TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 22/12/2025, n. 23560
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Ordinanza collegiale 6 settembre 2024
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Ordinanza collegiale 6 dicembre 2024
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Ordinanza cautelare 19 marzo 2025
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Accolto
    Eccesso di potere; erroneità ed inattendibilità tecnico scientifica dei parametri di riferimento della idoneità del campione di urine. Carenza di istruttoria e motivazione errata. Violazione dell’art. 11 del bando di concorso; violazione e falsa applicazione dell’art. 7 comma 3 del bando di concorso; violazione e falsa applicazione delle “Modalità per l’accertamento dei requisiti psico-fisici dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l'assunzione di 3 commissari tecnici chimici, di 12 commissari tecnici psicologi, di 8 commissari tecnici biologi e di 18 commissari tecnici ingegneri della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato”. Violazione delle linee guida dell’Istituto superiore di sanità per la determinazione delle sostanze d'abuso nelle urine

    Il Tribunale ha ritenuto che l'amministrazione abbia interpretato estensivamente il bando, equiparando un campione non idoneo a una mancata produzione, quando il bando prevedeva l'esclusione solo per quest'ultima. Inoltre, i criteri di valutazione del campione e la distruzione dello stesso sono stati ritenuti non adeguati e non verificabili, violando il principio di imparzialità e il diritto di difesa.

  • Accolto
    Eccesso di potere. Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione dell’art. 11 del bando di concorso; violazione e falsa applicazione dell’art. 7 comma 3 del bando di concorso e delle modalità/linee guida per l’accertamento dei requisiti psicofisici del concorso. Violazione del par conditio

    Il Tribunale ha ritenuto che l'amministrazione abbia interpretato estensivamente il bando, equiparando un campione non idoneo a una mancata produzione, quando il bando prevedeva l'esclusione solo per quest'ultima. Inoltre, i criteri di valutazione del campione e la distruzione dello stesso sono stati ritenuti non adeguati e non verificabili, violando il principio di imparzialità e il diritto di difesa.

  • Accolto
    Illegittimità derivata dall'esclusione illegittima

    Il Tribunale ha accolto il ricorso principale, annullando il provvedimento di esclusione, con conseguente inserimento della ricorrente nella graduatoria finale di merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 22/12/2025, n. 23560
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 23560
    Data del deposito : 22 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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