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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 03/09/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 140/2016
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Caltagirone
Sezione Civile Unica.
Il Tribunale di Caltagirone, nella persona del Giudice Onorario, Dott. Vincenzo Alfio Filippello, nella causa civile iscritta al n. 140/2016 R.G. promossa da:
D A
, nata ad [...] il [...], c.f. , res. In Parte_1 C.F._1
Militello Val di Catania, piazza Municipio n. 2, rappresentato e difeso dall'avv. Spampinato
Giuseppe
A T T R I C E
C O N T R O
(Cod. fisc. ), nato a [...] V.C. il 23/03/1956, ivi Parte_2 CodiceFiscale_2 residente in [...],
(Cod. fisc. ), nata a [...] V.C. il 20/08/1958, ivi Parte_3 CodiceFiscale_3 residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Sangiorgio
C O N V E N U T I
Ha emesso la seguente
SENTENZA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 28/1/2016, conveniva in giudizio, innanzi Parte_1
all'intestato Tribunale, e . L'attrice, che si dichiarava Parte_2 Parte_3
proprietaria per intero dei piani primo e secondo e per parte del piano terra, per il resto appartenente ai convenuti, dell'edificio in Militello V.C. Piazza Municipio n° 2, premetteva di avere eseguito, la manutenzione ordinaria e straordinaria del proprio immobile, compreso il rifacimento del tetto e della facciata. Affermava che i medesimi lavori sarebbero stati necessari per la salvaguardia
1 dell'intero edificio e che essendo stati autorizzati, avrebbero dovuto ritenersi “eseguiti
nell'interesse di tutti i condomini”, i quali ne avrebbero ricevuto comunicazione. Dichiarava,
inoltre, che erano rimaste infruttuose le richieste di pagamento della quota di pertinenza spettanti ai convenuti e chiedeva, quindi, la condanna di al pagamento in suo favore della Parte_2
somma di € 12.658,80 e di al pagamento in suo favore della somma di € Parte_3
5.991,80; il primo pari a 152/1000 e la seconda pari a 7,1/1000 della complessiva spesa di €
84.392,00. Assumeva, inoltre, che la avrebbe aperto il sottoscala esistente ricavandovi un Pt_3
servizio igienico abusivo e che avrebbe, sempre abusivamente, abbassato i suoi Parte_2
vani a piano strada aumentando la quota di sua proprietà in altezza, inglobato nella sua proprietà il sottoscala di proprietà dell'attrice, eliminato, con pregiudizio per la solidità dell'intero immobile, un muro portante ed, infine, deturpato la facciata collocando condizionatori su muri esterni comuni.
Chiedeva la riduzione in pristino dei luoghi così modificati.
Si costituivano, regolarmente, entrambi i convenuti con comparsa depositata il 15/04/2016
contestando quanto asserito da parte attrice. In particolare, evidenziavano che l'attrice, in realtà,
aveva radicalmente trasformato il proprio immobile anche mediante l'esecuzione di imponenti lavori di ristrutturazione ottenendo un organismo edilizio del tutto nuovo. Ella, infatti, aveva addirittura innalzato di mt 1,50 circa l'altezza dell'immobile trasformando il sottotetto in abitazione.
Il tetto di copertura, quindi, non sarebbe stato oggetto di manutenzione neanche straordinaria, della quale non v'era alcun bisogno, ma era stato interamente abbattuto e ricostruito al solo precipuo personale scopo di realizzare un sottotetto abitabile. Il tutto unilateralmente eseguito dalla Pt_1
senza neanche informare i convenuti che hanno semplicemente ed inevitabilmente visto installare e progredire il cantiere. Di conseguenza, affermavano che nessuna partecipazione a detta spesa,
peraltro non dimostrata, era dovuta da parte dei convenuti, i quali, semmai, sulla base della piccola porzione di facciata – ma solo se i lavori fossero stati necessari (essi in realtà sono dipesi dalla sopraelevazione) e la relativa spesa fosse stata regolarmente deliberata - avrebbero dovuto parteciparvi e meno che mai sulla base di tabelle millesimali assolutamente inesistenti e frutto
2 dell'ideazione dell'attrice. Evidenziavano, inoltre, che, diversamente da quanto da questa asserito, i lavori eseguiti dall'attrice, erano radicalmente abusivi, tanto che con provvedimento del
Responsabile Servizi Tecnici ed Ambientali del Comune di Militello V.C. n° 271 del 14/5/2013,
regolarmente trascritto e volturato in catasto in testa al comune, l'immobile, già dell'attrice, era stato acquisito, per gli effetti dell'art. 31 del T.U. n° 380/2001 al patrimonio del predetto ente (cfr.
allegato 7 alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c. dei convenuti). In ragione di tale provvedimento,
contestavano inoltre il difetto di legittimazione attiva alla causa, nonostante l'intervenuta sospensione del provvedimento acquisitivo, sospensione di cui all'ordinanza TAR Catania Sez. I del
31/01/2014, era stata concessa, impregiudicato il merito della causa, solo allo scopo di non privare la ricorrente dell'immobile attribuendole, dunque, il mero uso. Negavano, quanto asserito dall'attrice, in ordine all'esecuzione di lavori strutturali all'interno delle singole unità immobiliari dei convenuti, nonché il diritto di pretendere la riduzione in pristino tipica, invece, di atti repressivi degli abusi edilizi da parte della P.A.; abusi inesistenti.
Alla prima udienza, dell'1.12.2016, il G.I. dell'epoca, invitava le parti ad avviare la negoziazione assistita, obbligatoria ai sensi della legge n. 162/2014.
Ritenuto l'esito negativo della negoziazione assistita, alla successiva udienza del 17/05/2017, il G.I.
assegnava, su richiesta congiunta delle parti, i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. con decorrenza dal 4/09/2017.
**********************
La domanda attorea va rigettata per le ragioni che seguono:
Nella ipotesi in esame siamo in presenza di un condominio minimo;
infatti, l'edificio in cui sono stati eseguiti i lavori straordinari di cui la chiede oggi il rimborso, è costituito da tre Pt_1
unità immobiliari distinte appartenenti: primo e secondo piano alla e le restanti unità Pt_1
immobiliari poste al pianoterra agli odierni convenuti.
La ha eseguito, lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del proprio immobile, Pt_1
compreso il rifacimento del tetto e della facciata. Affermava che i medesimi lavori sarebbero
3 stati necessari per la salvaguardia dell'intero edificio e che essendo stati autorizzati, avrebbero dovuto ritenersi “eseguiti nell'interesse di tutti i condomini senza, però, dare prova della asserita comunicazione dell'inizio dei lavori né dell'urgenza degli stessi. La non ha dato, inoltre Pt_1
prova, dell'approvazione delle tabelle millesimali, dalla stessa, applicate per ripartire le spese, a suo dire, sostenute, a carico di tutti i condomini.
I convenuti hanno dato prova del reale scopo a cui erano destinati i lavori, rialzare di 1,20m il sottotetto al fine di ottenere ulteriori vani, per altro abusivi, come comprovato dalla documentazione prodotta dagli stessi (cfr. pag. 1 quartultimo rigo dell' Ordinanza di demolizione opere abusive n. 68 del 4-10-2012, allegato 5 alla seconda memoria ex art. 1863
c.p.c. dei convenuti) aumentando il volume di m3 218,88 circa, ricavando una unità abitativa di m2 76.06 composta da tre vani ed accessori (cfr. in particolare la Relazione di servizio n° 5550
prot. del 5-4-2012 del responsabile dei servizi tecnici del comune di Militello V.C., allegato 6
alla seconda memoria ed art. 183 c.p.c. dei convenuti). I fatti emersi in giudizio non dimostrano la necessità di una urgente manutenzione straordinaria del tetto di copertura dell'edificio, ma al contrario, l'abbattimento del medesimo e la sua ricostruzione finalizzata ai suddetti lavori di sopraelevazione. Il che interviene ad eseguire lavori di ordinaria e straordinaria CP_1
sulle parti comuni non ha diritto al rimborso delle spese se non nel caso in cui l'intervento è
stato dettato dall'urgenza di provvedere. Per urgenza a provvedere si intende la necessità di far fronte a una situazione di pericolo da cui consegue l'opportunità –per non dire, anche qui, la necessità- di agire nell'immediato a tutela del condominio (App. Catania Sez. II, 03/06/2008). Il
diritto al rimborso è subordinato alla dimostrazione dell'urgenza nonché della necessità di effettuare la spesa senza ritardo, cioè senza poter avvertire in tempo utile gli altri condomini. “È
urgente la spesa la cui erogazione non può essere differita senza danno o pericolo, sino a
quando l'amministratore o l'assemblea dei condomini possano utilmente provare” (Cass., 03
settembre 2013 n. 20 151; Tribunale di Bologna, sezione II, Sentenza 11 marzo 2010 n. 670.
L'onere della prova dell'indifferibilità della spesa incombe sul condomino che richiede il
4 rimborso. L'urgenza designa una stretta necessità, immediata ed impellente, che non può essere differita senza danno alle cose comuni o alla proprietà esclusiva del (Cass. n. 4364/200l; Trib.
Trani, 22/01/2008). Di tutto ciò la non ha fornito alcuna idonea prova. Il condomino non Pt_1
può, senza interpellare gli altri condomini e l'amministratore e, quindi, senza il loro consenso,
provvedere alle spese per le cose comuni, salvo che si tratti di “spese urgenti” (Cass., Sez. Un.,
31 gennaio 2006, n. 2046; Cass., Sez. 2, 12 ottobre 2011, n. 21015). Il divieto per i singoli condomini di eseguire di propria iniziativa opere relative alle cose Comuni cessa quando si tratta di opere urgenti, per tali intendendosi quelle che, secondo il criterio del buon padre di famiglia, appaiano indifferibili allo scopo di evitare un possibile, anche se non certo, nocumento alla cosa comune (Cass., Sez. 2, 6 dicembre 1984, n. 6400; Cass., Sez. 2, 26 marzo 2001, n.
4364), l'urgenza dovendo essere commisurata alla necessità di evitare che la cosa comune arrechi a sé o a terzi o alla stabilità dell'edificio un danno ragionevolmente imminente, ovvero alla necessità di restituire alla cosa comune la sua piena ed effettiva funzionalità (Cass., Sez. 2,
19 dicembre 2011, n. 27519; Cass., Sez. 6-2, 19 marzo 2012, n. 4330). La disposizione dell'art. 1134 c.c., invero, è diretta ad impedire indebite e non strettamente indispensabili interferenze dei singoli partecipanti alla gestione del fabbricato riservata agli organi del condominio, essendo previsti dalle norme processuali strumenti alternativi (art. 1105 c.c., comma 4) al fine di ovviare alla inerzia nella adozione o nella esecuzione di provvedimenti non urgenti, ma tuttavia necessari per la conservazione ed il godimento dell'edificio (Cass., Sez. 2, 26 maggio 1993, n.
5914). Il diritto al rimborso in Seguito all'attività gestoria, svolta dal singolo condomino in deroga alla competenza dell'assemblea, in assenza dell'obbligo di nomina dell'amministratore,
si giustifica, quindi, soltanto in ragione dell'urgenza delle spese (Cass., Sez. 2, 27 ottobre 1995,
n. 11197; Cass., Sez. 6-2, 19 marzo 2012, n. 4330, cit.). …” (Cass.,14 giugno – 23 settembre
2016, n. 18759).
5 L'attrice non ha, inoltre, provato l'asserita trasformazione da parte dei convenuti delle porzioni delle loro unità immobiliari a piano terra. Ritiene questo giudice che non ricorrono le ipotesi di cui all'art. 96, 1° comma, c.p.c .
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice dott. Vincenzo Alfio Filippello, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe,
rigetta la domanda di parte attrice.
Condanna a rimborsare ai convenuti le spese del presente giudizio che Parte_1
liquida in complessivi €. 5.077,00, da pagarsi a favore dell'Avv. Giuseppe Sangiorgio
dichiaratosi anticipatario, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Caltagirone 03.09.2025
Il G.O.P.
Avv. Vincenzo Alfio Filippello
6
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Caltagirone
Sezione Civile Unica.
Il Tribunale di Caltagirone, nella persona del Giudice Onorario, Dott. Vincenzo Alfio Filippello, nella causa civile iscritta al n. 140/2016 R.G. promossa da:
D A
, nata ad [...] il [...], c.f. , res. In Parte_1 C.F._1
Militello Val di Catania, piazza Municipio n. 2, rappresentato e difeso dall'avv. Spampinato
Giuseppe
A T T R I C E
C O N T R O
(Cod. fisc. ), nato a [...] V.C. il 23/03/1956, ivi Parte_2 CodiceFiscale_2 residente in [...],
(Cod. fisc. ), nata a [...] V.C. il 20/08/1958, ivi Parte_3 CodiceFiscale_3 residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Sangiorgio
C O N V E N U T I
Ha emesso la seguente
SENTENZA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 28/1/2016, conveniva in giudizio, innanzi Parte_1
all'intestato Tribunale, e . L'attrice, che si dichiarava Parte_2 Parte_3
proprietaria per intero dei piani primo e secondo e per parte del piano terra, per il resto appartenente ai convenuti, dell'edificio in Militello V.C. Piazza Municipio n° 2, premetteva di avere eseguito, la manutenzione ordinaria e straordinaria del proprio immobile, compreso il rifacimento del tetto e della facciata. Affermava che i medesimi lavori sarebbero stati necessari per la salvaguardia
1 dell'intero edificio e che essendo stati autorizzati, avrebbero dovuto ritenersi “eseguiti
nell'interesse di tutti i condomini”, i quali ne avrebbero ricevuto comunicazione. Dichiarava,
inoltre, che erano rimaste infruttuose le richieste di pagamento della quota di pertinenza spettanti ai convenuti e chiedeva, quindi, la condanna di al pagamento in suo favore della Parte_2
somma di € 12.658,80 e di al pagamento in suo favore della somma di € Parte_3
5.991,80; il primo pari a 152/1000 e la seconda pari a 7,1/1000 della complessiva spesa di €
84.392,00. Assumeva, inoltre, che la avrebbe aperto il sottoscala esistente ricavandovi un Pt_3
servizio igienico abusivo e che avrebbe, sempre abusivamente, abbassato i suoi Parte_2
vani a piano strada aumentando la quota di sua proprietà in altezza, inglobato nella sua proprietà il sottoscala di proprietà dell'attrice, eliminato, con pregiudizio per la solidità dell'intero immobile, un muro portante ed, infine, deturpato la facciata collocando condizionatori su muri esterni comuni.
Chiedeva la riduzione in pristino dei luoghi così modificati.
Si costituivano, regolarmente, entrambi i convenuti con comparsa depositata il 15/04/2016
contestando quanto asserito da parte attrice. In particolare, evidenziavano che l'attrice, in realtà,
aveva radicalmente trasformato il proprio immobile anche mediante l'esecuzione di imponenti lavori di ristrutturazione ottenendo un organismo edilizio del tutto nuovo. Ella, infatti, aveva addirittura innalzato di mt 1,50 circa l'altezza dell'immobile trasformando il sottotetto in abitazione.
Il tetto di copertura, quindi, non sarebbe stato oggetto di manutenzione neanche straordinaria, della quale non v'era alcun bisogno, ma era stato interamente abbattuto e ricostruito al solo precipuo personale scopo di realizzare un sottotetto abitabile. Il tutto unilateralmente eseguito dalla Pt_1
senza neanche informare i convenuti che hanno semplicemente ed inevitabilmente visto installare e progredire il cantiere. Di conseguenza, affermavano che nessuna partecipazione a detta spesa,
peraltro non dimostrata, era dovuta da parte dei convenuti, i quali, semmai, sulla base della piccola porzione di facciata – ma solo se i lavori fossero stati necessari (essi in realtà sono dipesi dalla sopraelevazione) e la relativa spesa fosse stata regolarmente deliberata - avrebbero dovuto parteciparvi e meno che mai sulla base di tabelle millesimali assolutamente inesistenti e frutto
2 dell'ideazione dell'attrice. Evidenziavano, inoltre, che, diversamente da quanto da questa asserito, i lavori eseguiti dall'attrice, erano radicalmente abusivi, tanto che con provvedimento del
Responsabile Servizi Tecnici ed Ambientali del Comune di Militello V.C. n° 271 del 14/5/2013,
regolarmente trascritto e volturato in catasto in testa al comune, l'immobile, già dell'attrice, era stato acquisito, per gli effetti dell'art. 31 del T.U. n° 380/2001 al patrimonio del predetto ente (cfr.
allegato 7 alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c. dei convenuti). In ragione di tale provvedimento,
contestavano inoltre il difetto di legittimazione attiva alla causa, nonostante l'intervenuta sospensione del provvedimento acquisitivo, sospensione di cui all'ordinanza TAR Catania Sez. I del
31/01/2014, era stata concessa, impregiudicato il merito della causa, solo allo scopo di non privare la ricorrente dell'immobile attribuendole, dunque, il mero uso. Negavano, quanto asserito dall'attrice, in ordine all'esecuzione di lavori strutturali all'interno delle singole unità immobiliari dei convenuti, nonché il diritto di pretendere la riduzione in pristino tipica, invece, di atti repressivi degli abusi edilizi da parte della P.A.; abusi inesistenti.
Alla prima udienza, dell'1.12.2016, il G.I. dell'epoca, invitava le parti ad avviare la negoziazione assistita, obbligatoria ai sensi della legge n. 162/2014.
Ritenuto l'esito negativo della negoziazione assistita, alla successiva udienza del 17/05/2017, il G.I.
assegnava, su richiesta congiunta delle parti, i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. con decorrenza dal 4/09/2017.
**********************
La domanda attorea va rigettata per le ragioni che seguono:
Nella ipotesi in esame siamo in presenza di un condominio minimo;
infatti, l'edificio in cui sono stati eseguiti i lavori straordinari di cui la chiede oggi il rimborso, è costituito da tre Pt_1
unità immobiliari distinte appartenenti: primo e secondo piano alla e le restanti unità Pt_1
immobiliari poste al pianoterra agli odierni convenuti.
La ha eseguito, lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del proprio immobile, Pt_1
compreso il rifacimento del tetto e della facciata. Affermava che i medesimi lavori sarebbero
3 stati necessari per la salvaguardia dell'intero edificio e che essendo stati autorizzati, avrebbero dovuto ritenersi “eseguiti nell'interesse di tutti i condomini senza, però, dare prova della asserita comunicazione dell'inizio dei lavori né dell'urgenza degli stessi. La non ha dato, inoltre Pt_1
prova, dell'approvazione delle tabelle millesimali, dalla stessa, applicate per ripartire le spese, a suo dire, sostenute, a carico di tutti i condomini.
I convenuti hanno dato prova del reale scopo a cui erano destinati i lavori, rialzare di 1,20m il sottotetto al fine di ottenere ulteriori vani, per altro abusivi, come comprovato dalla documentazione prodotta dagli stessi (cfr. pag. 1 quartultimo rigo dell' Ordinanza di demolizione opere abusive n. 68 del 4-10-2012, allegato 5 alla seconda memoria ex art. 1863
c.p.c. dei convenuti) aumentando il volume di m3 218,88 circa, ricavando una unità abitativa di m2 76.06 composta da tre vani ed accessori (cfr. in particolare la Relazione di servizio n° 5550
prot. del 5-4-2012 del responsabile dei servizi tecnici del comune di Militello V.C., allegato 6
alla seconda memoria ed art. 183 c.p.c. dei convenuti). I fatti emersi in giudizio non dimostrano la necessità di una urgente manutenzione straordinaria del tetto di copertura dell'edificio, ma al contrario, l'abbattimento del medesimo e la sua ricostruzione finalizzata ai suddetti lavori di sopraelevazione. Il che interviene ad eseguire lavori di ordinaria e straordinaria CP_1
sulle parti comuni non ha diritto al rimborso delle spese se non nel caso in cui l'intervento è
stato dettato dall'urgenza di provvedere. Per urgenza a provvedere si intende la necessità di far fronte a una situazione di pericolo da cui consegue l'opportunità –per non dire, anche qui, la necessità- di agire nell'immediato a tutela del condominio (App. Catania Sez. II, 03/06/2008). Il
diritto al rimborso è subordinato alla dimostrazione dell'urgenza nonché della necessità di effettuare la spesa senza ritardo, cioè senza poter avvertire in tempo utile gli altri condomini. “È
urgente la spesa la cui erogazione non può essere differita senza danno o pericolo, sino a
quando l'amministratore o l'assemblea dei condomini possano utilmente provare” (Cass., 03
settembre 2013 n. 20 151; Tribunale di Bologna, sezione II, Sentenza 11 marzo 2010 n. 670.
L'onere della prova dell'indifferibilità della spesa incombe sul condomino che richiede il
4 rimborso. L'urgenza designa una stretta necessità, immediata ed impellente, che non può essere differita senza danno alle cose comuni o alla proprietà esclusiva del (Cass. n. 4364/200l; Trib.
Trani, 22/01/2008). Di tutto ciò la non ha fornito alcuna idonea prova. Il condomino non Pt_1
può, senza interpellare gli altri condomini e l'amministratore e, quindi, senza il loro consenso,
provvedere alle spese per le cose comuni, salvo che si tratti di “spese urgenti” (Cass., Sez. Un.,
31 gennaio 2006, n. 2046; Cass., Sez. 2, 12 ottobre 2011, n. 21015). Il divieto per i singoli condomini di eseguire di propria iniziativa opere relative alle cose Comuni cessa quando si tratta di opere urgenti, per tali intendendosi quelle che, secondo il criterio del buon padre di famiglia, appaiano indifferibili allo scopo di evitare un possibile, anche se non certo, nocumento alla cosa comune (Cass., Sez. 2, 6 dicembre 1984, n. 6400; Cass., Sez. 2, 26 marzo 2001, n.
4364), l'urgenza dovendo essere commisurata alla necessità di evitare che la cosa comune arrechi a sé o a terzi o alla stabilità dell'edificio un danno ragionevolmente imminente, ovvero alla necessità di restituire alla cosa comune la sua piena ed effettiva funzionalità (Cass., Sez. 2,
19 dicembre 2011, n. 27519; Cass., Sez. 6-2, 19 marzo 2012, n. 4330). La disposizione dell'art. 1134 c.c., invero, è diretta ad impedire indebite e non strettamente indispensabili interferenze dei singoli partecipanti alla gestione del fabbricato riservata agli organi del condominio, essendo previsti dalle norme processuali strumenti alternativi (art. 1105 c.c., comma 4) al fine di ovviare alla inerzia nella adozione o nella esecuzione di provvedimenti non urgenti, ma tuttavia necessari per la conservazione ed il godimento dell'edificio (Cass., Sez. 2, 26 maggio 1993, n.
5914). Il diritto al rimborso in Seguito all'attività gestoria, svolta dal singolo condomino in deroga alla competenza dell'assemblea, in assenza dell'obbligo di nomina dell'amministratore,
si giustifica, quindi, soltanto in ragione dell'urgenza delle spese (Cass., Sez. 2, 27 ottobre 1995,
n. 11197; Cass., Sez. 6-2, 19 marzo 2012, n. 4330, cit.). …” (Cass.,14 giugno – 23 settembre
2016, n. 18759).
5 L'attrice non ha, inoltre, provato l'asserita trasformazione da parte dei convenuti delle porzioni delle loro unità immobiliari a piano terra. Ritiene questo giudice che non ricorrono le ipotesi di cui all'art. 96, 1° comma, c.p.c .
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice dott. Vincenzo Alfio Filippello, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe,
rigetta la domanda di parte attrice.
Condanna a rimborsare ai convenuti le spese del presente giudizio che Parte_1
liquida in complessivi €. 5.077,00, da pagarsi a favore dell'Avv. Giuseppe Sangiorgio
dichiaratosi anticipatario, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Caltagirone 03.09.2025
Il G.O.P.
Avv. Vincenzo Alfio Filippello
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