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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/03/2025, n. 1402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1402 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
Lette le note sostitutive dell'udienza depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - integralmente richiamate in queste sede - all'esito della camera di consiglio, il giudice ha depositato nel fascicolo telematico la sentenza che segue.
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2017 il 9 ottobre 2017 al numero 8750, avente per oggetto una controversia in materia di responsabilità extracontrattuale
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti Parte_1
stesa in calce all'atto di citazione, dagli avv. ti Giuseppe Buonpane e Diego
Militerni, elettivamente domiciliato in Napoli alla via Omodeo n. 45;
ATTORE
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti stesa in calce alla comparsa di costituzione depositata il 18 gennaio 2018, dall'avv. Marco Crispo ed
1 elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore, sito in Napoli
alla Via Scipione Bobbio n.15;
CONVENUTO
Lette le note sostitutive dell'udienza del 27 marzo 2025, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha dato lettura della sentenza in assenza delle parti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 3 ottobre 2017 ha Parte_1
convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, il Controparte_1
per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patiti - quantificati in euro
1.196.450,75 ovvero nella diversa somma maggiore o minore risultante all'esito del dibattito processuale – in conseguenza della caduta subita l'11
settembre 2016, alle ore 2,30, nel comune di , lungo via Fornillo. Più CP_1
in dettaglio, l'attore ha esposto che: 1) nelle richiamate circostanze di tempo e di luogo, compiendo in salita il percorso lungo la seconda rampa di scala,
giunto all'altezza dell'ingresso del ristorante della struttura alberghiera “Hotel
Pupetto”, aveva perso l'equilibrio, scivolando sulle pietre presenti derivate dalle sbrecciature dei gradini;
2) il cattivo stato conservativo delle scale percorse non era stato segnalato né era altrimenti percepibile a causa dell'inadeguatezza degli impianti di pubblica illuminazione;
3) inciampato sul gradino sbrecciato e scivolato a causa delle pietre presenti sul manto stradale,
era precipitato da un'altezza di 2,5 metri in un'intercapedine presente fra il lato destro dell'anzidetta rampa di scale e il muro della struttura ricettiva denominata “Hotel Pupetto”; 4) la rampa di scale non era dotata di passamani e non aveva alcuna opera di contenimento, salvo, all'altezza del sesto gradino un muretto di circa trenta centimetri d'altezza; 5) all'esito della caduta aveva
2 perso i sensi ed era stato trasportato presso il nosocomio di Nocera Inferiore,
ove era stato sottoposto a un intervento neurochirurgico;
6) nonostante la collaborazione dimostrata per le visite mediche disposte dalla compagnia assicurativa del , non aveva ottenuto alcun ristoro del Controparte_1
danno patito.
Sulla scorta di siffatte premesse, prospettando la responsabilità da cose in custodia dell'ente locale e, in subordine, la violazione del dovere di neminem
laedere, ha preteso la condanna del al risarcimento del Controparte_1
danno nella misura già innanzi indicata.
In data 18 gennaio 2018 il ha accettato il contraddittorio, Controparte_1
chiedendo il rigetto della domanda in quanto “infondata in fatto e in diritto”.
Più in dettaglio, l'ente locale ha contestato l'operata ricostruzione dei profili dinamici ed eziologici dell'evento dannoso, evidenziando altresì l'efficienza causale, esclusiva o concorrente, dell'incauto contegno del danneggiato, in considerazione della riscontrata condizione di ebbrezza alcolica e dell'ottimale condizione di illuminazione dei luoghi. Infine, il convenuto ha CP_1
censurato l'incongruità delle valutazioni medico-legali compiute dall'attore e l'infondatezza dell'esperita pretesa di ristoro del danno morale subiettivo e del
“danno esistenziale”.
Svolta l'istruttoria orale, la causa è stata ritenuta matura per la decisione.
Assegnato allo scrivente in data 6 luglio 2023, il processo è stato, quindi,
differito per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 27
marzo 2025, udienza sostituita col deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c.
Lette le predette note, il Tribunale ha depositato la presente sentenza.
3 Tanto puntualizzato, le allegazioni sviluppate nel libello introduttivo del giudizio, ribadite, poi, nel corpo degli scritti difensivi successivamente depositati, suggeriscono la prospettazione della riferibilità causale dell'evento lesivo de quo vertitur all'intrinseca pericolosità della rampa di scale percorsa dall'attore. Detto altrimenti, l'attore ha evidenziato che i danni patiti sono da ricondursi, sul piano eziologico, a una situazione di pericolo strettamente connessa alla struttura della strada percorsa, invocando, per questa via, a fondamento dell'esperita pretesa risarcitoria, in via principale, la responsabilità
da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c.:
Se così è, giova svolgere alcune notazioni di carattere teorico sulla norma innanzi richiamata, la quale, come noto, nella sua essenzialità, prevede che il custode risponda dei danni causati dalla cosa, nonostante, per le più diverse ragioni, non gli sia stato possibile esercitare su di essa un potere di controllo e di governo.
Orbene, la norma innanzi evocata prevede una imputazione del danno al custode della cosa sulla base del nesso causale fra la cosa stessa e l'evento dannoso. Il fondamento della responsabilità è, dunque, costituito dalla relazione di fatto con la cosa, che consente di controllare i rischi alla medesima inerenti, compreso quello di provocare danni a terzi, neutralizzandone l'attitudine lesiva (Cass. n. 295 del 2015).
Come noto, secondo l'insegnamento della Suprema Corte in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, basata esclusivamente sul già illustrato rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, senza che assuma rilievo alcuno la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte
4 di quest'ultimo (tra le molte, si vedano Cass. n. 15779 del 2006; Cass. n. 4279
del 2008; Cass. n. 18317 del 2015; Cass. n. 21212 del 2015; Cass. n. 7805 del
2017; Cass. n. 12027 del 2017; Cass. n. 22839 del 2017), la cui responsabilità
è esclusa solo dal caso fortuito. In tale prospettiva, la deduzione di omissioni,
violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini dell'applicazione della fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta – come nel caso in esame - soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso.
Ora, il caso fortuito attiene non a un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla res che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, estraneo alla cosa e alla sfera soggettiva del custode, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, idoneo,
come tale, a interrompere il nesso causale (Cass. n. 11227 del 2008 e Cass. n.
2660 del 2013).
Con precipuo riferimento alla custodia, poi, questa si identifica in una potestà
di fatto che descrive un'attività esercitabile da un soggetto sulla cosa, in virtù
della sua detenzione qualificata (vedasi Cass. n. 8935 del 2013). Dunque, è la relazione di fatto e non semplicemente giuridica tra il soggetto e la cosa che legittima una pronunzia di responsabilità, fondata, quindi, sul potere di governo della res (si confronti Cass. n. 24546 del 2009). Detto ultimo potere si compone di tre elementi: il potere di controllare la cosa, il potere di modificare la situazione di pericolo creatasi e il potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa, nel momento in cui si è prodotto il danno.
5 Sotto tale ultimo angolo prospettico, va evidenziato che l'estensione e l'esposizione all'uso diretto e generalizzato da parte degli utenti della strada teatro dell'evento lesivo non può suggerire l'impossibilità, da parte dell'ente locale, di operare il controllo sulla strada, sì da consentire di escludere la sussistenza dell'invocato rapporto di custodia.
Sul punto, questo giudice ritiene di dover condividere le argomentazioni della giurisprudenza della Suprema Corte che, a partire dall'anno 2006, con tre pronunzie (si confrontino Cass. n. 3651 del 2006; Cass. n. 5445 del 2006 e
Cass., 6 luglio 2006, n. 15383 del 2006), ha concluso nel senso dell'applicazione, in casi quale quello sottoposto oggi al vaglio del Tribunale,
dell'art. 2051 c.c., in quanto elemento sintomatico della possibilità di custodia del bene del demanio stradale comunale è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato il danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso comune. Ed infatti, la localizzazione della strada all'interno di tale perimetro, dotato di una serie di altre opere di urbanizzazione e, più in generale,
di altri servizi che direttamente o indirettamente sono sottoposti ad attività di controllo e vigilanza costante da parte del – come nel caso di specie - CP_1
denota la possibilità di effettivo controllo della zona, non potendosi, quindi,
ritenere che eguale attività risulti oggettivamente impossibile in relazione al bene stradale (si veda Cass. n. 15383 cit., §.
8.2 e § 6.7).
Pertanto, la demanialità e la notevole estensione dei beni non possono costituire elementi tali da indurre ad escludere una responsabilità da cose in custodia della pubblica amministrazione. Del resto – è stato osservato -, non v'è nulla, sotto l'aspetto propriamente letterale, che consenta di interpretare la disposizione in parola nel senso restrittivo di cui pure si è riferito, riducendone il campo di operatività al solo dovere di custodia gravante sui privati, ed
6 escludendo, pertanto, anche solo parzialmente, le ipotesi in cui l'obbligo de quo
gravi sulla p.a.; inoltre la prova liberatoria è limitata alla dimostrazione del
“caso fortuito” e non anche, invece, alla natura soggettiva (pubblica o privata,
cioè) del titolare della cosa che ha cagionato il danno.
Quanto poi alla ripartizione dell'onere della prova, la Suprema Corte ha, in definitiva, specificato che "... all'attore compete provare l'esistenza del
rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per
liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera
soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore
esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato)
che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e
dell'eccezionalità (già Cass. n. 11227 del 2008).
Più in dettaglio, occorre osservare che la dimostrazione, da parte del danneggiato, della verificazione dell'evento dannoso e del rapporto di causalità
- secondo la regola civilistica della preponderanza causale (Cass. sez. un. n.
576 del 2008 e succ.) – dello stesso col bene custodito si articola in modo diverso in ragione della natura della cosa.
Ed infatti, quando il danno non derivi da un dinamismo interno della res,
scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia,
scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che un elemento esterno ovvero l'agire umano, e in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, ai fini della prova del nesso causale, occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, la verificazione dell'evento pregiudizievole (così Cass. 21212 del
2015). Si è osservato, poi, che il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti
7 deve essere condotto secondo un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire col contesto dato, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (Cass.
n. 16527 del 2007), in ragione della prevedibile eccitazione dello sviluppo di un agente, di un elemento o di un carattere che conferiscono alla cosa idoneità
al nocumento.
Per l'effetto, una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare – si ribadisca - il caso fortuito, nel senso innanzi illustrato.
Ora, se è vero – come evidenziato – che non può darsi rilievo alla natura pubblica o privata del bene al fine di escludere la responsabilità ex art. 2051
c.c., è pur vero che i criteri di imputazione della responsabilità medesima devono tener conto della natura e della funzione dei detti beni, anche a prescindere dalla loro maggiore o minore estensione. In tale ottica, deve evidenziarsi che il custode di beni privati risponde oggettivamente dei danni provocati dal modo di essere e di operare del bene in virtù del principio “cuius
commoda eius incommoda” e in considerazione della possibilità di escludere i terzi dall'uso dei beni, con conseguente circoscrizione dei possibili rischi di danni provenienti dai comportamenti altrui. Ex adverso, il custode dei beni demaniali destinati all'uso pubblico risulta esposto a fattori di rischio potenzialmente indeterminati, a causa dei comportamenti degli innumerevoli utilizzatori che non può escludere dall'uso del bene e di cui solo entro certi limiti può sorvegliare le azioni. Ne consegue che, per i beni da ultimo indicati,
all'ente pubblico custode vanno addossati, in modo selettivo, solo i rischi di cui egli può essere tenuto a rispondere, in relazione ai doveri di sorveglianza e di
8 manutenzione razionalmente esigibili, in base a criteri di corretta e diligente gestione, tenuto conto della natura del bene e della causa del danno (vedasi, al riguardo Cass. n. 12449 del 2008 e Cass. n. 15042 del 2008).
Detto altrimenti, il caso fortuito idoneo ad esimere da responsabilità il custode di beni demaniali va individuato in base a criteri più ampi ed elastici di quelli che valgono per i beni privati.
Concludendo, ritiene questo giudice che la combinazione delle tre caratteristiche della demanialità o patrimonialità del bene, dell'uso diretto dello stesso da parte della collettività, nonché della sua estensione, non sono circostanze automaticamente idonee ad escludere l'astratta applicabilità
dell'art. 2051 c.c., bensì devono intendersi come circostanze che, in ragione delle implicazioni che determinano sull'espletamento della vigilanza connessa alla indubbia ricorrenza della relazione di custodia del bene, possono rilevare ai fini dell'individuazione del caso fortuito e, quindi, dell'onere che la pubblica amministrazione, una volta configurata applicabile la norma e ritenuta l'esistenza del nesso causale, deve assolvere per sottrarsi alla responsabilità.
Le peculiarità vanno individuate, pertanto, nella natura e nella tipologia delle cause che abbiano provocato il danno: secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode (quali, in materia di strade, l'usura o il dissesto del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria o ingannevole,
ecc.), o che si tratti invece di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più
diligente attività di manutenzione (perdita d'olio ad opera del veicolo di passaggio;
abbandono di vetri rotti, ferri arrugginiti, rifiuti tossici od altri agenti offensivi).
9 Ora, a fronte dell'intrinseca pericolosità della res, il custode, sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza, potrà liberarsi dalla responsabilità dimostrando che la situazione pericolosa si sia originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile attraverso il corretto e compiuto assolvimento della custodia e, dunque, per un caso fortuito, ancorché lo specifico evento ricollegabile a tale nozione risulti non identificato.
Diversamente, se l'agente dannoso è estemporaneo e frutto dell'attività di terzi potrà considerarsi fortuito quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo. In altri termini si configura il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità, con la conseguenza che la dimostrazione della ricorrenza della prova liberatoria si sposta tutto sul versante della verifica della esigibilità o della inesigibilità di un intervento dell'ente, nell'espletamento della custodia, volto a rimuovere la situazione pericolosa o a segnalarla agli utenti, nel lasso di tempo fra il verificarsi della situazione pericolosa e l'evento dannoso, sì che possa concludersi che quest'ultimo è dipeso da caso fortuito, nel senso che il bene sia stato solo occasione e non concausa dell'evento, perché esso ha contribuito a determinarlo senza assumere rilievo, in dipendenza dell'indicato fattore temporale, in quanto bene soggetto a relazione di custodia (Cass. n.7805 del
2017; Cass. n. 6703 del 2018).
Deve precisarsi, poi, in linea generale, che il cd. caso fortuito – per il quale, in definitiva, la cosa in custodia svolge solo il ruolo di occasione dell'evento ed
è svilita a mero tramite del danno, in effetti provocato da una causa ad essa
10 estranea – ben può essere integrato dallo stesso comportamento del danneggiato, idoneo a interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno.
Tanto doverosamente chiarito in punto di diritto, il Tribunale ritiene che gli assunti dell'attore non siano sorretti da convincenti argomentazioni e non risultino pienamente provati alla luce della piattaforma istruttoria formatasi nel corso del processo.
Ed invero, superata la questione del rapporto di custodia – non oggetto di specifica ed esigibile contestazione da parte del convenuto -, gli CP_1
elementi istruttori raccolti all'esito del dibattito processuale non consentono di ritenere raggiunta la prova, neppure per presunzioni, della relazione causale –
accertata secondo la già citata regola della preponderanza causale (Cass. sez.
un. n. 576 cit.) – dell'evento lesivo lamentato nel libello introduttivo del giudizio con la cosa in custodia, scilicet la rampa di scale presente sulla via
Fornillo, nel punto all'altezza del ristorante della struttura ricettiva alberghiera
“Hotel Pupetto”, relazione causale recisamente contestata dalla difesa dell'ente locale [a ciò si aggiunga che, in ogni caso, pure in assenza di specifica contestazione, il fatto, nei suoi profili dinamici ed eziologici, non avrebbe potuto essere sottratto al thema probandum, non potendosi pretendere dal convenuto la specifica contestazione di un fatto ad esso certamente ignoto
(Cass. n. 4681 del 2023; Cass. n. 14652 del 2016; Cass. n. 3576 del 2013; Trib.
Bergamo n. 1154 del 2023)].
Sul punto, deve evidenziarsi – come, del resto, fatto dalla difesa dell'ente locale - che nessuno dei testimoni della parte attrice, ascoltati nel corso del processo, ha rappresentato di avere assistito alla caduta. Essi, a ben vedere,
riferiscono – invero genericamente - di avere appreso del trasporto in ospedale
11 di e della sua caduta dalle scale, senza evidenziare, però, Parte_1
circostanze di fatto idonee a suggerire, in modo univoco e pregnante il rapporto di derivazione causale dell'evento dallo stato conservativo e manutentivo della scalinata [ mi riferiva, in auto, mentre ci recavamo a SO
, che il fratello era stato ricoverato all'ospedale di Sorrento, se ben CP_1
ricordo; mi disse sinteticamente che il fratello era caduto dalle scale;
mentre
percorrevo la scala, mi disse che in quella scala era SO
caduto il fratello” ( ); ancora “non ho assistito all'incidente Testimone_1
per cui è causa….fui contattato dalla famiglia di mio fratello a seguito di
telefonata da parte del personale sanitario dell'ospedale di Sorrento ove era
stato ricoverato mio fratello” “Il gestore dell'Hotel Pupetto, che ho visto in
aula questa mattina, mi indicò il luogo in cui aveva trovato mio fratello
svenuto e semincosciente alle ore 7,00 anzi 6.30 circa;
Si tratta di una scala
di circa 100 scalini che, nella parte iniziale, è fatiscente e priva di muretto
laterale e di corrimano” ( ; “non ho assistito alla SO
caduta”; “vidi un signore di mezza età riverso sul lato della scala limitrofa
all'entrata principale dell'Hotel” ( , il quale ha riconosciuto lo Tes_2
stato dei luoghi rappresentati nei reperti fotografici allegati al fascicolo attoreo); da ultimo: “Non ero presente al momento della caduta, pertanto non
sono in grado di poter descrivere il punto esatto in cui vi è stata la caduta. So
che mio fratello è caduto salendo la rampa di scala” ( )]. Testimone_3
Ora, pur volendo ritenere che , e Testimone_1 SO
, attraverso il riferimento all'incidente e alle condizioni Testimone_3
manutentive della scalinata, abbiano evocato i profili eziologici del sinistro descritti nel libello introduttivo del giudizio, dovrebbe pur sempre qualificarsi
12 il contributo narrativo reso in termini di testimonianza indiretta de relato
actoris, come tale totalmente irrilevante.
Come affermato chiaramente dalla Corte di cassazione nella pronuncia 8358
del 2007, la testimonianza indiretta è la deposizione di persona che ha solo una conoscenza indiretta di un fatto controverso, "de relato actoris" o "de relato"
in genere: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento; i secondi depongono invece su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata perché
indiretta, pur potendo assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice,
nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità (così, più di recente, anche Cass. n. 869 del 2015).
Invero, come rappresentato dallo stesso attore alla seconda pagina dell'atto di citazione, nessuno ha assistito all'evento (“All'esito della caduta il signor
perdeva i sensi;
il nostro assistito era rivenuto da uno dei Parte_1
titolari del menzionato Hotel Pupetto intorno alle ore 6,40 del giorno 11
settembre 2016”) e, pertanto, può ragionevolmente ritenersi che il riferimento all'incidente si sia sostanziato, in definitiva, nella rappresentazione delle dichiarazioni espresse dell'attore, una volta recuperato la coscienza e la capacità di parlare.
In ogni caso, pur volendo qualificare, da un lato, il contributo di SO
(il quale, a sua volta, rende edotto del fatto ) in
[...] Testimone_1
termini di testimonianza indiretta e pur volendo ritenere, dall'altro lato, che
13 detto contributo costituisca, in dettaglio, una testimonianza de relato in genere
(in vero, il teste fa riferimento, per la conoscenza del fatto rappresentato, alle interlocuzioni avvenute con la famiglia del fratello, [“fui contattato dalla
famiglia di mio fratello (..)”, la conoscenza diretta dell'evento da parte della famiglia della parte attrice è, peraltro, per quanto innanzi evidenziato,
ragionevolmente da escludersi], le dichiarazioni rese sarebbero, pur sempre,
irrilevanti sul piano probatorio, in quanto le stesse, per poter orientare il libero convincimento del giudice, avrebbero richiesto – come già accennato - il suffragio di ulteriori elementi oggettivi concordanti, che, però, l'attore non ha portato all'attenzione di questo Tribunale, elementi che avrebbero potuto, in ipotesi, stimolare un ragionamento inferenziale [ad esempio, non sono stati prodotti documenti o allegate riproduzioni meccaniche utili alla ricostruzione dell'evento ovvero elementi probatori, in genere, relativi alla verificazione di ulteriori sinistri sui luoghi, contigui sul piano temporale a quello che ci impegna (si vedano, in particolare, le dichiarazioni di e quelle di ON
, entrambe raccolte nel corso dell'udienza del 24 ottobre 2019)]. Tes_2
Di fatto, nessun elemento utile alla ricostruzione dei profili dinamici ed eziologici dell'evento dannoso descritto può essere ricavato dal verbale d'intervento dell'11 settembre 2016 (primo allegato all'atto di citazione in cui il riferimento alla “caduta dall'alto”, oltre a risultare generico, rappresenta chiaramente, un dato anamnestico) né dalla documentazione successivamente formata, di carattere sanitario.
In definitiva, in disparte la considerazione dello stato conservativo e manutentivo della scala, la mancata prova, anche presuntiva, del rapporto di causalità materiale tra lo stesso e l'evento lesivo lamentato, rectius
14 dell'interazione del soggetto danneggiato con la cosa, impone il rigetto della pretesa formulata ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Il difetto di prova del nesso di causalità materiale impone, però, anche il rigetto della domanda formulata in via subordinata ai sensi dell'art. 2043 c.c., in quanto il ridetto nesso costituisce elemento materiale della fattispecie di responsabilità per la violazione del generico dovere di neminem laedere.
In conclusione, per tutte le considerazioni che precedono - assorbita ogni ulteriore questione pure posta dalla difesa dell'ente locale -, la pretesa di risarcimento del danno esperita nell'interesse di non può Parte_1
essere accolta.
Da ultimo, occorre disciplinare le spese di lite, che, sebbene determinate per l'intero nel dispositivo che segue, sono compensate per la metà tra le parti, in ragione della sproporzione tra l'interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste (si vedano Corte cost. n.
77 del 2018 e Cass. sez. un. n. 20598 del 2008).
La liquidazione è svolta in considerazione del disputatum [viene precisamente indicato dalla parte attrice l'importo risarcitorio cui ambisce, ossia
1.196.450,75 (“quantificati in complessivi €. 1.196.450,75, ovvero nella
maggiore o minore somma, da liquidarsi anche in via equitativa, che il Giudice
adito riterrà di giustizia”; si veda Cass. n. 2811 del 2025 sull'irrilevanza, ai fini della determinazione del valore della causa come indeterminabile,
dell'utilizzo della formula “maggiore o minore” nei casi come quello che ci occupano, caratterizzati dalla precisa indicazione delle ragioni aritmetiche alla base della determinazione dell'importo risarcitorio)], delle questioni oggetto di trattazione, di non particolare complessità, e dell'attività difensiva concretamente svolta, elementi che orientano verso l'applicazione dei valori
15 prossimi ai minimi. Peraltro, è consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione il principio alla stregua del quale, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva all'entrata in vigore del d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo della tariffa, a loro volta derogabili con apposita motivazione, sicché se, da un lato, l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella,
dall'altro è doverosa la motivazione allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni dello scostamento dalla tariffa e della quantificazione operata (si confrontino fra le tante Cass. n. 89
del 2021; Cass. 19989 del 2021; Cass. n. 21848 del 2022)].
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, nella persona del giudice unico, dott. Giulio Fortunato, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, assorbita ogni ulteriore questione non oggetto di trattazione:
a) rigetta la domanda di risarcimento del danno promossa nell'interesse di nei confronti del;
Parte_1 Controparte_1
b) condanna alla rifusione della metà degli oneri di lite Parte_1
sostenuti dal , liquidati, per l'intero, in euro 19.000,00 Controparte_1
per competenze della difesa, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso delle spese generali come per legge, compensando tra le parti la residua metà.
Salerno, 27 marzo 2025
16 Il Giudice dott. Giulio Fortunato
17
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2017 il 9 ottobre 2017 al numero 8750, avente per oggetto una controversia in materia di responsabilità extracontrattuale
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti Parte_1
stesa in calce all'atto di citazione, dagli avv. ti Giuseppe Buonpane e Diego
Militerni, elettivamente domiciliato in Napoli alla via Omodeo n. 45;
ATTORE
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti stesa in calce alla comparsa di costituzione depositata il 18 gennaio 2018, dall'avv. Marco Crispo ed
1 elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore, sito in Napoli
alla Via Scipione Bobbio n.15;
CONVENUTO
Lette le note sostitutive dell'udienza del 27 marzo 2025, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha dato lettura della sentenza in assenza delle parti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 3 ottobre 2017 ha Parte_1
convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, il Controparte_1
per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patiti - quantificati in euro
1.196.450,75 ovvero nella diversa somma maggiore o minore risultante all'esito del dibattito processuale – in conseguenza della caduta subita l'11
settembre 2016, alle ore 2,30, nel comune di , lungo via Fornillo. Più CP_1
in dettaglio, l'attore ha esposto che: 1) nelle richiamate circostanze di tempo e di luogo, compiendo in salita il percorso lungo la seconda rampa di scala,
giunto all'altezza dell'ingresso del ristorante della struttura alberghiera “Hotel
Pupetto”, aveva perso l'equilibrio, scivolando sulle pietre presenti derivate dalle sbrecciature dei gradini;
2) il cattivo stato conservativo delle scale percorse non era stato segnalato né era altrimenti percepibile a causa dell'inadeguatezza degli impianti di pubblica illuminazione;
3) inciampato sul gradino sbrecciato e scivolato a causa delle pietre presenti sul manto stradale,
era precipitato da un'altezza di 2,5 metri in un'intercapedine presente fra il lato destro dell'anzidetta rampa di scale e il muro della struttura ricettiva denominata “Hotel Pupetto”; 4) la rampa di scale non era dotata di passamani e non aveva alcuna opera di contenimento, salvo, all'altezza del sesto gradino un muretto di circa trenta centimetri d'altezza; 5) all'esito della caduta aveva
2 perso i sensi ed era stato trasportato presso il nosocomio di Nocera Inferiore,
ove era stato sottoposto a un intervento neurochirurgico;
6) nonostante la collaborazione dimostrata per le visite mediche disposte dalla compagnia assicurativa del , non aveva ottenuto alcun ristoro del Controparte_1
danno patito.
Sulla scorta di siffatte premesse, prospettando la responsabilità da cose in custodia dell'ente locale e, in subordine, la violazione del dovere di neminem
laedere, ha preteso la condanna del al risarcimento del Controparte_1
danno nella misura già innanzi indicata.
In data 18 gennaio 2018 il ha accettato il contraddittorio, Controparte_1
chiedendo il rigetto della domanda in quanto “infondata in fatto e in diritto”.
Più in dettaglio, l'ente locale ha contestato l'operata ricostruzione dei profili dinamici ed eziologici dell'evento dannoso, evidenziando altresì l'efficienza causale, esclusiva o concorrente, dell'incauto contegno del danneggiato, in considerazione della riscontrata condizione di ebbrezza alcolica e dell'ottimale condizione di illuminazione dei luoghi. Infine, il convenuto ha CP_1
censurato l'incongruità delle valutazioni medico-legali compiute dall'attore e l'infondatezza dell'esperita pretesa di ristoro del danno morale subiettivo e del
“danno esistenziale”.
Svolta l'istruttoria orale, la causa è stata ritenuta matura per la decisione.
Assegnato allo scrivente in data 6 luglio 2023, il processo è stato, quindi,
differito per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 27
marzo 2025, udienza sostituita col deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c.
Lette le predette note, il Tribunale ha depositato la presente sentenza.
3 Tanto puntualizzato, le allegazioni sviluppate nel libello introduttivo del giudizio, ribadite, poi, nel corpo degli scritti difensivi successivamente depositati, suggeriscono la prospettazione della riferibilità causale dell'evento lesivo de quo vertitur all'intrinseca pericolosità della rampa di scale percorsa dall'attore. Detto altrimenti, l'attore ha evidenziato che i danni patiti sono da ricondursi, sul piano eziologico, a una situazione di pericolo strettamente connessa alla struttura della strada percorsa, invocando, per questa via, a fondamento dell'esperita pretesa risarcitoria, in via principale, la responsabilità
da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c.:
Se così è, giova svolgere alcune notazioni di carattere teorico sulla norma innanzi richiamata, la quale, come noto, nella sua essenzialità, prevede che il custode risponda dei danni causati dalla cosa, nonostante, per le più diverse ragioni, non gli sia stato possibile esercitare su di essa un potere di controllo e di governo.
Orbene, la norma innanzi evocata prevede una imputazione del danno al custode della cosa sulla base del nesso causale fra la cosa stessa e l'evento dannoso. Il fondamento della responsabilità è, dunque, costituito dalla relazione di fatto con la cosa, che consente di controllare i rischi alla medesima inerenti, compreso quello di provocare danni a terzi, neutralizzandone l'attitudine lesiva (Cass. n. 295 del 2015).
Come noto, secondo l'insegnamento della Suprema Corte in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, basata esclusivamente sul già illustrato rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, senza che assuma rilievo alcuno la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte
4 di quest'ultimo (tra le molte, si vedano Cass. n. 15779 del 2006; Cass. n. 4279
del 2008; Cass. n. 18317 del 2015; Cass. n. 21212 del 2015; Cass. n. 7805 del
2017; Cass. n. 12027 del 2017; Cass. n. 22839 del 2017), la cui responsabilità
è esclusa solo dal caso fortuito. In tale prospettiva, la deduzione di omissioni,
violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini dell'applicazione della fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta – come nel caso in esame - soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso.
Ora, il caso fortuito attiene non a un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla res che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, estraneo alla cosa e alla sfera soggettiva del custode, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, idoneo,
come tale, a interrompere il nesso causale (Cass. n. 11227 del 2008 e Cass. n.
2660 del 2013).
Con precipuo riferimento alla custodia, poi, questa si identifica in una potestà
di fatto che descrive un'attività esercitabile da un soggetto sulla cosa, in virtù
della sua detenzione qualificata (vedasi Cass. n. 8935 del 2013). Dunque, è la relazione di fatto e non semplicemente giuridica tra il soggetto e la cosa che legittima una pronunzia di responsabilità, fondata, quindi, sul potere di governo della res (si confronti Cass. n. 24546 del 2009). Detto ultimo potere si compone di tre elementi: il potere di controllare la cosa, il potere di modificare la situazione di pericolo creatasi e il potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa, nel momento in cui si è prodotto il danno.
5 Sotto tale ultimo angolo prospettico, va evidenziato che l'estensione e l'esposizione all'uso diretto e generalizzato da parte degli utenti della strada teatro dell'evento lesivo non può suggerire l'impossibilità, da parte dell'ente locale, di operare il controllo sulla strada, sì da consentire di escludere la sussistenza dell'invocato rapporto di custodia.
Sul punto, questo giudice ritiene di dover condividere le argomentazioni della giurisprudenza della Suprema Corte che, a partire dall'anno 2006, con tre pronunzie (si confrontino Cass. n. 3651 del 2006; Cass. n. 5445 del 2006 e
Cass., 6 luglio 2006, n. 15383 del 2006), ha concluso nel senso dell'applicazione, in casi quale quello sottoposto oggi al vaglio del Tribunale,
dell'art. 2051 c.c., in quanto elemento sintomatico della possibilità di custodia del bene del demanio stradale comunale è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato il danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso comune. Ed infatti, la localizzazione della strada all'interno di tale perimetro, dotato di una serie di altre opere di urbanizzazione e, più in generale,
di altri servizi che direttamente o indirettamente sono sottoposti ad attività di controllo e vigilanza costante da parte del – come nel caso di specie - CP_1
denota la possibilità di effettivo controllo della zona, non potendosi, quindi,
ritenere che eguale attività risulti oggettivamente impossibile in relazione al bene stradale (si veda Cass. n. 15383 cit., §.
8.2 e § 6.7).
Pertanto, la demanialità e la notevole estensione dei beni non possono costituire elementi tali da indurre ad escludere una responsabilità da cose in custodia della pubblica amministrazione. Del resto – è stato osservato -, non v'è nulla, sotto l'aspetto propriamente letterale, che consenta di interpretare la disposizione in parola nel senso restrittivo di cui pure si è riferito, riducendone il campo di operatività al solo dovere di custodia gravante sui privati, ed
6 escludendo, pertanto, anche solo parzialmente, le ipotesi in cui l'obbligo de quo
gravi sulla p.a.; inoltre la prova liberatoria è limitata alla dimostrazione del
“caso fortuito” e non anche, invece, alla natura soggettiva (pubblica o privata,
cioè) del titolare della cosa che ha cagionato il danno.
Quanto poi alla ripartizione dell'onere della prova, la Suprema Corte ha, in definitiva, specificato che "... all'attore compete provare l'esistenza del
rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per
liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera
soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore
esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato)
che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e
dell'eccezionalità (già Cass. n. 11227 del 2008).
Più in dettaglio, occorre osservare che la dimostrazione, da parte del danneggiato, della verificazione dell'evento dannoso e del rapporto di causalità
- secondo la regola civilistica della preponderanza causale (Cass. sez. un. n.
576 del 2008 e succ.) – dello stesso col bene custodito si articola in modo diverso in ragione della natura della cosa.
Ed infatti, quando il danno non derivi da un dinamismo interno della res,
scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia,
scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che un elemento esterno ovvero l'agire umano, e in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, ai fini della prova del nesso causale, occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, la verificazione dell'evento pregiudizievole (così Cass. 21212 del
2015). Si è osservato, poi, che il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti
7 deve essere condotto secondo un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire col contesto dato, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (Cass.
n. 16527 del 2007), in ragione della prevedibile eccitazione dello sviluppo di un agente, di un elemento o di un carattere che conferiscono alla cosa idoneità
al nocumento.
Per l'effetto, una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare – si ribadisca - il caso fortuito, nel senso innanzi illustrato.
Ora, se è vero – come evidenziato – che non può darsi rilievo alla natura pubblica o privata del bene al fine di escludere la responsabilità ex art. 2051
c.c., è pur vero che i criteri di imputazione della responsabilità medesima devono tener conto della natura e della funzione dei detti beni, anche a prescindere dalla loro maggiore o minore estensione. In tale ottica, deve evidenziarsi che il custode di beni privati risponde oggettivamente dei danni provocati dal modo di essere e di operare del bene in virtù del principio “cuius
commoda eius incommoda” e in considerazione della possibilità di escludere i terzi dall'uso dei beni, con conseguente circoscrizione dei possibili rischi di danni provenienti dai comportamenti altrui. Ex adverso, il custode dei beni demaniali destinati all'uso pubblico risulta esposto a fattori di rischio potenzialmente indeterminati, a causa dei comportamenti degli innumerevoli utilizzatori che non può escludere dall'uso del bene e di cui solo entro certi limiti può sorvegliare le azioni. Ne consegue che, per i beni da ultimo indicati,
all'ente pubblico custode vanno addossati, in modo selettivo, solo i rischi di cui egli può essere tenuto a rispondere, in relazione ai doveri di sorveglianza e di
8 manutenzione razionalmente esigibili, in base a criteri di corretta e diligente gestione, tenuto conto della natura del bene e della causa del danno (vedasi, al riguardo Cass. n. 12449 del 2008 e Cass. n. 15042 del 2008).
Detto altrimenti, il caso fortuito idoneo ad esimere da responsabilità il custode di beni demaniali va individuato in base a criteri più ampi ed elastici di quelli che valgono per i beni privati.
Concludendo, ritiene questo giudice che la combinazione delle tre caratteristiche della demanialità o patrimonialità del bene, dell'uso diretto dello stesso da parte della collettività, nonché della sua estensione, non sono circostanze automaticamente idonee ad escludere l'astratta applicabilità
dell'art. 2051 c.c., bensì devono intendersi come circostanze che, in ragione delle implicazioni che determinano sull'espletamento della vigilanza connessa alla indubbia ricorrenza della relazione di custodia del bene, possono rilevare ai fini dell'individuazione del caso fortuito e, quindi, dell'onere che la pubblica amministrazione, una volta configurata applicabile la norma e ritenuta l'esistenza del nesso causale, deve assolvere per sottrarsi alla responsabilità.
Le peculiarità vanno individuate, pertanto, nella natura e nella tipologia delle cause che abbiano provocato il danno: secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode (quali, in materia di strade, l'usura o il dissesto del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria o ingannevole,
ecc.), o che si tratti invece di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più
diligente attività di manutenzione (perdita d'olio ad opera del veicolo di passaggio;
abbandono di vetri rotti, ferri arrugginiti, rifiuti tossici od altri agenti offensivi).
9 Ora, a fronte dell'intrinseca pericolosità della res, il custode, sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza, potrà liberarsi dalla responsabilità dimostrando che la situazione pericolosa si sia originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile attraverso il corretto e compiuto assolvimento della custodia e, dunque, per un caso fortuito, ancorché lo specifico evento ricollegabile a tale nozione risulti non identificato.
Diversamente, se l'agente dannoso è estemporaneo e frutto dell'attività di terzi potrà considerarsi fortuito quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo. In altri termini si configura il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità, con la conseguenza che la dimostrazione della ricorrenza della prova liberatoria si sposta tutto sul versante della verifica della esigibilità o della inesigibilità di un intervento dell'ente, nell'espletamento della custodia, volto a rimuovere la situazione pericolosa o a segnalarla agli utenti, nel lasso di tempo fra il verificarsi della situazione pericolosa e l'evento dannoso, sì che possa concludersi che quest'ultimo è dipeso da caso fortuito, nel senso che il bene sia stato solo occasione e non concausa dell'evento, perché esso ha contribuito a determinarlo senza assumere rilievo, in dipendenza dell'indicato fattore temporale, in quanto bene soggetto a relazione di custodia (Cass. n.7805 del
2017; Cass. n. 6703 del 2018).
Deve precisarsi, poi, in linea generale, che il cd. caso fortuito – per il quale, in definitiva, la cosa in custodia svolge solo il ruolo di occasione dell'evento ed
è svilita a mero tramite del danno, in effetti provocato da una causa ad essa
10 estranea – ben può essere integrato dallo stesso comportamento del danneggiato, idoneo a interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno.
Tanto doverosamente chiarito in punto di diritto, il Tribunale ritiene che gli assunti dell'attore non siano sorretti da convincenti argomentazioni e non risultino pienamente provati alla luce della piattaforma istruttoria formatasi nel corso del processo.
Ed invero, superata la questione del rapporto di custodia – non oggetto di specifica ed esigibile contestazione da parte del convenuto -, gli CP_1
elementi istruttori raccolti all'esito del dibattito processuale non consentono di ritenere raggiunta la prova, neppure per presunzioni, della relazione causale –
accertata secondo la già citata regola della preponderanza causale (Cass. sez.
un. n. 576 cit.) – dell'evento lesivo lamentato nel libello introduttivo del giudizio con la cosa in custodia, scilicet la rampa di scale presente sulla via
Fornillo, nel punto all'altezza del ristorante della struttura ricettiva alberghiera
“Hotel Pupetto”, relazione causale recisamente contestata dalla difesa dell'ente locale [a ciò si aggiunga che, in ogni caso, pure in assenza di specifica contestazione, il fatto, nei suoi profili dinamici ed eziologici, non avrebbe potuto essere sottratto al thema probandum, non potendosi pretendere dal convenuto la specifica contestazione di un fatto ad esso certamente ignoto
(Cass. n. 4681 del 2023; Cass. n. 14652 del 2016; Cass. n. 3576 del 2013; Trib.
Bergamo n. 1154 del 2023)].
Sul punto, deve evidenziarsi – come, del resto, fatto dalla difesa dell'ente locale - che nessuno dei testimoni della parte attrice, ascoltati nel corso del processo, ha rappresentato di avere assistito alla caduta. Essi, a ben vedere,
riferiscono – invero genericamente - di avere appreso del trasporto in ospedale
11 di e della sua caduta dalle scale, senza evidenziare, però, Parte_1
circostanze di fatto idonee a suggerire, in modo univoco e pregnante il rapporto di derivazione causale dell'evento dallo stato conservativo e manutentivo della scalinata [ mi riferiva, in auto, mentre ci recavamo a SO
, che il fratello era stato ricoverato all'ospedale di Sorrento, se ben CP_1
ricordo; mi disse sinteticamente che il fratello era caduto dalle scale;
mentre
percorrevo la scala, mi disse che in quella scala era SO
caduto il fratello” ( ); ancora “non ho assistito all'incidente Testimone_1
per cui è causa….fui contattato dalla famiglia di mio fratello a seguito di
telefonata da parte del personale sanitario dell'ospedale di Sorrento ove era
stato ricoverato mio fratello” “Il gestore dell'Hotel Pupetto, che ho visto in
aula questa mattina, mi indicò il luogo in cui aveva trovato mio fratello
svenuto e semincosciente alle ore 7,00 anzi 6.30 circa;
Si tratta di una scala
di circa 100 scalini che, nella parte iniziale, è fatiscente e priva di muretto
laterale e di corrimano” ( ; “non ho assistito alla SO
caduta”; “vidi un signore di mezza età riverso sul lato della scala limitrofa
all'entrata principale dell'Hotel” ( , il quale ha riconosciuto lo Tes_2
stato dei luoghi rappresentati nei reperti fotografici allegati al fascicolo attoreo); da ultimo: “Non ero presente al momento della caduta, pertanto non
sono in grado di poter descrivere il punto esatto in cui vi è stata la caduta. So
che mio fratello è caduto salendo la rampa di scala” ( )]. Testimone_3
Ora, pur volendo ritenere che , e Testimone_1 SO
, attraverso il riferimento all'incidente e alle condizioni Testimone_3
manutentive della scalinata, abbiano evocato i profili eziologici del sinistro descritti nel libello introduttivo del giudizio, dovrebbe pur sempre qualificarsi
12 il contributo narrativo reso in termini di testimonianza indiretta de relato
actoris, come tale totalmente irrilevante.
Come affermato chiaramente dalla Corte di cassazione nella pronuncia 8358
del 2007, la testimonianza indiretta è la deposizione di persona che ha solo una conoscenza indiretta di un fatto controverso, "de relato actoris" o "de relato"
in genere: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento; i secondi depongono invece su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata perché
indiretta, pur potendo assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice,
nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità (così, più di recente, anche Cass. n. 869 del 2015).
Invero, come rappresentato dallo stesso attore alla seconda pagina dell'atto di citazione, nessuno ha assistito all'evento (“All'esito della caduta il signor
perdeva i sensi;
il nostro assistito era rivenuto da uno dei Parte_1
titolari del menzionato Hotel Pupetto intorno alle ore 6,40 del giorno 11
settembre 2016”) e, pertanto, può ragionevolmente ritenersi che il riferimento all'incidente si sia sostanziato, in definitiva, nella rappresentazione delle dichiarazioni espresse dell'attore, una volta recuperato la coscienza e la capacità di parlare.
In ogni caso, pur volendo qualificare, da un lato, il contributo di SO
(il quale, a sua volta, rende edotto del fatto ) in
[...] Testimone_1
termini di testimonianza indiretta e pur volendo ritenere, dall'altro lato, che
13 detto contributo costituisca, in dettaglio, una testimonianza de relato in genere
(in vero, il teste fa riferimento, per la conoscenza del fatto rappresentato, alle interlocuzioni avvenute con la famiglia del fratello, [“fui contattato dalla
famiglia di mio fratello (..)”, la conoscenza diretta dell'evento da parte della famiglia della parte attrice è, peraltro, per quanto innanzi evidenziato,
ragionevolmente da escludersi], le dichiarazioni rese sarebbero, pur sempre,
irrilevanti sul piano probatorio, in quanto le stesse, per poter orientare il libero convincimento del giudice, avrebbero richiesto – come già accennato - il suffragio di ulteriori elementi oggettivi concordanti, che, però, l'attore non ha portato all'attenzione di questo Tribunale, elementi che avrebbero potuto, in ipotesi, stimolare un ragionamento inferenziale [ad esempio, non sono stati prodotti documenti o allegate riproduzioni meccaniche utili alla ricostruzione dell'evento ovvero elementi probatori, in genere, relativi alla verificazione di ulteriori sinistri sui luoghi, contigui sul piano temporale a quello che ci impegna (si vedano, in particolare, le dichiarazioni di e quelle di ON
, entrambe raccolte nel corso dell'udienza del 24 ottobre 2019)]. Tes_2
Di fatto, nessun elemento utile alla ricostruzione dei profili dinamici ed eziologici dell'evento dannoso descritto può essere ricavato dal verbale d'intervento dell'11 settembre 2016 (primo allegato all'atto di citazione in cui il riferimento alla “caduta dall'alto”, oltre a risultare generico, rappresenta chiaramente, un dato anamnestico) né dalla documentazione successivamente formata, di carattere sanitario.
In definitiva, in disparte la considerazione dello stato conservativo e manutentivo della scala, la mancata prova, anche presuntiva, del rapporto di causalità materiale tra lo stesso e l'evento lesivo lamentato, rectius
14 dell'interazione del soggetto danneggiato con la cosa, impone il rigetto della pretesa formulata ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Il difetto di prova del nesso di causalità materiale impone, però, anche il rigetto della domanda formulata in via subordinata ai sensi dell'art. 2043 c.c., in quanto il ridetto nesso costituisce elemento materiale della fattispecie di responsabilità per la violazione del generico dovere di neminem laedere.
In conclusione, per tutte le considerazioni che precedono - assorbita ogni ulteriore questione pure posta dalla difesa dell'ente locale -, la pretesa di risarcimento del danno esperita nell'interesse di non può Parte_1
essere accolta.
Da ultimo, occorre disciplinare le spese di lite, che, sebbene determinate per l'intero nel dispositivo che segue, sono compensate per la metà tra le parti, in ragione della sproporzione tra l'interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste (si vedano Corte cost. n.
77 del 2018 e Cass. sez. un. n. 20598 del 2008).
La liquidazione è svolta in considerazione del disputatum [viene precisamente indicato dalla parte attrice l'importo risarcitorio cui ambisce, ossia
1.196.450,75 (“quantificati in complessivi €. 1.196.450,75, ovvero nella
maggiore o minore somma, da liquidarsi anche in via equitativa, che il Giudice
adito riterrà di giustizia”; si veda Cass. n. 2811 del 2025 sull'irrilevanza, ai fini della determinazione del valore della causa come indeterminabile,
dell'utilizzo della formula “maggiore o minore” nei casi come quello che ci occupano, caratterizzati dalla precisa indicazione delle ragioni aritmetiche alla base della determinazione dell'importo risarcitorio)], delle questioni oggetto di trattazione, di non particolare complessità, e dell'attività difensiva concretamente svolta, elementi che orientano verso l'applicazione dei valori
15 prossimi ai minimi. Peraltro, è consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione il principio alla stregua del quale, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva all'entrata in vigore del d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo della tariffa, a loro volta derogabili con apposita motivazione, sicché se, da un lato, l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella,
dall'altro è doverosa la motivazione allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni dello scostamento dalla tariffa e della quantificazione operata (si confrontino fra le tante Cass. n. 89
del 2021; Cass. 19989 del 2021; Cass. n. 21848 del 2022)].
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, nella persona del giudice unico, dott. Giulio Fortunato, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, assorbita ogni ulteriore questione non oggetto di trattazione:
a) rigetta la domanda di risarcimento del danno promossa nell'interesse di nei confronti del;
Parte_1 Controparte_1
b) condanna alla rifusione della metà degli oneri di lite Parte_1
sostenuti dal , liquidati, per l'intero, in euro 19.000,00 Controparte_1
per competenze della difesa, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso delle spese generali come per legge, compensando tra le parti la residua metà.
Salerno, 27 marzo 2025
16 Il Giudice dott. Giulio Fortunato
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