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Sentenza 6 maggio 2024
Sentenza 6 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 06/05/2024, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2024 |
Testo completo
RGL 2336/2021
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il dott. Davide De Leo in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 127 –ter c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 03/05/2024 con il deposito di note scritte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2336 del R.G. per l'anno 2021, avente ad oggetto: opposizione ad ATPO promossa da
, con l'avv. M. C. Mirarchi Parte_1
-Ricorrente- contro
, in pers. del legale rapp. pro tempore, con l'avv. D. Adornato CP_1
-Resistente-
Conclusioni come rassegnate nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente, contestando l'esito degli accertamenti peritali eseguiti nel procedimento promosso ai sensi dell'art. 445-bis cpc, RGN 1891/2019, lamenta di non esser stata ritenuta bisognevole del beneficio della pensione ordinaria di inabilità ex art. 2 L. 222/84 indennità di accompagnamento.
2. In particolare, evidenziando l'incidenza del complesso patologico che la affliggeva, si è opposta all'esito dell'elaborato peritale, deducendo la grave compromissione delle proprie condizioni generali di salute, al punto da determinarne l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
3. Le contestazioni svolte dal difensore di parte ricorrente nell'atto introduttivo della presente fase, hanno indotto il giudicante alla rinnovazione dell'istruttoria, con affidamento dell'incarico ad altro CTU. All'esito della predetta istruttoria è comunque emersa la circostanza che il complesso patologico che affligge parte ricorrente, non è tale da consentirne l'accesso al beneficio invocato, in quanto non risulta l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
4. Siffatta valutazione espressa dal consulente, anche in considerazione delle osservazioni svolte da parte ricorrente, merita d'essere condivisa, pertanto, devono ritenersi insussistenti i requisiti sanitari che legittimerebbero ai sensi dell'art. 2 della legge 222/1984, l'accesso del ricorrente alla provvidenza che rivendica.
Così il CTU:
5. Pur a fronte della soccombenza della parte ricorrente, riscontrandosi in atti la declaratoria ai sensi dell'art. 152, co. 1, disp. att. cpc, regolarmente formata, non può darsi luogo alla condanna alle spese del giudizio in capo alla medesima. Altresì, è in considerazione della predetta dichiarazione che sono posti a carico dell i costi di CP_1 consulenza tecnica della presente fase di opposizione e della fase cautelare di ATP con separati provvedimenti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Nulla sulle spese;
- pone a carico dell le spese di CTU della presente fase di opposizione e della CP_1 fase cautelare di ATP liquidate con separati decreti.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del Magistrato”, in data 06/05/2024
IL GIUDICE dott. Davide De Leo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il dott. Davide De Leo in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 127 –ter c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 03/05/2024 con il deposito di note scritte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2336 del R.G. per l'anno 2021, avente ad oggetto: opposizione ad ATPO promossa da
, con l'avv. M. C. Mirarchi Parte_1
-Ricorrente- contro
, in pers. del legale rapp. pro tempore, con l'avv. D. Adornato CP_1
-Resistente-
Conclusioni come rassegnate nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente, contestando l'esito degli accertamenti peritali eseguiti nel procedimento promosso ai sensi dell'art. 445-bis cpc, RGN 1891/2019, lamenta di non esser stata ritenuta bisognevole del beneficio della pensione ordinaria di inabilità ex art. 2 L. 222/84 indennità di accompagnamento.
2. In particolare, evidenziando l'incidenza del complesso patologico che la affliggeva, si è opposta all'esito dell'elaborato peritale, deducendo la grave compromissione delle proprie condizioni generali di salute, al punto da determinarne l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
3. Le contestazioni svolte dal difensore di parte ricorrente nell'atto introduttivo della presente fase, hanno indotto il giudicante alla rinnovazione dell'istruttoria, con affidamento dell'incarico ad altro CTU. All'esito della predetta istruttoria è comunque emersa la circostanza che il complesso patologico che affligge parte ricorrente, non è tale da consentirne l'accesso al beneficio invocato, in quanto non risulta l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
4. Siffatta valutazione espressa dal consulente, anche in considerazione delle osservazioni svolte da parte ricorrente, merita d'essere condivisa, pertanto, devono ritenersi insussistenti i requisiti sanitari che legittimerebbero ai sensi dell'art. 2 della legge 222/1984, l'accesso del ricorrente alla provvidenza che rivendica.
Così il CTU:
5. Pur a fronte della soccombenza della parte ricorrente, riscontrandosi in atti la declaratoria ai sensi dell'art. 152, co. 1, disp. att. cpc, regolarmente formata, non può darsi luogo alla condanna alle spese del giudizio in capo alla medesima. Altresì, è in considerazione della predetta dichiarazione che sono posti a carico dell i costi di CP_1 consulenza tecnica della presente fase di opposizione e della fase cautelare di ATP con separati provvedimenti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Nulla sulle spese;
- pone a carico dell le spese di CTU della presente fase di opposizione e della CP_1 fase cautelare di ATP liquidate con separati decreti.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del Magistrato”, in data 06/05/2024
IL GIUDICE dott. Davide De Leo