le cambiali agrarie ed i tre contratti di prestito agrario sottoscritti da
[...]
e contiene l'ingiunzione a pagare la somma di euro 53.874,71 (pari al CP_5 capitale complessivo da restituire), oltre interessi stabiliti in via convenzionale nei contratti medesimi e non contestati (la generica contestazione di anatocismo non è stata né riproposta né, tanto meno, precisata in appello), cosicché non si tratta di ricostruire il rapporto dare/avere, ma di calcolare le somme dovute sulla base di criteri oggettivi e non contestati nel presente giudizio.
Ogni altra questione rimane assorbita nella decisione, compreso l'esame delle eccezioni, sollevate, peraltro, dopo la proposizione dell'appello, con la comparsa di costituzione di altro difensore dell'appellante del 3.1.2020.
4. Le spese di lite e l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002
Le spese il giudizio di appello seguono la soccombenza di e si Parte_1 liquidano come in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014,
8 aggiornati con d.m. n. 147/2022 (scaglione da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00), ridotti della metà, in ragione della natura processuale della decisione
Le spese possono liquidarsi, quindi, in complessivi euro 7.160,50 (euro 1.489,00 per lo studio della controversia;
euro 956,00 per la fase introduttiva;
euro 2.163,00 per la fase istruttoria o di trattazione;
euro 2.552,00 per la fase decisoria;
pari, nell'intero euro
5.809,00).
Stante il tenore della pronuncia di inammissibilità dell'appello, sussistono, inoltre, i presupposti per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n.
115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, non definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 399/2019 del Tribunale di Lamezia Terme del 7.5.2019, pubblicata in pari data, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello;
- condanna al rimborso delle spese del giudizio di appello nei Parte_1 confronti di per come rappresentata nel giudizio di appello da Controparte_1
, liquidate in complessivi euro 7.160,50, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso CP_2 forfettario di spese generali nella misura del 15%, come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico di Parte_1
l'obbligo del versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso da remoto, il 22.9.2025
Il Consigliere relatore ed estensore La Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
9
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
Procedimento n. 1267/2019 r.g.a.c.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore); dott. Pietro Scuteri (Consigliere);
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 1267/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo emesso per credito derivante da contratto di fidejussione bancaria, vertente tra:
(C.F.: ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
Terme (CZ) ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv.
Antonio Larussa, come da procura rilasciata a margine dell'atto di citazione in opposizione del giudizio di primo grado, elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, alla via Nicotera n. 86 presso lo studio professionale “Borello-Larussa”, con domicilio digitale nonché dall'avv. Massimiliano Email_1
Carnovale, forza di mandato allegato alla comparsa di costituzione del difensore, depositato in via telematica il 3.1.2020, con domicilio eletto in Catanzaro, alla Galleria
Mancuso, scala B, presso lo studio legale del suddetto avvocato, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
Appellante
1 e
con sede sociale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, e sede Controparte_1 secondaria in Milano, via Monte di Pietà n. 8, Capitale Sociale € 9.085.469.851,64, n. iscr. reg. imprese di Torino e codice fiscale – rappresentata dal Gruppo P.IVA_1
I.V.A. “ ”, partita I.v.a. n. ), iscritta all'Albo delle Banche Controparte_1 P.IVA_2 al n. 5361, codice ABI 3069.2, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondi Nazionale di garanzia, capogruppo del Gruppo Bancario “ ”, Controparte_1 iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, munito dei necessari poteri in forza di delibera di
Consiglio di Amministrazione del 2.5.2019, rappresentata da (nuova CP_2 denominazione assunta da ), come deliberato dall'Assemblea CP_3
Straordinaria con verbale del dott. Notaio in Roma, in data Persona_1
5.3.2019 n.14941 di rep., e n.10098 di racc., con sede legale in Verona, viale dell'Agricoltura n. 7, con iscrizione al registro delle imprese di Verona e codice fiscale
, p. I.v.a. , in forza di procura conferita con atto del P.IVA_3 P.IVA_4
1°.7.2019, autenticato nella firma dalla dott.ssa , notaio in Milano, rep. n. Persona_2
43021, racc. n. 13978, registrato in Milano il 18.7.2019 al n. 11791 serie 1T, in persona dell'avv. Maria Luisa Matta, in forza di mandato a mezzo procura speciale con autentica di firme per Notaio dott. da Velletri, del 27.12.2018, rep. n. Persona_3
72330, racc. n. 25426 (doc. 2) registrato a Velletri il 27/12/2018 al n.3661 serie 1/T, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Bevilacqua, con indirizzo di posta elettronica certificata e telefax n. 0968/21087, in Email_3 forza di mandato rilasciato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale, in via A. Anile, n. 3 di
Lamezia Terme;
Appellata
Conclusioni delle parti:
il procuratore di (appellante) chiede: “In via principale e nel Parte_1 merito, riformare la sentenza n. 399/2019, emessa Inter partes dal tribunale di Lamezia
Terme, pubblicata in data 07/05/2019, notificata in data 08/05/2019, e per l'effetto accertare e dichiarare che non sussiste alcun rapporto di credito debito tra le parti per
2 tutte le motivazioni enunciate nel corpo dell'atto di opposizione e per l'effetto revocare
EO annullare o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto ed al fine di condannare l'opposto alla rifusione di spese, competenze ed onorari di giudizio gravati da accessori fiscali e previdenziali come per legge da distrarsi a favore del procuratore anticipatario che ne fa richiesta ai sensi di legge;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”;
il procuratore della appellata chiede: “voglia l'ecc. Corte di Controparte_1
Appello adita dichiarare inammissibile, irricevibile, infondato e/o rigettare l'appello avversario con vittoria di spese e competenze di lite.”.
Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme
Con atto di citazione notificato il 22.10.2014 a “ , quale mandataria Parte_2 del di AP s.p.a. ha proposto opposizione al decreto Pt_3 Parte_4 ingiuntivo n. 276/2012 del 21/28.6.2012, emesso dal Tribunale di Lamezia Terme nei suoi confronti, oltre che nei confronti di e tutti quali CP_4 Parte_1 fideiussori di con il quale veniva loro ingiunto di pagare in Controparte_5 favore della banca opponente la somma di euro 53.874,71, oltre interessi e spese.
L'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo per insussistenza e, comunque, mancanza di prova del credito.
L'opposizione, iscritta a ruolo il 26.10.2012, ha dato luogo al procedimento n. 1701/2021
r.g.a.c. del Tribunale di Lamezia Terme.
Con distinto atto di citazione notificato a “ , quale mandataria del Parte_2
CO di AP s.p.a., anche ha proposto opposizione al suddetto Parte_1 decreto ingiuntivo, eccependo il suo difetto di legittimazione passiva (non essendo erede di e, comunque, la mancanza di idonea prova del credito, Controparte_5 cosicché ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposizione, iscritta a ruolo il 2.11.2012, ha dato luogo al procedimento n. 1701/2021
r.g.a.c. del Tribunale di Lamezia Terme.
3 Si è costituita, nel primo giudizio, la quale procuratrice del CO di Parte_2
AP s.p.a., con comparsa del 19.2.2013, rilevando che il credito fatto valere con la domanda di decreto ingiuntivo trovava fonte in contratti di prestito agrario, cambiali agrarie, certificazioni ex art. 50 del testo unico delle leggi bancarie (d.lvo n. 385/1993) e chiedendo, pertanto, il rigetto dell'opposizione nonché la riunione dei due procedimenti.
Con ordinanza del 6.10.2014, i due procedimenti sono stati riuniti.
Presentate le memorie di cui all'art. 183, comma 6°, c.p.c. e rigettate le richieste istruttorie, la causa è stata definita, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della discussione, udienza del 7.5.2018, con sentenza n. 399/2019 del Tribunale di Lamezia
Terme.
2. La sentenza del Tribunale di Lamezia Terme Valentia, all'esito del giudizio di primo grado
Con sentenza n. 399/2019, pubblicata il 7.5.2019, il Tribunale di Lamezia Terme ha così deciso: a) ha rigettato le opposizioni presentate da e Parte_4 [...]
confermando il decreto ingiuntivo opposto;
b) ha condannato gli opponenti Parte_1 al pagamento delle spese di giudizio in favore di Parte_2
In sintesi, il Tribunale ha rilevato che: a) la legittimazione passiva di
[...] si evinceva dal rapporto di fideiussione, da cui sorgeva un'obbligazione Parte_1 solidale con il debitore principale;
b) la società opposta aveva dimostrato il proprio credito con la documentazione prodotta in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo (in particolare, con gli atti di prestito agrario e le cambiali agrarie), mentre le contestazioni degli opponenti erano del tutto generiche;
c) una consulenza tecnica d'ufficio non avrebbe potuto sopperire agli oneri di allegazione gravanti sulle parti;
d) l'eccezione di disconoscimento dei documenti era generica ed inammissibile;
e) le spese di giudizio venivano regolate secondo il principio della soccombenza.
3. Il giudizio di appello
Con atto di citazione notificato, a mezzo posta elettronica certificata, il 6.6.2019, presso il domicilio digitale dell'avvocato Francesco Bevilacqua, costituito nel giudizio di primo grado in difesa di ha proposto appello, avverso la suddetta sentenza, Parte_2
4 la quale, richiamate le difese del primo grado di giudizio, in Parte_1 sintesi ha lamentato il mancato riconoscimento delle ragioni esposte nell'opposizione, nonché il rigetto delle istanze istruttorie formulate nel giudizio di primo grado e, in particolare, quella di ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio contabile, unico mezzo per la parte per ricostruire un rapporto con la banca svoltosi nel corso degli anni.
Ha concluso, quindi, come trascritto in epigrafe.
Con comparsa di costituzione del 27.12.2019, presentata il 3.1.2020, si è costituito in giudizio, quale ulteriore difensore della l'avv. Massimiliano Carnovale, Parte_1 richiamando l'atto di appello ed eccependo, ulteriormente, che: a) Parte_1 non aveva mai sottoscritto le cambiali agrarie su cui si fondava il ricorso per ingiunzione;
b) la fidejussione sottoscritta dalla non identificava alcun rapporto garantito;
Parte_1
c) la fidejussione era nulla per essere redatta secondo schemi uniformi dell'ABI, in violazione del divieto di intese, di cui all'art. 2 della legge n. 287/1990 (c.d. legge
Antitrust).
Con comparsa di costituzione e risposta, presentata il 9.1.2020, si è costituita nel giudizio di appello tramite la società mandataria , Controparte_1 CP_2 eccependo: a) il difetto di legittimazione passiva di citata in giudizio Parte_2 dall'appellante e mera mandataria di CO di AP s.p.a. (ora Controparte_1 nel giudizio di primo grado;
b) per le medesime ragioni, il difetto di titolarità del rapporti di diritto sostanziale in capo a c) l'inammissibilità dell'appello per Parte_2 mancanza di specifici motivi di censura;
d) la sua infondatezza nel merito, in quanto fondato su una richiesta di ammissione di consulenza tecnica d'ufficio contabile meramente esplorativa. Pertanto, l'appellata si è opposta alla richiesta di consulenza tecnica d'ufficio contabile ed ha concluso come sopra trascritto.
Con ordinanza resa il 5.2.2020, depositata in cancelleria l'11.2.2020, la Corte di Appello, terzo sezione civile, ha dichiarato inammissibile l'istanza di inibitoria proposta dall'appellante all'udienza del 28.1.2020 e non anche nell'atto di appello ed ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Aggiornata l'udienza di precisazione delle conclusioni ed assegnato il procedimento alla seconda sezione civile della Corte d'appello, le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 26.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e
127-ter c.p.c., all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione, facendo salvi i
5 termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali note di replica.
Ha depositato memoria di replica soltanto la società appellato, ribadendo, nella sostanza, le argomentazioni svolte nei precedenti scritti difensivi.
Motivi della decisione
1. L'oggetto del presente giudizio di appello
Premesso quanto sopra esposto in ordine allo svolgimento del processo e tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di Lamezia Terme e, dall'altro, dei motivi di appello, nonché, delle istanze e difese delle parti, appare opportuno chiarire che il presente giudizio ha ad oggetto, oltre che la regolamentazione delle spese di giudizio,
l'esame: a) della eccezione, sollevata da di difetto di Controparte_1 legittimazione passiva e di titolarità del rapporto sostanziale in capo a Parte_2 citata in giudizio dall'appellante in luogo della banca;
b) dell'ulteriore eccezione, sempre sollevata da di inammissibilità dell'appello per genericità dei Controparte_1 motivi;
c) delle eccezioni di nullità della fideiussione stipulata dalla Parte_1 sollevate con la comparsa di costituzione dell'avv. Masimiliano Carnovale;
d) del merito, concernente il fondamento o meno della pretesa creditoria della banca nei confronti di quale garante di Parte_1 Controparte_5
2. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva e di titolarità del rapporto in capo a
Parte_2
Come accennato, nel costituirsi nel giudizio di appello, ha rilevato Controparte_1 che l'impugnazione era stata notificata a la quale, tuttavia, nel Parte_2 giudizio di primo grado, era mera mandataria di CO di AP s.p.a. (ora
[...]
e non già titolare del rapporto di credito fatto valere con il ricorso per Controparte_1 decreto ingiuntivo, cosicché, in sostanza, difettava, in capo a sia la Parte_2 legittimazione passiva che la titolarità del rapporto di diritto sostanziale oggetto di causa.
L'eccezione non è fondata, dovendosi rilevare che, anche il giudizio di primo grado, instaurato con l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da è Parte_1
6 stato introdotto con atto di citazione notificato a senza specificarne la Parte_2 qualifica di mandataria della banca creditrice, ma evidentemente, sul presupposto, implicito nell'opposizione, che si trattava, per l'appunto, di mandataria del CO di
AP, titolare del credito vantato con il ricorso per decreto ingiuntivo, richiesto da per conto della banca suddetta. Parte_2
D'altra parte, tale implicita qualifica di mandataria della banca creditrice è stata ritenuta dal Tribunale che, nel decidere l'opposizione nel merito, ha escluso, anche in questo caso implicitamente, che non vi fosse un difetto di legittimazione passiva di Parte_2
Ne consegue, in definitiva, che l'appello deve ritenersi proposto nei confronti di quale mandataria del CO di AP s.p.a. (ora Parte_2 Controparte_1
.
[...]
3. L'eccezione di inammissibilità dell'appello
È fondata, invece, l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specifici motivi di impugnazione, sollevata da Controparte_1
In effetti, l'appello è incentrato su un unico motivo (rubricato “Errata valutazione della documentazione in atti e delle prove assunte con conseguente mancato accoglimento delle richieste di prova delle parti opponenti - violazione e falsa applicazione dell'art
115 e 116 c pc difetto di motivazione”), con cui l'appellante lamenta che “Il Giudice avrebbe dovuto accogliere le richieste istruttorie per come articolate nelle memorie di cui all'art 183 comma 6 c.p.c. dall'odierna parte appellante al fine di consentire di confermare la propria pretesa e di confutare quella di parte opposta. Le motivazioni per come rappresentate ampiamente nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo già da sole di per se valgono a sostenere le deduzioni di parti opponenti oltre che la allegata documentazione la motivazione addotta dal giudicante di prime cure e pertanto palesemente ingiustificata limitativa e contrastante con le risultanze istruttorie in particolare iniziativa ovviamente errore commesso dal giudice di primo grado dalla circostanza che il giudice di prime cure avrebbe dovuto consentire l'espletamento della prova da cui ne consegue sicuro illegittimità ai sensi dell'art. 116 c.p.c. che impone al giudice di valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento”.
Segnatamente, la ha lamentato la mancata ammissione di una consulenza Parte_1 tecnica d'ufficio contabile, sostenendo che “la CTU deve essere ammessa perché è
7 l'unico mezzo a disposizione della parte per ricostruire un rapporto che si è dipanato in molti anni e non può essere ricostruito con la semplice produzione di documenti”.
Premesso questo e richiamati gli argomenti posti dal Tribunale a fondamento della sua decisione di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo (ossia, in sintesi, il fatto che: a) la era obbligata in solido con in virtù del contratto di Parte_1 Controparte_5 fideiussione;
b) la società opposta aveva dimostrato il proprio credito con la documentazione prodotta in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo e, in particolare, con la produzione degli atti di prestito agrario e delle cambiali agrarie, mentre le contestazioni degli opponenti erano del tutto generiche;
c) consulenza tecnica d'ufficio contabile non avrebbe potuto sopperire agli oneri di allegazione gravanti sulle parti), appare evidente l'inadeguatezza del motivo di appello a censurare efficacemente le ragioni della decisione impugnata, dato che: a) nel giudizio di primo grado, nessuna memoria, ai sensi dell'art. 183, comma 6°, c.p.c., aveva Parte_1 presentato per chiedere l'ammissione di mezzi istruttori;
b) non vi è alcuna necessità di ricostruire un rapporto che, contrariamente all'assunto dell'appellante, non si è dipanato in molti anni e non necessita di ricostruito, poiché il decreto ingiuntivo opposto si fonda su specifici documenti (il contratto di fideiussione sottoscritto dalla a Parte_1 garanzia delle obbligazione assunte nei confronti della banca da Controparte_5 le cambiali agrarie ed i tre contratti di prestito agrario sottoscritti da
[...]
e contiene l'ingiunzione a pagare la somma di euro 53.874,71 (pari al CP_5 capitale complessivo da restituire), oltre interessi stabiliti in via convenzionale nei contratti medesimi e non contestati (la generica contestazione di anatocismo non è stata né riproposta né, tanto meno, precisata in appello), cosicché non si tratta di ricostruire il rapporto dare/avere, ma di calcolare le somme dovute sulla base di criteri oggettivi e non contestati nel presente giudizio.
Ogni altra questione rimane assorbita nella decisione, compreso l'esame delle eccezioni, sollevate, peraltro, dopo la proposizione dell'appello, con la comparsa di costituzione di altro difensore dell'appellante del 3.1.2020.
4. Le spese di lite e l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002
Le spese il giudizio di appello seguono la soccombenza di e si Parte_1 liquidano come in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014,
8 aggiornati con d.m. n. 147/2022 (scaglione da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00), ridotti della metà, in ragione della natura processuale della decisione
Le spese possono liquidarsi, quindi, in complessivi euro 7.160,50 (euro 1.489,00 per lo studio della controversia;
euro 956,00 per la fase introduttiva;
euro 2.163,00 per la fase istruttoria o di trattazione;
euro 2.552,00 per la fase decisoria;
pari, nell'intero euro
5.809,00).
Stante il tenore della pronuncia di inammissibilità dell'appello, sussistono, inoltre, i presupposti per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n.
115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, non definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 399/2019 del Tribunale di Lamezia Terme del 7.5.2019, pubblicata in pari data, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello;
- condanna al rimborso delle spese del giudizio di appello nei Parte_1 confronti di per come rappresentata nel giudizio di appello da Controparte_1
, liquidate in complessivi euro 7.160,50, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso CP_2 forfettario di spese generali nella misura del 15%, come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico di Parte_1
l'obbligo del versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso da remoto, il 22.9.2025
Il Consigliere relatore ed estensore La Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
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