Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 05/05/2025, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott.ssa Anna Maria Rossi Presidente
Dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere
Dott. Giovanni Mazzei G.A. Relatore
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di Appello iscritta al n. 2114 del ruolo generale dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 28.5.2024
PROMOSSA DA
, con l'Avv. PASQUALINO MIRAGLIA ed elettivamente domiciliato in Parte_1
VIA RAINUSSO, 118 - MODENA
-Appellante-
CONTRO
, con gli Avv.ti MARIO DI FRENNA e LUCIA LAROCCA ed elettivamente CP_1 domiciliata in VIA MALTA, 7 - REGGIO EMILIA
-Appellata-
AVVERSO la Sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 1201/2022, depositata il 17/11/2022
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
LA CORTE udita la relazione della causa fatta dal relatore G.A. dott. Giovanni Mazzei;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
conveniva in giudizio la dott.ssa , al fine di ottenerne la Parte_1 CP_1 condanna al risarcimento dei danni derivatigli dal negligente svolgimento della prestazione professionale resa da quest'ultima nel giudizio per separazione personale dei coniugi in cui la era stata nominata suo consulente tecnico di parte. CP_1
Più dettagliatamente, parte attrice esponeva che:
1) nel corso dell'udienza presidenziale del 7/7/2015, era stata disposta consulenza tecnica d'ufficio diretta ad accertare le capacità genitoriali dei coniugi con riguardo ai tre figli minori della coppia ( di anni 12, di anni 11 e di anni 7), le condizioni psicofisiche dei Per_1 Per_2 Per_3 minori nonché ad individuare le soluzioni più confacenti per il benessere di costoro;
2) durante le operazioni peritali il C.T.U. nominato, dott.ssa aveva accertato la Per_4 sussistenza di una conflittualità molto elevata tra i genitori che impediva qualsiasi accordo anche su aspetti di normale gestione quotidiana, qualificando il malessere manifestato dall'attore come scompenso psichiatrico idoneo a compromettere buona parte delle sue capacità genitoriali, e proposto l'affidamento dei minori ai Servizi Sociali con collocazione presso la madre;
3) che, in seguito, il C.T.U., acquisiti i pareri favorevoli di entrambi i C.T.P. nominati, aveva redatto la relazione finale, concludendo per la sospensione, da gennaio 2016, degli incontri del padre con i figli, indicando come vincolante per la ripresa degli stessi un intervento di valutazione psichiatrica con eventuale trattamento clinico;
4) che il Presidente del Tribunale, decidendo in conformità al contenuto della perizia, aveva affidato i tre figli minori ai Servizi Sociali con collocazione presso la madre, sospendendo gli incontri padre-figli.
Parte attrice si doleva, quindi, di essere stata danneggiata dal comportamento professionale del proprio C.T.P. che aveva, in primo luogo, acconsentito alla sospensione delle visite padre-figli, in palese contrasto con l'interesse del proprio assistito e in assenza di previa consultazione dell'attore o del suo legale e, in secondo luogo, omesso di illustrare al cliente le conseguenze di una valutazione di scompenso psichiatrico, così come di rilevare, in sede di C.T.U., che per un tale accertamento era necessaria la nomina di un ausiliario dotato di specifiche competenze.
A causa della dedotta responsabilità professionale della convenuta, l'attore ne chiedeva la condanna al risarcimento del danno subito per non avere visto i propri figli per oltre un anno, quantificato nell'importo di € 240.000.
Si costituiva in giudizio , contestando la fondatezza della domanda avversaria e CP_1 chiedendone il rigetto, affermando l'inesistenza di alcun inadempimento o illecito professionale.
In particolare, rilevava di avere sempre agito nell'esclusivo interesse dei minori coinvolti, dovendo, nel proprio operare quale psicologa, farsi orientare dal miglior interesse per il bambino, preservando la propria autonomia decisionale.
Inoltre, né durante lo svolgimento della C.T.U., né all'esito della stessa, parte attrice aveva svolto alcuna contestazione, mostrandosi anzi soddisfatto dell'operato della professionista. Precisava, altresì, che in sede di indagine peritale non era stata effettuata una diagnosi di scompenso psichico, bensì unicamente descritto lo status osservato, consistente in uno squilibrio psico-emotivo manifestato dal sia nel comportamento non verbale che in quello verbale. Pt_1
Negava, quindi, che alcun danno fosse ascrivibile al proprio comportamento professionale, eccependo l'assenza di prova in ordine al nesso causale tra le proprie condotte e le conseguenze pregiudizievoli lamentate di cui, comunque, rilevava l'assenza di prova.
Il giudizio veniva istruito mediante prove orali e documentali, all'esito delle quali il
Tribunale rigettava la domanda attrice, ritenendola infondata.
In particolare, osservava il primo Giudice che la prestazione professionale resa dalla convenuta, come consulente tecnico di parte, era stata svolta, nel suo complesso, in conformità ai canoni della diligenza professionale richiesta dalla specifica natura e dalla peculiarità dell'attività esercitata.
Infatti, premesso che il quesito conferito al C.T.U., nella causa di separazione, era così formulato: “rilevata la necessità che siano effettuate indagini in ordine alle capacità genitoriali dei coniugi, alla condizione psicofisica dei minori e alle soluzioni più confacenti per il benessere degli stessi. Il CTU prenderà contatto anche con i Servizi Sociali che si sono interessati delle vicende familiari”, era indubbio che nell'espletamento del proprio incarico professionale parte convenuta avesse anche l'obbligo di salvaguardare i minori coinvolti, facendosi orientare dal migliore interesse per il bambino.
Inoltre, dalla documentazione in atti emergeva che tale dovere professionale era stato dalla convenuta espressamente rappresentato al proprio cliente e, più in generale, che non vi era stata violazione da parte della professionista degli obblighi di informazione sulla stessa gravanti, ma che anzi la psicologa aveva comunicato all'attore sia il contenuto della bozza di C.T.U. sia la propria decisione di firmare la momentanea sospensione degli incontri, riconducendo tale determinazione a un dovere professionale, senza che il avesse nulla da eccepire ed, anzi, dichiarando Pt_1 espressamente la propria soddisfazione in merito al contenuto delle stesse.
Alcuna violazione degli obblighi informativi poteva, pertanto, ravvisarsi in capo al C.T.P., né parte attrice aveva allegato di essersi, a fronte del tenore delle comunicazioni ricevute dalla dott.ssa opposto alle esternazioni della stessa, contestandole o prospettando alla CP_1 professionista la revoca dell'incarico.
In ogni caso, risultava dalla stessa relazione finale redatta dal C.T.U. che la convenuta aveva trasmesso le proprie note tecniche contenenti osservazioni critiche alla bozza, sulle quali la C.T.U. aveva preso puntuale posizione, disattendendole.
Quanto alla censura relativa all'omesso rilievo, da parte della convenuta, della necessità di nominare un ausiliario con specifiche competenze per l'accertamento di scompensi psichiatrici, il
Tribunale osservava che le indagini peritali non erano state volte ad effettuare una diagnosi di tipo psichiatrico in capo all'odierno attore, bensì a valutare le competenze genitoriali dei due coniugi.
Era, quindi, in tale ambito che la Consulente d'Ufficio aveva riscontrato, dai colloqui, elementi “indicativi di uno scompenso psichico attualmente in atto che richiede un intervento di cura e o supporto”, atteso che la ricostruzione del profilo psicodiagnostico del padre rientrava sicuramente nelle competenze di uno psicologo, come era il C.T.U., senza l'obbligo da parte di questi, di avvalersi di ausiliari specialisti.
Peraltro, anche laddove si volesse ravvisare la sussistenza di profili di negligenza in capo alla convenuta per non essersi opposta alla proposta di sospensione delle visite padre-figli, non poteva comunque ritenersi provato il nesso di causalità tra tale condotta e il danno lamentato dall'attore, sul quale incombeva l'onere di dimostrare che la condotta della dott.ssa era stata CP_1 la causa del danno, circostanza non verificatasi, non potendosi affermare, all'esito del giudizio, che qualora la dott.ssa non avesse aderito alle conclusioni del C.T.U. in punto di temporanea CP_1 sospensione delle viste, la dott.ssa avrebbe mutato le conclusioni alle quali era già giunta e Per_4 che aveva esplicitato nella bozza della perizia inviata ai C.T.P., anche considerando il livello di approfondimento d'indagine emergente dalla perizia e la netta confutazione delle osservazioni critiche inviate dal C.T.P.
In ogni caso, la decisione avente ad oggetto la temporanea sospensione delle visite del ai propri figli venne disposta - con Decreto presidenziale del 4/3/2016 - dal Tribunale, il Pt_1 quale come noto può non tenere in considerazione gli esiti di una C.T.U. quando ritenuti anche implicitamente non convincenti.
Del resto, parte attrice non aveva nemmeno allegato di avere sottoposto il predetto provvedimento a reclamo ovvero a istanza di modifica, difettando quindi la prova del nesso causale.
Da ciò il rigetto della domanda attrice.
Veniva, inoltre, rigettata anche la domanda formulata da parte della convenuta di condanna del ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non potendo affermarsi che il diritto di agire in giudizio Pt_1 dell'attore avesse assunto i caratteri dell'abuso, per essere stato esercitato al di fuori del suo schema tipico o al di là dei limiti determinati dalla sua funzione.
Avverso detta pronuncia proponeva appello , insistendo nelle proprie Parte_1 domande risarcitorie ed istruttorie.
Si costituiva in giudizio , concludendo per il rigetto del gravame e la CP_1 conferma dell'impugnata Sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante - che non indica alcuna parte della Sentenza gravata che dovrebbe essere oggetto di riforma - si limita a ribadire la ritenuta sussistenza dell'inadempimento contrattuale della Dott.ssa in relazione agli obblighi professionali che discendono dal CP_1 mandato conferito dalla parte.
In particolare, l'appellante ritiene ritiene la Dott.ssa responsabile di: CP_1
- mancata vigilanza sull'operato del CTU in relazione alla violazione dell'art. 39 Codice
Deontologico degli psicologi italiani, deducendo che, nel corso della CTU la Dott.ssa in Per_4 violazione del disposto deontologico di cui sopra, diagnosticava uno scompenso psichiatrico al in assenza delle competenze professionali necessarie, con l'avallo della Consulente di Parte Pt_1 che nulla eccepiva, in violazione degli obblighi di garanzia e di vigilanza sull'operato del CTU cui la stessa sottostava in virtù dell'incarico ricevuto;
- violazione degli artt. 6 e 7 del Codice Deontologico degli psicologi italiani per non aver agito in autonomia rispetto alle risultanze della CTU, in quanto la avrebbe passivamente avallato CP_1
l'operato della CTU senza alcun ruolo di vigilanza e garanzia, omettendo di contestare l'incompetenza della dott.ssa nel ritenere il paziente in stato di scompenso psichico e Per_4 suscettibile di valutazione psichiatrica, benchè priva dei requisiti professionali, nonché in assenza di presupposti scientifici a giustificazione delle conclusioni cui giungeva.
Inoltre, opina l'appellante, mentre la Dott.ssa operava quale perito nominato dal Per_4
Tribunale, la Dott.ssa veniva nominata quale Consulente di Parte dal il che, ad CP_1 Pt_1 avviso della difesa dell'appellante, configurerebbe un'ulteriore ipotesi di responsabilità, in quanto, mentre il CTU all'atto di incarico diviene pubblico ufficiale, il CTP rimane un consulente nominato dalla parte senza alcuna funzione pubblica, soggetto a responsabilità contrattuale in virtù dell'accordo a titolo oneroso che lega il professionista alla parte stessa, circostanze, queste, che denoterebbero una sostanziale differenza con il ruolo di CTU, e che porrebbero il CTP in una posizione appunto “di parte”.
Da ciò discenderebbe l'obbligo per il CTP, oltre che deontologico anche prettamente contrattuale, di informare la parte circa le iniziative che intende intraprendere, soprattutto ove contrarie all'interesse di colui che ha provveduto alla sua nomina quali, nel caso di specie, richiedere una valutazione psichiatrica e prestare il consenso alla sospensione degli incontri tra il ed i figli. Pt_1
Con il secondo motivo si afferma la sussistenza del nesso causale fra la condotta dell'appellata ed il danno certamente patito sia dal che dai propri figli. Pt_1
A parere dell'appellante, nell'elaborato peritale della Dott.ssa emergerebbe Per_4 chiaramente il ruolo che la CTP ha avuto nella sospensione degli incontri padre-figlio, quale parte richiedente tale restrittivo provvedimento, nonché quale professionista che suggeriva la necessità di una valutazione psichiatrica sul elemento certamente idoneo ad incidere sulle sue capacità Pt_1 genitoriali.
Tuttavia, nonostante il giudizio prognostico inopportunamente effettuato dalla Dott.ssa e dalla Dott.ssa all'esito delle due valutazioni psichiatriche cui si sottoponeva il CP_1 Per_4
alcuno scompenso o altro veniva riscontrato. Pt_1
Di conseguenza, la sospensione degli incontri tra il ed i figli veniva deliberata Pt_1 unicamente sulla base delle risultanze della CTU, la quale riportava espressamente il consenso prestato dalla Dott.ssa alla sospensione degli incontri padre-figlio condizionata al buon esito CP_1 della valutazione psichiatrica fatta sull'appellante a seguito dello scompenso psichico diagnosticato, benchè fosse provata la sua insussistenza scientifica.
L'appellante ritiene, pertanto, assolutamente provato il nesso di causalità tra la condotta di parte convenuta ed il danno, la cui quantificazione è da effettuarsi in via equitativa essendo pacifica la sua esistenza ma non la determinazione del quantum.
Con il terzo motivo si lamenta la ritenuta inammissibilità dei mezzi istruttori indicati da parte attrice con memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c.
Invero, data la necessità sia di comprendere l'operato della CTP in ordine all'obbligo di informazione della parte, ed alla condivisione delle risultanze peritali, nonché i rapporti tenuti con il e con il di lui difensore, Avv. Silvia Angelicchio, ritenuta altresì l'importanza di Pt_1 comprendere lo stato psichiatrico dell'appellante all'epoca dei fatti, parte attorea ha insistito nel corso dell'intero giudizio di primo grado per l'ammissione dei mezzi istruttori, sui quali tuttavia il
Giudice di prime cure nulla ha disposto, limitandosi ad indicare i capitoli di prova ritenuti ammissibili e rilevanti di parte convenuta, omettendo di pronunciarsi al riguardo, pur non sussistendo alcun motivo ostativo all'ammissione delle istanze istruttorie formulate da parte attrice nel giudizio di primo grado.
L'appello, ai limiti dell'inammissibilità, è manifestamente infondato.
Va premesso, infatti, che l'impugnazione – quantomeno nei primi due motivi - non censura un punto specifico della Sentenza, così che non è dato comprendere a quale parte del provvedimento si riferisca.
Secondo un principio giurisprudenziale consolidato “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Civ., Sez. Unite, Sentenza n. 27199 del 16 novembre 2017).
La Cassazione ha ancora recentemente osservato che “Il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo” (Cass. 28.06.2023 n. 18474; Cass. 25.11.2022 n. 34721).
Nel caso di specie, come è evidente, l'appellante non ha indicato le parti della Sentenza che intendeva impugnare, né quali dei motivi posti a fondamento della prima pronuncia fossero da ritenersi errati, limitandosi ad esporre una serie di considerazioni senza ancorarle alla decisione impugnata, così non rendendo possibile capire per quali motivi la stessa sia stata considerata errata dall'appellante.
In ogni caso, le considerazioni esposte nell'impugnazione, oltre ad essere del tutto incondivisibili, non si confrontano con i criteri basilari della responsabilità professionale.
Invero, l'appellante principia sostenendo, in maniera del tutto contraddittoria, che la
Consulente di Parte nulla eccepiva sull'operato della CTU, dott.ssa la quale, in violazione Per_4 delle norme deontologiche, diagnosticava uno scompenso psichiatrico al in assenza delle Pt_1 competenze professionali necessarie, ciò dopo aver premesso che l'art. 39 Codice Deontologico degli psicologi italiani prevede che “Qualora l'interesse del committente e/o del destinatario della prestazione richieda il ricorso ad altre specifiche competenze, lo psicologo propone la consulenza ovvero l'invio ad altro collega o ad altro professionista”.
Il che è come dire che la CTU ha fatto esattamente ciò che la norma le imponeva di fare.
La dott.ssa infatti, non ha posto una diagnosi psichiatrica, cosa che sarebbe stata Per_4 illegittima e fuori dal suo campo di competenza, ma ha correttamente proposto al Presidente del
Tribunale di procedere con una “valutazione psichiatrica con eventuale trattamento che verrà ritenuto clinicamente necessario” a carico del in quanto “gli elementi emersi nei colloqui, Pt_1 agli atti e nel profilo psicodiagnostico sono indicativi di uno scompenso psichico attualmente in atto che richiede un intervento di cura e o supporto”.
Non può seriamente sostenersi che uno psicologo non possa consigliare ad un proprio paziente di rivolgersi ad uno specialista in psichiatria, essendo, invece, proprio questo il suo compito specifico, nel momento in cui ritiene che il solo proprio intervento non sia sufficiente o sia incompleto per il raggiungimento del miglior stato di benessere del paziente.
Il fatto che entrambe i CTP concordassero con tale proposta non ha alcun rilievo, riguardo all'esito finale del giudizio, atteso che lo psichiatra eventualmente nominato dal Tribunale, ben avrebbe potuto fornire – come poi è stato – un parere favorevole alla parte.
In tal senso parte appellante sembra trascurare alcune fondamentali circostanze: in primis che il CTU formula le proprie conclusioni indipendentemente dai rilievi mossi dai Consulenti di parte ed, in secondo luogo, che tali conclusioni sono sottoposte al vaglio del Tribunale che, per ultimo, ed in armonia e coerenza con le altre emergenze istruttorie, prende le proprie decisioni.
Infatti, non è stato certamente il CTU a disporre la temporanea sospensione delle visite del ai figli, ma il Presidente del Tribunale, unico ad avere tale potere, decisione che non è mai Pt_1 stata oggetto di reclamo da parte dell'appellante.
In secondo luogo, non va trascurato che la dott.ssa quale psicologa, benchè di parte, CP_1 era sottoposta all'obbligo, di assolvere al proprio incarico “facendosi orientare dal miglior interesse per il bambino”, in coerenza con il quesito formulato dal Tribunale, che individuava, come scopo precipuo, quello di salvaguardare i minori coinvolti.
Del proprio operato l'appellante dava puntualmente conto al cliente, informandolo delle conclusioni prese dal CTU ed inviandogli la bozza della Consulenza, ottenendo l'approvazione del con mail del 18/02/2023. Pt_1
In tal senso davvero non si comprende per quale ragione il se davvero si fosse Pt_1 ritenuto danneggiato dal comportamento della propria CTP, non le abbia esternato il proprio disappunto o, al limite, non le abbia revocato il mandato in favore di altra professionista.
Infine, vale rimarcare che tanto l' quanto la Procura della Repubblica Controparte_2
e il GIP presso il Tribunale di Reggio Emilia hanno escluso qualsiasi profilo di responsabilità o di illiceità nell'operato della dott.ssa Pt_1
Infatti, a fronte degli esposti depositati dal nelle varie sedi, prima l' Pt_1 [...]
decideva per l'archiviazione del procedimento a carico della Controparte_3 dott.ssa “ritenendo che non vi fossero elementi di rilevanza deontologica a suo carico”; CP_1 successivamente, il GIP presso il Tribunale di Reggio Emilia, accogliendo la relativa richiesta del
P.M., disponeva l'archiviazione del procedimento a carico della CTP e della CTU CP_1
“in relazione alla affermazione che il denunciante ritiene falsa e fuorviante Persona_5 Pt_1 che costui fosse affetto da disturbi psicotici”.
Scrive, infatti, il Giudice per le Indagini Preliminari: <è ben vero che sono agli atti certificazioni del CSM competente dalle quali si evince uno stato di compenso psichico del querelante;
è inoltre acquisita la CTU d'ufficio a firma dott. dalla quale risulta che Per_6 effettivamente non fosse affetto da "aspetti di salienza clinica dal punto di vista Pt_1 psichiatrico"; nondimeno il CTU osservava tratti "personologici disfunzionali" riconducibili alla personalità "paranoide" ovvero "narcisistica e istrionica" benchè non tali da compromettere la
"struttura personologica" e quindi essere classificabili (al momento dell'osservazione di quel
Consulente) al disturbo della personalità; peraltro nella CTU a firma dott.ssa non si rileva una affermazione netta di disturbo Per_4 psichiatrico ma semmai ha rilevato nel corso dei colloqui una incapacità del medesimo di gestione della emotività e, in specie, dei sentimenti di rabbia e odio nei confronti della moglie, oltre a tratti di "ideazione..." con "...spunti di originalità" (peraltro ripercorrendo e citando il referto psicodiagnostico" e la "tendenza a caricare di significati immaginari il mondo concreto"; si tratta invero di tratti della personalità del tutto in linea con quelle disfunzioni personologiche già rilevate dal CUPELLO;
conformemente si è espressa nel corso dell'interrogatorio la stessa indagata;
ne consegue l'impossibilità di apprezzare un parere o una interpretazione mendace della condizione psichica del da parte della ancor meno (anche per carenza della Pt_1 Per_4 necessaria qualifica soggettiva) deve ritenersi la sostenibilità dell'accusa in giudizio nei confronti della CT di parte (…) dott.ssa . CP_1
Poste tali osservazioni con riguardo agli ipotizzati profili di responsabilità professionale dell'appellata, già sufficientemente dirimenti, ciò che rende, oltremodo, infondata la domanda dell'appellante è la totale mancanza non solo di una prova, ma anche di una mera deduzione, in punto di valutazione prognostica positiva circa l'esito favorevole della CTU - ed, in ultima analisi, dello stesso giudizio - laddove la dott.ssa avesse tenuto il comportamento auspicato CP_1 dall'appellante nel proprio atto di impugnazione.
Infatti, secondo la conforme giurisprudenza della Suprema Corte in tema di diligenza professionale media esigibile dal professionista, la condotta dello stesso deve essere valutata alla luce di un giudizio controfattuale secondo cui, senza il comportamento censurato, il risultato sarebbe stato conseguito sulla base di criteri probabilistici.
Ebbene, l'appellante, che non si è confrontato minimamente con tale parametro, omettendo qualsiasi considerazione al riguardo, non ha in alcun modo dimostrato che l'esito negativo del giudizio sia dipeso dal mancato o insufficiente apporto argomentativo del CTP, a sostegno delle teorie tecnico-scientifiche, poste a fondamento della domanda dell'attore, ovvero che, con un diverso comportamento del CTP, il CTU avrebbe preso conclusioni diverse da quelle formulate e che il Presidente del Tribunale avrebbe seguito le critiche del CTP invece delle deduzioni del CTU. Al contrario, per quanto risulta dalla stessa relazione finale redatta dal C.T.U., l'appellata aveva ritualmente trasmesso le proprie osservazioni critiche alla bozza, tutte puntualmente disattese dalla C.T.U., che le aveva ritenute inidonee a farle modificare le conclusioni prese.
Le predette considerazioni risultano assorbenti rispetto ad ogni altra doglianza ed alle richieste istruttorie formulate dall'appellante.
In definitiva, l'impugnazione non merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 di , avverso la Sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 1201/2022, così CP_1 dispone:
A) Rigetta l'appello e conferma l'impugnata Sentenza.
B) Condanna al pagamento, in favore di , delle spese Parte_1 CP_1 del grado, che liquida in complessivi € 5.000, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, come per legge.
C) Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Bologna il 23.4.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Maria Rossi
Il G.A. - Estensore
Dott. Giovanni Mazzei