Sentenza breve 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 12/12/2025, n. 22571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22571 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22571/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11997/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cpa ;
sul ricorso numero di registro generale 11997 del 2025, proposto dal Sig.
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato UC AN , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato , con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
Per l'annullamento - previa adozione di misure cautelari - del provvedimento di diniego del visto d'ingresso per motivi di studio n. 732 del 1/9/2025, emesso dall'Ambasciata d'Italia a Beirut.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 il dott. BE AR OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell' art. 60 cpa ;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con gravame depositato il 12/10/2025, il ricorrente, di nazionalità siriana, ha impugnato – previa tutela cautelare - il provvedimento di diniego del visto d'ingresso per motivi di studio n. 732 del 1/9/2025, emesso dall'Ambasciata d'Italia a Beirut.
In particolare, la competente Sede, nella relativa motivazione, prospetta :1) l’inattendibilità dei mezzi di sussistenza indicati sia dall’ istante che dai garanti, incluso quello italiano, in relazione a un Corso di Laurea da frequentare presso l’ Università di Palermo ; 2) il cd. rischio migratorio;3) l’inidoneità della certificazione prodotta di conoscenza dell’inglese, lingua nella quale viene tenuto il Corso scelto dall’ istante.
Il MAECI si è costituito in resistenza il 15 /10/2025.
Nel corso del giudizio, le parti hanno depositato le rispettive memorie, anche in forma di replica.
All’udienza camerale del 2/12/2025 – previo avviso ex art 60 cpa – la causa è stata trattenuta in decisione.
Ciò premesso, il gravame è incentrato – in sintesi – sull’eccesso di potere e sul difetto di motivazione congrua.
In particolare, il ricorrente evidenzia efficacemente - nella propria memoria, depositata il 28/11/2025, che corrobora il gravame introduttivo – 1) come la vigente Circolare del MUR si limiti ” a stabilire che l'importo mensile (o annuale) richiesto allo studente straniero, sia dimostrato mediante garanzie economiche personali o dei genitori o di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, ed altri enti. Tutto quanto aggiunto dall'Ambasciata nella suarelazione in merito al contesto locale, al valore nominale del saldo delconto corrente, ai requisiti minimi che da soli non soddisfano l'accertamento della situazione socio-economica, non trova alcun riscontro nella suddetta Circolare (... ). L'Amministrazione sostiene che il conto corrente personale sia stato creato ad hoc. Più che infondato, tale assunto è assolutamente strumentale e fuorviante. Infatti, l'estratto conto deve essere cd. Fresh, come indicato dalla stessa Ambasciata nella sua lista dei requisiti (v. all. 01 presente memoria, fresh account accessible from Italy). Né avrebbe, l'Ambasciata d'Italia a Beirut, accettato un conto corrente siriano, non potendo verificarlo; quindi, il ricorrente ha dovuto necessariamente aprire un conto corrente libanese. Del resto, è pacifico che anche in Libano le persone non utilizzino più le banche, per diversi motivi, sia perché l'utilizzo dei conti correnti è stato limitato a determinate operazioni finanziarie (per arginare la fuga di capitali all'estero), sia perché i fondi in essi depositati possono essere congelati in qualsiasi momento oppure perdere il loro valore. Sul punto, si allega alla presente memoria (All. 02) un aggiornamento pubblicato sul sito web dell'Agenzia ICE, in cui viene spiegata la crisi del settore bancario libanese e la svalutazione della lira libanese. In pratica, chi aveva risparmi presso le banche locali prima del 2017, ha perso oltre l'80% del suo valore, ragion per cui vi è stata una vera e propria fuga dalle banche libanesi, soprattutto per il ceto medio, che ancora oggi preferisce effettuare le transazioni economiche in dollari e, soprattutto, in contanti. Di qui la necessità di aprire i cd. conti Fresh, come indicato dalla stessaAmbasciata nella sua lista dei requisiti e così come indicato anche nellascheda dell'Agenzia ICE. In pratica, si tratta dei nuovi conti correnti chepossono essere utilizzati anche all'estero, ma che possono essere aperti soltanto previa dimostrazione di determinate esigenze, ad esempio il pagamento di rette scolastiche all'estero (come affermato dallo stesso ICE). Quindi, se lo studente può aprire un conto corrente in Euro soltanto quando riesce a dimostrare di andare a studiare all'estero (conto che non sarebbe possibile aprire per altri motivi e che non è utilizzabile per altri tipi di operazioni in Libano), risulta del tutto illogico pretendere - come fa l'Ambasciata nella sua lista dei requisiti, laddove però, al tempo stesso, esige che il conto sia utilizzabile in Italia - un estratto conto almeno di tre mesi .E' ovvio che il conto corrente sia stato aperto ai fini degli studi in Italia e in prossimità della domanda di visto, non potendo il ricorrente farlo primae non avendone neanche l'esigenza, essendo tra l'altro residente in [...]. Davvero risulta difficile comprendere quale movimentazione pregressaavrebbe dovuto dimostrare il ricorrente, se il suo conto corrente è stato aperto proprio per essere utilizzato durante il suo soggiorno in Italia, come richiesto dall'Ambasciata.4. Per quanto riguarda la situazione socio-economica della famiglia del ri-corrente, questi non ha mai fatto mistero di essere supportato dal cognato e dalla sorella, i quali, cittadini tedeschi, vivono in Germania e quindi possono tranquillamente sostenere il familiare in Italia. I salari dei genitori del ricorrente, che comunque sono adeguati in un Paese come la Siria,sono stati presentati soltanto perché l'Ambasciata ha rifiutato la documentazione relativa al supporto economico da parte del cognato. Lo stesso dicasi per quanto riguarda la documentazione relativa al garante italiano.
Ciò che invece andava preso in considerazione è appunto il supporto eco-nomico garantito dal cognato; tuttavia, nonostante il ricorrente avesseprodotto la relativa documentazione (come confermato dall'Ambasciatanella sua relazione), questa è stata stralciata dal fascicolo. Né nella sua relazione, l'Amministrazione ha contestato nel merito l'effettività, la soliditàe l'affidabilità di tale garanzia. Quanto alla circostanza che il garante nonsia italiano e/o residente in Italia, come già ribadito da Codesta Sezione(ex multis, TAR Lazio, Sez. V Quater, sent. 19098/2024) il garante, essendo di nazionalità tedesca, è a pieno titolo cittadino dell'Unione Europea, a norma dell'art. 20 TFUE”
Del resto, inizialmente, è sufficiente che il ricorrente dimostri di potersi mantenere – come ha fatto - con i mezzi di cui attualmente dispone, nel primo anno del corso di studi, essendogli, comunque, consentita la possibilità di prestare un rapporto di lavoro a tempo parziale, regolarmente retribuito.
In tal modo, incrementando le proprie fonti di reddito durante il soggiorno in Italia per motivi di studio presso l’ Università di Palermo.
D’altronde, compete esclusivamente alla Questura – in fase di periodico rinnovo del permesso di soggiorno agli studenti provenienti da paesi extra UE - l’accertamento dell’idoneità dei mezzi di sostentamento, in relazione ai successivi anni di soggiorno per motivi di studio nel territorio nazionale.
2) Il rischio d’immigrazione illegale può essere escluso dalla circostanza che - nel 2019 – l’interessato ha fruito di visto d’ingresso in Francia. Nè risulta che abbia protratto il soggiorno oltre la relativa scadenza .
3) Non compete al MAECI accertare il grado di conoscenza della lingua inglese dello studente siriano, che - invece – costituisce prerogativa esclusiva dell’ Università di Palermo .
A fronte di tali documentate argomentazioni, il Collegio accoglie il ricorso e - per l’effetto - annulla il provvedimento impugnato . Né , in sede di riesercizio del relativo potere, l’ Ufficio procedente potrà adottare – in base alle stesse risultanze istruttorie sinora acquisite - una ulteriore decisione negativa.
Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata nel dispositivo .
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e – per l’effetto – annulla il provvedimento di diniego del visto d'ingresso per motivi di studio n. 732 del 1/9/2025 dell'Ambasciata d'Italia a Beirut.
Liquida le spese processuali – oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato - in € 1.000 (mille), a carico del MAECI e a favore del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
FR RZ, Presidente
BE AR OR, Referendario, Estensore
Giovanni Petroni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BE AR OR | FR RZ |
IL SEGRETARIO