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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/06/2025, n. 3003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3003 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 176/2024 tra:
Parte_1
(c.f. ) C.F._1 rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Zanellato e
Maurizio Carnino entrambi del Foro di Torino nonché elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti avvocati sito in Rivoli (TO) alla piazza Martiri della
Libertà n. 3/5 parte attrice
e
Controparte_1
(c.f. ) C.F._2 rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Bianchi del Foro di Torino nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Torino alla via Federico Campana n.
36 parte convenuta
OGGETTO: convivenza more uxorio; contratto di mutuo ex art. 1813 del codice civile;
acquisto di autovettura;
domanda di restituzione somme;
obbligazione naturale ex art. 2043 del codice civile;
arricchimento senza causa ex art. 2041 del cod. civ.;.
1 CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte attrice : Parte_1
“Nel merito: In via principale:
- Dichiarare Tenuta e conseguentemente Condannare la Signora alla restituzione in favore Controparte_1 del Signor della somma da quest'ultimo Parte_1 concessa in prestito in favore della convenuta stessa e pari ad € 23.100,00, oltre interessi commerciali dal giorno del dovuto al saldo effettivo, ovvero della somma accertanda in corso di causa maggiore o minore secondo la valutazione dell'Ill.mo Giudice, per tutti i motivi dedotti e deducendi in corso di causa
- Dichiarare Tenuta e conseguentemente Condannare la Signora alla restituzione in favore Controparte_1 del Signor o comunque al riconoscimento ed Parte_1 alla corresponsione a titolo di regresso o di indennizzo in favore di quest'ultimo, della somma da quest'ultimo corrisposta quale fideiussore del finanziamento volto all'acquisto dell'autovettura BMW X2 targata GE 665 BA e pari ad € 26.482,40, oltre interessi commerciali dal giorno del dovuto al saldo effettivo, oltre inoltre all'ulteriore somma mensile di € 716,08 maturanda come dovuta a decorrere dal mese di gennaio 2024 sino all'estinzione del finanziamento stesso, per complessivi € 52.074,27, ovvero della somma accertanda maggiore o minore secondo la valutazione dell'Ill.mo Giudice, da effettuarsi anche eventualmente in via equitativa, per tutti i motivi dedotti e deducendi in corso di causa In via subordinata:
- Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande interposte da parte attrice in via principale
- Dichiarare tenuta e conseguentemente Condannare la Signora per tutte le motivazioni Controparte_1 dedotte, al riconoscimento ed alla corresponsione in favore del Signor a titolo di arricchimento Parte_1 senza causa, della somma che in questa sede viene quantificata in € 49.582,40, oltre agli interessi maturati dal dì del dovuto al saldo, oltre all'ulteriore somma mensile di € 716,08 maturanda come dovuta a decorrere dal mese di gennaio 2024 sino all'estinzione del finanziamento pari a complessivi € 52.074,27, o della somma veriore maggiore o minore accertanda in corso di causa, secondo la
2 valutazione dell'Ill.mo Giudice, anche eventualmente in via equitativa In ogni caso
- Condannare la parte convenuta al pagamento delle spese del presente procedimento, Rimborso Forfettario 15%, sentenza e successive occorrende, IVA e CPA come per Legge.”.
Parte convenuta Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, in via istruttoria, in riforma dell'ordinanza 20.11.2024,
- respingere l'istanza di prova per interpello e testi formulata dal sig. ; Pt_1
- ammettere la prova per testi dedotta dall'esponente al par. 3.2;
- ordinare al sig. di esibire in giudizio, ai Pt_1 sensi dell'art. 210 c.p.c., le proprie dichiarazioni dei redditi e C.U. relative agli anni 2020, 2021 e 2022; nel merito respingere come inammissibili e/o infondate tutte le domande attoree, per le ragioni esposte in narrativa, mandando assolta l'esponente da ogni pretesa avversaria. Con vittoria di onorari, diritti e spese di giudizio, oltre a IVA, CPA e rimborso forfettario.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del presente giudizio.
L'attore ha esposto quanto segue in Parte_1 atto di citazione:
1) esso attore e la convenuta Controparte_1
hanno intrattenuto una relazione sentimentale a far data dal mese di gennaio 2015 e sino al mese di settembre 2022;
2) durante la convivenza more uxorio instaurata tra i due, questi ultimi hanno vissuto presso l'abitazione dell'odierno attore, sita in Rivoli (TO) alla via Fratelli
Macario n. 9;
3) nel corso della convivenza, la convenuta
[...] ha manifestato la volontà di aprire Controparte_1
3 un'attività commerciale in proprio ed in particolare un centro estetico;
4) per avviare la suddetta attività l'odierna convenuta ha richiesto l'aiuto economico dell'attore il quale ha acconsentito ad effettuare in Parte_1 favore dell'allora compagna alcuni prestiti di denaro per complessivi € 23.100,00, corrisposti in più occasioni tra il mese di novembre 2021 ed il mese di giugno 2022;
5) su ogni bonifico effettuato sul conto corrente
Cassa di Trento n. 00104045513 intestato alla convenuta
è stata espressamente indicata la Controparte_1 causale di “prestito”;
6) oltre ai suddetti prestiti, l'odierno attore ha provveduto a corrispondere le rate del finanziamento relativo all'acquisto dell'autovettura BMW X2 targata GE
665 BA, di proprietà della convenuta Controparte_1
7) l'autovettura de qua è stata acquistata al prezzo di € 44.000,00, come da fattura Activa S.p.A.;
8) esso attore, per l'acquisto della suddetta autovettura, ha effettuato un primo versamento in acconto di € 5.000,00 e ha sottoscritto in qualità di fideiussore un contratto di finanziamento per 48 mesi con una rata mensile di € 516,26 per 47 mesi e con una maxi - rata finale di € 18.458,69;
9) per l'acquisto della suddetta autovettura,
l'odierno attore ha inoltre sottoscritto un contratto di finanziamento avente ad oggetto una polizza assicurativa sull'autovettura per 48 mesi con una rata mensile di €
194,82;
10) esso attore in qualità di Parte_1 fideiussore relativamente ai due contratti indicati, ha pertanto corrisposto in favore di tra il mese di CP_2 giugno 2021 ed il mese di dicembre 2023, la somma complessiva di € 26.482,40;
4 11) attualmente l'odierno esponente continua a corrispondere mensilmente la somma di € 716,08 sino all'estinzione dei due debiti contratti per i finanziamenti de quibus, pari a complessivi € 52.074,27;
12) ad oggi, nonostante le ripetute richieste di restituzione delle somme corrisposte a titolo di prestito, nonché dei pagamenti effettuati in qualità di fideiussore relativamente ai due contratti di finanziamenti volti all'acquisto ed all'assicurazione dell'autovettura BMW X2 targata GE 665 BA di proprietà della convenuta CP_1
, nonché l'invito all'adesione alla convenzione di
[...] negoziazione assistita, alcun riscontro è stato offerto da parte dell'odierna convenuta.
La parte attrice alla luce di quanto Parte_1 esposto, ha promosso il presente giudizio al fine di veder condannare la convenuta alla Controparte_1 restituzione in suo favore della somma da quest'ultimo concessa in prestito pari ad € 23.100,00, oltre interessi commerciali dal giorno del dovuto al saldo effettivo, nonché alla restituzione in suo favore della somma da quest'ultimo corrisposta quale fideiussore del finanziamento volto all'acquisto dell'autovettura BMW X2 targata GE 665 BA pari ad € 26.482,40, oltre interessi e all'ulteriore somma mensile di € 716,08 maturanda come dovuta a decorrere dal mese di gennaio 2024 sino all'estinzione del finanziamento stesso, per complessivi €
52.074,27.
La parte convenuta dal canto Controparte_1 suo, dopo essersi ritualmente costituita in giudizio e aver esposto le proprie argomentazioni in fatto e in diritto, ha contestato la validità delle tesi avversarie evidenziando che quanto richiesto in restituzione dall'attore Parte_1
riguarda, in realtà, l'adempimento di obbligazioni
[...] naturali, spontaneamente effettuate, e in quanto tali non ripetibili.
5 Per questo motivo, la convenuta Controparte_1 ha chiesto l'integrale rigetto delle domande attoree ex adverso formulate.
Secondo la prospettazione offerta, infatti,
l'autovettura oggetto di causa sarebbe stata regalata dall'attore alla convenuta Parte_1 CP_1
in occasione del suo trentacinquesimo compleanno,
[...] mentre i versamenti di denaro effettuati tramite bonifico per la somma complessiva di € 23.100,00, pur indicati nella causale come “prestiti”, dissimulerebbero, in realtà, degli atti di liberalità frutto del rapporto more uxorio intercorso tra le parti.
2. L'istruttoria svolta.
La causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.
3. Sul merito della causa.
Per chiarezza espositiva e argomentativa, verranno ora partitamente delibate le singole domande avanzate in atti dalla parte attrice.
3.1. Sulla domanda di restituzione della somma di €
23.100,00.
L'attore ha formulato la seguente Parte_1 domanda:
“- Dichiarare e conseguentemente Condannare la CP_3 Signora alla restituzione in favore CP_1 CP_1 del Signor della somma da quest'ultimo Parte_1 concessa in prestito in favore della convenuta stessa e pari ad € 23.100,00, oltre interessi commerciali dal giorno del dovuto al saldo effettivo, ovvero della somma accertanda in corso di causa maggiore o minore secondo la valutazione dell'Ill.mo Giudice, per tutti i motivi dedotti e deducendi in corso di causa”.
In materia di mutuo valgono i seguenti principi giurisprudenziali.
E' noto che per provare l'esistenza di un contratto di mutuo, che venga dedotto a fondamento di una pretesa fatta valere in giudizio, non basta dimostrare l'avvenuta
6 consegna di denaro ma occorre altresì dimostrare le ragioni della consegna stessa (Cass. 2062/1982).
Per provare l'esistenza di un contratto di mutuo, che venga dedotto a fondamento di una pretesa fatta valere in giudizio, non basta dimostrare l'avvenuta consegna di danaro o altre cose fungibili, ma occorre altresì dimostrare che la consegna è stata effettuata per un titolo che implichi l'obbligo della restituzione: solo quando risultino accertati sia l'uno che l'altro elemento può dirsi adempiuto l'onere della prova del fatto costitutivo,
a norma dell'art 2697 cod civ. (Cass. 267/1977).
Qualora l'attore fondi la sua domanda su un contratto di mutuo, la circostanza che il convenuto ammetta di avere ricevuto una somma di denaro dall'attore, ma neghi che ciò sia avvenuto a titolo di mutuo, non costituisce una eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova, giacché negare l'esistenza di un contratto di mutuo non significa eccepirne l'inefficacia, la modificazione o l'estinzione, ma significa negare il titolo posto a base della domanda, ancorché il convenuto riconosca di aver ricevuto una somma di denaro ed indichi la ragione per la quale tale somma sarebbe stata versata, con la conseguenza, pertanto, che rimane fermo l'onere probatorio a carico dell'attore (Cass. 6295/2013).
Ebbene, nel caso in esame è pacifica l'avvenuta dazione della somma di denaro pari ad € 23.100,00 sia perché documentalmente provato sia perché pacificamente ammesso dalla parte convenuta.
Il Tribunale ritiene altresì che sia provata la causale di mutuo.
In particolare, va evidenziato come parte attrice abbia prodotto le c.d. contabili di bonifico dalle quali nella voce "descrizione aggiuntiva” è chiaramente indicata la causale di “prestito” (v. il doc. n. 1 del fascicolo di parte attrice).
7 La cennata causale (“prestito”) è ripetuta in tutti e cinque i bonifici effettuati:
→ € 10.000,00 in data 24 novembre 2021;
→ € 2.300,00 in data 230 novembre 2021;
→ € 4.500,00 in data 28 marzo 2022;
→ € 2.500,00 in data 5 maggio 2022;
→ € 3.800,00 in data 1° giugno 2022.
Tale elemento documentale deve ritenersi sufficiente a qualificare effettivamente la dazione in parola quale contratto di mutuo, il quale, per disposizione codicistica, si perfeziona con la mera traditio del denaro.
Invero, l'articolo 1813 del codice civile (rubricato come “Nozione”) così recita:
“Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità”.
La convenuta accettando la dazione, avvenuta mediante il circuito bancario, e la causale ivi riportata e indicata dall'attore, ha evidentemente accettato anche il titolo sottostante come indicato dall'attore.
E – d'altra parte – la Corte Suprema di Cassazione ha affermato che la prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra i quali l'indicazione della causale dei bonifici e la mancata allegazione da parte del convenuto, nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta (v. Cass., Sez. 2, ord. n. 8829/2023 e Cass., Sez.
2, ord. n. 27372/2021).
Nel caso in esame il titolo opposto dalla parte convenuta, ovverosia la liberalità connessa al rapporto di affetto intercorso fra le parti conviventi more uxorio dal
8 2015 al 2022, risulta smentito documentalmente proprio dall'avvenuta apposizione nella descrizione dei bonifici della causale di “prestito” e dalla sua accettazione tacita mediante ricevimento e utilizzo della somma.
E infatti se il tradens accompagna una determinata dazione di denaro con una precisa indicazione di causale e titolo, il comportamento dell'accipiens che accetta la somma, la utilizza e nulla obietta nella stessa forma dell'apposizione di causale, ovverosia per iscritto, deve essere qualificato come chiara e univoca accettazione di quella causale o titolo.
La domanda di parte attrice di restituzione della somma di € 23.100,00 è dunque fondata e, pertanto, deve essere accolta.
La parte convenuta va pertanto Controparte_1 condannata al pagamento a titolo di restituzione, in favore dell'attore della somma di € 23.100,00 Parte_1 oltre interessi legali ex art. 1284 comma 1 del codice civile dalla data della domanda e sino all'effettivo esborso.
3.2. Sulla domanda di restituzione e pagamento della somma di € 52.074,27.
L'attore ha poi formulato la seguente Parte_1 domanda:
“- Dichiarare Tenuta e conseguentemente Condannare la Signora alla restituzione in favore Controparte_1 del Signor o comunque al riconoscimento ed Parte_1 alla corresponsione a titolo di regresso o di indennizzo in favore di quest'ultimo, della somma da quest'ultimo corrisposta quale fideiussore del finanziamento volto all'acquisto dell'autovettura BMW X2 targata GE 665 BA e pari ad € 26.482,40, oltre interessi commerciali dal giorno del dovuto al saldo effettivo, oltre inoltre all'ulteriore somma mensile di € 716,08 maturanda come dovuta a decorrere dal mese di gennaio 2024 sino all'estinzione del finanziamento stesso, per complessivi € 52.074,27, ovvero della somma accertanda maggiore o minore secondo la valutazione dell'Ill.mo Giudice, da effettuarsi anche eventualmente in via equitativa, per tutti i motivi dedotti e deducendi in corso di causa”.
9
La domanda non è fondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Con riferimento all'acquisto della vettura BMW X2, osserva il Tribunale che dalla documentazione prodotta in atti e dalle deduzioni delle parti si evince quanto segue:
- la vettura è stata acquistata in proprio dalla convenuta alla quale il veicolo è intestato (si veda CP_1 il doc. n. 4 del fascicolo di parte attrice recante fattura di acquisto del mezzo e il doc. n. 3 del fascicolo di parte attrice recante “Visura PRA”);
- l'attore ha versato a titolo di acconto (€ Pt_1
5.000,00) e si è impegnato quale fideiussore a garantire il pagamento delle rate del connesso finanziamento acceso per il pagamento del prezzo del veicolo;
- il contratto di finanziamento non è stato prodotto in atti dalla parte attrice;
- la Difesa attrice si è limitata a dedurre in atti che obbligato principale del contratto è la convenuta CP_1 mentre l'attore ha assunto la veste di mero Pt_1 fideiussore;
- rispetto all'obbligazione principale assunta, sono stati prodotti in atti i pagamenti effettuati mensilmente dall'attore in favore della BMW Bank MB (pari ad Pt_1
€ 716,08 mensili) (v. il doc. n. 2 del fascicolo di parte attrice).
In atti è stato altresì depositato dalla parte convenuta un video e diverse foto afferenti al compleanno della convenuta nell'agosto 2021 (v. i docc. 6 e 7 del fascicolo di parte convenuta).
Ebbene, la mera visione di tali ultimi documenti (foto e video) evidenzia con chiarezza come la vettura è stata oggetto di un “regalo” di compleanno che l'attore ha inteso effettuare in favore della convenuta.
10 In termini giuridici, tale evento si è tradotto nel pagamento dell'acconto di prezzo dell'auto e nella sottoscrizione quale fideiussore del connesso contratto di finanziamento (nella forma del credito al consumo) stipulato con la c.d. società finanziaria (BMW Bank MB) della casa madre BMW.
La circostanza che il contratto di finanziamento non è stato prodotto in causa e che la stessa parte convenuta nega di aver stipulato qualsivoglia contratto di finanziamento lascia inferire che di tutte le questioni giuridiche ed economiche dell'acquisto della vettura BMW in questione se ne è realmente occupato l'attore Pt_1 proprio perché l'intenzione in allora (2021) è stata quella di effettuare un regalo in favore della propria compagna convivente dell'epoca.
La mera visione delle fotografie e del video sopra citati confermano pienamente tale intenzione e finalità.
Va dunque esclusa qualsivoglia causale di mutuo o di prestito.
A fronte di ciò, le erogazioni avutesi sino ad oggi
(l'acconto di € 5.000,00 e le rate mensili di € 716,08) e l'impegno giuridico futuro assunto quale fideiussore devono essere sussunti nella previsione normativa di cui all'articolo 2034 del codice civile con conseguente applicazione nella fattispecie in esame della disciplina propria delle obbligazioni naturali.
L'articolo 2034 del codice civile (rubricato
“Obbligazioni naturali”) così stabilisce:
“Non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia eseguita da un incapace.
I doveri indicati dal comma precedente, e ogni altro per cui la legge non accorda azione ma esclude la
11 ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato, non producono altri effetti”.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che un'attribuzione patrimoniale a favore del convivente more uxorio configura l'adempimento di un obbligazione naturale a condizione che la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens (v. Cass., Sez. 1, sente. n. 1277/2014).
La Corte Suprema di Cassazione ha anche chiarito che le unioni di fatto sono un diffuso fenomeno sociale che trova tutela nell'art. 2 della Costituzione e sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale, di ciascun convivente nei confronti dell'altro, che possono concretizzarsi in attività di assistenza materiale e di contribuzione economica, prestata non solo nel corso del rapporto di convivenza, ma anche nel periodo successivo alla sua cessazione e che possono configurarsi, avuto riguardo alla specificità del caso concreto, come adempimento di un'obbligazione naturale ai sensi dell'art. 2034 del codice civile, ove siano ricorrenti pure gli ulteriori requisiti della proporzionalità, spontaneità ed adeguatezza;
del resto, il vincolo solidaristico e affettivo che trae origine dalla pregressa unione di fatto trova rispondenza nel mutato contesto valoriale di riferimento e si pone in lineare rapporto con la valutazione corrente nella società, fondata sull'affermazione progressivamente sempre più estesa di una concezione pluralistica della famiglia (Cass., Sez. 1, ord.
n. 28/2025).
Dunque, nel caso in esame, le dazioni passate oggetto della domanda qui delibata, così come l'impegno giuridico futuro assunto quale fideiussore (in relazione alle rate non ancora scadute), devono qualificarsi come adempimento
12 di obbligazioni naturali ex art. 2034 del codice civile, e, quindi, non ripetibili.
E ciò tenuto anche conto che, visto il tenore di vita delle parti e la loro condizione sociale e lavorativa dell'epoca (l'attore è un imprenditore - socio di una società di capitali di medie dimensioni che esercita reddittizia attività economica;
la convenuta è rimasta disoccupata sino al 2020 per poi avviare anch'essa una attività economica mediante apertura di un centro erogante vari servizi nel campo della c.d. “beauty clinic”), nonché valutate le circostanze del caso e la durata della convivenza (oltre sette anni), detti trasferimenti devono qualificarsi come del tutto spontanei (il video prodotto in atti lo testimonia chiaramente), adeguati e proporzionati.
Invero, detti trasferimenti passati e futuri (quanto alla residua parte del finanziamento ancora da assolvere) si sono risolti di fatto nella messa a disposizione e intestazione da parte del convivente con maggior reddito al convivente di minor reddito di una vettura, certamente di pregio, ma comunque di c.d. segmento medio.
Si tratta di una regalia pienamente corrispondente all'intenzione dell'epoca dell'attore e del tutto proporzionata alla consistenza della convivenza (come detto durata oltre sette anni) nonché alle condizioni sociali ed economiche delle parti.
13
3.3. Sulla domanda ex art. 2041 del codice civile avanzata dalla parte attrice.
L'attore ha da ultimo formulato la Parte_1 seguente domanda:
“In via subordinata:
- Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande interposte da parte attrice in via principale
- Dichiarare tenuta e conseguentemente Condannare la Signora per tutte le motivazioni Controparte_1 dedotte, al riconoscimento ed alla corresponsione in favore del Signor a titolo di arricchimento Parte_1 senza causa, della somma che in questa sede viene quantificata in € 49.582,40, oltre agli interessi maturati dal dì del dovuto al saldo, oltre all'ulteriore somma mensile di € 716,08 maturanda come dovuta a decorrere dal mese di gennaio 2024 sino all'estinzione del finanziamento pari a complessivi € 52.074,27, o della somma veriore maggiore o minore accertanda in corso di causa, secondo la valutazione dell'Ill.mo Giudice, anche eventualmente in via equitativa”.
Anche queste domande ex art. 2041 del codice civile sono infondate e pertanto vanno rigettate.
L'azione generale di arricchimento ex art. 2041 del cod. civ. ha infatti come presupposto che la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro sia avvenuta senza giusta causa, sicché, qualora essa sia invece conseguenza di un contratto o di altro rapporto compiutamente regolato, non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa
(Cass. 2312/2008).
Presupposto per proporre l'azione di ingiustificato arricchimento è infatti la mancanza di una azione tipica, per tale dovendosi intendere o quella che deriva da un contratto, o quella che sia prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata. Ne consegue che
è inammissibile l'azione di arricchimento quando l'azione, teoricamente spettante all'impoverito, sia prevista da disposizioni generali, come la domanda di adempimento, risoluzione e risarcimento del danno per contrattuale responsabilità (cfr. Cass. 4620/2012).
14 Nel caso in esame l'azione a disposizione dell'attore, che ha dedotto quale causa petendi la ricorrenza di un contratto di mutuo fra le parti, è quella restitutoria intesa quale azione a disposizione del mutuante per ottenere l'adempimento da parte del mutuatario del suo obbligo di restituzione della somma data a mutuo.
Difetta dunque – in primo luogo – il requisito della sussidiarità per l'esercizio dell'azione generale ex art. 2041 del codice civile come posto dall'articolo 2042 del codice civile secondo cui “l'azione di arricchimento non è proponibile quanto il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito”.
In secondo luogo, difetta il presupposto sostanziale dell'assenza di giusta causa.
La Corte Suprema di Cassazione ha chiarito che l'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale;
pertanto, è possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente
“more uxorio” nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto - e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza (Cass., Sez. 3, ord. n.
11337/2025).
15 Nel caso in esame sussiste una causa giustificativa dello spostamento patrimoniale di cui trattasi da individuarsi nell'adempimento di un'obbligazione naturale ex art. 2034 del codice civile che non travalica i suddetti limiti di proporzionalità e adeguatezza, e ciò in forza delle considerazioni e valutazioni sopra rassegnate ed esposte.
4. Sulle statuizioni finali di causa, le istanze istruttorie e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.
Le sopra svolte considerazioni motivano, altresì, il rigetto delle istanze istruttorie avanzate in atti giacché non rilevanti al fine del decidere ovvero inammissibili in quanto riferite a circostanze già documentalmente risultanti ovvero pacificamente ammesse dalle parti.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono rassegnarsi le analitiche statuizioni riportate in dispositivo.
Vista la soccombenza reciproca, deve provvedersi alla compensazione integrale delle spese di lite ex art. 92 del c.p.c..
Sul punto va infatti richiamato il principio di diritto affermato dalla Corte Suprema di Cassazione secondo il quale la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più
16 capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (v., per tutte, Cass. ord. 20888/2018 e Cass. ord.
21684/2013).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Condanna la parte convenuta al Controparte_1 pagamento a titolo di restituzione, in favore dell'attore della somma di € 23.100,00 oltre Parte_1 interessi legali ex art. 1284 comma 1 del codice civile dalla data della domanda e sino all'effettivo esborso.
2) Rigetta le rimanenti domande avanzate dalla parte attrice.
3) Compensa integralmente fra le parti le spese di lite ex art. 92 del c.p.c..
Così deciso in Torino il giorno 19 giugno 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 176/2024 tra:
Parte_1
(c.f. ) C.F._1 rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Zanellato e
Maurizio Carnino entrambi del Foro di Torino nonché elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti avvocati sito in Rivoli (TO) alla piazza Martiri della
Libertà n. 3/5 parte attrice
e
Controparte_1
(c.f. ) C.F._2 rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Bianchi del Foro di Torino nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Torino alla via Federico Campana n.
36 parte convenuta
OGGETTO: convivenza more uxorio; contratto di mutuo ex art. 1813 del codice civile;
acquisto di autovettura;
domanda di restituzione somme;
obbligazione naturale ex art. 2043 del codice civile;
arricchimento senza causa ex art. 2041 del cod. civ.;.
1 CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte attrice : Parte_1
“Nel merito: In via principale:
- Dichiarare Tenuta e conseguentemente Condannare la Signora alla restituzione in favore Controparte_1 del Signor della somma da quest'ultimo Parte_1 concessa in prestito in favore della convenuta stessa e pari ad € 23.100,00, oltre interessi commerciali dal giorno del dovuto al saldo effettivo, ovvero della somma accertanda in corso di causa maggiore o minore secondo la valutazione dell'Ill.mo Giudice, per tutti i motivi dedotti e deducendi in corso di causa
- Dichiarare Tenuta e conseguentemente Condannare la Signora alla restituzione in favore Controparte_1 del Signor o comunque al riconoscimento ed Parte_1 alla corresponsione a titolo di regresso o di indennizzo in favore di quest'ultimo, della somma da quest'ultimo corrisposta quale fideiussore del finanziamento volto all'acquisto dell'autovettura BMW X2 targata GE 665 BA e pari ad € 26.482,40, oltre interessi commerciali dal giorno del dovuto al saldo effettivo, oltre inoltre all'ulteriore somma mensile di € 716,08 maturanda come dovuta a decorrere dal mese di gennaio 2024 sino all'estinzione del finanziamento stesso, per complessivi € 52.074,27, ovvero della somma accertanda maggiore o minore secondo la valutazione dell'Ill.mo Giudice, da effettuarsi anche eventualmente in via equitativa, per tutti i motivi dedotti e deducendi in corso di causa In via subordinata:
- Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande interposte da parte attrice in via principale
- Dichiarare tenuta e conseguentemente Condannare la Signora per tutte le motivazioni Controparte_1 dedotte, al riconoscimento ed alla corresponsione in favore del Signor a titolo di arricchimento Parte_1 senza causa, della somma che in questa sede viene quantificata in € 49.582,40, oltre agli interessi maturati dal dì del dovuto al saldo, oltre all'ulteriore somma mensile di € 716,08 maturanda come dovuta a decorrere dal mese di gennaio 2024 sino all'estinzione del finanziamento pari a complessivi € 52.074,27, o della somma veriore maggiore o minore accertanda in corso di causa, secondo la
2 valutazione dell'Ill.mo Giudice, anche eventualmente in via equitativa In ogni caso
- Condannare la parte convenuta al pagamento delle spese del presente procedimento, Rimborso Forfettario 15%, sentenza e successive occorrende, IVA e CPA come per Legge.”.
Parte convenuta Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, in via istruttoria, in riforma dell'ordinanza 20.11.2024,
- respingere l'istanza di prova per interpello e testi formulata dal sig. ; Pt_1
- ammettere la prova per testi dedotta dall'esponente al par. 3.2;
- ordinare al sig. di esibire in giudizio, ai Pt_1 sensi dell'art. 210 c.p.c., le proprie dichiarazioni dei redditi e C.U. relative agli anni 2020, 2021 e 2022; nel merito respingere come inammissibili e/o infondate tutte le domande attoree, per le ragioni esposte in narrativa, mandando assolta l'esponente da ogni pretesa avversaria. Con vittoria di onorari, diritti e spese di giudizio, oltre a IVA, CPA e rimborso forfettario.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del presente giudizio.
L'attore ha esposto quanto segue in Parte_1 atto di citazione:
1) esso attore e la convenuta Controparte_1
hanno intrattenuto una relazione sentimentale a far data dal mese di gennaio 2015 e sino al mese di settembre 2022;
2) durante la convivenza more uxorio instaurata tra i due, questi ultimi hanno vissuto presso l'abitazione dell'odierno attore, sita in Rivoli (TO) alla via Fratelli
Macario n. 9;
3) nel corso della convivenza, la convenuta
[...] ha manifestato la volontà di aprire Controparte_1
3 un'attività commerciale in proprio ed in particolare un centro estetico;
4) per avviare la suddetta attività l'odierna convenuta ha richiesto l'aiuto economico dell'attore il quale ha acconsentito ad effettuare in Parte_1 favore dell'allora compagna alcuni prestiti di denaro per complessivi € 23.100,00, corrisposti in più occasioni tra il mese di novembre 2021 ed il mese di giugno 2022;
5) su ogni bonifico effettuato sul conto corrente
Cassa di Trento n. 00104045513 intestato alla convenuta
è stata espressamente indicata la Controparte_1 causale di “prestito”;
6) oltre ai suddetti prestiti, l'odierno attore ha provveduto a corrispondere le rate del finanziamento relativo all'acquisto dell'autovettura BMW X2 targata GE
665 BA, di proprietà della convenuta Controparte_1
7) l'autovettura de qua è stata acquistata al prezzo di € 44.000,00, come da fattura Activa S.p.A.;
8) esso attore, per l'acquisto della suddetta autovettura, ha effettuato un primo versamento in acconto di € 5.000,00 e ha sottoscritto in qualità di fideiussore un contratto di finanziamento per 48 mesi con una rata mensile di € 516,26 per 47 mesi e con una maxi - rata finale di € 18.458,69;
9) per l'acquisto della suddetta autovettura,
l'odierno attore ha inoltre sottoscritto un contratto di finanziamento avente ad oggetto una polizza assicurativa sull'autovettura per 48 mesi con una rata mensile di €
194,82;
10) esso attore in qualità di Parte_1 fideiussore relativamente ai due contratti indicati, ha pertanto corrisposto in favore di tra il mese di CP_2 giugno 2021 ed il mese di dicembre 2023, la somma complessiva di € 26.482,40;
4 11) attualmente l'odierno esponente continua a corrispondere mensilmente la somma di € 716,08 sino all'estinzione dei due debiti contratti per i finanziamenti de quibus, pari a complessivi € 52.074,27;
12) ad oggi, nonostante le ripetute richieste di restituzione delle somme corrisposte a titolo di prestito, nonché dei pagamenti effettuati in qualità di fideiussore relativamente ai due contratti di finanziamenti volti all'acquisto ed all'assicurazione dell'autovettura BMW X2 targata GE 665 BA di proprietà della convenuta CP_1
, nonché l'invito all'adesione alla convenzione di
[...] negoziazione assistita, alcun riscontro è stato offerto da parte dell'odierna convenuta.
La parte attrice alla luce di quanto Parte_1 esposto, ha promosso il presente giudizio al fine di veder condannare la convenuta alla Controparte_1 restituzione in suo favore della somma da quest'ultimo concessa in prestito pari ad € 23.100,00, oltre interessi commerciali dal giorno del dovuto al saldo effettivo, nonché alla restituzione in suo favore della somma da quest'ultimo corrisposta quale fideiussore del finanziamento volto all'acquisto dell'autovettura BMW X2 targata GE 665 BA pari ad € 26.482,40, oltre interessi e all'ulteriore somma mensile di € 716,08 maturanda come dovuta a decorrere dal mese di gennaio 2024 sino all'estinzione del finanziamento stesso, per complessivi €
52.074,27.
La parte convenuta dal canto Controparte_1 suo, dopo essersi ritualmente costituita in giudizio e aver esposto le proprie argomentazioni in fatto e in diritto, ha contestato la validità delle tesi avversarie evidenziando che quanto richiesto in restituzione dall'attore Parte_1
riguarda, in realtà, l'adempimento di obbligazioni
[...] naturali, spontaneamente effettuate, e in quanto tali non ripetibili.
5 Per questo motivo, la convenuta Controparte_1 ha chiesto l'integrale rigetto delle domande attoree ex adverso formulate.
Secondo la prospettazione offerta, infatti,
l'autovettura oggetto di causa sarebbe stata regalata dall'attore alla convenuta Parte_1 CP_1
in occasione del suo trentacinquesimo compleanno,
[...] mentre i versamenti di denaro effettuati tramite bonifico per la somma complessiva di € 23.100,00, pur indicati nella causale come “prestiti”, dissimulerebbero, in realtà, degli atti di liberalità frutto del rapporto more uxorio intercorso tra le parti.
2. L'istruttoria svolta.
La causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.
3. Sul merito della causa.
Per chiarezza espositiva e argomentativa, verranno ora partitamente delibate le singole domande avanzate in atti dalla parte attrice.
3.1. Sulla domanda di restituzione della somma di €
23.100,00.
L'attore ha formulato la seguente Parte_1 domanda:
“- Dichiarare e conseguentemente Condannare la CP_3 Signora alla restituzione in favore CP_1 CP_1 del Signor della somma da quest'ultimo Parte_1 concessa in prestito in favore della convenuta stessa e pari ad € 23.100,00, oltre interessi commerciali dal giorno del dovuto al saldo effettivo, ovvero della somma accertanda in corso di causa maggiore o minore secondo la valutazione dell'Ill.mo Giudice, per tutti i motivi dedotti e deducendi in corso di causa”.
In materia di mutuo valgono i seguenti principi giurisprudenziali.
E' noto che per provare l'esistenza di un contratto di mutuo, che venga dedotto a fondamento di una pretesa fatta valere in giudizio, non basta dimostrare l'avvenuta
6 consegna di denaro ma occorre altresì dimostrare le ragioni della consegna stessa (Cass. 2062/1982).
Per provare l'esistenza di un contratto di mutuo, che venga dedotto a fondamento di una pretesa fatta valere in giudizio, non basta dimostrare l'avvenuta consegna di danaro o altre cose fungibili, ma occorre altresì dimostrare che la consegna è stata effettuata per un titolo che implichi l'obbligo della restituzione: solo quando risultino accertati sia l'uno che l'altro elemento può dirsi adempiuto l'onere della prova del fatto costitutivo,
a norma dell'art 2697 cod civ. (Cass. 267/1977).
Qualora l'attore fondi la sua domanda su un contratto di mutuo, la circostanza che il convenuto ammetta di avere ricevuto una somma di denaro dall'attore, ma neghi che ciò sia avvenuto a titolo di mutuo, non costituisce una eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova, giacché negare l'esistenza di un contratto di mutuo non significa eccepirne l'inefficacia, la modificazione o l'estinzione, ma significa negare il titolo posto a base della domanda, ancorché il convenuto riconosca di aver ricevuto una somma di denaro ed indichi la ragione per la quale tale somma sarebbe stata versata, con la conseguenza, pertanto, che rimane fermo l'onere probatorio a carico dell'attore (Cass. 6295/2013).
Ebbene, nel caso in esame è pacifica l'avvenuta dazione della somma di denaro pari ad € 23.100,00 sia perché documentalmente provato sia perché pacificamente ammesso dalla parte convenuta.
Il Tribunale ritiene altresì che sia provata la causale di mutuo.
In particolare, va evidenziato come parte attrice abbia prodotto le c.d. contabili di bonifico dalle quali nella voce "descrizione aggiuntiva” è chiaramente indicata la causale di “prestito” (v. il doc. n. 1 del fascicolo di parte attrice).
7 La cennata causale (“prestito”) è ripetuta in tutti e cinque i bonifici effettuati:
→ € 10.000,00 in data 24 novembre 2021;
→ € 2.300,00 in data 230 novembre 2021;
→ € 4.500,00 in data 28 marzo 2022;
→ € 2.500,00 in data 5 maggio 2022;
→ € 3.800,00 in data 1° giugno 2022.
Tale elemento documentale deve ritenersi sufficiente a qualificare effettivamente la dazione in parola quale contratto di mutuo, il quale, per disposizione codicistica, si perfeziona con la mera traditio del denaro.
Invero, l'articolo 1813 del codice civile (rubricato come “Nozione”) così recita:
“Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità”.
La convenuta accettando la dazione, avvenuta mediante il circuito bancario, e la causale ivi riportata e indicata dall'attore, ha evidentemente accettato anche il titolo sottostante come indicato dall'attore.
E – d'altra parte – la Corte Suprema di Cassazione ha affermato che la prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra i quali l'indicazione della causale dei bonifici e la mancata allegazione da parte del convenuto, nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta (v. Cass., Sez. 2, ord. n. 8829/2023 e Cass., Sez.
2, ord. n. 27372/2021).
Nel caso in esame il titolo opposto dalla parte convenuta, ovverosia la liberalità connessa al rapporto di affetto intercorso fra le parti conviventi more uxorio dal
8 2015 al 2022, risulta smentito documentalmente proprio dall'avvenuta apposizione nella descrizione dei bonifici della causale di “prestito” e dalla sua accettazione tacita mediante ricevimento e utilizzo della somma.
E infatti se il tradens accompagna una determinata dazione di denaro con una precisa indicazione di causale e titolo, il comportamento dell'accipiens che accetta la somma, la utilizza e nulla obietta nella stessa forma dell'apposizione di causale, ovverosia per iscritto, deve essere qualificato come chiara e univoca accettazione di quella causale o titolo.
La domanda di parte attrice di restituzione della somma di € 23.100,00 è dunque fondata e, pertanto, deve essere accolta.
La parte convenuta va pertanto Controparte_1 condannata al pagamento a titolo di restituzione, in favore dell'attore della somma di € 23.100,00 Parte_1 oltre interessi legali ex art. 1284 comma 1 del codice civile dalla data della domanda e sino all'effettivo esborso.
3.2. Sulla domanda di restituzione e pagamento della somma di € 52.074,27.
L'attore ha poi formulato la seguente Parte_1 domanda:
“- Dichiarare Tenuta e conseguentemente Condannare la Signora alla restituzione in favore Controparte_1 del Signor o comunque al riconoscimento ed Parte_1 alla corresponsione a titolo di regresso o di indennizzo in favore di quest'ultimo, della somma da quest'ultimo corrisposta quale fideiussore del finanziamento volto all'acquisto dell'autovettura BMW X2 targata GE 665 BA e pari ad € 26.482,40, oltre interessi commerciali dal giorno del dovuto al saldo effettivo, oltre inoltre all'ulteriore somma mensile di € 716,08 maturanda come dovuta a decorrere dal mese di gennaio 2024 sino all'estinzione del finanziamento stesso, per complessivi € 52.074,27, ovvero della somma accertanda maggiore o minore secondo la valutazione dell'Ill.mo Giudice, da effettuarsi anche eventualmente in via equitativa, per tutti i motivi dedotti e deducendi in corso di causa”.
9
La domanda non è fondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Con riferimento all'acquisto della vettura BMW X2, osserva il Tribunale che dalla documentazione prodotta in atti e dalle deduzioni delle parti si evince quanto segue:
- la vettura è stata acquistata in proprio dalla convenuta alla quale il veicolo è intestato (si veda CP_1 il doc. n. 4 del fascicolo di parte attrice recante fattura di acquisto del mezzo e il doc. n. 3 del fascicolo di parte attrice recante “Visura PRA”);
- l'attore ha versato a titolo di acconto (€ Pt_1
5.000,00) e si è impegnato quale fideiussore a garantire il pagamento delle rate del connesso finanziamento acceso per il pagamento del prezzo del veicolo;
- il contratto di finanziamento non è stato prodotto in atti dalla parte attrice;
- la Difesa attrice si è limitata a dedurre in atti che obbligato principale del contratto è la convenuta CP_1 mentre l'attore ha assunto la veste di mero Pt_1 fideiussore;
- rispetto all'obbligazione principale assunta, sono stati prodotti in atti i pagamenti effettuati mensilmente dall'attore in favore della BMW Bank MB (pari ad Pt_1
€ 716,08 mensili) (v. il doc. n. 2 del fascicolo di parte attrice).
In atti è stato altresì depositato dalla parte convenuta un video e diverse foto afferenti al compleanno della convenuta nell'agosto 2021 (v. i docc. 6 e 7 del fascicolo di parte convenuta).
Ebbene, la mera visione di tali ultimi documenti (foto e video) evidenzia con chiarezza come la vettura è stata oggetto di un “regalo” di compleanno che l'attore ha inteso effettuare in favore della convenuta.
10 In termini giuridici, tale evento si è tradotto nel pagamento dell'acconto di prezzo dell'auto e nella sottoscrizione quale fideiussore del connesso contratto di finanziamento (nella forma del credito al consumo) stipulato con la c.d. società finanziaria (BMW Bank MB) della casa madre BMW.
La circostanza che il contratto di finanziamento non è stato prodotto in causa e che la stessa parte convenuta nega di aver stipulato qualsivoglia contratto di finanziamento lascia inferire che di tutte le questioni giuridiche ed economiche dell'acquisto della vettura BMW in questione se ne è realmente occupato l'attore Pt_1 proprio perché l'intenzione in allora (2021) è stata quella di effettuare un regalo in favore della propria compagna convivente dell'epoca.
La mera visione delle fotografie e del video sopra citati confermano pienamente tale intenzione e finalità.
Va dunque esclusa qualsivoglia causale di mutuo o di prestito.
A fronte di ciò, le erogazioni avutesi sino ad oggi
(l'acconto di € 5.000,00 e le rate mensili di € 716,08) e l'impegno giuridico futuro assunto quale fideiussore devono essere sussunti nella previsione normativa di cui all'articolo 2034 del codice civile con conseguente applicazione nella fattispecie in esame della disciplina propria delle obbligazioni naturali.
L'articolo 2034 del codice civile (rubricato
“Obbligazioni naturali”) così stabilisce:
“Non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia eseguita da un incapace.
I doveri indicati dal comma precedente, e ogni altro per cui la legge non accorda azione ma esclude la
11 ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato, non producono altri effetti”.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che un'attribuzione patrimoniale a favore del convivente more uxorio configura l'adempimento di un obbligazione naturale a condizione che la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens (v. Cass., Sez. 1, sente. n. 1277/2014).
La Corte Suprema di Cassazione ha anche chiarito che le unioni di fatto sono un diffuso fenomeno sociale che trova tutela nell'art. 2 della Costituzione e sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale, di ciascun convivente nei confronti dell'altro, che possono concretizzarsi in attività di assistenza materiale e di contribuzione economica, prestata non solo nel corso del rapporto di convivenza, ma anche nel periodo successivo alla sua cessazione e che possono configurarsi, avuto riguardo alla specificità del caso concreto, come adempimento di un'obbligazione naturale ai sensi dell'art. 2034 del codice civile, ove siano ricorrenti pure gli ulteriori requisiti della proporzionalità, spontaneità ed adeguatezza;
del resto, il vincolo solidaristico e affettivo che trae origine dalla pregressa unione di fatto trova rispondenza nel mutato contesto valoriale di riferimento e si pone in lineare rapporto con la valutazione corrente nella società, fondata sull'affermazione progressivamente sempre più estesa di una concezione pluralistica della famiglia (Cass., Sez. 1, ord.
n. 28/2025).
Dunque, nel caso in esame, le dazioni passate oggetto della domanda qui delibata, così come l'impegno giuridico futuro assunto quale fideiussore (in relazione alle rate non ancora scadute), devono qualificarsi come adempimento
12 di obbligazioni naturali ex art. 2034 del codice civile, e, quindi, non ripetibili.
E ciò tenuto anche conto che, visto il tenore di vita delle parti e la loro condizione sociale e lavorativa dell'epoca (l'attore è un imprenditore - socio di una società di capitali di medie dimensioni che esercita reddittizia attività economica;
la convenuta è rimasta disoccupata sino al 2020 per poi avviare anch'essa una attività economica mediante apertura di un centro erogante vari servizi nel campo della c.d. “beauty clinic”), nonché valutate le circostanze del caso e la durata della convivenza (oltre sette anni), detti trasferimenti devono qualificarsi come del tutto spontanei (il video prodotto in atti lo testimonia chiaramente), adeguati e proporzionati.
Invero, detti trasferimenti passati e futuri (quanto alla residua parte del finanziamento ancora da assolvere) si sono risolti di fatto nella messa a disposizione e intestazione da parte del convivente con maggior reddito al convivente di minor reddito di una vettura, certamente di pregio, ma comunque di c.d. segmento medio.
Si tratta di una regalia pienamente corrispondente all'intenzione dell'epoca dell'attore e del tutto proporzionata alla consistenza della convivenza (come detto durata oltre sette anni) nonché alle condizioni sociali ed economiche delle parti.
13
3.3. Sulla domanda ex art. 2041 del codice civile avanzata dalla parte attrice.
L'attore ha da ultimo formulato la Parte_1 seguente domanda:
“In via subordinata:
- Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande interposte da parte attrice in via principale
- Dichiarare tenuta e conseguentemente Condannare la Signora per tutte le motivazioni Controparte_1 dedotte, al riconoscimento ed alla corresponsione in favore del Signor a titolo di arricchimento Parte_1 senza causa, della somma che in questa sede viene quantificata in € 49.582,40, oltre agli interessi maturati dal dì del dovuto al saldo, oltre all'ulteriore somma mensile di € 716,08 maturanda come dovuta a decorrere dal mese di gennaio 2024 sino all'estinzione del finanziamento pari a complessivi € 52.074,27, o della somma veriore maggiore o minore accertanda in corso di causa, secondo la valutazione dell'Ill.mo Giudice, anche eventualmente in via equitativa”.
Anche queste domande ex art. 2041 del codice civile sono infondate e pertanto vanno rigettate.
L'azione generale di arricchimento ex art. 2041 del cod. civ. ha infatti come presupposto che la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro sia avvenuta senza giusta causa, sicché, qualora essa sia invece conseguenza di un contratto o di altro rapporto compiutamente regolato, non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa
(Cass. 2312/2008).
Presupposto per proporre l'azione di ingiustificato arricchimento è infatti la mancanza di una azione tipica, per tale dovendosi intendere o quella che deriva da un contratto, o quella che sia prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata. Ne consegue che
è inammissibile l'azione di arricchimento quando l'azione, teoricamente spettante all'impoverito, sia prevista da disposizioni generali, come la domanda di adempimento, risoluzione e risarcimento del danno per contrattuale responsabilità (cfr. Cass. 4620/2012).
14 Nel caso in esame l'azione a disposizione dell'attore, che ha dedotto quale causa petendi la ricorrenza di un contratto di mutuo fra le parti, è quella restitutoria intesa quale azione a disposizione del mutuante per ottenere l'adempimento da parte del mutuatario del suo obbligo di restituzione della somma data a mutuo.
Difetta dunque – in primo luogo – il requisito della sussidiarità per l'esercizio dell'azione generale ex art. 2041 del codice civile come posto dall'articolo 2042 del codice civile secondo cui “l'azione di arricchimento non è proponibile quanto il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito”.
In secondo luogo, difetta il presupposto sostanziale dell'assenza di giusta causa.
La Corte Suprema di Cassazione ha chiarito che l'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale;
pertanto, è possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente
“more uxorio” nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto - e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza (Cass., Sez. 3, ord. n.
11337/2025).
15 Nel caso in esame sussiste una causa giustificativa dello spostamento patrimoniale di cui trattasi da individuarsi nell'adempimento di un'obbligazione naturale ex art. 2034 del codice civile che non travalica i suddetti limiti di proporzionalità e adeguatezza, e ciò in forza delle considerazioni e valutazioni sopra rassegnate ed esposte.
4. Sulle statuizioni finali di causa, le istanze istruttorie e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.
Le sopra svolte considerazioni motivano, altresì, il rigetto delle istanze istruttorie avanzate in atti giacché non rilevanti al fine del decidere ovvero inammissibili in quanto riferite a circostanze già documentalmente risultanti ovvero pacificamente ammesse dalle parti.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono rassegnarsi le analitiche statuizioni riportate in dispositivo.
Vista la soccombenza reciproca, deve provvedersi alla compensazione integrale delle spese di lite ex art. 92 del c.p.c..
Sul punto va infatti richiamato il principio di diritto affermato dalla Corte Suprema di Cassazione secondo il quale la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più
16 capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (v., per tutte, Cass. ord. 20888/2018 e Cass. ord.
21684/2013).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Condanna la parte convenuta al Controparte_1 pagamento a titolo di restituzione, in favore dell'attore della somma di € 23.100,00 oltre Parte_1 interessi legali ex art. 1284 comma 1 del codice civile dalla data della domanda e sino all'effettivo esborso.
2) Rigetta le rimanenti domande avanzate dalla parte attrice.
3) Compensa integralmente fra le parti le spese di lite ex art. 92 del c.p.c..
Così deciso in Torino il giorno 19 giugno 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
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