Art. 15.
Il primo comma dell'articolo 46 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016 , e' cosi' modificato:
"La domanda di concessione o di rinnovo di bandita e di riserva deve essere diretta al presidente del Comitato provinciale della caccia".
Il primo comma dell'articolo 46 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016 , e' cosi' modificato:
"La domanda di concessione o di rinnovo di bandita e di riserva deve essere diretta al presidente del Comitato provinciale della caccia".