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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 09/12/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 577/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 577/2024
Oggi 09/12/2025, alle ore 10.10, innanzi al giudice designato, dott. AN RO, sono presenti:
Per l'avv. BERETTA ANNALISA Parte_1
Per l'avv. BERETTA ANNALISA CP_1
Per l'avv. BERETTA ANNALISA CP_2
Per , l'avv. I Morandi, in sost. dell'avv. ZITIELLO LUCA CP_3
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa. Le parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente e discutono la causa. Il giudice, all'esito della discussione, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e della parte motivazionale.
Cremona, 09/12/2025
Il giudice
AN RO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice AN RO, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 577/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Massimo Parte_1 C.F._1
GL, NA ET, PA BE AR NV e DR AP, domiciliato in Cremona, via Verdi n. 14, presso il difensore
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Massimo CP_1 C.F._2
GL, NA ET, PA BE AR NV e DR AP, domiciliata in Cremona, via Verdi n. 14, presso il difensore
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Massimo CP_2 C.F._3
GL, NA ET, PA BE AR NV e DR AP, domiciliata in Cremona, via Verdi n. 14, presso il difensore
- parte attrice - nei confronti di:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Zitiello Luca e CP_3 P.IVA_1
NE MU BO, domiciliata in Milano, corso Europa n. 13, presso il difensore
- parte convenuta -
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito per quanto in narrativa, contrariis reiectis, 1) in via principale, ai sensi degli artt. 1325, 1418 e ss., 1427 e ss., 1439 e 1440
Codice Civile, degli artt. 21 e 23 TUF, D.Lgs. n. 58/1998, degli artt. 27-56, 78 Reg.
COsob n. 16190/2007, 1) accertare e dichiarare la natura “finanziaria” dell'acquisto dei diamanti da investimento per cui è causa, nonché conseguentemente 2) accertare e dichiarare la nullità, annullabilità, invalidità ed inopponibilità agli attori del relativo contratto “quadro” di negoziazione e del conseguente acquisto dei diamanti da investimento per cui è causa;
3) per l'effetto condannare il alla restituzione CP_3
e/o ripetizione delle somme destinate all'investimento nei diamanti per cui è causa, in forza dei contratti e dei fatti dedotti nel presente atto, in favore degli attori, in CP_1 proprio e quale erede unitamente a di , per un importo CP_2 Persona_1 complessivo di € 25.169,58 (venticinquemilacentosessantanove,58) e per Parte_1
l'importo complessivo di € 41.296,80 (quarantunmiladuecentonovantasei,80), in ragione del sostanziale azzeramento del valore dei diamanti per cui è causa in quanto del tutto invendibili, o, in via subordinata, di quella somma che dovesse risultare dalla differenza tra l'importo destinato all'acquisto dell'investimento in causa, sopra dedotto, ed il valore residuo dei diamanti, quantificato sulla base dell'indice “Rapaport” o accertato anche in corso di causa con apposita CTU, o, in alternativa, il ricavo realizzato con la vendita dei diamanti, ed in ogni caso con condanna di controparte a quella somma, maggiore o minore, ritenuta dovuta anche a seguito di valutazione equitativa, nonché con condanna al risarcimento di ogni conseguente danno, anche ai sensi dell'art. 1224 c.c., in misura pari ai rendimenti dei titoli di Stato, in base al c.d. “rendistato”, nonché oltre interessi legali ex art. 1284, commi 1 e 4, c.c. dal giorno degli acquisti sino all'effettivo soddisfo. 2) in via subordinata, a) nell'ipotesi e nei limiti in cui si ritengano validi ed opponibili all'odierni attori il contratto “quadro” di negoziazione ed il conseguente acquisto dei diamanti in causa, così come b) nell'ipotesi in cui non si ritenga sussistente la natura “finanziaria” dell'investimento nei diamanti per cui è causa, c) accertare e dichiarare, anche ex artt.
1218, 1228, 1710 e ss., 1175, 1176, co. 2, 1338, 1374, 1375 e 1440 Codice Civile, dell'art. 21 TUF, D.Lgs. n. 58/1998, degli artt. 27-56 Reg. n. 16190/2007, degli artt.
5- CP_4
27quater del Codice del COsumo, D.Lgs. n. 206/2005, nonché in forza di ogni altra di- sposizione di legge e/o regolamento invocata in narrativa, anche in ragione dell'accertata
“pratica com-merciale scorretta”, la responsabilità, nonché il grave inadempimento del
, odierno convenuto, in relazione all'acquisto dei diamanti da investimento per CP_3 cui è causa e per l'effetto, d) condannare il al risarcimento del danno in CP_3 favore degli odierni attori per responsabilità contrattuale ex artt. 1218, 1223, 1226 e 2056 c.c., nella misura precisata all'antecedente punto A-3) delle presenti conclusioni, o in quella maggiore o minore misura ritenuta di giustizia, anche a seguito di valutazione equitativa. 3) In via ulteriormente subordinata e, comunque, autonoma 2. accertare e dichiarare gli illeciti e le responsabilità tutte, contrattuali, precontrattuali ed extracontrattuali ascrivibili al per le violazioni ed i fatti tutti contestati nel CP_3 presente atto, anche ex artt. 1174, 1175, 1176, co. 2, 1218, 1228, 1337, 1338, 1374, 1375,
1440, 1710 e ss., 1856, 2043 e 2049 Codice Civile, nonché ex artt. 21 e 23 del TUF, D.Lgs.
n. 58/1998, artt. 27-56, 78 del Reg. n. 16190/2007, artt.
5-27quater del Codice del CP_4
COsumo, D.Lgs. n. 206/2005, nonché in forza di ogni altra disposizione di legge e/o regolamento invocata in narrativa;
3. conseguentemente e, comunque, condannare il a risarcire gli attori dei danni subiti in misura pari alle somme destinate CP_3 all'investimento dei diamanti per cui è causa, in forza dei contratti e dei fatti dedotti nel presente atto, in favore di in proprio e quale erede unitamente a CP_1 CP_2 di per l'importo complessivo di € 25.169,68 Persona_1
(venticinquemilacentosessantanove,68), e di per l'importo di € 41.296,80 Parte_1
(quarantunmiladuecentonovantasei,80), in ragione del sostanziale azzeramento del valore del diamante per cui è causa in quanto del tutto invendibile, o, in via subordinata, di quella somma che dovesse risultare dalla differenza tra l'importo destinato all'acquisto dell'investimento in causa, sopra dedotto, ed il valore residuo del diamante, quantificato sulla base dell'indice “Rapaport” o accertato anche in corso di causa con apposita CTU,
o, in alternativa, il ricavo realizzato con la vendita degli stessi diamanti, ed, in ogni caso, con condanna a quella somma, maggiore o minore, ritenuta dovuta anche a seguito di valutazione equitativa, nonché con condanna dell'istituto convenuto a risarcire gli stessi attori degli ulteriori danni tutti, patiti e patiendi, patrimoniali e non patrimoniali, anche ex artt. 2, 41 e 47 Cost., 2059 c.c., da determinarsi anche equitativamente ex artt. 1226 e 2056
c.c., in quanto derivanti dagli illeciti tutti identificati nel presente atto, oltre interessi, rivalutazione monetaria e maggior danno dal dì del dovuto al saldo ex artt. 1224 e 1284
c.c.. 4) In via di ultimo subordine accertare e dichiarare che il comportamento dell'istituto di credito oggi convenuto ha integrato, in ogni caso, un illecito civile e, per l'effetto, condannare il medesimo al risarcimento dei danni nella misura di cui CP_3 all'antecedente punto C-2) delle presenti conclusioni, o in quella maggiore o minore misura ritenuta di giustizia, anche a seguito di valutazione equitativa. 5) In ogni caso, 1) accertare e dichiarare che il ha commesso il reato di truffa ex art. 640 Codice CP_3
Penale, anche nella forma aggravata e continuata, con riferimento alle circostanze dedotte e contestate con il presente atto e, per l'effetto, 2) condannare ex art. 2059 c.c. l'odierno istituto di credito convenuto a risarcire gli attori in misura pari al 30% (leggasi trenta percento) delle somme indicate all'antecedente punto C-2) delle presenti conclusioni, o in quella maggiore o minore misura ritenuta di giustizia, anche a seguito di valutazione equitativa, con condanna di controparte al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, nonché al pagamento di un ulteriore importo a titolo di c.d. “danno punitivo”, anche ex art. 96 c.p.c., come meglio precisato e rivendicato al punto I) della parte in diritto”.
Per parte convenuta: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: in via preliminare: - accertare e dichiarare il difetto di interesse ad agire della Sig.ra per i motivi esposti in atti;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione CP_1 passiva della in ordine alle domande avversarie per le ragioni esposte in atti e, per CP_5
l'effetto, rigettare tutte le richieste ex adverso formulate;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità e improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta da controparte per carenza dei presupposti di legge;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese avversarie, nei termini e per i motivi esposti in atti;
in via principale: - rigettare tutte le domande e le richieste formulate da controparte in quanto inammissibili, improponibili e comunque infondate, in fatto e in diritto, per i motivi tutti di cui in atti;
in via subordinata: - accertare e dichiarare la sussistenza del concorso di colpa in capo ai Clienti ai sensi dell'art. 1227 c.c., nella causazione dei pretesi danni e, conseguentemente, escludere ovvero ridurre l'entità del pagamento in favore degli attori nella misura che sarà ritenuta di giustizia in considerazione dell'entità del concorso colposo di controparte;
- nella denegata ipotesi in cui ritenga la tenuta al CP_5 pagamento, a qualsivoglia titolo, di somme di denaro in favore degli attori, ridurre l'importo da corrispondere alla ST secondo i criteri indicati in atti, tenendo in considerazione il valore delle gemme;
in ogni caso: - dichiarare tenuta e condannare controparte al pagamento di tutte le spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, del presente procedimento”. COcisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I sig.ri , (erede del sig. ) e Parte_1 CP_1 Persona_1 CP_2
(erede del sig. ) convenivano in giudizio al fine di Persona_1 COtroparte_3 ottenere l'accoglimento delle domande sopraccitate.
Gli attori deducevano: CO
- che “Gruppo Banco BPM, in forza di un contratto stipulato con la società (acronimo di “ ), si è attivamente prodigato nel collocare un Parte_2 ingente ammontare di “diamanti da investimento” forniti e, soprattutto, “prezzati” dalla CO ST , sfruttando appieno la propria rete di filiali, spinta dalle laute commissioni riconosciute dall'accordo con quest'ultima”;
- di avere “destinato una parte consistente dei propri risparmi nell'acquisto di diamanti da investimento offerti da controparte, nella assoluta convinzione che la banca convenuta, CO come suo dovere, avesse verificato le informazioni fornite da , garantendone veridicità, completezza e correttezza, mentre in realtà dalle circolari interne del risulta CP_3 che la ST non abbia minimamente analizzato e verificato tali informazioni, acriticamente e negligentemente “passate” alla clientela”;
- di avere “manifestato l'intendimento di investire i propri risparmi in un prodotto finanziario sicuro ed a rischio minimo, che garantisse quanto più possibile la conservazione e salvaguardia delle somme investite”;
- di avere “effettuato i seguenti acquisti di diamanti da investimento, offerti e collocati da controparte nelle date e per gli importi riportati in appresso: A) per i signori e CP_1
(quest'ultimo poi deceduto e le cui legittime eredi risultano esser le Persona_1 odierne attrici, rispettivamente moglie e figlia, sig.re e ), CP_1 CP_2
l'acquisto in data 23 ottobre 2014 di n. 2 diamanti per un controvalore complessivo di €
25.169,68…B) per il signor l'acquisto in data 28 aprile 2016 di n. 3 diamanti Parte_1 per un controvalore complessivo di € 41.296,80”;
- che “deve escludersi che la banca convenuta si sia comportata come un semplice CO
“segnalatore” per conto dell' , avendo piuttosto svolto un determinante ruolo di promotore e fautore dell'offerta e collocamento “a tappeto” dei diamanti di investimento”;
- che “il personale della banca convenuta, in persona del rispettivo preposto all'ufficio titoli, nell'ambito del consueto rapporto di consulenza per l'investimento in prodotti finanziari, non solo ha omesso di informare i clienti su rischi e caratteristiche peculiari CO dell'investimento in “diamanti” commercializzati da , ma ne ha persino elogiato la convenienza e sicurezza”;
- che , già solo in ragione del suo ruolo di istituto di credito e del dovere di CP_3 tutela del risparmio, così come dell'obbligo di diligenza professionale imposto ex art. 1176
c.c., avrebbe dovuto almeno segnalare l'inadeguatezza dell'investimento in “diamanti” poiché lo stesso: a) non corrispondeva agli obiettivi di investimento degli attori, atteso che gli stessi avevano sempre manifestato una propensione al rischio bassa, o al più medio- bassa…b) non era di natura tale per cui gli attori fossero in grado di sopportare finanziariamente qualsiasi rischio connesso all'investimento de quo, in quanto lo stesso rappresentava una percentuale eccessiva dei risparmi depositati presso l'istituto convenuto
…c) non era di natura tale per cui gli attori possedessero la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi insiti nell'operazione d'investimento de qua, non avendo peraltro manifestato al-cuna esperienza o conoscenza degli specifici profili dell'investimento…d) superava il limite prudenziale di percentuale di investimento, fissato al 5-10% del portafoglio titoli nella ST circolare interna del ”; CP_3
- che “i diamanti da investimento, per come specificatamente strutturati e commercializzati CO da ed , integrano senz'altro la fattispecie di “prodotto finanziario” CP_3 delineata dal TUF”;
- la “violazione degli artt. 23 tuf e 37 reg. consob n. 16190/2007 – omessa stipula in forma scritta del contratto “quadro” di negoziazione…violazione degli artt. 21 tuf e 39 reg. consob n. 16190/2007 – omessa rilevazione e valutazione del profilo di investimento – omessa verifica della conoscenza del prodotto diamante da investimento…violazione degli artt. 21 e 94 tuf, 14 reg. consob n. 11971/1999 e 31, co. 3, reg. consob n. 16190/2007 – negligente, scorretta, non chiara e fuorviante informativa sul prodotto diamante da investimento…violazione dell'art. 39, co. 6, reg. consob n. 16190/2007 – prestazione del servizio di consulenza senza le necessarie informazioni…violazione dell'art. 40 reg. consob n. 16190/2007 – negligente e scorretta raccomandazione di acquistare il prodotto diamante da investimento…violazione dei principi generali dettati dall'art. 21 tuf…violazione dei canoni di buona fede, correttezza e diligenza”; - la “nullità del contratto, come conseguenza automatica alla violazione del divieto di pratiche commerciali scorrette”;
- che “l'Ill.mo Giudice, sulla base delle risultanze istruttorie già acquisite, costituite dal
Provvedimento dell'Antitrust, nonché in forza di quanto verrà acquisito in corso di causa, può accertare e riconoscere la responsabilità penale del per la commissione CP_3 del reato di truffa, anche nella forma aggravata e continuata, condannandola ex art. 2059
c.c. al risarcimento del conseguente danno morale, determinabile, anche in via equitativa, in misura pari al 30% del prezzo impiegato per l'acquisto del diamante da parte della risparmiatrice, oggi attrice”;
- la “nullità del contratto “quadro” di negoziazione per l'omessa, valida forma scritta, richiesta ad substantiam in forza del combinato disposto degli artt. 1325, 1418, co. 2, c.c. e
23 del TUF, D.Lgs. n. 58 del 1998. A ciò consegue la nullità dei contratti di acquisto di diamanti per cui è causa, la loro illiceità e contrarietà a norme imperative ex art. 1418 o, in via ulteriormente subordinata, il risarcimento di ogni danno, anche in via autonoma, stante il gravissimo inadempimento commesso dalla banca controparte, che ha fornito un servizio finanziario senza la preventiva stipula in forma scritta del necessario antecedente contratto “quadro”, imposta dalla norma imperativa dettata ex art. 23 TUF, men che meno con il contenuto necessario imposto dall'art. 37 del Reg. n. 16190/2007”; CP_4
- la nullità del contratto “poiché contrario all'esigenza di trasparenza e correttezza nello svolgimento dei servizi finanziari, che è esigenza di ordine pubblico, preordinata alla tutela dei beni primari del risparmio e dell'integrità dei mercati”;
- che “quanto fatto, detto o omesso dal personale della banca convenuta ha fraudolentemente artato la volontà della clientela, tra cui gli odierni attori, affinché concludessero un contratto di acquisto, che di certo non avrebbero concluso qualora fossero stati informati del reale valore dei diamanti offerti…A tutto ciò non può che conseguire l'accertamento del dolo incidente ex art. 1440 c.c., imputabile al , CP_3 che pertanto dovrà esser condannato il risarcimento del danno per aver, se non altro, convinto la clientela, tramite artifizi, raggiri, reticenze ed omissioni, ad acquistare dei diamanti da investimento ad un prezzo ben superiore a quello risultante dai listini notoriamente applicati ed a condizioni ben più limitanti e gravose”; - che “la violazione delle norme ut sopra individuate comporti, quanto meno, il risarcimento del danno, considerato che nei contratti a prestazioni corrispettive i doveri di correttezza, buona fede e diligenza ex artt. 1175 e 1338 c.c. si estendono ai c.d. doveri di protezione e informazione che integrano l'obbligazione principale a carico delle parti”;
- che “ci troviamo senz'altro in una situazione conforme ai presupposti notoriamente necessari per il riconoscimento dei c.d. “punitive damages” di matrice nordamericana”;
- che devono essere riconosciuti “gli interessi legali ex art. 1284 c.c., al tasso del I comma sino alla litispendenza e successivamente al tasso del IV comma, nonché, a titolo di lucro cessante, il tasso del c.d. “rendistato” medio pubblicato dalla Banca d'Italia e rilevato al momento dell'acquisto in causa… Il lucro cessante viene ipotizzato nella misura di cui sopra, in quanto, se gli odierni attori fossero stati effettivamente indirizzati da CP_3 all'investimento in un prodotto “rifugio”, è ben probabile, se non certo, che avrebbe acquistato titoli di Stato in luogo dei diamanti da investimento”.
Si costituiva in giudizio la quale, argomentato circa la COtroparte_3 fondatezza delle proprie pretese e l'infondatezza di quelle altrui, chiedeva il rigetto di ogni richiesta ex adverso formulata e, in via subordinata, l'accertamento della “sussistenza del concorso di colpa in capo ai Clienti ai sensi dell'art. 1227 c.c., nella causazione dei pretesi danni e, conseguentemente, escludere ovvero ridurre l'entità del pagamento in favore degli attori nella misura che sarà ritenuta di giustizia”.
La convenuta deduceva:
- che “le sig.re e hanno dedotto, nell'atto introduttivo, di i) essere CP_1 Per_1 rispettivamente la moglie e la figlia del sig. e di ii) agire in qualità di erede del de Per_1 cuius la Sig.ra sia in proprio che in qualità di erede del de cuius la sig.ra CP_2
Nulla di tutto ciò è stato tuttavia provato da controparte”; CP_1
- di non avere svolto alcuna attività promozionale in favore della società
[...]
essendosi limitata a segnalare ai clienti la possibilità di acquistare Parte_2 diamanti da un operatore specializzato nel comparto della compravendita di gemme, a fornire agli stessi la documentazione pubblicitaria e contrattuale finalizzata alla stipulazione del contratto e a trasmettere la proposta negoziale alla controparte;
- che “la è carente di legittimazione passiva in ordine alla domanda di risarcimento CP_5 del danno a titolo di responsabilità precontrattuale, extracontrattuale e contrattuale, nonché per quanto attiene alle pretese restitutorie discendenti dalle domande di nullità e annullamento, atteso che i contratti di compravendita dei diamanti ex adverso contestati CO sono stati pacificamente conclusi dai Clienti con e non con la;
CP_5
- che “la minusvalenza verificatasi nel patrimonio delle controparti è al momento meramente potenziale, in quanto le gemme non risultano essere state vendute, con l'ovvia conseguenza che ad oggi la perdita lamentata non si è né realizzata né cristallizzata”; CO
- che “il fallimento della ha ammesso in via transattiva al passivo del fallimento le domande risarcitorie in via chirografaria nella misura del 15% del valore di acquisto dei diamanti. Il che significa, per essere chiari, che l'odierna attrice (al pari degli altri CO acquirenti) ben potrebbe richiedere ed ottenere dalla il 15% del valore di acquisto dei diamanti, circostanza che evidentemente riduce in modo significativo il danno”;
- “l'intervenuta prescrizione delle domande risarcitorie a titolo di responsabilità precontrattuale ed extracontrattuale relativamente a tutti gli acquisti oggetto di causa, in quanto è ampiamente decorso il termine prescrizionale quinquennale cui è soggetta l'azione di risarcimento del danno a titolo di responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2947 c.c. Gli acquisti dei diamanti, come detto, risalgono agli anni 2014 e 2016, mentre il primo atto interruttivo della prescrizione ex adverso documentato risale al 3 marzo 2022, dunque oltre cinque anni dopo l'ultimo acquisto”;
- di avere “svolto in favore dei Clienti il ruolo di mero segnalatore”;
- di non “avere alcuna responsabilità (neppure sotto forma di culpa in vigilando, non CO avendo essa alcun potere di controllo) in merito a quanto ha pubblicato sui giornali CO economici, né tantomeno alle modalità grafiche con cui ha effettuato tali pubblicazioni”;
- che “tutti i rimedi, tanto invalidatori quanto risarcitori per responsabilità precontrattuale, potrebbero essere esperiti unicamente nei confronti della controparte contrattuale del cliente, vale a dire IDB”;
- che “i diamanti non sono strumenti finanziari”;
- che “nessuna condotta illecita può essere ascritta alla Banca, ma, quand'anche si dovessero ritenere sussistenti pretese condotte censurabili da parte dell'Istituto di credito, ciò non dovrebbe portare all'automatica condanna al risarcimento del danno, in quanto può legittimamente presumersi che i Clienti avrebbero comunque acquistato i diamanti anche ove fossero stati debitamente informati circa le loro caratteristiche. In ogni caso, in applicazione del principio generale, vigente nel nostro ordinamento, espresso in una disposizione specifica (art. 1227 c.c.), dovrà essere valutato che qualora il fatto colposo del danneggiato abbia concorso a provocare il danno, la responsabilità del danneggiante è conseguentemente esclusa o quantomeno diminuita, proprio in relazione alla gravità della colpa ed all'entità delle conseguenze che dal fatto colposo del danneggiato sono derivate.…è evidente che nel caso di specie si sia in presenza di un contegno palesemente imprudente e negligente dei Clienti. Se infatti avessero utilizzato l'ordinaria diligenza, avrebbero avuto senz'altro contezza di quelle circostanze in relazione alle quali vengono oggi sollevate contestazioni. Ci riferiamo, tra l'altro, al fatto che le quotazioni richiamate CO da non erano ricavate da un mercato regolamentato o, ancora, che non vi era alcuna garanzia di liquidare i diamanti in tempi ragionevoli”.
Le domande attoree sono fondate nei termini e per le ragioni che seguono.
Preliminarmente si evidenzia che le sig.re e sono le CP_1 CP_2 uniche eredi del defunto sig. (cfr. docc. nn. 44 e 45 di parte attrice). Persona_1
Diversamente da quanto adombrato dalla convenuta, le attrici sono subentrate nel patrimonio del sig. e possono legittimamente avanzare le stesse pretese Persona_1 patrimoniali che il defunto avrebbe potuto avanzare.
Ciò detto, si rileva che i sig.ri e hanno stipulato Parte_1 Persona_1 esclusivamente plurimi contratti di vendita con la società Parte_2
Sebbene abbia posto in essere una condotta causalmente rilevante ai fini COtroparte_3 del perfezionamento dei predetti negozi nei termini di cui si dirà, essa non è parte degli stessi, sicché sono infondate tutte le pretese attoree basate sulla tesi dell'esistenza di un rapporto contrattuale plurilaterale ovvero di un contratto bilaterale a parte soggettivamente complessa. La stipulazione di plurimi contratti di vendita è dimostrata dall'esame dei documenti prodotti. Infatti, i sig.ri e hanno sottoscritto Parte_1 Persona_1
“proposte di acquisto”, le clausole contrattuali sono indicate nel paragrafo denominato
“condizioni di compravendita” e nella clausola chiamata “incarico di vendita su mandato” CO si legge: “il proponente è consapevole che non assume alcun obbligo di riacquistare i diamanti”. In estrema sintesi, i negozi conclusi dai sig.ri e Parte_1 Persona_1 hanno determinato il trasferimento della proprietà dei beni mobili “diamanti” e il conseguente diritto delle acquirenti di disporre e di godere delle cose in modo pieno ed CO esclusivo. La pattuizione secondo cui “ si obbliga a far sì che la sua controllata
[...] assuma un mandato dal proponente per ricollocare i diamanti in tempi COtroparte_7 reali di mercato” non muta la natura giuridica dei negozi conclusi, in quanto il ricollocamento dei beni presuppone logicamente l'intervenuto trasferimento del diritto reale. L'esistenza di un rapporto contrattuale tra le citate persone e la società
[...] nei termini sopraccitati esclude l'applicabilità delle disposizioni Parte_2 normative dettate in tema di “prodotti finanziari”, poiché gli investimenti di natura finanziaria sono negozi caratterizzati dal conferimento di denaro in funzione del conseguimento di un profitto non legato al compimento di prestazioni dell'investitore, salvo quella della dazione della massa monetaria.
Nel caso di specie, considerata l'irrilevanza delle motivazioni che hanno indotto i sig.ri e alla stipulazione dei contratti di vendita, in quanto non Parte_1 Persona_1 incidenti sulla causa negoziale, si sottolinea che: a) i predetti potevano godere liberamente CO dei beni acquistati nei limiti di cui all'art. 832 c.c.; b) la convenuta e la società non avevano assunto alcuna obbligazione avente ad oggetto il riacquisto dei diamanti;
c)
l'eventuale ricollocazione delle cose sul mercato era rimessa alla volontà dei proprietari;
d) le parti non avevano previsto alcun margine di guadagno/perdita in relazione all'operazione economica posta in essere. La stipulazione di un contratto di deposito avente ad oggetto i beni acquistati e la possibilità di rivendere gli stessi anche per mezzo di una società controllata dalla sono circostanze irrilevanti ai fini della Parte_2 qualificazione giuridica del rapporto negoziale e sono astrattamente inidonee ad incidere sul diritto degli acquirenti di disporre e di godere delle cose in modo pieno ed esclusivo.
Alla stregua di quanto sopra esposto, devono essere rigettate tutte le pretese attoree presupponenti l'applicazione delle disposizioni normative dettate in tema di “prodotti finanziari”.
È evidente che la condotta posta in essere dalla società abbia CP_3 contribuito alla stipulazione dei contratti di vendita oggetto del presente giudizio, in quanto i sig.ri e hanno appreso della possibilità di concludere i Parte_1 Persona_1 negozi all'interno della filiale dell'Istituto di credito, la proposta contrattuale è stata formulata alla presenza e con l'ausilio di un dipendente della banca, che ha curato anche l'invio dell'offerta alla e i beni mobili potevano Parte_2 essere consegnati presso la filiale di cui in precedenza. È necessario, quindi, comprendere se abbia una qualsivoglia responsabilità in merito al contenuto dei COtroparte_3 contratti di vendita stipulati ovvero abbia posto in essere una condotta difforme rispetto a quella rispondente ai canoni professionali di diligenza, prudenza e perizia propri di un agente modello. Ritiene questo giudice che:
a) la natura giuridica dei negozi conclusi, l'inesistenza di un'obbligazione di riacquisto dei diamanti, il diritto degli acquirenti di disporre liberamente dei beni acquistati, il prezzo CO del compenso da corrispondere alla società nell'ipotesi in cui i proprietari avessero voluto alienare i beni avvalendosi delle prestazioni della predetta persona giuridica e la mancanza di una garanzia circa l'esistenza di un profitto realizzabile siano evincibili dalla lettura del contratto. Parte attrice non può, quindi, imputare ad altri l'omessa conoscenza di circostanze conoscibili con l'utilizzo dell'ordinaria diligenza;
b) la brochure realizzata da altro non sia che un Parte_2 documento di natura pubblicitaria e, come tale, deve essere valutato da questo Tribunale e doveva essere valutato dai sig.ri e . Da ciò consegue, da un Parte_1 Persona_1 lato, che l'effettuata rappresentazione del prodotto pubblicizzato in termini maggiormente favorevoli agli interessi del venditore non integra di per sé un'ipotesi di “dolus malus” e, dall'altro, che una condotta diligente dell'acquirente avrebbe imposto allo stesso di fondare il proprio convincimento circa la convenienza dell'affare sul contenuto delle esplicitate clausole contrattuali e non sulle indicazioni pubblicitarie;
c) sia imputabile a una duplice condotta consistente nella mancata COtroparte_3 segnalazione agli acquirenti della rilevante difformità del prezzo d'acquisto del diamante rispetto al valore di mercato del bene e nell'omessa informazione circa la natura del prezzo CO pubblicizzato dalla società . Premesso che il provvedimento dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato costituisce una prova privilegiata in relazione alla sussistenza del fatto accertato, in merito al primo aspetto si sottolinea che l'Autorità amministrativa CO indipendente ha rilevato che “il prezzo di vendita stabilito da è riferibile solo in parte minoritaria al valore della pietra essendo composto da numerose altre voci di costo
(assicurazione, certificazione, trasporto e costi doganali) e non da ultimo dai rilevanti margini della società ST, nonché dalle commissioni dovute alle banche per l'attività di intermediazione svolta”. In relazione al secondo aspetto l'Autorità ha accertato che “la CO quotazione del diamante pubblicata periodicamente sul Sole 24 Ore non è un CO parametro tratto da rilevazioni di mercato e poi pubblicato a cura di : è soltanto il CO prezzo fissato autonomamente da secondo le proprie convenienze commerciali, aumentato progressivamente nel tempo sulla base di parametri definiti discrezionalmente CO dalla società. La fonte delle “quotazione” dei diamanti è dunque la ST e la pubblicazione delle cd. quotazioni a cura di IDB equivale alla pubblicazione a pagamento del proprio listino prezzi”. È irrilevante comprendere se avesse COtroparte_3 consapevolezza o meno delle predette circostanze, in quanto, nell'ipotesi di effettiva conoscenza dei fatti sussisterebbe una responsabilità di natura dolosa, in caso contrario, sarebbe integrata una fattispecie colposa. Sul punto è opportuno precisare che una condotta conforme agli esigibili canoni di diligenza avrebbe imposto all'istituto di credito di assumere informazioni circa le componenti utilizzate da Parte_2 al fine della determinazione del prezzo dei beni oggetto dei contratti di vendita e di
[...] comprendere se i valori monetari indicati sul giornale “il Sole 24 Ore” fossero parametrati a quotazioni di mercato. Tali informazioni, una volta acquisite, dovevano essere trasmesse agli acquirenti. aveva certamente le risorse economiche e gli strumenti COtroparte_3 necessari all'acquisizione delle predette cognizioni e, in qualità di operatore qualificato e in ragione della fiducia riposta dalla collettività nell'attività svolta, ha generato nei sig.ri e il legittimo affidamento circa la correttezza del prezzo Parte_1 Persona_1
d'acquisto dei diamanti e l'esistenza di rilevazioni oggettive di mercato. Tale duplice condotta imputabile determina la sussistenza di una responsabilità “da contatto sociale” in capo all'istituto di credito. In sostanza l'istituto di credito, non avendo trasmesso le informazioni sopraccitate, ha violato le regole di condotta finalizzate alla tutela dei terzi, provocando il perfezionamento dei negozi di vendita a condizioni differenti rispetto a quelle che sarebbero state concluse da un compratore informato.
Orbene, considerato che sono irrilevanti le motivazioni poste a fondamento del perfezionamento dei negozi di vendita e che sono infondate le altre doglianze attoree nei termini precedentemente esposti, l'unico pregiudizio causalmente riconducibile alla condotta effettuata da consiste nella differenza tra il prezzo pagato dai COtroparte_3 sig.ri e per l'acquisto dei beni e quello che avrebbero Parte_1 Persona_1 corrisposto per l'acquisto delle medesime cose a prezzi di mercato. Si precisa che è irrilevante comprendere se i diamanti abbiano o meno le qualità indicate nei contratti o se siano stati consegnati i relativi certificati gemmologici, poiché l'istituto di credito non era parte del negozio e non era tenuto a verificare il corretto adempimento delle obbligazioni originate da un accordo stipulato da soggetti terzi. È altresì irrilevante accertare l'attuale prezzo di vendita dei beni acquistati, in quanto, nell'ipotesi in cui gli stessi avessero un valore maggiore rispetto alla data di perfezionamento dei negozi, il danno subito dai sig.ri e sarebbe comunque sussistente e della medesima entità. Parte_1 Persona_1
Infatti, in tale circostanza, i sig.ri e avrebbero subito un Parte_1 Persona_1 danno consistente nel conseguimento di un'utilità economicamente inferiore rispetto a quella che avrebbero ottenuto nel caso in cui i diamanti fossero stati comprati sulla base del prezzo di mercato.
Premesso che la stima di beni non scambiati su mercati regolamentati è per natura soggetta a un margine di discrezionalità, la determinazione del prezzo medio di vendita al dettaglio di diamanti aventi le stesse caratteristiche di quelle indicate nei negozi conclusi da parte attrice è stata effettuata mediante consulenza tecnica d'ufficio, dalle cui conclusioni non si ha ragione di dissentire, poiché il procedimento algebrico utilizzato dall'ausiliario del giudice è caratterizzato da coerenza.
Dai calcoli compiuti dal consulente tecnico nominato, emerge che il prezzo medio di vendita al dettaglio di diamanti aventi le stesse caratteristiche di quelle indicate nel negozio stipulato dal sig. era pari a euro 17.564,70 (euro 10.301,10 + euro Parte_1
3.631,80 + euro 3.631,80) e quello relativo al negozio concluso dal sig. era Persona_1 pari a euro 9.835,46 (euro 4.917,73 + euro 4.917,73).
Rilevato che il sig. ha pagato il prezzo di euro 41.296,80 al fine di Parte_1 comprare delle pietre che, se correttamente informato da avrebbe COtroparte_3 acquistato per l'importo di euro 17.564,70, la convenuta deve essere condannata a corrispondere al predetto la somma risarcitoria di euro 23.732,10 (euro 41.296,80 – euro
17.564,70), oltre interessi, nella misura del tasso legale, sulla somma rivalutata anno per anno, dalla data dell'intervenuto pagamento (28.4.2016) sino alla data di pubblicazione della sentenza. Rilevato che il sig. ha pagato il prezzo di euro 25.169,68 al fine di Persona_1 comprare delle pietre che, se correttamente informato da avrebbe COtroparte_3 acquistato per l'importo di euro 9.835,46, la convenuta deve essere condannata a corrispondere alle sig.re e eredi del sig. , la CP_1 CP_2 Persona_1 somma risarcitoria di euro 15.334,22 (euro 25.169,68 – euro 9.835,46), oltre interessi, nella misura del tasso legale, sulla somma rivalutata anno per anno, dalla data dell'intervenuto pagamento (23.10.2014) sino alla data di pubblicazione della sentenza.
Sulle somme risarcitorie di cui in precedenza sono dovuti interessi corrispettivi, nella misura del tasso legale, dal giorno della pubblicazione della sentenza sino al soddisfo in considerazione del fatto che la liquidazione giudiziale modifica la natura del debito, passando da debito di valore a debito di valuta (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, sent. n. 8507 del
14/4/2011 secondo cui “con la sentenza definitiva che decide sulla liquidazione di un'obbligazione di valore, da effettuarsi in valori monetari correnti, si determina la conversione del debito di valore in debito di valuta con il riconoscimento da tale data degli interessi corrispettivi. Ne consegue che è preclusa l'ulteriore rivalutazione monetaria derivante dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del giudicato, valendo, in tale ipotesi, i criteri previsti dalla legge per il debito di valuta”).
Non può essere accolta la richiesta attorea avente ad oggetto la corresponsione degli interessi previsti dal quarto comma dell'art. 1284 c.c., in quanto la disposizione normativa richiamata presuppone che le parti abbiano avuto la possibilità di stipulare un accordo in merito al tasso d'interesse e che tale accordo non sussista. Nel caso di specie, la natura della controversia è logicamente incompatibile con la possibilità dell'accordo.
Deve essere rigettata la domanda attorea relativa al lucro cessante, in quanto la condanna della convenuta a corrispondere gli interessi, nella misura del tasso legale sulla somma risarcitoria rivalutata anno per anno, è idonea a ristorare il nocumento derivante dal mancato tempestivo godimento della massa monetaria. Si precisa che tale condanna si basa sull'esistenza di un pregiudizio da ritardo;
pregiudizio ristorato, alla luce del principio generale di equità, attraverso il ricorso alla categoria giuridica degli interessi compensativi, che costituiscono un criterio di commisurazione del danno da posticipato conseguimento di una somma. La richiesta relativa al “lucro cessante” è diretta a ottenere la condanna della convenuta alla corresponsione di una somma risarcitoria legata al mancato conseguimento di un profitto. Sinteticamente parte attrice asserisce che, se avesse goduto tempestivamente della massa monetaria, avrebbe acquistato titoli di Stato e chiede che sia “riconosciuto il tasso del c.d. “rendistato” medio pubblicato dalla Banca d'Italia” oltre “interessi legali ex art. 1284, commi 1 e 4, c.c. dal giorno dell'acquisto sino all'effettivo soddisfo”. Le richieste effettuate sono tra loro incompatibili, posto che entrambe le pretese hanno ad oggetto il ristoro del medesimo pregiudizio, e cioè le conseguenze pregiudizievoli derivanti dal mancato tempestivo godimento della somma risarcitoria. Si sottolinea inoltre che, non solo che non vi è alcuna prova circa la volontà dei sig.ri e di Parte_1 Persona_1 acquistare titoli dello Stato, ma tale intenzione appare inconciliabile con i fatti di causa.
Infatti, alla data di stipulazione dei negozi di vendita i sig.ri e Parte_1 Persona_1 avrebbero potuto acquistare titoli di Stato, con margini di profitto molto bassi, ma hanno preferito comprare diamanti con sperati margini di guadagno più significativi.
L'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta è infondata, poiché la violazione degli obblighi di protezione e di informazione è fonte di una responsabilità da
“contatto sociale qualificato”, inquadrabile nella responsabilità di tipo contrattuale, con conseguente applicabilità del termine decennale ex art. 2946 c.c.
Non sussiste alcun concorso del fatto colposo del creditore ex 1227 c.c., in quanto il ruolo attivo dell'Istituto Bancario nello svolgimento delle trattative è idoneo a generare nel soggetto non qualificato un legittimo affidamento circa la correttezza delle informazioni presenti nelle clausole contrattuali e a escludere la necessità di effettuare controlli che dovevano essere già stati compiuti.
Non deve essere esaminata la doglianza relativa all'asserita commissione o, meglio, concorso nella commissione, del reato di cui all'art. 640 c.p., in quanto l'accertamento è finalizzato all'ottenimento di una somma risarcitoria a titolo di danno morale e non vi è alcuna allegazione in merito alla sussistenza del pregiudizio di cui si chiede il ristoro. La giuridica possibilità di pretendere il risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059
c.c. è questione differente rispetto all'esistenza del nocumento, sicché l'eventuale accertamento incidentale del reato ipotizzato dagli attori non attribuirebbe agli stessi alcuna utilità in mancanza della prova del danno. Nella presente fattispecie non è dato comprendere quale sia il turbamento psicologo o il patema d'animo subito;
conseguentemente l'accertamento richiesto deve ritenersi inutile e, in applicazione dei principi generali di economia e logica processuale, la domanda è assorbita.
È, invece, manifestamente infondata la richiesta attorea relativa alla condanna di parte convenuta alla corresponsione di un determinato importo a titolo di “punitive damages”, e cioè al pagamento di una massa monetaria legata alla causazione di un nocumento “non solo individuale…ma diffuso, sociale e collettivo, che non può di certo esser punito con la sola reintegrazione del patrimonio”. Invero, la domanda, non solo è priva di uno specifico supporto normativo di riferimento, ma è anche incompatibile con l'idea ST di risarcimento, posto che la riparazione del pregiudizio si realizza mediante la reintegrazione del patrimonio del danneggiato, in modo da riportare quest'ultimo nelle stesse condizioni in cui si sarebbe trovato in assenza della condotta illecita. La condanna di parte convenuta al pagamento dell'importo preteso determinerebbe l'ingiustificato arricchimento degli attori in palese antitesi con i principi dettati dall'ordinamento giuridico in tema di risarcimento del danno.
Le spese processuali, comprese quelle relative alla consulenza tecnica esperita, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e della natura seriale della causa. In merito alle spese e al compenso del CTU, si evidenzia che non è stato emesso alcun decreto di liquidazione, in quanto, ragionevolmente, il consulente ha ritenuto soddisfacente l'importo ricevuto a titolo di fondo spese. Tale importo, come determinato nel provvedimento del 5.11.2024, è posto definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni istanza ed eccezione, così dispone:
- condanna a corrispondere al sig. la somma di euro COtroparte_3 Parte_1
23.732,10, oltre interessi come precisati in parte motivazionale;
- condanna a corrispondere alle sig.re e la COtroparte_3 CP_1 CP_2 somma risarcitoria di euro 15.334,22, oltre interessi come precisati in parte motivazionale;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice che COtroparte_3 si liquidano in euro 786,00 per spese esenti, in euro 6.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico di il compenso e le spese del CTU, come COtroparte_3 liquidati con provvedimento datato 5.11.2024.
Cremona, 09/12/2025
Il giudice
AN RO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 577/2024
Oggi 09/12/2025, alle ore 10.10, innanzi al giudice designato, dott. AN RO, sono presenti:
Per l'avv. BERETTA ANNALISA Parte_1
Per l'avv. BERETTA ANNALISA CP_1
Per l'avv. BERETTA ANNALISA CP_2
Per , l'avv. I Morandi, in sost. dell'avv. ZITIELLO LUCA CP_3
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa. Le parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente e discutono la causa. Il giudice, all'esito della discussione, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e della parte motivazionale.
Cremona, 09/12/2025
Il giudice
AN RO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice AN RO, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 577/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Massimo Parte_1 C.F._1
GL, NA ET, PA BE AR NV e DR AP, domiciliato in Cremona, via Verdi n. 14, presso il difensore
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Massimo CP_1 C.F._2
GL, NA ET, PA BE AR NV e DR AP, domiciliata in Cremona, via Verdi n. 14, presso il difensore
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Massimo CP_2 C.F._3
GL, NA ET, PA BE AR NV e DR AP, domiciliata in Cremona, via Verdi n. 14, presso il difensore
- parte attrice - nei confronti di:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Zitiello Luca e CP_3 P.IVA_1
NE MU BO, domiciliata in Milano, corso Europa n. 13, presso il difensore
- parte convenuta -
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito per quanto in narrativa, contrariis reiectis, 1) in via principale, ai sensi degli artt. 1325, 1418 e ss., 1427 e ss., 1439 e 1440
Codice Civile, degli artt. 21 e 23 TUF, D.Lgs. n. 58/1998, degli artt. 27-56, 78 Reg.
COsob n. 16190/2007, 1) accertare e dichiarare la natura “finanziaria” dell'acquisto dei diamanti da investimento per cui è causa, nonché conseguentemente 2) accertare e dichiarare la nullità, annullabilità, invalidità ed inopponibilità agli attori del relativo contratto “quadro” di negoziazione e del conseguente acquisto dei diamanti da investimento per cui è causa;
3) per l'effetto condannare il alla restituzione CP_3
e/o ripetizione delle somme destinate all'investimento nei diamanti per cui è causa, in forza dei contratti e dei fatti dedotti nel presente atto, in favore degli attori, in CP_1 proprio e quale erede unitamente a di , per un importo CP_2 Persona_1 complessivo di € 25.169,58 (venticinquemilacentosessantanove,58) e per Parte_1
l'importo complessivo di € 41.296,80 (quarantunmiladuecentonovantasei,80), in ragione del sostanziale azzeramento del valore dei diamanti per cui è causa in quanto del tutto invendibili, o, in via subordinata, di quella somma che dovesse risultare dalla differenza tra l'importo destinato all'acquisto dell'investimento in causa, sopra dedotto, ed il valore residuo dei diamanti, quantificato sulla base dell'indice “Rapaport” o accertato anche in corso di causa con apposita CTU, o, in alternativa, il ricavo realizzato con la vendita dei diamanti, ed in ogni caso con condanna di controparte a quella somma, maggiore o minore, ritenuta dovuta anche a seguito di valutazione equitativa, nonché con condanna al risarcimento di ogni conseguente danno, anche ai sensi dell'art. 1224 c.c., in misura pari ai rendimenti dei titoli di Stato, in base al c.d. “rendistato”, nonché oltre interessi legali ex art. 1284, commi 1 e 4, c.c. dal giorno degli acquisti sino all'effettivo soddisfo. 2) in via subordinata, a) nell'ipotesi e nei limiti in cui si ritengano validi ed opponibili all'odierni attori il contratto “quadro” di negoziazione ed il conseguente acquisto dei diamanti in causa, così come b) nell'ipotesi in cui non si ritenga sussistente la natura “finanziaria” dell'investimento nei diamanti per cui è causa, c) accertare e dichiarare, anche ex artt.
1218, 1228, 1710 e ss., 1175, 1176, co. 2, 1338, 1374, 1375 e 1440 Codice Civile, dell'art. 21 TUF, D.Lgs. n. 58/1998, degli artt. 27-56 Reg. n. 16190/2007, degli artt.
5- CP_4
27quater del Codice del COsumo, D.Lgs. n. 206/2005, nonché in forza di ogni altra di- sposizione di legge e/o regolamento invocata in narrativa, anche in ragione dell'accertata
“pratica com-merciale scorretta”, la responsabilità, nonché il grave inadempimento del
, odierno convenuto, in relazione all'acquisto dei diamanti da investimento per CP_3 cui è causa e per l'effetto, d) condannare il al risarcimento del danno in CP_3 favore degli odierni attori per responsabilità contrattuale ex artt. 1218, 1223, 1226 e 2056 c.c., nella misura precisata all'antecedente punto A-3) delle presenti conclusioni, o in quella maggiore o minore misura ritenuta di giustizia, anche a seguito di valutazione equitativa. 3) In via ulteriormente subordinata e, comunque, autonoma 2. accertare e dichiarare gli illeciti e le responsabilità tutte, contrattuali, precontrattuali ed extracontrattuali ascrivibili al per le violazioni ed i fatti tutti contestati nel CP_3 presente atto, anche ex artt. 1174, 1175, 1176, co. 2, 1218, 1228, 1337, 1338, 1374, 1375,
1440, 1710 e ss., 1856, 2043 e 2049 Codice Civile, nonché ex artt. 21 e 23 del TUF, D.Lgs.
n. 58/1998, artt. 27-56, 78 del Reg. n. 16190/2007, artt.
5-27quater del Codice del CP_4
COsumo, D.Lgs. n. 206/2005, nonché in forza di ogni altra disposizione di legge e/o regolamento invocata in narrativa;
3. conseguentemente e, comunque, condannare il a risarcire gli attori dei danni subiti in misura pari alle somme destinate CP_3 all'investimento dei diamanti per cui è causa, in forza dei contratti e dei fatti dedotti nel presente atto, in favore di in proprio e quale erede unitamente a CP_1 CP_2 di per l'importo complessivo di € 25.169,68 Persona_1
(venticinquemilacentosessantanove,68), e di per l'importo di € 41.296,80 Parte_1
(quarantunmiladuecentonovantasei,80), in ragione del sostanziale azzeramento del valore del diamante per cui è causa in quanto del tutto invendibile, o, in via subordinata, di quella somma che dovesse risultare dalla differenza tra l'importo destinato all'acquisto dell'investimento in causa, sopra dedotto, ed il valore residuo del diamante, quantificato sulla base dell'indice “Rapaport” o accertato anche in corso di causa con apposita CTU,
o, in alternativa, il ricavo realizzato con la vendita degli stessi diamanti, ed, in ogni caso, con condanna a quella somma, maggiore o minore, ritenuta dovuta anche a seguito di valutazione equitativa, nonché con condanna dell'istituto convenuto a risarcire gli stessi attori degli ulteriori danni tutti, patiti e patiendi, patrimoniali e non patrimoniali, anche ex artt. 2, 41 e 47 Cost., 2059 c.c., da determinarsi anche equitativamente ex artt. 1226 e 2056
c.c., in quanto derivanti dagli illeciti tutti identificati nel presente atto, oltre interessi, rivalutazione monetaria e maggior danno dal dì del dovuto al saldo ex artt. 1224 e 1284
c.c.. 4) In via di ultimo subordine accertare e dichiarare che il comportamento dell'istituto di credito oggi convenuto ha integrato, in ogni caso, un illecito civile e, per l'effetto, condannare il medesimo al risarcimento dei danni nella misura di cui CP_3 all'antecedente punto C-2) delle presenti conclusioni, o in quella maggiore o minore misura ritenuta di giustizia, anche a seguito di valutazione equitativa. 5) In ogni caso, 1) accertare e dichiarare che il ha commesso il reato di truffa ex art. 640 Codice CP_3
Penale, anche nella forma aggravata e continuata, con riferimento alle circostanze dedotte e contestate con il presente atto e, per l'effetto, 2) condannare ex art. 2059 c.c. l'odierno istituto di credito convenuto a risarcire gli attori in misura pari al 30% (leggasi trenta percento) delle somme indicate all'antecedente punto C-2) delle presenti conclusioni, o in quella maggiore o minore misura ritenuta di giustizia, anche a seguito di valutazione equitativa, con condanna di controparte al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, nonché al pagamento di un ulteriore importo a titolo di c.d. “danno punitivo”, anche ex art. 96 c.p.c., come meglio precisato e rivendicato al punto I) della parte in diritto”.
Per parte convenuta: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: in via preliminare: - accertare e dichiarare il difetto di interesse ad agire della Sig.ra per i motivi esposti in atti;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione CP_1 passiva della in ordine alle domande avversarie per le ragioni esposte in atti e, per CP_5
l'effetto, rigettare tutte le richieste ex adverso formulate;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità e improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta da controparte per carenza dei presupposti di legge;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese avversarie, nei termini e per i motivi esposti in atti;
in via principale: - rigettare tutte le domande e le richieste formulate da controparte in quanto inammissibili, improponibili e comunque infondate, in fatto e in diritto, per i motivi tutti di cui in atti;
in via subordinata: - accertare e dichiarare la sussistenza del concorso di colpa in capo ai Clienti ai sensi dell'art. 1227 c.c., nella causazione dei pretesi danni e, conseguentemente, escludere ovvero ridurre l'entità del pagamento in favore degli attori nella misura che sarà ritenuta di giustizia in considerazione dell'entità del concorso colposo di controparte;
- nella denegata ipotesi in cui ritenga la tenuta al CP_5 pagamento, a qualsivoglia titolo, di somme di denaro in favore degli attori, ridurre l'importo da corrispondere alla ST secondo i criteri indicati in atti, tenendo in considerazione il valore delle gemme;
in ogni caso: - dichiarare tenuta e condannare controparte al pagamento di tutte le spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, del presente procedimento”. COcisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I sig.ri , (erede del sig. ) e Parte_1 CP_1 Persona_1 CP_2
(erede del sig. ) convenivano in giudizio al fine di Persona_1 COtroparte_3 ottenere l'accoglimento delle domande sopraccitate.
Gli attori deducevano: CO
- che “Gruppo Banco BPM, in forza di un contratto stipulato con la società (acronimo di “ ), si è attivamente prodigato nel collocare un Parte_2 ingente ammontare di “diamanti da investimento” forniti e, soprattutto, “prezzati” dalla CO ST , sfruttando appieno la propria rete di filiali, spinta dalle laute commissioni riconosciute dall'accordo con quest'ultima”;
- di avere “destinato una parte consistente dei propri risparmi nell'acquisto di diamanti da investimento offerti da controparte, nella assoluta convinzione che la banca convenuta, CO come suo dovere, avesse verificato le informazioni fornite da , garantendone veridicità, completezza e correttezza, mentre in realtà dalle circolari interne del risulta CP_3 che la ST non abbia minimamente analizzato e verificato tali informazioni, acriticamente e negligentemente “passate” alla clientela”;
- di avere “manifestato l'intendimento di investire i propri risparmi in un prodotto finanziario sicuro ed a rischio minimo, che garantisse quanto più possibile la conservazione e salvaguardia delle somme investite”;
- di avere “effettuato i seguenti acquisti di diamanti da investimento, offerti e collocati da controparte nelle date e per gli importi riportati in appresso: A) per i signori e CP_1
(quest'ultimo poi deceduto e le cui legittime eredi risultano esser le Persona_1 odierne attrici, rispettivamente moglie e figlia, sig.re e ), CP_1 CP_2
l'acquisto in data 23 ottobre 2014 di n. 2 diamanti per un controvalore complessivo di €
25.169,68…B) per il signor l'acquisto in data 28 aprile 2016 di n. 3 diamanti Parte_1 per un controvalore complessivo di € 41.296,80”;
- che “deve escludersi che la banca convenuta si sia comportata come un semplice CO
“segnalatore” per conto dell' , avendo piuttosto svolto un determinante ruolo di promotore e fautore dell'offerta e collocamento “a tappeto” dei diamanti di investimento”;
- che “il personale della banca convenuta, in persona del rispettivo preposto all'ufficio titoli, nell'ambito del consueto rapporto di consulenza per l'investimento in prodotti finanziari, non solo ha omesso di informare i clienti su rischi e caratteristiche peculiari CO dell'investimento in “diamanti” commercializzati da , ma ne ha persino elogiato la convenienza e sicurezza”;
- che , già solo in ragione del suo ruolo di istituto di credito e del dovere di CP_3 tutela del risparmio, così come dell'obbligo di diligenza professionale imposto ex art. 1176
c.c., avrebbe dovuto almeno segnalare l'inadeguatezza dell'investimento in “diamanti” poiché lo stesso: a) non corrispondeva agli obiettivi di investimento degli attori, atteso che gli stessi avevano sempre manifestato una propensione al rischio bassa, o al più medio- bassa…b) non era di natura tale per cui gli attori fossero in grado di sopportare finanziariamente qualsiasi rischio connesso all'investimento de quo, in quanto lo stesso rappresentava una percentuale eccessiva dei risparmi depositati presso l'istituto convenuto
…c) non era di natura tale per cui gli attori possedessero la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi insiti nell'operazione d'investimento de qua, non avendo peraltro manifestato al-cuna esperienza o conoscenza degli specifici profili dell'investimento…d) superava il limite prudenziale di percentuale di investimento, fissato al 5-10% del portafoglio titoli nella ST circolare interna del ”; CP_3
- che “i diamanti da investimento, per come specificatamente strutturati e commercializzati CO da ed , integrano senz'altro la fattispecie di “prodotto finanziario” CP_3 delineata dal TUF”;
- la “violazione degli artt. 23 tuf e 37 reg. consob n. 16190/2007 – omessa stipula in forma scritta del contratto “quadro” di negoziazione…violazione degli artt. 21 tuf e 39 reg. consob n. 16190/2007 – omessa rilevazione e valutazione del profilo di investimento – omessa verifica della conoscenza del prodotto diamante da investimento…violazione degli artt. 21 e 94 tuf, 14 reg. consob n. 11971/1999 e 31, co. 3, reg. consob n. 16190/2007 – negligente, scorretta, non chiara e fuorviante informativa sul prodotto diamante da investimento…violazione dell'art. 39, co. 6, reg. consob n. 16190/2007 – prestazione del servizio di consulenza senza le necessarie informazioni…violazione dell'art. 40 reg. consob n. 16190/2007 – negligente e scorretta raccomandazione di acquistare il prodotto diamante da investimento…violazione dei principi generali dettati dall'art. 21 tuf…violazione dei canoni di buona fede, correttezza e diligenza”; - la “nullità del contratto, come conseguenza automatica alla violazione del divieto di pratiche commerciali scorrette”;
- che “l'Ill.mo Giudice, sulla base delle risultanze istruttorie già acquisite, costituite dal
Provvedimento dell'Antitrust, nonché in forza di quanto verrà acquisito in corso di causa, può accertare e riconoscere la responsabilità penale del per la commissione CP_3 del reato di truffa, anche nella forma aggravata e continuata, condannandola ex art. 2059
c.c. al risarcimento del conseguente danno morale, determinabile, anche in via equitativa, in misura pari al 30% del prezzo impiegato per l'acquisto del diamante da parte della risparmiatrice, oggi attrice”;
- la “nullità del contratto “quadro” di negoziazione per l'omessa, valida forma scritta, richiesta ad substantiam in forza del combinato disposto degli artt. 1325, 1418, co. 2, c.c. e
23 del TUF, D.Lgs. n. 58 del 1998. A ciò consegue la nullità dei contratti di acquisto di diamanti per cui è causa, la loro illiceità e contrarietà a norme imperative ex art. 1418 o, in via ulteriormente subordinata, il risarcimento di ogni danno, anche in via autonoma, stante il gravissimo inadempimento commesso dalla banca controparte, che ha fornito un servizio finanziario senza la preventiva stipula in forma scritta del necessario antecedente contratto “quadro”, imposta dalla norma imperativa dettata ex art. 23 TUF, men che meno con il contenuto necessario imposto dall'art. 37 del Reg. n. 16190/2007”; CP_4
- la nullità del contratto “poiché contrario all'esigenza di trasparenza e correttezza nello svolgimento dei servizi finanziari, che è esigenza di ordine pubblico, preordinata alla tutela dei beni primari del risparmio e dell'integrità dei mercati”;
- che “quanto fatto, detto o omesso dal personale della banca convenuta ha fraudolentemente artato la volontà della clientela, tra cui gli odierni attori, affinché concludessero un contratto di acquisto, che di certo non avrebbero concluso qualora fossero stati informati del reale valore dei diamanti offerti…A tutto ciò non può che conseguire l'accertamento del dolo incidente ex art. 1440 c.c., imputabile al , CP_3 che pertanto dovrà esser condannato il risarcimento del danno per aver, se non altro, convinto la clientela, tramite artifizi, raggiri, reticenze ed omissioni, ad acquistare dei diamanti da investimento ad un prezzo ben superiore a quello risultante dai listini notoriamente applicati ed a condizioni ben più limitanti e gravose”; - che “la violazione delle norme ut sopra individuate comporti, quanto meno, il risarcimento del danno, considerato che nei contratti a prestazioni corrispettive i doveri di correttezza, buona fede e diligenza ex artt. 1175 e 1338 c.c. si estendono ai c.d. doveri di protezione e informazione che integrano l'obbligazione principale a carico delle parti”;
- che “ci troviamo senz'altro in una situazione conforme ai presupposti notoriamente necessari per il riconoscimento dei c.d. “punitive damages” di matrice nordamericana”;
- che devono essere riconosciuti “gli interessi legali ex art. 1284 c.c., al tasso del I comma sino alla litispendenza e successivamente al tasso del IV comma, nonché, a titolo di lucro cessante, il tasso del c.d. “rendistato” medio pubblicato dalla Banca d'Italia e rilevato al momento dell'acquisto in causa… Il lucro cessante viene ipotizzato nella misura di cui sopra, in quanto, se gli odierni attori fossero stati effettivamente indirizzati da CP_3 all'investimento in un prodotto “rifugio”, è ben probabile, se non certo, che avrebbe acquistato titoli di Stato in luogo dei diamanti da investimento”.
Si costituiva in giudizio la quale, argomentato circa la COtroparte_3 fondatezza delle proprie pretese e l'infondatezza di quelle altrui, chiedeva il rigetto di ogni richiesta ex adverso formulata e, in via subordinata, l'accertamento della “sussistenza del concorso di colpa in capo ai Clienti ai sensi dell'art. 1227 c.c., nella causazione dei pretesi danni e, conseguentemente, escludere ovvero ridurre l'entità del pagamento in favore degli attori nella misura che sarà ritenuta di giustizia”.
La convenuta deduceva:
- che “le sig.re e hanno dedotto, nell'atto introduttivo, di i) essere CP_1 Per_1 rispettivamente la moglie e la figlia del sig. e di ii) agire in qualità di erede del de Per_1 cuius la Sig.ra sia in proprio che in qualità di erede del de cuius la sig.ra CP_2
Nulla di tutto ciò è stato tuttavia provato da controparte”; CP_1
- di non avere svolto alcuna attività promozionale in favore della società
[...]
essendosi limitata a segnalare ai clienti la possibilità di acquistare Parte_2 diamanti da un operatore specializzato nel comparto della compravendita di gemme, a fornire agli stessi la documentazione pubblicitaria e contrattuale finalizzata alla stipulazione del contratto e a trasmettere la proposta negoziale alla controparte;
- che “la è carente di legittimazione passiva in ordine alla domanda di risarcimento CP_5 del danno a titolo di responsabilità precontrattuale, extracontrattuale e contrattuale, nonché per quanto attiene alle pretese restitutorie discendenti dalle domande di nullità e annullamento, atteso che i contratti di compravendita dei diamanti ex adverso contestati CO sono stati pacificamente conclusi dai Clienti con e non con la;
CP_5
- che “la minusvalenza verificatasi nel patrimonio delle controparti è al momento meramente potenziale, in quanto le gemme non risultano essere state vendute, con l'ovvia conseguenza che ad oggi la perdita lamentata non si è né realizzata né cristallizzata”; CO
- che “il fallimento della ha ammesso in via transattiva al passivo del fallimento le domande risarcitorie in via chirografaria nella misura del 15% del valore di acquisto dei diamanti. Il che significa, per essere chiari, che l'odierna attrice (al pari degli altri CO acquirenti) ben potrebbe richiedere ed ottenere dalla il 15% del valore di acquisto dei diamanti, circostanza che evidentemente riduce in modo significativo il danno”;
- “l'intervenuta prescrizione delle domande risarcitorie a titolo di responsabilità precontrattuale ed extracontrattuale relativamente a tutti gli acquisti oggetto di causa, in quanto è ampiamente decorso il termine prescrizionale quinquennale cui è soggetta l'azione di risarcimento del danno a titolo di responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2947 c.c. Gli acquisti dei diamanti, come detto, risalgono agli anni 2014 e 2016, mentre il primo atto interruttivo della prescrizione ex adverso documentato risale al 3 marzo 2022, dunque oltre cinque anni dopo l'ultimo acquisto”;
- di avere “svolto in favore dei Clienti il ruolo di mero segnalatore”;
- di non “avere alcuna responsabilità (neppure sotto forma di culpa in vigilando, non CO avendo essa alcun potere di controllo) in merito a quanto ha pubblicato sui giornali CO economici, né tantomeno alle modalità grafiche con cui ha effettuato tali pubblicazioni”;
- che “tutti i rimedi, tanto invalidatori quanto risarcitori per responsabilità precontrattuale, potrebbero essere esperiti unicamente nei confronti della controparte contrattuale del cliente, vale a dire IDB”;
- che “i diamanti non sono strumenti finanziari”;
- che “nessuna condotta illecita può essere ascritta alla Banca, ma, quand'anche si dovessero ritenere sussistenti pretese condotte censurabili da parte dell'Istituto di credito, ciò non dovrebbe portare all'automatica condanna al risarcimento del danno, in quanto può legittimamente presumersi che i Clienti avrebbero comunque acquistato i diamanti anche ove fossero stati debitamente informati circa le loro caratteristiche. In ogni caso, in applicazione del principio generale, vigente nel nostro ordinamento, espresso in una disposizione specifica (art. 1227 c.c.), dovrà essere valutato che qualora il fatto colposo del danneggiato abbia concorso a provocare il danno, la responsabilità del danneggiante è conseguentemente esclusa o quantomeno diminuita, proprio in relazione alla gravità della colpa ed all'entità delle conseguenze che dal fatto colposo del danneggiato sono derivate.…è evidente che nel caso di specie si sia in presenza di un contegno palesemente imprudente e negligente dei Clienti. Se infatti avessero utilizzato l'ordinaria diligenza, avrebbero avuto senz'altro contezza di quelle circostanze in relazione alle quali vengono oggi sollevate contestazioni. Ci riferiamo, tra l'altro, al fatto che le quotazioni richiamate CO da non erano ricavate da un mercato regolamentato o, ancora, che non vi era alcuna garanzia di liquidare i diamanti in tempi ragionevoli”.
Le domande attoree sono fondate nei termini e per le ragioni che seguono.
Preliminarmente si evidenzia che le sig.re e sono le CP_1 CP_2 uniche eredi del defunto sig. (cfr. docc. nn. 44 e 45 di parte attrice). Persona_1
Diversamente da quanto adombrato dalla convenuta, le attrici sono subentrate nel patrimonio del sig. e possono legittimamente avanzare le stesse pretese Persona_1 patrimoniali che il defunto avrebbe potuto avanzare.
Ciò detto, si rileva che i sig.ri e hanno stipulato Parte_1 Persona_1 esclusivamente plurimi contratti di vendita con la società Parte_2
Sebbene abbia posto in essere una condotta causalmente rilevante ai fini COtroparte_3 del perfezionamento dei predetti negozi nei termini di cui si dirà, essa non è parte degli stessi, sicché sono infondate tutte le pretese attoree basate sulla tesi dell'esistenza di un rapporto contrattuale plurilaterale ovvero di un contratto bilaterale a parte soggettivamente complessa. La stipulazione di plurimi contratti di vendita è dimostrata dall'esame dei documenti prodotti. Infatti, i sig.ri e hanno sottoscritto Parte_1 Persona_1
“proposte di acquisto”, le clausole contrattuali sono indicate nel paragrafo denominato
“condizioni di compravendita” e nella clausola chiamata “incarico di vendita su mandato” CO si legge: “il proponente è consapevole che non assume alcun obbligo di riacquistare i diamanti”. In estrema sintesi, i negozi conclusi dai sig.ri e Parte_1 Persona_1 hanno determinato il trasferimento della proprietà dei beni mobili “diamanti” e il conseguente diritto delle acquirenti di disporre e di godere delle cose in modo pieno ed CO esclusivo. La pattuizione secondo cui “ si obbliga a far sì che la sua controllata
[...] assuma un mandato dal proponente per ricollocare i diamanti in tempi COtroparte_7 reali di mercato” non muta la natura giuridica dei negozi conclusi, in quanto il ricollocamento dei beni presuppone logicamente l'intervenuto trasferimento del diritto reale. L'esistenza di un rapporto contrattuale tra le citate persone e la società
[...] nei termini sopraccitati esclude l'applicabilità delle disposizioni Parte_2 normative dettate in tema di “prodotti finanziari”, poiché gli investimenti di natura finanziaria sono negozi caratterizzati dal conferimento di denaro in funzione del conseguimento di un profitto non legato al compimento di prestazioni dell'investitore, salvo quella della dazione della massa monetaria.
Nel caso di specie, considerata l'irrilevanza delle motivazioni che hanno indotto i sig.ri e alla stipulazione dei contratti di vendita, in quanto non Parte_1 Persona_1 incidenti sulla causa negoziale, si sottolinea che: a) i predetti potevano godere liberamente CO dei beni acquistati nei limiti di cui all'art. 832 c.c.; b) la convenuta e la società non avevano assunto alcuna obbligazione avente ad oggetto il riacquisto dei diamanti;
c)
l'eventuale ricollocazione delle cose sul mercato era rimessa alla volontà dei proprietari;
d) le parti non avevano previsto alcun margine di guadagno/perdita in relazione all'operazione economica posta in essere. La stipulazione di un contratto di deposito avente ad oggetto i beni acquistati e la possibilità di rivendere gli stessi anche per mezzo di una società controllata dalla sono circostanze irrilevanti ai fini della Parte_2 qualificazione giuridica del rapporto negoziale e sono astrattamente inidonee ad incidere sul diritto degli acquirenti di disporre e di godere delle cose in modo pieno ed esclusivo.
Alla stregua di quanto sopra esposto, devono essere rigettate tutte le pretese attoree presupponenti l'applicazione delle disposizioni normative dettate in tema di “prodotti finanziari”.
È evidente che la condotta posta in essere dalla società abbia CP_3 contribuito alla stipulazione dei contratti di vendita oggetto del presente giudizio, in quanto i sig.ri e hanno appreso della possibilità di concludere i Parte_1 Persona_1 negozi all'interno della filiale dell'Istituto di credito, la proposta contrattuale è stata formulata alla presenza e con l'ausilio di un dipendente della banca, che ha curato anche l'invio dell'offerta alla e i beni mobili potevano Parte_2 essere consegnati presso la filiale di cui in precedenza. È necessario, quindi, comprendere se abbia una qualsivoglia responsabilità in merito al contenuto dei COtroparte_3 contratti di vendita stipulati ovvero abbia posto in essere una condotta difforme rispetto a quella rispondente ai canoni professionali di diligenza, prudenza e perizia propri di un agente modello. Ritiene questo giudice che:
a) la natura giuridica dei negozi conclusi, l'inesistenza di un'obbligazione di riacquisto dei diamanti, il diritto degli acquirenti di disporre liberamente dei beni acquistati, il prezzo CO del compenso da corrispondere alla società nell'ipotesi in cui i proprietari avessero voluto alienare i beni avvalendosi delle prestazioni della predetta persona giuridica e la mancanza di una garanzia circa l'esistenza di un profitto realizzabile siano evincibili dalla lettura del contratto. Parte attrice non può, quindi, imputare ad altri l'omessa conoscenza di circostanze conoscibili con l'utilizzo dell'ordinaria diligenza;
b) la brochure realizzata da altro non sia che un Parte_2 documento di natura pubblicitaria e, come tale, deve essere valutato da questo Tribunale e doveva essere valutato dai sig.ri e . Da ciò consegue, da un Parte_1 Persona_1 lato, che l'effettuata rappresentazione del prodotto pubblicizzato in termini maggiormente favorevoli agli interessi del venditore non integra di per sé un'ipotesi di “dolus malus” e, dall'altro, che una condotta diligente dell'acquirente avrebbe imposto allo stesso di fondare il proprio convincimento circa la convenienza dell'affare sul contenuto delle esplicitate clausole contrattuali e non sulle indicazioni pubblicitarie;
c) sia imputabile a una duplice condotta consistente nella mancata COtroparte_3 segnalazione agli acquirenti della rilevante difformità del prezzo d'acquisto del diamante rispetto al valore di mercato del bene e nell'omessa informazione circa la natura del prezzo CO pubblicizzato dalla società . Premesso che il provvedimento dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato costituisce una prova privilegiata in relazione alla sussistenza del fatto accertato, in merito al primo aspetto si sottolinea che l'Autorità amministrativa CO indipendente ha rilevato che “il prezzo di vendita stabilito da è riferibile solo in parte minoritaria al valore della pietra essendo composto da numerose altre voci di costo
(assicurazione, certificazione, trasporto e costi doganali) e non da ultimo dai rilevanti margini della società ST, nonché dalle commissioni dovute alle banche per l'attività di intermediazione svolta”. In relazione al secondo aspetto l'Autorità ha accertato che “la CO quotazione del diamante pubblicata periodicamente sul Sole 24 Ore non è un CO parametro tratto da rilevazioni di mercato e poi pubblicato a cura di : è soltanto il CO prezzo fissato autonomamente da secondo le proprie convenienze commerciali, aumentato progressivamente nel tempo sulla base di parametri definiti discrezionalmente CO dalla società. La fonte delle “quotazione” dei diamanti è dunque la ST e la pubblicazione delle cd. quotazioni a cura di IDB equivale alla pubblicazione a pagamento del proprio listino prezzi”. È irrilevante comprendere se avesse COtroparte_3 consapevolezza o meno delle predette circostanze, in quanto, nell'ipotesi di effettiva conoscenza dei fatti sussisterebbe una responsabilità di natura dolosa, in caso contrario, sarebbe integrata una fattispecie colposa. Sul punto è opportuno precisare che una condotta conforme agli esigibili canoni di diligenza avrebbe imposto all'istituto di credito di assumere informazioni circa le componenti utilizzate da Parte_2 al fine della determinazione del prezzo dei beni oggetto dei contratti di vendita e di
[...] comprendere se i valori monetari indicati sul giornale “il Sole 24 Ore” fossero parametrati a quotazioni di mercato. Tali informazioni, una volta acquisite, dovevano essere trasmesse agli acquirenti. aveva certamente le risorse economiche e gli strumenti COtroparte_3 necessari all'acquisizione delle predette cognizioni e, in qualità di operatore qualificato e in ragione della fiducia riposta dalla collettività nell'attività svolta, ha generato nei sig.ri e il legittimo affidamento circa la correttezza del prezzo Parte_1 Persona_1
d'acquisto dei diamanti e l'esistenza di rilevazioni oggettive di mercato. Tale duplice condotta imputabile determina la sussistenza di una responsabilità “da contatto sociale” in capo all'istituto di credito. In sostanza l'istituto di credito, non avendo trasmesso le informazioni sopraccitate, ha violato le regole di condotta finalizzate alla tutela dei terzi, provocando il perfezionamento dei negozi di vendita a condizioni differenti rispetto a quelle che sarebbero state concluse da un compratore informato.
Orbene, considerato che sono irrilevanti le motivazioni poste a fondamento del perfezionamento dei negozi di vendita e che sono infondate le altre doglianze attoree nei termini precedentemente esposti, l'unico pregiudizio causalmente riconducibile alla condotta effettuata da consiste nella differenza tra il prezzo pagato dai COtroparte_3 sig.ri e per l'acquisto dei beni e quello che avrebbero Parte_1 Persona_1 corrisposto per l'acquisto delle medesime cose a prezzi di mercato. Si precisa che è irrilevante comprendere se i diamanti abbiano o meno le qualità indicate nei contratti o se siano stati consegnati i relativi certificati gemmologici, poiché l'istituto di credito non era parte del negozio e non era tenuto a verificare il corretto adempimento delle obbligazioni originate da un accordo stipulato da soggetti terzi. È altresì irrilevante accertare l'attuale prezzo di vendita dei beni acquistati, in quanto, nell'ipotesi in cui gli stessi avessero un valore maggiore rispetto alla data di perfezionamento dei negozi, il danno subito dai sig.ri e sarebbe comunque sussistente e della medesima entità. Parte_1 Persona_1
Infatti, in tale circostanza, i sig.ri e avrebbero subito un Parte_1 Persona_1 danno consistente nel conseguimento di un'utilità economicamente inferiore rispetto a quella che avrebbero ottenuto nel caso in cui i diamanti fossero stati comprati sulla base del prezzo di mercato.
Premesso che la stima di beni non scambiati su mercati regolamentati è per natura soggetta a un margine di discrezionalità, la determinazione del prezzo medio di vendita al dettaglio di diamanti aventi le stesse caratteristiche di quelle indicate nei negozi conclusi da parte attrice è stata effettuata mediante consulenza tecnica d'ufficio, dalle cui conclusioni non si ha ragione di dissentire, poiché il procedimento algebrico utilizzato dall'ausiliario del giudice è caratterizzato da coerenza.
Dai calcoli compiuti dal consulente tecnico nominato, emerge che il prezzo medio di vendita al dettaglio di diamanti aventi le stesse caratteristiche di quelle indicate nel negozio stipulato dal sig. era pari a euro 17.564,70 (euro 10.301,10 + euro Parte_1
3.631,80 + euro 3.631,80) e quello relativo al negozio concluso dal sig. era Persona_1 pari a euro 9.835,46 (euro 4.917,73 + euro 4.917,73).
Rilevato che il sig. ha pagato il prezzo di euro 41.296,80 al fine di Parte_1 comprare delle pietre che, se correttamente informato da avrebbe COtroparte_3 acquistato per l'importo di euro 17.564,70, la convenuta deve essere condannata a corrispondere al predetto la somma risarcitoria di euro 23.732,10 (euro 41.296,80 – euro
17.564,70), oltre interessi, nella misura del tasso legale, sulla somma rivalutata anno per anno, dalla data dell'intervenuto pagamento (28.4.2016) sino alla data di pubblicazione della sentenza. Rilevato che il sig. ha pagato il prezzo di euro 25.169,68 al fine di Persona_1 comprare delle pietre che, se correttamente informato da avrebbe COtroparte_3 acquistato per l'importo di euro 9.835,46, la convenuta deve essere condannata a corrispondere alle sig.re e eredi del sig. , la CP_1 CP_2 Persona_1 somma risarcitoria di euro 15.334,22 (euro 25.169,68 – euro 9.835,46), oltre interessi, nella misura del tasso legale, sulla somma rivalutata anno per anno, dalla data dell'intervenuto pagamento (23.10.2014) sino alla data di pubblicazione della sentenza.
Sulle somme risarcitorie di cui in precedenza sono dovuti interessi corrispettivi, nella misura del tasso legale, dal giorno della pubblicazione della sentenza sino al soddisfo in considerazione del fatto che la liquidazione giudiziale modifica la natura del debito, passando da debito di valore a debito di valuta (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, sent. n. 8507 del
14/4/2011 secondo cui “con la sentenza definitiva che decide sulla liquidazione di un'obbligazione di valore, da effettuarsi in valori monetari correnti, si determina la conversione del debito di valore in debito di valuta con il riconoscimento da tale data degli interessi corrispettivi. Ne consegue che è preclusa l'ulteriore rivalutazione monetaria derivante dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del giudicato, valendo, in tale ipotesi, i criteri previsti dalla legge per il debito di valuta”).
Non può essere accolta la richiesta attorea avente ad oggetto la corresponsione degli interessi previsti dal quarto comma dell'art. 1284 c.c., in quanto la disposizione normativa richiamata presuppone che le parti abbiano avuto la possibilità di stipulare un accordo in merito al tasso d'interesse e che tale accordo non sussista. Nel caso di specie, la natura della controversia è logicamente incompatibile con la possibilità dell'accordo.
Deve essere rigettata la domanda attorea relativa al lucro cessante, in quanto la condanna della convenuta a corrispondere gli interessi, nella misura del tasso legale sulla somma risarcitoria rivalutata anno per anno, è idonea a ristorare il nocumento derivante dal mancato tempestivo godimento della massa monetaria. Si precisa che tale condanna si basa sull'esistenza di un pregiudizio da ritardo;
pregiudizio ristorato, alla luce del principio generale di equità, attraverso il ricorso alla categoria giuridica degli interessi compensativi, che costituiscono un criterio di commisurazione del danno da posticipato conseguimento di una somma. La richiesta relativa al “lucro cessante” è diretta a ottenere la condanna della convenuta alla corresponsione di una somma risarcitoria legata al mancato conseguimento di un profitto. Sinteticamente parte attrice asserisce che, se avesse goduto tempestivamente della massa monetaria, avrebbe acquistato titoli di Stato e chiede che sia “riconosciuto il tasso del c.d. “rendistato” medio pubblicato dalla Banca d'Italia” oltre “interessi legali ex art. 1284, commi 1 e 4, c.c. dal giorno dell'acquisto sino all'effettivo soddisfo”. Le richieste effettuate sono tra loro incompatibili, posto che entrambe le pretese hanno ad oggetto il ristoro del medesimo pregiudizio, e cioè le conseguenze pregiudizievoli derivanti dal mancato tempestivo godimento della somma risarcitoria. Si sottolinea inoltre che, non solo che non vi è alcuna prova circa la volontà dei sig.ri e di Parte_1 Persona_1 acquistare titoli dello Stato, ma tale intenzione appare inconciliabile con i fatti di causa.
Infatti, alla data di stipulazione dei negozi di vendita i sig.ri e Parte_1 Persona_1 avrebbero potuto acquistare titoli di Stato, con margini di profitto molto bassi, ma hanno preferito comprare diamanti con sperati margini di guadagno più significativi.
L'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta è infondata, poiché la violazione degli obblighi di protezione e di informazione è fonte di una responsabilità da
“contatto sociale qualificato”, inquadrabile nella responsabilità di tipo contrattuale, con conseguente applicabilità del termine decennale ex art. 2946 c.c.
Non sussiste alcun concorso del fatto colposo del creditore ex 1227 c.c., in quanto il ruolo attivo dell'Istituto Bancario nello svolgimento delle trattative è idoneo a generare nel soggetto non qualificato un legittimo affidamento circa la correttezza delle informazioni presenti nelle clausole contrattuali e a escludere la necessità di effettuare controlli che dovevano essere già stati compiuti.
Non deve essere esaminata la doglianza relativa all'asserita commissione o, meglio, concorso nella commissione, del reato di cui all'art. 640 c.p., in quanto l'accertamento è finalizzato all'ottenimento di una somma risarcitoria a titolo di danno morale e non vi è alcuna allegazione in merito alla sussistenza del pregiudizio di cui si chiede il ristoro. La giuridica possibilità di pretendere il risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059
c.c. è questione differente rispetto all'esistenza del nocumento, sicché l'eventuale accertamento incidentale del reato ipotizzato dagli attori non attribuirebbe agli stessi alcuna utilità in mancanza della prova del danno. Nella presente fattispecie non è dato comprendere quale sia il turbamento psicologo o il patema d'animo subito;
conseguentemente l'accertamento richiesto deve ritenersi inutile e, in applicazione dei principi generali di economia e logica processuale, la domanda è assorbita.
È, invece, manifestamente infondata la richiesta attorea relativa alla condanna di parte convenuta alla corresponsione di un determinato importo a titolo di “punitive damages”, e cioè al pagamento di una massa monetaria legata alla causazione di un nocumento “non solo individuale…ma diffuso, sociale e collettivo, che non può di certo esser punito con la sola reintegrazione del patrimonio”. Invero, la domanda, non solo è priva di uno specifico supporto normativo di riferimento, ma è anche incompatibile con l'idea ST di risarcimento, posto che la riparazione del pregiudizio si realizza mediante la reintegrazione del patrimonio del danneggiato, in modo da riportare quest'ultimo nelle stesse condizioni in cui si sarebbe trovato in assenza della condotta illecita. La condanna di parte convenuta al pagamento dell'importo preteso determinerebbe l'ingiustificato arricchimento degli attori in palese antitesi con i principi dettati dall'ordinamento giuridico in tema di risarcimento del danno.
Le spese processuali, comprese quelle relative alla consulenza tecnica esperita, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e della natura seriale della causa. In merito alle spese e al compenso del CTU, si evidenzia che non è stato emesso alcun decreto di liquidazione, in quanto, ragionevolmente, il consulente ha ritenuto soddisfacente l'importo ricevuto a titolo di fondo spese. Tale importo, come determinato nel provvedimento del 5.11.2024, è posto definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni istanza ed eccezione, così dispone:
- condanna a corrispondere al sig. la somma di euro COtroparte_3 Parte_1
23.732,10, oltre interessi come precisati in parte motivazionale;
- condanna a corrispondere alle sig.re e la COtroparte_3 CP_1 CP_2 somma risarcitoria di euro 15.334,22, oltre interessi come precisati in parte motivazionale;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice che COtroparte_3 si liquidano in euro 786,00 per spese esenti, in euro 6.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico di il compenso e le spese del CTU, come COtroparte_3 liquidati con provvedimento datato 5.11.2024.
Cremona, 09/12/2025
Il giudice
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