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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 04/07/2025, n. 2397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2397 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott.ssa Clotilde Parise Presidente rel. dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1568 del Ruolo
Generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. e P.IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante , Parte_2 rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Giorio e Marzia Callegaro
PEC - Email_1
Email_2 appellante contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato Nadia Raffaella Parise (C.F.
) con domicilio eletto presso lo studio del C.F._2 difensore in Noventa Vicentina (VI), Via Roma n. 5 (n. fax:
0444860399, PEC;
Email_3 appellato (P. IVA ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante , CP_3 rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandra Capuano Branca
) e Eleonora Branca C.F._3 C.F._4 del Foro di ZA, presso il cui studio elegge domicilio in ZA,
Corso A. Palladio 178 (fax 0444540165, pec
– Email_4
; Email_5 appellata
(C.F. , in Controparte_4 P.IVA_3 persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Cosimo Roberto Boccuni (C.F.
), con domicilio eletto nel di lui studio in C.F._5
ZA, viale Verdi 24, (fax 0444547336, PEC
; Email_6 appellata
Controparte_5
(C.F.
[...]
), in persona del procuratore dott. , P.IVA_4 Controparte_6 ora Controparte_7 rappresentata e difesa dagli avvocati Giancarlo Carletti
) e Nuccia Figatti ) di C.F._6 C.F._7
ZA, Contrà Canove Vecchie n. 26 (fax 0444534241, PEC
– Email_7
; Email_8 appellata
(C.F. ) CP_3 C.F._8 appellato contumace e nella causa civile in grado d'appello in grado di appello iscritta al n. 1578 del Ruolo Generale dell'anno 2023, riunita alla causa
R.G.1568/2023, promossa da:
(P. IVA ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante;
CP_3 rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandra Capuano Branca
PEC – Email_4
. Email_5 appellante contro
(C.F. e P.IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante , Parte_2 rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Giorio (C.F.
con studio in Padova, via T. Minio, 5 (fax C.F._9
049.8896727 – PEC e Marzia Email_1
Callegaro ) con studio in Piove Di Sacco (PD), C.F._10 via Arma di Cavalleria 3/3 (fax 0492272120 PEC -
, con domicilio eletto Email_9 presso lo studio dell'avv. Giorio;
appellata
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato Nadia Raffaella Parise (C.F.
) con domicilio eletto presso lo studio del C.F._2 difensore in Noventa Vicentina (VI), Via Roma n. 5 (n. fax:
0444860399, PEC;
Email_3 appellato e appellante in via incidentale
(C.F. , in Controparte_4 P.IVA_3 persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Cosimo Roberto Boccuni (C.F.
), con domicilio eletto nel di lui studio in C.F._5 ZA, viale Verdi 24, (fax 0444547336,PEC
. Email_6 appellata
Controparte_5
(C.F.
[...]
), in persona del procuratore dott. , P.IVA_4 Controparte_6 ora Controparte_7 rappresentata e difesa dagli avvocati Giancarlo Carletti
) e Nuccia Figatti ) di C.F._6 C.F._7
ZA, Contrà Canove Vecchie n. 26 (fax 0444534241, PEC
– Email_7
; Email_8 appellata oggetto: appello avverso la sentenza n. 1171/2023 del Tribunale di
ZA pubblicata il 20.06.2023;
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Nei confronti del Geom. Controparte_1
In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello incidentale tardivo proposto dal Geom. nella causa Controparte_1
d'appello n. 1578/2023 R.G..
Nel merito:
1.rigettare l'appello incidentale proposto dal geom. Controparte_1 nei confronti di
[...] Parte_1
2.accertarsi e dichiararsi che nulla deve al Geom. Parte_1 [...] per compensi professionali di cui al contratto del CP_1
04.08.2008 e per l'effetto revocarsi il decreto INiuntivo n. 440/2017 del 30.01.2017 – n. 388/2017 R.G.;
3.accertarsi e dichiararsi l'esistenza, nelle parti comuni del dei vizi e difetti descritti nella CT Parte_3 depositata nell'ATP n. 7482/2014 R.G., Tribunale di ZA, oltre a quelli oggetto della perizia di parte e delle osservazioni alla CT del
CTP geom. , nonché, oggetto delle osservazioni Persona_1 del CTP Ing. alla CT svolta nel presente giudizio;
Persona_2
4. accertarsi e dichiararsi che i danni conseguenti ai vizi e difetti delle parti comuni del ammontano a euro Parte_3
19.660,00=, come indicato nella perizia di parte e nelle osservazioni alla CT dell'ATP del geom. e nelle osservazioni Persona_1 del CTP alla CT della causa di merito, oltre accessori di legge e spese tecniche e amministrative, o a quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare di giustizia, oltre interessi come per legge, dalla domanda al saldo;
per l'effetto, condannarsi il
Geom. a risarcire i danni subiti Controparte_1 dall'attrice, nella misura di euro 19.660,00=, oltre oneri amministrativi e le tasse o la diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare di giustizia, oltre interessi come per legge, dalla domanda al saldo;
5.accertarsi e dichiararsi quanto all'edificio residenziale e commerciale di proprietà di realizzato sulla scorta dei Parte_1 permessi di costruzione n. 69/2010, 30/2011 e 55/2011, l'esistenza dei vizi e difetti descritti nella CT depositata nell'ATP n. 7482/2014
R.G., Tribunale di ZA, nonché nella perizia di parte e nelle osservazioni alla medesima CT del CTP geom. , Persona_1 così come l'esistenza degli aggravamenti dei vizi e difetti di cui alle osservazioni alla CT dell' IN. ; Persona_2
6.accertarsi e dichiararsi che i danni conseguenti ai vizi individuati nel suddetto immobile, ammontano a euro 50.973,80= (costi di ripristino), oltre a euro 10.500,00=, per assistenza tecnica, oneri amministrativi e tasse, come da perizia di parte e nelle osservazioni alla medesima CT presentate dal geom. o in Persona_1 quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare di giustizia, per l'effetto, condannarsi i convenuti Geom.
[...] in solido, a risarcire i danni Controparte_1 Controparte_2 subiti dall'attrice, nella misura di euro 50.973,80=, oltre a euro
10.500,00=, per l'assistenza tecnica, gli oneri amministrativi e le tasse o la diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare di giustizia, oltre interessi come per legge, dalla domanda al saldo;
7. previi gli accertamenti del caso, rigettarsi le domande e/o eccezioni tutte così come proposte, anche in via preliminare, nei confronti di Parte_1
In via riconvenzionale: accertata la responsabilità del Geom.
[...] nella causazione dei vizi e difetti negli immobili Controparte_1 descritti in premessa e oggetto dell'accertamento tecnico preventivo n. 7482/2014 R.G., condannarsi il convenuto opposto al risarcimento dei danni tutti nella misura richiesta nella causa riunita n. 7265/2017
R.G.
Nei confronti di Controparte_2
1) accertarsi e dichiararsi quanto all'edificio residenziale e commerciale di proprietà di realizzato sulla scorta dei Parte_1 permessi di costruzione n. 69/2010, 30/2011 e 55/2011, l'esistenza dei vizi e difetti descritti nella CT depositata nell'ATP n. 7482/2014
R.G., Tribunale di ZA, nonché nella perizia di parte e nelle osservazioni alla medesima CT del CTP geom. , Persona_1 così come l'esistenza degli aggravamenti dei vizi e difetti di cui alle osservazioni alla CT dell'IN. ; Persona_2
2) accertarsi e dichiararsi che i danni conseguenti ai vizi individuati nel suddetto immobile, ammontano a euro 50.973,80= (costi di ripristino), oltre a euro 10.500,00=, per assistenza tecnica, oneri amministrativi e tasse, come da perizia di parte e nelle osservazioni alla medesima CT presentate dal geom. o in Persona_1 quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare di giustizia, per l'effetto, condannarsi i convenuti Geom.
[...]
in solido, a risarcire i danni Controparte_1 Controparte_2 subiti dall'attrice, nella misura di euro 50.973,80=, oltre a euro
10.500,00=, per l'assistenza tecnica, gli oneri amministrativi e le tasse o la diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare di giustizia, oltre interessi come per legge, dalla domanda al saldo.
Nel merito: rigettarsi ogni domanda e/o eccezione proposta, anche in via preliminare e riconvenzionale, nei confronti di Parte_1 poiché infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa;
in via riconvenzionale subordinata: previi gli accertamenti del caso, condannare alla restituzione di quanto Controparte_2 eventualmente corrisposto in eccedenza, rispetto a quanto effettivamente dovuto da per i lavori oggetto del Parte_1 contratto d'appalto; in via riconvenzionale ulteriormente subordinata: nella non creduta ipotesi che venga accertato in tutto e/o in parte il diritto di credito di disporsi la compensazione di quanto dovesse Controparte_2 essere effettivamente accertato in favore di con Controparte_2 quanto dovuto a per i danni subiti in conseguenza dei vizi Parte_1
e difetti accertati.
Nei confronti del Geom e di CP_1 Controparte_2 condannarsi i convenuti, Geom. e Controparte_1
a rimborsare a i costi sostenuti Controparte_2 Parte_1 nell'ATP, n. 7482/2014 R.G., Tribunale di ZA, pari a euro
6.715,52= o la diversa somma che risulterà di giustizia, oltre agli interessi legali maturati e maturandi dalla domanda al saldo oltre alle spese di CT sostenute e da sostenersi nel giudizio di primo grado e nel presente giudizio.
In via istruttoria: si insiste per la rinnovazione della CT, già richiesta in primo grado, all'udienza del 22/10/2021 e nei successivi atti di parte, con sostituzione dell' IN. ed integrazione del CP_8 quesito, per i motivi rappresentati in atti e, segnatamente, nell'istanza depositata il 26/02/2021, nonché per l'ammissione delle istanze istruttorie di cui alle memorie ex art. 183 VI comma n. 2 cpc del 03.09.2018 e ex art. 183 VI comma n. 3 cpc del 24.09.2018.
CONCLUSIONI FORMULATE NELLA CAUSA N. 1578 R.G.
In via preliminare: disporsi la riunione della presente causa alla causa d'appello n. 1568/2023 R.G. con prossima udienza fissata per il 07.02.2024 -sostituita con il deposito di note scritte e art. 127 ter c.p.c.- promossa da nei confronti delle medesime parti Parte_1 convenute nel presente giudizio previa declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale tardivo proposto dal Geom. Controparte_1
[...]
Nel merito: rigettare le domande proposte da nei confronti Controparte_2 di in quanto infondate in fatto ed in diritto e, Parte_1 conseguentemente, accogliersi le conclusioni formulate in atto di citazione d'appello notificato il 05.09.2023; rigettare l'appello incidentale proposto dal Geom. Controparte_1 nei confronti di
[...] Parte_1 rigettare tutte le domande da chiunque proposte nei confronti di in quanto infondate sia in fatto che in diritto. Parte_1
In ogni caso, condannarsi i convenuti alla rifusione delle spese e dei compensi di entrambi i gradi di giudizio e, quanto a Controparte_2
anche alla rifusione delle spese e dei compensi della fase
[...] cautelare, oltre R.F. e accessori come per legge, con distrazione delle stesse a favore dei procuratori che le hanno anticipate e che si dichiarano antistatari.
Per Controparte_2
Voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello di Venezia, respinta ogni domanda ed istanza ex adverso proposte, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge,
1) RespINere le domande proposte contro per Controparte_2 gli asseriti danni patiti da Parte_1 2) accogliere la domanda riconvenzionale avanzata da in primo grado e riproposta con l'appello Controparte_2 principale dalla stessa formulato e per l'effetto condannare Pt_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore a pagare
[...] ad la somma di € 71.760,00 oltre gli interessi Controparte_2 di mora previsti per legge per le transazioni commerciali;
3) Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del progettista e direttore dei lavori Geometra nella Controparte_1 causazione dei danni che in denegata ipotesi dovessero essere confermati e liquidati in favore di e, per l'effetto, Parte_1 condannarlo al risarcimento degli stessi in favore della Parte_1 comunque disponendo che sia tenuta indenne da Controparte_2 ogni pretesa contro la stessa avanzata;
4) In ulteriore subordine dichiarare Controparte_4 tenuta a manlevare e a tenere integralmente indenne anche ai fini delle spese di lite, dall'eventuale Controparte_2 rigetto della domanda riconvenzionale proposta da Controparte_2
oltre che per il credito vantato da e per l'effetto
[...] Parte_1 condannarla a pagare quanto dovuto da Controparte_2 direttamente all'avente diritto;
5) Ordinare la restituzione ad di quanto pagato Controparte_2
a in esecuzione del punto n. 3 della sentenza appellata, Parte_1 oltre ad interessi e rivalutazione;
in ogni caso:
6) con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, disponendo altresì che i costi di CT vengano posti a carico della società e del Geom. con Parte_1 Controparte_1 condanna degli stessi a rifondere quanto già versato da in esecuzione della sentenza riformata. Controparte_2 In via istruttoria: si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie di cui alle memorie istruttorie ex art. 183 comma VI cpc depositate nell'interesse di e non ammesse. Controparte_2
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, adversis reiectis,
Nel merito: disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in parziale riforma della sentenza impugnata ed
1) in accoglimento dell'appello incidentale riformare:
- il capo 8 della sentenza impugnata con conseguente condanna della terza chiamata a manlevare il geom. CP_5 CP_9
dei danni da risarcire nei confronti di Controparte_1 Pt_1
così come sono stati quantificati nella sentenza impugnata per
[...]
l'importo di € 7.102,50 o nella maggiore o minor somma che dovesse risultare nel corso del presente giudizio;
- il capo 9 della sentenza, condannando in forza della Parte_1 parziale soccombenza del geom. al Controparte_1 pagamento delle spese legali nei confronti del medesimo nella misura del 50%;
2) Rigettare nel merito il V° motivo di gravame proposto perché infondato in fatto e in diritto Controparte_2 confermando tutti gli altri capi di sentenza;
3) Confermare la sentenza in tutti gli altri capi di sentenza non oggetto di appello incidentale.
Con vittoria di spese e compensi professionali.
Per Controparte_4
1.- Nel rito del gravame. Accertata e dichiarata la genericità del gravame svolto da (r. g. 1578/2023) con Controparte_2 riguardo ai capi di sentenza inerenti il rapporto assicurativo, dichiararsi lo stesso inammissibile ex art. 342 c.p.c. con rigetto dell'interposto appello;
2.- Nel merito del gravame: in via principale. Ferme e reiterate come in parte narrativa le difese ed eccezioni tutte svolte da
[...] in prime cure, rigettati l'appello di Controparte_4 Parte_1
(r.g. 1568/2023) e quello di (r.g. 1578/2023) Controparte_2 nei confronti di in quanto infondati in Controparte_4 fatto ed in diritto, nonché le domande tutte svolte contro
[...] perché inammissibili, anche per effetto del Controparte_4 formarsi di giudicato interno, e/o infondate in fatto ed in diritto, confermarsi integralmente la sentenza oggetto di gravame;
3.- Nel merito: in via subordinata. Sempre ferme le difese ed eccezioni svolte da in prime cure, nella Controparte_4 denegata ipotesi che si ritenesse fondato in tutto od in parte il gravame di (r.g. 1568/2023), rigettarsi comunque il Parte_1 gravame interposto da (r.g. 1578/2023) nei Controparte_2 confronti di in quanto infondato in fatto Controparte_4 ed in diritto ed in ogni caso le domande tutte svolte nei confronti di in quanto inammissibili e/o infondate in Controparte_4 fatto ed in diritto;
4.- Nel merito: in via di ulteriore subordine. Ferma l'esclusione di ogni copertura con riguardo al rigetto della domanda riconvenzionale di nella denegata ipotesi che si ritenesse Controparte_2 sussistente la copertura assicurativa riguardo alle pretese risarcitorie tutte svolte contro contenersi la domanda di Controparte_2 manleva svolta da quest'ultima nei limiti del danno effettivamente risarcibile ed imputabile ad essa, nonché nei limiti degli scoperti e franchigie tutti, da detrarre, e dei limiti di risarcimento previsti dal contratto.
5.- Spese di lite rifuse in entrambi gli appelli.
Per Controparte_7
Voglia l'Ecc.ma Corte adita:
IN VIA PRELIMINARE Dichiarare inammissibile e, conseguentemente, rigettare in rito l'appello promosso da ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. a Parte_1 fronte della evidente infondatezza dei motivi di appello introdotti da parte appellante.
Dichiarare inammissibile e, conseguentemente, rigettare in rito l'appello promosso da ai sensi dell'art. 348-bis Controparte_2
c.p.c. a fronte della evidente infondatezza dei motivi di appello introdotti da parte appellante.
Dichiarare inammissibile e, conseguentemente, rigettare in rito l'appello incidentale promosso dal geom. Controparte_1 in sede di comparsa di costituzione e di risposta a fronte della evidente infondatezza dei motivi di appello ivi introdotti.
NEL MERITO:
1.Rigettare le domande tutte da chiunque svolte, sia nel giudizio d'appello n.1568/23 R.g. che in quello riunito n.1578/23 R.g., nei confronti di , oggi Controparte_10 Controparte_7 in quanto infondate in fatto e diritto e ciò anche con riferimento all'appello incidentale promosso dal convenuto geom.
[...] nella causa in origine rubricata al n°1578/23 RG. Controparte_1
2.Confermare nella sua integralità la sentenza del Tribunale di
ZA n. 1171/2023, oggi appellata, in quanto esente da tutti i lamentati vizi.
3.In subordine, nella denegata e davvero non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, del presente gravame, rigettare, in ogni caso, tutte le domande da chiunque proposte nei confronti di oggi in Controparte_10 Controparte_7 quanto del tutto infondate sia nei fatti che in diritto.
4.In via di ulteriore subordine, nella denegata e davvero non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, del presente gravame, ed altresì di accoglimento, anche solo parziale, delle domande da chiunque svolte nei confronti di , accertare e dichiarare, in ogni CP_5 caso, l'inoperatività nella fattispecie de qua della garanzia assicurativa della polizza n. 324A9094.
5.In via di ulteriore subordine, nella denegata e davvero non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, del presente gravame, ed altresì di accoglimento, anche solo parziale, delle domande da chiunque svolte nei confronti di , quand'anche dovesse essere CP_5 riconosciuta l'efficacia della copertura assicurativa ex adverso invocata, contenere la condanna di entro gli stretti limiti delle CP_5 risultanze istruttorie, nonché del rapporto assicurativo di cui alla polizza 324A9094 invocato dal geom. con Controparte_1 particolare riferimento allo scoperto del 10%, alla franchigia di
€1.000,00, al massimale di € 250.000,00 per i danni patrimoniali/materiali, all'esclusione del vincolo della solidarietà passiva e, quindi, con individuazione dell'esatta quota di responsabilità a carico del professionista assicurato.
Con vittoria, in ogni caso, di spese e compensi professionali per entrambi i gradi del giudizio, anche della fase cautelare, oltre spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Svolgimento del processo
1. Con ricorso per decreto INiuntivo ex art. 633 c.p.c. il geom. adiva il Tribunale di ZA chiedendo Controparte_1 INiungersi alla il pagamento per compensi professionali Parte_1 della somma di € 27.251,50, oltre interessi legali e spese di procedura, di cui € 18.420,54 a titolo contrattuale per l'incarico sottoscritto tra le parti in data 4.8.2008, e € 8.830,96, a titolo extracontrattuale, per prestazioni aggiuntive svolte dall'INiungente, così come liquidate dal Collegio dei geometri della provincia di
ZA. Il Tribunale di ZA accoglieva il ricorso ed emetteva il decreto INiuntivo n. 440/2017 del 30.01.2017. Avverso detta INiunzione di pagamento, proponeva opposizione (causa Parte_1
R.G. n. 1668/2017) eccependo, in via preliminare, la prescrizione del credito di € 8.830,96 per prestazioni extracontrattuali e, nel merito, deducendo di nulla dovere a per compensi a titolo Controparte_1 contrattuale, nonché chiedendo la revoca del decreto INiuntivo. In via riconvenzionale, lamentava la responsabilità professionale del geometra per i vizi e difetti riscontrati nella realizzazione degli immobili di cui al contratto del 04.08.2008 (doc. 5 fascicolo R.G.
7265/2017 prodotto da ) e del successivo incarico del 2010, vizi Pt_1 oggetto anche di accertamento tecnico preventivo instaurato dinnanzi al Tribunale di ZA (R.G. n. 7482/2014 – doc. 1 fascicolo
R.G. 1668/2017 prodotto da ), che deduceva essere ancora in Pt_1 corso, in attesa del deposito della perizia da parte del C.T.U. IN.
. Persona_3
2. in data 29.12.2008 aveva appaltato (doc. 4 fascicolo Parte_1
R.G. 7265/2017 prodotto da ) alla società Pt_1 Controparte_11
della quale era legale rappresentante , i lavori
[...] CP_3 per la realizzazione di un fabbricato a uso residenziale sito in
Grancona (VI) (denominato condominio ), affidando la Parte_3 direzione lavori e la progettazione al geom. In Controparte_1 seguito, nel 2010 aveva appaltato (doc. 15 fascicolo R.G. Parte_1
7265/2017 prodotto da e doc. 5 cartella III prodotta da Pt_1
i lavori per la realizzazione di un edifico a scopo Controparte_2 residenziale e commerciale alla società della Controparte_2 quale era legale rappresentante , rinnovando l'incarico CP_3 di direzione dei lavori al geom. La società Controparte_1 appaltante, in seguito, riscontrando vizi di costruzione negli immobili aveva depositato ricorso ex art. 696 c.p.c., radicando il procedimento n. 7482/2014 R.G. avanti al Tribunale di ZA, contro e le quali, Controparte_11 Controparte_2 costituendosi in giudizio, chiedevano di estendere il contraddittorio anche nei confronti del geom. e alle altre imprese Controparte_1 che avevano partecipato alla realizzazione degli immobili. Con la perizia resa in sede di A.T.P. del 06.03.2017 e con la sua integrazione del 08.05.2017 (docc.
8-9 fascicolo R.G. 7265/2027 prodotto da
) il C.T.U. stimava i costi di ripristino in € 40.200,00, oltre Pt_1 R_
IVA, per il condominio (di cui € 37.200,00 per Parte_3
l'appartamento di proprietà dei condomini ) e € Parte_4
28.950,00, oltre IVA, per il fabbricato commerciale-residenziale.
3. Con atto di citazione depositato il 19.09.2017 (causa Parte_1
R.G. n. 7265/2017), conveniva in giudizio avanti al Tribunale di
ZA , socio e liquidatore della cessata società CP_3 [...]
la società e il geom. Controparte_11 Controparte_2
chiedendo, in via preliminare, la riunione Controparte_1 della causa a quella R.G. n. 1668/2017, relativa all'opposizione al decreto INiuntivo ottenuto dal geom. e nel Controparte_1 merito la condanna in via solidale dei convenuti al risarcimento dei danni pari ad € 19.660,00 per il condominio “ e pari ad Parte_3
€ 50.973,80 per l'edificio residenziale-commerciale, nonché al pagamento di € 10.500,00 per assistenza tecnica e oneri amministrativi, oltre a € 6.715,52 per il rimborso dei costi sostenuti da per l' Si costituivano , il geom. Parte_1 CP_12 CP_3
che chiamava in causa la propria compagnia di Controparte_1 assicurazione ritualmente di seguito Controparte_10 costituitasi, e la società che chiamava in causa Controparte_2 la propria compagnia assicuratrice che Controparte_4 pure si costituiva ritualmente. inoltre, Controparte_2 proponeva domanda riconvenzionale nei confronti di Parte_1 chiedendo il pagamento di € 71.760,00 a saldo della fattura n. 14 del 13/05/2013, oltre ad interessi, per i lavori effettuati.
4. Il Tribunale di ZA, con ordinanza del 05.02.2019 «ritenuta la connessione soggettiva (parziale identità di soggetti) e oggettiva (la questione attiene alla realizzazione del » Parte_3 riuniva la causa R.G. n. 7265/2017 a quella R.G. n. 1668/2017, istruiva la causa mediante prove per interpello e per testi e disponeva, inoltre, l'espletamento di C.T.U., che veniva depositata in data 28.09.2011 dal C.T.U. incaricato IN. . Persona_4
5. Con la sentenza in epigrafe indicata n. 1171/2023, il Tribunale di
ZA, parzialmente accogliendo le domande formulate dalle parti, condannava a pagare in favore del geom. Parte_1 CP_1
a minor somma di € 11.318,04, oltre interessi al tasso legale
[...] dal 30.01.2017 al saldo effettivo, quale importo residuo tra quanto spettante al professionista per le sue competenze professionali e quanto invece da quest'ultimo dovuto a a titolo di Parte_1 risarcimento da responsabilità professionale per il ruolo di direttore lavori, stimata nelle percentuali indicate dal C.T.U. IN. . Il CP_8
Giudice di prime cure, inoltre, rigettava la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di e Controparte_2 Parte_1 condannava la prima società a pagare alla committente l'importo di
€ 18.172,50, oltre interessi dalla domanda al saldo, a titolo di risarcimento del danno per i vizi accertati in corso di causa sugli immobili, addebitati a responsabilità dell'appaltatrice nelle percentuali indicate dal C.T.U. IN. . Rigettata ogni altra CP_8 domanda ed eccezione sollevata dalle parti, il Tribunale disponeva la compensazione delle spese di lite tra ed il geom. Parte_1 [...] nonché tra quest'ultimo e CP_1 Controparte_10
Condannava, invece, a rifondere le spese legali Controparte_2
a liquidate in complessivi € 5.621,00 oltre accessori di Parte_1 legge, nonché rifondere le spese di lite a Controparte_4
liquidate in € 4.835,00 oltre accessori. Infine, condannava
[...]
a rifondere a le spese di lite, liquidate Parte_1 CP_3 anche in questo caso in € 4.835,00 oltre accessori, poneva le spese di C.T.U. a carico di e del geom. Controparte_2 CP_1 in solido e quelle di definitivamente a carico di
[...] CP_12 [...]
Pt_5 . Nello specifico, il Tribunale statuiva, con riferimento al
[...] contenzioso tra e il geom. che Parte_1 Controparte_1 la pretesa creditoria del professionista risultava parzialmente fondata e che l'opposizione al decreto INiuntivo proposta da Pt_1 andava parzialmente accolta. Il professionista, infatti, pur avendo fornito la prova del diritto azionato in via monitoria, non aveva provato la diligenza nello svolgimento dell'incarico, in quanto era risultato dall'espletamento della C.T.U. che il geometra aveva agito con negligenza e imperizia. Di conseguenza, il Tribunale detraeva dalla somma di € 27.251,50 richiesta dal quanto Controparte_1 dallo stesso dovuto alla società attrice a titolo di risarcimento dei danni, quantificato in € 7.102,50. Inoltre, dal quantum spettante al veniva detratta la somma di € 8.830,96, chiesta Controparte_1 dal geometra a titolo extracontrattuale, in esito al deferimento del giuramento decisorio reso dal legale rappresentante di Parte_1 con cui era stata definitivamente acclarata, nel giudizio civile,
l'intervenuta estinzione di tale debito. Il Tribunale dichiarava assorbita la domanda di manleva posta dal verso Controparte_1 la sua compagnia di assicurazione Controparte_10
5.2. Quanto al contenzioso tra e l'appaltatrice Parte_1
il Tribunale accoglieva parzialmente la Controparte_2 domanda avanzata da , poiché era stata accertata dal C.T.U. la Pt_1 responsabilità per i danni causati da Controparte_2 all'immobile, ma in misura minore rispetto a quanto richiesto da
; inoltre, il Tribunale riteneva infondata l'eccezione di Pt_1 decadenza dal termine per la denuncia e di prescrizione dell'azione sollevata dall'appaltatrice ex 1667 c.c., dal momento che, per la tipologia e la gravità dei vizi e difetti riscontrati, la fattispecie era riconducibile all'art. 1669 c.c., sicché il termine per la denuncia dei vizi decorreva dal giorno in cui il committente aveva avuto una conoscenza oggettiva della gravità dei difetti, ossia, nel caso concreto, a decorrere dalla data di deposito della relazione tecnica del C.T.U. all'esito del procedimento per A.T.P. Il Tribunale, R_ pertanto, condannava a corrispondere a Controparte_2 Pt_1 la somma di € 18.172,50 a titolo di risarcimento danni;
[...] rigettava, inoltre, la domanda riconvenzionale di Controparte_2 relativa al pagamento di € 71.760,00, ritenendo non assolto
[...]
l'onere probatorio da parte dell'appaltatrice circa l'esecuzione dei lavori di cui alla fattura n.14 del 13-5-2013; rigettava, infine, la domanda di garanzia proposta da nei confronti Controparte_2 di ritenendo che la polizza non fosse Controparte_4 operativa nella fattispecie concreta.
5.3. In merito al contenzioso tra e , evocato Parte_1 CP_3 in giudizio quale socio della cessata il Controparte_11
Tribunale rigettava la domanda di sul rilievo che Parte_1 quest'ultima non aveva assolto all'onere di dimostrare in giudizio l'effettiva riscossione di somme riferibili alla cessata società da parte del , nella sua qualità, per l'appunto, di socio unico e CP_3 liquidatore di Controparte_11
6. Avverso tale sentenza ha proposto appello con atto di Parte_1 citazione notificato il 5.09.2023 (causa R.G. 1568/2023), affidato a sette motivi, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
6.1. Anche ha proposto appello con atto di Controparte_2 citazione notificato il 5.09.2023, affidato a sei motivi (R.G.
1578/2023), formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
6.2. (di seguito per brevità si è Controparte_1 CP_1 costituito con comparsa del 9.01.2024 nella causa R.G. n.
1578/2023 proponendo appello incidentale avverso i capi n. 8 e 9 della sentenza n. 1171/2023 del Tribunale di ZA, nonché si è costituito con comparsa del 16.01.2024 nella causa R.G. n.
1568/2023. 6.3. Con comparse del 9.01.2024 (R.G. 1578/2023) e del
15.01.2024 (R.G. 1568/2023) si è costituita Controparte_4 resistendo ai gravami e formulando le conclusioni di cui in
[...] epigrafe;
con comparse del 27.10.2023 (R.G. 1578/2023) e del
17.01.2024 (R.G. 1568/2023) si è costituita anche
[...]
, ora (di seguito Controparte_5 Controparte_7 per brevità ) resistendo ai gravami e formulando le conclusioni CP_5 di cui in epigrafe.
6.4. Gli atti di appello sono stati notificati a presso CP_3
l'indirizzo pec dei suoi difensori di primo grado in data 05.09.2023 da (di seguito per brevità ) e da Parte_1 Pt_1 Controparte_2
(di seguito per brevità ; non si è Controparte_2 CP_3 costituito in giudizio e deve essere dichiarato contumace, verificata la regolarità delle notifiche dei suindicati appelli.
7. Disposta l'obbligatoria riunione ex art.335 c.p.c. della causa iscritta al n. 1578/2023 R.G. a quella iscritta al n. 1568/2023 R.G., disattesa l'istanza di sospensiva proposta da le Controparte_2 cause riunite sono state rimesse dal Consigliere istruttore alla decisione del Collegio all'udienza del 14 maggio 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, e, all'esito di sostituzione del Consigliere relatore e di riassegnazione come da provvedimento organizzativo del 30 aprile 2025, sono state trattenute in decisione.
Motivi della decisione
8. Prima di procedere all'illustrazione dei motivi di gravame, occorre precisare che, in conseguenza della disposta riunione obbligatoria,
l'appello proposto da in quanto recante numero di Controparte_2 ruolo posteriore a quello dell'appello proposto da , si converte Pt_1 in appello incidentale ex art.335 c.p.c., mentre l'altro gravame diventa appello principale. Stante la molteplicità delle censure e delle questioni controverse, si procederà allo scrutinio iniziando dai motivi di appello principale, a seguire saranno esaminati quelli dell'appello incidentale e infine quelli dell'appello incidentale tardivo proposto dal CP_1
9. Appello principale di . Pt_1
In via pregiudiziale, devono disattendersi le eccezioni di inammissibilità di detto appello sollevate da Controparte_13
( assicuratrice di e da (assicuratrice
[...] Controparte_2 CP_5 del ai sensi dell'art.342 e 348 bis c.p.c.. L'illustrazione, CP_1 complessivamente considerata, dell'atto di gravame contiene, infatti, la sufficiente specificazione dei capi della sentenza impugnata e delle ragioni di doglianza, ad eccezione di taluni profili di censura che di seguito saranno indicati, ed inoltre alcuni dei motivi di impugnazione sono fondati, per quanto si dirà.
9.1. Con il primo motivo (pagg. 6-9), rubricato “Errata/incompleta formulazione del quesito posto al CT – inidoneità del quesito ad accertare vizi e difetti. Difetto di istruttoria”, deduce che il Pt_1 quesito formulato dal primo giudice al C.T.U. è incompleto, dal momento che si limita all'indagine dei vizi già accertati dalla precedente C.T.U. resa in sede di A.T.P. e non prevede un riesame relativo all'individuazione dei vizi e dei difetti dell'opera, oltre alle possibili cause e rimedi. Si sostiene che la richiesta di riesame della perizia era stata motivata dal fatto che dalla data del primo sopralluogo (aprile 2015) al momento di deposito della C.T.U. (2017)
i vizi e i difetti di costruzione avevano subito un aggravamento e che le soluzioni prospettate dall' IN. risultavano pertanto R_ inadeguate al mutarsi della situazione in termini di costi e di risoluzione definitiva dei problemi. Ad avviso dell'appellante principale, il quesito non avrebbe dovuto prevedere una distinzione tra l'aggravamento dei vizi dipendenti e non dipendenti dall'esecuzione degli interventi prospettati dal C.T.U. IN. , R_ poiché non si può porre, a carico del soggetto danneggiato, l'onere di anticipare ulteriori spese, soprattutto qualora la parte non ritenga le soluzioni proposte idonee. Inoltre, l'appellante lamenta la mancata considerazione della quantificazione delle spese tecniche, stimate dal consulente di parte in € 10.500,00.
9.1.1. Il motivo è infondato.
Osserva il Collegio che correttamente il Tribunale ha ritenuto che la
C.T.U. resa in sede di A.T.P. fosse esaustiva e costituisse già un'indagine completa, in quanto erano stati valutati analiticamente i vizi e i difetti nella realizzazione dell'opera. Inoltre, proprio in relazione al tempo trascorso (dal 2015 al 2017) il Tribunale aveva posto al C.T.U. uno specifico quesito in merito all'accertamento del lamentato aggravamento dei vizi. Il C.T.U. IN. , CP_8 confrontando lo stato dei luoghi con i rilievi del 2015 dell' IN. R_
(consulente che aveva eseguito l'A.T.P.), dando atto che non erano stati effettuati interventi di ripristino in base a quanto riconosciuto dai consulenti di parte, ha chiaramente affermato che “non sono emerse situazioni di aggravamento di vizi, tali da comportare potenziali maggiori e/o diverse opere di ripristino degli stessi e conseguenti maggiori costi di ripristino rispetto a quanto prospettato dallo stesso Ing. ” (pag. 10 c.t.u.). La suddetta conclusione è R_ stata congruamente giustificata dal C.T.U. , che si era recato CP_8 presso gli immobili insieme ai consulenti di parte (vd. allegato 3 documenti allegati alla perizia), all' esito di un confronto fotografico, riportato nell'elaborato, in relazione ad un campione significativo dei vizi accertati. Il raffronto, di cui si ha evidenza mediante l'esame dell'elaborato peritale, è stato solo fotografico quanto alla situazione passata, mentre risulta corroborato da idoneo sopralluogo quanto alla situazione in essere al momento dell'espletamento dell'indagine peritale, situazione parimenti raffigurata da fotografie inserite nell'elaborato. Questo raffronto ha, dunque, consentito di accertare l'insussistenza dell'aggravamento in contestazione, mediante la comparazione, per l'appunto, della situazione di fatto anteriore a quella successiva, contrariamente a quanto sostenuto da . Pt_1
Quest'ultima, peraltro, a tale riguardo (cfr. anche secondo motivo) si limita a dedurre che erano necessarie approfondite “verifiche tecniche con idonei strumenti”, senza precisare compiutamente quali fossero dette verifiche e senza precisare quali fossero le “evidenze scientifiche” evocate e in tesi disattese dal C.T.U., sicché in questa parte la doglianza è anche inammissibile.
9.2. Con il secondo motivo (pagg. 9-12) lamenta “Difetto di Pt_1 istruttoria sotto diverso profilo. Errori e superficialità tecnica dell'elaborato peritale”. Deduce che il Tribunale ha aderito a quanto affermato e ritenuto dal C.T.U., sebbene, ad avviso dell'appellante principale, fossero presenti numerosi errori nella perizia depositata.
In particolare lamenta: a) la diminuzione di € 5.000,00 nella Pt_1 quantificazione dei lavori di impermeabilizzazione rispetto al preventivo redatto nella C.T.U. resa dall' IN. (vd. pag. 22 R_ integrazione alla relazione di A.T.P.); b) la non considerazione dell'aggravamento dei vizi riscontrati nel primo sopralluogo del 2015, in sede di A.T.P., e l'utilizzo di metodi non scientifici, consistenti solo nel confronto tra lo stato di fatto e le foto scattate dall' IN. nel R_
2015; c) l'errata attribuzione alle parti in causa delle opere affette da vizi.
9.2.1. Il motivo è inammissibile.
Richiamate le considerazioni che precedono sul dedotto aggravamento (la censura viene in buona sostanza meramente reiterata), e dunque ribadito che il C.T.U. lo ha escluso anche in risposta alle osservazioni critiche dei consulenti di parte, osserva il
Collegio che il C.T.U. , nella quantificazione dei lavori di CP_8 ripristino e impermeabilizzazione, ha riportato le stesse somme indicate nel preventivo redatto nell'espletamento dell'A.T.P. dall' IN. (cfr. pag.7 C.T.U. ) e anche il Tribunale ha liquidato le R_ CP_8 stesse somme ivi indicate, quando ha individuato la percentuale di responsabilità imputabile a ciascuno dei soggetti coinvolti.
La censura riferita all'asserita indebita decurtazione di euro 5.000 per le impermeabilizzazioni non è compiutamente spiegata, stante la premessa di cui si è appena detto, né consente una maggiore comprensione della censura il richiamo alla pag.22 dell'integrazione dell'A.T.P., atteso, tra l'altro, che neppure specifica Pt_1 compiutamente se la lamentata “quantificazione al ribasso” si riferisca ai lavori del condominio “Ai RA” oppure agli altri lavori appaltati.
Quanto alle percentuali di attribuzione di responsabilità ai vari soggetti coinvolti, l'illustrazione della doglianza è effettuata da Pt_1 con il terzo motivo, che verrà, pertanto, appena di seguito scrutinato.
9.3. Il terzo motivo (pagg. 12-15) è così rubricato: “Erronea valutazione delle risultanze della CT – omessa pronuncia su questioni di rilevanza giuridica”. deduce che il Tribunale non Pt_1 ha motivato le ragioni che hanno portato la sentenza a disattendere le osservazioni critiche formulate dal C.T.P., sebbene adeguatamente supportate e dettagliate, ma, al contrario, ha riportato acriticamente le conclusioni del C.T.U.. L'appellante principale rileva, sotto ulteriore profilo, che il Tribunale ha errato nel non considerare che la responsabilità delle parti in causa è solidale ex lege e che la quota di responsabilità vale solo ai fini di una ripartizione interna in caso di rivalsa. Di conseguenza, il Geom. risponde in via solidale con per i CP_1 Controparte_11 vizi del gruppo A) e con per i vizi del gruppo B) Controparte_2
e C). Inoltre Cairo deduce che il primo Giudice ha omesso di pronunciarsi sulle ragioni secondo cui, nel punto C) della perizia
(importo di danno stimato per detta macrocategoria pari a euro 5.900), ha distribuito la responsabilità tra e il Controparte_2 geom. attribuendo il 15% alla prima e il 10% al Controparte_1 secondo, senza prevedere il 100% della responsabilità con previsione di solidarietà, seguendo l'errata ricostruzione del C.T.U. secondo cui la si era occupata della realizzazione dei Parte_6 sottofondi, eseguiti in realtà dalla ditta come Controparte_2 da contratto di appalto. Infine, l'appellante principale rileva che il
Tribunale ha detratto dall'importo dovuto al di € 18.420,54, CP_1 comprensivo di IVA, la somma che il professionista deve corrispondere alla società di € 7.102,50, senza IVA.
9.3.1. Il motivo è parzialmente fondato.
9.3.2. La doglianza circa l'erronea valutazione delle risultanze della
C.T.U. è sostanzialmente ripetitiva di quanto ha dedotto nei Pt_1 precedenti motivi ed è in ogni caso inammissibile perché non si confronta con il percorso argomentativo della sentenza impugnata.
Infatti il Tribunale ha spiegato chiaramente e sufficientemente (cfr.
Cass. 32069/2023; 12195/2024), condividendole, le conclusioni a cui era pervenuto il C.T.U. IN. , anche in risposta alle CP_8 osservazioni dei CC.TT.PP., comprese quelle del C.T.P. Ing.
(vd. pag. 22 C.T.U.). Per_2
9.3.3. E' invece fondata la censura relativa all'omessa statuizione di condanna in solido dei coobbligati.
Occorre precisare, per chiarezza espositiva, che, come incontroverso in causa, al era stato conferito l'incarico professionale, come CP_1 da contratto di data 04.08.2008, avente ad oggetto “la progettazione, d.d.l. opere murarie, sicurezza cantieri e pratiche catastali relativa alla costruzione di edifici commerciali/residenziali in Grancona Via Pederiva laterale, quota di spettanza piano di lottizzazione”. Detto incarico era attinente alla progettazione per la costruzione del complesso immobiliare poi denominato condominio
“ e detti lavori erano stati eseguiti dalla Parte_3 [...] di seguito cessata. Il medesimo incarico Controparte_11 professionale era stato esteso, nell'anno 2010, all'edificazione di un ulteriore complesso immobiliare da situarsi in un altro terreno censito nel Comune di Grancona di proprietà di e l'impresa Parte_1 appaltatrice di detti ultimi lavori era la Controparte_2
Ora, benché nelle conclusioni rassegnate (come riportate anche nella sentenza impugnata) avesse chiesto la condanna solidale di Pt_1
e (socio unico della cessata CP_1 CP_3 [...]
) per gli inadempimenti relativi all'appalto del CP_11
“ e la condanna solidale di e di Parte_3 Parte_3 CP_1
per gli inadempimenti relativi all'altro appalto, il Controparte_2
Tribunale ha limitato la condanna pro quota dei suddetti coobbligati in base alla ripartizione di responsabilità come indicata dal C.T.U.
[...]
. CP_8
Il Tribunale ha premesso che “il CT IN. di suddivideva nelle CP_8 seguenti tre macrocategorie i vizi già accertati e stimati dal CT IN.
nell'ambito del procedimento per ATP n. 7482/2014 Persona_3
R.G.: “ e relativi danni da infiltrazioni di acqua piovana dal Pt_7 solaio posto a copertura del garage all'immobile denominato
Condominio ai RA (importo complessivo stimato dal precedente C.T.U. € 3.000,00); e relativi danni da infiltrazioni CP_14 accertati al complesso commerciale (supermercato) e residenziale
(importo complessivo stimato dal precedente C.T.U. € 23.050,00);
C. Vizi e relativi danni alle pavimentazioni esterne accertati al complesso commerciale (supermercato) e residenziale (importo complessivo stimato dal precedente C.T.U. € 5.900,00)”.
Quanto alla macrocategoria di vizi e danni accertati sub A (impresa appaltatrice la poi cessata), il CT IN. Controparte_11 [...]
attribuiva al la responsabilità “In qualità di direttore CP_8 CP_1 dei lavori: mancata impartizione di idonei accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi, mancata vigilanza in fase di esecuzione” nella misura del 25%; la medesima percentuale del 25% di responsabilità veniva attribuita al professionista, per le medesime causali, anche con riferimento alla macrocategoria sub B (impresa appaltatrice;
Controparte_2 invece, con riguardo alla macrocategoria sub C (impresa appaltatrice la percentuale di responsabilità attribuita al Controparte_2 CP_1
(“In qualità di direttore dei lavori: mancata impartizione di idonei accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi”) era del 10%. Inoltre, il CT IN. , sempre Per_5 seguendo la suddivisione nelle macrocategorie suindicate, aveva individuato la quota di responsabilità di quanto alla Controparte_2 macrocategoria sub B, nella percentuale del 75%, mentre, quanto alla macrocategoria sub C, nella percentuale del 15%.
Sulla scorta di tali risultanze peritali, il Tribunale ha di seguito proceduto ad individuare l'importo dei crediti di pro quota e ha Pt_1 condannato i soggetti coobbligati non in solido, ma in base alla rispettiva percentuale di responsabilità come sopra stabilita dal
C.T.U.
Ciò posto, osserva il Collegio che, a fronte di un'espressa domanda di diretta, in primo grado, ad ottenere la condanna solidale dei Pt_1 coobbligati, la suddetta statuizione del Tribunale non può ritenersi corretta poiché, secondo consolidato orientamento di legittimità, sussiste la responsabilità in solido tra appaltatore e direttore dei lavori (tra le tante Cass. 12195/2024, Cass. 18289/2020; Cass.
23350/2013; Cass. 22643/2012), ed invero il primo Giudice non ha neppure spiegato le ragioni giustificative della disposta condanna pro quota.
Anche con recenti pronunce la Cassazione ha ribadito che “In tema di appalto, la responsabilità dell'appaltatore e del progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso
a determinare il danno subito dal committente, è improntata al vincolo della solidarietà, ai sensi del combinato disposto degli artt.
2055, comma 1, e 1292 c.c., dovendo il giudice procedere all'accertamento e ripartizione delle rispettive quote di responsabilità solo a fronte di specifica domanda in tal senso, facendo ricorso al criterio sussidiario della parità delle colpe - di cui all'art. 2055, comma 3, c.c. - nel caso in cui, per l'impossibilità di provare le diverse entità degli apporti causali, residui una situazione di dubbio oggettivo e reale” (Cass.14378/2023).
La Suprema Corte ha avuto modo altresì di ulteriormente chiarire che “Qualora il danno subito dal committente rientri nell'ambito dell'art. 1669 c.c. e sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori (...) entrambi rispondono solidalmente dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse, trovando il vincolo di responsabilità solidale fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c."
(Cass.22575/2022). In altre parole, in tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale (Cass. 18289/2020).
La Cassazione ha pure di recente ribadito (Cass.29251/2024) che
“La responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c. si applica non solo a carico del costruttore, ma anche di coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell'opera, come il progettista e il direttore dei lavori, purché la rovina o i difetti si ricolleghino a fatti a loro imputabili, sicché la loro chiamata in causa da parte dell'appaltatore convenuto in giudizio, esperita non solo a fini di garanzia, ma anche per rispondere della pretesa dell'attore, comporta che la domanda originaria, pur senza espressa istanza, si estenda automaticamente nei loro riguardi, trattandosi di individuare il responsabile nell'ambito di un rapporto oggettivamente unico.”
9.3.4. In applicazione dei suesposti principi, non colgono nel segno le contrarie deduzioni di e dirette a sostenere che il CP_5 CP_1 secondo non può essere chiamato a rispondere di carenze imputabili alla nella materiale realizzazione di parti dell'opera. Controparte_2
A tale riguardo, rileva il Collegio che, come condivisibilmente affermato dal Tribunale, dalle risultanze di causa è emerso che il aveva assunto la qualità di progettista delle opere CP_1 architettoniche e di direttore lavori nella realizzazione degli immobili per cui è causa, senza limitazioni di sorta. Tanto è dimostrato dalla documentazione prodotta da (cfr. doc. n. 6, 7, 14 e 16 prodotti Pt_1 da nella causa sub n. 7265/2017 R.G. – si tratta di Parte_1 dichiarazioni di inizio lavori e dei successivi certificati di agibilità, dal cui esame si evince inequivocabilmente, proprio in base alle dichiarazioni rese dallo stesso professionista, che egli aveva assunto l'incarico, esplicitato nei citati documenti, di direttore lavori per la realizzazione dei suindicati complessi immobiliari) e anche dall'esame delle testimonianze assunte in primo grado (cfr. teste
, titolare dell'impresa che aveva eseguito i lavori di Testimone_1 prevenzione incendi, - verbale udienza del 20.02.2020-; teste
[...]
, INegnere che aveva effettuato i calcoli strutturali - verbale Tes_2 udienza del 20.02.2020-; teste , tecnico comunale Testimone_3 che aveva seguito le pratiche edilizie, il quale all'udienza del
27.02.2020 confermava che “l'incarico di direttore dei lavori come risulta dal formale incarico depositato in comune” gli risultava ricoperto dal geom. cfr. testi , Controparte_1 Testimone_4 e delle ditte incaricate rispettivamente di Tes_5 Tes_6 eseguire gli scavi, le pitture ed i serramenti – verbale udienza del
27.02.2020 -, i quali confermavano di essersi sempre rivolti e confrontati con il in qualità di direttore lavori). CP_1
Va ribadito che il direttore dei lavori esercita, per conto del committente, i medesimi poteri di controllo sull'attuazione dell'appalto che questi ritiene di non poter svolgere di persona, sicché ha il dovere, attesa la connotazione tecnica della sua obbligazione, di vigilare affinché l'opera sia eseguita in maniera conforme al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica
(tra le tante Cass.29331/2024). Pertanto, contrariamente a quanto sostengono il e , rientrava tra i doveri del CP_1 CP_5 professionista quello di controllare anche la correttezza della materiale realizzazione di parti dell'opera da parte delle appaltatrici, nel senso precisato, e la sua negligenza e/o imperizia, invero neppure compiutamente e specificamente contestata, risulta accertata tramite la C.T.U..
Infine, occorre dare atto che, nel presente grado, non ha più Pt_1 chiesto, in relazione ai danni imputati alla cessata Controparte_11 per i lavori inerenti il condominio “ , la condanna in
[...] Parte_3 solido del e di , quale socio unico della CP_1 CP_3 suddetta società (cfr. punto 4 conclusioni riportate in epigrafe), Pt_1 prestando così acquiescenza al decisum del Tribunale sul punto
(censurato solo con riferimento alla statuizione sulle spese di lite, come si dirà), ma ha reiterato la domanda di condanna del CP_1 per l'intero credito risarcitorio, proprio in forza della solidarietà, azionato in riferimento al suddetto appalto per i lavori inerenti il condominio “ . Anche detta domanda è da ritenersi Parte_3 fondata, in base alle medesime argomentazioni espresse con riferimento al debito solidale del relativo all'altro appalto, CP_1 intercorso tra ed atteso che le modalità di Pt_1 Controparte_2 espletamento dell'incarico sono state le medesime.
9.3.5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, deve rideterminarsi il credito risarcitorio azionato da nei confronti Pt_1 del che è pari all'importo di euro 3.000 (come CP_1 complessivamente determinato dal C.T.U. IN. per i lavori Per_5 della macrocategoria A inerenti il condominio “ ), oltre Parte_3 interessi al tasso legale dalla domanda al saldo. Deve altresì rideterminarsi il credito risarcitorio azionato in via solidale da Pt_1 nei confronti del e di che è pari all'importo CP_1 Controparte_2 complessivo di euro 29.000,00 (macro categoria vizi B e C per i vizi inerenti l'altro appalto eseguito da , oltre interessi al Controparte_2 tasso legale dalla domanda al saldo, e pertanto il va CP_1 condannato in solido con al pagamento di Controparte_2 quest'ultimo importo.
Il debito solidale del professionista non può essere compensato con il suo credito personale per i compensi contrattuali dovutigli da Pt_1
(euro € 18.420,54, oltre interessi al tasso legale dal 30.01.2017 al saldo effettivo). Non si verte, infatti, in ipotesi di compensazione propria, che non può rilevarsi d'ufficio e non risulta chiesta dal atteso che, come anche recentemente chiarito dalla CP_1
Cassazione, “A) Le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità – che include il requisito della certezza – ed esigibilità. Verificata la ricorrenza dei predetti requisiti, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione – legale – a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda. B) Se il credito opposto in compensazione è certo, ma non liquido, nel senso di non determinato, in tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è facile e pronta;
quindi, o può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale fino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido,
o può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione. C) Se
è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 cod. proc. civ.) il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale” (così Cass.18750/2023).
Neppure ricorrono i presupposti per la cd. compensazione impropria perché il credito personale del ha fonte contrattuale, mentre CP_1 il suo debito solidale ha fonte extra-contrattuale (art.1669 c.c.). È noto, infatti, che la c.d. compensazione impropria (o atecnica), istituto di elaborazione giurisprudenziale, si concretizza in un mero accertamento contabile di "dare e avere" con elisione automatica dei rispettivi crediti, fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che sia necessaria l'eccezione di parte. La compensazione impropria opera quando le contrapposte ragioni di credito delle parti scaturiscono dal medesimo rapporto obbligatorio, il che non è nel caso in esame, per quanto si è detto.
Resta, infine, assorbito il profilo di doglianza riferito alla ripartizione di responsabilità tra la ditta e l'appaltatrice Pt_6 Controparte_2 in relazione al quale non ha più interesse, una volta statuita la Pt_1 condanna solidale, per l'intero, del e di CP_1 Controparte_2
9.4. Con il quarto motivo (pagg. 15-16) l'appellante principale denuncia “Errata imputazione del quantum del danno a
. Sostiene che il Tribunale ha errato nel non Controparte_2 prevedere la responsabilità solidale per i danni causati dalla società appaltatrice e dal direttore lavori ex art. 2055 c.c., in base al quale tali soggetti sono entrambi autori del medesimo illecito extracontrattuale e pertanto rispondono del danno cagionato integralmente e in solido, indipendentemente dalla graduazione delle rispettive colpe nei rapporti interni.
9.4.1. Il motivo è sostanzialmente ripetitivo del terzo ed è fondato nei termini sopra precisati.
9.5. Il quinto motivo (pagg. 16-18) è rubricato “Ingiustificata/errata condanna alle spese nei confronti di ”. afferma CP_3 Pt_1 di essere stata erroneamente condannata alle spese processuali nei confronti di , dal momento che quest'ultimo era stato CP_3 convenuto in causa per far accertare la responsabilità della società
(di cui era socio e poi liquidatore). Ad Controparte_11 avviso dell'appellante principale, correttamente è stato evocato in giudizio il per ottenere la condanna del come CP_3 CP_1 responsabile in solido dei danni cagionati a . Il primo Giudice Pt_1 avrebbe errato nel non tenere in considerazione tale aspetto, condannando la società appaltatrice a pagare le spese di giudizio al in applicazione del principio di soccombenza, nonostante CP_3 fosse stata accertata la responsabilità della società
[...] per i vizi del gruppo A) al 75%, sicché in relazione Controparte_11
a detto accertamento non sussisteva la soccombenza della deducente . Pt_1
9.5.1. Il motivo è manifestamente infondato.
Risulta dagli atti di primo grado che era stato CP_3 convenuto in giudizio da quale socio unico e poi liquidatore de Pt_1
società appaltatrice dei lavori relativi al Controparte_11 condominio “ , cessata nel maggio 2015. chiedeva Parte_3 Pt_1 che, quanto alla realizzazione del condominio “ , il Parte_3
, nelle suddette qualità e quale assegnatario di somme in CP_3 bilancio finale di liquidazione de fosse Controparte_11 condannato, in solido con il a risarcire i danni subiti da , CP_1 Pt_1 quantificati in € 19.660,00 oltre oneri amministrativi e tasse. Il
Tribunale ha statuito sul punto che aveva dimostrato Pt_1 tardivamente (solo in comparsa conclusionale) la riscossione di un credito da parte di in base al bilancio finale di liquidazione, CP_3
e detta statuizione non è stata affatto censurata.
Tanto precisato, la soccombenza di deve valutarsi in relazione Pt_1 alla domanda come sopra proposta ed indubitabilmente è stata totale, con riguardo al rapporto processuale istaurato nei confronti del . In quest'ottica, è del tutto inconferente quanto ora CP_3 dedotto circa l'accertamento della responsabilità della cessata
[...]
, che, proprio in base alla prospettazione della Controparte_11 domanda svolta da verso il , non ha assunto affatto Pt_1 CP_3
l'autonomo e dirimente rilievo invocato.
9.6. Il sesto motivo (pag. 18), rubricato “Errate statuizioni in ordine alle spese”, denuncia l'errata liquidazione delle spese processuali poiché il Tribunale ha applicato i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 anziché quelli del D.M. n. 147/2022, ed ha considerato lo scaglione da € 5.200,00 a € 26.000,00, disattendendo il principio di calcolo dei compensi sulla base del valore della domanda. Cairo rileva, inoltre, che le cause inizialmente erano due e, pertanto, era necessario liquidare le spese per entrambe almeno per le fasi svolte. Infine si duole dell'errata compensazione delle spese di lite nel rapporto processuale con il anche perché, in accoglimento dei CP_1 precedenti motivi, il credito risarcitorio risultava aumentato.
9.6.1. Il motivo è parzialmente fondato, invero in parte anche assorbito, stante la parziale riforma della sentenza impugnata da cui consegue, nei rapporti processuali coinvolti dalla riforma, la nuova liquidazione delle spese di primo grado.
La censura non coglie nel segno nella parte concernente la lamentata erroneità dello scaglione di riferimento, da individuarsi in base al valore del decisum. La Cassazione ha avuto modo di ripetutamente precisare (tra le tante Cass. 30999/2023) che “In materia di spese processuali, la regola contenuta nell'art. 5 del d.m. n. 140 del 2012, secondo cui il valore della causa, nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, va fissato sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice e non di quella domandata, ha lo scopo di calmierare le liquidazioni a favore di chi abbia richiesto importi eccesivi rispetto al dovuto, mantenendo a carico di chi agisce i possibili maggiori costi di difesa cagionati da una pretesa esorbitante rispetto a quanto spettante”.
E' infondata anche la doglianza relativa alla compensazione delle spese di lite nei confronti del atteso che senz'altro permane, CP_1 anche all'esito della presente fase di gravame, la reciproca soccombenza, essendo, tra l'altro, il credito del professionista pari ad un importo non modesto (euro 18.420,54, oltre interessi al tasso legale dal 30.01.2017 al saldo effettivo).
Devono, invece, essere nuovamente liquidate le spese di lite di primo grado nel rapporto processuale tra ed (il cui Pt_1 Controparte_2 appello incidentale va integralmente rigettato, come si dirà), facendo riferimento allo scaglione compreso tra euro 26.000,00 e 52.000,00, ossia determinato in base al decisum, nonché applicando i valori aggiornati al D.M. n. 147/2022 e considerando che, prima della riunione, nei separati giudizi di merito di primo grado si erano svolte le fasi di studio ed introduttiva. Infatti, secondo quanto chiarito dalla
Cassazione (cfr. Cass.13276/2018; Cass.22883/2015), in caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse.
Le spese di lite di primo grado che è condannata a Controparte_2 pagare a sono pertanto liquidate in complessivi euro 10.521,00 Pt_1 per compensi (euro 7.616,00 per le 4 fasi del giudizio di merito R.G.
n.1668/2017; euro 2.905,00 per le fasi introduttiva e di studio dell'altra causa riunita), oltre rimborso forfettario (15%) ed accessori di legge. 9.7. Con il settimo motivo (pagg. 18-20), rubricato “errata imputazione delle spese di ATP e CT”, deduce che le spese di Pt_1
C.T.U. non dovevano essere poste in solido tra le parti poiché con la perizia era stata accertata la responsabilità di Controparte_2
e del geom. Inoltre, erroneamente il Tribunale avrebbe CP_1 posto a carico di le spese di A.T.P., dal momento che le parti Pt_1 convenute in giudizio erano state solamente e Controparte_2
Co
Controparte_11
9.7.1. Il motivo è parzialmente fondato.
Non merita accoglimento la censura in ordine alle spese di C.T.U., che devono essere poste in solido tra le parti, poiché l'indagine peritale viene effettuata in funzione di un interesse comune (cfr.
Cass. 28572/2023; Cass. 16074/2023, secondo cui “La prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze, indipendentemente dalla ripartizione in essa operata dell'onere delle spese processuali”). Dette spese rientrano pertanto tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c., sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, senza violare in tal modo il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma solo l'esclusione del rimborso
(Cass.11068/2020).
È invece fondata la doglianza relativa alle spese per la consulenza tecnica preventiva, poiché, in sede di giudizio di merito, la regolamentazione di esse segue lo stesso regime previsto per le spese di C.T.U. (Cass.29850/2023; Cass.9735/2020), tanto più considerando che, nella specie, l'indagine eseguita ante causam, poiché esaustiva, è stata meramente integrata e completata nel giudizio di merito. Pertanto anche le spese di A.T.P. (euro 6.715,52) vanno poste a carico solidale delle parti , ed così Pt_1 CP_1 Controparte_2 come quelle della C.T.U. espletata nel giudizio di merito di primo grado. Va, infine, aggiunto che le spese di A.T.P. e di C.T.U. vanno ripartite nei rapporti interni in misura paritaria tra le parti suindicate, in applicazione della regola generale che disciplina la solidarietà e anche in considerazione del rilevante ridimensionamento delle pretese risarcitorie di , tale da giustificare il mancato integrale Pt_1 rimborso degli esborsi sostenuti da quest'ultima parte per i titoli di cui trattasi.
10. Appello incidentale di Controparte_2
10.1. Il primo motivo (pagg. 10-16) è rubricato “mancato accoglimento della domanda riconvenzionale svolta da
nullità del capo della sentenza per assenza di Controparte_2 motivazione e di argomentazione – violazione degli artt. 115 e 116
c.p.c., nonché per violazione dei principi regolatori dell'onere della prova”. Ad avviso di la committente avrebbe Controparte_2 Pt_1 dovuto essere condannata al pagamento di € 71.760,00 a saldo della fattura n. 14 emessa il 13.05.2013 dalla suddetta appaltatrice, poiché l'opera era stata accettata senza contestazioni della società appaltante l'importo spettante era stato calcolato sulla base della differenza tra l'ammontare delle quantità e qualità delle lavorazioni previste dal contratto e le fatture precedentemente incassate. In particolare si deduce che, nonostante la contabilità d'impresa fosse tenuta da e la stessa non avesse ottemperato all'ordine del Pt_1 giudice ex art. 210 c.p.c. di esibizione in giudizio dei libretti delle misure e degli stati di avanzamento dei lavori inerenti alle opere realizzate (vd. ordinanza 3.5.2021), la società appaltatrice aveva comunque fornito un principio di prova in merito all'esistenza dei libretti delle misure, producendo quelli consegnati in corso d'opera e dimostrando che la contabilità era tenuta dal committente. Deduce che il Tribunale ha errato nel rigettare la domanda Controparte_2 riconvenzionale, motivando tale rigetto sulla base di assenza di prova, poiché ha mancato di considerare le risultanze istruttorie, in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dei principi di ripartizione dell'onere della prova. Inoltre, sulla base del principio della
«vicinanza della prova», l'onere probatorio incombe sul debitore, e quindi nel caso di specie su , che aveva occultato la contabilità Pt_1 di cantiere. Infine, ad avviso di il Tribunale ha Controparte_2 omesso di determinare il prezzo ex art. 1657 c.c. e la sentenza risulta nulla per mancata valutazione del materiale probatorio e per incomprensibilità del percorso logico- giuridico a base della decisione.
10.2. Il secondo motivo (pagg. 16-18) è rubricato “assenza di motivazione circa la piena adesione del Giudice alla lacunosa CT”, stante l'adesione acritica del Tribunale alla lacunosa C.T.U., posta a fondamento della decisione, mentre non avrebbe dovuto condividersi, nella parte in cui l'IN. aveva dichiarato di non CP_8 poter fornire una risposta in merito alla quantificazione del credito dell'appaltatrice per i lavori svolti e non pagati.
10.3. Il terzo motivo (pagg. 18-20) è rubricato “Omessa valutazione delle risultanze probatorie e del comportamento ostruzionistico processuale di controparte”, in riferimento al documento n. 23 di
, che, ad avviso di costituiva un riconoscimento Pt_1 Controparte_2 di debito, relativamente all'an, poiché restava in contestazione solo il quantum. Si deduce che il Tribunale ha omesso di considerare tale prova documentale, nonché la condotta ostruzionistica di , che Pt_1 aveva impedito a di dimostrare il suo diritto di Controparte_2 credito, in quanto non aveva esibito in giudizio i libretti delle misure e i SAL delle opere realizzate dall'impresa, oltre ad aver ritardato le operazioni peritali con l'istanza di sostituzione del C.T.U.. 10.4. I motivi primo, secondo e terzo, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono infondati e in parte inammissibili.
10.4.1. Occorre in primo luogo rilevare che la fattura in questione, benché di rilevante importo, non contiene alcuna indicazione dei lavori o delle opere a cui si riferisce, poiché è ivi indicata solo la generica dicitura “saldo per lavori di costruzione di un fabbricato ad uso residenziale e commerciale nel Comune di Grancona, località
Pederiva”, né l'appaltatrice ha precisato a quali specifici lavori oppure opere si riferisca l'importo preteso, come era suo onere, quantomeno a livello di allegazione. Infatti le fatture non costituiscono prova del credito dell'appaltatore, in quanto documenti fiscali provenienti dalla parte stessa, salvo che non siano state portate a conoscenza del committente e che questi le abbia accettate senza riserve (Cass.
14399/2024 “Non costituiscono idonea prova dell'ammontare del credito dell'appaltatore per il proprio compenso le fatture dallo stesso emesse, trattandosi di documenti fiscali provenienti dalla parte stessa, né la contabilità redatta dal direttore dei lavori (o dallo stesso appaltatore), salvo che, con riferimento a quest'ultima, risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi
l'abbia accettata senza riserve”).
Non può affatto ritenersi che dal documento n. 23 prodotto da Pt_1 si evinca il riconoscimento del debito di cui alla citata fattura oppure un'accettazione delle opere senza riserve, contrariamente a quanto deduce poiché la committente si era espressamente Controparte_2 riservata di “controllare l'importo esatto dei lavori” e tanto risulta espressamente ribadito con una successiva esplicita missiva, con cui, peraltro, dà conto di aver chiesto, senza esito, il dettaglio dei Pt_1 conteggi rapportati alle opere (doc. n. 27 , ove si legge Pt_1
“chiedete il pagamento di una somma che non comprendiamo nemmeno da che conteggio arriva”, “non riconosciamo assolutamente l'importo”). D'altro canto il C.T.U. ha affermato di non poter individuare, con riferimento al contratto sottoscritto tra Pt_1 ed le opere effettivamente realizzate dalla stessa Controparte_2
né risultava tecnicamente possibile, in un edificio Controparte_2 pressoché ultimato, “mediante misurazioni puntuali, risalire alle quantità di tutti i materiali impiegati per poi procedere con la quantificazione delle opere mediante l'applicazione dei prezzi unitari”.
In questo contesto, dunque, assume decisivo rilievo la totale carenza di allegazione specifica, da parte dell'appaltatrice, circa i lavori rimasti impagati, considerato altresì che, come dedotto da e Pt_1 non compiutamente contestato, la citata fattura n.14 è stata inviata alla committente dopo un anno dal rilascio dell'agibilità (cfr. doc. n.
16 causa 7265/2017 R.G.) e dal pagamento dell'ultima fattura da parte di . Non ha, di conseguenza, rilevanza nel senso invocato,
Pt_1 ossia sempre alla stregua della carenza allegativa di cui si è detto, il fatto che abbia dichiarato di non essere in possesso dei libretti
Pt_1 delle misure, considerato, peraltro, che essi devono essere redatti e tenuti dal direttore dei lavori e controfirmati dall'appaltatrice, in base alle previsioni della normativa di settore. In ogni caso neppure è emerso con certezza dall'istruttoria testimoniale che le misurazioni fossero sempre eseguite da , figlio degli Testimone_7 amministratori di , il quale prima ha riferito di essersi occupato
Pt_1 delle misurazioni e delle fatture per conto di (verbale ud.
Pt_1
24.10.2019) e di seguito ha dichiarato di essersi occupato solo dei pagamenti per conto di e di aver “provveduto ad effettuare Pt_1 misurazioni solo in due occasioni a seguito di dubbi da parte della direzione dei lavori circa il materiale fornito” (ud. 27-2-2020; cfr. anche il teste , che pure si è limitato genericamente Testimone_8
a riferire che si occupava della contabilità). Testimone_7 Inconferente è il richiamo alla violazione dell'art. 1657 c.c., che disciplina una diversa fattispecie, in quanto, come si è detto e si ribadisce, nel caso in esame l'appaltatrice non ha neppure compiutamente allegato a quali opere si riferisca la fattura in questione. Secondo il consolidato orientamento della Cassazione
(cfr. da ultimo Cass. 26365/2022) “Il potere del giudice di determinare il corrispettivo dell'appalto ex art. 1657 c.c. se le parti non abbiano né pattuito la misura, né stabilito il modo per calcolarlo,
e sempre che non possa farsi riferimento alle tariffe esistenti ed agli usi, è esercitabile solo ove non si controverta sulle opere eseguite dall'appaltatore, atteso che, in tal caso, questi deve provare l'entità
e la consistenza delle opere, non potendo il giudice stabilire il prezzo di cose indeterminate né consentire all'attore di sottrarsi all'onere probatorio che lo riguarda”.
10.5. Il quarto motivo (pagg. 20-21) è rubricato “condanna al pagamento per gli asseriti danni in capo ad e rigetto Controparte_2 delle eccezioni di prescrizione e decadenza: lacunosa ed errata motivazione, basatasi sulle sole risultanze della CT”. Si sostiene che al caso di specie era necessario applicare l'art. 1667 c.c., e non l'art. 1669 c.c., poiché non è possibile considerare “gravi” i vizi in contestazione, dato che i corrispondenti danni sono stati stimati in
€ 18.172,50 a fronte del valore INente del complesso immobiliare, pari a diverse centinaia di migliaia di euro. Inoltre, si deduce che l'opera è stata consegnata a nel 2012 e subito messa a reddito, Pt_1 sicché deve escludersi che l'immobile commerciale fosse viziato da difetti gravi che ne inibissero l'uso. Tale assunto si assume avallato da quanto accertato in sede di A.T.P., poiché, a dire di non erano stati rilevati gravi vizi costruttivi, ma Controparte_2 solamente meri difetti di costruzione, che non compromettevano la funzionalità degli edifici. Ad avviso di pertanto, Controparte_2
era incorsa nella decadenza del termine di sessanta giorni per Pt_1 la denuncia dei vizi dell'opera, nonché nella prescrizione ex art. 1667
c.c. per la proposizione dell'azione.
10.5.1. Il motivo non è fondato.
La Suprema Corte ha reiteratamente ribadito che si configurano come gravi difetti negli edifici, a norma dell'art. 1669 c.c., anche i vizi che pregiudicano in modo grave il normale godimento, la funzionalità e l'abitabilità degli stessi, anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell'opera (“Questa Corte ha così costantemente spiegato che configurano gravi difetti dell'edificio, a norma dell'art. 1669 c.c., anche le carenze costruttive dell'opera - da intendere altresì quale sINola unità abitativa - che pregiudicano
o menomano in modo grave il normale godimento e/o la funzionalità
e/o l'abitabilità della medesima, come allorché la realizzazione è avvenuta con materiali inidonei e/o non a regola d'arte ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell'opera (quali le impermeabilizzazioni e la pavimentazione dei balconi), purché tali da incidere negativamente ed in modo considerevole sul suo godimento
e da comprometterne la normale utilità in relazione alla sua destinazione economica e pratica, e per questo eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici”
– tra le tante Cass. 1423/2019; Cass. Sez. U, 7756/2017; Cass.
20644/2013).
Nella specie, come correttamente evidenziato dal Tribunale, in considerazione della tipologia e gravità dei vizi e difetti accertati (cfr.
C.T.U. dell'IN. circa la descrizione puntuale dei danni da CP_8 infiltrazioni di acqua piovana dal solaio posto a copertura del garage all'immobile denominato condominio “ , nonché di quelli Parte_3 da infiltrazioni al complesso commerciale e residenziale e da infiltrazioni alle pavimentazioni esterne allo stesso complesso commerciale e residenziale) trova applicazione l'art. 1669 c.c., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto la realizzazione dell'opera è avvenuta con materiali non idonei ovvero non a regola d'arte, anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell'opera stessa quali impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi pavimentazioni, impianti e altro;
detti gravi difetti, tali da compromettere la funzionalità e l'abitabilità dell'opera, erano eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria (cfr. espressamente Cass.1751/2018; Cass.27315/2017).
Di conseguenza, non era decaduta dal termine di un anno per Pt_1 la denunzia, né tantomeno era prescritto il suo diritto ad agire in giudizio entro il termine decennale. Il termine di un anno per la denuncia decorre dalla scoperta dei vizi, che avviene quando il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera; nel caso in esame detta conoscenza può ritenersi acquisita nel momento del deposito della relazione di consulenza tecnica redatta dal C.T.U. Ing. , in sede R_ di A.T.P. (Cass. 13707/2023; Cass. 1909/2025).
10.6. Il quinto motivo (pagg. 21-23) è rubricato “omessa valutazione della rilevanza del ruolo – e dunque della responsabilità
– del progettista e direttore dei lavori”. Si deduce che il in CP_1 qualità di progettista e direttore dei lavori, ha responsabilità esclusiva nella causazione dei danni, poiché la società
impresa edile di piccole dimensioni, ha Controparte_2 prestato la sua attività come nudus minister, attenendosi fedelmente al progetto redatto dal geometra e seguendo le sue direttive.
10.6.1. Il motivo è inammissibile.
La censura non esprime una critica compiuta e pertinente alle argomentazioni svolte sul punto dal Tribunale, secondo cui “non vi è prova agli atti, né la stessa può rinvenirsi dall'esame delle dichiarazioni testimoniali, che la stessa appaltatrice abbia manifestato il proprio eventuale dissenso rispetto ad altrettanto eventuali istruzioni errate fornitegli dal direttore lavori come, a mente di altrettanto consolidata giurisprudenza di legittimità (Cfr.
Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 21959 del 21.09.2017), avrebbe dovuto fare per andare esente dall'obbligo risarcitorio su di essa appaltatrice gravante in caso di difformità e vizi dell'opera” (pag.38 della sentenza impugnata). non esplicita, a confutazione di quanto ritenuto dal Controparte_2 primo Giudice, in base a quali circostanze concrete, dimostrate in causa, siano fondati gli assunti secondo cui non solo avrebbe agito come nudus minister, ma avrebbe anche reso palese il proprio dissenso rispetto ad eventuali istruzioni errate del CP_1
Va aggiunto, per quanto occorra, che la ripartizione interna delle responsabilità, come individuata dal C.T.U. e dal Tribunale (cfr. pag.
33, 34 e 36 della sentenza impugnata), è da ritenersi corretta e condivisibile in quanto supportata da idonei dati di riscontro, motivata in modo congruo e logico e, in ogni caso, si ribadisce, non efficacemente censurata in base alle considerazioni suesposte.
10.7. Il sesto motivo (pagg. 23-24) è rubricato “rigetto della domanda di garanzia: errata interpretazione delle clausole contrattuali”. invoca l'operatività della polizza Controparte_2 assicurativa stipulata con e denuncia la Controparte_4 nullità per violazione degli artt. 1229, 1431, 1342 e 1370 c.c. delle condizioni di polizza prese in considerazione dal primo Giudice per escludere la copertura assicurativa. Il contenuto di tali clausole si assume vessatorio, tale da necessitare di specifica approvazione per iscritto e, nel caso di dubbio, di interpretazione a favore dell'assicurato ex art. 1370 c.c..
10.7.1. Il motivo è inammissibile.
Il Tribunale ha ritenuto fondate le eccezioni di inoperatività della polizza sollevate da sul rilievo che “le Controparte_4 esclusioni di garanzia ivi contenute devono ritenersi perfettamente aderenti al caso di specie, con la conseguenza che la polizza invocata da deve ritenersi non operativa nella fattispecie Controparte_2 concreta, a nulla rilevando le (peraltro scarne) contestazioni svolte sul punto specifico dalla stessa società assicurata, la quale richiamava del tutto infondatamente la normativa sulle clausole vessatorie, che non trova davvero riscontro nel caso all'esame, come pure non lo trova il richiamo svolto all'art. 1229 c.c. che, per trovare eventuale applicazione, richiederebbe che l'esclusione della copertura assicurativa riguardasse un'ipotesi di colpa grave nell'inadempimento, evidentemente non ricorrente nel presente caso” (pag.40 e 41 della sentenza impugnata) .
La censura non si confronta con la motivazione svolta sul punto dal
Tribunale, che ha, tra l'altro, rilevato la genericità delle difese e argomentazioni di meramente riproposte nel Controparte_2 presente giudizio, senza che sia espressa una critica compiuta e pertinente alla suddetta ratio decidendi.
11. Appello incidentale tardivo di Controparte_1
Pregiudizialmente deve disattendersi l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata, in relazione al secondo motivo, da , Pt_1 secondo cui il avrebbe dovuto proporre impugnazione CP_1 autonoma entro il termine breve decorrente dalla notifica della sentenza.
La Cassazione ha avuto modo di precisare che l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, dovendosi consentire alla parte che avrebbe di per sé accettato la decisione di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con il principio della cd. parità delle armi tra le parti ed al fine di evitare una proliferazione dei processi di impugnazione (Cass. 26139/2022). Pertanto
l'impugnazione incidentale tardiva - da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione - può essere sollevata anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi,
l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 c.p.c.
e che occorre consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata (Cass.15100/2024; Cass.10477/2024).
11.1. Il primo motivo (pagg. 11-12 comparsa di costituzione del
9.01.2024 R.G. 1578/2023) censura il capo n. 8 della sentenza di primo grado, per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che fosse assorbita la domanda di manleva proposta nei confronti della
Compagnia di assicurazione poiché la Controparte_10 somma di € 7.102,50, ossia quella decurtata dal compenso spettante al professionista, o quella maggiore o minore eventualmente accertata nel corso del giudizio (cfr. punto 1 delle conclusioni rassegnate dal , doveva essere pagata dall'assicurazione in CP_1 quanto corrispondeva al pagamento da parte dello stesso dell'importo per i danni che erano stati attribuiti a sua responsabilità.
11.1.1. Il motivo è fondato nei limiti che si vanno ad illustrare.
Si è detto (cfr. § 9.3.5.) che la compensazione non può operare nella specie, stante il carattere solidale dell'obbligazione risarcitoria del erso , e dunque il debito del eve essere scisso CP_1 Pt_1 CP_1
e considerato separatamente dal suo credito per compenso professionale azionato nei confronti di . Pt_1 Di conseguenza, e quindi indipendentemente da ogni rilievo, pure non infondato, circa la contraddittorietà del percorso decisorio del
Tribunale sul punto, deve essere riformata la statuizione di primo grado concernente l' ”assorbimento” della domanda di manleva svolta dal nei confronti di e detta domanda deve CP_1 CP_5 essere esaminata.
Il Collegio non ritiene fondate le eccezioni di inoperatività della polizza sollevate da , secondo cui l'incarico del aveva CP_5 CP_1 riguardato le opere strutturali dei due fabbricati, ossia attività eccedenti i limiti della sfera di competenza dei geometri, e inoltre la garanzia operava per danni conseguenti a rovina totale o parziale delle opere nell'espletamento delle attività di progettazione e direzione lavori. Circa il secondo profilo, si è detto che la responsabilità ascritta anche al rientra nell'ambito CP_1 applicativo dell'art.1669 c.c., alla quale, all'evidenza, si riferisce la condizione di polizza richiamata. Quanto al primo profilo, come dedotto dal nella memoria di replica e risultante dalla CP_1 documentazione prodotta e dall'istruttoria espletata (cfr. teste
[...]
verbale ud. 24-10-2019), il aveva assunto l'incarico di Tes_9 CP_1 progettista delle opere architettoniche, mentre l'incarico di progettista per le opere in cemento armato era stato assunto dall' IN. (teste , INegnere che aveva effettuato i Tes_2 Testimone_2 calcoli strutturali - verbale udienza del 20.02.2020).
Ciò posto, in parziale accoglimento del motivo di cui trattasi, la va condannata a manlevare il dei danni che egli è CP_5 CP_1 tenuto a risarcire a , ma solo nei limiti della quota di Pt_1 responsabilità allo stesso ascrivibile e come determinata nella sentenza impugnata (che questa Corte condivide, come già precisato), nonché con la franchigia e nei limiti di massimale previsti nella polizza, come evidenziato da . CP_5 Nello specifico, l'assicurazione è limitata alla sola quota di responsabilità diretta dell'assicurato con esclusione di qualsiasi responsabilità derivante da solidarietà (pag.24 della polizza prodotta); inoltre resta a carico dell'assicurato per ogni sinistro la franchigia di € 1.000,00 oltre, per i danni alle opere, una somma pari al 10% dell'importo di ogni sinistro con il massimo di € 25.000,00.
11.2. Con il secondo motivo (pag. 12 comparsa di costituzione del
9.01.2024 R.G. 1578/2023) si censura il capo n. 9 della sentenza di primo grado, per avere il Tribunale erroneamente compensato integralmente le spese di lite tra e il deducente, nonostante Pt_1 quest'ultimo fosse stato condannato al pagamento solo di €
7.102,50, ossia solo di una somma decisamente minore rispetto al credito da lui vantato nei confronti di , pari ad € 18.420,54. Pt_1
11.2.1. Il motivo non è fondato.
Ricorre nella specie la soccombenza reciproca, vieppiù considerando che con la presente sentenza, stante la disposta condanna solidale nei termini di cui si è detto, l'importo a debito del è CP_1 aumentato.
12. In conclusione, in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto:
a) va dichiarata la contumacia di;
CP_3
b) va rigettato l'appello incidentale di Controparte_2
c) va accolto per quanto di ragione l'appello principale di Parte_1
e per l'effetto (1c) sono condannati in solido e Controparte_2 al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di euro 29.000,00 (in relazione alle macrocategorie B e C di cui alla C.T.U. De Felice), oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo, detratto quanto eventualmente già versato in esecuzione della sentenza impugnata;
(2c) va condannato
[...] al pagamento in favore di di euro Controparte_1 Parte_1
3.000,00 (in relazione alla macrocategoria A di cui alla C.T.U.
[...] ), detratto quanto eventualmente già versato in esecuzione Per_5 della sentenza impugnata;
(3c) va condannata al Parte_1 pagamento, a titolo di compenso professionale, in favore di
[...] della somma di euro 18.420,54, oltre interessi al Controparte_1 tasso legale dal 30-1-2017 al saldo effettivo, detratto quanto eventualmente già versato in esecuzione della sentenza impugnata;
(4c) vanno poste le spese di A.T.P., pari a euro 6.715,52, a carico solidale delle parti ed Controparte_1 Parte_1
e per l'effetto vanno condannati Controparte_2 [...] ed a rimborsare, in relazione Controparte_1 Controparte_2 alle rispettive quote, a i costi dell' (5c) va Parte_1 CP_12 condannata alla rifusione in favore di Controparte_2 Parte_1 delle spese di lite di primo grado, liquidate in complessivi euro
10.521,00 per compensi (euro 7.616,00 per le 4 fasi del giudizio di merito R.G. n. 1668/2017; euro 2.905,00 per le fasi introduttiva e di studio dell'altra causa riunita), oltre rimborso forfettario (15%) ed accessori di legge (scaglione compreso tra euro 26.000,00 e
52.000,00, ossia determinato in base al decisum, nonché applicando i valori aggiornati al D.M. n. 147/2022, tenuto conto che trattasi di due cause riunite), con distrazione delle stesse a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, detratto quanto eventualmente già versato in esecuzione della sentenza impugnata;
d) va accolto per quanto di ragione l'appello incidentale tardivo di e per l'effetto (1d) va condannata Controparte_1 [...]
a manlevare di Controparte_7 Controparte_1 quanto è stato condannato a pagare a nei limiti della sua Parte_1 quota di responsabilità, come determinata con la sentenza impugnata, e nei limiti del massimale e della franchigia previsti dalla polizza;
(2d) va altresì condannata alla Controparte_7 rifusione in favore di delle spese di lite di Controparte_1 primo grado liquidate in complessivi euro 3.600,00 per compensi oltre rimborso forfettario (15%) ed accessori di legge (tariffa compresa tra minimo e medio per 4 fasi, considerato che il valore della lite tra dette parti è prossimo al minimo dello scaglione di riferimento, che deve essere parametrato all'importo dovuto per la quota di responsabilità del - pari a euro 7.102,50, oltre CP_1 interessi – pag. 34 della sentenza impugnata).
13. Circa la regolazione delle spese del presente grado,
è integralmente soccombente nei rapporti Controparte_2 processuali tra la stessa e tra la stessa e Parte_1 Controparte_1 nonché tra la stessa e
[...] Controparte_4
Pertanto va condannata alla rifusione in favore di Controparte_2 dette parti separatamente costituite delle spese d'appello, liquidate, per ciascuna di esse, come in dispositivo (euro 6.946,00 - valori medi per tre fasi - scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00) oltre rimborso forfettario (15%) ed accessori di legge.
Va disposta la distrazione delle spese di lite liquidate a in favore Pt_1 dei difensori di detta parte che si sono dichiarati antistatari.
La liquidazione è stata effettuata avuto riguardo a tipologia della causa, difficoltà e valore economico dell'affare, importanza dell'attività prestata (art. 4 DM 55/2014).
Nel rapporto processuale tra e Parte_1 Controparte_1 le spese del grado possono essere compensate, stante la reciproca soccombenza.
Nel rapporto processuale tra e Controparte_1 [...] le spese del grado seguono la soccombenza Controparte_7
e sono liquidate applicando i valori previsti dallo scaglione di riferimento suindicato (euro 4.000,00 -tariffa compresa tra minimo e medio), avuto riguardo a tipologia della causa, difficoltà e valore economico dell'affare, importanza dell'attività prestata (art. 4 DM
55/2014). Nulla va disposto circa le spese del grado nei confronti della parte contumace.
Sussistono i presupposti per applicare alla parte che ha proposto l'appello incidentale ed è integralmente soccombente il comma 1‒ quater dell'art. 13 DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma l. 228/2012, sicché deve versare un ulteriore Controparte_2 importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
CP_3
2) rigetta l'appello incidentale di Controparte_2
3) accoglie per quanto di ragione l'appello principale di e Parte_1 per l'effetto (3a) condanna in solido e Controparte_2 CP_1 al pagamento in favore di della somma Controparte_1 Parte_1 di euro 29.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo, detratto quanto eventualmente già versato in esecuzione della sentenza impugnata;
(3b) condanna al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di euro 3.000,00, Parte_1 detratto quanto eventualmente già versato in esecuzione della sentenza impugnata;
(3c) condanna al pagamento, a Parte_1 titolo di compenso professionale, in favore di Controparte_1 ella somma di euro 18.420,54, oltre interessi al tasso legale
[...] dal 30-1-2017 al saldo effettivo, detratto quanto eventualmente già versato in esecuzione della sentenza impugnata;
(3d) pone le spese di A.T.P., pari a euro 6.715,52, a carico solidale delle parti
[...] ed e per l'effetto Controparte_1 Parte_1 Controparte_2 condanna ed a Controparte_1 Controparte_2 rimborsare a i costi dell' (3e) condanna Parte_1 CP_12 alla rifusione in favore di delle spese Controparte_2 Parte_1 di lite di primo grado, liquidate in complessivi euro 10.521,00 per compensi, oltre rimborso forfettario (15%) ed accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari, detratto quanto eventualmente già versato in esecuzione della sentenza impugnata;
4) accoglie per quanto di ragione l'appello incidentale tardivo di e per l'effetto (4a) condanna Controparte_1 [...]
a manlevare di Controparte_7 Controparte_1 quanto è stato condannato a pagare a nei limiti della sua Parte_1 quota di responsabilità, come determinata con la sentenza impugnata, e nei limiti del massimale e della franchigia previsti dalla polizza;
(4b) condanna alla rifusione Controparte_7 in favore di delle spese di lite di primo Controparte_1 grado liquidate in complessivi euro 3.600,00 per compensi, oltre rimborso forfettario (15%) ed accessori di legge;
5) compensa le spese di lite del grado tra Controparte_1
e Parte_1
6) condanna alla rifusione in favore di Controparte_2 Pt_1
e delle
[...] Controparte_1 Controparte_4 spese di lite del grado, liquidate, per ciascuna parte separatamente costituita, in euro 6.946,00 per compensi, oltre rimborso forfettario
(15%) ed accessori di legge, con distrazione delle spese liquidate a in favore dei difensori di detta parte dichiaratisi Parte_1 antistatari;
7) condanna alla rifusione in favore Controparte_7 di delle spese di lite del grado, liquidate Controparte_1 in complessivi euro 4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario
(15%) ed accessori di legge;
8) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo Controparte_2 a titolo di contributo unificato pari a quello spettante per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n.
115/2002, ove dovuto.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 28 maggio 2025
La Presidente est.
Clotilde Parise
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott.ssa Clotilde Parise Presidente rel. dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1568 del Ruolo
Generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. e P.IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante , Parte_2 rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Giorio e Marzia Callegaro
PEC - Email_1
Email_2 appellante contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato Nadia Raffaella Parise (C.F.
) con domicilio eletto presso lo studio del C.F._2 difensore in Noventa Vicentina (VI), Via Roma n. 5 (n. fax:
0444860399, PEC;
Email_3 appellato (P. IVA ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante , CP_3 rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandra Capuano Branca
) e Eleonora Branca C.F._3 C.F._4 del Foro di ZA, presso il cui studio elegge domicilio in ZA,
Corso A. Palladio 178 (fax 0444540165, pec
– Email_4
; Email_5 appellata
(C.F. , in Controparte_4 P.IVA_3 persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Cosimo Roberto Boccuni (C.F.
), con domicilio eletto nel di lui studio in C.F._5
ZA, viale Verdi 24, (fax 0444547336, PEC
; Email_6 appellata
Controparte_5
(C.F.
[...]
), in persona del procuratore dott. , P.IVA_4 Controparte_6 ora Controparte_7 rappresentata e difesa dagli avvocati Giancarlo Carletti
) e Nuccia Figatti ) di C.F._6 C.F._7
ZA, Contrà Canove Vecchie n. 26 (fax 0444534241, PEC
– Email_7
; Email_8 appellata
(C.F. ) CP_3 C.F._8 appellato contumace e nella causa civile in grado d'appello in grado di appello iscritta al n. 1578 del Ruolo Generale dell'anno 2023, riunita alla causa
R.G.1568/2023, promossa da:
(P. IVA ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante;
CP_3 rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandra Capuano Branca
PEC – Email_4
. Email_5 appellante contro
(C.F. e P.IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante , Parte_2 rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Giorio (C.F.
con studio in Padova, via T. Minio, 5 (fax C.F._9
049.8896727 – PEC e Marzia Email_1
Callegaro ) con studio in Piove Di Sacco (PD), C.F._10 via Arma di Cavalleria 3/3 (fax 0492272120 PEC -
, con domicilio eletto Email_9 presso lo studio dell'avv. Giorio;
appellata
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato Nadia Raffaella Parise (C.F.
) con domicilio eletto presso lo studio del C.F._2 difensore in Noventa Vicentina (VI), Via Roma n. 5 (n. fax:
0444860399, PEC;
Email_3 appellato e appellante in via incidentale
(C.F. , in Controparte_4 P.IVA_3 persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Cosimo Roberto Boccuni (C.F.
), con domicilio eletto nel di lui studio in C.F._5 ZA, viale Verdi 24, (fax 0444547336,PEC
. Email_6 appellata
Controparte_5
(C.F.
[...]
), in persona del procuratore dott. , P.IVA_4 Controparte_6 ora Controparte_7 rappresentata e difesa dagli avvocati Giancarlo Carletti
) e Nuccia Figatti ) di C.F._6 C.F._7
ZA, Contrà Canove Vecchie n. 26 (fax 0444534241, PEC
– Email_7
; Email_8 appellata oggetto: appello avverso la sentenza n. 1171/2023 del Tribunale di
ZA pubblicata il 20.06.2023;
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Nei confronti del Geom. Controparte_1
In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello incidentale tardivo proposto dal Geom. nella causa Controparte_1
d'appello n. 1578/2023 R.G..
Nel merito:
1.rigettare l'appello incidentale proposto dal geom. Controparte_1 nei confronti di
[...] Parte_1
2.accertarsi e dichiararsi che nulla deve al Geom. Parte_1 [...] per compensi professionali di cui al contratto del CP_1
04.08.2008 e per l'effetto revocarsi il decreto INiuntivo n. 440/2017 del 30.01.2017 – n. 388/2017 R.G.;
3.accertarsi e dichiararsi l'esistenza, nelle parti comuni del dei vizi e difetti descritti nella CT Parte_3 depositata nell'ATP n. 7482/2014 R.G., Tribunale di ZA, oltre a quelli oggetto della perizia di parte e delle osservazioni alla CT del
CTP geom. , nonché, oggetto delle osservazioni Persona_1 del CTP Ing. alla CT svolta nel presente giudizio;
Persona_2
4. accertarsi e dichiararsi che i danni conseguenti ai vizi e difetti delle parti comuni del ammontano a euro Parte_3
19.660,00=, come indicato nella perizia di parte e nelle osservazioni alla CT dell'ATP del geom. e nelle osservazioni Persona_1 del CTP alla CT della causa di merito, oltre accessori di legge e spese tecniche e amministrative, o a quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare di giustizia, oltre interessi come per legge, dalla domanda al saldo;
per l'effetto, condannarsi il
Geom. a risarcire i danni subiti Controparte_1 dall'attrice, nella misura di euro 19.660,00=, oltre oneri amministrativi e le tasse o la diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare di giustizia, oltre interessi come per legge, dalla domanda al saldo;
5.accertarsi e dichiararsi quanto all'edificio residenziale e commerciale di proprietà di realizzato sulla scorta dei Parte_1 permessi di costruzione n. 69/2010, 30/2011 e 55/2011, l'esistenza dei vizi e difetti descritti nella CT depositata nell'ATP n. 7482/2014
R.G., Tribunale di ZA, nonché nella perizia di parte e nelle osservazioni alla medesima CT del CTP geom. , Persona_1 così come l'esistenza degli aggravamenti dei vizi e difetti di cui alle osservazioni alla CT dell' IN. ; Persona_2
6.accertarsi e dichiararsi che i danni conseguenti ai vizi individuati nel suddetto immobile, ammontano a euro 50.973,80= (costi di ripristino), oltre a euro 10.500,00=, per assistenza tecnica, oneri amministrativi e tasse, come da perizia di parte e nelle osservazioni alla medesima CT presentate dal geom. o in Persona_1 quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare di giustizia, per l'effetto, condannarsi i convenuti Geom.
[...] in solido, a risarcire i danni Controparte_1 Controparte_2 subiti dall'attrice, nella misura di euro 50.973,80=, oltre a euro
10.500,00=, per l'assistenza tecnica, gli oneri amministrativi e le tasse o la diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare di giustizia, oltre interessi come per legge, dalla domanda al saldo;
7. previi gli accertamenti del caso, rigettarsi le domande e/o eccezioni tutte così come proposte, anche in via preliminare, nei confronti di Parte_1
In via riconvenzionale: accertata la responsabilità del Geom.
[...] nella causazione dei vizi e difetti negli immobili Controparte_1 descritti in premessa e oggetto dell'accertamento tecnico preventivo n. 7482/2014 R.G., condannarsi il convenuto opposto al risarcimento dei danni tutti nella misura richiesta nella causa riunita n. 7265/2017
R.G.
Nei confronti di Controparte_2
1) accertarsi e dichiararsi quanto all'edificio residenziale e commerciale di proprietà di realizzato sulla scorta dei Parte_1 permessi di costruzione n. 69/2010, 30/2011 e 55/2011, l'esistenza dei vizi e difetti descritti nella CT depositata nell'ATP n. 7482/2014
R.G., Tribunale di ZA, nonché nella perizia di parte e nelle osservazioni alla medesima CT del CTP geom. , Persona_1 così come l'esistenza degli aggravamenti dei vizi e difetti di cui alle osservazioni alla CT dell'IN. ; Persona_2
2) accertarsi e dichiararsi che i danni conseguenti ai vizi individuati nel suddetto immobile, ammontano a euro 50.973,80= (costi di ripristino), oltre a euro 10.500,00=, per assistenza tecnica, oneri amministrativi e tasse, come da perizia di parte e nelle osservazioni alla medesima CT presentate dal geom. o in Persona_1 quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare di giustizia, per l'effetto, condannarsi i convenuti Geom.
[...]
in solido, a risarcire i danni Controparte_1 Controparte_2 subiti dall'attrice, nella misura di euro 50.973,80=, oltre a euro
10.500,00=, per l'assistenza tecnica, gli oneri amministrativi e le tasse o la diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare di giustizia, oltre interessi come per legge, dalla domanda al saldo.
Nel merito: rigettarsi ogni domanda e/o eccezione proposta, anche in via preliminare e riconvenzionale, nei confronti di Parte_1 poiché infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa;
in via riconvenzionale subordinata: previi gli accertamenti del caso, condannare alla restituzione di quanto Controparte_2 eventualmente corrisposto in eccedenza, rispetto a quanto effettivamente dovuto da per i lavori oggetto del Parte_1 contratto d'appalto; in via riconvenzionale ulteriormente subordinata: nella non creduta ipotesi che venga accertato in tutto e/o in parte il diritto di credito di disporsi la compensazione di quanto dovesse Controparte_2 essere effettivamente accertato in favore di con Controparte_2 quanto dovuto a per i danni subiti in conseguenza dei vizi Parte_1
e difetti accertati.
Nei confronti del Geom e di CP_1 Controparte_2 condannarsi i convenuti, Geom. e Controparte_1
a rimborsare a i costi sostenuti Controparte_2 Parte_1 nell'ATP, n. 7482/2014 R.G., Tribunale di ZA, pari a euro
6.715,52= o la diversa somma che risulterà di giustizia, oltre agli interessi legali maturati e maturandi dalla domanda al saldo oltre alle spese di CT sostenute e da sostenersi nel giudizio di primo grado e nel presente giudizio.
In via istruttoria: si insiste per la rinnovazione della CT, già richiesta in primo grado, all'udienza del 22/10/2021 e nei successivi atti di parte, con sostituzione dell' IN. ed integrazione del CP_8 quesito, per i motivi rappresentati in atti e, segnatamente, nell'istanza depositata il 26/02/2021, nonché per l'ammissione delle istanze istruttorie di cui alle memorie ex art. 183 VI comma n. 2 cpc del 03.09.2018 e ex art. 183 VI comma n. 3 cpc del 24.09.2018.
CONCLUSIONI FORMULATE NELLA CAUSA N. 1578 R.G.
In via preliminare: disporsi la riunione della presente causa alla causa d'appello n. 1568/2023 R.G. con prossima udienza fissata per il 07.02.2024 -sostituita con il deposito di note scritte e art. 127 ter c.p.c.- promossa da nei confronti delle medesime parti Parte_1 convenute nel presente giudizio previa declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale tardivo proposto dal Geom. Controparte_1
[...]
Nel merito: rigettare le domande proposte da nei confronti Controparte_2 di in quanto infondate in fatto ed in diritto e, Parte_1 conseguentemente, accogliersi le conclusioni formulate in atto di citazione d'appello notificato il 05.09.2023; rigettare l'appello incidentale proposto dal Geom. Controparte_1 nei confronti di
[...] Parte_1 rigettare tutte le domande da chiunque proposte nei confronti di in quanto infondate sia in fatto che in diritto. Parte_1
In ogni caso, condannarsi i convenuti alla rifusione delle spese e dei compensi di entrambi i gradi di giudizio e, quanto a Controparte_2
anche alla rifusione delle spese e dei compensi della fase
[...] cautelare, oltre R.F. e accessori come per legge, con distrazione delle stesse a favore dei procuratori che le hanno anticipate e che si dichiarano antistatari.
Per Controparte_2
Voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello di Venezia, respinta ogni domanda ed istanza ex adverso proposte, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge,
1) RespINere le domande proposte contro per Controparte_2 gli asseriti danni patiti da Parte_1 2) accogliere la domanda riconvenzionale avanzata da in primo grado e riproposta con l'appello Controparte_2 principale dalla stessa formulato e per l'effetto condannare Pt_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore a pagare
[...] ad la somma di € 71.760,00 oltre gli interessi Controparte_2 di mora previsti per legge per le transazioni commerciali;
3) Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del progettista e direttore dei lavori Geometra nella Controparte_1 causazione dei danni che in denegata ipotesi dovessero essere confermati e liquidati in favore di e, per l'effetto, Parte_1 condannarlo al risarcimento degli stessi in favore della Parte_1 comunque disponendo che sia tenuta indenne da Controparte_2 ogni pretesa contro la stessa avanzata;
4) In ulteriore subordine dichiarare Controparte_4 tenuta a manlevare e a tenere integralmente indenne anche ai fini delle spese di lite, dall'eventuale Controparte_2 rigetto della domanda riconvenzionale proposta da Controparte_2
oltre che per il credito vantato da e per l'effetto
[...] Parte_1 condannarla a pagare quanto dovuto da Controparte_2 direttamente all'avente diritto;
5) Ordinare la restituzione ad di quanto pagato Controparte_2
a in esecuzione del punto n. 3 della sentenza appellata, Parte_1 oltre ad interessi e rivalutazione;
in ogni caso:
6) con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, disponendo altresì che i costi di CT vengano posti a carico della società e del Geom. con Parte_1 Controparte_1 condanna degli stessi a rifondere quanto già versato da in esecuzione della sentenza riformata. Controparte_2 In via istruttoria: si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie di cui alle memorie istruttorie ex art. 183 comma VI cpc depositate nell'interesse di e non ammesse. Controparte_2
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, adversis reiectis,
Nel merito: disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in parziale riforma della sentenza impugnata ed
1) in accoglimento dell'appello incidentale riformare:
- il capo 8 della sentenza impugnata con conseguente condanna della terza chiamata a manlevare il geom. CP_5 CP_9
dei danni da risarcire nei confronti di Controparte_1 Pt_1
così come sono stati quantificati nella sentenza impugnata per
[...]
l'importo di € 7.102,50 o nella maggiore o minor somma che dovesse risultare nel corso del presente giudizio;
- il capo 9 della sentenza, condannando in forza della Parte_1 parziale soccombenza del geom. al Controparte_1 pagamento delle spese legali nei confronti del medesimo nella misura del 50%;
2) Rigettare nel merito il V° motivo di gravame proposto perché infondato in fatto e in diritto Controparte_2 confermando tutti gli altri capi di sentenza;
3) Confermare la sentenza in tutti gli altri capi di sentenza non oggetto di appello incidentale.
Con vittoria di spese e compensi professionali.
Per Controparte_4
1.- Nel rito del gravame. Accertata e dichiarata la genericità del gravame svolto da (r. g. 1578/2023) con Controparte_2 riguardo ai capi di sentenza inerenti il rapporto assicurativo, dichiararsi lo stesso inammissibile ex art. 342 c.p.c. con rigetto dell'interposto appello;
2.- Nel merito del gravame: in via principale. Ferme e reiterate come in parte narrativa le difese ed eccezioni tutte svolte da
[...] in prime cure, rigettati l'appello di Controparte_4 Parte_1
(r.g. 1568/2023) e quello di (r.g. 1578/2023) Controparte_2 nei confronti di in quanto infondati in Controparte_4 fatto ed in diritto, nonché le domande tutte svolte contro
[...] perché inammissibili, anche per effetto del Controparte_4 formarsi di giudicato interno, e/o infondate in fatto ed in diritto, confermarsi integralmente la sentenza oggetto di gravame;
3.- Nel merito: in via subordinata. Sempre ferme le difese ed eccezioni svolte da in prime cure, nella Controparte_4 denegata ipotesi che si ritenesse fondato in tutto od in parte il gravame di (r.g. 1568/2023), rigettarsi comunque il Parte_1 gravame interposto da (r.g. 1578/2023) nei Controparte_2 confronti di in quanto infondato in fatto Controparte_4 ed in diritto ed in ogni caso le domande tutte svolte nei confronti di in quanto inammissibili e/o infondate in Controparte_4 fatto ed in diritto;
4.- Nel merito: in via di ulteriore subordine. Ferma l'esclusione di ogni copertura con riguardo al rigetto della domanda riconvenzionale di nella denegata ipotesi che si ritenesse Controparte_2 sussistente la copertura assicurativa riguardo alle pretese risarcitorie tutte svolte contro contenersi la domanda di Controparte_2 manleva svolta da quest'ultima nei limiti del danno effettivamente risarcibile ed imputabile ad essa, nonché nei limiti degli scoperti e franchigie tutti, da detrarre, e dei limiti di risarcimento previsti dal contratto.
5.- Spese di lite rifuse in entrambi gli appelli.
Per Controparte_7
Voglia l'Ecc.ma Corte adita:
IN VIA PRELIMINARE Dichiarare inammissibile e, conseguentemente, rigettare in rito l'appello promosso da ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. a Parte_1 fronte della evidente infondatezza dei motivi di appello introdotti da parte appellante.
Dichiarare inammissibile e, conseguentemente, rigettare in rito l'appello promosso da ai sensi dell'art. 348-bis Controparte_2
c.p.c. a fronte della evidente infondatezza dei motivi di appello introdotti da parte appellante.
Dichiarare inammissibile e, conseguentemente, rigettare in rito l'appello incidentale promosso dal geom. Controparte_1 in sede di comparsa di costituzione e di risposta a fronte della evidente infondatezza dei motivi di appello ivi introdotti.
NEL MERITO:
1.Rigettare le domande tutte da chiunque svolte, sia nel giudizio d'appello n.1568/23 R.g. che in quello riunito n.1578/23 R.g., nei confronti di , oggi Controparte_10 Controparte_7 in quanto infondate in fatto e diritto e ciò anche con riferimento all'appello incidentale promosso dal convenuto geom.
[...] nella causa in origine rubricata al n°1578/23 RG. Controparte_1
2.Confermare nella sua integralità la sentenza del Tribunale di
ZA n. 1171/2023, oggi appellata, in quanto esente da tutti i lamentati vizi.
3.In subordine, nella denegata e davvero non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, del presente gravame, rigettare, in ogni caso, tutte le domande da chiunque proposte nei confronti di oggi in Controparte_10 Controparte_7 quanto del tutto infondate sia nei fatti che in diritto.
4.In via di ulteriore subordine, nella denegata e davvero non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, del presente gravame, ed altresì di accoglimento, anche solo parziale, delle domande da chiunque svolte nei confronti di , accertare e dichiarare, in ogni CP_5 caso, l'inoperatività nella fattispecie de qua della garanzia assicurativa della polizza n. 324A9094.
5.In via di ulteriore subordine, nella denegata e davvero non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, del presente gravame, ed altresì di accoglimento, anche solo parziale, delle domande da chiunque svolte nei confronti di , quand'anche dovesse essere CP_5 riconosciuta l'efficacia della copertura assicurativa ex adverso invocata, contenere la condanna di entro gli stretti limiti delle CP_5 risultanze istruttorie, nonché del rapporto assicurativo di cui alla polizza 324A9094 invocato dal geom. con Controparte_1 particolare riferimento allo scoperto del 10%, alla franchigia di
€1.000,00, al massimale di € 250.000,00 per i danni patrimoniali/materiali, all'esclusione del vincolo della solidarietà passiva e, quindi, con individuazione dell'esatta quota di responsabilità a carico del professionista assicurato.
Con vittoria, in ogni caso, di spese e compensi professionali per entrambi i gradi del giudizio, anche della fase cautelare, oltre spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Svolgimento del processo
1. Con ricorso per decreto INiuntivo ex art. 633 c.p.c. il geom. adiva il Tribunale di ZA chiedendo Controparte_1 INiungersi alla il pagamento per compensi professionali Parte_1 della somma di € 27.251,50, oltre interessi legali e spese di procedura, di cui € 18.420,54 a titolo contrattuale per l'incarico sottoscritto tra le parti in data 4.8.2008, e € 8.830,96, a titolo extracontrattuale, per prestazioni aggiuntive svolte dall'INiungente, così come liquidate dal Collegio dei geometri della provincia di
ZA. Il Tribunale di ZA accoglieva il ricorso ed emetteva il decreto INiuntivo n. 440/2017 del 30.01.2017. Avverso detta INiunzione di pagamento, proponeva opposizione (causa Parte_1
R.G. n. 1668/2017) eccependo, in via preliminare, la prescrizione del credito di € 8.830,96 per prestazioni extracontrattuali e, nel merito, deducendo di nulla dovere a per compensi a titolo Controparte_1 contrattuale, nonché chiedendo la revoca del decreto INiuntivo. In via riconvenzionale, lamentava la responsabilità professionale del geometra per i vizi e difetti riscontrati nella realizzazione degli immobili di cui al contratto del 04.08.2008 (doc. 5 fascicolo R.G.
7265/2017 prodotto da ) e del successivo incarico del 2010, vizi Pt_1 oggetto anche di accertamento tecnico preventivo instaurato dinnanzi al Tribunale di ZA (R.G. n. 7482/2014 – doc. 1 fascicolo
R.G. 1668/2017 prodotto da ), che deduceva essere ancora in Pt_1 corso, in attesa del deposito della perizia da parte del C.T.U. IN.
. Persona_3
2. in data 29.12.2008 aveva appaltato (doc. 4 fascicolo Parte_1
R.G. 7265/2017 prodotto da ) alla società Pt_1 Controparte_11
della quale era legale rappresentante , i lavori
[...] CP_3 per la realizzazione di un fabbricato a uso residenziale sito in
Grancona (VI) (denominato condominio ), affidando la Parte_3 direzione lavori e la progettazione al geom. In Controparte_1 seguito, nel 2010 aveva appaltato (doc. 15 fascicolo R.G. Parte_1
7265/2017 prodotto da e doc. 5 cartella III prodotta da Pt_1
i lavori per la realizzazione di un edifico a scopo Controparte_2 residenziale e commerciale alla società della Controparte_2 quale era legale rappresentante , rinnovando l'incarico CP_3 di direzione dei lavori al geom. La società Controparte_1 appaltante, in seguito, riscontrando vizi di costruzione negli immobili aveva depositato ricorso ex art. 696 c.p.c., radicando il procedimento n. 7482/2014 R.G. avanti al Tribunale di ZA, contro e le quali, Controparte_11 Controparte_2 costituendosi in giudizio, chiedevano di estendere il contraddittorio anche nei confronti del geom. e alle altre imprese Controparte_1 che avevano partecipato alla realizzazione degli immobili. Con la perizia resa in sede di A.T.P. del 06.03.2017 e con la sua integrazione del 08.05.2017 (docc.
8-9 fascicolo R.G. 7265/2027 prodotto da
) il C.T.U. stimava i costi di ripristino in € 40.200,00, oltre Pt_1 R_
IVA, per il condominio (di cui € 37.200,00 per Parte_3
l'appartamento di proprietà dei condomini ) e € Parte_4
28.950,00, oltre IVA, per il fabbricato commerciale-residenziale.
3. Con atto di citazione depositato il 19.09.2017 (causa Parte_1
R.G. n. 7265/2017), conveniva in giudizio avanti al Tribunale di
ZA , socio e liquidatore della cessata società CP_3 [...]
la società e il geom. Controparte_11 Controparte_2
chiedendo, in via preliminare, la riunione Controparte_1 della causa a quella R.G. n. 1668/2017, relativa all'opposizione al decreto INiuntivo ottenuto dal geom. e nel Controparte_1 merito la condanna in via solidale dei convenuti al risarcimento dei danni pari ad € 19.660,00 per il condominio “ e pari ad Parte_3
€ 50.973,80 per l'edificio residenziale-commerciale, nonché al pagamento di € 10.500,00 per assistenza tecnica e oneri amministrativi, oltre a € 6.715,52 per il rimborso dei costi sostenuti da per l' Si costituivano , il geom. Parte_1 CP_12 CP_3
che chiamava in causa la propria compagnia di Controparte_1 assicurazione ritualmente di seguito Controparte_10 costituitasi, e la società che chiamava in causa Controparte_2 la propria compagnia assicuratrice che Controparte_4 pure si costituiva ritualmente. inoltre, Controparte_2 proponeva domanda riconvenzionale nei confronti di Parte_1 chiedendo il pagamento di € 71.760,00 a saldo della fattura n. 14 del 13/05/2013, oltre ad interessi, per i lavori effettuati.
4. Il Tribunale di ZA, con ordinanza del 05.02.2019 «ritenuta la connessione soggettiva (parziale identità di soggetti) e oggettiva (la questione attiene alla realizzazione del » Parte_3 riuniva la causa R.G. n. 7265/2017 a quella R.G. n. 1668/2017, istruiva la causa mediante prove per interpello e per testi e disponeva, inoltre, l'espletamento di C.T.U., che veniva depositata in data 28.09.2011 dal C.T.U. incaricato IN. . Persona_4
5. Con la sentenza in epigrafe indicata n. 1171/2023, il Tribunale di
ZA, parzialmente accogliendo le domande formulate dalle parti, condannava a pagare in favore del geom. Parte_1 CP_1
a minor somma di € 11.318,04, oltre interessi al tasso legale
[...] dal 30.01.2017 al saldo effettivo, quale importo residuo tra quanto spettante al professionista per le sue competenze professionali e quanto invece da quest'ultimo dovuto a a titolo di Parte_1 risarcimento da responsabilità professionale per il ruolo di direttore lavori, stimata nelle percentuali indicate dal C.T.U. IN. . Il CP_8
Giudice di prime cure, inoltre, rigettava la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di e Controparte_2 Parte_1 condannava la prima società a pagare alla committente l'importo di
€ 18.172,50, oltre interessi dalla domanda al saldo, a titolo di risarcimento del danno per i vizi accertati in corso di causa sugli immobili, addebitati a responsabilità dell'appaltatrice nelle percentuali indicate dal C.T.U. IN. . Rigettata ogni altra CP_8 domanda ed eccezione sollevata dalle parti, il Tribunale disponeva la compensazione delle spese di lite tra ed il geom. Parte_1 [...] nonché tra quest'ultimo e CP_1 Controparte_10
Condannava, invece, a rifondere le spese legali Controparte_2
a liquidate in complessivi € 5.621,00 oltre accessori di Parte_1 legge, nonché rifondere le spese di lite a Controparte_4
liquidate in € 4.835,00 oltre accessori. Infine, condannava
[...]
a rifondere a le spese di lite, liquidate Parte_1 CP_3 anche in questo caso in € 4.835,00 oltre accessori, poneva le spese di C.T.U. a carico di e del geom. Controparte_2 CP_1 in solido e quelle di definitivamente a carico di
[...] CP_12 [...]
Pt_5 . Nello specifico, il Tribunale statuiva, con riferimento al
[...] contenzioso tra e il geom. che Parte_1 Controparte_1 la pretesa creditoria del professionista risultava parzialmente fondata e che l'opposizione al decreto INiuntivo proposta da Pt_1 andava parzialmente accolta. Il professionista, infatti, pur avendo fornito la prova del diritto azionato in via monitoria, non aveva provato la diligenza nello svolgimento dell'incarico, in quanto era risultato dall'espletamento della C.T.U. che il geometra aveva agito con negligenza e imperizia. Di conseguenza, il Tribunale detraeva dalla somma di € 27.251,50 richiesta dal quanto Controparte_1 dallo stesso dovuto alla società attrice a titolo di risarcimento dei danni, quantificato in € 7.102,50. Inoltre, dal quantum spettante al veniva detratta la somma di € 8.830,96, chiesta Controparte_1 dal geometra a titolo extracontrattuale, in esito al deferimento del giuramento decisorio reso dal legale rappresentante di Parte_1 con cui era stata definitivamente acclarata, nel giudizio civile,
l'intervenuta estinzione di tale debito. Il Tribunale dichiarava assorbita la domanda di manleva posta dal verso Controparte_1 la sua compagnia di assicurazione Controparte_10
5.2. Quanto al contenzioso tra e l'appaltatrice Parte_1
il Tribunale accoglieva parzialmente la Controparte_2 domanda avanzata da , poiché era stata accertata dal C.T.U. la Pt_1 responsabilità per i danni causati da Controparte_2 all'immobile, ma in misura minore rispetto a quanto richiesto da
; inoltre, il Tribunale riteneva infondata l'eccezione di Pt_1 decadenza dal termine per la denuncia e di prescrizione dell'azione sollevata dall'appaltatrice ex 1667 c.c., dal momento che, per la tipologia e la gravità dei vizi e difetti riscontrati, la fattispecie era riconducibile all'art. 1669 c.c., sicché il termine per la denuncia dei vizi decorreva dal giorno in cui il committente aveva avuto una conoscenza oggettiva della gravità dei difetti, ossia, nel caso concreto, a decorrere dalla data di deposito della relazione tecnica del C.T.U. all'esito del procedimento per A.T.P. Il Tribunale, R_ pertanto, condannava a corrispondere a Controparte_2 Pt_1 la somma di € 18.172,50 a titolo di risarcimento danni;
[...] rigettava, inoltre, la domanda riconvenzionale di Controparte_2 relativa al pagamento di € 71.760,00, ritenendo non assolto
[...]
l'onere probatorio da parte dell'appaltatrice circa l'esecuzione dei lavori di cui alla fattura n.14 del 13-5-2013; rigettava, infine, la domanda di garanzia proposta da nei confronti Controparte_2 di ritenendo che la polizza non fosse Controparte_4 operativa nella fattispecie concreta.
5.3. In merito al contenzioso tra e , evocato Parte_1 CP_3 in giudizio quale socio della cessata il Controparte_11
Tribunale rigettava la domanda di sul rilievo che Parte_1 quest'ultima non aveva assolto all'onere di dimostrare in giudizio l'effettiva riscossione di somme riferibili alla cessata società da parte del , nella sua qualità, per l'appunto, di socio unico e CP_3 liquidatore di Controparte_11
6. Avverso tale sentenza ha proposto appello con atto di Parte_1 citazione notificato il 5.09.2023 (causa R.G. 1568/2023), affidato a sette motivi, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
6.1. Anche ha proposto appello con atto di Controparte_2 citazione notificato il 5.09.2023, affidato a sei motivi (R.G.
1578/2023), formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
6.2. (di seguito per brevità si è Controparte_1 CP_1 costituito con comparsa del 9.01.2024 nella causa R.G. n.
1578/2023 proponendo appello incidentale avverso i capi n. 8 e 9 della sentenza n. 1171/2023 del Tribunale di ZA, nonché si è costituito con comparsa del 16.01.2024 nella causa R.G. n.
1568/2023. 6.3. Con comparse del 9.01.2024 (R.G. 1578/2023) e del
15.01.2024 (R.G. 1568/2023) si è costituita Controparte_4 resistendo ai gravami e formulando le conclusioni di cui in
[...] epigrafe;
con comparse del 27.10.2023 (R.G. 1578/2023) e del
17.01.2024 (R.G. 1568/2023) si è costituita anche
[...]
, ora (di seguito Controparte_5 Controparte_7 per brevità ) resistendo ai gravami e formulando le conclusioni CP_5 di cui in epigrafe.
6.4. Gli atti di appello sono stati notificati a presso CP_3
l'indirizzo pec dei suoi difensori di primo grado in data 05.09.2023 da (di seguito per brevità ) e da Parte_1 Pt_1 Controparte_2
(di seguito per brevità ; non si è Controparte_2 CP_3 costituito in giudizio e deve essere dichiarato contumace, verificata la regolarità delle notifiche dei suindicati appelli.
7. Disposta l'obbligatoria riunione ex art.335 c.p.c. della causa iscritta al n. 1578/2023 R.G. a quella iscritta al n. 1568/2023 R.G., disattesa l'istanza di sospensiva proposta da le Controparte_2 cause riunite sono state rimesse dal Consigliere istruttore alla decisione del Collegio all'udienza del 14 maggio 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, e, all'esito di sostituzione del Consigliere relatore e di riassegnazione come da provvedimento organizzativo del 30 aprile 2025, sono state trattenute in decisione.
Motivi della decisione
8. Prima di procedere all'illustrazione dei motivi di gravame, occorre precisare che, in conseguenza della disposta riunione obbligatoria,
l'appello proposto da in quanto recante numero di Controparte_2 ruolo posteriore a quello dell'appello proposto da , si converte Pt_1 in appello incidentale ex art.335 c.p.c., mentre l'altro gravame diventa appello principale. Stante la molteplicità delle censure e delle questioni controverse, si procederà allo scrutinio iniziando dai motivi di appello principale, a seguire saranno esaminati quelli dell'appello incidentale e infine quelli dell'appello incidentale tardivo proposto dal CP_1
9. Appello principale di . Pt_1
In via pregiudiziale, devono disattendersi le eccezioni di inammissibilità di detto appello sollevate da Controparte_13
( assicuratrice di e da (assicuratrice
[...] Controparte_2 CP_5 del ai sensi dell'art.342 e 348 bis c.p.c.. L'illustrazione, CP_1 complessivamente considerata, dell'atto di gravame contiene, infatti, la sufficiente specificazione dei capi della sentenza impugnata e delle ragioni di doglianza, ad eccezione di taluni profili di censura che di seguito saranno indicati, ed inoltre alcuni dei motivi di impugnazione sono fondati, per quanto si dirà.
9.1. Con il primo motivo (pagg. 6-9), rubricato “Errata/incompleta formulazione del quesito posto al CT – inidoneità del quesito ad accertare vizi e difetti. Difetto di istruttoria”, deduce che il Pt_1 quesito formulato dal primo giudice al C.T.U. è incompleto, dal momento che si limita all'indagine dei vizi già accertati dalla precedente C.T.U. resa in sede di A.T.P. e non prevede un riesame relativo all'individuazione dei vizi e dei difetti dell'opera, oltre alle possibili cause e rimedi. Si sostiene che la richiesta di riesame della perizia era stata motivata dal fatto che dalla data del primo sopralluogo (aprile 2015) al momento di deposito della C.T.U. (2017)
i vizi e i difetti di costruzione avevano subito un aggravamento e che le soluzioni prospettate dall' IN. risultavano pertanto R_ inadeguate al mutarsi della situazione in termini di costi e di risoluzione definitiva dei problemi. Ad avviso dell'appellante principale, il quesito non avrebbe dovuto prevedere una distinzione tra l'aggravamento dei vizi dipendenti e non dipendenti dall'esecuzione degli interventi prospettati dal C.T.U. IN. , R_ poiché non si può porre, a carico del soggetto danneggiato, l'onere di anticipare ulteriori spese, soprattutto qualora la parte non ritenga le soluzioni proposte idonee. Inoltre, l'appellante lamenta la mancata considerazione della quantificazione delle spese tecniche, stimate dal consulente di parte in € 10.500,00.
9.1.1. Il motivo è infondato.
Osserva il Collegio che correttamente il Tribunale ha ritenuto che la
C.T.U. resa in sede di A.T.P. fosse esaustiva e costituisse già un'indagine completa, in quanto erano stati valutati analiticamente i vizi e i difetti nella realizzazione dell'opera. Inoltre, proprio in relazione al tempo trascorso (dal 2015 al 2017) il Tribunale aveva posto al C.T.U. uno specifico quesito in merito all'accertamento del lamentato aggravamento dei vizi. Il C.T.U. IN. , CP_8 confrontando lo stato dei luoghi con i rilievi del 2015 dell' IN. R_
(consulente che aveva eseguito l'A.T.P.), dando atto che non erano stati effettuati interventi di ripristino in base a quanto riconosciuto dai consulenti di parte, ha chiaramente affermato che “non sono emerse situazioni di aggravamento di vizi, tali da comportare potenziali maggiori e/o diverse opere di ripristino degli stessi e conseguenti maggiori costi di ripristino rispetto a quanto prospettato dallo stesso Ing. ” (pag. 10 c.t.u.). La suddetta conclusione è R_ stata congruamente giustificata dal C.T.U. , che si era recato CP_8 presso gli immobili insieme ai consulenti di parte (vd. allegato 3 documenti allegati alla perizia), all' esito di un confronto fotografico, riportato nell'elaborato, in relazione ad un campione significativo dei vizi accertati. Il raffronto, di cui si ha evidenza mediante l'esame dell'elaborato peritale, è stato solo fotografico quanto alla situazione passata, mentre risulta corroborato da idoneo sopralluogo quanto alla situazione in essere al momento dell'espletamento dell'indagine peritale, situazione parimenti raffigurata da fotografie inserite nell'elaborato. Questo raffronto ha, dunque, consentito di accertare l'insussistenza dell'aggravamento in contestazione, mediante la comparazione, per l'appunto, della situazione di fatto anteriore a quella successiva, contrariamente a quanto sostenuto da . Pt_1
Quest'ultima, peraltro, a tale riguardo (cfr. anche secondo motivo) si limita a dedurre che erano necessarie approfondite “verifiche tecniche con idonei strumenti”, senza precisare compiutamente quali fossero dette verifiche e senza precisare quali fossero le “evidenze scientifiche” evocate e in tesi disattese dal C.T.U., sicché in questa parte la doglianza è anche inammissibile.
9.2. Con il secondo motivo (pagg. 9-12) lamenta “Difetto di Pt_1 istruttoria sotto diverso profilo. Errori e superficialità tecnica dell'elaborato peritale”. Deduce che il Tribunale ha aderito a quanto affermato e ritenuto dal C.T.U., sebbene, ad avviso dell'appellante principale, fossero presenti numerosi errori nella perizia depositata.
In particolare lamenta: a) la diminuzione di € 5.000,00 nella Pt_1 quantificazione dei lavori di impermeabilizzazione rispetto al preventivo redatto nella C.T.U. resa dall' IN. (vd. pag. 22 R_ integrazione alla relazione di A.T.P.); b) la non considerazione dell'aggravamento dei vizi riscontrati nel primo sopralluogo del 2015, in sede di A.T.P., e l'utilizzo di metodi non scientifici, consistenti solo nel confronto tra lo stato di fatto e le foto scattate dall' IN. nel R_
2015; c) l'errata attribuzione alle parti in causa delle opere affette da vizi.
9.2.1. Il motivo è inammissibile.
Richiamate le considerazioni che precedono sul dedotto aggravamento (la censura viene in buona sostanza meramente reiterata), e dunque ribadito che il C.T.U. lo ha escluso anche in risposta alle osservazioni critiche dei consulenti di parte, osserva il
Collegio che il C.T.U. , nella quantificazione dei lavori di CP_8 ripristino e impermeabilizzazione, ha riportato le stesse somme indicate nel preventivo redatto nell'espletamento dell'A.T.P. dall' IN. (cfr. pag.7 C.T.U. ) e anche il Tribunale ha liquidato le R_ CP_8 stesse somme ivi indicate, quando ha individuato la percentuale di responsabilità imputabile a ciascuno dei soggetti coinvolti.
La censura riferita all'asserita indebita decurtazione di euro 5.000 per le impermeabilizzazioni non è compiutamente spiegata, stante la premessa di cui si è appena detto, né consente una maggiore comprensione della censura il richiamo alla pag.22 dell'integrazione dell'A.T.P., atteso, tra l'altro, che neppure specifica Pt_1 compiutamente se la lamentata “quantificazione al ribasso” si riferisca ai lavori del condominio “Ai RA” oppure agli altri lavori appaltati.
Quanto alle percentuali di attribuzione di responsabilità ai vari soggetti coinvolti, l'illustrazione della doglianza è effettuata da Pt_1 con il terzo motivo, che verrà, pertanto, appena di seguito scrutinato.
9.3. Il terzo motivo (pagg. 12-15) è così rubricato: “Erronea valutazione delle risultanze della CT – omessa pronuncia su questioni di rilevanza giuridica”. deduce che il Tribunale non Pt_1 ha motivato le ragioni che hanno portato la sentenza a disattendere le osservazioni critiche formulate dal C.T.P., sebbene adeguatamente supportate e dettagliate, ma, al contrario, ha riportato acriticamente le conclusioni del C.T.U.. L'appellante principale rileva, sotto ulteriore profilo, che il Tribunale ha errato nel non considerare che la responsabilità delle parti in causa è solidale ex lege e che la quota di responsabilità vale solo ai fini di una ripartizione interna in caso di rivalsa. Di conseguenza, il Geom. risponde in via solidale con per i CP_1 Controparte_11 vizi del gruppo A) e con per i vizi del gruppo B) Controparte_2
e C). Inoltre Cairo deduce che il primo Giudice ha omesso di pronunciarsi sulle ragioni secondo cui, nel punto C) della perizia
(importo di danno stimato per detta macrocategoria pari a euro 5.900), ha distribuito la responsabilità tra e il Controparte_2 geom. attribuendo il 15% alla prima e il 10% al Controparte_1 secondo, senza prevedere il 100% della responsabilità con previsione di solidarietà, seguendo l'errata ricostruzione del C.T.U. secondo cui la si era occupata della realizzazione dei Parte_6 sottofondi, eseguiti in realtà dalla ditta come Controparte_2 da contratto di appalto. Infine, l'appellante principale rileva che il
Tribunale ha detratto dall'importo dovuto al di € 18.420,54, CP_1 comprensivo di IVA, la somma che il professionista deve corrispondere alla società di € 7.102,50, senza IVA.
9.3.1. Il motivo è parzialmente fondato.
9.3.2. La doglianza circa l'erronea valutazione delle risultanze della
C.T.U. è sostanzialmente ripetitiva di quanto ha dedotto nei Pt_1 precedenti motivi ed è in ogni caso inammissibile perché non si confronta con il percorso argomentativo della sentenza impugnata.
Infatti il Tribunale ha spiegato chiaramente e sufficientemente (cfr.
Cass. 32069/2023; 12195/2024), condividendole, le conclusioni a cui era pervenuto il C.T.U. IN. , anche in risposta alle CP_8 osservazioni dei CC.TT.PP., comprese quelle del C.T.P. Ing.
(vd. pag. 22 C.T.U.). Per_2
9.3.3. E' invece fondata la censura relativa all'omessa statuizione di condanna in solido dei coobbligati.
Occorre precisare, per chiarezza espositiva, che, come incontroverso in causa, al era stato conferito l'incarico professionale, come CP_1 da contratto di data 04.08.2008, avente ad oggetto “la progettazione, d.d.l. opere murarie, sicurezza cantieri e pratiche catastali relativa alla costruzione di edifici commerciali/residenziali in Grancona Via Pederiva laterale, quota di spettanza piano di lottizzazione”. Detto incarico era attinente alla progettazione per la costruzione del complesso immobiliare poi denominato condominio
“ e detti lavori erano stati eseguiti dalla Parte_3 [...] di seguito cessata. Il medesimo incarico Controparte_11 professionale era stato esteso, nell'anno 2010, all'edificazione di un ulteriore complesso immobiliare da situarsi in un altro terreno censito nel Comune di Grancona di proprietà di e l'impresa Parte_1 appaltatrice di detti ultimi lavori era la Controparte_2
Ora, benché nelle conclusioni rassegnate (come riportate anche nella sentenza impugnata) avesse chiesto la condanna solidale di Pt_1
e (socio unico della cessata CP_1 CP_3 [...]
) per gli inadempimenti relativi all'appalto del CP_11
“ e la condanna solidale di e di Parte_3 Parte_3 CP_1
per gli inadempimenti relativi all'altro appalto, il Controparte_2
Tribunale ha limitato la condanna pro quota dei suddetti coobbligati in base alla ripartizione di responsabilità come indicata dal C.T.U.
[...]
. CP_8
Il Tribunale ha premesso che “il CT IN. di suddivideva nelle CP_8 seguenti tre macrocategorie i vizi già accertati e stimati dal CT IN.
nell'ambito del procedimento per ATP n. 7482/2014 Persona_3
R.G.: “ e relativi danni da infiltrazioni di acqua piovana dal Pt_7 solaio posto a copertura del garage all'immobile denominato
Condominio ai RA (importo complessivo stimato dal precedente C.T.U. € 3.000,00); e relativi danni da infiltrazioni CP_14 accertati al complesso commerciale (supermercato) e residenziale
(importo complessivo stimato dal precedente C.T.U. € 23.050,00);
C. Vizi e relativi danni alle pavimentazioni esterne accertati al complesso commerciale (supermercato) e residenziale (importo complessivo stimato dal precedente C.T.U. € 5.900,00)”.
Quanto alla macrocategoria di vizi e danni accertati sub A (impresa appaltatrice la poi cessata), il CT IN. Controparte_11 [...]
attribuiva al la responsabilità “In qualità di direttore CP_8 CP_1 dei lavori: mancata impartizione di idonei accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi, mancata vigilanza in fase di esecuzione” nella misura del 25%; la medesima percentuale del 25% di responsabilità veniva attribuita al professionista, per le medesime causali, anche con riferimento alla macrocategoria sub B (impresa appaltatrice;
Controparte_2 invece, con riguardo alla macrocategoria sub C (impresa appaltatrice la percentuale di responsabilità attribuita al Controparte_2 CP_1
(“In qualità di direttore dei lavori: mancata impartizione di idonei accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi”) era del 10%. Inoltre, il CT IN. , sempre Per_5 seguendo la suddivisione nelle macrocategorie suindicate, aveva individuato la quota di responsabilità di quanto alla Controparte_2 macrocategoria sub B, nella percentuale del 75%, mentre, quanto alla macrocategoria sub C, nella percentuale del 15%.
Sulla scorta di tali risultanze peritali, il Tribunale ha di seguito proceduto ad individuare l'importo dei crediti di pro quota e ha Pt_1 condannato i soggetti coobbligati non in solido, ma in base alla rispettiva percentuale di responsabilità come sopra stabilita dal
C.T.U.
Ciò posto, osserva il Collegio che, a fronte di un'espressa domanda di diretta, in primo grado, ad ottenere la condanna solidale dei Pt_1 coobbligati, la suddetta statuizione del Tribunale non può ritenersi corretta poiché, secondo consolidato orientamento di legittimità, sussiste la responsabilità in solido tra appaltatore e direttore dei lavori (tra le tante Cass. 12195/2024, Cass. 18289/2020; Cass.
23350/2013; Cass. 22643/2012), ed invero il primo Giudice non ha neppure spiegato le ragioni giustificative della disposta condanna pro quota.
Anche con recenti pronunce la Cassazione ha ribadito che “In tema di appalto, la responsabilità dell'appaltatore e del progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso
a determinare il danno subito dal committente, è improntata al vincolo della solidarietà, ai sensi del combinato disposto degli artt.
2055, comma 1, e 1292 c.c., dovendo il giudice procedere all'accertamento e ripartizione delle rispettive quote di responsabilità solo a fronte di specifica domanda in tal senso, facendo ricorso al criterio sussidiario della parità delle colpe - di cui all'art. 2055, comma 3, c.c. - nel caso in cui, per l'impossibilità di provare le diverse entità degli apporti causali, residui una situazione di dubbio oggettivo e reale” (Cass.14378/2023).
La Suprema Corte ha avuto modo altresì di ulteriormente chiarire che “Qualora il danno subito dal committente rientri nell'ambito dell'art. 1669 c.c. e sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori (...) entrambi rispondono solidalmente dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse, trovando il vincolo di responsabilità solidale fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c."
(Cass.22575/2022). In altre parole, in tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale (Cass. 18289/2020).
La Cassazione ha pure di recente ribadito (Cass.29251/2024) che
“La responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c. si applica non solo a carico del costruttore, ma anche di coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell'opera, come il progettista e il direttore dei lavori, purché la rovina o i difetti si ricolleghino a fatti a loro imputabili, sicché la loro chiamata in causa da parte dell'appaltatore convenuto in giudizio, esperita non solo a fini di garanzia, ma anche per rispondere della pretesa dell'attore, comporta che la domanda originaria, pur senza espressa istanza, si estenda automaticamente nei loro riguardi, trattandosi di individuare il responsabile nell'ambito di un rapporto oggettivamente unico.”
9.3.4. In applicazione dei suesposti principi, non colgono nel segno le contrarie deduzioni di e dirette a sostenere che il CP_5 CP_1 secondo non può essere chiamato a rispondere di carenze imputabili alla nella materiale realizzazione di parti dell'opera. Controparte_2
A tale riguardo, rileva il Collegio che, come condivisibilmente affermato dal Tribunale, dalle risultanze di causa è emerso che il aveva assunto la qualità di progettista delle opere CP_1 architettoniche e di direttore lavori nella realizzazione degli immobili per cui è causa, senza limitazioni di sorta. Tanto è dimostrato dalla documentazione prodotta da (cfr. doc. n. 6, 7, 14 e 16 prodotti Pt_1 da nella causa sub n. 7265/2017 R.G. – si tratta di Parte_1 dichiarazioni di inizio lavori e dei successivi certificati di agibilità, dal cui esame si evince inequivocabilmente, proprio in base alle dichiarazioni rese dallo stesso professionista, che egli aveva assunto l'incarico, esplicitato nei citati documenti, di direttore lavori per la realizzazione dei suindicati complessi immobiliari) e anche dall'esame delle testimonianze assunte in primo grado (cfr. teste
, titolare dell'impresa che aveva eseguito i lavori di Testimone_1 prevenzione incendi, - verbale udienza del 20.02.2020-; teste
[...]
, INegnere che aveva effettuato i calcoli strutturali - verbale Tes_2 udienza del 20.02.2020-; teste , tecnico comunale Testimone_3 che aveva seguito le pratiche edilizie, il quale all'udienza del
27.02.2020 confermava che “l'incarico di direttore dei lavori come risulta dal formale incarico depositato in comune” gli risultava ricoperto dal geom. cfr. testi , Controparte_1 Testimone_4 e delle ditte incaricate rispettivamente di Tes_5 Tes_6 eseguire gli scavi, le pitture ed i serramenti – verbale udienza del
27.02.2020 -, i quali confermavano di essersi sempre rivolti e confrontati con il in qualità di direttore lavori). CP_1
Va ribadito che il direttore dei lavori esercita, per conto del committente, i medesimi poteri di controllo sull'attuazione dell'appalto che questi ritiene di non poter svolgere di persona, sicché ha il dovere, attesa la connotazione tecnica della sua obbligazione, di vigilare affinché l'opera sia eseguita in maniera conforme al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica
(tra le tante Cass.29331/2024). Pertanto, contrariamente a quanto sostengono il e , rientrava tra i doveri del CP_1 CP_5 professionista quello di controllare anche la correttezza della materiale realizzazione di parti dell'opera da parte delle appaltatrici, nel senso precisato, e la sua negligenza e/o imperizia, invero neppure compiutamente e specificamente contestata, risulta accertata tramite la C.T.U..
Infine, occorre dare atto che, nel presente grado, non ha più Pt_1 chiesto, in relazione ai danni imputati alla cessata Controparte_11 per i lavori inerenti il condominio “ , la condanna in
[...] Parte_3 solido del e di , quale socio unico della CP_1 CP_3 suddetta società (cfr. punto 4 conclusioni riportate in epigrafe), Pt_1 prestando così acquiescenza al decisum del Tribunale sul punto
(censurato solo con riferimento alla statuizione sulle spese di lite, come si dirà), ma ha reiterato la domanda di condanna del CP_1 per l'intero credito risarcitorio, proprio in forza della solidarietà, azionato in riferimento al suddetto appalto per i lavori inerenti il condominio “ . Anche detta domanda è da ritenersi Parte_3 fondata, in base alle medesime argomentazioni espresse con riferimento al debito solidale del relativo all'altro appalto, CP_1 intercorso tra ed atteso che le modalità di Pt_1 Controparte_2 espletamento dell'incarico sono state le medesime.
9.3.5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, deve rideterminarsi il credito risarcitorio azionato da nei confronti Pt_1 del che è pari all'importo di euro 3.000 (come CP_1 complessivamente determinato dal C.T.U. IN. per i lavori Per_5 della macrocategoria A inerenti il condominio “ ), oltre Parte_3 interessi al tasso legale dalla domanda al saldo. Deve altresì rideterminarsi il credito risarcitorio azionato in via solidale da Pt_1 nei confronti del e di che è pari all'importo CP_1 Controparte_2 complessivo di euro 29.000,00 (macro categoria vizi B e C per i vizi inerenti l'altro appalto eseguito da , oltre interessi al Controparte_2 tasso legale dalla domanda al saldo, e pertanto il va CP_1 condannato in solido con al pagamento di Controparte_2 quest'ultimo importo.
Il debito solidale del professionista non può essere compensato con il suo credito personale per i compensi contrattuali dovutigli da Pt_1
(euro € 18.420,54, oltre interessi al tasso legale dal 30.01.2017 al saldo effettivo). Non si verte, infatti, in ipotesi di compensazione propria, che non può rilevarsi d'ufficio e non risulta chiesta dal atteso che, come anche recentemente chiarito dalla CP_1
Cassazione, “A) Le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità – che include il requisito della certezza – ed esigibilità. Verificata la ricorrenza dei predetti requisiti, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione – legale – a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda. B) Se il credito opposto in compensazione è certo, ma non liquido, nel senso di non determinato, in tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è facile e pronta;
quindi, o può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale fino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido,
o può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione. C) Se
è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 cod. proc. civ.) il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale” (così Cass.18750/2023).
Neppure ricorrono i presupposti per la cd. compensazione impropria perché il credito personale del ha fonte contrattuale, mentre CP_1 il suo debito solidale ha fonte extra-contrattuale (art.1669 c.c.). È noto, infatti, che la c.d. compensazione impropria (o atecnica), istituto di elaborazione giurisprudenziale, si concretizza in un mero accertamento contabile di "dare e avere" con elisione automatica dei rispettivi crediti, fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che sia necessaria l'eccezione di parte. La compensazione impropria opera quando le contrapposte ragioni di credito delle parti scaturiscono dal medesimo rapporto obbligatorio, il che non è nel caso in esame, per quanto si è detto.
Resta, infine, assorbito il profilo di doglianza riferito alla ripartizione di responsabilità tra la ditta e l'appaltatrice Pt_6 Controparte_2 in relazione al quale non ha più interesse, una volta statuita la Pt_1 condanna solidale, per l'intero, del e di CP_1 Controparte_2
9.4. Con il quarto motivo (pagg. 15-16) l'appellante principale denuncia “Errata imputazione del quantum del danno a
. Sostiene che il Tribunale ha errato nel non Controparte_2 prevedere la responsabilità solidale per i danni causati dalla società appaltatrice e dal direttore lavori ex art. 2055 c.c., in base al quale tali soggetti sono entrambi autori del medesimo illecito extracontrattuale e pertanto rispondono del danno cagionato integralmente e in solido, indipendentemente dalla graduazione delle rispettive colpe nei rapporti interni.
9.4.1. Il motivo è sostanzialmente ripetitivo del terzo ed è fondato nei termini sopra precisati.
9.5. Il quinto motivo (pagg. 16-18) è rubricato “Ingiustificata/errata condanna alle spese nei confronti di ”. afferma CP_3 Pt_1 di essere stata erroneamente condannata alle spese processuali nei confronti di , dal momento che quest'ultimo era stato CP_3 convenuto in causa per far accertare la responsabilità della società
(di cui era socio e poi liquidatore). Ad Controparte_11 avviso dell'appellante principale, correttamente è stato evocato in giudizio il per ottenere la condanna del come CP_3 CP_1 responsabile in solido dei danni cagionati a . Il primo Giudice Pt_1 avrebbe errato nel non tenere in considerazione tale aspetto, condannando la società appaltatrice a pagare le spese di giudizio al in applicazione del principio di soccombenza, nonostante CP_3 fosse stata accertata la responsabilità della società
[...] per i vizi del gruppo A) al 75%, sicché in relazione Controparte_11
a detto accertamento non sussisteva la soccombenza della deducente . Pt_1
9.5.1. Il motivo è manifestamente infondato.
Risulta dagli atti di primo grado che era stato CP_3 convenuto in giudizio da quale socio unico e poi liquidatore de Pt_1
società appaltatrice dei lavori relativi al Controparte_11 condominio “ , cessata nel maggio 2015. chiedeva Parte_3 Pt_1 che, quanto alla realizzazione del condominio “ , il Parte_3
, nelle suddette qualità e quale assegnatario di somme in CP_3 bilancio finale di liquidazione de fosse Controparte_11 condannato, in solido con il a risarcire i danni subiti da , CP_1 Pt_1 quantificati in € 19.660,00 oltre oneri amministrativi e tasse. Il
Tribunale ha statuito sul punto che aveva dimostrato Pt_1 tardivamente (solo in comparsa conclusionale) la riscossione di un credito da parte di in base al bilancio finale di liquidazione, CP_3
e detta statuizione non è stata affatto censurata.
Tanto precisato, la soccombenza di deve valutarsi in relazione Pt_1 alla domanda come sopra proposta ed indubitabilmente è stata totale, con riguardo al rapporto processuale istaurato nei confronti del . In quest'ottica, è del tutto inconferente quanto ora CP_3 dedotto circa l'accertamento della responsabilità della cessata
[...]
, che, proprio in base alla prospettazione della Controparte_11 domanda svolta da verso il , non ha assunto affatto Pt_1 CP_3
l'autonomo e dirimente rilievo invocato.
9.6. Il sesto motivo (pag. 18), rubricato “Errate statuizioni in ordine alle spese”, denuncia l'errata liquidazione delle spese processuali poiché il Tribunale ha applicato i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 anziché quelli del D.M. n. 147/2022, ed ha considerato lo scaglione da € 5.200,00 a € 26.000,00, disattendendo il principio di calcolo dei compensi sulla base del valore della domanda. Cairo rileva, inoltre, che le cause inizialmente erano due e, pertanto, era necessario liquidare le spese per entrambe almeno per le fasi svolte. Infine si duole dell'errata compensazione delle spese di lite nel rapporto processuale con il anche perché, in accoglimento dei CP_1 precedenti motivi, il credito risarcitorio risultava aumentato.
9.6.1. Il motivo è parzialmente fondato, invero in parte anche assorbito, stante la parziale riforma della sentenza impugnata da cui consegue, nei rapporti processuali coinvolti dalla riforma, la nuova liquidazione delle spese di primo grado.
La censura non coglie nel segno nella parte concernente la lamentata erroneità dello scaglione di riferimento, da individuarsi in base al valore del decisum. La Cassazione ha avuto modo di ripetutamente precisare (tra le tante Cass. 30999/2023) che “In materia di spese processuali, la regola contenuta nell'art. 5 del d.m. n. 140 del 2012, secondo cui il valore della causa, nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, va fissato sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice e non di quella domandata, ha lo scopo di calmierare le liquidazioni a favore di chi abbia richiesto importi eccesivi rispetto al dovuto, mantenendo a carico di chi agisce i possibili maggiori costi di difesa cagionati da una pretesa esorbitante rispetto a quanto spettante”.
E' infondata anche la doglianza relativa alla compensazione delle spese di lite nei confronti del atteso che senz'altro permane, CP_1 anche all'esito della presente fase di gravame, la reciproca soccombenza, essendo, tra l'altro, il credito del professionista pari ad un importo non modesto (euro 18.420,54, oltre interessi al tasso legale dal 30.01.2017 al saldo effettivo).
Devono, invece, essere nuovamente liquidate le spese di lite di primo grado nel rapporto processuale tra ed (il cui Pt_1 Controparte_2 appello incidentale va integralmente rigettato, come si dirà), facendo riferimento allo scaglione compreso tra euro 26.000,00 e 52.000,00, ossia determinato in base al decisum, nonché applicando i valori aggiornati al D.M. n. 147/2022 e considerando che, prima della riunione, nei separati giudizi di merito di primo grado si erano svolte le fasi di studio ed introduttiva. Infatti, secondo quanto chiarito dalla
Cassazione (cfr. Cass.13276/2018; Cass.22883/2015), in caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse.
Le spese di lite di primo grado che è condannata a Controparte_2 pagare a sono pertanto liquidate in complessivi euro 10.521,00 Pt_1 per compensi (euro 7.616,00 per le 4 fasi del giudizio di merito R.G.
n.1668/2017; euro 2.905,00 per le fasi introduttiva e di studio dell'altra causa riunita), oltre rimborso forfettario (15%) ed accessori di legge. 9.7. Con il settimo motivo (pagg. 18-20), rubricato “errata imputazione delle spese di ATP e CT”, deduce che le spese di Pt_1
C.T.U. non dovevano essere poste in solido tra le parti poiché con la perizia era stata accertata la responsabilità di Controparte_2
e del geom. Inoltre, erroneamente il Tribunale avrebbe CP_1 posto a carico di le spese di A.T.P., dal momento che le parti Pt_1 convenute in giudizio erano state solamente e Controparte_2
Co
Controparte_11
9.7.1. Il motivo è parzialmente fondato.
Non merita accoglimento la censura in ordine alle spese di C.T.U., che devono essere poste in solido tra le parti, poiché l'indagine peritale viene effettuata in funzione di un interesse comune (cfr.
Cass. 28572/2023; Cass. 16074/2023, secondo cui “La prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze, indipendentemente dalla ripartizione in essa operata dell'onere delle spese processuali”). Dette spese rientrano pertanto tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c., sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, senza violare in tal modo il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma solo l'esclusione del rimborso
(Cass.11068/2020).
È invece fondata la doglianza relativa alle spese per la consulenza tecnica preventiva, poiché, in sede di giudizio di merito, la regolamentazione di esse segue lo stesso regime previsto per le spese di C.T.U. (Cass.29850/2023; Cass.9735/2020), tanto più considerando che, nella specie, l'indagine eseguita ante causam, poiché esaustiva, è stata meramente integrata e completata nel giudizio di merito. Pertanto anche le spese di A.T.P. (euro 6.715,52) vanno poste a carico solidale delle parti , ed così Pt_1 CP_1 Controparte_2 come quelle della C.T.U. espletata nel giudizio di merito di primo grado. Va, infine, aggiunto che le spese di A.T.P. e di C.T.U. vanno ripartite nei rapporti interni in misura paritaria tra le parti suindicate, in applicazione della regola generale che disciplina la solidarietà e anche in considerazione del rilevante ridimensionamento delle pretese risarcitorie di , tale da giustificare il mancato integrale Pt_1 rimborso degli esborsi sostenuti da quest'ultima parte per i titoli di cui trattasi.
10. Appello incidentale di Controparte_2
10.1. Il primo motivo (pagg. 10-16) è rubricato “mancato accoglimento della domanda riconvenzionale svolta da
nullità del capo della sentenza per assenza di Controparte_2 motivazione e di argomentazione – violazione degli artt. 115 e 116
c.p.c., nonché per violazione dei principi regolatori dell'onere della prova”. Ad avviso di la committente avrebbe Controparte_2 Pt_1 dovuto essere condannata al pagamento di € 71.760,00 a saldo della fattura n. 14 emessa il 13.05.2013 dalla suddetta appaltatrice, poiché l'opera era stata accettata senza contestazioni della società appaltante l'importo spettante era stato calcolato sulla base della differenza tra l'ammontare delle quantità e qualità delle lavorazioni previste dal contratto e le fatture precedentemente incassate. In particolare si deduce che, nonostante la contabilità d'impresa fosse tenuta da e la stessa non avesse ottemperato all'ordine del Pt_1 giudice ex art. 210 c.p.c. di esibizione in giudizio dei libretti delle misure e degli stati di avanzamento dei lavori inerenti alle opere realizzate (vd. ordinanza 3.5.2021), la società appaltatrice aveva comunque fornito un principio di prova in merito all'esistenza dei libretti delle misure, producendo quelli consegnati in corso d'opera e dimostrando che la contabilità era tenuta dal committente. Deduce che il Tribunale ha errato nel rigettare la domanda Controparte_2 riconvenzionale, motivando tale rigetto sulla base di assenza di prova, poiché ha mancato di considerare le risultanze istruttorie, in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dei principi di ripartizione dell'onere della prova. Inoltre, sulla base del principio della
«vicinanza della prova», l'onere probatorio incombe sul debitore, e quindi nel caso di specie su , che aveva occultato la contabilità Pt_1 di cantiere. Infine, ad avviso di il Tribunale ha Controparte_2 omesso di determinare il prezzo ex art. 1657 c.c. e la sentenza risulta nulla per mancata valutazione del materiale probatorio e per incomprensibilità del percorso logico- giuridico a base della decisione.
10.2. Il secondo motivo (pagg. 16-18) è rubricato “assenza di motivazione circa la piena adesione del Giudice alla lacunosa CT”, stante l'adesione acritica del Tribunale alla lacunosa C.T.U., posta a fondamento della decisione, mentre non avrebbe dovuto condividersi, nella parte in cui l'IN. aveva dichiarato di non CP_8 poter fornire una risposta in merito alla quantificazione del credito dell'appaltatrice per i lavori svolti e non pagati.
10.3. Il terzo motivo (pagg. 18-20) è rubricato “Omessa valutazione delle risultanze probatorie e del comportamento ostruzionistico processuale di controparte”, in riferimento al documento n. 23 di
, che, ad avviso di costituiva un riconoscimento Pt_1 Controparte_2 di debito, relativamente all'an, poiché restava in contestazione solo il quantum. Si deduce che il Tribunale ha omesso di considerare tale prova documentale, nonché la condotta ostruzionistica di , che Pt_1 aveva impedito a di dimostrare il suo diritto di Controparte_2 credito, in quanto non aveva esibito in giudizio i libretti delle misure e i SAL delle opere realizzate dall'impresa, oltre ad aver ritardato le operazioni peritali con l'istanza di sostituzione del C.T.U.. 10.4. I motivi primo, secondo e terzo, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono infondati e in parte inammissibili.
10.4.1. Occorre in primo luogo rilevare che la fattura in questione, benché di rilevante importo, non contiene alcuna indicazione dei lavori o delle opere a cui si riferisce, poiché è ivi indicata solo la generica dicitura “saldo per lavori di costruzione di un fabbricato ad uso residenziale e commerciale nel Comune di Grancona, località
Pederiva”, né l'appaltatrice ha precisato a quali specifici lavori oppure opere si riferisca l'importo preteso, come era suo onere, quantomeno a livello di allegazione. Infatti le fatture non costituiscono prova del credito dell'appaltatore, in quanto documenti fiscali provenienti dalla parte stessa, salvo che non siano state portate a conoscenza del committente e che questi le abbia accettate senza riserve (Cass.
14399/2024 “Non costituiscono idonea prova dell'ammontare del credito dell'appaltatore per il proprio compenso le fatture dallo stesso emesse, trattandosi di documenti fiscali provenienti dalla parte stessa, né la contabilità redatta dal direttore dei lavori (o dallo stesso appaltatore), salvo che, con riferimento a quest'ultima, risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi
l'abbia accettata senza riserve”).
Non può affatto ritenersi che dal documento n. 23 prodotto da Pt_1 si evinca il riconoscimento del debito di cui alla citata fattura oppure un'accettazione delle opere senza riserve, contrariamente a quanto deduce poiché la committente si era espressamente Controparte_2 riservata di “controllare l'importo esatto dei lavori” e tanto risulta espressamente ribadito con una successiva esplicita missiva, con cui, peraltro, dà conto di aver chiesto, senza esito, il dettaglio dei Pt_1 conteggi rapportati alle opere (doc. n. 27 , ove si legge Pt_1
“chiedete il pagamento di una somma che non comprendiamo nemmeno da che conteggio arriva”, “non riconosciamo assolutamente l'importo”). D'altro canto il C.T.U. ha affermato di non poter individuare, con riferimento al contratto sottoscritto tra Pt_1 ed le opere effettivamente realizzate dalla stessa Controparte_2
né risultava tecnicamente possibile, in un edificio Controparte_2 pressoché ultimato, “mediante misurazioni puntuali, risalire alle quantità di tutti i materiali impiegati per poi procedere con la quantificazione delle opere mediante l'applicazione dei prezzi unitari”.
In questo contesto, dunque, assume decisivo rilievo la totale carenza di allegazione specifica, da parte dell'appaltatrice, circa i lavori rimasti impagati, considerato altresì che, come dedotto da e Pt_1 non compiutamente contestato, la citata fattura n.14 è stata inviata alla committente dopo un anno dal rilascio dell'agibilità (cfr. doc. n.
16 causa 7265/2017 R.G.) e dal pagamento dell'ultima fattura da parte di . Non ha, di conseguenza, rilevanza nel senso invocato,
Pt_1 ossia sempre alla stregua della carenza allegativa di cui si è detto, il fatto che abbia dichiarato di non essere in possesso dei libretti
Pt_1 delle misure, considerato, peraltro, che essi devono essere redatti e tenuti dal direttore dei lavori e controfirmati dall'appaltatrice, in base alle previsioni della normativa di settore. In ogni caso neppure è emerso con certezza dall'istruttoria testimoniale che le misurazioni fossero sempre eseguite da , figlio degli Testimone_7 amministratori di , il quale prima ha riferito di essersi occupato
Pt_1 delle misurazioni e delle fatture per conto di (verbale ud.
Pt_1
24.10.2019) e di seguito ha dichiarato di essersi occupato solo dei pagamenti per conto di e di aver “provveduto ad effettuare Pt_1 misurazioni solo in due occasioni a seguito di dubbi da parte della direzione dei lavori circa il materiale fornito” (ud. 27-2-2020; cfr. anche il teste , che pure si è limitato genericamente Testimone_8
a riferire che si occupava della contabilità). Testimone_7 Inconferente è il richiamo alla violazione dell'art. 1657 c.c., che disciplina una diversa fattispecie, in quanto, come si è detto e si ribadisce, nel caso in esame l'appaltatrice non ha neppure compiutamente allegato a quali opere si riferisca la fattura in questione. Secondo il consolidato orientamento della Cassazione
(cfr. da ultimo Cass. 26365/2022) “Il potere del giudice di determinare il corrispettivo dell'appalto ex art. 1657 c.c. se le parti non abbiano né pattuito la misura, né stabilito il modo per calcolarlo,
e sempre che non possa farsi riferimento alle tariffe esistenti ed agli usi, è esercitabile solo ove non si controverta sulle opere eseguite dall'appaltatore, atteso che, in tal caso, questi deve provare l'entità
e la consistenza delle opere, non potendo il giudice stabilire il prezzo di cose indeterminate né consentire all'attore di sottrarsi all'onere probatorio che lo riguarda”.
10.5. Il quarto motivo (pagg. 20-21) è rubricato “condanna al pagamento per gli asseriti danni in capo ad e rigetto Controparte_2 delle eccezioni di prescrizione e decadenza: lacunosa ed errata motivazione, basatasi sulle sole risultanze della CT”. Si sostiene che al caso di specie era necessario applicare l'art. 1667 c.c., e non l'art. 1669 c.c., poiché non è possibile considerare “gravi” i vizi in contestazione, dato che i corrispondenti danni sono stati stimati in
€ 18.172,50 a fronte del valore INente del complesso immobiliare, pari a diverse centinaia di migliaia di euro. Inoltre, si deduce che l'opera è stata consegnata a nel 2012 e subito messa a reddito, Pt_1 sicché deve escludersi che l'immobile commerciale fosse viziato da difetti gravi che ne inibissero l'uso. Tale assunto si assume avallato da quanto accertato in sede di A.T.P., poiché, a dire di non erano stati rilevati gravi vizi costruttivi, ma Controparte_2 solamente meri difetti di costruzione, che non compromettevano la funzionalità degli edifici. Ad avviso di pertanto, Controparte_2
era incorsa nella decadenza del termine di sessanta giorni per Pt_1 la denuncia dei vizi dell'opera, nonché nella prescrizione ex art. 1667
c.c. per la proposizione dell'azione.
10.5.1. Il motivo non è fondato.
La Suprema Corte ha reiteratamente ribadito che si configurano come gravi difetti negli edifici, a norma dell'art. 1669 c.c., anche i vizi che pregiudicano in modo grave il normale godimento, la funzionalità e l'abitabilità degli stessi, anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell'opera (“Questa Corte ha così costantemente spiegato che configurano gravi difetti dell'edificio, a norma dell'art. 1669 c.c., anche le carenze costruttive dell'opera - da intendere altresì quale sINola unità abitativa - che pregiudicano
o menomano in modo grave il normale godimento e/o la funzionalità
e/o l'abitabilità della medesima, come allorché la realizzazione è avvenuta con materiali inidonei e/o non a regola d'arte ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell'opera (quali le impermeabilizzazioni e la pavimentazione dei balconi), purché tali da incidere negativamente ed in modo considerevole sul suo godimento
e da comprometterne la normale utilità in relazione alla sua destinazione economica e pratica, e per questo eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici”
– tra le tante Cass. 1423/2019; Cass. Sez. U, 7756/2017; Cass.
20644/2013).
Nella specie, come correttamente evidenziato dal Tribunale, in considerazione della tipologia e gravità dei vizi e difetti accertati (cfr.
C.T.U. dell'IN. circa la descrizione puntuale dei danni da CP_8 infiltrazioni di acqua piovana dal solaio posto a copertura del garage all'immobile denominato condominio “ , nonché di quelli Parte_3 da infiltrazioni al complesso commerciale e residenziale e da infiltrazioni alle pavimentazioni esterne allo stesso complesso commerciale e residenziale) trova applicazione l'art. 1669 c.c., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto la realizzazione dell'opera è avvenuta con materiali non idonei ovvero non a regola d'arte, anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell'opera stessa quali impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi pavimentazioni, impianti e altro;
detti gravi difetti, tali da compromettere la funzionalità e l'abitabilità dell'opera, erano eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria (cfr. espressamente Cass.1751/2018; Cass.27315/2017).
Di conseguenza, non era decaduta dal termine di un anno per Pt_1 la denunzia, né tantomeno era prescritto il suo diritto ad agire in giudizio entro il termine decennale. Il termine di un anno per la denuncia decorre dalla scoperta dei vizi, che avviene quando il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera; nel caso in esame detta conoscenza può ritenersi acquisita nel momento del deposito della relazione di consulenza tecnica redatta dal C.T.U. Ing. , in sede R_ di A.T.P. (Cass. 13707/2023; Cass. 1909/2025).
10.6. Il quinto motivo (pagg. 21-23) è rubricato “omessa valutazione della rilevanza del ruolo – e dunque della responsabilità
– del progettista e direttore dei lavori”. Si deduce che il in CP_1 qualità di progettista e direttore dei lavori, ha responsabilità esclusiva nella causazione dei danni, poiché la società
impresa edile di piccole dimensioni, ha Controparte_2 prestato la sua attività come nudus minister, attenendosi fedelmente al progetto redatto dal geometra e seguendo le sue direttive.
10.6.1. Il motivo è inammissibile.
La censura non esprime una critica compiuta e pertinente alle argomentazioni svolte sul punto dal Tribunale, secondo cui “non vi è prova agli atti, né la stessa può rinvenirsi dall'esame delle dichiarazioni testimoniali, che la stessa appaltatrice abbia manifestato il proprio eventuale dissenso rispetto ad altrettanto eventuali istruzioni errate fornitegli dal direttore lavori come, a mente di altrettanto consolidata giurisprudenza di legittimità (Cfr.
Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 21959 del 21.09.2017), avrebbe dovuto fare per andare esente dall'obbligo risarcitorio su di essa appaltatrice gravante in caso di difformità e vizi dell'opera” (pag.38 della sentenza impugnata). non esplicita, a confutazione di quanto ritenuto dal Controparte_2 primo Giudice, in base a quali circostanze concrete, dimostrate in causa, siano fondati gli assunti secondo cui non solo avrebbe agito come nudus minister, ma avrebbe anche reso palese il proprio dissenso rispetto ad eventuali istruzioni errate del CP_1
Va aggiunto, per quanto occorra, che la ripartizione interna delle responsabilità, come individuata dal C.T.U. e dal Tribunale (cfr. pag.
33, 34 e 36 della sentenza impugnata), è da ritenersi corretta e condivisibile in quanto supportata da idonei dati di riscontro, motivata in modo congruo e logico e, in ogni caso, si ribadisce, non efficacemente censurata in base alle considerazioni suesposte.
10.7. Il sesto motivo (pagg. 23-24) è rubricato “rigetto della domanda di garanzia: errata interpretazione delle clausole contrattuali”. invoca l'operatività della polizza Controparte_2 assicurativa stipulata con e denuncia la Controparte_4 nullità per violazione degli artt. 1229, 1431, 1342 e 1370 c.c. delle condizioni di polizza prese in considerazione dal primo Giudice per escludere la copertura assicurativa. Il contenuto di tali clausole si assume vessatorio, tale da necessitare di specifica approvazione per iscritto e, nel caso di dubbio, di interpretazione a favore dell'assicurato ex art. 1370 c.c..
10.7.1. Il motivo è inammissibile.
Il Tribunale ha ritenuto fondate le eccezioni di inoperatività della polizza sollevate da sul rilievo che “le Controparte_4 esclusioni di garanzia ivi contenute devono ritenersi perfettamente aderenti al caso di specie, con la conseguenza che la polizza invocata da deve ritenersi non operativa nella fattispecie Controparte_2 concreta, a nulla rilevando le (peraltro scarne) contestazioni svolte sul punto specifico dalla stessa società assicurata, la quale richiamava del tutto infondatamente la normativa sulle clausole vessatorie, che non trova davvero riscontro nel caso all'esame, come pure non lo trova il richiamo svolto all'art. 1229 c.c. che, per trovare eventuale applicazione, richiederebbe che l'esclusione della copertura assicurativa riguardasse un'ipotesi di colpa grave nell'inadempimento, evidentemente non ricorrente nel presente caso” (pag.40 e 41 della sentenza impugnata) .
La censura non si confronta con la motivazione svolta sul punto dal
Tribunale, che ha, tra l'altro, rilevato la genericità delle difese e argomentazioni di meramente riproposte nel Controparte_2 presente giudizio, senza che sia espressa una critica compiuta e pertinente alla suddetta ratio decidendi.
11. Appello incidentale tardivo di Controparte_1
Pregiudizialmente deve disattendersi l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata, in relazione al secondo motivo, da , Pt_1 secondo cui il avrebbe dovuto proporre impugnazione CP_1 autonoma entro il termine breve decorrente dalla notifica della sentenza.
La Cassazione ha avuto modo di precisare che l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, dovendosi consentire alla parte che avrebbe di per sé accettato la decisione di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con il principio della cd. parità delle armi tra le parti ed al fine di evitare una proliferazione dei processi di impugnazione (Cass. 26139/2022). Pertanto
l'impugnazione incidentale tardiva - da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione - può essere sollevata anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi,
l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 c.p.c.
e che occorre consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata (Cass.15100/2024; Cass.10477/2024).
11.1. Il primo motivo (pagg. 11-12 comparsa di costituzione del
9.01.2024 R.G. 1578/2023) censura il capo n. 8 della sentenza di primo grado, per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che fosse assorbita la domanda di manleva proposta nei confronti della
Compagnia di assicurazione poiché la Controparte_10 somma di € 7.102,50, ossia quella decurtata dal compenso spettante al professionista, o quella maggiore o minore eventualmente accertata nel corso del giudizio (cfr. punto 1 delle conclusioni rassegnate dal , doveva essere pagata dall'assicurazione in CP_1 quanto corrispondeva al pagamento da parte dello stesso dell'importo per i danni che erano stati attribuiti a sua responsabilità.
11.1.1. Il motivo è fondato nei limiti che si vanno ad illustrare.
Si è detto (cfr. § 9.3.5.) che la compensazione non può operare nella specie, stante il carattere solidale dell'obbligazione risarcitoria del erso , e dunque il debito del eve essere scisso CP_1 Pt_1 CP_1
e considerato separatamente dal suo credito per compenso professionale azionato nei confronti di . Pt_1 Di conseguenza, e quindi indipendentemente da ogni rilievo, pure non infondato, circa la contraddittorietà del percorso decisorio del
Tribunale sul punto, deve essere riformata la statuizione di primo grado concernente l' ”assorbimento” della domanda di manleva svolta dal nei confronti di e detta domanda deve CP_1 CP_5 essere esaminata.
Il Collegio non ritiene fondate le eccezioni di inoperatività della polizza sollevate da , secondo cui l'incarico del aveva CP_5 CP_1 riguardato le opere strutturali dei due fabbricati, ossia attività eccedenti i limiti della sfera di competenza dei geometri, e inoltre la garanzia operava per danni conseguenti a rovina totale o parziale delle opere nell'espletamento delle attività di progettazione e direzione lavori. Circa il secondo profilo, si è detto che la responsabilità ascritta anche al rientra nell'ambito CP_1 applicativo dell'art.1669 c.c., alla quale, all'evidenza, si riferisce la condizione di polizza richiamata. Quanto al primo profilo, come dedotto dal nella memoria di replica e risultante dalla CP_1 documentazione prodotta e dall'istruttoria espletata (cfr. teste
[...]
verbale ud. 24-10-2019), il aveva assunto l'incarico di Tes_9 CP_1 progettista delle opere architettoniche, mentre l'incarico di progettista per le opere in cemento armato era stato assunto dall' IN. (teste , INegnere che aveva effettuato i Tes_2 Testimone_2 calcoli strutturali - verbale udienza del 20.02.2020).
Ciò posto, in parziale accoglimento del motivo di cui trattasi, la va condannata a manlevare il dei danni che egli è CP_5 CP_1 tenuto a risarcire a , ma solo nei limiti della quota di Pt_1 responsabilità allo stesso ascrivibile e come determinata nella sentenza impugnata (che questa Corte condivide, come già precisato), nonché con la franchigia e nei limiti di massimale previsti nella polizza, come evidenziato da . CP_5 Nello specifico, l'assicurazione è limitata alla sola quota di responsabilità diretta dell'assicurato con esclusione di qualsiasi responsabilità derivante da solidarietà (pag.24 della polizza prodotta); inoltre resta a carico dell'assicurato per ogni sinistro la franchigia di € 1.000,00 oltre, per i danni alle opere, una somma pari al 10% dell'importo di ogni sinistro con il massimo di € 25.000,00.
11.2. Con il secondo motivo (pag. 12 comparsa di costituzione del
9.01.2024 R.G. 1578/2023) si censura il capo n. 9 della sentenza di primo grado, per avere il Tribunale erroneamente compensato integralmente le spese di lite tra e il deducente, nonostante Pt_1 quest'ultimo fosse stato condannato al pagamento solo di €
7.102,50, ossia solo di una somma decisamente minore rispetto al credito da lui vantato nei confronti di , pari ad € 18.420,54. Pt_1
11.2.1. Il motivo non è fondato.
Ricorre nella specie la soccombenza reciproca, vieppiù considerando che con la presente sentenza, stante la disposta condanna solidale nei termini di cui si è detto, l'importo a debito del è CP_1 aumentato.
12. In conclusione, in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto:
a) va dichiarata la contumacia di;
CP_3
b) va rigettato l'appello incidentale di Controparte_2
c) va accolto per quanto di ragione l'appello principale di Parte_1
e per l'effetto (1c) sono condannati in solido e Controparte_2 al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di euro 29.000,00 (in relazione alle macrocategorie B e C di cui alla C.T.U. De Felice), oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo, detratto quanto eventualmente già versato in esecuzione della sentenza impugnata;
(2c) va condannato
[...] al pagamento in favore di di euro Controparte_1 Parte_1
3.000,00 (in relazione alla macrocategoria A di cui alla C.T.U.
[...] ), detratto quanto eventualmente già versato in esecuzione Per_5 della sentenza impugnata;
(3c) va condannata al Parte_1 pagamento, a titolo di compenso professionale, in favore di
[...] della somma di euro 18.420,54, oltre interessi al Controparte_1 tasso legale dal 30-1-2017 al saldo effettivo, detratto quanto eventualmente già versato in esecuzione della sentenza impugnata;
(4c) vanno poste le spese di A.T.P., pari a euro 6.715,52, a carico solidale delle parti ed Controparte_1 Parte_1
e per l'effetto vanno condannati Controparte_2 [...] ed a rimborsare, in relazione Controparte_1 Controparte_2 alle rispettive quote, a i costi dell' (5c) va Parte_1 CP_12 condannata alla rifusione in favore di Controparte_2 Parte_1 delle spese di lite di primo grado, liquidate in complessivi euro
10.521,00 per compensi (euro 7.616,00 per le 4 fasi del giudizio di merito R.G. n. 1668/2017; euro 2.905,00 per le fasi introduttiva e di studio dell'altra causa riunita), oltre rimborso forfettario (15%) ed accessori di legge (scaglione compreso tra euro 26.000,00 e
52.000,00, ossia determinato in base al decisum, nonché applicando i valori aggiornati al D.M. n. 147/2022, tenuto conto che trattasi di due cause riunite), con distrazione delle stesse a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, detratto quanto eventualmente già versato in esecuzione della sentenza impugnata;
d) va accolto per quanto di ragione l'appello incidentale tardivo di e per l'effetto (1d) va condannata Controparte_1 [...]
a manlevare di Controparte_7 Controparte_1 quanto è stato condannato a pagare a nei limiti della sua Parte_1 quota di responsabilità, come determinata con la sentenza impugnata, e nei limiti del massimale e della franchigia previsti dalla polizza;
(2d) va altresì condannata alla Controparte_7 rifusione in favore di delle spese di lite di Controparte_1 primo grado liquidate in complessivi euro 3.600,00 per compensi oltre rimborso forfettario (15%) ed accessori di legge (tariffa compresa tra minimo e medio per 4 fasi, considerato che il valore della lite tra dette parti è prossimo al minimo dello scaglione di riferimento, che deve essere parametrato all'importo dovuto per la quota di responsabilità del - pari a euro 7.102,50, oltre CP_1 interessi – pag. 34 della sentenza impugnata).
13. Circa la regolazione delle spese del presente grado,
è integralmente soccombente nei rapporti Controparte_2 processuali tra la stessa e tra la stessa e Parte_1 Controparte_1 nonché tra la stessa e
[...] Controparte_4
Pertanto va condannata alla rifusione in favore di Controparte_2 dette parti separatamente costituite delle spese d'appello, liquidate, per ciascuna di esse, come in dispositivo (euro 6.946,00 - valori medi per tre fasi - scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00) oltre rimborso forfettario (15%) ed accessori di legge.
Va disposta la distrazione delle spese di lite liquidate a in favore Pt_1 dei difensori di detta parte che si sono dichiarati antistatari.
La liquidazione è stata effettuata avuto riguardo a tipologia della causa, difficoltà e valore economico dell'affare, importanza dell'attività prestata (art. 4 DM 55/2014).
Nel rapporto processuale tra e Parte_1 Controparte_1 le spese del grado possono essere compensate, stante la reciproca soccombenza.
Nel rapporto processuale tra e Controparte_1 [...] le spese del grado seguono la soccombenza Controparte_7
e sono liquidate applicando i valori previsti dallo scaglione di riferimento suindicato (euro 4.000,00 -tariffa compresa tra minimo e medio), avuto riguardo a tipologia della causa, difficoltà e valore economico dell'affare, importanza dell'attività prestata (art. 4 DM
55/2014). Nulla va disposto circa le spese del grado nei confronti della parte contumace.
Sussistono i presupposti per applicare alla parte che ha proposto l'appello incidentale ed è integralmente soccombente il comma 1‒ quater dell'art. 13 DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma l. 228/2012, sicché deve versare un ulteriore Controparte_2 importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
CP_3
2) rigetta l'appello incidentale di Controparte_2
3) accoglie per quanto di ragione l'appello principale di e Parte_1 per l'effetto (3a) condanna in solido e Controparte_2 CP_1 al pagamento in favore di della somma Controparte_1 Parte_1 di euro 29.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo, detratto quanto eventualmente già versato in esecuzione della sentenza impugnata;
(3b) condanna al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di euro 3.000,00, Parte_1 detratto quanto eventualmente già versato in esecuzione della sentenza impugnata;
(3c) condanna al pagamento, a Parte_1 titolo di compenso professionale, in favore di Controparte_1 ella somma di euro 18.420,54, oltre interessi al tasso legale
[...] dal 30-1-2017 al saldo effettivo, detratto quanto eventualmente già versato in esecuzione della sentenza impugnata;
(3d) pone le spese di A.T.P., pari a euro 6.715,52, a carico solidale delle parti
[...] ed e per l'effetto Controparte_1 Parte_1 Controparte_2 condanna ed a Controparte_1 Controparte_2 rimborsare a i costi dell' (3e) condanna Parte_1 CP_12 alla rifusione in favore di delle spese Controparte_2 Parte_1 di lite di primo grado, liquidate in complessivi euro 10.521,00 per compensi, oltre rimborso forfettario (15%) ed accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari, detratto quanto eventualmente già versato in esecuzione della sentenza impugnata;
4) accoglie per quanto di ragione l'appello incidentale tardivo di e per l'effetto (4a) condanna Controparte_1 [...]
a manlevare di Controparte_7 Controparte_1 quanto è stato condannato a pagare a nei limiti della sua Parte_1 quota di responsabilità, come determinata con la sentenza impugnata, e nei limiti del massimale e della franchigia previsti dalla polizza;
(4b) condanna alla rifusione Controparte_7 in favore di delle spese di lite di primo Controparte_1 grado liquidate in complessivi euro 3.600,00 per compensi, oltre rimborso forfettario (15%) ed accessori di legge;
5) compensa le spese di lite del grado tra Controparte_1
e Parte_1
6) condanna alla rifusione in favore di Controparte_2 Pt_1
e delle
[...] Controparte_1 Controparte_4 spese di lite del grado, liquidate, per ciascuna parte separatamente costituita, in euro 6.946,00 per compensi, oltre rimborso forfettario
(15%) ed accessori di legge, con distrazione delle spese liquidate a in favore dei difensori di detta parte dichiaratisi Parte_1 antistatari;
7) condanna alla rifusione in favore Controparte_7 di delle spese di lite del grado, liquidate Controparte_1 in complessivi euro 4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario
(15%) ed accessori di legge;
8) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo Controparte_2 a titolo di contributo unificato pari a quello spettante per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n.
115/2002, ove dovuto.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 28 maggio 2025
La Presidente est.
Clotilde Parise