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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 10/12/2025, n. 1658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1658 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5423/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Rubbis, in funzione di Giudice
d'appello,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 5423/2024 promossa da:
C.F. , Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. FERRARA MIRKO
APPELLANTE
contro
C.F. e P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_2
con il patrocinio degli avv.ti ZORZATO MICHELE e REFFO MARIANNA
APPELLATA
, contumace;
Controparte_2 CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente:
“Nel merito:
- Rigettare i motivi d'appello incidentale avversari in quanto infondati, in fatto e in diritto;
- In totale riforma della sentenza n. 794/2024 del 10.04.2024 del Giudice di pace di Padova, rigettare l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, dichiarare legittima l'attività della Conces- sionaria, confermando la pretesa della CP_3
- Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
L'appellata ha concluso come da nota di precisazione delle conclusioni depositata telematicamente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale intestato, contrariis rejectis
- in via principale: rigettare, per i motivi esposti in narrativa, l'appello proposto da avverso la sentenza n. 794/2024 del Giudice di Pace di Padova, nella Parte_1 persona del dott. Antonio Bordin, pronunciata a definizione del procedimento R.G. n. 7266/2023, depositata in data 10.04.2024 e non notificata;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusio- ni sin qui esposte, in parziale riforma della suddetta sentenza, accogliere altresì il primo e il secondo motivo del ricorso presentato da , in Controparte_1 primo grado, per le ragioni esposte in narrativa, con conferma dell'annullamento dell'avviso di accertamento n. 21/2022 del 08.11.2023 emesso da per Parte_1 conto del e conseguente archiviazione di ogni sanzione, Parte_2 diretta e/o accessoria, ivi prevista;
- in ogni caso: annullare la sentenza impugnata nel capo relativo alla compensazione delle spese di lite e, per l'effetto, condannare all'integrale pagamento Parte_1 delle spese processuali a favore di Controparte_1
Con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- 2 - concessionaria del servizio di accertamento e riscossione del Canone Parte_1 patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – occupazio- ne di suolo pubblico (di seguito canone unico patrimoniale o CUP) per il CP_2
accertata, a suo dire, l'occupazione abusiva di suolo pubblico in Via L.
[...]
Da IN da parte di notificava a quest'ultima l'avviso di accerta- CP_1 mento esecutivo con irrogazione immediata delle sanzioni e contestuale intimazione di pagamento n. 21 del 08.11.2023 per l'importo complessivo di € 6.162,00.
Segnatamente l'avviso di accertamento n. 21/2022 del 08.11.2023 (doc. 1 fascicolo I grado – Avviso di accertamento) ingiungeva alla società ricorrente di corrispondere l'importo onnicomprensivo di euro 6.182,00, secondo le voci ivi di seguito enumera- te: 1)Totale canone: 0,00 1bis) Indennità per occupazione abusiva: euro 2.912,68; 2) Interessi legali con maggiorazione: 175,26 3) Sanzione amministrativa pecuniaria: euro 2.912,68 4) Sanzione di parziale/tardivo/omesso versamento: 0,00 5) Oneri di riscossione a carico del debitore: 179,99 6) Acconto da detrarre: 0,00 oltre ad euro 2,07 per spese di notifica e arrotondamento (doc. 1 fascicolo I grado – Avviso di ac- certamento);
Avverso il suindicato avviso di accertamento proponeva ricorso Controparte_1 deducendo in sintesi il difetto di motivazione dell'atto opposto;
la tardi-
[...] vità della contestazione in violazione della L. 689/81; l'errata quantificazione dell'indennità.
Si costituiva quindi contestando quanto ex adverso eccepito e richiesto Parte_1 poiché infondato, in fatto e diritto, ed allegando documentazione comprovante, a suo dire, l'occupazione e l'estensione della stessa.
Il Giudice di Pace di Padova, istruita documentalmente la causa, accoglieva il ricorso di ritenendo non provata l'ampiezza, l'estensione e Controparte_1 la durata dell'occupazione oggetto di accertamento, assorbiti gli altri motivi di ricor- so.
Con sentenza n. 794/2024 quindi statuiva: “1) Accoglie il ricorso proposto da
, per l'effetto 2) Annulla il provvedimento Controparte_1 opposto;
3) Spese di lite compensate”.
Con atto di citazione tempestivamente notificato a proponeva CP_1 Pt_1 appello avverso la suindicata sentenza deducendo in sintesi: a) la sussistenza di ade- guata prova dell'occupazione; b) la corretta imputazione della durata di 31 giorni, in applicazione dell'art. 31 del Regolamento Comunale;
c) La mancanza di contestazio- ne specifica della documentazione prodotta da Pt_1
- 3 - Si costituiva quindi svolgendo appello incidentale, fondato sui se- CP_1 guenti motivi: a) annullabilità dell'avviso per violazione di legge – mancata notifica di verbale di accertamento ai sensi della L. 689/81; b) violazione del contraddittorio. Ribadiva inoltre l'assenza di adeguata prova in ordine alla sussistenza dei presuppo- sti impositivi. All'udienza del 13.03.2025 le parti si riportavano ai propri scritti, chiedendo fissarsi udienza di rimessione della causa in decisione.
Il Giudice, dott.ssa Rubbis, rinviava la causa al 20.11.2025 per la rimessione in deci- sione concedendo i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace di Padova, ritenendo, con- Parte_1 trariamente alla prospettazione del Giudice di prime cure, di aver documentato l'asserita occupazione abusiva di mediante allegazione di fotografie e rilie- CP_1 vi google maps. In secondo luogo, ritiene che la durata dell'occupazione e la Pt_1 tariffa applicata, contrariamente a quanto affermato dal Giudice, non necessitino di prova, essendo previste dal Regolamento istitutivo del Canone richiesto e che, infine, non corrisponda al vero che abbia contestato le allegazioni di a so- CP_1 Pt_1 stegno della propria pretesa, con riferimento al doc. 5, asseritamente comprovante la misurazione dell'estensione dell'occupazione.
Ad avviso del Tribunale tutti i motivi esposti sono infondati.
Quanto alla valenza probatoria dei fotogrammi e della stampata di Google Maps in quanto tali, se è vero che, di per sé, le fotografie e i rilievi delle mappe informatiche possono costituire mezzi di prova utilizzabili e valutabili dal Giudice, non è altrettan- to vero che queste immagini comprovino che abbia occupato abusivamente CP_1 il suolo pubblico.
Il Giudice, inoltre, può liberamente valutare questi elementi ed, infatti, tramite un processo logico/giuridico ineccepibile, adeguatamente motivato, ha ritenuto in primo grado che i documenti allegati da non fossero idonei e sufficienti a suffragare Pt_1 la pretesa di cui all'avviso di accertamento. Il Giudice ha chiaramene affermato: “Va infatti rilevato come agli atti del procedimento non si sia acquisita prova idonea e sufficiente, né in via testimoniale né in via documentale, in ordine ai presupposti di fatto indispensabili per l'accertamento e la quantificazione dell'indennizzo richiesto con l'avviso di accertamento opposto. In particolare, parte resistente non ha allegato prova puntuale dell'ampiezza, dell'estensione e della durata dell'asserita occupazione abusiva, circostanze queste tutte contestate dalla parte ricorrente. Sul punto Pt_1
[...
si è limitata ad avanzare istanza per ammissione di prova per testi su un capitolo peraltro inammissibile, in quanto a) formulato in chiave generica, perché non suffi- cientemente determinato in ordine alle concrete modalità nelle quali si sarebbe estrinsecata l'asserita occupazione abusiva, nonché b) perché contenente giudizi di carattere tecnico giuridico in ordine al carattere “non autorizzato” dell'affermata oc- cupazione. In definitiva, tali circostanze avrebbero dovuto emergere da atto pubblico
- 4 - redatto da un pubblico ufficiale a ciò incaricato. Né a colmare tale lacuna probatoria possono essere valorizzate de plano le asserite misurazioni effettuate da addetti della stessa soggetti non aventi qualifica di Pubblico Ufficiale, che in tal modo Parte_1 risulterebbe ammessa a comprovare in via autoreferenziale le circostanze dalla stessa valorizzate in sede di accertamento. Il motivo di ricorso è quindi fondato e va accol- to”.
Il Giudice di prime cure , in tale situazione, si è semplicemente reso conto che la pre- tesa di fosse basata effettivamente su elementi scarsi e dal contenuto non cer- Pt_1 tamente inequivoco.
Dal permesso di costruire, inoltre, non si evince che la presunta occupazione, se av- venuta, sarebbe stata difforme rispetto alle previsioni dello stesso. Dalle foto, peral- tro, si notano alcuni semplici pannelli reticolati mobili, facilmente rimovibili: il suolo pubblico non è mai stato occupato e, dunque, non ha mai creato alcuna tur- CP_1 bativa di sorta. E ancora, la presunzione di durata della presunta occupazione abusi- va, richiamata dal Regolamento, sarebbe applicabile qualora esistesse un verbale di accertamento redatto da un Pubblico Ufficiale, circostanza che difetta totalmente nel caso in esame. L'autorità giudiziaria, inoltre, ha confermato come NON possano as- surgere a valore di prova le misurazioni effettuate dalla stessa in via autorefe- Pt_1 renziale. Fermo che era necessaria la redazione di un verbale di rilevazione/ consta- tazione che difetta;
in ogni caso, nonostante incombesse su l'onere probatorio, Pt_1 la stessa non è riuscita a fornire la prova della presunta occupazione nemmeno trami- te la prova orale, la cui istanza è risultata del tutto inammissibile.
Il Giudice di prime cure, infatti, ha segnalato i profili di inammissibilità dell'istanza istruttoria accennata. La cosa più rilevante è che l'odierna appellante ha definitiva- mente rinunciato, in questa fase, a riproporre le istanze di prova orale respinte in primo grado, pertanto la sua impugnazione resta del tutto infondata (anche ma non solo) per carenza di prova.
Inoltre non corrisponde al vero e risulta del tutto pretestuoso, da parte di so- Pt_1 stenere che non abbia contestato il documento 5) da essa allegato e che dun- CP_1 que abbia implicitamente ammesso l'occupazione abusiva nella sua estensione.
In primo luogo è sufficiente leggere gli atti del primo grado per rendersi conto di come l'intera difesa di si basi sulla contestazione integrale della pretesa di CP_1 cui all'avviso di accertamento opposto, e che dunque tale difesa sia del tutto incom- patibile con qualsiasi ammissione relativa ad una presunta occupazione abusiva. Ma al di là di questo, dal verbale di udienza del 25.03.2024 risulta anche per tabulas la contestazione di “Parte ricorrente si oppone all'ammissione delle istanze CP_1 istruttorie avversarie e contesta di aver ammesso l'asserita occupazione”. Non a caso, dunque, il Giudice di prime cure, in sentenza, chiaramente ha affermato: “In partico- lare, parte resistente non ha allegato prova puntuale dell'ampiezza, dell'estensione e
- 5 - della durata dell'asserita occupazione abusiva, circostanze queste tutte contestate dal- la parte ricorrente”. Peraltro il documento 5). non prova, e non può provare, di per sé alcunchè, ossia non prova e non può provare l'estensione dell'asserita area abusiva- mente occupata. Trattasi, infatti, di un documento “confezionato” unilateralmente, elaborato infatti dalla stessa “a proprio uso e consumo”, privo di autonomo Pt_1 valore probatorio alla stregua di una perizia di parte (Cass. 259/2013, Cass. ord. 34450/2022).
Qui, addirittura, il documento è molto meno consistente rispetto a quello che potreb- be rappresentare una perizia di parte (in genere articolata e argomentata), atteso che parliamo di un mero fotogramma di “google maps” elaborato, pertanto non assurge a fatto suscettibile di prova, ma costituisce un mero elemento indiziario soggetto a do- verosa valutazione da parte del giudice (Cass. ord. n. 34450/2022), ed il Giudice di primo grado , si è correttamente espresso. attesa la propria professionalità e il Pt_1 proprio intervento quale emissaria di un Ente Locale, in ossequio al principio di vici- nanza della prova, avrebbe dovuto assolvere con un notevole grado di diligenza al proprio onus probandi, così come ribadisce la più autorevole interpretazione giuri- sprudenziale in merito (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, n. 12910 del 22.04.2022). I motivi di appello principale, dunque, non sono fondati e, comunque, parte appellante non ha offerto prova idonea dell'asserita occupazione abusiva, della sua estensione temporale e della sua estensione fisica. L'appello principale va, dunque, rigettato.
Il primo Giudice inoltre così motivava:”In definitiva, tali circostanze avrebbero do- vuto emergere da atto pubblico redatto da un pubblico ufficiale a ciò incaricato”. In buona sostanza, pur formalmente denegando l'accoglimento del primo motivo di ri- corso, dichiarando la fondatezza del terzo, il Giudice di Pace Patavino ha concreta- mente ribadito la mancanza di un verbale di accertamento redatto da un Pubblico Uf- ficiale, sicchè difetta la prova delle circostanze poste a suffragio della pretesa ed il contraddittorio è assente. La legge che disciplina il Regolamento Comunale in que- stione, infatti, prevede espressamente che debba essere redatto un verbale di rileva- zione dell'occupazione abusiva da competente Pubblico Ufficiale (Art. 821, comma g), l. 160/2019). Il Regolamento Comunale, attesa la previsione di legge, stabilisce che il verbale venga redatto da pubblico ufficiale competente, o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179 (Art. 31, comma II, Regolamento Comunale). il verbale, inoltre, e' titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma II art. 31 Regolamento Comunale, come espressamente previsto dagli artt. 31, comma VI e 55 comma VI del predetto Regolamento.
Il verbale pero', non esiste, ossia difetta totalmente. Tale documento, dunque, avrebbe dovuto dare vita al necessario contraddittorio tra Ente e Contribuente e fi- nanche avrebbe dovuto dar seguito alla rimozione dell'eventuale occupazione, se del caso, come previsto dalla norma di cui all'art. 822 legge n. 160/2019. In buona so-
- 6 - stanza, se anche fosse stata osservata una irregolarità, il soggetto rilevatore avrebbe dovuto, previa redazione del verbale di constatazione, procedere alla rimozione dell'occupazione in modo che il trasgressore non continuasse, nel caso, a perpetrare l'irregolarità.
Invero la contestazione dell'occupazione abusiva presuppone la previa redazione di un processo verbale redatto da un Pubblico Ufficiale competente. Il Regolamento Comunale del Comune di , correttamente attuando le disposizioni di legge CP_2 anzidette, agli artt. 31 e 55 prevede la necessaria redazione di un verbale di rilevazio- ne dell'occupazione abusiva, verbale che diviene titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma secondo dell'art. 31. Il verbale, a tutti gli effetti, consente di veder adeguatamente tutelato il Contribuente, come previ- sto dalla l. n. 212/2000, lo Statuto del Contribuente. Tale testo di legge prevede, in- fatti, l'obbligo per le Amministrazioni di rispettare la garanzia del contraddittorio, la tutela dell'affidamento e il principio di proporzionalità, vietando espressamente alle Regioni e agli Enti Locali di derogare in peius lo standard di protezione del Contri- buente, potendo soltanto implementare le forme e gli strumenti di salvaguardia dei principi in esso contenuti,
Il Giudice di primo grado, peraltro, non ha considerato che è proprio l'avviso di ac- certamento opposto che qualifica con la dicitura “SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA: 100% DELL'INDENNITA'”, circa la metà della somma in esso pre- tesa. E' evidente l'errore commesso dal Giudice. In ogni caso risulta prevista espres- samente l'applicazione della legge 689/1981. La legge n. 689/1981, al proprio art. 14, prevede espressamente che le violazioni debbano essere notificate entro il termi- ne perentorio di novanta giorni dall'accertamento, a pena di estinzione della viola- zione dell'obbligazione di corrispondere la somma dovuta. La presunta violazione, sempre che vi sia stata, sarebbe stata accertata in data 11.04.2022. L'avviso di accer- tamento è stato notificato diciannove mesi più tardi dall'asserita data di accertamen- to. Invero, la consolidata giurisprudenza di legittimità, nell'interpretare l'art. 14 della l. 686/1981, puntualmente richiamato anche dall'art. 201 del Codice della Strada, af- ferma che: - il termine per la notifica del verbale (che qui difetta, comunque) decorre dal momento della violazione;
- non si può caricare l'asserito trasgressore del peso della disorganizzazione della Pubblica Amministrazione, ledendo il diritto di difesa (così, ex plurimis, Cass. Civ., n. 7066/2018).
La sentenza impugnata ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, nonostante l'evidente soccombenza di in relazione al punto focale del- Pt_1 la controversia.
Invero, nell'affermare la fondatezza del terzo motivo del ricorso proposto da Pt_3 il Giudice di Pace patavino, di fatto accoglie la tesi di secondo cui
[...] CP_1 manca un verbale redatto da un pubblico ufficiale: “In definitiva, tali circostanze avrebbero dovuto emergere da atto pubblico redatto da un pubblico ufficiale a ciò in-
- 7 - caricato. Né a colmare tale lacuna probatoria possono essere valorizzate de plano le asserite misurazioni effettuate da addetti della stessa soggetti non aventi Parte_1 qualifica di Pubblico Ufficiale, che in tal modo risulterebbe ammessa a comprovare in via autoreferenziale le circostanze dalla stessa valorizzate in sede di accertamento. La compensazione delle spese può essere disposta solo in presenza di "giusti motivi", che nella presente controversia non emergono.
Ne consegue il rigetto dell'appello principale con conferma della gravata sentenza, previo accoglimento dell'appello incidentale.
Consegue alla soccombenza la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite, in favore dell'altra parte, per entrambi i gradi di giudizio, liquidati come da di- spositivo.
Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR n. 115 del 2002 sussistono i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato
PQM
Il Tribunale di Padova, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronuncian- do, così provvede:
Rigetta l'appello principale ed in parziale riforma della suddetta sentenza, accoglie altresì il primo e il secondo motivo del ricorso presentato da Controparte_1
, in primo grado, per le ragioni esposte in motivazione , con conferma
[...] dell'annullamento dell'avviso di accertamento n. 21/2022 del 08.11.2023 emesso da per conto del e conseguente archiviazione di Parte_1 Parte_2 ogni sanzione, diretta e/o accessoria, ivi prevista;
annulla la sentenza impugnata nel capo relativo alla compensazione delle spese di lite e, per l'effetto, condanna all'integrale pagamento delle spese processua- Parte_1 li a favore di per il doppio grado di giudizio liqui- Controparte_1 dandole in euro 237,00 per spese di primo grado. ed euro 1.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge per ogni fase.
Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR n. 115 del 2002 sussistono i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato
Padova, 2-12-2025 Il Giudice
Dott. Elisa Rubbis
- 8 - - 9 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Rubbis, in funzione di Giudice
d'appello,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 5423/2024 promossa da:
C.F. , Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. FERRARA MIRKO
APPELLANTE
contro
C.F. e P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_2
con il patrocinio degli avv.ti ZORZATO MICHELE e REFFO MARIANNA
APPELLATA
, contumace;
Controparte_2 CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente:
“Nel merito:
- Rigettare i motivi d'appello incidentale avversari in quanto infondati, in fatto e in diritto;
- In totale riforma della sentenza n. 794/2024 del 10.04.2024 del Giudice di pace di Padova, rigettare l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, dichiarare legittima l'attività della Conces- sionaria, confermando la pretesa della CP_3
- Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
L'appellata ha concluso come da nota di precisazione delle conclusioni depositata telematicamente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale intestato, contrariis rejectis
- in via principale: rigettare, per i motivi esposti in narrativa, l'appello proposto da avverso la sentenza n. 794/2024 del Giudice di Pace di Padova, nella Parte_1 persona del dott. Antonio Bordin, pronunciata a definizione del procedimento R.G. n. 7266/2023, depositata in data 10.04.2024 e non notificata;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusio- ni sin qui esposte, in parziale riforma della suddetta sentenza, accogliere altresì il primo e il secondo motivo del ricorso presentato da , in Controparte_1 primo grado, per le ragioni esposte in narrativa, con conferma dell'annullamento dell'avviso di accertamento n. 21/2022 del 08.11.2023 emesso da per Parte_1 conto del e conseguente archiviazione di ogni sanzione, Parte_2 diretta e/o accessoria, ivi prevista;
- in ogni caso: annullare la sentenza impugnata nel capo relativo alla compensazione delle spese di lite e, per l'effetto, condannare all'integrale pagamento Parte_1 delle spese processuali a favore di Controparte_1
Con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- 2 - concessionaria del servizio di accertamento e riscossione del Canone Parte_1 patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – occupazio- ne di suolo pubblico (di seguito canone unico patrimoniale o CUP) per il CP_2
accertata, a suo dire, l'occupazione abusiva di suolo pubblico in Via L.
[...]
Da IN da parte di notificava a quest'ultima l'avviso di accerta- CP_1 mento esecutivo con irrogazione immediata delle sanzioni e contestuale intimazione di pagamento n. 21 del 08.11.2023 per l'importo complessivo di € 6.162,00.
Segnatamente l'avviso di accertamento n. 21/2022 del 08.11.2023 (doc. 1 fascicolo I grado – Avviso di accertamento) ingiungeva alla società ricorrente di corrispondere l'importo onnicomprensivo di euro 6.182,00, secondo le voci ivi di seguito enumera- te: 1)Totale canone: 0,00 1bis) Indennità per occupazione abusiva: euro 2.912,68; 2) Interessi legali con maggiorazione: 175,26 3) Sanzione amministrativa pecuniaria: euro 2.912,68 4) Sanzione di parziale/tardivo/omesso versamento: 0,00 5) Oneri di riscossione a carico del debitore: 179,99 6) Acconto da detrarre: 0,00 oltre ad euro 2,07 per spese di notifica e arrotondamento (doc. 1 fascicolo I grado – Avviso di ac- certamento);
Avverso il suindicato avviso di accertamento proponeva ricorso Controparte_1 deducendo in sintesi il difetto di motivazione dell'atto opposto;
la tardi-
[...] vità della contestazione in violazione della L. 689/81; l'errata quantificazione dell'indennità.
Si costituiva quindi contestando quanto ex adverso eccepito e richiesto Parte_1 poiché infondato, in fatto e diritto, ed allegando documentazione comprovante, a suo dire, l'occupazione e l'estensione della stessa.
Il Giudice di Pace di Padova, istruita documentalmente la causa, accoglieva il ricorso di ritenendo non provata l'ampiezza, l'estensione e Controparte_1 la durata dell'occupazione oggetto di accertamento, assorbiti gli altri motivi di ricor- so.
Con sentenza n. 794/2024 quindi statuiva: “1) Accoglie il ricorso proposto da
, per l'effetto 2) Annulla il provvedimento Controparte_1 opposto;
3) Spese di lite compensate”.
Con atto di citazione tempestivamente notificato a proponeva CP_1 Pt_1 appello avverso la suindicata sentenza deducendo in sintesi: a) la sussistenza di ade- guata prova dell'occupazione; b) la corretta imputazione della durata di 31 giorni, in applicazione dell'art. 31 del Regolamento Comunale;
c) La mancanza di contestazio- ne specifica della documentazione prodotta da Pt_1
- 3 - Si costituiva quindi svolgendo appello incidentale, fondato sui se- CP_1 guenti motivi: a) annullabilità dell'avviso per violazione di legge – mancata notifica di verbale di accertamento ai sensi della L. 689/81; b) violazione del contraddittorio. Ribadiva inoltre l'assenza di adeguata prova in ordine alla sussistenza dei presuppo- sti impositivi. All'udienza del 13.03.2025 le parti si riportavano ai propri scritti, chiedendo fissarsi udienza di rimessione della causa in decisione.
Il Giudice, dott.ssa Rubbis, rinviava la causa al 20.11.2025 per la rimessione in deci- sione concedendo i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace di Padova, ritenendo, con- Parte_1 trariamente alla prospettazione del Giudice di prime cure, di aver documentato l'asserita occupazione abusiva di mediante allegazione di fotografie e rilie- CP_1 vi google maps. In secondo luogo, ritiene che la durata dell'occupazione e la Pt_1 tariffa applicata, contrariamente a quanto affermato dal Giudice, non necessitino di prova, essendo previste dal Regolamento istitutivo del Canone richiesto e che, infine, non corrisponda al vero che abbia contestato le allegazioni di a so- CP_1 Pt_1 stegno della propria pretesa, con riferimento al doc. 5, asseritamente comprovante la misurazione dell'estensione dell'occupazione.
Ad avviso del Tribunale tutti i motivi esposti sono infondati.
Quanto alla valenza probatoria dei fotogrammi e della stampata di Google Maps in quanto tali, se è vero che, di per sé, le fotografie e i rilievi delle mappe informatiche possono costituire mezzi di prova utilizzabili e valutabili dal Giudice, non è altrettan- to vero che queste immagini comprovino che abbia occupato abusivamente CP_1 il suolo pubblico.
Il Giudice, inoltre, può liberamente valutare questi elementi ed, infatti, tramite un processo logico/giuridico ineccepibile, adeguatamente motivato, ha ritenuto in primo grado che i documenti allegati da non fossero idonei e sufficienti a suffragare Pt_1 la pretesa di cui all'avviso di accertamento. Il Giudice ha chiaramene affermato: “Va infatti rilevato come agli atti del procedimento non si sia acquisita prova idonea e sufficiente, né in via testimoniale né in via documentale, in ordine ai presupposti di fatto indispensabili per l'accertamento e la quantificazione dell'indennizzo richiesto con l'avviso di accertamento opposto. In particolare, parte resistente non ha allegato prova puntuale dell'ampiezza, dell'estensione e della durata dell'asserita occupazione abusiva, circostanze queste tutte contestate dalla parte ricorrente. Sul punto Pt_1
[...
si è limitata ad avanzare istanza per ammissione di prova per testi su un capitolo peraltro inammissibile, in quanto a) formulato in chiave generica, perché non suffi- cientemente determinato in ordine alle concrete modalità nelle quali si sarebbe estrinsecata l'asserita occupazione abusiva, nonché b) perché contenente giudizi di carattere tecnico giuridico in ordine al carattere “non autorizzato” dell'affermata oc- cupazione. In definitiva, tali circostanze avrebbero dovuto emergere da atto pubblico
- 4 - redatto da un pubblico ufficiale a ciò incaricato. Né a colmare tale lacuna probatoria possono essere valorizzate de plano le asserite misurazioni effettuate da addetti della stessa soggetti non aventi qualifica di Pubblico Ufficiale, che in tal modo Parte_1 risulterebbe ammessa a comprovare in via autoreferenziale le circostanze dalla stessa valorizzate in sede di accertamento. Il motivo di ricorso è quindi fondato e va accol- to”.
Il Giudice di prime cure , in tale situazione, si è semplicemente reso conto che la pre- tesa di fosse basata effettivamente su elementi scarsi e dal contenuto non cer- Pt_1 tamente inequivoco.
Dal permesso di costruire, inoltre, non si evince che la presunta occupazione, se av- venuta, sarebbe stata difforme rispetto alle previsioni dello stesso. Dalle foto, peral- tro, si notano alcuni semplici pannelli reticolati mobili, facilmente rimovibili: il suolo pubblico non è mai stato occupato e, dunque, non ha mai creato alcuna tur- CP_1 bativa di sorta. E ancora, la presunzione di durata della presunta occupazione abusi- va, richiamata dal Regolamento, sarebbe applicabile qualora esistesse un verbale di accertamento redatto da un Pubblico Ufficiale, circostanza che difetta totalmente nel caso in esame. L'autorità giudiziaria, inoltre, ha confermato come NON possano as- surgere a valore di prova le misurazioni effettuate dalla stessa in via autorefe- Pt_1 renziale. Fermo che era necessaria la redazione di un verbale di rilevazione/ consta- tazione che difetta;
in ogni caso, nonostante incombesse su l'onere probatorio, Pt_1 la stessa non è riuscita a fornire la prova della presunta occupazione nemmeno trami- te la prova orale, la cui istanza è risultata del tutto inammissibile.
Il Giudice di prime cure, infatti, ha segnalato i profili di inammissibilità dell'istanza istruttoria accennata. La cosa più rilevante è che l'odierna appellante ha definitiva- mente rinunciato, in questa fase, a riproporre le istanze di prova orale respinte in primo grado, pertanto la sua impugnazione resta del tutto infondata (anche ma non solo) per carenza di prova.
Inoltre non corrisponde al vero e risulta del tutto pretestuoso, da parte di so- Pt_1 stenere che non abbia contestato il documento 5) da essa allegato e che dun- CP_1 que abbia implicitamente ammesso l'occupazione abusiva nella sua estensione.
In primo luogo è sufficiente leggere gli atti del primo grado per rendersi conto di come l'intera difesa di si basi sulla contestazione integrale della pretesa di CP_1 cui all'avviso di accertamento opposto, e che dunque tale difesa sia del tutto incom- patibile con qualsiasi ammissione relativa ad una presunta occupazione abusiva. Ma al di là di questo, dal verbale di udienza del 25.03.2024 risulta anche per tabulas la contestazione di “Parte ricorrente si oppone all'ammissione delle istanze CP_1 istruttorie avversarie e contesta di aver ammesso l'asserita occupazione”. Non a caso, dunque, il Giudice di prime cure, in sentenza, chiaramente ha affermato: “In partico- lare, parte resistente non ha allegato prova puntuale dell'ampiezza, dell'estensione e
- 5 - della durata dell'asserita occupazione abusiva, circostanze queste tutte contestate dal- la parte ricorrente”. Peraltro il documento 5). non prova, e non può provare, di per sé alcunchè, ossia non prova e non può provare l'estensione dell'asserita area abusiva- mente occupata. Trattasi, infatti, di un documento “confezionato” unilateralmente, elaborato infatti dalla stessa “a proprio uso e consumo”, privo di autonomo Pt_1 valore probatorio alla stregua di una perizia di parte (Cass. 259/2013, Cass. ord. 34450/2022).
Qui, addirittura, il documento è molto meno consistente rispetto a quello che potreb- be rappresentare una perizia di parte (in genere articolata e argomentata), atteso che parliamo di un mero fotogramma di “google maps” elaborato, pertanto non assurge a fatto suscettibile di prova, ma costituisce un mero elemento indiziario soggetto a do- verosa valutazione da parte del giudice (Cass. ord. n. 34450/2022), ed il Giudice di primo grado , si è correttamente espresso. attesa la propria professionalità e il Pt_1 proprio intervento quale emissaria di un Ente Locale, in ossequio al principio di vici- nanza della prova, avrebbe dovuto assolvere con un notevole grado di diligenza al proprio onus probandi, così come ribadisce la più autorevole interpretazione giuri- sprudenziale in merito (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, n. 12910 del 22.04.2022). I motivi di appello principale, dunque, non sono fondati e, comunque, parte appellante non ha offerto prova idonea dell'asserita occupazione abusiva, della sua estensione temporale e della sua estensione fisica. L'appello principale va, dunque, rigettato.
Il primo Giudice inoltre così motivava:”In definitiva, tali circostanze avrebbero do- vuto emergere da atto pubblico redatto da un pubblico ufficiale a ciò incaricato”. In buona sostanza, pur formalmente denegando l'accoglimento del primo motivo di ri- corso, dichiarando la fondatezza del terzo, il Giudice di Pace Patavino ha concreta- mente ribadito la mancanza di un verbale di accertamento redatto da un Pubblico Uf- ficiale, sicchè difetta la prova delle circostanze poste a suffragio della pretesa ed il contraddittorio è assente. La legge che disciplina il Regolamento Comunale in que- stione, infatti, prevede espressamente che debba essere redatto un verbale di rileva- zione dell'occupazione abusiva da competente Pubblico Ufficiale (Art. 821, comma g), l. 160/2019). Il Regolamento Comunale, attesa la previsione di legge, stabilisce che il verbale venga redatto da pubblico ufficiale competente, o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179 (Art. 31, comma II, Regolamento Comunale). il verbale, inoltre, e' titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma II art. 31 Regolamento Comunale, come espressamente previsto dagli artt. 31, comma VI e 55 comma VI del predetto Regolamento.
Il verbale pero', non esiste, ossia difetta totalmente. Tale documento, dunque, avrebbe dovuto dare vita al necessario contraddittorio tra Ente e Contribuente e fi- nanche avrebbe dovuto dar seguito alla rimozione dell'eventuale occupazione, se del caso, come previsto dalla norma di cui all'art. 822 legge n. 160/2019. In buona so-
- 6 - stanza, se anche fosse stata osservata una irregolarità, il soggetto rilevatore avrebbe dovuto, previa redazione del verbale di constatazione, procedere alla rimozione dell'occupazione in modo che il trasgressore non continuasse, nel caso, a perpetrare l'irregolarità.
Invero la contestazione dell'occupazione abusiva presuppone la previa redazione di un processo verbale redatto da un Pubblico Ufficiale competente. Il Regolamento Comunale del Comune di , correttamente attuando le disposizioni di legge CP_2 anzidette, agli artt. 31 e 55 prevede la necessaria redazione di un verbale di rilevazio- ne dell'occupazione abusiva, verbale che diviene titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma secondo dell'art. 31. Il verbale, a tutti gli effetti, consente di veder adeguatamente tutelato il Contribuente, come previ- sto dalla l. n. 212/2000, lo Statuto del Contribuente. Tale testo di legge prevede, in- fatti, l'obbligo per le Amministrazioni di rispettare la garanzia del contraddittorio, la tutela dell'affidamento e il principio di proporzionalità, vietando espressamente alle Regioni e agli Enti Locali di derogare in peius lo standard di protezione del Contri- buente, potendo soltanto implementare le forme e gli strumenti di salvaguardia dei principi in esso contenuti,
Il Giudice di primo grado, peraltro, non ha considerato che è proprio l'avviso di ac- certamento opposto che qualifica con la dicitura “SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA: 100% DELL'INDENNITA'”, circa la metà della somma in esso pre- tesa. E' evidente l'errore commesso dal Giudice. In ogni caso risulta prevista espres- samente l'applicazione della legge 689/1981. La legge n. 689/1981, al proprio art. 14, prevede espressamente che le violazioni debbano essere notificate entro il termi- ne perentorio di novanta giorni dall'accertamento, a pena di estinzione della viola- zione dell'obbligazione di corrispondere la somma dovuta. La presunta violazione, sempre che vi sia stata, sarebbe stata accertata in data 11.04.2022. L'avviso di accer- tamento è stato notificato diciannove mesi più tardi dall'asserita data di accertamen- to. Invero, la consolidata giurisprudenza di legittimità, nell'interpretare l'art. 14 della l. 686/1981, puntualmente richiamato anche dall'art. 201 del Codice della Strada, af- ferma che: - il termine per la notifica del verbale (che qui difetta, comunque) decorre dal momento della violazione;
- non si può caricare l'asserito trasgressore del peso della disorganizzazione della Pubblica Amministrazione, ledendo il diritto di difesa (così, ex plurimis, Cass. Civ., n. 7066/2018).
La sentenza impugnata ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, nonostante l'evidente soccombenza di in relazione al punto focale del- Pt_1 la controversia.
Invero, nell'affermare la fondatezza del terzo motivo del ricorso proposto da Pt_3 il Giudice di Pace patavino, di fatto accoglie la tesi di secondo cui
[...] CP_1 manca un verbale redatto da un pubblico ufficiale: “In definitiva, tali circostanze avrebbero dovuto emergere da atto pubblico redatto da un pubblico ufficiale a ciò in-
- 7 - caricato. Né a colmare tale lacuna probatoria possono essere valorizzate de plano le asserite misurazioni effettuate da addetti della stessa soggetti non aventi Parte_1 qualifica di Pubblico Ufficiale, che in tal modo risulterebbe ammessa a comprovare in via autoreferenziale le circostanze dalla stessa valorizzate in sede di accertamento. La compensazione delle spese può essere disposta solo in presenza di "giusti motivi", che nella presente controversia non emergono.
Ne consegue il rigetto dell'appello principale con conferma della gravata sentenza, previo accoglimento dell'appello incidentale.
Consegue alla soccombenza la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite, in favore dell'altra parte, per entrambi i gradi di giudizio, liquidati come da di- spositivo.
Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR n. 115 del 2002 sussistono i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato
PQM
Il Tribunale di Padova, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronuncian- do, così provvede:
Rigetta l'appello principale ed in parziale riforma della suddetta sentenza, accoglie altresì il primo e il secondo motivo del ricorso presentato da Controparte_1
, in primo grado, per le ragioni esposte in motivazione , con conferma
[...] dell'annullamento dell'avviso di accertamento n. 21/2022 del 08.11.2023 emesso da per conto del e conseguente archiviazione di Parte_1 Parte_2 ogni sanzione, diretta e/o accessoria, ivi prevista;
annulla la sentenza impugnata nel capo relativo alla compensazione delle spese di lite e, per l'effetto, condanna all'integrale pagamento delle spese processua- Parte_1 li a favore di per il doppio grado di giudizio liqui- Controparte_1 dandole in euro 237,00 per spese di primo grado. ed euro 1.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge per ogni fase.
Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR n. 115 del 2002 sussistono i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato
Padova, 2-12-2025 Il Giudice
Dott. Elisa Rubbis
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